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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/02/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2459/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione III Civile
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere
Dott. Giampiero Barile Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2459/2024 RG promossa, con ricorso depositato in cancelleria il
6.9.2024, da in persona del l.r.p.t. (CF e P. IVA ), con Parte_1 P.IVA_1
patrocinio degli avvocati Marco Squicquero e Filippo Maria Corbò e con domicilio eletto presso lo studio del secondo sito in Milano al Corso di Porta Romana n. 122 appellante contro in persona del l.r.p.t. (C.F. ), con patrocinio dell'avvocato Controparte_1 P.IVA_2
Riccardo Cinti e domicilio eletto presso il suo studio in Verona alla Via Cattaneo n.8 appellata
OGGETTO: Cessazione del contratto di locazione alla scadenza, uso diverso
CONCLUSIONI PER PARTE APPELLANTE : Parte_1
“a) in via principale: dichiarare risolto e comunque cessato per disdetta alla scadenza del 4.12.2021 il contratto di locazione MI 13/2009 stipulato in data 25.11.2009 e registrato in via telematica all'Ufficio delle Entrate di Roma al n. 6533 serie 3T il 22.12.2009 e per l'effetto condannare al Controparte_1 rilascio del locale della superficie di mq. 71, distinto col n. T 12, ubicato al piano terra della Stazione
pagina 1 di 7 di Milano Centrale, meglio individuato nella planimetria allegata al Contratto MI 13/2009 del
25.11.2009, con contestuale fissazione della data di esecuzione del relativo sfratto;
b) rigettare tutte le domande spiegate da in ordine all'accertamento di una diversa data di CP_1 scadenza contrattuale;
c) in ogni caso con piena vittoria di spese legali del doppio grado del giudizio, da liquidarsi secondo i vigenti parametri;
d) in ogni caso condannare alla restituzione in favore di della somma di € CP_1 Parte_2 18.538,00 versata a titolo di spese legali liquidate nella sentenza di primo grado”.
CONCLUSIONI PER PARTE APPELLATA : Controparte_1
“In via preliminare di rito: Rigettarsi l'appello proposto da in quanto inammissibile ex art. CP_2 342 c.p.c., e, per l'effetto, confermarsi la sentenza n.3849/2024 pubblicata il 05/04/2024, non notificata e pronunciata dal Tribunale di Milano - Tredicesima Sezione Civile, nella causa di primo grado con R.G. n.3653/2024. In via principale di merito: Rigettarsi l'appello proposto da in CP_2 quanto infondato in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, confermarsi la sentenza n.3849/2024 pubblicata il 05/04/2024, non notificata e pronunciata dal Tribunale di Milano - Tredicesima Sezione Civile, nella causa di primo grado con R.G. n.3653/2024. In via subordinata di merito e con riserva di gravame: Nella denegata ipotesi di accoglimento, totale e/o parziale, dell'appello avversario, ai sensi dell'art.56 L.392/78, fissarsi la data di eventuale rilascio dell'immobile nel maggior termine possibile, e quindi, di almeno 12 mesi, ovvero nel minore termine ritenuto di giustuzia, dalla data di comunicazione dell'eventuale provvedimento contenente l'ordine di rilascio. In via subordinata istruttoria: Senza inversione dell'onere probatorio che grava interamente su controparte (che non ha, in primo grado, formulato alcuna istanza istruttoria testimoniale, con ogni relativa e conseguente definitiva decadenza, come statuito dal Giudice di primo grado senza che la statuizione sia stata oggetto di impugnazione), per mero scrupolo defensionale, in via subordinata, si reiterano le istanze istruttorie testimoniali già formulate in via subordinata in primo grado, e si chiede, quindi, se ritenuto necessario, l'ammissione di testi sulle circostanze di cui alla parte in fatto, come sopra letteralmente ritrascritta a pag.4-5-6, da intendersi qui integralmente riprodotte premessa la formula di rito “vero che”, indicandosi come testi i sigg.ri , e , con riserva di altri, tutti domiciliati c/o Testimone_1 Tes_2 Testimone_3
, il tutto come già richiesto ed articolato in primo grado. In ogni caso: Con vittoria di CP_1 competenze e spese legali, compreso il rimborso forfettario delle spese generali del 15 %. ”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO Cont (in seguito per brevità solo ”), per effetto di atto di scissione Parte_1
parziale, subentrava nel contratto di locazione MI 13/2009 del 25.11.2009 regolarmente registrato
(doc.ti 1 e 2 fascicolo primo grado appellante), con il quale la sua dante causa, Parte_1 aveva concesso in locazione a i locali ivi meglio descritti posti all'interno della Controparte_1
stazione di Milano Centrale, per la durata di anni sei decorrenti dal 5.12.2009 rinnovabile per un ulteriore periodo di sei anni ai sensi dell'art. 28 L. 392/1978. Cont In data 4.12.2020 inviava, all'indirizzo pec (doc. 8 fascicolo primo Email_1
grado appellante), comunicazione di disdetta per finita locazione alla conduttrice e, con atto notificato pagina 2 di 7 il 12.10.2023, intimava a per finita locazione avanti al Tribunale di Milano, Controparte_4
allegando la cessazione del contratto alla scadenza del 4.12.2021.
La conduttrice si costituiva nella fase sommaria contestando la validità della disdetta stante la mancata comunicazione all'indirizzo digitale dichiarato ( e rivendicando Email_2
così il rinnovo tacito del contratto di locazione ex art.28 legge 392/1978 per altri sei anni sino al
5.12.2027.
Istruita la causa con acquisizione delle sole prove documentali, con sentenza n. 3849/2024 pubblicata il
Cont 5.4.2024, il Tribunale di Milano rigettava la domanda di per essere la disdetta invalida in quanto non inviata al domicilio digitale eletto dalla conduttrice ( come Email_2
indicato nella visura camerale, e condannando la locatrice alla rifusione delle spese processuali come liquidate in dispositivo.
Cont Con ricorso in appello ritualmente notificato, ha interposto gravame avverso la suindicata sentenza chiedendone la riforma, dichiarando risolto e comunque cessato il contratto di locazione per disdetta alla scadenza del 4.12.2021 con contestuale fissazione della data di esecuzione del relativo sfratto. Vinte le spese processuali del doppio grado del giudizio e con condanna di alla CP_1 restituzione in suo favore della somma di € 18.538,00 versata a titolo di spese legali liquidate nella sentenza di primo grado.
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione, è stato ritualmente notificato alla controparte che, costituendosi in giudizio con memoria depositata telematicamente in data
23.1.2025, ha contestato in toto l'appello avversario ritenuto inammissibile ex art. 342 c.p.c. e comunque infondato, chiedendone conseguentemente il rigetto, con conferma della sentenza gravata e la vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
All'udienza del 5.12.2025, tentata invano la conciliazione e dopo la discussione orale delle parti, il
Collegio ha deciso la causa dando lettura del dispositivo allegato al verbale.
Va preliminarmente rilevata l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità, ex art. 434 cpc, sollevata da parte appellata.
La Suprema Corte ha infatti in più occasioni evidenziato come, pur nel contesto dei vincoli di specificità imposti dal nuovo testo dell'art. 342 cpc, la sostanza dell'atto debba comunque prevalere sulla forma. In particolare, con la sentenza n. 27199/17, le Sezioni Unite sono pervenute al seguente principio di diritto “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che
pagina 3 di 7 l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.
Alla luce dei richiamati principi, la censura dell'appellata non coglie nel segno, dovendosi evidenziare che, nell'atto di appello, il motivo è stato prospettato nel rispetto dell'obbligo di specificità, posto che non contiene la sola reiterazione degli argomenti svolti in primo grado ed l'allegazione di un mero dissenso su quanto opinato dal primo Giudice, ma si snoda attraverso censure specifiche sui punti argomentativi da questi espressi con indicazione di massima delle modifiche e alternative decisionali richieste.
Ciò è sufficiente per l'ammissibilità dell'appello, come del resto ancora recentemente ribadito dalla
Suprema Corte secondo la quale non si deve esigere dall'appellante una trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o delle singole parti di essa che si intendono impugnare, né un progetto alternativo di sentenza, dovendosi superare il mero formalismo, fine a sé stesso, e verificare se, nella sostanza, l'atto integri la ratio della norma (così C. ord. n. 13535/18).
Passando al merito, con unico motivo di impugnazione parte appellante ha censurato il Tribunale per aver ritenuto invalida la disdetta inviata all'indirizzo anziché Email_1 all'indirizzo digitale dichiarato non considerando che la disdetta, Email_2
oltre a non essere soggetta a particolari requisiti di forma, è certamente stata portata a conoscenza del conduttore in quanto inviata ad indirizzo sempre utilizzato dalle parti per comunicazioni relative al rapporto contrattuale.
Il motivo è infondato.
L'art. 28 l. 392/78 – relativo alle locazioni per uso non abitativo – prevede che il rinnovo del contratto
“non ha luogo se sopravviene disdetta da comunicarsi all'altra parte a mezzo di lettera raccomandata” almeno 12 mesi prima della scadenza.
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente ritenuto pienamente valida ed ammissibile tale disdetta anche quando effettuata in forme equipollenti a quella scritta inviata a mezzo raccomandata, purché idonee ad evidenziare all'altra parte la volontà negoziale.
pagina 4 di 7 Poiché il D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 48, comma 2 - a tenore del quale "La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta" – ha equiparato la raccomandata postale alla trasmissione del documento via PEC (cfr. Cass. 26773/2016; Cass. 30532/2018), si è condivisibilmente ritenuta valida ed efficace la disdetta del contratto di locazione data per posta elettronica certificata.
E ciò anche nel caso in cui il contratto faccia espresso riferimento alla raccomandata atteso che l'art. 16, comma 6 e 9 l. 185/2008, nell'imporre a tutte le imprese un indirizzo di posta elettronica certificata, ha previsto che le comunicazioni possano essere inviate con lo strumento della posta elettronica certificata, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accertarne l'utilizzo, e ciò in deroga al D.P.R. n. 68 del 2005, art. 4 (in tali termini Cass. n. 11808/2022).
Chiarito quindi che la pec rappresenta un “atto equipollente” alla raccomandata di cui all'art. 28 l.
398/78, occorre ulteriormente chiarire che la disdetta, intesa come manifestazione di volontà di non rinnovare il contratto, soggiace al regime degli atti recettizi i quali, richiamati i principi dettati dagli art. 1334 e 1335 c.c., producono i loro effetti quando giungono all'indirizzo del destinatario dovendosi, da quel momento, presumere che lo stesso ne abbia avuto conoscenza (salvo che questi provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia).
L'indirizzo del destinatario, presso il quale deve giungere la dichiarazione recettizia, rappresenta il luogo che rientra nella sfera di suo dominio e controllo e, di norma, coincide con il luoghi di individuazione delle persone fisiche (domicilio, residenza, dimora) o delle persone giuridiche (sede legale).
L“equivalente elettronico” dell'indirizzo fisico delle società (e dei professionisti) è il domicilio digitale ovvero “Un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento valido ai fini delle CP_5 comunicazioni elettroniche aventi valore legale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera n-ter del
CAD”, che deve essere reso pubblico nei pubblici elenchi di cui al combinato disposto degli artt.
3-bis, co. 1 L. 53/1994 e 16-ter D.L. 179/2012, che comprendono:
• il Domicilio Digitale del Cittadino, inserito nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione
Residente (ANPR), ai sensi dell'art. 4 D.L. 179/2012;
• il Registro degli Indirizzi Elettronici delle Pubbliche Amministrazioni, gestito dal CP_6
giustizia ai sensi dell'articolo 16, co. 12 D.L. 179/2012;
[...]
• il Registro delle Imprese, che racchiude i dati ufficiali delle Camere di Commercio, ai sensi pagina 5 di 7 dell'art. 16, co. 6 D.L. 185/2008;
• l'Indice nazionale degli Indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), ai sensi dell'art.
6-bis D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale - C.A.D.), ed
• il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE), gestito dal Giustizia. Controparte_6
Nel caso di specie il domicilio digitale dichiarato da e risultante nel Registro delle Imprese, CP_1
nelle visure camerali e nel registro INIPEC è Email_3
Pertanto, per essere efficace, la pec contenente la disdetta dal contratto di locazione avrebbe dovuto essere spedita a tale ultimo indirizzo digitale: unico a soddisfare la presunzione di conoscenza (o conoscibilità) di tale comunicazione in capo al destinatario.
Cont
ha invece inviato la disdetta – peraltro contenuta in un allegato privo di firma digitale – ad altro indirizzo ovvero a Email_4
Trattasi di mero recapito ed indirizzo di riferimento per la corrispondenza intrattenuta con le ditte affiliate di e con i fornitori, come confermato dalle comunicazioni massive, non CP_1
personalizzate e meramente informative datate 11.3.2020 e 28.4.2020 (cfr. doc. 5 e 6 fascicolo di parte appellante). Cont Stesso dicasi per lo scambio di pec di cui al doc. 7 fascicolo di parte appellante (richiamato da nel tentativo di avvalorare la propria tesi secondo cui l'indirizzo franchising@pec.calzedonia.it fosse quello solitamente utilizzato per la conclusioni di accordi contrattuali), che oltre a non riferirsi al contratto di locazione per cui è causa, concerneva l'anticipazione di documentazione da restituire in
Cont originale presso la sede legale di per il perfezionamento dell'accordo.
Da tanto deriva che i suindicati documenti non dimostrano l'assunto attoreo secondo cui, prima della disdetta oggetto di contenzioso, tutte le comunicazioni tra le parti avvenissero utilizzando l'indirizzo pec che peraltro, come già sottolineato, non è stato mai indicato come Email_1
indirizzo alternativo da utilizzare in relazione al contratto di locazione MI 13/2009 del 25/11/2009 di cui si discute. Cont Del resto non emergono elementi che inducono a ritenere che avesse maturato il legittimo affidamento di poter inviare la disdetta a quel recapito che, pertanto, non può essere considerato come ulteriore indirizzo rientrante nella sfera di dominio e di controllo del destinatario.
Ne consegue che la disdetta inviata mediante pec del 4.12.2020 all'indirizzo non può ritenersi validamente comunicata e conosciuta dal conduttore Email_1
secondo quanto previsto dal combinato disposto di cui all'art. 28 L. 392/1978 e 1335 c.c..
pagina 6 di 7 In considerazione dei suesposti rilievi ed assorbito ogni altro motivo, la sentenza impugnata merita di essere confermata.
Giusto il principio della soccombenza sancito dall'art. 91 cpc, l'appellante deve essere condannata al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio che vengono liquidate come in dispositivo avuto riguardo ai criteri indicati dal vigente D.M. n. 147/2022 con riferimento al valore della controversia e, attesa la media difficoltà delle questioni trattate, al valore medio per le fasi di studio ed introduttiva e dimezzando l'importo previsto per le fasi di trattazione e decisionale, compiute solo oralmente.
Si dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1–quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
ontro , avverso la sentenza del Tribunale di Milano Parte_1 Controparte_1
n. 3849/2024, pubblicata in data 05/04/2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante a rimborsare all'appellata Parte_1
le spese del presente grado del giudizio, che Controparte_7 liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 9.603,00 oltre 15 % per spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Milano il 5 febbraio 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente dr. Giampiero Barile dr. Roberto Aponte
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione III Civile
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere
Dott. Giampiero Barile Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2459/2024 RG promossa, con ricorso depositato in cancelleria il
6.9.2024, da in persona del l.r.p.t. (CF e P. IVA ), con Parte_1 P.IVA_1
patrocinio degli avvocati Marco Squicquero e Filippo Maria Corbò e con domicilio eletto presso lo studio del secondo sito in Milano al Corso di Porta Romana n. 122 appellante contro in persona del l.r.p.t. (C.F. ), con patrocinio dell'avvocato Controparte_1 P.IVA_2
Riccardo Cinti e domicilio eletto presso il suo studio in Verona alla Via Cattaneo n.8 appellata
OGGETTO: Cessazione del contratto di locazione alla scadenza, uso diverso
CONCLUSIONI PER PARTE APPELLANTE : Parte_1
“a) in via principale: dichiarare risolto e comunque cessato per disdetta alla scadenza del 4.12.2021 il contratto di locazione MI 13/2009 stipulato in data 25.11.2009 e registrato in via telematica all'Ufficio delle Entrate di Roma al n. 6533 serie 3T il 22.12.2009 e per l'effetto condannare al Controparte_1 rilascio del locale della superficie di mq. 71, distinto col n. T 12, ubicato al piano terra della Stazione
pagina 1 di 7 di Milano Centrale, meglio individuato nella planimetria allegata al Contratto MI 13/2009 del
25.11.2009, con contestuale fissazione della data di esecuzione del relativo sfratto;
b) rigettare tutte le domande spiegate da in ordine all'accertamento di una diversa data di CP_1 scadenza contrattuale;
c) in ogni caso con piena vittoria di spese legali del doppio grado del giudizio, da liquidarsi secondo i vigenti parametri;
d) in ogni caso condannare alla restituzione in favore di della somma di € CP_1 Parte_2 18.538,00 versata a titolo di spese legali liquidate nella sentenza di primo grado”.
CONCLUSIONI PER PARTE APPELLATA : Controparte_1
“In via preliminare di rito: Rigettarsi l'appello proposto da in quanto inammissibile ex art. CP_2 342 c.p.c., e, per l'effetto, confermarsi la sentenza n.3849/2024 pubblicata il 05/04/2024, non notificata e pronunciata dal Tribunale di Milano - Tredicesima Sezione Civile, nella causa di primo grado con R.G. n.3653/2024. In via principale di merito: Rigettarsi l'appello proposto da in CP_2 quanto infondato in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, confermarsi la sentenza n.3849/2024 pubblicata il 05/04/2024, non notificata e pronunciata dal Tribunale di Milano - Tredicesima Sezione Civile, nella causa di primo grado con R.G. n.3653/2024. In via subordinata di merito e con riserva di gravame: Nella denegata ipotesi di accoglimento, totale e/o parziale, dell'appello avversario, ai sensi dell'art.56 L.392/78, fissarsi la data di eventuale rilascio dell'immobile nel maggior termine possibile, e quindi, di almeno 12 mesi, ovvero nel minore termine ritenuto di giustuzia, dalla data di comunicazione dell'eventuale provvedimento contenente l'ordine di rilascio. In via subordinata istruttoria: Senza inversione dell'onere probatorio che grava interamente su controparte (che non ha, in primo grado, formulato alcuna istanza istruttoria testimoniale, con ogni relativa e conseguente definitiva decadenza, come statuito dal Giudice di primo grado senza che la statuizione sia stata oggetto di impugnazione), per mero scrupolo defensionale, in via subordinata, si reiterano le istanze istruttorie testimoniali già formulate in via subordinata in primo grado, e si chiede, quindi, se ritenuto necessario, l'ammissione di testi sulle circostanze di cui alla parte in fatto, come sopra letteralmente ritrascritta a pag.4-5-6, da intendersi qui integralmente riprodotte premessa la formula di rito “vero che”, indicandosi come testi i sigg.ri , e , con riserva di altri, tutti domiciliati c/o Testimone_1 Tes_2 Testimone_3
, il tutto come già richiesto ed articolato in primo grado. In ogni caso: Con vittoria di CP_1 competenze e spese legali, compreso il rimborso forfettario delle spese generali del 15 %. ”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO Cont (in seguito per brevità solo ”), per effetto di atto di scissione Parte_1
parziale, subentrava nel contratto di locazione MI 13/2009 del 25.11.2009 regolarmente registrato
(doc.ti 1 e 2 fascicolo primo grado appellante), con il quale la sua dante causa, Parte_1 aveva concesso in locazione a i locali ivi meglio descritti posti all'interno della Controparte_1
stazione di Milano Centrale, per la durata di anni sei decorrenti dal 5.12.2009 rinnovabile per un ulteriore periodo di sei anni ai sensi dell'art. 28 L. 392/1978. Cont In data 4.12.2020 inviava, all'indirizzo pec (doc. 8 fascicolo primo Email_1
grado appellante), comunicazione di disdetta per finita locazione alla conduttrice e, con atto notificato pagina 2 di 7 il 12.10.2023, intimava a per finita locazione avanti al Tribunale di Milano, Controparte_4
allegando la cessazione del contratto alla scadenza del 4.12.2021.
La conduttrice si costituiva nella fase sommaria contestando la validità della disdetta stante la mancata comunicazione all'indirizzo digitale dichiarato ( e rivendicando Email_2
così il rinnovo tacito del contratto di locazione ex art.28 legge 392/1978 per altri sei anni sino al
5.12.2027.
Istruita la causa con acquisizione delle sole prove documentali, con sentenza n. 3849/2024 pubblicata il
Cont 5.4.2024, il Tribunale di Milano rigettava la domanda di per essere la disdetta invalida in quanto non inviata al domicilio digitale eletto dalla conduttrice ( come Email_2
indicato nella visura camerale, e condannando la locatrice alla rifusione delle spese processuali come liquidate in dispositivo.
Cont Con ricorso in appello ritualmente notificato, ha interposto gravame avverso la suindicata sentenza chiedendone la riforma, dichiarando risolto e comunque cessato il contratto di locazione per disdetta alla scadenza del 4.12.2021 con contestuale fissazione della data di esecuzione del relativo sfratto. Vinte le spese processuali del doppio grado del giudizio e con condanna di alla CP_1 restituzione in suo favore della somma di € 18.538,00 versata a titolo di spese legali liquidate nella sentenza di primo grado.
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione, è stato ritualmente notificato alla controparte che, costituendosi in giudizio con memoria depositata telematicamente in data
23.1.2025, ha contestato in toto l'appello avversario ritenuto inammissibile ex art. 342 c.p.c. e comunque infondato, chiedendone conseguentemente il rigetto, con conferma della sentenza gravata e la vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
All'udienza del 5.12.2025, tentata invano la conciliazione e dopo la discussione orale delle parti, il
Collegio ha deciso la causa dando lettura del dispositivo allegato al verbale.
Va preliminarmente rilevata l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità, ex art. 434 cpc, sollevata da parte appellata.
La Suprema Corte ha infatti in più occasioni evidenziato come, pur nel contesto dei vincoli di specificità imposti dal nuovo testo dell'art. 342 cpc, la sostanza dell'atto debba comunque prevalere sulla forma. In particolare, con la sentenza n. 27199/17, le Sezioni Unite sono pervenute al seguente principio di diritto “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che
pagina 3 di 7 l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.
Alla luce dei richiamati principi, la censura dell'appellata non coglie nel segno, dovendosi evidenziare che, nell'atto di appello, il motivo è stato prospettato nel rispetto dell'obbligo di specificità, posto che non contiene la sola reiterazione degli argomenti svolti in primo grado ed l'allegazione di un mero dissenso su quanto opinato dal primo Giudice, ma si snoda attraverso censure specifiche sui punti argomentativi da questi espressi con indicazione di massima delle modifiche e alternative decisionali richieste.
Ciò è sufficiente per l'ammissibilità dell'appello, come del resto ancora recentemente ribadito dalla
Suprema Corte secondo la quale non si deve esigere dall'appellante una trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o delle singole parti di essa che si intendono impugnare, né un progetto alternativo di sentenza, dovendosi superare il mero formalismo, fine a sé stesso, e verificare se, nella sostanza, l'atto integri la ratio della norma (così C. ord. n. 13535/18).
Passando al merito, con unico motivo di impugnazione parte appellante ha censurato il Tribunale per aver ritenuto invalida la disdetta inviata all'indirizzo anziché Email_1 all'indirizzo digitale dichiarato non considerando che la disdetta, Email_2
oltre a non essere soggetta a particolari requisiti di forma, è certamente stata portata a conoscenza del conduttore in quanto inviata ad indirizzo sempre utilizzato dalle parti per comunicazioni relative al rapporto contrattuale.
Il motivo è infondato.
L'art. 28 l. 392/78 – relativo alle locazioni per uso non abitativo – prevede che il rinnovo del contratto
“non ha luogo se sopravviene disdetta da comunicarsi all'altra parte a mezzo di lettera raccomandata” almeno 12 mesi prima della scadenza.
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente ritenuto pienamente valida ed ammissibile tale disdetta anche quando effettuata in forme equipollenti a quella scritta inviata a mezzo raccomandata, purché idonee ad evidenziare all'altra parte la volontà negoziale.
pagina 4 di 7 Poiché il D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 48, comma 2 - a tenore del quale "La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta" – ha equiparato la raccomandata postale alla trasmissione del documento via PEC (cfr. Cass. 26773/2016; Cass. 30532/2018), si è condivisibilmente ritenuta valida ed efficace la disdetta del contratto di locazione data per posta elettronica certificata.
E ciò anche nel caso in cui il contratto faccia espresso riferimento alla raccomandata atteso che l'art. 16, comma 6 e 9 l. 185/2008, nell'imporre a tutte le imprese un indirizzo di posta elettronica certificata, ha previsto che le comunicazioni possano essere inviate con lo strumento della posta elettronica certificata, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accertarne l'utilizzo, e ciò in deroga al D.P.R. n. 68 del 2005, art. 4 (in tali termini Cass. n. 11808/2022).
Chiarito quindi che la pec rappresenta un “atto equipollente” alla raccomandata di cui all'art. 28 l.
398/78, occorre ulteriormente chiarire che la disdetta, intesa come manifestazione di volontà di non rinnovare il contratto, soggiace al regime degli atti recettizi i quali, richiamati i principi dettati dagli art. 1334 e 1335 c.c., producono i loro effetti quando giungono all'indirizzo del destinatario dovendosi, da quel momento, presumere che lo stesso ne abbia avuto conoscenza (salvo che questi provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia).
L'indirizzo del destinatario, presso il quale deve giungere la dichiarazione recettizia, rappresenta il luogo che rientra nella sfera di suo dominio e controllo e, di norma, coincide con il luoghi di individuazione delle persone fisiche (domicilio, residenza, dimora) o delle persone giuridiche (sede legale).
L“equivalente elettronico” dell'indirizzo fisico delle società (e dei professionisti) è il domicilio digitale ovvero “Un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento valido ai fini delle CP_5 comunicazioni elettroniche aventi valore legale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera n-ter del
CAD”, che deve essere reso pubblico nei pubblici elenchi di cui al combinato disposto degli artt.
3-bis, co. 1 L. 53/1994 e 16-ter D.L. 179/2012, che comprendono:
• il Domicilio Digitale del Cittadino, inserito nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione
Residente (ANPR), ai sensi dell'art. 4 D.L. 179/2012;
• il Registro degli Indirizzi Elettronici delle Pubbliche Amministrazioni, gestito dal CP_6
giustizia ai sensi dell'articolo 16, co. 12 D.L. 179/2012;
[...]
• il Registro delle Imprese, che racchiude i dati ufficiali delle Camere di Commercio, ai sensi pagina 5 di 7 dell'art. 16, co. 6 D.L. 185/2008;
• l'Indice nazionale degli Indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), ai sensi dell'art.
6-bis D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale - C.A.D.), ed
• il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE), gestito dal Giustizia. Controparte_6
Nel caso di specie il domicilio digitale dichiarato da e risultante nel Registro delle Imprese, CP_1
nelle visure camerali e nel registro INIPEC è Email_3
Pertanto, per essere efficace, la pec contenente la disdetta dal contratto di locazione avrebbe dovuto essere spedita a tale ultimo indirizzo digitale: unico a soddisfare la presunzione di conoscenza (o conoscibilità) di tale comunicazione in capo al destinatario.
Cont
ha invece inviato la disdetta – peraltro contenuta in un allegato privo di firma digitale – ad altro indirizzo ovvero a Email_4
Trattasi di mero recapito ed indirizzo di riferimento per la corrispondenza intrattenuta con le ditte affiliate di e con i fornitori, come confermato dalle comunicazioni massive, non CP_1
personalizzate e meramente informative datate 11.3.2020 e 28.4.2020 (cfr. doc. 5 e 6 fascicolo di parte appellante). Cont Stesso dicasi per lo scambio di pec di cui al doc. 7 fascicolo di parte appellante (richiamato da nel tentativo di avvalorare la propria tesi secondo cui l'indirizzo franchising@pec.calzedonia.it fosse quello solitamente utilizzato per la conclusioni di accordi contrattuali), che oltre a non riferirsi al contratto di locazione per cui è causa, concerneva l'anticipazione di documentazione da restituire in
Cont originale presso la sede legale di per il perfezionamento dell'accordo.
Da tanto deriva che i suindicati documenti non dimostrano l'assunto attoreo secondo cui, prima della disdetta oggetto di contenzioso, tutte le comunicazioni tra le parti avvenissero utilizzando l'indirizzo pec che peraltro, come già sottolineato, non è stato mai indicato come Email_1
indirizzo alternativo da utilizzare in relazione al contratto di locazione MI 13/2009 del 25/11/2009 di cui si discute. Cont Del resto non emergono elementi che inducono a ritenere che avesse maturato il legittimo affidamento di poter inviare la disdetta a quel recapito che, pertanto, non può essere considerato come ulteriore indirizzo rientrante nella sfera di dominio e di controllo del destinatario.
Ne consegue che la disdetta inviata mediante pec del 4.12.2020 all'indirizzo non può ritenersi validamente comunicata e conosciuta dal conduttore Email_1
secondo quanto previsto dal combinato disposto di cui all'art. 28 L. 392/1978 e 1335 c.c..
pagina 6 di 7 In considerazione dei suesposti rilievi ed assorbito ogni altro motivo, la sentenza impugnata merita di essere confermata.
Giusto il principio della soccombenza sancito dall'art. 91 cpc, l'appellante deve essere condannata al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio che vengono liquidate come in dispositivo avuto riguardo ai criteri indicati dal vigente D.M. n. 147/2022 con riferimento al valore della controversia e, attesa la media difficoltà delle questioni trattate, al valore medio per le fasi di studio ed introduttiva e dimezzando l'importo previsto per le fasi di trattazione e decisionale, compiute solo oralmente.
Si dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1–quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
ontro , avverso la sentenza del Tribunale di Milano Parte_1 Controparte_1
n. 3849/2024, pubblicata in data 05/04/2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante a rimborsare all'appellata Parte_1
le spese del presente grado del giudizio, che Controparte_7 liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 9.603,00 oltre 15 % per spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Milano il 5 febbraio 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente dr. Giampiero Barile dr. Roberto Aponte
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