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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 18/02/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL T RIB UNALE DI TIVOLI
Sezione Lavoro
n. 4986/2024 R.Gen.
Il Giudice designato dr. Alessio DI PIETRO, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del
18.2.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa vertente
TRA
(nata a [...] – RM -il 3.2.1959), elettivamente domiciliata Parte_1 in Roma, Via Carlo Mirabello n. 36, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Occhione giusta procura in atti ricorrente
E
in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in CP_1
Roma Via Cesare Beccaria n.29, rappresentato e difeso dall' Avv. Ivanoe Ciocca giusta procura in atti convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445-bis cod. proc. civ., ha chiesto l'accertamento della Parte_1 sussistenza delle condizioni sanitarie utili per il riconoscimento delle prestazioni di cui all'art. 12 e/o
13 legge n. 118/71, l'esenzione (parziale) dal pagamento dei tickets sanitari, della condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/1992 nonchè dell'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. 1 legge n. 18/80.
All'esito del procedimento di accertamento tecnico preventivo, il CTU nominato ha accertato che la si trova nella condizione sanitari per beneficiare dell'esenzione (parziale) dal pagamento Pt_2 dei tickets sanitari con decorrenza dal mese di gennaio 2024, mentre ha escluso la sussistenza degli ulteriori requisiti medici invocati.
1 Con ricorso depositato in data 9.8.2024, ha contestato le risultanze peritali del Parte_3 giudizio di accertamento tecnico preventivo, denunciando l'errore tecnico in cui sarebbe incorso il perito nell'applicazione dei codici con riferimento alla Tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti D.M. 05-02-92 con riferimento alle patologie “cardiopatia ipertensiva arteriosa Classe II-III NYHA” e “Sindrome ansioso-depressiva di tipo reattivo in disturbo schizoaffettivo”.
Parte ricorrente ha quindi chiesto che, contrariamente a quanto ritenuto in prime cure, vengano riconosciuti gli ulteriori requisiti medici.
Nelle more del giudizio la ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione medica per al fine di provare un aggravamento del suo stato di salute.
In primo luogo, deve notarsi che il ricorso è stato tempestivamente iscritto in data 9.8.2024 entro il termine di 30 giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso avvenuto il 7.8.2024.
Detto ciò, si osserva che l'opposizione va disattesa.
Occorre rammentare che ai fini del giudizio a cognizione piena l'art. 445 bis comma 5° cod. proc. civ. prevede che “Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Pertanto, non è sufficiente enunciare semplicemente le patologie da cui è affetta la parte, ma occorre esporre le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta dal Ctu in sede di accertamento tecnico preventivo non sia corretta.
I motivi di contestazione devono quindi tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente dell'atp e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione. In difetto il giudizio deve terminare con una sentenza in rito di inammissibilità (cfr. giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di gravame: Cass. 2797/2003
e Cass. n. 17318/2004).
Nel caso in esame, la difesa di parte ricorrente lamenta l'errata applicazione della Tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti D.M. 05-02-92, con riguardo alla patologia cardiaca e alla patologia psichiatrica.
Tuttavia, il Ctu nominato (dott. ) ha correttamente accertato quanto segue in Persona_1 merito alle rubricazioni tabellari associate alle patologie: “Tra le patologie poste in diagnosi quella a
2 maggiore espressività clinica e valenza medico-legale è senza dubbio data dal disturbo ansioso depressivo presente a suo carico da numerosi anni e solo di recente la diagnosi è stata per così dire perfezionata dai sanitari del DSM territoriale che LL frequenta circa una volta ogni 90 giorni, in
Disturbo schizoaffettivo in soggetto con Ansia. Tale manifestazione incide in misura più che discreta sulla sua capacità lavorativa generica ed avuto riguardo delle tabelle annesse al D.M. del 5.2.92, il tasso invalidante deve essere precisato non inferiore al 40%. Accanto a questo va ricordato la cardiopatia sclerotica da me assimilata alla I-II Classe NYHA e dall'attento studio dell'ecocardiogramma effettuato anche di recente c/o pubblica struttura, dall' esame delle pareti della sezione dx e sn dello stesso e parametri cavitari in presenza di una FINESTRA ACUSTICA
DEFINITA SCADENTE, e in ragione da quanto da me rilevato in sede di visita diretta, non possono portare ad una classificazione NYHA superiore. Tale manifestazione riduce comunque la sua capacità di lavoro nella misura del 30%.”.
Quanto invece ai requisiti medici riferiti all'indennità di accompagnamento e l'handicap grave, il
Ctu ha precisato che: “In merito all'altro quesito formulatomi, riguardante la cosiddetta Indennità di accompagnamento, è fuori di dubbio che per l'insieme menomativo la sig.ra Parte_1 abbia la sua validità permanentemente discretamente compromessa, ma è bene dirlo sin da subito, la medesima non versa a tutt'oggi nelle rigorose condizioni sanitarie contemplate dalla legge n. 18 del 1980 e successive modificazioni e/o integrazioni […] per la concessione della cosiddetta
Indennità di accompagnamento, deve sussistere l'impossibilità di deambulare senza l'ausilio di un accompagnatore (intesa come una oggettiva incapacità a svolgere la complessa funzione motoria della deambulazione - e non è propriamente il caso della perizianda), ovvero una incapacità a compiere gli atti ordinari e routinari della vita quotidiana che si identificano con quelli più semplici come il nutrirsi razionalmente, prelevare gli abiti dall'armadio e dai cassetti e vestirsi la parte superiore ed inferiore del corpo, a seconda delle stagioni, lavarsi, espletare i bisogni fisiologici autonomamente, mantenere il giusto decoro della persona, assumere le medicine all'ora indicata e con la posologia prescritta, usare il telefono e intrattenere rapporti con familiari ed amici/che, salvaguardando anche così in qualche modo la dignità personale.
Per l'insieme del quadro menomante afferente alla ricorrente, si può affermare che la stessa non necessita a tutt'oggi, dell'assistenza continuativa di una terza persona, in quanto deambula autonomamente e può compiere in autonomia tutti gli atti della vita quotidiana intesi come atti e azioni elementari, come poco sopra minuziosamente elencato. In ragione di quanto innanzi, il soggetto esaminato non versa nelle rigorose condizioni previste dall'art. 1 della L. 18/80. Per quanto concerne il quesito relativo al riconoscimento della connotazione di Handicap grave, si rappresenta che la ricorrente presenta un'apprezzabile riduzione dell'autonomia personale correlata all'età, ma
3 non necessita di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e in quella di relazione.
[…] L' handicap è ritenuto grave (ma non è il caso concreto in esame in quanto non è stata riscontrata una importante DISABILITA' motoria, psichica o mentale e sostanzialmente neppure sensoriale).A ben guardare ella non necessita neanche di plurimi controlli specialistici settimanali/mensili, e quindi scarsa appare l' incidenza sull'autonomia del soggetto tale da rendere
l' intervento assistenziale occorrente a rimuovere lo svantaggio o le difficoltà, avente necessità di essere esercitata in maniera permanente, continuativa e globale. Nell'insieme, non appaiono più di tanto compromesse, da ultimo, la cura della propria persona, la vita domestica, le interazioni e relazioni interpersonali le aree di vita principali o di qualunque altra attività ( sportive, volontariato, etc., peraltro non dichiarate) e la partecipazione piena al consorzio civile.
[…] posso senz'altro affermare che la sig.ra di anni 65, devesi ritenere Parte_1 portatrice di un quadro morboso che riduce permanentemente la sua capacità di lavoro nella misura del 67% [ sessantasette per cento ] a far tempo dal mese di gennaio 2024”.
Orbene risultanze della Ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità, peraltro non specificamente evidenziati da alcuna delle parti.
In merito alla documentazione medica prodotta nel presente giudizio, deve notarsi che dall'esame della stessa non emerge chiaramente un peggioramento del quadro clinico della , difatti nel Pt_1 referto della visita psichiatrica presso l'Asl RM 5 del 23.8 .2024 si certifica quanto precedentemente riportato nella antecedente visita presso lo stesso istituto del 10.8.2023; allo stesso modo i referti delle ulteriori visite (fisiatrica del 27.8.2024, neurologico del 1.10.2021,copia referto RX mano DX del
25.10.2024 e la copia referto di visita ortopedica del 7.11.2024) non rivelano un aggravamento delle patologie già valutate dal Ctu in sede di visita peritale.
In proposito, si osserva come la difesa non abbia minimamente spiegato in che modo tale documentazione determini un aggravamento del quadro clinico della ricorrente. Infatti, non basta allegare della documentazione recante una data successiva a quella di introduzione del giudizio per provare un aggravamento delle condizioni sanitarie, ma occorre che tale peggioramento si evinca chiaramente dai documenti medici e/o comunque venga spiegata l'incidenza di tali documenti sulla situazione clinica già valutata dal ctu in sede di atp.
Alla luce delle considerazioni sinora svolte non si giustifica in rinnovo dell'indagine peritale e, pertanto, l'opposizione va respinta.
4 In ossequio alle risultanze della ctu medico legale, deve affermarsi che la ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'esenzione parziale dal pagamento dei tickets sanitari
(è stata accertata un'invalidità pari al 67%) con decorrenza dal mese di gennaio 2024.
Visto l'accoglimento in minima parte, le spese del giudizio, comprese quelle di atp, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa,
- rigetta l'opposizione;
- dichiara che la ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'esenzione parziale dal pagamento dei tickets sanitari con decorrenza dal mese di gennaio 2024;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite
Tivoli, 18.2.2025
Il Giudice
Alessio Di Pietro
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