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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/11/2025, n. 4078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4078 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
n. 8026/2021 R.G.
RE PUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del dott. Luca Sforza, in funzione di Giudice Unico d'appello, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 8026/2021 R.G., avente ad oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. n. 689/1981 relative a sanzioni per emissione di assegni a vuoto/appello avverso sentenza del
Giudice di Pace di Bari n. 934/2021, depositata il 18.05.2021, e non notificata,
vertente tra
(oggi Parte_1 [...]
- in persona del Ministro Controparte_1 Controparte_2 pro tempore, elettivamente domiciliato in Bari alla via Melo n. 97 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, da cui è rappresentato e difeso ope legis,
- APPELLANTE -
contro
, in proprio e nella qualità di titolare dell'impresa individuale Controparte_3 [...]
, anche quest'ultima in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria del Controparte_4 costituito con elettivamente Controparte_5 Controparte_6 domiciliata in Bari alla via Andrea da Bari n. 35, presso Controparte_7
e rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Biga, giusta procura in calce alla comparsa di risposta in appello depositata telematicamente in data 2.05.2022,
- APPELLATA -
- CONCLUSIONI DELLE PARTI -
All'esito delle note scritte depositate telematicamente dalle parti per l'udienza di discussione orale del
6.11.2025 celebrata mediante trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento, ritualmente comunicato, le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, e la causa è stata decisa con il deposito telematico in cancelleria in pari data della sentenza ex artt. 2 e 6 del d.lgs.
n. 150/2011 e 437 c.p.c..
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
Con ricorso in appello depositato telematicamente in data 11.06.2021, il
[...]
(oggi Parte_1 Controparte_8
1
[...] Dott. Luca Sforza
n. 8026/2021 R.G. dei TRASPORTI) - in persona del Ministro pro tempore, impugnava la Controparte_2 sentenza del Giudice di Pace di Bari n. 934/2021, depositata il 18.05.2021 e non notificata, resa nel procedimento iscritto al n. R.G. 561/2020, con la quale veniva accolto il ricorso proposto da CP_3
in proprio e nella qualità di titolare dell'impresa individuale di
[...] CP_4 Controparte_3 anche quest'ultima in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria del Raggruppamento Temporaneo costituito con avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 380/2019 CP_5 Controparte_6
(ancorché erroneamente indicata negli atti processuali di parte con il n. 38/2019) emessa in data 17.12.2019 e notificata il 19.12.2019, con la quale l'allora Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili -
Capitaneria di Porto di Bari, aveva intimato il pagamento della somma di €. 1.032,00, per essere stata riscontrata la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 3 (segnalazione limite acque destinate alla balneazione) e 4 (segnalazione limite acque sicure) dell'ordinanza di sicurezza balneare n. 34/2019 emessa il
17.04.2019 dalla di Bari, nonché dell'art. 1164 co. 1 Codice della Navigazione (che Controparte_2 punisce l'inosservanza di disposizioni di legge o regolamento, ovvero di provvedimento legalmente dato dall'autorità competente relativamente all'uso del demanio marittimo, aeronautico o portuale), accertata, in data 25.07.2019, dagli operatori della Guardia Costiera, con verbale di accertamento e contestazione n.
51/PM/2019.
Il giudizio di prime cure veniva introdotto col deposito di ricorso, in data 17.01.2020, da parte della
[...]
(nelle qualità innanzi indicate), la quale deduceva di essere divenuta concessionaria, giusta CP_3 concessione demaniale marittima n. 18 del 31.05.2018, della “[…] occupa[zione di] un'area demaniale marittima […] situata nel Comune di Bari al Lungomare Di Cagno Abbrescia […], come meglio rappresentato nella planimetria allegata, allo scopo di mantenere un'area e strutture ricadenti nel demanio marittimo per svolgere la propria attività mediante offerta al pubblico dei servizi previsti dal disciplinare tecnico-normativo allegato alla presente concessione sotto la lettera 'B' oltre che ai servizi minimi previsti dall'Ordinanza
Balneare emessa annualmente dalla , ossia gestione di chioschi bar, noleggio piccole unità da CP_9 diporto (pedalò, canoe), gestione attrezzature sportive, gestione del parcheggio, attività di intrattenimento e svago degli avventori dell'area attrezzata”; conseguentemente, secondo le prospettazioni della ricorrente, la concessione avrebbe previsto esclusivamente l'esercizio di una attività di noleggio di attrezzature da spiaggia, da limitarsi ad un solo tratto di arenile di mq. 400, poiché l'intera area della spiaggia di RR QU (tale la denominazione del compendio) sarebbe dovuta rimanere destinata alla pubblica e libera balneazione: “Lo stesso aveva installato, in varie zone dell'intera estensione dell'arenile, la segnaletica CP_10 prescritta dall'art. 5 co. 5 dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare della Capitaneria di Bari n. 34/2019 CP_2 del 17.04.2019, da cui risultava che la balneazione non era sicura per mancanza del servizio di salvamento”
(così. p. 3 del ricorso in primo grado).
Inoltre, come osservato in prime cure dalla opponente a seguito del deposito di documentazione, acquisita mediante esercizio del diritto d'accesso e relativa all'appalto dei servizi di presidio, avvistamento e salvamento a mare nelle spiagge libere del territorio comunale, tra cui anche quella di RR QU, il CP_10 aveva affidato tali servizi ad altro soggetto, sia nella stagione balneare 2018 sia in quella 2019; eppure, con
2 Dott. Luca Sforza
n. 8026/2021 R.G. verbale n. 51/PM/2019 del 25.07.2019, la Guardia Costiera contestava alla nelle qualità sopra CP_3 indicate, la violazione degli artt. 3 e 4 dell'ordinanza di sicurezza balneare n. 34/2019 cit. perché “ometteva di installare il numero minimo di gavitelli rossi o arancioni indicanti il limite delle acque destinate alla balneazione ed ometteva completamente di installare i galleggianti bianchi indicanti il limite delle acque sicure”.
A seguito del detto verbale la si avvaleva, quindi, della facoltà concessa dall'art. 18 co. Controparte_3
1 L. n. 689/1981, e all'esito dell'interlocuzione con l'Autorità amministrativa veniva, tuttavia, adottata l'ordinanza-ingiunzione oggetto di impugnazione davanti al Giudice di Pace, il quale, all'esito dell'istruttoria meramente documentale, pur confermando le violazioni riscontrate dagli agenti accertatori (“considerato che la predetta società risulta titolare di concessione di una vasta area destinata alla fornitura di servizi, compreso anche l'arenile, ove posizionare attrezzature balneari del cui noleggio risulta autorizzata;
considerato, dunque, che l'obbligo di segnalazione di cui ai già citati artt. 3 e 4 dell'ordinanza di sicurezza balneare n.
34/2019 è posto alla società in concessione e non all'Amministrazione comunale, come prescritto dall'ordinanza di sicurezza balneare n. 34/2019”), accoglieva il ricorso ed annullava il provvedimento impugnato, ritenendo, preliminarmente, che il , pur costituitosi a mezzo di funzionario delegato, non Parte_1 avesse provveduto a depositare scritti difensivi né la documentazione richiesta entro le scadenze legali;
che, diversamente da quanto argomentato in ordinanza, le note difensive ex art. 18 L. n. 689/1981 fossero state tempestive e non vi fosse prova della mancata presentazione della ai fini dell'audizione personale;
CP_3 statuendo, altresì, nel merito, che: “Dalla documentazione esibita in atti dalla sola ricorrente, emerge che nella concessione n. 18 del 31.05.2018, nonché in quella del 31.05.2019, l'aggiudicazione del servizio di presidio di avvistamento e salvamento a mare sui tratti di spiaggia libera ' e e 'RR QU' Pt_2 Parte_3 sia stata effettuata in favore di altro soggetto”
La sentenza n. 934/2021 del Giudice di Pace di Bari veniva impugnata nel presente giudizio da parte del soccombente, il quale, col primo motivo di gravame, deduceva l'esistenza di un giudicato esterno, Parte_1 rappresentato dalla sentenza n. 124/2020 del (confermata in appello con decisione n. CP_11 CP_12
7757/2020); con tale pronunciamento, infatti, veniva confermata la legittimità del provvedimento di decadenza
[.. della concessione rilasciata alla in proprio e nella qualità di titolare dell'impresa individuale CP_3
anche quest'ultima in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria del Controparte_4
Raggruppamento Temporaneo d'Imprese costituito con con implicita conferma Controparte_6 che l'attività svolta dalla ricorrente rientrasse a pieno titolo tra quelle previste dalla legge regionale n. 11/1999
e fosse pertanto assoggettata alle prescrizioni dell'ordinanza di sicurezza balneare n. 34/2019 della CP_2
di Bari.
[...]
In secondo luogo, il appellante deduceva di aver depositato, unitamente alla propria comparsa di Parte_1 costituzione in primo grado, l'ordinanza-ingiunzione con pedissequo verbale di accertamento e contestazione nonché la concessione demaniale, mentre, rispetto all'asserita mancata audizione personale, “di ciò non vi è alcuna evidenza presso il competente Ufficio contenzioso della Capitaneria di Porto di Bari che, difatti, non ha mai rilasciato copia del verbale di audizione, atteso che invece esso ha regolarmente proceduto ad inviare
3 Dott. Luca Sforza
n. 8026/2021 R.G. alla ricorrente, in data 02.09.2019, formale invito di audizione per il giorno 11.09.2019, con l'espresso avvertimento che, in caso di mancata presentazione nel giorno indicato, sarebbe stata considerata rinunciataria, onde poter addivenire alla definizione del procedimento amministrativo pendente” (così pag. 6 del ricorso in appello); in ogni caso, il mancato ascolto della non avrebbe potuto sortire alcun CP_3 effetto invalidante sull'ordinanza di poi emessa, essendo al trasgressore dato di far valere le proprie ragioni mediante ricorso giurisdizionale.
Infine, veniva lamentata la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 4 dell'ordinanza di sicurezza balneare n. 34/2019, in combinato disposto con l'art. 1164 cod. nav., poiché, essendo l'appellata risultata concessionaria ai fini dello svolgimento di attività turistico-ricreative, come precisate nel bando di gara e nel disciplinare allegato, oltre che nello stesso atto di concessione, dall'analisi degli stessi risulta che la licenza rientrava nell'ambito applicativo di cui all'art. 48 della legge regionale n. 11/1999 (recante la disciplina delle strutture ricettive, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro), con conseguente assoggettamento dell'impresa agli obblighi di segnalazione di cui agli artt. 3 e 4 della ridetta ordinanza di sicurezza balneare n. 34/2019.
Per l'effetto, il appellante chiedeva riformarsi la sentenza impugnata, con condanna dell'appellata Parte_1 alla rifusione delle spese di lite dei due gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione in appello depositata telematicamente in data 2.05.2022, si costituiva nel presente giudizio d'appello in proprio e nella qualità di titolare dell'impresa individuale Controparte_3
, anche quest'ultima in proprio e nella qualità di capogruppo Controparte_4 mandataria del costituito con la Controparte_5 Controparte_6 quale, in primo luogo, eccepiva l'improcedibilità dell'avverso appello, per essere il ricorso stato notificato oltre il termine di cui all'art. 435 co. 2 c.p.c.; nel merito, contestava, in fatto e in diritto, la fondatezza del gravame, riportandosi alle doglianze sollevate in prime cure e sostenendo al correttezza della decisione di primo grado di cui chiedeva la conferma, con vittoria delle spese di lite.
In particolare, quanto al primo motivo d'appello, veniva contestata la configurabilità di un giudicato esterno nel presente giudizio civile, perché l'Amministrazione appellante non era stata parte del giudizio amministrativo, la sentenza invocata non era stata prodotta in prime cure, contro la sentenza del Consiglio di
Stato era pendente procedimento di revocazione, e i pronunciamenti non avrebbero tenuto conto della circostanza, successivamente appresa dalla dell'appalto, da parte del dei servizi CP_3 CP_10 di presidio, avvistamento e salvamento a mare nelle spiagge libere cittadine, all'impresa individuale All Service
Bari di . Controparte_13
Rispetto al secondo motivo di impugnazione, si evidenziava che parte appellata, nell'effettuare le proprie deduzioni procedimentali, avrebbe aggirato il capo specifico di sentenza, col quale il primo Giudice aveva applicato la norma di cui all'art. 6 co. 10 lett. b) del d.lgs. n. 150/2011, secondo cui si esclude che il Giudice possa convalidare il provvedimento impugnato, allorquando l'Autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione abbia omesso di curare il deposito degli atti relativi all'accertamento della violazione entro il termine di dieci
4 Dott. Luca Sforza
n. 8026/2021 R.G. giorni prima dell'udienza fissata nel decreto di comparizione, stabilito a pena di decadenza sia dall'art. 415
c.p.c., sia dall'art. 6 co. 8 del d.lgs. cit.
Con riguardo al terzo motivo di appello, dalla documentazione prodotta in primo grado risultava “i) che l'area di RR QU costituisce spiaggia libera, come tale ripetutamente definita persino dal CP_10 negli atti relativi all'espletamento ed all'aggiudicazione della gara di appalto per l'affidamento dei
[...] servizi di presidio, avvistamento e salvamento a mare, proprio perché non vi insiste alcuno stabilimento balneare munito dei requisiti strutturali stabiliti con precisione dagli artt. 48 bis e 48 ter della L.R. 11/1999, tanto che lo stesso prima dell'affidamento di tale appalto, vi aveva installato la segnaletica CP_10 prescritta dall'art. 5 co. 5 dell'ordinanza di sicurezza balneare, recante l'indicazione della balneazione non sicura per mancanza del servizio di salvataggio (fatto incontroverso […] e mai specificamente contestato dall'Amministrazione resistente); ii) e che lo stesso ben consapevole della sussistenza a CP_10 proprio carico dell'obbligo di garantire l'adempimento delle specifiche prescrizioni di sicurezza balneare in tutte le spiagge libere cittadine, ne aveva appaltato l'esecuzione all'impresa individuale All Service Bari di anche nella stagione estiva del 2019, in particolare nel periodo dal 15.06.2019 fino al Controparte_13
15.09.2019. Ne consegue l'infondatezza del verbale elevato a carico dell'odierna opponente in data
25.07.2019, a fronte delle prescrizioni concernenti la segnalazione delle acque balneabili e delle acque sicure, per il semplice motivo che l'eventuale inosservanza di tali prescrizioni andava invece contestata a carico del e del suo appaltatore, in forza di quanto stabilito proprio dagli artt.
3.1 e 4.1 dell'ordinanza CP_10 di sicurezza balneare n. 34/2019 del 17.04.2019” (così pag. 13 della comparsa di risposta in appello).
L'appellata insisteva, pertanto, nel rigetto del gravame stante l'assenza di prova del diritto vantato dall'Amministrazione il cui onere specifico gravava proprio su di essa.
La causa, istruita esclusivamente mediante acquisizione del fascicolo di prime cure, è stata decisa all'odierna udienza di discussione del 6.11.2025, celebrata mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento comunicato alle parti, non essendo stata chiesta la trattazione nelle forme ordinarie, ove è stata decisa con il deposito telematico in cancelleria della sentenza ex artt. 2 e 6 del d.lgs. n. 150/2011, art. 127 ter, co. 4, ult. alinea, così come modificato dal d.lgs. n. 149/2022 e dalla legge n.
197/2022, e successivamente modificato dal d.lgs. n. 216/2024, c.d. correttivo , in vigore dal CP_14
25.01.2025, e art. 437 c.p.c..
Preliminarmente, e in rito, deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità dell'appello sollevata dalla difesa di parte appellata.
Ed invero, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità più recente
“Nel rito del lavoro, il termine di dieci giorni entro il quale l'appellante, ai sensi dell'art. 435 co. 2 c.p.c., deve notificare all'appellato il ricorso tempestivamente depositato in cancelleria nel termine previsto per l'impugnazione, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione, non ha carattere perentorio;
la sua inosservanza non produce alcuna conseguenza pregiudizievole per la parte, perché non incide su alcun interesse di ordine pubblico processuale o su di un interesse dell'appellato, sempre che sia rispettato
5 Dott. Luca Sforza
n. 8026/2021 R.G. il termine che, in forza del medesimo art. 435 co. 3 e 4 c.p.c., deve intercorrere tra il giorno della notifica e quello dell'udienza di discussione” (cfr. Cass. civ., sez. 2, 30.10.2020, n. 24034).
In ragione di tanto, quindi, la circostanza per cui il ha notificato a controparte il proprio ricorso Parte_1 in appello, unitamente al decreto di fissazione di udienza, solo in data 2.03.2022, oltre la scadenza del termine stabilito dall'art. 435 co. 2 c.p.c., di dieci giorni successivi alla comunicazione del decreto, avvenuta in data
14.07.2021, è di per sé irrilevante e inidonea a precludere l'esame del merito, atteso che risulta, in ogni caso, rispettato il termine di cui all'art. 435 co. 3 c.p.c., che richiede che fra la data della notificazione all'appellato e quella dell'udienza di discussione intercorrano non meno di venticinque giorni (2.03.2022, data della notifica,
e 12.05.2022, data dell'udienza).
Nel merito, l'appello è fondato e meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
In via preliminare, e in fatto, mette conto osservare che a seguito di gara indetta dal di Bari, veniva CP_10 rilasciata, in favore del raggruppamento temporaneo di imprese-R.T.I. capeggiato da Controparte_4
la concessione demaniale marittima n. 18 del 31.05.2018, con la quale si concedeva “di occupare
[...] un'area demaniale marittima […] situata nel Comune di Bari al Lungomare Di Cagno Abbrescia […], come meglio rappresentato nella planimetria allegata, allo scopo di mantenere un'area e strutture ricadenti nel demanio marittimo per svolgere la propria attività mediante offerta al pubblico dei servizi previsti dal disciplinare tecnico-normativo allegato alla presente concessione sotto la lettera 'B' oltre che ai servizi minimi previsti dall'Ordinanza Balneare emessa annualmente dalla , ossia gestione di chioschi CP_9 bar, noleggio piccole unità da diporto (pedalò, canoe), gestione attrezzature sportive, gestione del parcheggio, attività di intrattenimento e svago degli avventori dell'area attrezzata”.
Con verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo n. 51/PM/2019, elevato in data
25.07.2019 da personale dipendente della Direzione Marittima di Bari - NOPA, veniva riscontrata a
[...]
quale legale rappresentante de “ , capogruppo del CP_3 Controparte_4 raggruppamento temporaneo di imprese costituito con la violazione, punita Controparte_15 dall'art. 1164 co. 1 cod. nav., degli artt.
3.1 e 4.1 dell'ordinanza di sicurezza balneare n. 34/2019, poiché la concessionaria “ometteva di installare il numero minimo di gavitelli rossi o arancioni indicanti il limite delle acque destinate alla balneazione ed ometteva completamente di installare i galleggianti bianchi indicanti il limite delle acque sicure”.
Con successiva ordinanza-ingiunzione n. 380/2019, emessa in data 17.12.2019 e notificata il 19.12.2019, sulla scorta dell'accertamento di cui al verbale suindicato, veniva irrogata la relativa sanzione amministrativa a carico della determinata nel minimo edittale previsto dalla normativa pari ad €. 1.032,00. CP_3
Orbene, ai sensi dell'art.
3.1 dell'ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto - Guardia
Costiera di Bari n. 34/2019 “Il limite delle zone di mare riservate alla balneazione, e conseguentemente interdette alla navigazione, antistanti le aree assentite in concessione e le spiagge libere, deve essere segnalato, a cura dei titolari delle strutture balneari e, per le spiagge libere, dalle Amministrazioni Comunali, con gavitelli di colore rosso o arancione, ancorati al fondo e posti a distanza di 25 metri l'uno dall'altro, posizionati parallelamente alla linea di costa.” Secondo il successivo art. 4.1 “I titolari delle strutture
6 Dott. Luca Sforza
n. 8026/2021 R.G. balneari, per le aree in concessione, e i Comuni rivieraschi, per le spiagge libere, devono segnalare il limite entro il quale possono bagnarsi i non esperti al nuoto”.
Da tale angolo visuale, deve ritenersi priva di pregio la doglianza, avanzata dalla ricorrente in prime cure, per cui, in virtù della concessione rilasciatale, l'attività da lei stessa esercitata non si sarebbe potuta qualificare né come stabilimento balneare né come spiaggia libera con servizi (nozioni definite dalla L.R. n. 11/1999), avendo il R.T.I. di cui era a capo la stessa soltanto “[…]il diritto di occupare un'area demaniale CP_3 marittima, allo scopo di svolgere la propria attività, mediante l'offerta al pubblico dei servizi previsti dal disciplinare tecnico-normativo ed in particolare, per quanto interessa in questa sede, di esercitare l'attività di noleggio di attrezzature da spiaggia, limitatamente ad un tratto di arenile di mq. 400, così come graficamente individuato nella planimetria allegata al provvedimento concessorio” (così p. 10 del ricorso davanti al Giudice di Pace di Bari).
Tuttavia, come osservato dal Consiglio di Stato, nella sentenza n. 7757/2020, resa sull'impugnazione della sentenza adottata dal n. 124/2020, con cui era stata confermata la legittimità della Controparte_16 decadenza dalla concessione rilasciata alla nella qualità innanzi menzionata, “L'ordinanza della CP_3
Capitaneria n. 34/2019 poneva gli obblighi di sicurezza, che saranno di seguito meglio specificati, a CP_2 carico dei 'titolari di strutture balneari'; per l'identificazione del destinatario delle prescrizioni ivi contenute era, dunque, utilizzata una locuzione volutamente ampia idonea a ricomprendere tutti i gestori di strutture per la balneazione, tali dovendosi intendere non solo le opere, normalmente amovibili destinate ai servizi in spiaggia, ma anche ombrelloni, lettini e simili (così Cass. pen. 36368/2019). Nella medesima ordinanza i
Comuni rivieraschi, invece, erano sì destinatari di obblighi di sicurezza ma per le sole 'spiagge libere', da intendersi come spiagge completamente prive di servizi ai bagnanti, nelle quali, dunque, non fosse possibile identificare altri se non l'amministrazione comunale cui affidare l'adozione di misure di sicurezza per l'incolumità dei bagnanti. Tale distinzione consentiva alla di estendere l'obbligo di Controparte_2 approntamento delle misure di sicurezza ad ogni tipologia di spiaggia presente sul litorale pugliese. Che
l'odierno appellante [la n.d.r.] rientrasse tra i 'titolari di strutture balneari' risultava in maniera CP_3 inequivocabile dal contenuto della concessione in cui l'occupazione dell'area demaniale era consentita (come si legge a pag. 3) 'allo scopo di mantenere un'area e strutture ricadenti sul demanio marittimo per svolgere la propria attività mediante offerta al pubblico dei servizi previsti dal disciplinare tecnico-normativo allegato alla presente concessione sotto la lettera 'B' oltre che ai servizi minimi previsti dall'Ordinanza Balneare della
, ossia gestione di chioschi bar, noleggio attrezzature da spiaggia (ombrelloni, sdraio, lettini, CP_9 sedie), noleggio piccole unità da diporto (pedalò, canoe), gestione attrezzature sportive, gestione del parcheggio, attività di intrattenimento e svago degli avventori dell'area attrezzata'. Inoltre, anche l'asserita esclusione dell'attività in concessione dalle concessioni demaniali marittime (con finalità turistico-ricreative) rilasciate per l'attività di 'gestione di stabilimento balneare' (art. 1 co. 1 lett. a) D. L. 400/1993) non è condivisibile, come si evince da quanto affermato dalla sentenza di questa V Sezione n. 575/2020, dove (al
6.3.) proprio con riferimento alla normativa regionale pugliese (L.R. 17/2015), è stato precisato che la concessione finalizzata alla posa di ombrelloni e sdraio su area demaniale, comprensiva di chiosco-bar di
7 Dott. Luca Sforza
n. 8026/2021 R.G. facile rimozione, con antistante pedana, bagni chimici e docce è quella tipica dello stabilimento balneare.
Nemmeno, invero, la sopravvenuta normativa (come tale non rilevante per la vicenda de qua ma) invocata dall'appellante – la L.R. Puglia 26/2019 che ha introdotto l'art. 48 bis all'interno della L.R. 11/1999, contenente la precisa indicazione dei requisiti degli 'stabilimenti balneari' – conduce a diversa conclusione.
Ivi infatti lo 'stabilimento balneare' è detto consistente in 'a) attrezzature da spiaggia posizionate in modo da consentire un ordinato utilizzo dell'arenile, la circolazione dei bagnanti e, in caso di necessità, le operazioni di soccorso in mare e sull'arenile; b) cabine e/o spogliatoi;
c) punto di ristoro (chiosco, bar, ristorante, ecc.);
d) servizi igienici separati per uomini e donne, provvisti di fasciatoi e accessibili anche alle persone diversamente abili;
e) una doccia ogni cinquanta ombrelloni;
f) uno o più percorsi fino alla battigia per la fruizione dell'arenile anche da parte delle persone diversamente abili;
g) accesso autonomo all'arenile e ai servizi;
h) dispositivi per il risparmio idrico ed energetico;
i) delimitazioni che si sviluppano lungo i tre lati dell'arenile in concessione, a esclusione di quello fronte mare, le quali sono realizzate con strutture che si inseriscono nel contesto paesistico circostante e consentono la libera visuale verso il mare, secondo caratteristiche strutturali stabilite dai comuni. Le delimitazioni perpendicolari alla battigia devono comunque essere interrotte prima dei cinque metri dalla stessa;
j) servizio di accoglienza;
k) pulizia della spiaggia assicurata almeno una volta al giorno;
l) raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti nonché pulizia degli appositi contenitori, assicurate almeno una volta al giorno, nel rispetto della normativa statale e comunale vigente in materia;
m) sistemi di sicurezza, attrezzature per il primo soccorso, assistenza bagnanti, ivi incluse le torrette di avvistamento, secondo quanto disciplinato nei provvedimenti delle autorità marittime competenti e dalla normativa vigente;
n) riserva di posti auto per le persone diversamente abili, secondo la normativa vigente, nel caso in cui nell'area oggetto di concessione o in un'area di pertinenza dello stabilimento vi sia un parcheggio;
o) esposizione della tabella dei servizi resi alla clientela con indicazione dei prezzi praticati ben visibile al pubblico'; si tratta di elementi strutturali che sono presenti – o che, comunque, avrebbero dovuto essere presenti – nell'area demaniale in concessione all'appellante. L'appellante era, dunque, certamente destinatario degli obblighi di sicurezza imposti dall'ordinanza della Capitaneria di porto n. 34 del 2019. Per essere 'titolare di strutture balneari', l'appellante era tenuto al rispetto di tutti gli obblighi di sicurezza a questi imposti dall'ordinanza della […] l'appellante era tenuto alla segnalazione del Controparte_2 limite delle acque destinate alla balneazione mediante gavitelli di colore rosso o arancione (ai sensi dell'art. 3) come pure del limite delle acque sicure mediante l'apposizione di galleggianti di colore bianco (art. 4); anche la violazione di tale obbligo risulta accertata e contestata nel verbale della .” Controparte_2
Sul punto, preme a questo Giudice precisare, innanzitutto, che, benché il pronunciamento innanzi richiamato non sia valutabile alla stregua di vero e proprio giudicato esterno nel presente giudizio, mancando i presupposti della assoluta sovrapponibilità delle domande proposte davanti al GA e a quella oggetto del presente giudizio innanzi al GO (cfr., tra le tante, Cass. civ., 11219/2014, la quale precisa che la domanda è identica quanto al profilo dei soggetti interessati, del petitum e della causa petendi), ciononostante la sentenza del Consiglio di Stato è puntuale ed ampiamente condivisibile nel chiarire la portata della normativa (inclusa la L.R. n. 11/1999) applicabile alla presente fattispecie.
8 Dott. Luca Sforza
n. 8026/2021 R.G. Vale la pena soggiungere, in questa sede, che la soggezione dell'R.T.I. concessionario alle prescrizioni di cui all'ordinanza balneare, emessa annualmente dalla , era stata espressamente indicata nel testo CP_9 della concessione n. 18 rilasciata il 31.05.2018 (“occupare un'area demaniale marittima […] situata nel
Comune di Bari al Lungomare Di Cagno Abbrescia […], come meglio rappresentato nella planimetria allegata, allo scopo di mantenere un'area e strutture ricadenti nel demanio marittimo per svolgere la propria attività mediante offerta al pubblico dei servizi previsti dal disciplinare tecnico-normativo allegato alla presente concessione sotto la lettera 'B' oltre che ai servizi minimi previsti dall'Ordinanza Balneare emessa annualmente dalla […]”). CP_9
Invero, come altresì evidenziato dal Giudice amministrativo nella sentenza summenzionata, “Allo stesso modo, l'appellante non può invocare ad esonero di responsabilità la decisione dell'amministrazione comunale di affidare sua sponte a terzi il servizio di salvataggio nell'area di RR QU proprio in quanto primario destinatario degli obblighi di sicurezza imposti dalla ”, circostanza, quest'ultima, posta a Controparte_2 fondamento della opposizione in prime cure spiegata dalla e fatta propria dal giudice di pace nella CP_3 sentenza qui impugnata la quale, accogliendo il ricorso, evidenziava che il aveva appaltato a CP_10 terzi proprio il servizio di presidio, avvistamento e salvamento a mare in taluni tratti di spiaggia libera, ricompreso quello di 'RR QU' oggetto della concessione al raggruppamento capeggiato dalla
[...]
all'impresa All Service Bari di , per gli anni 2018 e 2019. CP_3 Controparte_13
Tuttavia, come condivisibilmente sostenuto dal Consiglio di Stato nella richiamata sentenza n. 7757/2020, le vicende ulteriori fra l'Amministrazione comunale ed un soggetto terzo (appaltatore di servizi di sicurezza balneare) rispetto al concessionario dell'area demaniale, non possono certamente incidere sul rapporto concessorio ab initio e, quindi, sugli obblighi con esso assunti e da esso nascenti – e testualmente inconfutabili secondo quanto esplicitato appena sopra – a carico della stessa CP_3
Quanto agli ulteriori motivi di opposizione, da intendersi riproposti in questa sede anche ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 346 c.p.c., la doglianza inerente l'asserita violazione dell'art. 18 della legge n. 689/1981
è infondata e non merita accoglimento.
Ed invero, la dedotta mancata audizione della non costituisce motivo di nullità del CP_3 provvedimento impugnato, atteso che risulta pacifico in giurisprudenza l'indirizzo per cui “In tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative – emessa […] a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 L. 689/1981 – i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto”; così “[…] la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che
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n. 8026/2021 R.G. l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale” (cfr. Cass. civ., S.U., 28.01.2010, n. 1786; in senso conforme, già
Cass. civ., sez. 2, 26.02.2009, n. 4680, secondo cui “In tema di sanzioni amministrative, il precetto di cui al primo comma dell'art. 18 legge n. 689 del 1981 va interpretato nel senso che la richiesta di audizione dell'interessato deve pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, non essendo sufficiente il semplice inoltro della richiesta nel lasso di tempo sopra indicato, posto che l'esigenza di celerità del procedimento non
è idonea a compromettere in via definitiva, a causa della brevità e della perentorietà del termine, le opportunità difensive dei trasgressori, potendo questi ultimi ancora dispiegare la loro difesa nella successiva fase giurisdizionale di opposizione”; Cass. sez. lav., 17.06.1997, n. 5429; e recentemente, Cass. civ., sez. 6-2, ord.
7.08.2019, n. 21146, per cui “In tema di ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative - emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto, ai sensi dell'art. 204 del d.lgs. n. 285 del 1992, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della l. n. 689 del 1981 - la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale”).
Analogamente, anche la doglianza relativa alla mancata/tardiva produzione documentale da parte dell'Autorità resistente, ai sensi dell'art. 6 co. 8 e 10 del d.lgs. n. 150/2011, in quanto costituitasi tardivamente nel giudizio di primo grado a mezzo di proprio funzionario soltanto in data 3.03.2020, appare infondata e comunque recessiva a fronte dell'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità più recente, secondo cui, “In tema di procedimento di opposizione a sanzione amministrativa (nella specie, per violazione della normativa antiriciclaggio) disciplinato dall'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011, il termine previsto dal comma 8 del cit. art. 6 per il deposito di copia del rapporto, con gli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione o alla notificazione della violazione non è, in difetto di espressa previsione, perentorio, a differenza di quello contemplato dall'art. 416 c.p.c., che si applica, in virtù del richiamo operato dall'art. 2, comma 1 del medesimo d.lgs. n. 150, per gli altri documenti depositati dall'Amministrazione” (cfr. Cass. civ., sez. 2, 18.04.2018, n. 9545; in senso conforme, con riferimento alla previgente disciplina, Cass. civ., sez. 6-2, ord. 24.03.2015, n. 5828, per cui “In tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione, il termine assegnato all'amministrazione per depositare i documenti relativi all'infrazione, fissato in dieci giorni prima dell'udienza di comparizione dall'articolo 23, secondo comma, legge 24 novembre 1981, n. 689, applicabile "ratione temporis", non ha natura perentoria e la sua violazione rappresenta una mera irregolarità, sicché la copia conforme del verbale di contestazione tardivamente prodotta è utilizzabile come prova”; v. anche con riferimento all'omologa disposizione relativa ai giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione ex art. 7 del citato d.lgs. n. 150/2011, Cass. civ., sez. 3, 13.06.2019, n. 15887, per la quale “Il termine di cui all'art. 7, comma 7, del d.lgs. n. 150 del 2011, per il deposito della documentazione strettamente connessa all'impugnazione non è, in difetto di espressa previsione, perentorio, a differenza di quello previsto dall'art. 10 Dott. Luca Sforza
n. 8026/2021 R.G. 416 c.p.c., che si applica, in virtù del richiamo operato dal comma 1 del medesimo art. 7, agli altri documenti depositati dall'Amministrazione”; in senso conforme, Cass. civ., sez. 6-2, 9.08.2016, n. 16853).
Ancora più di recente la Suprema Corte, ribadendo il suddetto indirizzo, ha chiarito che: “In tema di opposizione a sanzione amministrativa, grava sull'amministrazione opponente l'onere di provare gli elementi costitutivi dell'illecito, ma la sua inerzia processuale non determina – pur a fronte dell'art. 6 co. 10 lett. b) D.
Lgs. 150/2011 […] – l'automatico accertamento dell'infondatezza della trasgressione, poiché il giudice, chiamato alla ricostruzione dell'intero rapporto sanzionatorio e non soltanto alla valutazione di legittimità del provvedimento irrogativo della sanzione, può sopperirvi sia valutando i documenti già acquisiti, sia disponendo d'ufficio i mezzi di prova ritenuti necessari” (cfr. Cass. civ., sez. 2, ord. 25.06.2025, n. 17041).
Ciò posto, condividendo il principio di diritto da ultimo suindicato in base al quale i documenti relativi all'infrazione, ancorché prodotti successivamente allo spirare del termine di cui al citato art. 6, co. 8 del d.lgs.
n. 150/2011, non risultano inammissibili ed inutilizzabili, stante la natura non perentoria del detto termine, sicché ben potevano e possono essere assunti quali prove a fondamento della decisione di merito (cfr. Cass. civ., n. 16772/2023, secondo cui nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa
“l'amministrazione opposta non ha l'onere di costituirsi formalmente in giudizio mediante il deposito del proprio fascicolo di parte con indice vistato dal cancelliere”, ben potendo limitarsi alla trasmissione e deposito degli atti e della documentazione relativa all'accertamento).
Ebbene alla luce di quanto innanzi, la documentazione prodotta in prime cure dal opposto, poneva Parte_1 comunque l'obbligo in capo al primo giudice di valutare i motivi di opposizione anche alla stregua degli atti allegati dalla P.A..
In definitiva, a fronte delle risultante documentali in atti, pur acquisite nel giudizio di prime cure, deve ritenersi che il giudice di pace non abbia fatto buon governo delle disposizioni vigenti in materia.
Dai suesposti rilievi discende, dunque, l'infondatezza dell'originaria opposizione;
ne consegue che l'appello deve essere accolto e, conseguentemente, in riforma della sentenza del giudice di pace di Bari, va rigettata l'opposizione proposta da in proprio e nella qualità di titolare dell'impresa Controparte_3 individuale “ ”, anche quest'ultima in proprio e nella qualità di capogruppo Controparte_4 mandataria del costituito con e Controparte_5 Controparte_6 confermata l'ordinanza-ingiunzione n. 380/2019, emessa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -
Capitaneria di Porto di Bari.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese complessive di lite (noto il principio secondo cui, “Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il corrispondente onere deve essere attribuito e ripartito in ragione dell'esito complessivo della lite, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione”: cfr., ex multis, Cass. civ., n. 23226/2013 nonché Cass. civ., n.
1775/2017), deve ritenersi che l'assenza di specifici precedenti della giurisprudenza di legittimità in materia,
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n. 8026/2021 R.G. essendo il primo specifico precedente risalente alla pronuncia del Consiglio di Stato, n. 7757/2020, sopravvenuta rispetto alla data di introduzione del giudizio di primo grado, unitamente alla complessità delle questioni giuridiche esaminate (arg. da Cass. civ., n. 12199/2022), consentano di ritenere sussistenti le “gravi ed eccezionali ragioni” per compensare integralmente le spese del doppio grado di giudizio ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c., nella versione ratione temporis vigente alla data di introduzione del presente giudizio, tenuto conto, peraltro, della pronuncia della Corte Costituzione n. 77/2018, secondo cui, “È costituzionalmente illegittimo il secondo comma dell'articolo 92 del c.p.c. nel testo modificato dall'articolo 13, comma 1, Dl 12 settembre 2014 n. 132, convertito in legge 10 novembre 2014 n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, oltre che nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Bari, Terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sull'appello proposto dal (oggi Parte_1
in Controparte_1 Controparte_2 persona del Ministro pro tempore, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Bari n. 934/2021, depositata il
18.05.2021, e non notificata, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da , in proprio e nella qualità di titolare dell'impresa individuale Controparte_3 CP_4
[..
, anche quest'ultima in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria del Controparte_3 costituito con e conferma Controparte_5 Controparte_6
l'ordinanza-ingiunzione n. 380/2019, emessa in data 17.12.2019;
2) compensa integralmente tra le parti, per le ragioni indicate in motivazione, le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Bari, il 6.11.2025.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento per finalità di divulgazione scientifica non dovrà essere riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la
Privacy, e ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, nonché del Regolamento (UE) 2016/679 del 27.04.2016.
Il Giudice
Dott. Luca Sforza
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