Sentenza 8 giugno 2023
Massime • 1
Il cd. "palmario" costituisce una componente aggiuntiva del compenso riconosciuta dal cliente all'avvocato in caso di esito favorevole della lite, a titolo di premio o di compenso straordinario per l'importanza e la difficoltà della prestazione professionale, e come tale è soggetto agli obblighi fiscali previsti dalla legge ed al relativo obbligo di fatturazione, la cui inosservanza integra illecito disciplinare per violazione degli artt. 16 e 29, comma 3, del codice deontologico forense.
Commentari • 17
- 1. Informazione GiuridicaAnna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/
Di Anna Andreani. Con la sentenza n. 240 dell'11 settembre 2025 il Consiglio Nazionale Forense, nell'ambito di un procedimento disciplinare a carico di un avvocato che non ha assolto all'obbligo formativo, si pronuncia in merito alla decorrenza della prescrizione e ai criteri di irrogazione della sanzione da applicare alla suddetta violazione. Il caso: L'avvocato Tizio, iscritto all'albo tenuto dal Consiglio ... Leggi tutto… A cura della Redazione. La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 12111 del 7 maggio 2025 si pronuncia in merito alla sanzione per lite temeraria che può essere comminata alla parte che predispone un atto difensivo oscuro e incoerente. Il caso: Tizio ricorre in …
Leggi di più… - 2. quando consentito e vietato?https://www.avvocatoticozzi.it/it/blog
29 novembre 2023 Patto di quota lite con l'avvocato: in cosa consiste? è ammesso e valido oppure è vietato e vi è nullità? La questione, anche a seguito di alcune modifiche del codice civile, è controversia Vediamo in cosa consiste il patto di quota lite, quale può essere un esempio o fac simile di tale accordo e la differenza rispetto al palmario. in merito alla questione della nullità o ammissibilità di tale patto, una sentenza di Cassazione ha affrontato in modo compiuto la questione del patto di quota lite dell'avvocato e della sua validità e nullità. Patto di quota lite: in cosa consiste? Il patto di quota lite è un accordo tra avvocato e cliente in cui l'avvocato riceve, come …
Leggi di più… - 3. Informazione GiuridicaAnna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/
- 4. Informazione GiuridicaAnna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/
A cura della Redazione. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 16252 dell'8 giugno 2023 hanno confermato l'obbligo per l'avvocato di fatturare ogni compenso ricevuto dal cliente, comprese le somme versate a titlo di palmario. Il caso: L'avvocato Tizio eveniva sottoposto a procedimento disciplinare sulla base di due distinti capi di incolpazione, per essere venuto meno ai doveri di fedelta', correttezza, ... Leggi tutto… A cura della Redazione. Sempre più spesso riceviamo segnalazioni e indicazioni su quali dovrebbero essere le diciture di legge da apporre in calce ai documenti contabili. Purtroppo la normativa, tranne rare eccezioni, non indica con precisione il …
Leggi di più… - 5. Patto di quota lite è circonvenzione di incapace? (Cass. 8022/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 marzo 2025
Costituisce deficienza psichica la minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica e indebolimento di quello volitivo, di intensità tale da agevolare la suggestionabilità della vittima e ridurne i poteri di difesa contro le altrui insidie: è situazione di deficienza psichica della persona offesa a carattere oggettivo, che tuttavia non deve necessariamente essere percepita immediatamente da chiunque, atteso che la relativa consapevolezza è richiesta soltanto in capo all'autore del reato, che abbia instaurato con la predetta una conoscenza significativa (certamente ricorrente nel caso in esame) alla cui stregua si sia potuto rendere conto, anche per la sua anomalia e, …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/06/2023, n. 16252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16252 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2023 |
Testo completo
- ricorrente -
contro CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO;
- intimato -
e contro PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE;
- intimato -
R.G. 1912/2023 Cron. Rep. UPCam. 6/6/2023 disciplinare avvocati Civile Sent. Sez. U Num. 16252 Anno 2023 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: GIUSTI ALBERTO Data pubblicazione: 08/06/2023 - 2 - per la cassazione della sentenza del Consiglio nazionale forense n. 255/2022, depositata il 15 dicembre 2022 e notificata il 19 dicembre 2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 2023 dal Consigliere Alberto Giusti;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona dell’Avvo- cato Generale Renato Finocchi Ghersi, che ha chiesto il rigetto del ri- corso. FATTI DI CAUSA 1. – L’avvocato DO De Virgiliis è stato sottoposto a procedimento disciplinare sulla base di due distinti capi di incolpazione, per essere venuto meno ai doveri di fedeltà, correttezza, probità e diligenza. Il Consiglio distrettuale di disciplina di Bergamo ha ritenuto sussi- stente la sola violazione degli artt. 9 e 29, comma 3, del nuovo codice deontologico forense, per avere l’incolpato omesso di rilasciare il docu- mento fiscale relativo al pagamento di una somma corrispostagli dalla cliente a titolo di “palmario”, e gli ha applicato la sanzione della cen- sura. 2. - L’avvocato De Virgiliis ha proposto impugnazione avverso il provvedimento del CDD di Bergamo, contestando l’assoggettabilità del “palmario” all’obbligo fiscale di fatturazione, in quanto somma inte- grante una mera “regalia”. 3. - Il Consiglio nazionale forense, con sentenza n. 255/2022, resa pubblica mediante deposito in segreteria il 15 dicembre 2022 e notifi- cata il 19 dicembre 2022, ha rigettato il gravame dell’avvocato De Vir- giliis. - 3 - Il giudice disciplinare ha escluso, anzitutto, l’avvenuto decorso del termine di prescrizione dell’azione disciplinare, sul rilievo che la con- dotta di omessa fatturazione ascritta all’incolpato non ha carattere istantaneo, ma si protrae nel tempo fino all’eventuale adempimento dell’obbligo fiscale, sicché l’illecito ha natura permanente. Nel merito, il CNF ha rilevato che, diversamente da quanto dedotto dall’incolpato, il “palmario” costituisce una vera e propria componente aggiuntiva del compenso, ancorché di natura premiale, che viene cor- risposta dal cliente in caso di esito favorevole della lite e, per tale ra- gione, è soggetto al generale obbligo di emissione del documento fi- scale. Il giudice disciplinare ha poi osservato che, nel caso di specie, l’as- serito intento liberale sotteso alla corresponsione del “palmario” risul- tava comunque smentito da plurimi elementi oggettivi emersi nel corso dell’istruttoria dibattimentale e, in particolare, dalla circostanza che l’incolpato aveva ottenuto, nei confronti della cliente, un decreto in- giuntivo per il pagamento del saldo del compenso aggiuntivo pattuito. Infine, il CNF ha precisato che l’opera professionale prestata dall’avvocato esula altresì dall’ambito applicativo dell’art. 22 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il quale, in caso di commercio al minuto e attività assimilate, esclude l’obbligatorietà dell’emissione della fattura allorché quest’ultima non sia espressamente “richiesta dal cliente”. 4. – Per la cassazione della sentenza del Consiglio nazionale forense l’avvocato DO De Virgiliis ha proposto ricorso, con atto notificato il 17 gennaio 2023, sulla base di tre motivi. Il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Bergamo è rimasto inti- mato. 5. – Per la discussione del ricorso è stata fissata l’udienza pubblica del 6 giugno 2023. Non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale, il ricorso è stato, tuttavia, trattato in camera di consiglio, senza - 4 - l'intervento del Procuratore Generale e della parte ricorrente, in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020, prorogata dall’art. 8, comma 8, del decreto-legge n. 198 del 2022, convertito dalla legge n. 14 del 2023. In prossimità della camera di consiglio, il Pubblico Ministero ha de- positato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Il ricorso per cassazione è affidato a tre motivi. 2. – Con il primo motivo, l’avvocato De Virgiliis denuncia “l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”, per avere il giudice disciplinare mancato di considerare che l’intento liberale sotteso alla corresponsione del “palmario” sarebbe stato comprovato dalla circostanza che la cliente non aveva richiesto il rilascio della fattura all’atto del pagamento, né aveva in seguito prov- veduto ad emettere autofattura ai sensi dell’art. 6, comma 8, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. 3. – Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia “violazione ed errata applicazione delle norme di diritto”, per avere il CNF omesso di indicare le disposizioni dalle quali discenderebbe l’obbligo di emissione del documento fiscale in ipotesi di corresponsione del “palmario”, vio- lando così il diritto di difesa dell’incolpato. 4. – Con il terzo motivo, infine, la parte lamenta ancora la “viola- zione ed errata applicazione delle norme di diritto”, per avere il giudice disciplinare attribuito valenza probatoria al ricorso per decreto ingiun- tivo promosso dall’incolpato nei confronti della cliente per il pagamento del saldo del compenso pattuito. 5. – I tre motivi di ricorso possono essere esaminati congiunta- mente, data la loro stretta connessione. Essi sono infondati e, in parte, inammissibili. - 5 - 6. – Le censure articolate dal ricorrente muovono dal presupposto interpretativo secondo cui l’importo corrisposto a titolo di “palmario” dalla cliente al proprio avvocato non sarebbe soggetto agli obblighi di fatturazione. Si tratta di un presupposto interpretativo erroneo. Il “palmario”, infatti, costituisce una componente aggiuntiva del compenso, riconosciuta dal cliente all’avvocato in caso di esito favore- vole della lite a titolo di premio o di compenso straordinario per l'im- portanza e difficoltà della prestazione professionale. La connotazione premiante del “palmario” non fa venir meno la sua natura di compenso: come tale, esso soggiace agli obblighi fiscali pre- visti dalla legge ed al relativo obbligo di fatturazione. Il codice deontologico forense richiama il dovere di adempimento fiscale, prevedendo, all’art. 16, che l’avvocato deve provvedere agli adempimenti fiscali previsti dalle norme in materia. A sua volta, l’art. 29, terzo comma, dello stesso codice fa obbligo all’avvocato di emet- tere il prescritto documento fiscale per ogni pagamento ricevuto. Viene in rilievo, secondo l’ordinamento generale, l’art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, puntualmente richiamato nella sentenza impugnata, in base al quale l’obbligo di fatturazione va assolto all’atto del pagamento del corrispettivo, quando, cioè, la prestazione professionale dell’avvocato si considera effettuata. Pertanto, l’avvocato ha l’obbligo, previsto dagli artt. 16 e 29, terzo comma, del codice deontologico, di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione di ogni pagamento ricevuto, anche quando l’attribuzione patrimoniale effettuata in favore del medesimo costituisca adempimento del “palmario” convenuto in sede di conferi- mento del mandato difensivo. L’inosservanza di questo precetto ha rilevanza disciplinare. L’obbligo di fatturazione costituisce, infatti, espressione dei doveri di solidarietà e correttezza fiscale, cui l’avvocato è tenuto, non soltanto - 6 - in funzione della giusta redistribuzione degli oneri, ma anche a tutela della propria immagine e, più in generale, della credibilità della classe forense. Il dovere di lealtà e correttezza fiscale nell’esercizio della pro- fessione è un canone generale dell’agire di ogni avvocato, che mira a tutelare l’affidamento che la collettività ripone nell’avvocato stesso quale professionista leale e corretto in ogni ambito della propria atti- vità. 7. – Il ricorso solleva un’altra questione. L’importo corrisposto dalla cliente all’avvocato De Virgiliis non sa- rebbe soggetto a fatturazione perché non si tratterebbe di un paga- mento di prestazioni professionali, ma di una elargizione, di una rega- lia. 8. – A tale riguardo, il Collegio, preliminarmente, rileva la genericità nella prospettazione delle doglianze. Il primo motivo denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Si è di fronte alla denuncia di un vizio non deducibile, formulata sulla base del para- digma, non applicabile ratione temporis, dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass., Sez. Un., 6 luglio 2021, n. 19030). Le de- cisioni del Consiglio nazionale forense in materia disciplinare sono im- pugnabili dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, con la con- seguenza che l’accertamento del fatto, l’apprezzamento della sua rile- vanza rispetto all’incolpazione e, in generale, la valutazione delle risul- tanze probatorie non possono essere oggetto del controllo di legitti- mità, salvo che si traducano in un palese sviamento di potere, ossia nell’uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito;
non è, quindi, consentito alle Sezioni Unite sindacare, sul piano del merito, le valutazioni del giudice disciplinare, dovendo la Corte limitarsi ad esprimere un giudizio sulla congruità, sulla adegua- - 7 - tezza e sull’assenza di vizi logici della motivazione che sorregge la de- cisione finale (Cass., Sez. Un., 2 dicembre 2016, n. 24647; Cass., Sez. Un., 31 luglio 2018, n. 20344). La stessa genericità affligge il secondo ed il terzo motivo: essi la- mentano violazione ed errata applicazione di norme di diritto, ma non indicano, né nella rubrica e neppure nella illustrazione delle doglianze, quali sarebbero le norme di diritto evocate a parametro dei vizi denun- ciati. 9. – In ogni caso, il Collegio osserva che la tesi della natura liberale della somma corrisposta dalla signora LI è riproposta con il ri- corso per cassazione in modo apodittico, contrapponendo alla ponde- rata e logica valutazione delle risultanze probatorie operata dal Consi- glio nazionale forense il diverso significato che ad esse assegna il ricor- rente. Invero, il giudice disciplinare ha ritenuto raggiunta la prova che il pagamento effettuato dalla signora LI non sia stato il frutto di una regalia, ma l’adempimento del “palmario” convenuto tra le parti al momento del conferimento del mandato difensivo. A tale esito il giudice disciplinare è pervenuto valorizzando le se- guenti circostanze. Innanzitutto, il riconoscimento di un compenso aggiuntivo, quale corrispettivo dell’attività professionale, esplicitato in sede di conferi- mento del mandato difensivo con una specifica clausola contrattuale. In secondo luogo, il pagamento dell’importo di euro 7.000, per mezzo di assegno bancario, al proprio difensore, a seguito della pub- blicazione della sentenza con cui il Tribunale di Bergamo condannava la convenuta al pagamento della somma complessiva di euro 74.254,17 in favore della LI. - 8 - In terzo luogo, la deposizione della stessa cliente dell’avvocato De Virgiliis, la quale, escussa come teste nel corso del procedimento disci- plinare, ha escluso qualsiasi intento di liberalità sotteso all’attribuzione patrimoniale effettuata in favore del proprio difensore. Infine, l’ulteriore ricorso per decreto ingiuntivo proposto dall’incol- pato, finalizzato ad ottenere il pagamento della restante somma di euro 425,17, a saldo del compenso aggiuntivo determinato in sede di con- ferimento del mandato difensivo. La sentenza del CNF contiene una congrua ed esaustiva motiva- zione, priva di vizi logici e giuridici, avendo esaminato, sia singolar- mente sia nella loro portata complessiva, una serie di elementi ogget- tivi dal significato univoco e convergente. Il ricorrente contesta questa conclusione. Il ricorrente deduce, infatti, che il CNF non avrebbe tenuto conto di un “esplicito e significativo atteggiamento posto in atto dalla LI, atteggiamento che avalla le sempre sostenute tesi dello scrivente, ov- verosia di considerare l’importo consegnato … un regalo”, vale a dire la “mancata richiesta della fattura da parte della LI e la mancata conseguente autofatturazione dopo ben tre anni dal fatto”. Sennonché, la deduzione difensiva si risolve nella sollecitazione di un, non consentito, sindacato di merito della ponderata valutazione del giudice disciplinare: valutazione che non disvela, nel tessuto argomen- tativo, mende logiche, indici di sviamento di potere e neppure omesso esame di fatti decisivi per il giudizio. Cadono, di conseguenza, perché muovono da una tesi che non ha trovato riscontro nelle valutazioni del giudice disciplinare, le doglianze con cui ci si lamenta: (a) della violazione dell’onere probatorio a soste- gno delle circostanze di cui all’atto di incolpazione;
(b) dell’impedi- mento di fatto della “possibilità di affrontare e corrispondere contrap- poste tesi difensive”; (c) del fatto che la natura di regalia sia stata - 9 - esclusa con una “generica proposizione”, valorizzando il ricorso alla procedura monitoria nei confronti della ex cliente. 10. – Il ricorso è rigettato. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, essendo il Consiglio dell’or- dine rimasto intimato. 11. – Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gen- naio 2013 ed è rigettato, ricorrono i presupposti processuali per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in- serito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previ- sto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 6 giugno 2023.