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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 21/11/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SASSARI SEZIONE CIVILE RG. 39/2025 All'udienza del giorno 21.11.2025 i Magistrati: Dott. Maria Grixoni Presidente Dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel. Dott. Cristina Fois Consigliere chiamata la causa promossa da:
(C.F. , rappresentata Parte_1 CodiceFiscale_1
PATR appellante contro
(C.F. , (C.F. CP_1 C.F._2 CP_2
C.F , C.F._3 CP_3 C.F._4
(C.F. , rappresentati e difesi Controparte_4 C.F._5
E, oggi appellati e (C.F. ) Controparte_5 P.IVA_1 appellata-contumace la Corte invita le parti a precisare le conclusioni;
i procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti;
i procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza. Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio. Il Presidente Dott.ssa Maria Grixoni
Conclusa la successiva camera di consiglio, la Corte pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.:
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari composta dai Magistrati: Dott. Maria Grixoni Presidente Dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel. Dott. Cristina Fois Consigliere ha pronunziato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 39/2025 RG promossa da:
(C.F. , elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliata nella VIA MURONI 5/C SASSARI presso lo studio dell'avv. CAMPUS PATRIZIA che la rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata in atti appellante contro
(C.F. , (C.F. CP_1 C.F._2 CP_2
F. e C.F._3 CP_3 C.F._4
(C.F. , tutti elettivamente Controparte_4 C.F._5
MURONI o studio dell'avv. FAIS ETTORE che li rappresenta e difende in forza di procura allegata in atti appellati e (C.F. ) Controparte_5 P.IVA_1 appellata-contumace Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Sassari i fratelli Parte_1
, e la madre , chiedendo che CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 venisse accertato in suo favore l'intervenuto acquisto per usucapione della proprietà dell'appartamento posto al secondo ed ultimo piano di un fabbricato sito in Posada nella via Marconi, e dell'antistante corte ubicata al piano terra, distinti al Catasto Fabbricati, Foglio 77, sub 9 e 10, di cui l'attrice e i convenuti erano comproprietari pro indiviso e iure hereditario. Più nel dettaglio, parte attrice esponeva che:
- il fabbricato ove era ubicato il predetto appartamento era stato costruito dal padre nell'anno 1950 e che, a seguito del suo decesso avvenuto CP_6 nel 19 era stato suddiviso informalmente fra le parti del presente giudizio, suoi eredi legittimi;
- il piano terra del fabbricato era stato assegnato a , la quale vi Controparte_4 abitava con i figli e , mentre il primo ed il secondo piano erano stati CP_1 CP_3 assegnati, rispetti nt e alla;
CP_2 Parte_1
- aveva posseduto in via esclusiva i beni oggetto di usucapione a decorrere dall'anno 1985 e, in particolare, li aveva utilizzati sino al 1995 come locale deposito e poi, in seguito ai lavori di ristrutturazione dalla stessa eseguiti, come Parte
sostenendo tutte le relative spese di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- (ora aveva Controparte_7 Controparte_5 is la qu stata a pari ad 1/6, nonostante quest'ultimo non avesse mai avuto il CP_3
l bene. Per tali ragioni, insisteva nella domanda di usucapione nei confronti dei convenuti cointestatari dei beni immobili anche al fine di chiedere la cancellazione dell'ipoteca. I convenuti si costituivano in giudizio confermando integralmente la prospettazione dei fatti riportati dell'attrice ed aderendo alla sua domanda di usucapione. (ora ), regolarmente Controparte_7 Controparte_8
e. La causa, istruita con produzioni documentali e prova testimoniale, veniva decisa con sentenza n. 991/2024, pubblicata il 19.8.2024, con cui il Tribunale di Sassari rigettava la domanda di parte attrice compensando integralmente le spese di lite. Il primo giudice, premesso che ai fini dell'usucapione l'onere di provare il possesso ultraventennale, pacifico, pubblico e continuato gravava sull'attore, riteneva non raggiunta detta prova in quanto non era emerso il possesso uti dominus sui beni. In particolare, il tribunale osservava che in esito all'istruzione probatoria non erano emersi atti esterni di interversione del possesso contro gli altri cointestatari e che, proprio in virtù del vincolo parentale sussistente fra le parti, sussisteva una “presunzione di tolleranza del cointestatario in forza della quale le attività compiute da trovano(vano) fondamento non tanto Parte_1 nella condotta uti do ssessore, bensì nella tolleranza degli altri comproprietari”.
ha proposto appello lamentando l'errata applicazione dei Parte_1 principi di diritto regolanti la materia in relazione alle risultanze processuali, in esito alle quali il tribunale riteneva erroneamente che non era emerso il potere uti dominus sui beni oggetto di usucapione. Regolarmente costituiti in giudizio , , e CP_1 CP_2 CP_3
hanno aderito alle conclusioni formulate dall'appellante, Controparte_4 osservando che “l'immobile ubicato in Posada, in via Marconi, distinto al catasto fabbricati del medesimo comune al foglio 77 Particella 752 Sub. 10 e sub 9 è sempre stato nell'uso e possesso esclusivo della sig.ra ”. Parte_1
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa ai 281 sexies cpc. L'appello è fondato. Premesso che ai sensi dell'art. 115 c.p.c. “la non contestazione determina effetti vincolanti per il giudice, che deve ritenere sussistenti i fatti non contestati, astenendosi da qualsivoglia controllo probatorio in merito agli stessi” (Cass. Civ. n. 5429/2020), in tema di usucapione da parte del coerede della quota degli altri eredi, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire (cfr Cass. n. 9359/2021) che “Il coerede che, dopo la morte del "de cuius", sia rimasto nel possesso del bene ereditario può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso;
a tal fine, però, egli, che già possiede "animo proprio" ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, godendo del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", risultando a tal fine insufficiente l'astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune”. La medesima Corte, con la pronuncia n. 9275/2018, ha ribadito altresì che “In materia di acquisto per usucapione di diritti reali immobiliari, poiché l'uso prolungato nel tempo di un bene non è normalmente compatibile con la mera tolleranza, essendo quest'ultima configurabile, di regola, nei casi di transitorietà ed occasionalità, in presenza di un esercizio sistematico e reiterato di un potere di fatto sulla cosa spetta a chi lo abbia subito l'onere di dimostrare che lo stesso è stato dovuto a mera tolleranza”. Orbene, l'appellante ha eccepito che, a differenza di quanto sostenuto nella sentenza impugnata, dagli atti del giudizio e dall'esame delle prove testimoniali era emerso l'esercizio esclusivo, pacifico, ultraventennale, continuo e non interrotto del potere uti dominus e non uti condominus sui beni oggetto di usucapione, osservando, inoltre, che la circostanza era stata espressamente riconosciuta dai convenuti, sicché era escluso che il possesso fosse avvenuto per mera tolleranza dei coeredi come affermato dal tribunale. Tali conclusioni sono condivisibili, alla luce di una rivalutazione complessiva ed unitaria del compendio probatorio e tenuto conto dei principi di diritto sopra richiamati. Infatti - a prescindere dalle vincolanti dichiarazioni rese dai convenuti, i quali aderivano integralmente alla domanda della , confermando Parte_1
i fatti posti a sostegno della domanda (cfr. comparsa di costituzione primo grado:
“Con il presente atto a mezzo del sottoscritto procuratore si costituiscono in giudizio , , e per confermare CP_2 CP_1 CP_3 Controparte_4 che qu c ri o e pertanto in adesione alla domanda attorea, nulla hanno da opporre alla dichiarazione di usucapione dell'immobile di cui è causa”) - dalle prove testimoniali (cfr. verbale di udienza del 6.6.2023), emergeva che:
- in seguito al decesso del de cuius, avvenuto nell'anno 1984, l'appellante, unitamente al di lei marito, aveva iniziato ad utilizzare in via esclusiva l'appartamento per cui è causa (cfr. teste “Io so che il piano terra CP_4
e il primo piano è occupato dalla madre. I piano mansarda è stato ristrutturato dalla sig.ra In particolare, i lavori so che sono stati fatti
Pt_1 personalmente dal mar dai figli della sig.ra . io so che la Pt_3 mansarda era stata costruita dal padre della sig.ra insieme a tutta
Pt_1 la casa. Poi quando è morto, nel 1984, io so c sig.ra ha
Pt_1 cominciato a utilizzare la mansarda come magazzino. Ricordo che riponeva lì l'attrezzatura e il materiale edile dell'impresa di muratore del marito. La mansarda era usata dalla e da suo marito. Io dal 1985 ho sempre
Pt_1 visto la sig.ra entrar immobile e utilizzarlo”);
Pt_1
- l'appellante si era occupata della ristrutturazione dell'immobile al fine di Parte adibirlo a (cfr. ancora teste “l'immobile era in stato grezzo, CP_4 poi la sig.ra ha cominciato a fare dei lavori e a sistemare, anche il Pt_1 tetto che n idoneo. Questi lavori sono iniziati nel 1995 e sono continuati. Ogni tanto la sig.ra faceva qualche sistemazione: hanno Pt_1 incominciato a tramezzare e poi hanno fatto bene anche l'interno anche per sistemarlo come b&b”);
- l'immobile veniva utilizzato in via esclusiva dall'appellante, la quale vi accedeva da una corte esterna ubicata al piano terra tramite una scala indipendente rispetto all'intero stabile (cfr. teste : “La struttura ha Tes_1 tre piani, il piano terra dove abita la madre con lli;
il piano primo sempre abitato da madre e fratelli;
il secondo piano è anche l'ultimo e è una mansarda. Si entra da una scala esterna indipendente, che parte dalla strada principale….. Io so che dopo la morte del padre, circa nel 1984, la famiglia aveva deciso di destinare quella mansarda al secondo piano alla sig.ra quale figlia. E da quel momento la sig.ra ha inizia a Pt_1 Pt_1 utilizz via esclusiva”). E' appena il caso di rilevare, infine, che l'esercizio di un'attività commerciale non occasionale da parte dell'appellante è di per sé inequivocabilmente riferibile ad una chiara volontà di quest'ultima di possedere i beni in via esclusiva e non uti condominus. Pertanto, contrariamente a quanto affermato dal tribunale, nel caso di specie, non solo non era necessario provare alcuna interversione del possesso ma neanche poteva essere ravvisata una situazione di tolleranza da parte dei convenuti comproprietari in presenza di un esercizio sistematico e reiterato di un potere di fatto sulla cosa di natura esclusiva. Per tali ragioni, in accoglimento dell'appello ed in totale riforma della sentenza gravata, va dichiarata proprietaria per usucapione Parte_1 dell'appar do ed ultimo piano del fabbricato sito in Posada nella via Marconi, e dell'antistante corte ubicata al piano terra, distinti al Catasto Fabbricati, Foglio 77, sub 9 e 10. Spese compensate.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente decidendo: accoglie l'appello proposto avverso la sentenza n. 991/2024, pubblicata il 19.8.2024, del Tribunale di Sassari e, per l'effetto, in totale riforma della stessa, dichiara proprietaria per usucapione dell'appartamento Parte_1 posto al secondo ed ultimo piano del fabbricato sito in Posada nella via Marconi, e dell'antistante corte ubicata al piano terra, distinti al Catasto Fabbricati, Foglio 77, sub 9 e 10. Spese compensate. Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc mediante allegazione al verbale. Così deciso in Sassari, il 21.11.2025
Il Consigliere Dott. Cinzia Caleffi
Il Presidente Dott. Maria Grixoni