TRIB
Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/03/2025, n. 1028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1028 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
LAVORO
N.R.G. 2031/2024
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta la delega conferita mediante decreto del 29.5.2024
dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(c.f. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to IROSO ACHILLE
ricorrente contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.to EMANUELA CALAMIA;
CP_1 P.IVA_1
resistente
(c.f. ), rappresentata e Controparte_2 P.IVA_2 difesa dall'Avv.to GIOVANNI ACCONGIAGIOCO;
resistente non costituita CP_3
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 071 1) Avviso di addebito n. 37120220004587962000, notificato il 30/10/2022 per contributi
IVS anno 2020 e 2) Avviso di addebito n. 37120220020228340000, notificato il
13/01/2023 per contributi IVS anno 2020.
Con l'opposizione il ricorrente ha dedotto la prescrizione della pretesa contributiva oltre ad altre eccezioni formali relative alla notifica a mezzo pec degli atti impositivi.
Si costituivano in giudizio tempestivamente l' e l' , CP_1 Controparte_2
che resistevano al ricorso con varie argomentazioni e ne chiedevano il rigetto.
Il presente procedimento, con decreto del 29.5.2024, è stato delegato per la trattazione e decisione al sottoscritto GOP, dott.ssa Lucia Perna.
All'esito dell'udienza del 04/03/2025 che si è svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di motivazione.
Va, innanzi tutto, rilevata la carenza di legittimazione passiva della , in CP_3
quanto la stessa è cessionaria dei crediti maturati fino al 2008, ex art.13 della CP_1
legge 448/98, nel cui ambito non rientrano quelli per cui è causa.
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. ex multis Cass. Sez. Lav. 9309/2020). Secondo la
Pag. 2 di 6 giurisprudenza di legittimità (Cass. 17214/2016), infatti, “il principio della "ragione più
liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più
agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (in tal senso fra le più recenti Cass. 12.11.2015 n. 23160;
Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002)”. La Suprema Corte (Cass. Sez.
un. 9936/2014), inoltre, ha evidenziato come tale principio possa trovare applicazione anche in presenza di questioni pregiudiziali.
Ebbene, nel caso di specie, si osserva che l'istante ha incentrato principalmente la sua azione sul presupposto dell'omessa notifica degli atti presupposti alla intimazione di pagamento opposta.
Il nodo centrale della controversia da esaminare è rappresentato dalla verifica della notifica degli avvisi di addebito indicati nella intimazione di pagamento opposta, ovvero di altri atti interruttivi della prescrizione.
Per quanto attiene all'asserita intervenuta prescrizione dei crediti contributivi, si evidenzia che la disciplina della prescrizione è governata oggi dalla L. n. 335/1995.
Ed infatti l'art. 3 della predetta legge ha previsto, al co. 9, che il termine decennale, ivi fissato per le contribuzioni di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, è ridotto a partire dal 01.01.1996 a cinque anni.
Pag. 3 di 6 Ciò posto, nel presente giudizio, la domanda proposta può essere definita come un'azione recuperatoria di tutela per la verifica della non debenza della contribuzione richiesta dall' , secondo la tesi attorea compromessa dalla mancata notifica degli CP_1
avvisi di addebito, nella parte in cui l'istante tende a conseguire la rimessione in termini della difesa di merito, in chiave retrospettiva/retroattiva (in tal modo proponendo una opposizione ai sensi dell'art. 615 in funzione recuperatoria dell'opposizione a iscrizione a ruolo ex art. 24, co.5, D.Lgs. n.46/99).
Ed, invero, “a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può
quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella/avviso e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza)”. (v. Corte di Cassazione, Ordinanza
02 settembre 2020, n. 18256).
Il termine per proporre l'opposizione decorre dal momento in cui l'esistenza dell'atto esecutivo sia resa palese alle parti del processo esecutivo, ossia da quello in cui
Pag. 4 di 6 l'interessato ne abbia avuto legale conoscenza, ovvero abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza dell'atto precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo (Cass. n.
252 del 2008; Cass. n. 17780 del 2007; Cass. n. 2665 del 2003; Cass. n. 10119 del 2000;
Cass. n. 8473 del 1998; Cass. n. 3785 del 1997).
Inoltre, si consideri che l'opposizione avverso un atto successivo all'avviso di addebito
(ad es. intimazione di pagamento, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo.
Tanto premesso, si rileva che l' non ha depositato la prova della regolare notifica CP_1
degli avvisi di addebito oggetto dell'atto opposto, mancando le ricevute di consegna della notifica a mezzo pec e non avendo documentato notifiche a mezzo posta ovvero
Ufficiale Giudiziario.
Pertanto, si configura il cd. “recupero di tutela” nei confronti di detti atti presupposti in ragione della mancata prova della conoscenza degli avvisi di addebito.
Tuttavia, poiché i contributi richiesti con gli avvisi di addebito afferiscono all'anno
2020, al momento della notifica della intimazione di pagamento n. 071 2024 90061730
72/000 in data 29/01/2024 oggetto di causa, non era ancora decorso il termine quinquennale di prescrizione, sicchè l'atto opposto ha operato una valida interruzione del termine di prescrizione successivamente alla notifica degli avvisi di addebito.
Pag. 5 di 6 Ciò posto, il ricorso va quindi rigettato.
In considerazione del contegno processuale delle parti, si compensano le spese.
PQM
il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto del 29.5.2024 dal
Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sul ricorso R.G.L. n. 2031/2024, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- compensa le spese.
Aversa, 04.03.2025
Il GOP
Dott.ssa Lucia Perna
Pag. 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2024 90061730 72/000 notificato in data 29/01/2024 nella parte relativa ai seguenti atti:
LAVORO
N.R.G. 2031/2024
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta la delega conferita mediante decreto del 29.5.2024
dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(c.f. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to IROSO ACHILLE
ricorrente contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.to EMANUELA CALAMIA;
CP_1 P.IVA_1
resistente
(c.f. ), rappresentata e Controparte_2 P.IVA_2 difesa dall'Avv.to GIOVANNI ACCONGIAGIOCO;
resistente non costituita CP_3
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 071 1) Avviso di addebito n. 37120220004587962000, notificato il 30/10/2022 per contributi
IVS anno 2020 e 2) Avviso di addebito n. 37120220020228340000, notificato il
13/01/2023 per contributi IVS anno 2020.
Con l'opposizione il ricorrente ha dedotto la prescrizione della pretesa contributiva oltre ad altre eccezioni formali relative alla notifica a mezzo pec degli atti impositivi.
Si costituivano in giudizio tempestivamente l' e l' , CP_1 Controparte_2
che resistevano al ricorso con varie argomentazioni e ne chiedevano il rigetto.
Il presente procedimento, con decreto del 29.5.2024, è stato delegato per la trattazione e decisione al sottoscritto GOP, dott.ssa Lucia Perna.
All'esito dell'udienza del 04/03/2025 che si è svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di motivazione.
Va, innanzi tutto, rilevata la carenza di legittimazione passiva della , in CP_3
quanto la stessa è cessionaria dei crediti maturati fino al 2008, ex art.13 della CP_1
legge 448/98, nel cui ambito non rientrano quelli per cui è causa.
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. ex multis Cass. Sez. Lav. 9309/2020). Secondo la
Pag. 2 di 6 giurisprudenza di legittimità (Cass. 17214/2016), infatti, “il principio della "ragione più
liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più
agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (in tal senso fra le più recenti Cass. 12.11.2015 n. 23160;
Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002)”. La Suprema Corte (Cass. Sez.
un. 9936/2014), inoltre, ha evidenziato come tale principio possa trovare applicazione anche in presenza di questioni pregiudiziali.
Ebbene, nel caso di specie, si osserva che l'istante ha incentrato principalmente la sua azione sul presupposto dell'omessa notifica degli atti presupposti alla intimazione di pagamento opposta.
Il nodo centrale della controversia da esaminare è rappresentato dalla verifica della notifica degli avvisi di addebito indicati nella intimazione di pagamento opposta, ovvero di altri atti interruttivi della prescrizione.
Per quanto attiene all'asserita intervenuta prescrizione dei crediti contributivi, si evidenzia che la disciplina della prescrizione è governata oggi dalla L. n. 335/1995.
Ed infatti l'art. 3 della predetta legge ha previsto, al co. 9, che il termine decennale, ivi fissato per le contribuzioni di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, è ridotto a partire dal 01.01.1996 a cinque anni.
Pag. 3 di 6 Ciò posto, nel presente giudizio, la domanda proposta può essere definita come un'azione recuperatoria di tutela per la verifica della non debenza della contribuzione richiesta dall' , secondo la tesi attorea compromessa dalla mancata notifica degli CP_1
avvisi di addebito, nella parte in cui l'istante tende a conseguire la rimessione in termini della difesa di merito, in chiave retrospettiva/retroattiva (in tal modo proponendo una opposizione ai sensi dell'art. 615 in funzione recuperatoria dell'opposizione a iscrizione a ruolo ex art. 24, co.5, D.Lgs. n.46/99).
Ed, invero, “a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può
quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella/avviso e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza)”. (v. Corte di Cassazione, Ordinanza
02 settembre 2020, n. 18256).
Il termine per proporre l'opposizione decorre dal momento in cui l'esistenza dell'atto esecutivo sia resa palese alle parti del processo esecutivo, ossia da quello in cui
Pag. 4 di 6 l'interessato ne abbia avuto legale conoscenza, ovvero abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza dell'atto precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo (Cass. n.
252 del 2008; Cass. n. 17780 del 2007; Cass. n. 2665 del 2003; Cass. n. 10119 del 2000;
Cass. n. 8473 del 1998; Cass. n. 3785 del 1997).
Inoltre, si consideri che l'opposizione avverso un atto successivo all'avviso di addebito
(ad es. intimazione di pagamento, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo.
Tanto premesso, si rileva che l' non ha depositato la prova della regolare notifica CP_1
degli avvisi di addebito oggetto dell'atto opposto, mancando le ricevute di consegna della notifica a mezzo pec e non avendo documentato notifiche a mezzo posta ovvero
Ufficiale Giudiziario.
Pertanto, si configura il cd. “recupero di tutela” nei confronti di detti atti presupposti in ragione della mancata prova della conoscenza degli avvisi di addebito.
Tuttavia, poiché i contributi richiesti con gli avvisi di addebito afferiscono all'anno
2020, al momento della notifica della intimazione di pagamento n. 071 2024 90061730
72/000 in data 29/01/2024 oggetto di causa, non era ancora decorso il termine quinquennale di prescrizione, sicchè l'atto opposto ha operato una valida interruzione del termine di prescrizione successivamente alla notifica degli avvisi di addebito.
Pag. 5 di 6 Ciò posto, il ricorso va quindi rigettato.
In considerazione del contegno processuale delle parti, si compensano le spese.
PQM
il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto del 29.5.2024 dal
Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sul ricorso R.G.L. n. 2031/2024, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- compensa le spese.
Aversa, 04.03.2025
Il GOP
Dott.ssa Lucia Perna
Pag. 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2024 90061730 72/000 notificato in data 29/01/2024 nella parte relativa ai seguenti atti: