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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 20/12/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
297/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Trieste, I Sezione Civile, composta da:
dott. Arturo Picciotto Presidente relatore dott. Daniele Venier Consigliere
dott. Alberto Valle Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 297/2025 R.G., promossa con atto di appello notificato il 2.07.2025, da
, c.f. , nato a [...], il giorno Parte_1 C.F._1 11.11.1946, residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Favruzzo, del Foro di Pordenone, c.f. , fax 1782213594 e PEC C.F._2
- per mandato in atti, presso il cui studio, in Concordia Sagittaria Email_1 (VE), alla Via Lemene, n. 59, ha eletto domicilio.
Appellante CONTRO
, c.f. , nata a [...] il [...], residente a [...]CP_1 C.F._3
Michele al Tagliamento (VE), Via Conciliazione, n. 115/B, con il proc. e dom. Avv. Denisa Pitton, c.f.
, fax 0431 1965646, PEC per mandato in atti, con C.F._4 Email_2 studio a Latisana (UD) Piazza Indipendenza n. 35.
Appellata – appellante incidentale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 241/2025 del Tribunale di Pordenone, pubblicata il 15.04.2025 in tema di“Modifica delle condizioni di divorzio”, emessa nel giudizio iscritto al n. 1922/2024 R.G..
Conclusioni:
Per l'appellante (come da ricorso): “Voglia l'Ecc. ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi di gravame proposti e in riforma dell'appellata sentenza, nel merito, disporre: 1) che la SI.ra CP_1
1 restituisca al SI. i beni di cui si è ingiustamente arricchita grazie al matrimonio con quest'ultimo, ovvero Parte_1 gli corrisponda l'equivalente in denaro;
2) che l'assegno di divorzio a carico della SI.ra ed in favore del CP_1 ricorrente sia aumentato ad euro 2.000 mensili (o al diverso importo ritenuto congruo), in considerazione del mutare dei presupposti per cui il medesimo era stato concesso, per le ragioni tutte esposte. S'invoca che il predetto miglioramento delle condizioni del divorzio in favore del ricorrente avvenga, in ogni caso, anche con la messa a disposizione di lui di almeno uno degli immobili della SI.ra , il che va inteso non come domanda nuova ma come specificazione di CP_1 quanto già richiesto per il SI. . Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, o almeno con condanna Parte_1 di controparte ai sensi dell'art. 92, primo comma, c.p.c. e/o dell'art. 91, primo comma, c.p.c. Con riserva di meglio dedurre entro i limiti di preclusione dettati dal rito”.
Per l'appellata – appellante incidentale (come da comparsa di costituzione):
“Nel merito Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trieste, ogni diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, rigettare l'appello proposto da con ricorso dd. 21/06/2025 e per l'effetto confermare il primo capo della Parte_1 sentenza n. 241/2025 del Tribunale di Pordenone impugnata. Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trieste, ogni diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento dei motivi dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza n. 241/2025 del Tribunale di Pordenone, accertare e dichiarare il peggioramento delle condizioni personali e reddituali della sig.ra e conseguentemente revocare l'obbligo per la stessa di versare all'ex marito CP_1 la somma di € 200,00 mensili a titolo di assegno di divorzio con decorrenza da dicembre 2024; in subordine, Parte_1 tenuto conto di quanto sopra, ridurre l'importo dell'assegno di divorzio eventualmente dovuto sempre con decorrenza da CP_ dicembre 2024. In ogni caso con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto che la sig.ra è ammessa al pss. In via istruttoria Si depositano, oltre al ricorso e decreto notificati, il fascicolo di primo grado, il duplicato della CP_ sentenza appellata e i seguenti documenti: 1 APP- provvedimento COA Trieste ammissione al pss 2 APP – 730/25 CP_
– estratto conto dal 31.3.25 al 6.10.25 4 APP – contratto incarico locazione dd. 25.9.25 5 APP – CP_1 dichiarazione . Si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie già formulate in primo grado. In Persona_1 particolare si chiede che il Giudice ordini a di depositare copia degli estratti conto dei conti correnti italiani e Parte_1 tedeschi a lui intestati e/o cointestati degli ultimi tre anni, copia della documentazione relativa alle pensioni italiana e tedesca percepite, copia di eventuali somme percepite dall'ente assistenziale tedesco, copia della documentazione relativa all'autovettura di proprietà e/o in uso. Si chiede che il Giudice disponga approfondite indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita di valendosi della polizia tributaria. Si chiede l'ammissione di prova per testi sui Parte_1 seguenti capitoli di prova: 1) Vero che ha riconsegnato l'immobile condotto in locazione sito in Latisana Persona_2 via A. Ristori n. 14 alla proprietaria sig.ra a luglio 2024 dopo la cessazione del contratto di locazione? Teste CP_1 2) Vero che la foto che si rammostra è relativa all'immobile di cui al punto 1 in attesa di essere locato? Persona_2 Teste . Persona_2
Per il Procuratore Generale:
“Voglia la Corte di Appello rigettare l'appello: Quanto alla domanda diretta ad ottenere la restituzione degli immobili o il loro equivalente in denaro il Tribunale ha chiarito che la questione è coperta da giudicato, avendola l'appellante già precedentemente avanzata senza successo e l'ulteriore riproposizione in sede di gravame appare del tutto priva di fondamento, senza che sia possibile distinguere – ai fini preclusivi – tra domande proposte in via principale o in via riconvenzionale come vorrebbe l'appellante. Quanto alla domanda relativa all'assegno non è stata adeguatamente di mostrata la sopravvenienza di eventi idonei al mutamento sostanziale delle condizioni economiche delle parti, essendo le allegazioni fattuali rimaste senza valido ed efficace riscontro probatorio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 23.10.2024 si è rivolto al Tribunale di Pordenone avanzando Parte_1 nei confronti dell'ex moglie, , dalla quale ha divorziato nel 2020, due domande, una di CP_1 restituzione dei beni, di cui essa si sarebbe arricchita grazie al matrimonio, o del loro equivalente
2 monetario, e l'altra di modifica delle condizioni economiche del divorzio - dichiarato dal Tribunale di
Pordenone con la sentenza n. 537/2020, confermata dalla Corte di Appello con la sentenza n. 98/2022
- mediante l'aumento dell'assegno divorzile da € 200,00 ad € 2.000,00, o al diverso importo ritenuto congruo1.
Ha esposto il che durante il matrimonio, anche a causa di sostanze che, a sua insaputa, l'ex Pt_1 moglie gli avrebbe somministrato, aveva trasferito in buona fede a quest'ultima tutti i suoi beni. Ha precisato che l'abitazione, in cui attualmente risiede la , costituita, in realtà, da due unità riunite CP_1 catastalmente con una procedura da lui stesso richiesta contro il suo interesse, era stata acquistata dalla moglie con denaro da lui fornito, proveniente dall'eredità paterna. Con altro denaro, sempre da lui fornito, la avrebbe acquistato la nuda proprietà di altro immobile, appartenente alla madre CP_1 del , proprietà poi consolidatasi con l'usufrutto a seguito della morte di quest'ultima, Pt_1 usufruttuaria. 1 Conclusioni del ricorrente : Pt_1
“che l'Ill.mo Tribunale adito, tenuto conto di quanto qui esposto, voglia modificare le condizioni del divorzio tra gli ex coniugi, disponendo come segue. NEL MERITO: 1) che la SI.ra restituisca al SI. i beni di cui si è ingiustamente arricchita grazie al CP_1 Parte_1 matrimonio con quest'ultimo, ovvero gli corrisponda l'equivalente in denaro;
2) che l'assegno di divorzio a carico della SI.ra ed in favore del ricorrente sia aumentato ad euro 2.000 CP_1 mensili (o al diverso importo ritenuto congruo), in considerazione del mutare dei presupposti per cui il medesimo era stato concesso, per le ragioni tutte esposte. Vinte le spese di giudizio. Vengono, altresì, invocati tutti i provvedimenti temporanei e urgenti che l'Ill.mo Giudicante riterrà opportuni in favore del ricorrente (che è in strada). IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede la testimonianza della SI.ra , residente ad Amburgo (Germania), Friedrich-Legahn Straße 19, sui Testimone_1 seguenti capitoli:
1. Vero che: «Durante il suo matrimonio con la SI.ra , si è trovato spesso in uno stato di CP_1 Parte_1 alterazione psico-fisica, al punto da non riuscire più a reggersi in piedi».
2. Vero che: «Nel periodo suddetto c'ero io a sorreggere , anche in spiaggia, perché egli aveva delle grosse Parte_1 difficoltà a camminare».
3. Vero che: «Quando ha cessato di convivere con l'ex moglie , la suddetta alterazione Parte_1 CP_1 psico-fisica è cessata».
Inoltre, si chiede, altresì, la testimonianza dell'Arch. , c.f. con studio a Testimone_2 C.F._5 Pertegada (UD), Via del Molo, n. 6, sui capitoli di seguito indicati:
4. Vero che: «Fui io a procedere con DOCFA e a seguire la relativa procedura in relazione alle due unità immobiliari site in San Michele al Tagliamento, frazione Cesarolo, Via Conciliazione, n. 115/B, dove in costanza di matrimonio abitavano il SI.
e la SI.ra , rispettivamente ricorrente e resistente nella presente causa». Parte_1 CP_1
5. Vero che: «A seguito della procedura da me curata in relazione alle due predette unità abitative, le stesse sono risultate ufficialmente come un'abitazione unica;
si trattava, però, pur sempre di due abitazioni distinte e il tramezzo che permetteva di comunicare tra le stesse era stato chiuso».
6. Vero che: «Per anni la SI.ra ha approfittato e cercato di trarre vantaggio della predetta unificazione CP_1 apparente, anche a discapito dell'ex marito ». Parte_1 Si specifica che, ad oggi, non risultano altri procedimenti aventi ad oggetto le medesime domande formulate in questa causa, o domande ad essa prettamente connesse”.
3 A fondamento dell'altra domanda di modifica delle condizioni economiche di divorzio, Parte_1 ha posto una serie di elementi: la sua età avanzata, la totale invalidità, le sue condizioni di salute, sempre più precarie, che avrebbero comportato un aumento dei costi delle cure mediche, nonché la falsità di discorsi e di dichiarazioni, sulle quali si sarebbe fondato il divorzio. Secondo il ricorrente il peggioramento delle sue condizioni economiche sarebbe stato determinato anche dal mancato versamento dell'assegno di mantenimento da parte dell'ex moglie e dall' aumento del canone di locazione dell'abitazione, nella quale egli si è dovuto trasferire, dopo essere stato cacciato di casa nel
2018, due anni prima del divorzio.
2. Nel giudizio si è costituita , contestando le domande avversarie ed eccependo la CP_1 inammissibilità della richiesta di restituzione degli immobili per due motivi: a) per violazione del principio del ne bis in idem, poiché la stessa domanda era stata avanzata dal in un altro Pt_1 precedente giudizio e decisa dal Tribunale di Pordenone con sentenza n. 356/2018, poi confermata in secondo grado dalla Corte di Appello di Trieste con la sentenza n. 750/2018, passata in giudicato;
b) perché, essendo tale domanda sottoposta a rito ordinario, andava escluso il simultaneus processo tra due azioni – quella di restituzione di immobile e quella di modifica delle condizioni di divorzio - soggette a due riti diversi, legate solo da una connessione soggettiva e non qualificata. In merito alla richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento, ha sostenuto che gran CP_1 parte delle ragioni rappresentate dall'ex marito erano preesistenti alla sentenza di divorzio, e dunque non rilevanti, mentre ha contestato le altre restanti ragioni, eccependo il difetto di prova dell'asserito aggravamento delle condizioni di salute dell'ex marito, che non avrebbe inciso comunque sulle condizioni economiche -patrimoniali di costui e, pertanto, non rilevante sulla misura dell'assegno di mantenimento. Anche il mancato versamento al di detto assegno, è stata ritenuta dalla Pt_1 CP_1 circostanza non rilevante nel giudizio, né influente sulla misura del contributo, affermando in ogni caso che l'inadempimento sarebbe dipeso da causa incolpevole, non specificata, e che il credito vantato dal sarebbe, comunque, compensato con i maggiori crediti da lei, a sua volta, vantati. Ha Pt_1 contestato che vi sia stato un peggioramento delle condizioni economiche del per l'asserito Pt_1 aumento del canone di locazione in quanto circostanza sfornita di prova per irrilevanza dei documenti prodotti dal che non dimostrerebbero, comunque, un aumento tale da incidere sulle Pt_1 condizioni economiche di costui.
2.1 In via riconvenzionale, la ha chiesto la revoca o la riduzione dell'assegno su di lei gravante, CP_1 per un sopravvenuto peggioramento delle sue condizioni economiche dovuto ad una riduzione dei redditi da lavoro ed al venir meno del reddito da locazione di un immobile di proprietà2.
CP_ 2 Conclusioni della resistente
“Nel merito Rigettare le domande del ricorrente in quanto inammissibili e infondate per le causali di cui in narrativa con vittoria di CP_ spese tenuto conto che la sig.ra ha presentato istanza di ammissione al pss.
In via riconvenzionale Ogni diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, a modifica della sentenza n. 573/2020 del Tribunale di CP_ Pordenone accertare e dichiarare il peggioramento delle condizioni personali e reddituali della sig.ra e conseguentemente revocare l'obbligo per la stessa di versare all'ex marito la somma di € 200,00 mensili a Parte_1 4 3. Nel giudizio vi è stato scambio di memorie ex art. 473 bis 17, integrazione documentale ed istanze istruttorie. Dopo aver preso atto dell'impossibilità di un accordo conciliativo tra le parti, il Tribunale ha deciso la causa rigettando integralmente sia le domande del e che quella avanzata in via Pt_1 riconvenzionale dalla , compensando tra le parti le spese di lite. In particolare, la domanda di CP_1 restituzione dell'immobile non è stata accolta, per la violazione del principio del ne bis in idem, poiché la stessa identica domanda era stata dal proposta, in via riconvenzionale, in un precedente Pt_1 giudizio promosso dall'ex moglie, giudizio deciso con pronunce, ormai, coperte da giudicato. Per contro la domanda di aumento dell'assegno di mantenimento è stata rigettata in quanto, da un lato, la maggior parte delle circostanze allegate dal ricorrente, si sono dimostrate preesistenti alla pronuncia di divorzio e, dunque, non rilevanti, dall'altro lato, le restanti circostanze sono risultate sfornite di prova, come l'asserito peggioramento delle condizioni di salute, o, comunque, non incidenti sull'equilibrio economico patrimoniale delle parti, come l'omesso versamento dell'assegno di mantenimento da parte dell'ex moglie o l'asserito aumento del canone di locazione dell'immobile abitato dal . La domanda riconvenzionale di riduzione dell'assegno, avanzata dalla resistente, è Pt_1 stata rigettata, anch'essa, per mancanza di prova idonea: la perdita del reddito da locazione non è stata dimostrata e, comunque, in quanto perdita solo temporanea, secondo il Tribunale, non può avere rilevanza;
mentre, riguardo alla lamentata diminuzione dei redditi di lavoro, la documentazione
titolo di assegno di divorzio con decorrenza da dicembre 2024; in subordine, tenuto conto di quanto sopra, ridurre l'importo dell'assegno di divorzio eventualmente dovuto sempre con decorrenza da dicembre 2024; in ogni caso con vittoria di spese CP_ tenuto conto che la sig.ra ha presentato istanza di ammissione al pss.
In via istruttoria Si depositano, oltre al ricorso e decreto notificati, i seguenti documenti: 1) Istanza di ammissione al pss dd. 9.12.24; 2) Sentenza Tribunale di Pordenone n. 356/18; 3) Sentenza Corte Appello Trieste n. 750/2018; 4) Attestazione passaggio in giudicato sentenza n. 750/2018 Corte Appello Trieste;
5) Sentenze di condanna di 6) Richiesta di danni Parte_1 immobile e perizia di stima;
7) Documento denominato contratto d'affitto dd. 15/01/2018 e elenco documenti depositati da nel proc. pen. n. 2134/21 rgnr Udine;
8) Documentazione pensione tedesca 9) e/c conto Parte_1 Parte_1 corrente tedesco 10) decreto Presidente Corte Appello Trieste dd. 22/7/22; 11) certificazione centro per Parte_1 l'impiego relativa a;
12) documentazione medica relativa a;
13) documentazione relativa a CP_1 CP_1 cessazione contratto di locazione di;
14) 730/2024 di;
15) 730/2023 di;
16) 730/2022 CP_1 CP_1 CP_1 di;
17) e/c conto corrente ultimi tre anni;
18) documenti autovettura di;
19) Bollette e CP_1 CP_1 CP_1 pagamenti vari di . CP_1 Si ribadisce l'inammissibilità con opposizione all'acquisizione ed utilizzazione dei documenti prodotti dal ricorrente n. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29 in quanto relativi a circostanze precedenti al divorzio e non rilevanti in sede di modifica. Si ribadisce l'inammissibilità e l'opposizione all'ammissione della prova per testi richiesta dal ricorrente (capitoli da 1 a 6) in quanto relativa a circostanze precedenti al divorzio e non rilevanti in sede di modifica. Si chiede che il Giudice ordini a di depositare copia degli estratti conto dei conti correnti italiani e tedeschi a Parte_1 lui intestati e/o cointestati degli ultimi tre anni, copia della documentazione relativa alle pensioni italiana e tedesca percepite, copia di eventuali somme percepite dall'ente assistenziale tedesco, copia della documentazione relativa all'autovettura di proprietà e/o in uso. Si chiede che il Giudice disponga approfondite indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita di Pt_1
valendosi della polizia tributaria.
[...] Si chiede l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli di prova: Vero che a riconsegnato l'immobile condotto in locazione sito in Latisana via A. Ristori n. 14 alla Persona_2 proprietaria sig.ra a luglio 2024 dopo la cessazione del contratto di locazione? Teste CP_1 Persona_2 Vero che la foto che si rammostra è relativa all'immobile di cui al punto 1 in attesa di essere locato? Teste Per_2
[...]
5 depositata dalla resistente non ha provato il peggioramento delle sue condizioni economiche. Anche la domanda di revoca dell'obbligo di versamento dell'assegno è stata rigettata dal Tribunale, non ritenendo venuta meno la generica capacità reddituale del coniuge obbligato.
4. Con ricorso d.d. 21.06.2025, promuove, oggi, appello avverso la decisione del Parte_1
Tribunale di Pordenone, affidandosi a sei motivi di impugnazione.
4.1 Con il primo motivo il denuncia l'errata affermazione del decidente di esistenza di un Pt_1 giudicato preclusivo all'accoglimento di alcune sue richieste. Espone che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto ostativo all'accoglimento di alcune sue domande il ne bis in idem, ed il giudicato esterno, rappresentato dalle sentenze n. 356/2018 del Tribunale di Pordenone e n. 750/2018 della Corte d'Appello di Trieste. Sostiene che la statuizione su una domanda riconvenzionale non sarebbe idonea a creare un giudicato in senso sostanziale. Secondo il suo assunto la reiezione di una domanda riconvenzionale non precluderebbe la riproposizione della stessa domanda in un altro giudizio, anche in considerazione del fatto che nel caso nei giudizi decisi dalle predette sentenze n.
356/2018 e 750/2018, quanto da lui richiesto non sarebbe stato concesso solo per ragioni di rito, o comunque processuali. Il argomenta, inoltre, che le citate sentenze sarebbe pronunce di mero Pt_1 accertamento, e, dunque, in quanto tali, non idonee a produrre un giudicato esterno. Aggiunge che in ogni caso egli agirebbe in un contesto diverso, quello di modifica delle condizioni del divorzio, con richieste che differirebbero da quelle proposte in via riconvenzionale nei processi civili definiti e, pertanto, non si sarebbe potuto né si potrebbe ritenere sussistente un giudicato esterno preclusivo.
Precisa che in questo giudizio egli avrebbe chiesto un aumento dell'assegno e, più in generale, un miglioramento in suo favore degli aspetti patrimoniali rispetto al divorzio, da attuarsi anche mediante intestazione a lui di uno o più immobili dell'ex moglie, pure in considerazione del fatto che detti beni sarebbero stati da costei acquistati con denaro suo. Secondo l'appellante la questione inerente alla restituzione di detti immobili, in ogni caso, sarebbe rimasta aperta, essendo stata trattata solo incidentalmente (e non in via definita) dalle due pronunce passate in giudicato, richiamate dal Giudice di primo grado e dunque, per tale ragione, non potrebbe parlarsi di giudicato esterno ostativo all'esame e all'accoglimento delle richieste avanzate in questo nuovo e diverso procedimento.
4.2 Con il secondo motivo di appello, lamenta che il Tribunale non avrebbe, o avrebbe Parte_1 erroneamente, considerato alcune circostanze poste a fondamento della domanda di modifica delle condizioni del divorzio, compresa l'ingratitudine della , in quanto circostanze, secondo CP_1
l'appellante, successive al divorzio o che, comunque, egli non ha potuto proporre nel corso del procedimento per cause indipendenti dalla sua volontà. Sostiene di avere prodotto una mole di documentazione, che, in gran parte, non sarebbe stata tenuta nel debito conto dal primo Giudice.
Espone anche che, a causa del OV e delle sue precarie condizioni economiche e di salute, non ha potuto sottoporre “convenientemente” all'attenzione del Giudice, che ha trattato il divorzio, il fatto che le due unità immobiliari, site in San Michele al Tagliamento, frazione Cesarolo, siano state da lui interamente pagate e che l'ex moglie ne è solo formalmente intestataria e ne disporrebbe senza alcuna causa giustificativa riconosciuta dal diritto. Secondo l'appellante ciò riguarderebbe anche l'immobile sito nel Comune di Latisana ed altri cespiti entrati nel patrimonio dell'ex moglie. 6 Sostiene, poi, che dopo il divorzio si sarebbe aggravato lo squilibrio economico esistente tra le parti, anche a causa dell'aumento di valore dei beni conseguiti dall'ex moglie in costanza di matrimonio, ribadendo il fatto che detti beni sono stati da lui pagati con l'eredità paterna e con tutte le sue sostanze. Adduce, inoltre, che sempre solo dopo il divorzio, e non prima, sarebbe stata scoperta tutta l'ingratitudine dell'ex moglie, circostanza rilevante ai sensi degli artt. 801, 802 c.c. dedotta nel ricorso introduttivo, ma non rettamente considerata dal primo giudice. Specifica il , contestando Pt_1 quanto detto in sentenza sul punto, che lo stalking giudiziario, messo in atto dalla , sarebbe CP_1 emerso successivamente al divorzio, e ciò sarebbe dimostrato dalle sentenze di sua assoluzione dalle accuse mosse dall'ex moglie, pronunciate dopo lo scioglimento del matrimonio;
in altri termini, solo successivamente al processo di divorzio si sarebbe scoperta e manifestata l'estrema ingiustizia delle persecuzioni giudiziarie nei suoi riguardi da parte dell'ex moglie, persecuzioni che avrebbero determinato uno squilibrio economico-patrimoniale a danno suo, per avere perso tempo, denaro e salute (come dimostrerebbero, a suo dire, i certificati medici della Dott.ssa ) nel partecipare ai Per_3 giudizi penali e per aver visto ingiustamente compromessa la sua immagine, il decoro e le possibilità di inserimento sociale. Tutte queste circostanze sarebbero emerse, a suo dire, successivamente allo scioglimento del matrimonio o, comunque, non sarebbe stato possibile, per cause a lui non imputabili, far valere nel corso del giudizio di divorzio.
4.3 Con il terzo motivo il denuncia una “erronea mancata modifica delle condizioni di divorzio, Pt_1 alla luce delle ulteriori circostanze che, secondo lo stesso Tribunale, possono assumere rilievo a tale proposito”. Sostiene l'appellante che, nonostante il Tribunale abbia affermato che il peggioramento delle condizioni di salute potrebbe “astrattamente” rilevare, tuttavia non avrebbe attribuito la debita importanza alla documentazione medica prodotta. Deduce che con il ricorso sono stati depositati sia il certificato medico datato 10.10.2024 della Dott.ssa attestante l'aggravamento delle sue Per_4 già precarie condizioni di salute, che i certificati della Dott.ssa risalenti all'epoca del divorzio: Per_3 quest'ultimi certificati, se fossero stati raffrontati con quello del 10.10.2024, avrebbero dimostrato l'aggravamento delle sue condizioni di salute dopo il divorzio e, dunque, avrebbero dovuto indurre il decidente alla modifica delle statuizioni divorzili. Ritiene che anche la consequenziale incidenza economica negativa delle aggravate condizioni sarebbe dimostrata sempre dal certificato 10.10.2024, poiché tale documento illustrerebbe la necessità di onerosi percorsi terapeutici, ausili, accertamenti sanitari che all'epoca del divorzio non erano necessari, ma che dopo, invece, avrebbero comportato un aggravio di costi. Aggiunge, inoltre, che la modifica delle condizioni di divorzio sarebbe giustificata anche dal raffronto dei due contratti di locazione dell'abitazione in cui egli risiede, il primo risalente al 2019 ed il secondo al 2024, entrambi prodotti in primo grado, ai quali la decisione impugnata non avrebbe dato il giusto rilievo, non ritenendo l'aumento del canone incidente sulla richiesta di modifica, né provato il pagamento di detto canone. In tesi dell'appellante, l'avvenuto pagamento dei canoni, negato dai primi giudici, sarebbe deducibile, invece, dal fatto che egli, se si fosse reso moroso, non avrebbe potuto continuare a risiedere dove tuttora risiede. A chiusura di detto terzo motivo, il Pt_1 lamenta, infine, il fatto che il Tribunale abbia valutato la carenza documentale, ai sensi dell'art. 116 comma 2, quale argomento di prova contrario alle sue pretese, ed afferma di avere depositato tutta la documentazione che egli è stato in grado di esibire all'epoca, nonostante le sue condizioni.
7 4.4 Con il quarto motivo, l'appellante denuncia una errata valutazione delle prove. Secondo il suo assunto la documentazione medica esibita attesterebbe non solo il peggioramento delle sue condizioni di salute, ma anche un aggravio di spese per il moltiplicarsi delle cure. Sostiene che tutta la documentazione sanitaria allegata al ricorso introduttivo sarebbe stata trascurata dal Tribunale.
Adduce che, contrariamente a quanto si leggerebbe a pag. 8 della sentenza, non sarebbe stato prodotto soltanto un certificato medico, ma anche un certificato in lingua tedesca, risalente all'anno
2015, che attesterebbe che già all'epoca del divorzio, per problemi ortopedici, egli avesse difficoltà nel viaggiare, i certificati della Dott.ssa di fine 2018, che attesterebbero le già aggravate sue Per_3 condizioni di salute all'epoca dello scioglimento del matrimonio, ed il verbale di Pronto Soccorso del
2022, che dimostrerebbe un ulteriore peggioramento. Secondo il il protrarsi dell'aggravamento Pt_1 delle condizioni di salute risulterebbe dai sintomi invalidanti attestati nei certificati medici della Dott.ssa del 2024. Tali aggravamenti, a suo dire, avrebbero comportato necessariamente Per_4 un aumento delle spese per medicine e per cure mediche, e perciò un peggioramento delle condizioni economiche, rispetto all'epoca in cui è stato pronunciato il divorzio. Evidenzia anche che nel certificato medico del 10.10.2024 della Dott.ssa si farebbe riferimento a nuove patologie, Per_4
l'ipotiroidismo e l'ipertensione arteriosa, che avrebbero comportato nuovi esborsi, oltre ad un peggioramento delle alterazioni croniche e progressive difficoltà nella deambulazione, con consequenziale aumento dei costi per spostamenti, aumentate difficoltà nella vita quotidiana, necessità di mezzi d'appoggio (stampelle, bastoni ortopedici, etc.), antidolorifici, pomate, farmaci ed altro.
Riguardo alla circostanza del mancato versamento dell'assegno di mantenimento da parte dell'ex moglie, l'appellante contesta la pronuncia impugnata, secondo la quale «L'inadempimento giustifica la pretesa di pagamento e di recupero del pregresso, ma non rivela un aggravamento dello squilibrio tra i coniugi tale da determinare un aumento dell'assegno», argomentando che il mancato versamento dei
200 euro mensili da parte dell'ex moglie lo avrebbe, invece, reso ancora più povero e bisognoso, e questo giustificherebbe, a suo dire, oltre le azioni di recupero, “che però richiedono tempo ed energie processuali”, anche la richiesta di aumento dell'assegno divorzile, in considerazione delle sofferenze derivanti da tale inadempimento. Nello stesso motivo il riprende la questione dell'aumento del Pt_1 canone di locazione dell'immobile, nel quale vive dal 2018, ribadendo che il Tribunale avrebbe dovuto considerare il notevole aumento di 50 euro in più al mese dell'affitto, verificatosi dopo lo scioglimento del matrimonio, aumento che, insieme a quello per le spese sanitarie e per tutto il resto, rappresenterebbe un onere per lui difficilmente sostenibile (viene evidenziato dalla difesa che l'appellante fruisce del gratuito patrocinio). Lamenta, infine, che nella pronuncia impugnata nulla di preciso viene detto a proposito delle attestazioni ISEE che, se fossero state esaminate e considerate, avrebbero dovuto concorrere a persuadere il Giudice di prime cure ad accogliere la domanda di aumento dell'assegno di mantenimento.
4.5 Con il quinto motivo, di fatto costituente un riassunto delle precedenti contestazioni, il Pt_1 denuncia una omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla richiesta di modifica delle condizioni del divorzio. Secondo l'appellante la sentenza non avrebbe risposto a tutte le difese esplicitate nel primo grado di giudizio;
nessuna adeguata risposta motivazionale sarebbe stata fornita
8 sulla presunta violazione del ne bis in idem, nonostante il ricorrente avesse esplicitato innumerevoli ragioni a sostegno dell'insussistenza di giudicati ostativi;
incongruenze e illogicità motivazionali, secondo l'appellante, si ravviserebbero anche con riferimento alla tesi della sussistenza di un giudicato esterno;
il Tribunale non avrebbe fornito neppure un'adeguata e lineare motivazione sulla insussistenza dei motivi che giustificherebbero la modifica delle condizioni di divorzio;
la motivazione, che “Lo squilibrio patrimoniale determinatosi per effetto delle elargizioni fatte dal marito in costanza di matrimonio ne aveva preceduto lo scioglimento”, contrasterebbe con la realtà dei fatti poiché tale squilibrio si sarebbe verificato, invece, dopo lo scioglimento del matrimonio: proprio in conseguenza del divorzio egli avrebbe finito con il perdere tutto, compresa la salute, mentre l'ex moglie avrebbe iniziato ad amministrare e a godere i beni in via esclusiva. Il evidenzia un'ulteriore illogicità Pt_1 motivazionale della pronuncia, laddove il Giudice afferma che «Anche lo “stalking giudiziario” del quale il ricorrente sarebbe stato vittima a cause delle plurime e asseritamente infondate iniziative della ex moglie, invocato in questo giudizio, risalirebbe a epoca antecedente al divorzio». Secondo
l'appellante anche tale affermazione si porrebbe in contrasto con la realtà dei fatti, poiché lo stalking giudiziario sarebbe stato scoperto e denunciato solo dopo il divorzio e non prima, facendo riferimento alla data della denuncia-querela da lui sporta. Il non ritiene convincente, inoltre la motivazione Pt_1 riguardo la documentazione medica e l'aumento dei costi per il peggioramento delle condizioni di salute, rilevando che nulla di specifico si dice in sentenza in ordine alla “copiosa produzione documentale”. Lamenta, infine, una illogicità e contraddittorietà della motivazione della decisione impugnata riguardo all'aggravio dei costi per l'aumento del canone di locazione, ribadendo che la produzione delle copie dei contratti sarebbe idonea a dimostrare l'aumento dei costi, affermando che anche 50 euro mensili in più sono gravosi per una persona invalida, che vive solo grazie alla solidarietà altrui.
4.6 Con il sesto ed ultimo motivo, l'appellante lamenta la mancata condanna dell'ex moglie alle spese di lite per l'ingiustificato rifiuto a conciliare la controversia e per la condotta processuale ed extraprocessuale di costei. Ad avviso dell'appellante la sentenza impugnata dovrebbe essere riformata in quanto, “per insopprimibili ragioni di giustizia”, avrebbe dovuto essere condannata alle CP_1 spese;
sostiene che essa avrebbe abusato del processo;
non si sarebbe difesa con correttezza, formulando una domanda riconvenzionale inaccoglibile;
avrebbe tentato di depistare lo stesso
Collegio, inducendolo ad una prosecuzione del processo, con inutile dispendio di energie processuali, date le sue ingiustificate distanze dalle posizioni dell'ex marito, rifiutando ogni tentativo di conciliazione ed alimentando la bellicosità delle parti. Conclude il motivo sostenendo che, dato il non accoglimento della domanda riconvenzionale della , il Giudice avrebbe dovuto porre almeno una CP_1 parte delle spese del grado di giudizio a carico di quest'ultima.
5. Con comparsa dd 24.10.2025 si è costituita , chiedendo il rigetto dell'appello promosso CP_1 dal ed a sua volta proponendo impugnazione incidentale avverso il rigetto della domanda di Pt_1 revoca o riduzione dell'assegno di mantenimento a favore dell'ex marito, su di lei gravante.
5.1 In merito al primo motivo, rileva che la medesima domanda di restituzione degli immobili, vertente sugli stessi fatti e sulle stesse problematiche, è stata già azionata da in via Parte_1
9 riconvenzionale nella causa n. 15/2017 r.g. ed è stata rigettata nel merito, e non per questioni di rito, come erroneamente asserisce l'appellante, con la sentenza n. 356/2018 del Tribunale di Pordenone, poi confermata dalla Corte di appello di Trieste con la sentenza n. 750/2018, passata in giudicato. Pertanto, la reiezione di una domanda riconvenzionale precluderebbe la riproposizione della stessa in altro giudizio, come correttamente ha statuito il Tribunale di Pordenone in primo grado.
5.2 In ordine al secondo motivo, l'appellata eccepisce che le circostanze dedotte dal sullo Pt_1 squilibrio patrimoniale, che sarebbe stato determinato, secondo quanto da costui asserito per effetto delle elargizioni fatte alla moglie in costanza di matrimonio e per effetto dello stalking giudiziario di cui egli sarebbe stato vittima a causa di infondate iniziative dell'ex moglie, sono state ritenute dal
Tribunale di Pordenone irrilevanti, in quanto preesistenti al divorzio e comunque non incidenti sull'equilibrio economico patrimoniale tra i coniugi. Sostiene la , inoltre, che tali circostanze CP_1 sarebbero state dedotte dal nella causa di divorzio e considerate dai giudici di merito nella Pt_1 motivazione delle decisioni in punto assegno di divorzio, e che comunque in quella sede sarebbero state deducibili.
5.3 Anche la doglianza di cui al terzo motivo, secondo la , sarebbe infondata, avendo il CP_1 Pt_1 travisato il ragionamento del Tribunale di Pordenone, il quale correttamente avrebbe premesso che il peggioramento delle condizioni di salute del beneficiario dell'assegno divorzile potrebbe astrattamente costituire circostanza rilevante ai fini dell'accoglimento della richiesta di aumento dell'assegno stesso, ma che altrettanto correttamente però ha ritenuto non comprovato il dedotto peggioramento “perché il certificato medico depositato a tal fine fotografa le condizioni attuali di salute, ma non le mette in relazione con quelle esistenti al momento della pronuncia di divorzio”.
Argomenta che a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, dall'esame della documentazione medica prodotta dal , risulterebbe evidente che le patologie di cui egli sarebbe affetto fossero Pt_1 già presenti nel 2011, 2013, ben prima della separazione e del divorzio. In ogni caso, sottolinea che il Tribunale ha rilevato che, anche a ritenere sussistente il dedotto e non provato peggioramento delle condizioni di salute del , lo stesso non avrebbe allegato né tanto meno provato che a causa di Pt_1 tale peggioramento sarebbero aumentati i costi per le terapie mediche, con conseguente peggioramento delle condizioni economiche. Anche la doglianza riguardante l'asserita mancata valutazione, come fatto nuovo e rilevante ai fini della modifica delle condizioni di divorzio, dell'aumento del canone di locazione, secondo la , sarebbe infondata, condividendo la CP_1 motivazione logica ed articolata del Tribunale, secondo il quale il dedotto aumento del canone di locazione (da € 350 a € 400) non può rilevare nel giudizio di modifica dell'assegno divorzile in quanto tale circostanza avrebbe potuto essere dedotta nel giudizio di divorzio, definito con sentenza passata in giudicato, oltre al fatto che il non avrebbe provato di aver effettivamente pagato i canoni di Pt_1 locazione;
in ogni caso, sostiene l'appellata, che l'aumento sarebbe così contenuto da non incidere sull'equilibrio complessivo realizzato con la sentenza di divorzio.
5.4 Anche il quarto motivo d'impugnazione attinente alla pretesa errata valutazione delle prove dimesse dal (certificati medici), atte a dimostrare il peggioramento delle sue condizioni di Pt_1 salute e addirittura la “prova logica” dell'aumento dei costi, è contestato dalla , insieme alle CP_1
10 argomentazioni relative alla pretesa rilevanza dell'inadempimento della stessa al pagamento dell'assegno divorzile come circostanza sopravvenuta, ritenendo corretta e condivisibile la motivazione sul punto del Tribunale di Pordenone. Rileva inoltre la infondatezza delle deduzioni del in Pt_1 merito alla prova sul pagamento del canone di locazione.
5.5 In ordine al quinto motivo di impugnazione con cui l'appellante deduce un generale e generico vizio di motivazione dell'impugnata sentenza in ordine alla modifica delle condizioni di divorzio, l'appellata evidenzia che il rigetto delle domande dell'appellante è sorretto da una motivazione articolata, logica e non censurabile, essendo pacifico che l'asserito squilibrio patrimoniale, l'asserito stalking giudiziario e l'asserita stipula del contratto di locazione, anche qualora in tesi sussistenti, costituirebbero accadimenti preesistenti al divorzio e non successivi come vorrebbe sostenere l'appellante. Ha ribadito la non rilevanza della documentazione medica prodotta dall'appellante in primo grado, la mancanza di prova dei maggiori costi per spese mediche e di assistenza necessari a fondare una richiesta di aumento dell'assegno, il mancato assolvimento da parte del dell'onere Pt_1 di provare di aver sostenuto costi (eventualmente maggiorati) per canoni di locazione, nonché la carenza della produzione documentale ex art. 473-bis.12 comma 3 c.p.c., correttamente valutata dal
Tribunale, ai sensi dell'art. 116 comma 2 c.p.c, “quale argomento di prova contrario alle pretese del ricorrente”.
5.6 In relazione al sesto motivo di gravame, con il quale l'appellante si duole della mancata condanna di per l'ingiustificato rifiuto della conciliazione propostale e per la sua condotta, CP_1 processuale ed extraprocessuale, l'appellata ha eccepito che il , pur censurando la sentenza Pt_1 impugnata sul punto non ha formulato conclusioni al riguardo, così dimostrando di rinunciare alla predetta domanda. In subordine, nel merito ha rilevato che all'udienza del 25/02/2025 entrambe le parti avevano formulato proposte conciliative che sono state reciprocamente rifiutate. Ha eccepito che la domanda di condanna alle spese ex art. 91 c.p.c. per mancata accettazione della proposta transattiva comunque sarebbe domanda nuova e pertanto inammissibile, e in subordine generica e infondata in quanto la proposta conciliativa (di restituzione al Fabbro di uno degli immobili della ) CP_1 non sarebbe attinente alla presente causa e dunque irrituale. Parimenti nuova ed inammissibile e, in subordine, nel merito infondata sarebbe, secondo l'appellata, la domanda di condanna ex art. 92 c.p.c. per violazione del dovere di lealtà e probità, in quanto nessuna censura può essere a lei mossa sul comportamento processuale tenuto, improntato ai canoni di lealtà e probità, e non rilevando eventuali, e comunque non sussistenti, comportamenti extraprocessuali. Ha evidenziato, di contro, che il non ha adempiuto al dovere di collaborazione espressamente previsto dall'art. 473 bis.18 Pt_1
c.p.c. per non avere reso informazioni sulle proprie condizioni economiche ed effettuato produzioni documentali esatte e complete;
precisa che egli non ha indicato, né ha depositato, la documentazione relativa alla pensione tedesca, della quale godeva già durante la causa di divorzio, quella relativa alla pensione italiana, né gli estratti conto dei rapporti bancari intrattenuti in Italia e in Germania ed i documenti relativi all'autovettura in uso WV Tiguan. Ha eccepito l'inammissibilità della richiesta avversaria di un contributo divorzile attraverso la messa a disposizione di almeno uno degli immobili di sua proprietà, rilevando che non si tratta di diritti indisponibili, potendo il giudice solo stabilire un assegno in denaro e non certo il trasferimento di beni. Ha eccepito, infine, la decadenza
11 dell'appellante dal riproporre le istanze istruttorie formulate in primo grado, non accolte, in quanto non reiterate in appello, opponendosi, in ogni caso, all'ammissione della prova per testi articolata in primo grado, in quanto inammissibile, vertendo su circostanze precedenti al divorzio, non rilevanti in sede di modifica, nonché, per la medesima ragione, all'acquisizione ed utilizzazione dei documenti prodotti dal ricorrente in primo grado, indicati ai nn. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 41, 42.
6. L'appellata ha proposto impugnazione incidentale avverso la sentenza di primo grado in punto di rigetto della domanda riconvenzionale di revoca o riduzione dell'assegno di divorzio su di lei gravante. Lamenta che il Tribunale non ha riconosciuto il peggioramento delle sue condizioni reddituali e sostiene che la richiesta poggia ex coeteris su una riduzione dei suoi redditi da lavoro rispetto all'epoca del divorzio. Critica la decisione del giudice che ha ritenuto di non accogliere la domanda poiché negli ultimi tre anni i redditi da lavoro, certificati nelle dichiarazioni prodotte, sarebbero pressoché omogenei con un lieve aumento nell'ultimo anno, e pertanto non ci sarebbe un peggioramento delle condizioni economiche. Secondo la Jorda, il Tribunale, nel determinare l'importo dell'assegno nella sentenza di divorzio, piuttosto che far riferimento ai dati delle dichiarazioni fiscali o ad altri documenti attestanti formalmente le entrate da lavoro, ha preso in considerazione la generica capacità reddituale da lavoro del coniuge obbligato, quantificata nella misura di euro 1.000 mensili, capacità che, erroneamente, il Tribunale stesso, in sede di modifica delle condizioni, ha stimato non essere venuta meno in assenza di prova contraria. Ritiene l'appellata che ponendo a confronto la situazione di fatto all'epoca del divorzio e quella attuale, emergerebbe in realtà che sia i redditi da lavoro che la capacità reddituale patrimoniale si siano notevolmente ridotti, a causa dell'età avanzata e delle condizioni di salute, documentate, (riporta nel settembre 2024 episodio “presincopale”, obesità, anemia cronica, possibile ipoglicemia). Tutti elementi che il Giudice non avrebbe tenuto nel dovuto conto, tanto da ritenere che la non avrebbe fornito la prova del fatto che la sua generica capacità reddituale da CP_1 lavoro fosse venuta meno. Secondo l'appellata la riduzione del reddito da lavoro impedirebbe alla stessa di far fronte alle sue stesse esigenze primarie (nel 2024 i redditi da lavoro si sarebbero ridotti a
€ 385,00 annui mentre in questo anno 2025 essa avrebbe percepito redditi da lavoro per circa € 280,00, come indicherebbe l'estratto aggiornato del suo conto). Lamenta, inoltre, che il Tribunale non abbia ritenuto rilevante neanche la perdita dell'entrata locatizia, non considerando prova il documento all'uopo prodotto (documento 13). Sostiene che sul punto essa aveva formulato, anche in sede di precisazione delle conclusioni, la richiesta di prova per testi che però non è stata ammessa3 .
Avrebbe inoltre il Tribunale interpretato in maniera errata anche gli estratti conto, dai quali risulterebbe che il canone di locazione sarebbe stato percepito solo fino a maggio 2024 e non oltre.
Tale circostanza, se considerata insieme alla prova per testi, darebbe dimostrazione della perdita del reddito da locazione dell'immobile, immobile che sarebbe ancora sfitto, nonostante sia stato dato incarico ad una agenzia immobiliare per la ricerca di un nuovo affittuario. Ritiene, inoltre, errato il ragionamento del Tribunale secondo il quale la perdita temporanea di tale entrata non avrebbe alcuna rilevanza, poiché in linea teorica e generale deve farsi riferimento all'ipotetica/possibile fonte reddituale per valutare le condizioni economiche delle parti;
il Tribunale di Pordenone, secondo l'appellata, avrebbe dovuto, invece, valutare le sue attuali e reali condizioni economiche e patrimoniali, sulle quali inciderebbero negativamente la netta e perdurante diminuzione dei redditi da lavoro (da € 1000 mensili all'epoca del divorzio a meno di € 100 mensili ora) ed anche la perdita del reddito da locazione da giugno 2024 (€ 460 mensili), con cui le era stato possibile far fronte alle necessità primarie: tali condizioni non le permetterebbero di fatto di pagare l'assegno mensile di divorzio. Precisa che mentre le spese fisse e relative ai suoi bisogni primari sarebbero rimaste invariate rispetto all'epoca del divorzio (circa € 6.000,00 annui pari, con una media mensile di € 500,00), le sue entrate si sarebbero invece drasticamente ridotte rispetto all'epoca del divorzio, e di non essere più in grado di svolgere attività lavorativa con la medesima intensità del passato, a causa dell'età (68 anni), delle condizioni di salute e delle condizioni del mercato del lavoro (troppo vecchia per lavorare, troppo giovane per la pensione). Per tali motivi ha chiesto di essere esentata dall'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento o in subordine avere riconosciuta una riduzione dell'onere.
7. Con atto dd. 3.11.2025, l'appellante ha depositato una memoria di replica alla comparsa di costituzione dell'appellata, insistendo sull'accoglimento dell'appello, invocando ragioni di umanità, ribadendo le deduzioni formulate sull'inesistenza di giudicati preclusivi all'accoglimento della domanda di restituzione del beni, e sull'allegazione, in merito alla richiesta di modifica delle condizioni di divorzio, delle asserite circostanze nuove e diverse rispetto a quelle già esaminate nel corso del processo divorzile;
ha ravvisato la necessità e l'urgenza di ovviare “all'ingiusta situazione di precarietà economica, la quale si aggrava giorno dopo giorno”, sottolineando il mancato raffronto dei certificati medici, che proverebbe il peggioramento del suo stato di salute e l'aumento dei costi, nonché la mancata rilevanza dell'aumento del canone di locazione verificatosi nel 2024. Ritiene che la documentazione versata sia più che sufficiente, “anche per ragioni di economia processuale”, per l'accoglimento delle sue ragioni. Eccepisce, infine, la infondatezza ed inammissibilità dell'appello incidentale proposto dalla , la quale sarebbe titolare di redditi, nonché di un cospicuo CP_1 patrimonio, mobiliare e immobiliare. Evidenzia che ciò sarebbe dimostrato dalla documentazione in atti e riconosciuto anche nella sentenza del Tribunale di Udine, emessa all'esito del proc. pen. n.
1558/2024 R.G.N.R., n. 281/2025 R.G. DIB., che ha condannato la per il reato di cui all'art. 570 CP_1 bis c.p. nei confronti dell'ex marito. Insiste sugli accertamenti in ordine al patrimonio e alle capacità reddituali di costei. Eccepisce l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto ex adverso anche per mancanza di specificità dei motivi e per mancanza di un'esposizione logica e puntuale delle censure rivolte alla sentenza del Tribunale e delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, come richiesto ex lege per l'appello. Aggiunge che l'appello incidentale sarebbe anche inammissibile in quanto conterrebbe alcune eccezioni nuove e quindi improponibili (art. 345, commi 1 e 2 c.p.c.), nonché per mancanza di interesse, in quanto non correlato ai capi della pronuncia impugnati dal
. Si oppone da ultimo alle richieste istruttorie avversarie perché ultronee, inconferenti, Pt_1 estranee all'oggetto del processo e in contrasto con il principio di economia processuale (art. 111
13 Cost.), nonché con il divieto di ius novorum (art. 345 c.p.c.); altrettanto per le produzioni documentali di controparte successive al giudizio di primo grado, delle quali si chiede l'espunzione dal fascicolo.
8. Con memoria dd. 14.11.2024 la ha replicato a quanto dedotto dal , contestando la sua CP_1 Pt_1 presunta incapacità di deambulare e sostenendo che nessun argomento potrebbe essere desunto dal mancato adempimento all'obbligo di versare l'assegno all'ex coniuge, vantando essa, comunque, crediti da opporre in compensazione. Denuncia che anche in appello sarebbe Parte_1 inadempiente al dovere di collaborazione, non avendo provveduto ad integrare la documentazione richiesta in sede di fissazione dell'udienza, a differenza di quanto ha fatto l'appellata. Si oppone alle prove avversarie, insistendo per l'eventuale ammissione di quelle proposte.
9. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto
10. All'udienza del 25.11.2025, la Corte sentite le parti, ha trattenuto la causa per la decisione.
11. Questa Corte ritiene di non accogliere sia l'appello principale che quello incidentale, in quanto infondati.
11.1 Il primo motivo di appello è palesemente infondato. Il rigetto della domanda del di avere Pt_1 assegnata una delle due unità abitative, di cui è esclusiva proprietaria l'ex moglie, al fine di ovviare all'asserito squilibrio patrimoniale che sarebbe scaturito dalla pronuncia del divorzio, è stato correttamente disposto dal Tribunale, nel rispetto del principio del ne bis in idem. Non vi è dubbio, infatti, che la domanda, nonostante il tentativo dell'appellante di presentarla in altra veste in questo processo, sia identica a quella da lui avanzata, in sede riconvenzionale, nel giudizio definito dalla pronuncia n.750/2018 di questa Corte, ormai coperta da giudicato. Non risponde al vero che la domanda in quel giudizio sia stata rigettata per questione di rito, come malamente interpreta il
, essendo stata essa respinta nel merito, per non essere stata fornita prova alcuna della sua Pt_1 fondatezza. Né può essere condivisa la tesi secondo la quale le decisioni che hanno definito quel processo nel 2018, e che hanno interessato gli immobili dei quali il chiede, anche in questa Pt_1 sede, la restituzione o l'assegnazione, siano state di mero accertamento del diritto di proprietà in capo all'ex moglie e, in quanto tali non idonee a produrre effetti di giudicato esterno come previsto dall'art. 2909 c.c.. In realtà quel giudizio verteva sulla richiesta da parte della del rilascio di una delle due CP_1 unità abitative site nel Comune di San Michele al Tagliamento - unità delle quali essa è proprietaria in forza di incontestabili titoli notarili - che il aveva occupato arbitrariamente dopo la Pt_1 separazione. Il non è riuscito in quel giudizio, come ha sentenziato prima il Tribunale e poi Pt_1 questa Corte in sede di appello, a dare dimostrazione della sua pretesa di avere riconosciuto un qualche titolo su quei beni, che potesse legittimarlo a disporne.
11.2 Anche il secondo motivo è privo di fondamento. Occorre puntualizzare che il giudizio de quo è un giudizio di revisione delle condizioni di divorzio, di per sé limitato a valutare la incidenza dei fatti nuovi sopravvenuti, e non ad accertare ex novo la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile (Cass. n. 354 del 10/01/2023 ; Cass. n. 1645 del 19/01/2023 ). Ha osservato la
Suprema Corte in una recente pronuncia che “la definitività dei provvedimenti adottati in sede di divorzio, anche con riferimento all'assegno divorzile, va intesa come presenza di un giudicato rebus sic 14 stantibus, per cui il giudice, adito per la loro revisione, non può procedere a una diversa ponderazione delle pregresse condizioni economiche delle parti, né può prendere in esame fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedire tale definitività, potendo considerare solo fatti successivi alla formazione del giudicato” ( Cass.
9.06.2025 n. 15387). Non può il dolersi in sede di modifica delle condizioni Pt_1 del divorzio di non aver potuto sottoporre “convenientemente”, a causa del COVID o delle sue condizioni di salute, la questione che l'acquisto degli immobili da parte dell'ex moglie era avvenuto con denaro da lui fornito. In realtà nel giudizio di divorzio, il Tribunale, ed anche questa Corte in secondo grado, hanno dato conto di tale circostanza in punto di riconoscimento dell'assegno divorzile a favore del , per avere come coniuge contribuito alla formazione del patrimonio dell'altro Pt_1 durante il matrimonio, e ciò nel rispetto dei principi dettati in materia. Trattandosi, dunque, di circostanza non sopravvenuta, nessuna valenza può esserle attribuita in sede di modifica delle condizioni economiche del divorzio. Riguardo alla doglianza sullo stalking giudiziario che sarebbe stato messo in atto dall'ex moglie, questa Corte, condividendo la motivazione del Tribunale sulla non rilevanza delle circostanze dedotte dall'appellante, in quanto non sopravvenute, osserva altresì che sullo stalking giudiziario, che avrebbe messo in atto la , il aveva già argomentato anche CP_1 Pt_1 nei citati giudizi definiti dalle pronunce coperte da giudicato: non è verosimile quindi l'affermazione del che dell'asserito stalking egli avrebbe preso consapevolezza solo dopo il divorzio. Deve Pt_1 considerarsi, inoltre, che anche la ipotizzata rilevanza dell'asserito stalking giudiziario sotto il profilo dell'art. 801 e 802 c.c. è argomento già vagliato, dal Tribunale prima e dalla Corte di appello dopo, nei citati giudizi coperti da giudicato, in relazione alla domanda di revoca per ingratitudine della donazione prospettata sempre con riferimento agli immobili di proprietà della , domanda CP_1 avanzata dal sempre in quella sede, e rigettata nel merito4, profilandosi, anche al riguardo, Pt_1 un'inammissibilità, sul punto, del motivo, per violazione del ne bis in idem.
11.3 Altrettanto infondati appaiono il terzo e il quarto motivo di impugnazione relativi alle doglianze mosse dal alla sentenza sulla mancata valutazione della documentazione prodotta in merito Pt_1 all'asserito peggioramento della situazione economica, conseguente a fatti sopravvenuti alla pronuncia di divorzio. È principio consolidato che “La revisione dell'assegno divorzile richiede la presenza di "giustificati motivi", ma, prima di tutto, impone la verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi sulla base di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali. In presenza di sopravvenienze, dunque, è indispensabile accertare con rigore l'effettività dei mutamenti e verificare l'esistenza del nesso di causalità tra gli stessi e la nuova situazione economica instauratasi (Cass., Sez. 1, Ordinanza n.
354 del 10/01/2023; Cass.
9.06.2025 n. 15387). Nel caso i certificati medici richiamati dall'appellante anche se raffrontati con quello dd 10.10.2024 della Dott.ssa non forniscono alcuna Per_4 dimostrazione del denunciato peggioramento delle condizioni né dell'insorgenza di nuove e diverse patologie;
il certificato dd 10.10.2024 riferisce di alterazioni “croniche”, e dunque in quanto tali già preesistenti, di limitazioni nella deambulazione, di cui il , però, era già affetto ancora prima del Pt_1 divorzio;
anche l'ipotiroidismo era stato già attestato dalla Dott.ssa nel 2018, mentre Per_3 dell'ipertensione arteriosa si trova riscontro soltanto nel certificato del pronto soccorso del settembre 2022, ben potendo trattarsi di episodio occasionale;
in ogni caso, come correttamente ha osservato il
Tribunale in prime cure, non è stata fornita dall'appellante prova alcuna dell'asserito aumento di spesa per terapie e cure mediche, e dunque, del conseguente peggioramento delle condizioni economiche che sarebbe stato subìto dopo il divorzio.
11.4 In merito all'aumento del canone di locazione che l'appellante asserisce di aver avuto nel 2024, evidenzia questa Corte che il contratto, depositato in lingua tedesca e senza alcuna prova di avvenuta sua registrazione, (lo stesso vale per quello del 2019), come correttamente ha osservato anche il giudice di prime cure, non può fornire la prova dell'effettivo versamento del canone alla presunta locatrice;
né può sostenersi che detta prova si possa desumere per il solo fatto che, in caso contrario, non sarebbe stato consentito al di rimanere nell'abitazione, ove si consideri, come Pt_1 correttamente evidenziato sempre dal Tribunale, che tale abitazione appartiene alla prima moglie del
. Né può ritenersi verosimile la lamentata difficoltà dell'appellante a depositare la Pt_1 documentazione (copia degli estratti conto attestanti il pagamento attraverso bonifico bancario o copie delle ricevute rilasciate dalla presunta locatrice) comprovante il pagamento dei canoni, ammesso che ciò sia mai avvenuto. Né il si è adoperato a produrre la documentazione Pt_1 reddituale e patrimoniale, tanto che il mancato assolvimento dell'onere è stato correttamente stigmatizzato dal Tribunale secondo quanto previsto dall'art. 473-bis.18 c.p.c. e non può che essere valutato anche da questa Corte ai sensi del l'art. 116 c.p.c comma 2, avuto riguardo al fatto che pure in questa sede, nonostante l'espresso invito rivolto, l'appellante ha continuato ad omettere la produzione di tale documentazione.
11.5 Anche le considerazioni sull'inadempimento della a versare l'assegno divorzile, che avrebbe CP_1 determinato, anche questo secondo il , un peggioramento delle sue condizioni, non reggono di Pt_1 fronte alla incensurabile motivazione sul punto della sentenza. Non vi è dubbio che il mancato versamento dell'assegno può solo avere cronicizzato la situazione di squilibrio, già vagliata dal giudice del divorzio, ma non può certamente assurgere a condizione per una modifica in aumento dell'importo di detto assegno: sarebbe illogico ed impensabile poter ovviare all'inadempimento di un obbligo pecuniario disponendo un aumento dell'importo. La legge pone a favore del creditore dei rimedi per il recupero forzoso del debito vantato e, nel caso, della mancata loro attivazione non può che dolersi solo l'appellante, il quale avrebbe potuto, in tutto questo tempo, attivarsi per il recupero delle somme non versate dall'ex moglie.
16 11.6 Il quinto motivo, riassuntivo dei precedenti, è destituito di fondamento per le stesse ragioni che motivano il rigetto dei precedenti, e pertanto questa Corte lo ritiene assorbito.
11.7 Anche il sesto ed ultimo motivo relativo alla mancata condanna della alle spese di lite per CP_1 non essere stata disposta alla conciliazione è privo di consistenza. La statuizione sulle spese è immune da censure, essendo stata emessa nel rispetto delle norme dettate dal codice di rito in caso di reciproca soccombenza delle parti contendenti. In primo grado le parti hanno avuto rigettate le rispettive pretese, e pertanto legittimamente il giudice ha disposto la compensazione delle spese tra le parti, secondo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 92 c.p.c., disposizione fatta salva dall'ultimo inciso dell'art. 91, primo comma, secondo periodo, c.p.c. che prevede la condanna della parte che senza giustificato motivo abbia rifiutato una eventuale proposta conciliativa solo nel caso in cui vi sia stato l'accoglimento della domanda – e non è questo il caso - in misura non superiore alla proposta stessa. Né si ravvisa la fondatezza delle altre doglianze lamentate dall'appellante su comportamenti processuali scorretti o abusi del processo da parte della , che possano giustificare una differente CP_1 determinazione sulla ripartizione delle spese del giudizio di primo grado.
12. Anche l'appello incidentale proposto dall'appellata è da rigettarsi. La stessa, invero, non ha dato dimostrazione dell'asserito peggioramento della sua situazione economica – patrimoniale. Si osserva5 che, se da un lato l'appellata lamenta una drastica riduzione delle sue entrate da redditi da lavoro e la mancata entrata, da giugno 2024, del reddito locativo, dall'altro lato non dà prova che la riduzione abbia avuto incidenza sulle sue condizioni economiche, atteso che le spese, (indicate in “mediamente”
€ 500,00 mensili), sono rimaste invariate, come dalla stessa dichiarato. Nessuna prova viene CP_1 fornita, idonea a dimostrare le asserite difficoltà a far fronte alle proprie esigenze “primarie” ed in tal modo da giustificare il mancato soddisfacimento di quelle altrui. Né può l'asserita impossibilità a corrispondere l'assegno all'ex marito essere considerata come conseguenza della riduzione delle entrate, visto che l'inadempimento era già in atto da prima. A ciò si aggiunge le immutate condizioni patrimoniali dell'appellata. Questa Corte condivide le valutazioni operate dal Tribunale sul punto, dovendosi tenere conto della potenzialità economica del patrimonio immobiliare posseduto dalla
: oltre a risultare proprietaria di immobili nel suo paese di origine (Romania), la stessa è CP_1 proprietaria in Italia delle due unità abitative site in San Michele al Tagliamento, una abitata da lei e l'altra attigua, (quella in precedenza occupata dal e poi da questi rilasciata), che rappresenta di Pt_1 per sé una potenziale fonte di reddito, al pari dell'altro immobile ubicato in Latisana, sempre di esclusiva proprietà dell'appellata, la cui temporanea situazione di non locazione non può ritenersi elemento sufficiente a giustificare una riduzione o una revoca dell'assegno. Non è negata dalla la CP_1 potenzialità economica di tali cespiti, la cui mancanza di valore economico e reddituale, anche potenziale, doveva essere invece rigorosamente dimostrata. Pertanto, non si ravvisano, allo stato, 5 In tema: “In tema di revisione dell'assegno divorzile, il giudice, a fronte della prova di circostanze sopravvenute sugli equilibri economici della coppia, non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 18287 del 2018 deve verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato gli equilibri sanciti dall'assetto economico patrimoniale dato dalla sentenza di divorzio”( Cassaz. Ordinanza 7666/2022). 17 elementi sufficienti che possano dare fondatezza alla richiesta di riduzione, né tanto meno di revoca, dell'assegno di divorzio a favore del . Pt_1
13. Data la reciproca, integrale, soccombenza, ricorrono i presupposti per la compensazione tra le parti delle spese processuali.
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso articolo
13 (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 27867 del 30/10/2019), ancorché le parti siano state ammesse in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, dovendo essere verificate le condizioni soggettive delle parti, nella loro specifica esistenza e permanenza, da parte della cancelleria al momento dell'eventuale successiva attività di recupero del contributo.
PQM
La Corte di Appello respinge l'impugnazione principale proposta da e quella in via Parte_1 incidentale promossa da , con la conferma integrale della decisione di primo grado. CP_1
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso articolo
13 Nulla le spese.
Trieste, 25 novembre 2025
Il Presidente estensore
(Dott. Arturo Picciotto)
18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Si chiede l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che a riconsegnato Persona_2
l'immobile condotto in locazione sito in Latisana via A. Ristori n. 14 alla proprietaria sig.ra a luglio 2024 dopo CP_1 la cessazione del contratto di locazione? Teste 2) Vero che la foto che si rammostra è relativa Persona_2 all'immobile di cui al punto 1 in attesa di essere locato? Teste Persona_2 12 4 Pag. 7 sentenza n. 356/2018 Tribunale di Pordenone: “Anche con riferimento alla domanda di revocazione della donazione per ingratitudine il convenuto dimostra di non aver assolto l'onere probatorio sullo stesso gravante: non indica, se non in modo confuso, i fatti tassativamente previsti dall'art. 801 c.c. quale causa di revocazione, ne dimostra di voler supplire a tale mancanza con le istanze istruttorie, ma, soprattutto, tralascia del tutto i presupposti temporali di cui all'art. 802 c.c., non dimostrando di aver esercitato l'azione entro l'anno dalla conoscenza del fatto che consente la revocazione.
Dalla lettura dell'atto introduttivo e delle memorie dimesse emerge anzi che gli asseriti episodi che, secondo la lacunosa ricostruzione effettuata dal convenuto, avrebbero configurato l'ipotesi della revocazione per ingratitudine si collocherebbero tra il 2014 e il 2015, quindi, più di un anno prima della proposizione della domanda giudiziale avvenuta con il deposito della comparsa di costituzione il 9 giugno 2017”. 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Trieste, I Sezione Civile, composta da:
dott. Arturo Picciotto Presidente relatore dott. Daniele Venier Consigliere
dott. Alberto Valle Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 297/2025 R.G., promossa con atto di appello notificato il 2.07.2025, da
, c.f. , nato a [...], il giorno Parte_1 C.F._1 11.11.1946, residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Favruzzo, del Foro di Pordenone, c.f. , fax 1782213594 e PEC C.F._2
- per mandato in atti, presso il cui studio, in Concordia Sagittaria Email_1 (VE), alla Via Lemene, n. 59, ha eletto domicilio.
Appellante CONTRO
, c.f. , nata a [...] il [...], residente a [...]CP_1 C.F._3
Michele al Tagliamento (VE), Via Conciliazione, n. 115/B, con il proc. e dom. Avv. Denisa Pitton, c.f.
, fax 0431 1965646, PEC per mandato in atti, con C.F._4 Email_2 studio a Latisana (UD) Piazza Indipendenza n. 35.
Appellata – appellante incidentale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 241/2025 del Tribunale di Pordenone, pubblicata il 15.04.2025 in tema di“Modifica delle condizioni di divorzio”, emessa nel giudizio iscritto al n. 1922/2024 R.G..
Conclusioni:
Per l'appellante (come da ricorso): “Voglia l'Ecc. ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi di gravame proposti e in riforma dell'appellata sentenza, nel merito, disporre: 1) che la SI.ra CP_1
1 restituisca al SI. i beni di cui si è ingiustamente arricchita grazie al matrimonio con quest'ultimo, ovvero Parte_1 gli corrisponda l'equivalente in denaro;
2) che l'assegno di divorzio a carico della SI.ra ed in favore del CP_1 ricorrente sia aumentato ad euro 2.000 mensili (o al diverso importo ritenuto congruo), in considerazione del mutare dei presupposti per cui il medesimo era stato concesso, per le ragioni tutte esposte. S'invoca che il predetto miglioramento delle condizioni del divorzio in favore del ricorrente avvenga, in ogni caso, anche con la messa a disposizione di lui di almeno uno degli immobili della SI.ra , il che va inteso non come domanda nuova ma come specificazione di CP_1 quanto già richiesto per il SI. . Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, o almeno con condanna Parte_1 di controparte ai sensi dell'art. 92, primo comma, c.p.c. e/o dell'art. 91, primo comma, c.p.c. Con riserva di meglio dedurre entro i limiti di preclusione dettati dal rito”.
Per l'appellata – appellante incidentale (come da comparsa di costituzione):
“Nel merito Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trieste, ogni diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, rigettare l'appello proposto da con ricorso dd. 21/06/2025 e per l'effetto confermare il primo capo della Parte_1 sentenza n. 241/2025 del Tribunale di Pordenone impugnata. Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trieste, ogni diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento dei motivi dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza n. 241/2025 del Tribunale di Pordenone, accertare e dichiarare il peggioramento delle condizioni personali e reddituali della sig.ra e conseguentemente revocare l'obbligo per la stessa di versare all'ex marito CP_1 la somma di € 200,00 mensili a titolo di assegno di divorzio con decorrenza da dicembre 2024; in subordine, Parte_1 tenuto conto di quanto sopra, ridurre l'importo dell'assegno di divorzio eventualmente dovuto sempre con decorrenza da CP_ dicembre 2024. In ogni caso con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto che la sig.ra è ammessa al pss. In via istruttoria Si depositano, oltre al ricorso e decreto notificati, il fascicolo di primo grado, il duplicato della CP_ sentenza appellata e i seguenti documenti: 1 APP- provvedimento COA Trieste ammissione al pss 2 APP – 730/25 CP_
– estratto conto dal 31.3.25 al 6.10.25 4 APP – contratto incarico locazione dd. 25.9.25 5 APP – CP_1 dichiarazione . Si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie già formulate in primo grado. In Persona_1 particolare si chiede che il Giudice ordini a di depositare copia degli estratti conto dei conti correnti italiani e Parte_1 tedeschi a lui intestati e/o cointestati degli ultimi tre anni, copia della documentazione relativa alle pensioni italiana e tedesca percepite, copia di eventuali somme percepite dall'ente assistenziale tedesco, copia della documentazione relativa all'autovettura di proprietà e/o in uso. Si chiede che il Giudice disponga approfondite indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita di valendosi della polizia tributaria. Si chiede l'ammissione di prova per testi sui Parte_1 seguenti capitoli di prova: 1) Vero che ha riconsegnato l'immobile condotto in locazione sito in Latisana Persona_2 via A. Ristori n. 14 alla proprietaria sig.ra a luglio 2024 dopo la cessazione del contratto di locazione? Teste CP_1 2) Vero che la foto che si rammostra è relativa all'immobile di cui al punto 1 in attesa di essere locato? Persona_2 Teste . Persona_2
Per il Procuratore Generale:
“Voglia la Corte di Appello rigettare l'appello: Quanto alla domanda diretta ad ottenere la restituzione degli immobili o il loro equivalente in denaro il Tribunale ha chiarito che la questione è coperta da giudicato, avendola l'appellante già precedentemente avanzata senza successo e l'ulteriore riproposizione in sede di gravame appare del tutto priva di fondamento, senza che sia possibile distinguere – ai fini preclusivi – tra domande proposte in via principale o in via riconvenzionale come vorrebbe l'appellante. Quanto alla domanda relativa all'assegno non è stata adeguatamente di mostrata la sopravvenienza di eventi idonei al mutamento sostanziale delle condizioni economiche delle parti, essendo le allegazioni fattuali rimaste senza valido ed efficace riscontro probatorio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 23.10.2024 si è rivolto al Tribunale di Pordenone avanzando Parte_1 nei confronti dell'ex moglie, , dalla quale ha divorziato nel 2020, due domande, una di CP_1 restituzione dei beni, di cui essa si sarebbe arricchita grazie al matrimonio, o del loro equivalente
2 monetario, e l'altra di modifica delle condizioni economiche del divorzio - dichiarato dal Tribunale di
Pordenone con la sentenza n. 537/2020, confermata dalla Corte di Appello con la sentenza n. 98/2022
- mediante l'aumento dell'assegno divorzile da € 200,00 ad € 2.000,00, o al diverso importo ritenuto congruo1.
Ha esposto il che durante il matrimonio, anche a causa di sostanze che, a sua insaputa, l'ex Pt_1 moglie gli avrebbe somministrato, aveva trasferito in buona fede a quest'ultima tutti i suoi beni. Ha precisato che l'abitazione, in cui attualmente risiede la , costituita, in realtà, da due unità riunite CP_1 catastalmente con una procedura da lui stesso richiesta contro il suo interesse, era stata acquistata dalla moglie con denaro da lui fornito, proveniente dall'eredità paterna. Con altro denaro, sempre da lui fornito, la avrebbe acquistato la nuda proprietà di altro immobile, appartenente alla madre CP_1 del , proprietà poi consolidatasi con l'usufrutto a seguito della morte di quest'ultima, Pt_1 usufruttuaria. 1 Conclusioni del ricorrente : Pt_1
“che l'Ill.mo Tribunale adito, tenuto conto di quanto qui esposto, voglia modificare le condizioni del divorzio tra gli ex coniugi, disponendo come segue. NEL MERITO: 1) che la SI.ra restituisca al SI. i beni di cui si è ingiustamente arricchita grazie al CP_1 Parte_1 matrimonio con quest'ultimo, ovvero gli corrisponda l'equivalente in denaro;
2) che l'assegno di divorzio a carico della SI.ra ed in favore del ricorrente sia aumentato ad euro 2.000 CP_1 mensili (o al diverso importo ritenuto congruo), in considerazione del mutare dei presupposti per cui il medesimo era stato concesso, per le ragioni tutte esposte. Vinte le spese di giudizio. Vengono, altresì, invocati tutti i provvedimenti temporanei e urgenti che l'Ill.mo Giudicante riterrà opportuni in favore del ricorrente (che è in strada). IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede la testimonianza della SI.ra , residente ad Amburgo (Germania), Friedrich-Legahn Straße 19, sui Testimone_1 seguenti capitoli:
1. Vero che: «Durante il suo matrimonio con la SI.ra , si è trovato spesso in uno stato di CP_1 Parte_1 alterazione psico-fisica, al punto da non riuscire più a reggersi in piedi».
2. Vero che: «Nel periodo suddetto c'ero io a sorreggere , anche in spiaggia, perché egli aveva delle grosse Parte_1 difficoltà a camminare».
3. Vero che: «Quando ha cessato di convivere con l'ex moglie , la suddetta alterazione Parte_1 CP_1 psico-fisica è cessata».
Inoltre, si chiede, altresì, la testimonianza dell'Arch. , c.f. con studio a Testimone_2 C.F._5 Pertegada (UD), Via del Molo, n. 6, sui capitoli di seguito indicati:
4. Vero che: «Fui io a procedere con DOCFA e a seguire la relativa procedura in relazione alle due unità immobiliari site in San Michele al Tagliamento, frazione Cesarolo, Via Conciliazione, n. 115/B, dove in costanza di matrimonio abitavano il SI.
e la SI.ra , rispettivamente ricorrente e resistente nella presente causa». Parte_1 CP_1
5. Vero che: «A seguito della procedura da me curata in relazione alle due predette unità abitative, le stesse sono risultate ufficialmente come un'abitazione unica;
si trattava, però, pur sempre di due abitazioni distinte e il tramezzo che permetteva di comunicare tra le stesse era stato chiuso».
6. Vero che: «Per anni la SI.ra ha approfittato e cercato di trarre vantaggio della predetta unificazione CP_1 apparente, anche a discapito dell'ex marito ». Parte_1 Si specifica che, ad oggi, non risultano altri procedimenti aventi ad oggetto le medesime domande formulate in questa causa, o domande ad essa prettamente connesse”.
3 A fondamento dell'altra domanda di modifica delle condizioni economiche di divorzio, Parte_1 ha posto una serie di elementi: la sua età avanzata, la totale invalidità, le sue condizioni di salute, sempre più precarie, che avrebbero comportato un aumento dei costi delle cure mediche, nonché la falsità di discorsi e di dichiarazioni, sulle quali si sarebbe fondato il divorzio. Secondo il ricorrente il peggioramento delle sue condizioni economiche sarebbe stato determinato anche dal mancato versamento dell'assegno di mantenimento da parte dell'ex moglie e dall' aumento del canone di locazione dell'abitazione, nella quale egli si è dovuto trasferire, dopo essere stato cacciato di casa nel
2018, due anni prima del divorzio.
2. Nel giudizio si è costituita , contestando le domande avversarie ed eccependo la CP_1 inammissibilità della richiesta di restituzione degli immobili per due motivi: a) per violazione del principio del ne bis in idem, poiché la stessa domanda era stata avanzata dal in un altro Pt_1 precedente giudizio e decisa dal Tribunale di Pordenone con sentenza n. 356/2018, poi confermata in secondo grado dalla Corte di Appello di Trieste con la sentenza n. 750/2018, passata in giudicato;
b) perché, essendo tale domanda sottoposta a rito ordinario, andava escluso il simultaneus processo tra due azioni – quella di restituzione di immobile e quella di modifica delle condizioni di divorzio - soggette a due riti diversi, legate solo da una connessione soggettiva e non qualificata. In merito alla richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento, ha sostenuto che gran CP_1 parte delle ragioni rappresentate dall'ex marito erano preesistenti alla sentenza di divorzio, e dunque non rilevanti, mentre ha contestato le altre restanti ragioni, eccependo il difetto di prova dell'asserito aggravamento delle condizioni di salute dell'ex marito, che non avrebbe inciso comunque sulle condizioni economiche -patrimoniali di costui e, pertanto, non rilevante sulla misura dell'assegno di mantenimento. Anche il mancato versamento al di detto assegno, è stata ritenuta dalla Pt_1 CP_1 circostanza non rilevante nel giudizio, né influente sulla misura del contributo, affermando in ogni caso che l'inadempimento sarebbe dipeso da causa incolpevole, non specificata, e che il credito vantato dal sarebbe, comunque, compensato con i maggiori crediti da lei, a sua volta, vantati. Ha Pt_1 contestato che vi sia stato un peggioramento delle condizioni economiche del per l'asserito Pt_1 aumento del canone di locazione in quanto circostanza sfornita di prova per irrilevanza dei documenti prodotti dal che non dimostrerebbero, comunque, un aumento tale da incidere sulle Pt_1 condizioni economiche di costui.
2.1 In via riconvenzionale, la ha chiesto la revoca o la riduzione dell'assegno su di lei gravante, CP_1 per un sopravvenuto peggioramento delle sue condizioni economiche dovuto ad una riduzione dei redditi da lavoro ed al venir meno del reddito da locazione di un immobile di proprietà2.
CP_ 2 Conclusioni della resistente
“Nel merito Rigettare le domande del ricorrente in quanto inammissibili e infondate per le causali di cui in narrativa con vittoria di CP_ spese tenuto conto che la sig.ra ha presentato istanza di ammissione al pss.
In via riconvenzionale Ogni diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, a modifica della sentenza n. 573/2020 del Tribunale di CP_ Pordenone accertare e dichiarare il peggioramento delle condizioni personali e reddituali della sig.ra e conseguentemente revocare l'obbligo per la stessa di versare all'ex marito la somma di € 200,00 mensili a Parte_1 4 3. Nel giudizio vi è stato scambio di memorie ex art. 473 bis 17, integrazione documentale ed istanze istruttorie. Dopo aver preso atto dell'impossibilità di un accordo conciliativo tra le parti, il Tribunale ha deciso la causa rigettando integralmente sia le domande del e che quella avanzata in via Pt_1 riconvenzionale dalla , compensando tra le parti le spese di lite. In particolare, la domanda di CP_1 restituzione dell'immobile non è stata accolta, per la violazione del principio del ne bis in idem, poiché la stessa identica domanda era stata dal proposta, in via riconvenzionale, in un precedente Pt_1 giudizio promosso dall'ex moglie, giudizio deciso con pronunce, ormai, coperte da giudicato. Per contro la domanda di aumento dell'assegno di mantenimento è stata rigettata in quanto, da un lato, la maggior parte delle circostanze allegate dal ricorrente, si sono dimostrate preesistenti alla pronuncia di divorzio e, dunque, non rilevanti, dall'altro lato, le restanti circostanze sono risultate sfornite di prova, come l'asserito peggioramento delle condizioni di salute, o, comunque, non incidenti sull'equilibrio economico patrimoniale delle parti, come l'omesso versamento dell'assegno di mantenimento da parte dell'ex moglie o l'asserito aumento del canone di locazione dell'immobile abitato dal . La domanda riconvenzionale di riduzione dell'assegno, avanzata dalla resistente, è Pt_1 stata rigettata, anch'essa, per mancanza di prova idonea: la perdita del reddito da locazione non è stata dimostrata e, comunque, in quanto perdita solo temporanea, secondo il Tribunale, non può avere rilevanza;
mentre, riguardo alla lamentata diminuzione dei redditi di lavoro, la documentazione
titolo di assegno di divorzio con decorrenza da dicembre 2024; in subordine, tenuto conto di quanto sopra, ridurre l'importo dell'assegno di divorzio eventualmente dovuto sempre con decorrenza da dicembre 2024; in ogni caso con vittoria di spese CP_ tenuto conto che la sig.ra ha presentato istanza di ammissione al pss.
In via istruttoria Si depositano, oltre al ricorso e decreto notificati, i seguenti documenti: 1) Istanza di ammissione al pss dd. 9.12.24; 2) Sentenza Tribunale di Pordenone n. 356/18; 3) Sentenza Corte Appello Trieste n. 750/2018; 4) Attestazione passaggio in giudicato sentenza n. 750/2018 Corte Appello Trieste;
5) Sentenze di condanna di 6) Richiesta di danni Parte_1 immobile e perizia di stima;
7) Documento denominato contratto d'affitto dd. 15/01/2018 e elenco documenti depositati da nel proc. pen. n. 2134/21 rgnr Udine;
8) Documentazione pensione tedesca 9) e/c conto Parte_1 Parte_1 corrente tedesco 10) decreto Presidente Corte Appello Trieste dd. 22/7/22; 11) certificazione centro per Parte_1 l'impiego relativa a;
12) documentazione medica relativa a;
13) documentazione relativa a CP_1 CP_1 cessazione contratto di locazione di;
14) 730/2024 di;
15) 730/2023 di;
16) 730/2022 CP_1 CP_1 CP_1 di;
17) e/c conto corrente ultimi tre anni;
18) documenti autovettura di;
19) Bollette e CP_1 CP_1 CP_1 pagamenti vari di . CP_1 Si ribadisce l'inammissibilità con opposizione all'acquisizione ed utilizzazione dei documenti prodotti dal ricorrente n. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29 in quanto relativi a circostanze precedenti al divorzio e non rilevanti in sede di modifica. Si ribadisce l'inammissibilità e l'opposizione all'ammissione della prova per testi richiesta dal ricorrente (capitoli da 1 a 6) in quanto relativa a circostanze precedenti al divorzio e non rilevanti in sede di modifica. Si chiede che il Giudice ordini a di depositare copia degli estratti conto dei conti correnti italiani e tedeschi a Parte_1 lui intestati e/o cointestati degli ultimi tre anni, copia della documentazione relativa alle pensioni italiana e tedesca percepite, copia di eventuali somme percepite dall'ente assistenziale tedesco, copia della documentazione relativa all'autovettura di proprietà e/o in uso. Si chiede che il Giudice disponga approfondite indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita di Pt_1
valendosi della polizia tributaria.
[...] Si chiede l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli di prova: Vero che a riconsegnato l'immobile condotto in locazione sito in Latisana via A. Ristori n. 14 alla Persona_2 proprietaria sig.ra a luglio 2024 dopo la cessazione del contratto di locazione? Teste CP_1 Persona_2 Vero che la foto che si rammostra è relativa all'immobile di cui al punto 1 in attesa di essere locato? Teste Per_2
[...]
5 depositata dalla resistente non ha provato il peggioramento delle sue condizioni economiche. Anche la domanda di revoca dell'obbligo di versamento dell'assegno è stata rigettata dal Tribunale, non ritenendo venuta meno la generica capacità reddituale del coniuge obbligato.
4. Con ricorso d.d. 21.06.2025, promuove, oggi, appello avverso la decisione del Parte_1
Tribunale di Pordenone, affidandosi a sei motivi di impugnazione.
4.1 Con il primo motivo il denuncia l'errata affermazione del decidente di esistenza di un Pt_1 giudicato preclusivo all'accoglimento di alcune sue richieste. Espone che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto ostativo all'accoglimento di alcune sue domande il ne bis in idem, ed il giudicato esterno, rappresentato dalle sentenze n. 356/2018 del Tribunale di Pordenone e n. 750/2018 della Corte d'Appello di Trieste. Sostiene che la statuizione su una domanda riconvenzionale non sarebbe idonea a creare un giudicato in senso sostanziale. Secondo il suo assunto la reiezione di una domanda riconvenzionale non precluderebbe la riproposizione della stessa domanda in un altro giudizio, anche in considerazione del fatto che nel caso nei giudizi decisi dalle predette sentenze n.
356/2018 e 750/2018, quanto da lui richiesto non sarebbe stato concesso solo per ragioni di rito, o comunque processuali. Il argomenta, inoltre, che le citate sentenze sarebbe pronunce di mero Pt_1 accertamento, e, dunque, in quanto tali, non idonee a produrre un giudicato esterno. Aggiunge che in ogni caso egli agirebbe in un contesto diverso, quello di modifica delle condizioni del divorzio, con richieste che differirebbero da quelle proposte in via riconvenzionale nei processi civili definiti e, pertanto, non si sarebbe potuto né si potrebbe ritenere sussistente un giudicato esterno preclusivo.
Precisa che in questo giudizio egli avrebbe chiesto un aumento dell'assegno e, più in generale, un miglioramento in suo favore degli aspetti patrimoniali rispetto al divorzio, da attuarsi anche mediante intestazione a lui di uno o più immobili dell'ex moglie, pure in considerazione del fatto che detti beni sarebbero stati da costei acquistati con denaro suo. Secondo l'appellante la questione inerente alla restituzione di detti immobili, in ogni caso, sarebbe rimasta aperta, essendo stata trattata solo incidentalmente (e non in via definita) dalle due pronunce passate in giudicato, richiamate dal Giudice di primo grado e dunque, per tale ragione, non potrebbe parlarsi di giudicato esterno ostativo all'esame e all'accoglimento delle richieste avanzate in questo nuovo e diverso procedimento.
4.2 Con il secondo motivo di appello, lamenta che il Tribunale non avrebbe, o avrebbe Parte_1 erroneamente, considerato alcune circostanze poste a fondamento della domanda di modifica delle condizioni del divorzio, compresa l'ingratitudine della , in quanto circostanze, secondo CP_1
l'appellante, successive al divorzio o che, comunque, egli non ha potuto proporre nel corso del procedimento per cause indipendenti dalla sua volontà. Sostiene di avere prodotto una mole di documentazione, che, in gran parte, non sarebbe stata tenuta nel debito conto dal primo Giudice.
Espone anche che, a causa del OV e delle sue precarie condizioni economiche e di salute, non ha potuto sottoporre “convenientemente” all'attenzione del Giudice, che ha trattato il divorzio, il fatto che le due unità immobiliari, site in San Michele al Tagliamento, frazione Cesarolo, siano state da lui interamente pagate e che l'ex moglie ne è solo formalmente intestataria e ne disporrebbe senza alcuna causa giustificativa riconosciuta dal diritto. Secondo l'appellante ciò riguarderebbe anche l'immobile sito nel Comune di Latisana ed altri cespiti entrati nel patrimonio dell'ex moglie. 6 Sostiene, poi, che dopo il divorzio si sarebbe aggravato lo squilibrio economico esistente tra le parti, anche a causa dell'aumento di valore dei beni conseguiti dall'ex moglie in costanza di matrimonio, ribadendo il fatto che detti beni sono stati da lui pagati con l'eredità paterna e con tutte le sue sostanze. Adduce, inoltre, che sempre solo dopo il divorzio, e non prima, sarebbe stata scoperta tutta l'ingratitudine dell'ex moglie, circostanza rilevante ai sensi degli artt. 801, 802 c.c. dedotta nel ricorso introduttivo, ma non rettamente considerata dal primo giudice. Specifica il , contestando Pt_1 quanto detto in sentenza sul punto, che lo stalking giudiziario, messo in atto dalla , sarebbe CP_1 emerso successivamente al divorzio, e ciò sarebbe dimostrato dalle sentenze di sua assoluzione dalle accuse mosse dall'ex moglie, pronunciate dopo lo scioglimento del matrimonio;
in altri termini, solo successivamente al processo di divorzio si sarebbe scoperta e manifestata l'estrema ingiustizia delle persecuzioni giudiziarie nei suoi riguardi da parte dell'ex moglie, persecuzioni che avrebbero determinato uno squilibrio economico-patrimoniale a danno suo, per avere perso tempo, denaro e salute (come dimostrerebbero, a suo dire, i certificati medici della Dott.ssa ) nel partecipare ai Per_3 giudizi penali e per aver visto ingiustamente compromessa la sua immagine, il decoro e le possibilità di inserimento sociale. Tutte queste circostanze sarebbero emerse, a suo dire, successivamente allo scioglimento del matrimonio o, comunque, non sarebbe stato possibile, per cause a lui non imputabili, far valere nel corso del giudizio di divorzio.
4.3 Con il terzo motivo il denuncia una “erronea mancata modifica delle condizioni di divorzio, Pt_1 alla luce delle ulteriori circostanze che, secondo lo stesso Tribunale, possono assumere rilievo a tale proposito”. Sostiene l'appellante che, nonostante il Tribunale abbia affermato che il peggioramento delle condizioni di salute potrebbe “astrattamente” rilevare, tuttavia non avrebbe attribuito la debita importanza alla documentazione medica prodotta. Deduce che con il ricorso sono stati depositati sia il certificato medico datato 10.10.2024 della Dott.ssa attestante l'aggravamento delle sue Per_4 già precarie condizioni di salute, che i certificati della Dott.ssa risalenti all'epoca del divorzio: Per_3 quest'ultimi certificati, se fossero stati raffrontati con quello del 10.10.2024, avrebbero dimostrato l'aggravamento delle sue condizioni di salute dopo il divorzio e, dunque, avrebbero dovuto indurre il decidente alla modifica delle statuizioni divorzili. Ritiene che anche la consequenziale incidenza economica negativa delle aggravate condizioni sarebbe dimostrata sempre dal certificato 10.10.2024, poiché tale documento illustrerebbe la necessità di onerosi percorsi terapeutici, ausili, accertamenti sanitari che all'epoca del divorzio non erano necessari, ma che dopo, invece, avrebbero comportato un aggravio di costi. Aggiunge, inoltre, che la modifica delle condizioni di divorzio sarebbe giustificata anche dal raffronto dei due contratti di locazione dell'abitazione in cui egli risiede, il primo risalente al 2019 ed il secondo al 2024, entrambi prodotti in primo grado, ai quali la decisione impugnata non avrebbe dato il giusto rilievo, non ritenendo l'aumento del canone incidente sulla richiesta di modifica, né provato il pagamento di detto canone. In tesi dell'appellante, l'avvenuto pagamento dei canoni, negato dai primi giudici, sarebbe deducibile, invece, dal fatto che egli, se si fosse reso moroso, non avrebbe potuto continuare a risiedere dove tuttora risiede. A chiusura di detto terzo motivo, il Pt_1 lamenta, infine, il fatto che il Tribunale abbia valutato la carenza documentale, ai sensi dell'art. 116 comma 2, quale argomento di prova contrario alle sue pretese, ed afferma di avere depositato tutta la documentazione che egli è stato in grado di esibire all'epoca, nonostante le sue condizioni.
7 4.4 Con il quarto motivo, l'appellante denuncia una errata valutazione delle prove. Secondo il suo assunto la documentazione medica esibita attesterebbe non solo il peggioramento delle sue condizioni di salute, ma anche un aggravio di spese per il moltiplicarsi delle cure. Sostiene che tutta la documentazione sanitaria allegata al ricorso introduttivo sarebbe stata trascurata dal Tribunale.
Adduce che, contrariamente a quanto si leggerebbe a pag. 8 della sentenza, non sarebbe stato prodotto soltanto un certificato medico, ma anche un certificato in lingua tedesca, risalente all'anno
2015, che attesterebbe che già all'epoca del divorzio, per problemi ortopedici, egli avesse difficoltà nel viaggiare, i certificati della Dott.ssa di fine 2018, che attesterebbero le già aggravate sue Per_3 condizioni di salute all'epoca dello scioglimento del matrimonio, ed il verbale di Pronto Soccorso del
2022, che dimostrerebbe un ulteriore peggioramento. Secondo il il protrarsi dell'aggravamento Pt_1 delle condizioni di salute risulterebbe dai sintomi invalidanti attestati nei certificati medici della Dott.ssa del 2024. Tali aggravamenti, a suo dire, avrebbero comportato necessariamente Per_4 un aumento delle spese per medicine e per cure mediche, e perciò un peggioramento delle condizioni economiche, rispetto all'epoca in cui è stato pronunciato il divorzio. Evidenzia anche che nel certificato medico del 10.10.2024 della Dott.ssa si farebbe riferimento a nuove patologie, Per_4
l'ipotiroidismo e l'ipertensione arteriosa, che avrebbero comportato nuovi esborsi, oltre ad un peggioramento delle alterazioni croniche e progressive difficoltà nella deambulazione, con consequenziale aumento dei costi per spostamenti, aumentate difficoltà nella vita quotidiana, necessità di mezzi d'appoggio (stampelle, bastoni ortopedici, etc.), antidolorifici, pomate, farmaci ed altro.
Riguardo alla circostanza del mancato versamento dell'assegno di mantenimento da parte dell'ex moglie, l'appellante contesta la pronuncia impugnata, secondo la quale «L'inadempimento giustifica la pretesa di pagamento e di recupero del pregresso, ma non rivela un aggravamento dello squilibrio tra i coniugi tale da determinare un aumento dell'assegno», argomentando che il mancato versamento dei
200 euro mensili da parte dell'ex moglie lo avrebbe, invece, reso ancora più povero e bisognoso, e questo giustificherebbe, a suo dire, oltre le azioni di recupero, “che però richiedono tempo ed energie processuali”, anche la richiesta di aumento dell'assegno divorzile, in considerazione delle sofferenze derivanti da tale inadempimento. Nello stesso motivo il riprende la questione dell'aumento del Pt_1 canone di locazione dell'immobile, nel quale vive dal 2018, ribadendo che il Tribunale avrebbe dovuto considerare il notevole aumento di 50 euro in più al mese dell'affitto, verificatosi dopo lo scioglimento del matrimonio, aumento che, insieme a quello per le spese sanitarie e per tutto il resto, rappresenterebbe un onere per lui difficilmente sostenibile (viene evidenziato dalla difesa che l'appellante fruisce del gratuito patrocinio). Lamenta, infine, che nella pronuncia impugnata nulla di preciso viene detto a proposito delle attestazioni ISEE che, se fossero state esaminate e considerate, avrebbero dovuto concorrere a persuadere il Giudice di prime cure ad accogliere la domanda di aumento dell'assegno di mantenimento.
4.5 Con il quinto motivo, di fatto costituente un riassunto delle precedenti contestazioni, il Pt_1 denuncia una omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla richiesta di modifica delle condizioni del divorzio. Secondo l'appellante la sentenza non avrebbe risposto a tutte le difese esplicitate nel primo grado di giudizio;
nessuna adeguata risposta motivazionale sarebbe stata fornita
8 sulla presunta violazione del ne bis in idem, nonostante il ricorrente avesse esplicitato innumerevoli ragioni a sostegno dell'insussistenza di giudicati ostativi;
incongruenze e illogicità motivazionali, secondo l'appellante, si ravviserebbero anche con riferimento alla tesi della sussistenza di un giudicato esterno;
il Tribunale non avrebbe fornito neppure un'adeguata e lineare motivazione sulla insussistenza dei motivi che giustificherebbero la modifica delle condizioni di divorzio;
la motivazione, che “Lo squilibrio patrimoniale determinatosi per effetto delle elargizioni fatte dal marito in costanza di matrimonio ne aveva preceduto lo scioglimento”, contrasterebbe con la realtà dei fatti poiché tale squilibrio si sarebbe verificato, invece, dopo lo scioglimento del matrimonio: proprio in conseguenza del divorzio egli avrebbe finito con il perdere tutto, compresa la salute, mentre l'ex moglie avrebbe iniziato ad amministrare e a godere i beni in via esclusiva. Il evidenzia un'ulteriore illogicità Pt_1 motivazionale della pronuncia, laddove il Giudice afferma che «Anche lo “stalking giudiziario” del quale il ricorrente sarebbe stato vittima a cause delle plurime e asseritamente infondate iniziative della ex moglie, invocato in questo giudizio, risalirebbe a epoca antecedente al divorzio». Secondo
l'appellante anche tale affermazione si porrebbe in contrasto con la realtà dei fatti, poiché lo stalking giudiziario sarebbe stato scoperto e denunciato solo dopo il divorzio e non prima, facendo riferimento alla data della denuncia-querela da lui sporta. Il non ritiene convincente, inoltre la motivazione Pt_1 riguardo la documentazione medica e l'aumento dei costi per il peggioramento delle condizioni di salute, rilevando che nulla di specifico si dice in sentenza in ordine alla “copiosa produzione documentale”. Lamenta, infine, una illogicità e contraddittorietà della motivazione della decisione impugnata riguardo all'aggravio dei costi per l'aumento del canone di locazione, ribadendo che la produzione delle copie dei contratti sarebbe idonea a dimostrare l'aumento dei costi, affermando che anche 50 euro mensili in più sono gravosi per una persona invalida, che vive solo grazie alla solidarietà altrui.
4.6 Con il sesto ed ultimo motivo, l'appellante lamenta la mancata condanna dell'ex moglie alle spese di lite per l'ingiustificato rifiuto a conciliare la controversia e per la condotta processuale ed extraprocessuale di costei. Ad avviso dell'appellante la sentenza impugnata dovrebbe essere riformata in quanto, “per insopprimibili ragioni di giustizia”, avrebbe dovuto essere condannata alle CP_1 spese;
sostiene che essa avrebbe abusato del processo;
non si sarebbe difesa con correttezza, formulando una domanda riconvenzionale inaccoglibile;
avrebbe tentato di depistare lo stesso
Collegio, inducendolo ad una prosecuzione del processo, con inutile dispendio di energie processuali, date le sue ingiustificate distanze dalle posizioni dell'ex marito, rifiutando ogni tentativo di conciliazione ed alimentando la bellicosità delle parti. Conclude il motivo sostenendo che, dato il non accoglimento della domanda riconvenzionale della , il Giudice avrebbe dovuto porre almeno una CP_1 parte delle spese del grado di giudizio a carico di quest'ultima.
5. Con comparsa dd 24.10.2025 si è costituita , chiedendo il rigetto dell'appello promosso CP_1 dal ed a sua volta proponendo impugnazione incidentale avverso il rigetto della domanda di Pt_1 revoca o riduzione dell'assegno di mantenimento a favore dell'ex marito, su di lei gravante.
5.1 In merito al primo motivo, rileva che la medesima domanda di restituzione degli immobili, vertente sugli stessi fatti e sulle stesse problematiche, è stata già azionata da in via Parte_1
9 riconvenzionale nella causa n. 15/2017 r.g. ed è stata rigettata nel merito, e non per questioni di rito, come erroneamente asserisce l'appellante, con la sentenza n. 356/2018 del Tribunale di Pordenone, poi confermata dalla Corte di appello di Trieste con la sentenza n. 750/2018, passata in giudicato. Pertanto, la reiezione di una domanda riconvenzionale precluderebbe la riproposizione della stessa in altro giudizio, come correttamente ha statuito il Tribunale di Pordenone in primo grado.
5.2 In ordine al secondo motivo, l'appellata eccepisce che le circostanze dedotte dal sullo Pt_1 squilibrio patrimoniale, che sarebbe stato determinato, secondo quanto da costui asserito per effetto delle elargizioni fatte alla moglie in costanza di matrimonio e per effetto dello stalking giudiziario di cui egli sarebbe stato vittima a causa di infondate iniziative dell'ex moglie, sono state ritenute dal
Tribunale di Pordenone irrilevanti, in quanto preesistenti al divorzio e comunque non incidenti sull'equilibrio economico patrimoniale tra i coniugi. Sostiene la , inoltre, che tali circostanze CP_1 sarebbero state dedotte dal nella causa di divorzio e considerate dai giudici di merito nella Pt_1 motivazione delle decisioni in punto assegno di divorzio, e che comunque in quella sede sarebbero state deducibili.
5.3 Anche la doglianza di cui al terzo motivo, secondo la , sarebbe infondata, avendo il CP_1 Pt_1 travisato il ragionamento del Tribunale di Pordenone, il quale correttamente avrebbe premesso che il peggioramento delle condizioni di salute del beneficiario dell'assegno divorzile potrebbe astrattamente costituire circostanza rilevante ai fini dell'accoglimento della richiesta di aumento dell'assegno stesso, ma che altrettanto correttamente però ha ritenuto non comprovato il dedotto peggioramento “perché il certificato medico depositato a tal fine fotografa le condizioni attuali di salute, ma non le mette in relazione con quelle esistenti al momento della pronuncia di divorzio”.
Argomenta che a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, dall'esame della documentazione medica prodotta dal , risulterebbe evidente che le patologie di cui egli sarebbe affetto fossero Pt_1 già presenti nel 2011, 2013, ben prima della separazione e del divorzio. In ogni caso, sottolinea che il Tribunale ha rilevato che, anche a ritenere sussistente il dedotto e non provato peggioramento delle condizioni di salute del , lo stesso non avrebbe allegato né tanto meno provato che a causa di Pt_1 tale peggioramento sarebbero aumentati i costi per le terapie mediche, con conseguente peggioramento delle condizioni economiche. Anche la doglianza riguardante l'asserita mancata valutazione, come fatto nuovo e rilevante ai fini della modifica delle condizioni di divorzio, dell'aumento del canone di locazione, secondo la , sarebbe infondata, condividendo la CP_1 motivazione logica ed articolata del Tribunale, secondo il quale il dedotto aumento del canone di locazione (da € 350 a € 400) non può rilevare nel giudizio di modifica dell'assegno divorzile in quanto tale circostanza avrebbe potuto essere dedotta nel giudizio di divorzio, definito con sentenza passata in giudicato, oltre al fatto che il non avrebbe provato di aver effettivamente pagato i canoni di Pt_1 locazione;
in ogni caso, sostiene l'appellata, che l'aumento sarebbe così contenuto da non incidere sull'equilibrio complessivo realizzato con la sentenza di divorzio.
5.4 Anche il quarto motivo d'impugnazione attinente alla pretesa errata valutazione delle prove dimesse dal (certificati medici), atte a dimostrare il peggioramento delle sue condizioni di Pt_1 salute e addirittura la “prova logica” dell'aumento dei costi, è contestato dalla , insieme alle CP_1
10 argomentazioni relative alla pretesa rilevanza dell'inadempimento della stessa al pagamento dell'assegno divorzile come circostanza sopravvenuta, ritenendo corretta e condivisibile la motivazione sul punto del Tribunale di Pordenone. Rileva inoltre la infondatezza delle deduzioni del in Pt_1 merito alla prova sul pagamento del canone di locazione.
5.5 In ordine al quinto motivo di impugnazione con cui l'appellante deduce un generale e generico vizio di motivazione dell'impugnata sentenza in ordine alla modifica delle condizioni di divorzio, l'appellata evidenzia che il rigetto delle domande dell'appellante è sorretto da una motivazione articolata, logica e non censurabile, essendo pacifico che l'asserito squilibrio patrimoniale, l'asserito stalking giudiziario e l'asserita stipula del contratto di locazione, anche qualora in tesi sussistenti, costituirebbero accadimenti preesistenti al divorzio e non successivi come vorrebbe sostenere l'appellante. Ha ribadito la non rilevanza della documentazione medica prodotta dall'appellante in primo grado, la mancanza di prova dei maggiori costi per spese mediche e di assistenza necessari a fondare una richiesta di aumento dell'assegno, il mancato assolvimento da parte del dell'onere Pt_1 di provare di aver sostenuto costi (eventualmente maggiorati) per canoni di locazione, nonché la carenza della produzione documentale ex art. 473-bis.12 comma 3 c.p.c., correttamente valutata dal
Tribunale, ai sensi dell'art. 116 comma 2 c.p.c, “quale argomento di prova contrario alle pretese del ricorrente”.
5.6 In relazione al sesto motivo di gravame, con il quale l'appellante si duole della mancata condanna di per l'ingiustificato rifiuto della conciliazione propostale e per la sua condotta, CP_1 processuale ed extraprocessuale, l'appellata ha eccepito che il , pur censurando la sentenza Pt_1 impugnata sul punto non ha formulato conclusioni al riguardo, così dimostrando di rinunciare alla predetta domanda. In subordine, nel merito ha rilevato che all'udienza del 25/02/2025 entrambe le parti avevano formulato proposte conciliative che sono state reciprocamente rifiutate. Ha eccepito che la domanda di condanna alle spese ex art. 91 c.p.c. per mancata accettazione della proposta transattiva comunque sarebbe domanda nuova e pertanto inammissibile, e in subordine generica e infondata in quanto la proposta conciliativa (di restituzione al Fabbro di uno degli immobili della ) CP_1 non sarebbe attinente alla presente causa e dunque irrituale. Parimenti nuova ed inammissibile e, in subordine, nel merito infondata sarebbe, secondo l'appellata, la domanda di condanna ex art. 92 c.p.c. per violazione del dovere di lealtà e probità, in quanto nessuna censura può essere a lei mossa sul comportamento processuale tenuto, improntato ai canoni di lealtà e probità, e non rilevando eventuali, e comunque non sussistenti, comportamenti extraprocessuali. Ha evidenziato, di contro, che il non ha adempiuto al dovere di collaborazione espressamente previsto dall'art. 473 bis.18 Pt_1
c.p.c. per non avere reso informazioni sulle proprie condizioni economiche ed effettuato produzioni documentali esatte e complete;
precisa che egli non ha indicato, né ha depositato, la documentazione relativa alla pensione tedesca, della quale godeva già durante la causa di divorzio, quella relativa alla pensione italiana, né gli estratti conto dei rapporti bancari intrattenuti in Italia e in Germania ed i documenti relativi all'autovettura in uso WV Tiguan. Ha eccepito l'inammissibilità della richiesta avversaria di un contributo divorzile attraverso la messa a disposizione di almeno uno degli immobili di sua proprietà, rilevando che non si tratta di diritti indisponibili, potendo il giudice solo stabilire un assegno in denaro e non certo il trasferimento di beni. Ha eccepito, infine, la decadenza
11 dell'appellante dal riproporre le istanze istruttorie formulate in primo grado, non accolte, in quanto non reiterate in appello, opponendosi, in ogni caso, all'ammissione della prova per testi articolata in primo grado, in quanto inammissibile, vertendo su circostanze precedenti al divorzio, non rilevanti in sede di modifica, nonché, per la medesima ragione, all'acquisizione ed utilizzazione dei documenti prodotti dal ricorrente in primo grado, indicati ai nn. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 41, 42.
6. L'appellata ha proposto impugnazione incidentale avverso la sentenza di primo grado in punto di rigetto della domanda riconvenzionale di revoca o riduzione dell'assegno di divorzio su di lei gravante. Lamenta che il Tribunale non ha riconosciuto il peggioramento delle sue condizioni reddituali e sostiene che la richiesta poggia ex coeteris su una riduzione dei suoi redditi da lavoro rispetto all'epoca del divorzio. Critica la decisione del giudice che ha ritenuto di non accogliere la domanda poiché negli ultimi tre anni i redditi da lavoro, certificati nelle dichiarazioni prodotte, sarebbero pressoché omogenei con un lieve aumento nell'ultimo anno, e pertanto non ci sarebbe un peggioramento delle condizioni economiche. Secondo la Jorda, il Tribunale, nel determinare l'importo dell'assegno nella sentenza di divorzio, piuttosto che far riferimento ai dati delle dichiarazioni fiscali o ad altri documenti attestanti formalmente le entrate da lavoro, ha preso in considerazione la generica capacità reddituale da lavoro del coniuge obbligato, quantificata nella misura di euro 1.000 mensili, capacità che, erroneamente, il Tribunale stesso, in sede di modifica delle condizioni, ha stimato non essere venuta meno in assenza di prova contraria. Ritiene l'appellata che ponendo a confronto la situazione di fatto all'epoca del divorzio e quella attuale, emergerebbe in realtà che sia i redditi da lavoro che la capacità reddituale patrimoniale si siano notevolmente ridotti, a causa dell'età avanzata e delle condizioni di salute, documentate, (riporta nel settembre 2024 episodio “presincopale”, obesità, anemia cronica, possibile ipoglicemia). Tutti elementi che il Giudice non avrebbe tenuto nel dovuto conto, tanto da ritenere che la non avrebbe fornito la prova del fatto che la sua generica capacità reddituale da CP_1 lavoro fosse venuta meno. Secondo l'appellata la riduzione del reddito da lavoro impedirebbe alla stessa di far fronte alle sue stesse esigenze primarie (nel 2024 i redditi da lavoro si sarebbero ridotti a
€ 385,00 annui mentre in questo anno 2025 essa avrebbe percepito redditi da lavoro per circa € 280,00, come indicherebbe l'estratto aggiornato del suo conto). Lamenta, inoltre, che il Tribunale non abbia ritenuto rilevante neanche la perdita dell'entrata locatizia, non considerando prova il documento all'uopo prodotto (documento 13). Sostiene che sul punto essa aveva formulato, anche in sede di precisazione delle conclusioni, la richiesta di prova per testi che però non è stata ammessa3 .
Avrebbe inoltre il Tribunale interpretato in maniera errata anche gli estratti conto, dai quali risulterebbe che il canone di locazione sarebbe stato percepito solo fino a maggio 2024 e non oltre.
Tale circostanza, se considerata insieme alla prova per testi, darebbe dimostrazione della perdita del reddito da locazione dell'immobile, immobile che sarebbe ancora sfitto, nonostante sia stato dato incarico ad una agenzia immobiliare per la ricerca di un nuovo affittuario. Ritiene, inoltre, errato il ragionamento del Tribunale secondo il quale la perdita temporanea di tale entrata non avrebbe alcuna rilevanza, poiché in linea teorica e generale deve farsi riferimento all'ipotetica/possibile fonte reddituale per valutare le condizioni economiche delle parti;
il Tribunale di Pordenone, secondo l'appellata, avrebbe dovuto, invece, valutare le sue attuali e reali condizioni economiche e patrimoniali, sulle quali inciderebbero negativamente la netta e perdurante diminuzione dei redditi da lavoro (da € 1000 mensili all'epoca del divorzio a meno di € 100 mensili ora) ed anche la perdita del reddito da locazione da giugno 2024 (€ 460 mensili), con cui le era stato possibile far fronte alle necessità primarie: tali condizioni non le permetterebbero di fatto di pagare l'assegno mensile di divorzio. Precisa che mentre le spese fisse e relative ai suoi bisogni primari sarebbero rimaste invariate rispetto all'epoca del divorzio (circa € 6.000,00 annui pari, con una media mensile di € 500,00), le sue entrate si sarebbero invece drasticamente ridotte rispetto all'epoca del divorzio, e di non essere più in grado di svolgere attività lavorativa con la medesima intensità del passato, a causa dell'età (68 anni), delle condizioni di salute e delle condizioni del mercato del lavoro (troppo vecchia per lavorare, troppo giovane per la pensione). Per tali motivi ha chiesto di essere esentata dall'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento o in subordine avere riconosciuta una riduzione dell'onere.
7. Con atto dd. 3.11.2025, l'appellante ha depositato una memoria di replica alla comparsa di costituzione dell'appellata, insistendo sull'accoglimento dell'appello, invocando ragioni di umanità, ribadendo le deduzioni formulate sull'inesistenza di giudicati preclusivi all'accoglimento della domanda di restituzione del beni, e sull'allegazione, in merito alla richiesta di modifica delle condizioni di divorzio, delle asserite circostanze nuove e diverse rispetto a quelle già esaminate nel corso del processo divorzile;
ha ravvisato la necessità e l'urgenza di ovviare “all'ingiusta situazione di precarietà economica, la quale si aggrava giorno dopo giorno”, sottolineando il mancato raffronto dei certificati medici, che proverebbe il peggioramento del suo stato di salute e l'aumento dei costi, nonché la mancata rilevanza dell'aumento del canone di locazione verificatosi nel 2024. Ritiene che la documentazione versata sia più che sufficiente, “anche per ragioni di economia processuale”, per l'accoglimento delle sue ragioni. Eccepisce, infine, la infondatezza ed inammissibilità dell'appello incidentale proposto dalla , la quale sarebbe titolare di redditi, nonché di un cospicuo CP_1 patrimonio, mobiliare e immobiliare. Evidenzia che ciò sarebbe dimostrato dalla documentazione in atti e riconosciuto anche nella sentenza del Tribunale di Udine, emessa all'esito del proc. pen. n.
1558/2024 R.G.N.R., n. 281/2025 R.G. DIB., che ha condannato la per il reato di cui all'art. 570 CP_1 bis c.p. nei confronti dell'ex marito. Insiste sugli accertamenti in ordine al patrimonio e alle capacità reddituali di costei. Eccepisce l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto ex adverso anche per mancanza di specificità dei motivi e per mancanza di un'esposizione logica e puntuale delle censure rivolte alla sentenza del Tribunale e delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, come richiesto ex lege per l'appello. Aggiunge che l'appello incidentale sarebbe anche inammissibile in quanto conterrebbe alcune eccezioni nuove e quindi improponibili (art. 345, commi 1 e 2 c.p.c.), nonché per mancanza di interesse, in quanto non correlato ai capi della pronuncia impugnati dal
. Si oppone da ultimo alle richieste istruttorie avversarie perché ultronee, inconferenti, Pt_1 estranee all'oggetto del processo e in contrasto con il principio di economia processuale (art. 111
13 Cost.), nonché con il divieto di ius novorum (art. 345 c.p.c.); altrettanto per le produzioni documentali di controparte successive al giudizio di primo grado, delle quali si chiede l'espunzione dal fascicolo.
8. Con memoria dd. 14.11.2024 la ha replicato a quanto dedotto dal , contestando la sua CP_1 Pt_1 presunta incapacità di deambulare e sostenendo che nessun argomento potrebbe essere desunto dal mancato adempimento all'obbligo di versare l'assegno all'ex coniuge, vantando essa, comunque, crediti da opporre in compensazione. Denuncia che anche in appello sarebbe Parte_1 inadempiente al dovere di collaborazione, non avendo provveduto ad integrare la documentazione richiesta in sede di fissazione dell'udienza, a differenza di quanto ha fatto l'appellata. Si oppone alle prove avversarie, insistendo per l'eventuale ammissione di quelle proposte.
9. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto
10. All'udienza del 25.11.2025, la Corte sentite le parti, ha trattenuto la causa per la decisione.
11. Questa Corte ritiene di non accogliere sia l'appello principale che quello incidentale, in quanto infondati.
11.1 Il primo motivo di appello è palesemente infondato. Il rigetto della domanda del di avere Pt_1 assegnata una delle due unità abitative, di cui è esclusiva proprietaria l'ex moglie, al fine di ovviare all'asserito squilibrio patrimoniale che sarebbe scaturito dalla pronuncia del divorzio, è stato correttamente disposto dal Tribunale, nel rispetto del principio del ne bis in idem. Non vi è dubbio, infatti, che la domanda, nonostante il tentativo dell'appellante di presentarla in altra veste in questo processo, sia identica a quella da lui avanzata, in sede riconvenzionale, nel giudizio definito dalla pronuncia n.750/2018 di questa Corte, ormai coperta da giudicato. Non risponde al vero che la domanda in quel giudizio sia stata rigettata per questione di rito, come malamente interpreta il
, essendo stata essa respinta nel merito, per non essere stata fornita prova alcuna della sua Pt_1 fondatezza. Né può essere condivisa la tesi secondo la quale le decisioni che hanno definito quel processo nel 2018, e che hanno interessato gli immobili dei quali il chiede, anche in questa Pt_1 sede, la restituzione o l'assegnazione, siano state di mero accertamento del diritto di proprietà in capo all'ex moglie e, in quanto tali non idonee a produrre effetti di giudicato esterno come previsto dall'art. 2909 c.c.. In realtà quel giudizio verteva sulla richiesta da parte della del rilascio di una delle due CP_1 unità abitative site nel Comune di San Michele al Tagliamento - unità delle quali essa è proprietaria in forza di incontestabili titoli notarili - che il aveva occupato arbitrariamente dopo la Pt_1 separazione. Il non è riuscito in quel giudizio, come ha sentenziato prima il Tribunale e poi Pt_1 questa Corte in sede di appello, a dare dimostrazione della sua pretesa di avere riconosciuto un qualche titolo su quei beni, che potesse legittimarlo a disporne.
11.2 Anche il secondo motivo è privo di fondamento. Occorre puntualizzare che il giudizio de quo è un giudizio di revisione delle condizioni di divorzio, di per sé limitato a valutare la incidenza dei fatti nuovi sopravvenuti, e non ad accertare ex novo la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile (Cass. n. 354 del 10/01/2023 ; Cass. n. 1645 del 19/01/2023 ). Ha osservato la
Suprema Corte in una recente pronuncia che “la definitività dei provvedimenti adottati in sede di divorzio, anche con riferimento all'assegno divorzile, va intesa come presenza di un giudicato rebus sic 14 stantibus, per cui il giudice, adito per la loro revisione, non può procedere a una diversa ponderazione delle pregresse condizioni economiche delle parti, né può prendere in esame fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedire tale definitività, potendo considerare solo fatti successivi alla formazione del giudicato” ( Cass.
9.06.2025 n. 15387). Non può il dolersi in sede di modifica delle condizioni Pt_1 del divorzio di non aver potuto sottoporre “convenientemente”, a causa del COVID o delle sue condizioni di salute, la questione che l'acquisto degli immobili da parte dell'ex moglie era avvenuto con denaro da lui fornito. In realtà nel giudizio di divorzio, il Tribunale, ed anche questa Corte in secondo grado, hanno dato conto di tale circostanza in punto di riconoscimento dell'assegno divorzile a favore del , per avere come coniuge contribuito alla formazione del patrimonio dell'altro Pt_1 durante il matrimonio, e ciò nel rispetto dei principi dettati in materia. Trattandosi, dunque, di circostanza non sopravvenuta, nessuna valenza può esserle attribuita in sede di modifica delle condizioni economiche del divorzio. Riguardo alla doglianza sullo stalking giudiziario che sarebbe stato messo in atto dall'ex moglie, questa Corte, condividendo la motivazione del Tribunale sulla non rilevanza delle circostanze dedotte dall'appellante, in quanto non sopravvenute, osserva altresì che sullo stalking giudiziario, che avrebbe messo in atto la , il aveva già argomentato anche CP_1 Pt_1 nei citati giudizi definiti dalle pronunce coperte da giudicato: non è verosimile quindi l'affermazione del che dell'asserito stalking egli avrebbe preso consapevolezza solo dopo il divorzio. Deve Pt_1 considerarsi, inoltre, che anche la ipotizzata rilevanza dell'asserito stalking giudiziario sotto il profilo dell'art. 801 e 802 c.c. è argomento già vagliato, dal Tribunale prima e dalla Corte di appello dopo, nei citati giudizi coperti da giudicato, in relazione alla domanda di revoca per ingratitudine della donazione prospettata sempre con riferimento agli immobili di proprietà della , domanda CP_1 avanzata dal sempre in quella sede, e rigettata nel merito4, profilandosi, anche al riguardo, Pt_1 un'inammissibilità, sul punto, del motivo, per violazione del ne bis in idem.
11.3 Altrettanto infondati appaiono il terzo e il quarto motivo di impugnazione relativi alle doglianze mosse dal alla sentenza sulla mancata valutazione della documentazione prodotta in merito Pt_1 all'asserito peggioramento della situazione economica, conseguente a fatti sopravvenuti alla pronuncia di divorzio. È principio consolidato che “La revisione dell'assegno divorzile richiede la presenza di "giustificati motivi", ma, prima di tutto, impone la verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi sulla base di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali. In presenza di sopravvenienze, dunque, è indispensabile accertare con rigore l'effettività dei mutamenti e verificare l'esistenza del nesso di causalità tra gli stessi e la nuova situazione economica instauratasi (Cass., Sez. 1, Ordinanza n.
354 del 10/01/2023; Cass.
9.06.2025 n. 15387). Nel caso i certificati medici richiamati dall'appellante anche se raffrontati con quello dd 10.10.2024 della Dott.ssa non forniscono alcuna Per_4 dimostrazione del denunciato peggioramento delle condizioni né dell'insorgenza di nuove e diverse patologie;
il certificato dd 10.10.2024 riferisce di alterazioni “croniche”, e dunque in quanto tali già preesistenti, di limitazioni nella deambulazione, di cui il , però, era già affetto ancora prima del Pt_1 divorzio;
anche l'ipotiroidismo era stato già attestato dalla Dott.ssa nel 2018, mentre Per_3 dell'ipertensione arteriosa si trova riscontro soltanto nel certificato del pronto soccorso del settembre 2022, ben potendo trattarsi di episodio occasionale;
in ogni caso, come correttamente ha osservato il
Tribunale in prime cure, non è stata fornita dall'appellante prova alcuna dell'asserito aumento di spesa per terapie e cure mediche, e dunque, del conseguente peggioramento delle condizioni economiche che sarebbe stato subìto dopo il divorzio.
11.4 In merito all'aumento del canone di locazione che l'appellante asserisce di aver avuto nel 2024, evidenzia questa Corte che il contratto, depositato in lingua tedesca e senza alcuna prova di avvenuta sua registrazione, (lo stesso vale per quello del 2019), come correttamente ha osservato anche il giudice di prime cure, non può fornire la prova dell'effettivo versamento del canone alla presunta locatrice;
né può sostenersi che detta prova si possa desumere per il solo fatto che, in caso contrario, non sarebbe stato consentito al di rimanere nell'abitazione, ove si consideri, come Pt_1 correttamente evidenziato sempre dal Tribunale, che tale abitazione appartiene alla prima moglie del
. Né può ritenersi verosimile la lamentata difficoltà dell'appellante a depositare la Pt_1 documentazione (copia degli estratti conto attestanti il pagamento attraverso bonifico bancario o copie delle ricevute rilasciate dalla presunta locatrice) comprovante il pagamento dei canoni, ammesso che ciò sia mai avvenuto. Né il si è adoperato a produrre la documentazione Pt_1 reddituale e patrimoniale, tanto che il mancato assolvimento dell'onere è stato correttamente stigmatizzato dal Tribunale secondo quanto previsto dall'art. 473-bis.18 c.p.c. e non può che essere valutato anche da questa Corte ai sensi del l'art. 116 c.p.c comma 2, avuto riguardo al fatto che pure in questa sede, nonostante l'espresso invito rivolto, l'appellante ha continuato ad omettere la produzione di tale documentazione.
11.5 Anche le considerazioni sull'inadempimento della a versare l'assegno divorzile, che avrebbe CP_1 determinato, anche questo secondo il , un peggioramento delle sue condizioni, non reggono di Pt_1 fronte alla incensurabile motivazione sul punto della sentenza. Non vi è dubbio che il mancato versamento dell'assegno può solo avere cronicizzato la situazione di squilibrio, già vagliata dal giudice del divorzio, ma non può certamente assurgere a condizione per una modifica in aumento dell'importo di detto assegno: sarebbe illogico ed impensabile poter ovviare all'inadempimento di un obbligo pecuniario disponendo un aumento dell'importo. La legge pone a favore del creditore dei rimedi per il recupero forzoso del debito vantato e, nel caso, della mancata loro attivazione non può che dolersi solo l'appellante, il quale avrebbe potuto, in tutto questo tempo, attivarsi per il recupero delle somme non versate dall'ex moglie.
16 11.6 Il quinto motivo, riassuntivo dei precedenti, è destituito di fondamento per le stesse ragioni che motivano il rigetto dei precedenti, e pertanto questa Corte lo ritiene assorbito.
11.7 Anche il sesto ed ultimo motivo relativo alla mancata condanna della alle spese di lite per CP_1 non essere stata disposta alla conciliazione è privo di consistenza. La statuizione sulle spese è immune da censure, essendo stata emessa nel rispetto delle norme dettate dal codice di rito in caso di reciproca soccombenza delle parti contendenti. In primo grado le parti hanno avuto rigettate le rispettive pretese, e pertanto legittimamente il giudice ha disposto la compensazione delle spese tra le parti, secondo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 92 c.p.c., disposizione fatta salva dall'ultimo inciso dell'art. 91, primo comma, secondo periodo, c.p.c. che prevede la condanna della parte che senza giustificato motivo abbia rifiutato una eventuale proposta conciliativa solo nel caso in cui vi sia stato l'accoglimento della domanda – e non è questo il caso - in misura non superiore alla proposta stessa. Né si ravvisa la fondatezza delle altre doglianze lamentate dall'appellante su comportamenti processuali scorretti o abusi del processo da parte della , che possano giustificare una differente CP_1 determinazione sulla ripartizione delle spese del giudizio di primo grado.
12. Anche l'appello incidentale proposto dall'appellata è da rigettarsi. La stessa, invero, non ha dato dimostrazione dell'asserito peggioramento della sua situazione economica – patrimoniale. Si osserva5 che, se da un lato l'appellata lamenta una drastica riduzione delle sue entrate da redditi da lavoro e la mancata entrata, da giugno 2024, del reddito locativo, dall'altro lato non dà prova che la riduzione abbia avuto incidenza sulle sue condizioni economiche, atteso che le spese, (indicate in “mediamente”
€ 500,00 mensili), sono rimaste invariate, come dalla stessa dichiarato. Nessuna prova viene CP_1 fornita, idonea a dimostrare le asserite difficoltà a far fronte alle proprie esigenze “primarie” ed in tal modo da giustificare il mancato soddisfacimento di quelle altrui. Né può l'asserita impossibilità a corrispondere l'assegno all'ex marito essere considerata come conseguenza della riduzione delle entrate, visto che l'inadempimento era già in atto da prima. A ciò si aggiunge le immutate condizioni patrimoniali dell'appellata. Questa Corte condivide le valutazioni operate dal Tribunale sul punto, dovendosi tenere conto della potenzialità economica del patrimonio immobiliare posseduto dalla
: oltre a risultare proprietaria di immobili nel suo paese di origine (Romania), la stessa è CP_1 proprietaria in Italia delle due unità abitative site in San Michele al Tagliamento, una abitata da lei e l'altra attigua, (quella in precedenza occupata dal e poi da questi rilasciata), che rappresenta di Pt_1 per sé una potenziale fonte di reddito, al pari dell'altro immobile ubicato in Latisana, sempre di esclusiva proprietà dell'appellata, la cui temporanea situazione di non locazione non può ritenersi elemento sufficiente a giustificare una riduzione o una revoca dell'assegno. Non è negata dalla la CP_1 potenzialità economica di tali cespiti, la cui mancanza di valore economico e reddituale, anche potenziale, doveva essere invece rigorosamente dimostrata. Pertanto, non si ravvisano, allo stato, 5 In tema: “In tema di revisione dell'assegno divorzile, il giudice, a fronte della prova di circostanze sopravvenute sugli equilibri economici della coppia, non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 18287 del 2018 deve verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato gli equilibri sanciti dall'assetto economico patrimoniale dato dalla sentenza di divorzio”( Cassaz. Ordinanza 7666/2022). 17 elementi sufficienti che possano dare fondatezza alla richiesta di riduzione, né tanto meno di revoca, dell'assegno di divorzio a favore del . Pt_1
13. Data la reciproca, integrale, soccombenza, ricorrono i presupposti per la compensazione tra le parti delle spese processuali.
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso articolo
13 (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 27867 del 30/10/2019), ancorché le parti siano state ammesse in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, dovendo essere verificate le condizioni soggettive delle parti, nella loro specifica esistenza e permanenza, da parte della cancelleria al momento dell'eventuale successiva attività di recupero del contributo.
PQM
La Corte di Appello respinge l'impugnazione principale proposta da e quella in via Parte_1 incidentale promossa da , con la conferma integrale della decisione di primo grado. CP_1
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso articolo
13 Nulla le spese.
Trieste, 25 novembre 2025
Il Presidente estensore
(Dott. Arturo Picciotto)
18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Si chiede l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che a riconsegnato Persona_2
l'immobile condotto in locazione sito in Latisana via A. Ristori n. 14 alla proprietaria sig.ra a luglio 2024 dopo CP_1 la cessazione del contratto di locazione? Teste 2) Vero che la foto che si rammostra è relativa Persona_2 all'immobile di cui al punto 1 in attesa di essere locato? Teste Persona_2 12 4 Pag. 7 sentenza n. 356/2018 Tribunale di Pordenone: “Anche con riferimento alla domanda di revocazione della donazione per ingratitudine il convenuto dimostra di non aver assolto l'onere probatorio sullo stesso gravante: non indica, se non in modo confuso, i fatti tassativamente previsti dall'art. 801 c.c. quale causa di revocazione, ne dimostra di voler supplire a tale mancanza con le istanze istruttorie, ma, soprattutto, tralascia del tutto i presupposti temporali di cui all'art. 802 c.c., non dimostrando di aver esercitato l'azione entro l'anno dalla conoscenza del fatto che consente la revocazione.
Dalla lettura dell'atto introduttivo e delle memorie dimesse emerge anzi che gli asseriti episodi che, secondo la lacunosa ricostruzione effettuata dal convenuto, avrebbero configurato l'ipotesi della revocazione per ingratitudine si collocherebbero tra il 2014 e il 2015, quindi, più di un anno prima della proposizione della domanda giudiziale avvenuta con il deposito della comparsa di costituzione il 9 giugno 2017”. 15