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Ordinanza 3 giugno 2025
Ordinanza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, ordinanza 03/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
PROC. N. 89/2025 sub/1 P.U.
Il Tribunale di Lecce
Terza sezione in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. ssa Maria Gabriella Perrone, ha pronunciato il seguente
DECRETO
DI APERTURA DI CONCORDATO MINORE EX ART. 78 CCII nel procedimento RG 89/2025; visto il ricorso per l'ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento - proposta di concordato minore ex art. 74 e seguenti CCII presentato personalmente in data 28.03.2025 dal sig. (C.F. Parte_1
), nato a LI (LE) il 5 gennaio 1960 ed ivi residente a[...]
Vittorio Veneto n. 5 ex titolare di attività di impresa, con l'assistenza della dott.ssa Stefania
De Michele nella veste di Gestore della Crisi nominato dall'OCC del Comune di Lecce;
ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale;
ritenuto che sussistano le condizioni previste dalla legge;
vista la documentazione allegata e constatato che è corredata da quanto prescritto dagli articoli
75 e 76 CCII;
constatata l'insussistenza delle condizioni ostative previste dall'art. 77 CCII;
rilevato che dagli atti risulta che il ricorrente si trova in stato di crisi da sovraindebitamento;
ritenuta completa la relazione particolareggiata dell'OCC che contiene quanto richiesto dall'art. 76 CCII;
rilevato, in particolare, che parte ricorrente ha suddiviso i creditori in classe differenziate indicando i presumibili costi della procedura, la percentuale, le modalità ed i tempi di soddisfacimento dei creditori;
rilevato che la domanda proposta precede correttamente l'apporto di risorse esterne ex art. 74, comma 2, CCII;
rilevato che i compensi determinati per la procedura sono stati correttamente individuati in linea con le recenti linee guida adottate dal presente Tribunale;
PQM
Visto l'art. 78 CCII;
1 dichiara aperta la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento - concordato minore ex art. 74 e seguenti CCII di cui al ricorso presentato in data 28.03.2025 dal sig. Parte_1
(C.F. ), nato a LI (LE) il 5 gennaio 1960 ed ivi
[...] C.F._1
residente a[...] dispone la pubblicazione del presente decreto, a cura dell'OCC, mediante inserimento in apposita area del sito ufficiale del Tribunale di Lecce, previo oscuramento dei dati sensibili, e nel registro delle imprese se il debitore svolge attività di impresa;
ordina ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;
assegna ai creditori termine di trenta giorni (a decorrere dalla comunicazione del presente decreto da parte del professionista che svolge le funzioni di OCC) entro il quale devono pervenire al suddetto professionista OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1, comma 1- ter del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;
avverte che in mancanza di comunicazione al professionista che svolge le funzioni di OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui
è stata loro trasmessa;
avverte
i creditori che devono indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazioni e che, in mancanza, i provvedimenti saranno comunicati mediante deposito in Cancelleria;
dispone che il professionista che svolge le funzioni di OCC fornisca ai creditori, che abbiano avanzato richiesta per iscritto, tutte le ulteriori informazioni e documentazione necessarie a valutare la proposta concordataria, anche in relazione alla convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria;
dispone
2 vista l'istanza del debitore, che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa e non possono essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori avente titolo o causa anteriore, le prescrizioni rimangono sospese, le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione controllata non può essere pronunciata avverte il debitore che gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuta senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del presente decreto;
riserva di decidere, in assenza di contestazioni dei creditori, sull'omologa dell'accordo proposto all'esito della scadenza del predetto termine di trenta giorni assegnato ai creditori e del deposito entro i successivi cinque giorni da parte del professionista che svolge le funzioni di
OCC di una relazione finale sul raggiungimento o meno delle maggioranza richiesta (nella stessa verranno inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti;
è altresì inserita l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti;
alla relazione
è allegata, su supporto informatico, la documentazione relativa all'espressione dei voti e la documentazione relativa alle comunicazioni ai creditori della proposta e del presente decreto), con indicazione dell'eventuale presentazione di contestazioni da parte dei creditori;
in caso di contestazioni da parte dei creditori verrà fissata apposita udienza con termini alle parti interessate per il deposito di note difensive;
dispone che il professionista che svolge funzioni OCC curi l'esecuzione del presente decreto e che comunichi tempestivamente a tutti i creditori la proposta ed il presente decreto.
Lecce, 22.05.2025 Il Giudice Delegato dott. ssa Maria Gabriella Perrone
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Il Tribunale di Lecce
Terza sezione in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. ssa Maria Gabriella Perrone, ha pronunciato il seguente
DECRETO
DI APERTURA DI CONCORDATO MINORE EX ART. 78 CCII nel procedimento RG 89/2025; visto il ricorso per l'ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento - proposta di concordato minore ex art. 74 e seguenti CCII presentato personalmente in data 28.03.2025 dal sig. (C.F. Parte_1
), nato a LI (LE) il 5 gennaio 1960 ed ivi residente a[...]
Vittorio Veneto n. 5 ex titolare di attività di impresa, con l'assistenza della dott.ssa Stefania
De Michele nella veste di Gestore della Crisi nominato dall'OCC del Comune di Lecce;
ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale;
ritenuto che sussistano le condizioni previste dalla legge;
vista la documentazione allegata e constatato che è corredata da quanto prescritto dagli articoli
75 e 76 CCII;
constatata l'insussistenza delle condizioni ostative previste dall'art. 77 CCII;
rilevato che dagli atti risulta che il ricorrente si trova in stato di crisi da sovraindebitamento;
ritenuta completa la relazione particolareggiata dell'OCC che contiene quanto richiesto dall'art. 76 CCII;
rilevato, in particolare, che parte ricorrente ha suddiviso i creditori in classe differenziate indicando i presumibili costi della procedura, la percentuale, le modalità ed i tempi di soddisfacimento dei creditori;
rilevato che la domanda proposta precede correttamente l'apporto di risorse esterne ex art. 74, comma 2, CCII;
rilevato che i compensi determinati per la procedura sono stati correttamente individuati in linea con le recenti linee guida adottate dal presente Tribunale;
PQM
Visto l'art. 78 CCII;
1 dichiara aperta la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento - concordato minore ex art. 74 e seguenti CCII di cui al ricorso presentato in data 28.03.2025 dal sig. Parte_1
(C.F. ), nato a LI (LE) il 5 gennaio 1960 ed ivi
[...] C.F._1
residente a[...] dispone la pubblicazione del presente decreto, a cura dell'OCC, mediante inserimento in apposita area del sito ufficiale del Tribunale di Lecce, previo oscuramento dei dati sensibili, e nel registro delle imprese se il debitore svolge attività di impresa;
ordina ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;
assegna ai creditori termine di trenta giorni (a decorrere dalla comunicazione del presente decreto da parte del professionista che svolge le funzioni di OCC) entro il quale devono pervenire al suddetto professionista OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1, comma 1- ter del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;
avverte che in mancanza di comunicazione al professionista che svolge le funzioni di OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui
è stata loro trasmessa;
avverte
i creditori che devono indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazioni e che, in mancanza, i provvedimenti saranno comunicati mediante deposito in Cancelleria;
dispone che il professionista che svolge le funzioni di OCC fornisca ai creditori, che abbiano avanzato richiesta per iscritto, tutte le ulteriori informazioni e documentazione necessarie a valutare la proposta concordataria, anche in relazione alla convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria;
dispone
2 vista l'istanza del debitore, che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa e non possono essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori avente titolo o causa anteriore, le prescrizioni rimangono sospese, le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione controllata non può essere pronunciata avverte il debitore che gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuta senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del presente decreto;
riserva di decidere, in assenza di contestazioni dei creditori, sull'omologa dell'accordo proposto all'esito della scadenza del predetto termine di trenta giorni assegnato ai creditori e del deposito entro i successivi cinque giorni da parte del professionista che svolge le funzioni di
OCC di una relazione finale sul raggiungimento o meno delle maggioranza richiesta (nella stessa verranno inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti;
è altresì inserita l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti;
alla relazione
è allegata, su supporto informatico, la documentazione relativa all'espressione dei voti e la documentazione relativa alle comunicazioni ai creditori della proposta e del presente decreto), con indicazione dell'eventuale presentazione di contestazioni da parte dei creditori;
in caso di contestazioni da parte dei creditori verrà fissata apposita udienza con termini alle parti interessate per il deposito di note difensive;
dispone che il professionista che svolge funzioni OCC curi l'esecuzione del presente decreto e che comunichi tempestivamente a tutti i creditori la proposta ed il presente decreto.
Lecce, 22.05.2025 Il Giudice Delegato dott. ssa Maria Gabriella Perrone
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