TRIB
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 04/06/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2491/2025 V.G.
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Busto Arsizio, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa – Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini – Giudice relatore
Dott.ssa Alessandra Ardito – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2491/2025 R.G. V.G. promossa con ricorso congiunto da elettivamente domiciliato in Sesto Calende presso lo studio Parte_1 dell'avv. Marco Tamborini, che lo rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso;
e da elettivamente domiciliata in Saronno presso lo studio Parte_2 dell'avv. Antonella Righi, che la rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso;
-RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: ricorso congiunto per la modifica della regolamentazione dei rapporti con figli nati fuori dal matrimonio MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto del 19/05/2025 le parti instavano per la modifica del decreto emesso in data 26/03/2021 dal Tribunale di Como per la regolamentazione dei loro Per rapporti con la figlia , nata il [...] dalla loro relazione sentimentale.
In particolare, le parti rassegnavano le seguenti conclusioni congiunte: Per
“1) la figlia minore rimane affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori. I genitori, in relazione alla medesima, condivideranno le decisioni di maggiore importanza relativamente all'istruzione, educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa;
2) quanto ai periodi di collocamento: ferma restando l'importanza che la minore conservi con entrambi un rapporto regolare e costante, la bambina starà con ciascun genitore a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio (indicativamente dall'uscita dal proprio istituto scolastico, ovvero dalle ore 11.00, in periodo di vacanza scolastiche) sino al lunedì mattina, riaccompagnandola presso il proprio istituto scolastico, ovvero presso la residenza dell'altro genitore, indicativamente ad ore
11.00.
Al tal fine, i genitori concordano di dare continuità al criterio dell'alternanza già in atto.
Per quanto concerne il collocamento infrasettimanale: nella settimana in cui al padre non spetterà il week end, la bambina trascorrerà con il predetto le giornate dal mercoledì, andando a prenderla all'uscita dal proprio istituto scolastico, ovvero, indicativamente, ad ore 11.00 nei periodi festivi, sino al venerdì mattina, riaccompagnandola presso la propria scuola, ovvero presso l'abitazione dell'altro genitore indicativamente ad ore 11.00. Nella settimana in cui spetterà al padre il week end, il medesimo andrà a prendere la piccola il mercoledì all'uscita dal proprio istituto scolastico, ovvero, indicativamente, ad ore 11.00 nei periodi festivi, ivi riaccompagnandola, ovvero presso l'abitazione dell'altro genitore indicativamente ad ore 11.00, il lunedì successivo.
Sono sempre fatti salvi diversi e migliori accordi convenuti tra le parti in ordine ad una differente turnazione, con previsione che in caso di impossibilità di un genitore, lo stesso sia tenuto ad organizzarsi per tempo, privilegiando il ricorso all'altro genitore, in via preferenziale rispetto al ricorso ad eventuali terze persone.
In deroga a quanto precede, il genitore, in caso di sua assenza o impossibilità per imprevisti ed urgenti motivi di salute e di impegni improrogabili, sarà libero di ricorrere all'ausilio di una baby-sitter, con costo a suo esclusivo carico.
3) Nel periodo di vacanze estive, ciascun genitore trascorrerà con la figlia 2 settimane
(settimana intesa come 7 giorni), anche non consecutive, salvo diversi e migliori accordi tra i genitori, che non andranno a modificare la successiva calendarizzazione stabilita per la frequentazione ordinaria e nei weekend, salvo che i genitori si accordino diversamente.
Detto periodo sarà concordato tra i genitori entro il 30 Aprile di ogni anno.
Ciascun genitore trascorrerà, inoltre, durante le vacanze scolastiche natalizie, con la bambina, ad anni alternati, il periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre compreso, ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio compreso.
Al tal fine, i genitori concordano di dare continuità al criterio dell'alternanza già in Per atto, precisando che per l'anno 2025 la minore starà con la madre da 23 al 31 dicembre.
Per quanto riguarda il periodo di vacanze scolastiche Pasquali, la figlia minore starà con ciascun genitore, ad anni alterni, metà del periodo stesso, avendo cura che la suddivisione comprenda il giorno della Santa Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo. In ragione della passata alternanza per l'anno 2025, al padre spetterà il primo periodo (dall'inizio delle vacanze scolastiche, sino alla domenica di Pasqua compresa). Per quanto concerne le festività scolastiche di Carnevale e Autunnali, la bambina trascorrerà con ciascun genitore metà del periodo festivo ad anni alternati (primo periodo / secondo periodo), mentre in caso di ponti e festività verrà convenuto di volta in volta con chi sta la figlia anche in ragione del fine settimana prossimo a tali ponti.
In caso di disaccordo tra le parti si deve intendere che il ponte spetterà al genitore che ha il weekend più prossimo;
nel caso in cui il giorno festivo cada di mercoledì in modo alternato tra genitori;
Per
4) la piccola trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore il giorno del proprio compleanno. A tal fine, i genitori concordano di dare continuità al criterio dell'alternanza già in atto. Per
5) Per quanto concerne il mantenimento della piccola , in ragione del mutamento della quotidianità e dei rispettivi tempi di allocazione di quest'ultima presso i genitori, il sig. corrisponderà alla sig.ra l'importo di Euro 260,00 Parte_1 Parte_2 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, a mezzo di bonifico bancario sul c.c. intestato alla signora in via anticipata entro il 5 di ogni mese, a far data dal deposito del ricorso introduttivo. Tale importo sarà soggetto alla rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
6) Restano, invece, a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, in luogo del
70% a carico del padre e del 30% a carico della madre, le spese straordinarie secondo la regolamentazione stabilita dal Protocollo del Tribunale di Como del 24/04/2018, le cui previsioni fanno parte integrante del presente accordo, come già concordemente praticato dai genitori da settembre 2023, con rinuncia da parte della sig.ra ad ogni pretesa al riguardo, con riferimento alla differenza del 20% delle Parte_2 spese straordinarie per il periodo antecedente all'emanando provvedimento e a far data dal 01 settembre 2023.
7) L'assegno unico universale è e sarà suddiviso al 50%. Le detrazioni fiscali spetteranno ai genitori nella misura del 50% ciascuno.
8) I genitori prestano sin d'ora il consenso all'espatrio per sé stessi e per la figlia minore, nonché al rilascio e al rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio della minore.
9) Spese legali compensate, salva la ripartizione al 50% delle spese e degli oneri della presente procedura.”
E' stato acquisito il parere favorevole del P.M. Il Collegio ritiene che non sussistano circostanze ostative all'accoglimento delle istanze congiunte delle parti, in quanto conformi all'interesse primario della prole ed alle condizioni reddituali delle parti.
Sussistono gravi motivi per compensarsi tra le parti le spese di lite alla luce della natura congiunta del ricorso.
P . Q . M .
DISPONE la modifica del suddetto decreto secondo le conclusioni congiunte sopra riportate, che qui si intendono trascritte, recepite ed omologate.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Busto Arsizio, così deciso nella camera di consiglio del 03/06/2025
Il Presidente Estensore