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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/04/2025, n. 2104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2104 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 2674/2023
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 2674/2023 promossa da
C.F. , rappresentata e difesa dall'AVV. SPADA Parte_1 C.F._1
FRANCESCO DAVIDE, C.F. , ed elettivamente domiciliata all'indirizzo C.F._2
p.e.c. Email_1
opponente contro
, C.F. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, mediante la procuratrice speciale Controparte_2 rappresentata e difesa dall'AVV. FRASCINO ELENA, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo p.e.c. Email_2
opposta avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di finanziamento – incompetenza per territorio – foro del consumatore.
All'udienza del 18.12.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti, che si intende trascritto, e il procedimento è stato assunto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione proposta nei confronti del decreto ingiuntivo n.
5623/2022 emesso dal Tribunale di Catania, con cui è stata condannata a corrispondere Parte_1
a euro 42.361,50, oltre spese ed interessi, unitamente a , estraneo Controparte_1 Persona_1 all'odierno giudizio.
Il titolo da cui deriva il credito azionato è il contratto di finanziamento n. 21876 concluso da e con in data 23.01.2008, per l'importo di euro Persona_1 Parte_1 Controparte_3
43.000,00, da rimborsarsi mediante la corresponsione di 84 rate mensili dell'importo di euro 728,50 ciascuna. in data 10.12.2013 ha ceduto il credito a di seguito, Controparte_3 Controparte_4
nella titolarità del rapporto è subentrata la quale, a sua volta, in data 13.12.2016, Controparte_5
ha ceduto il credito a odierna parte opposta. Controparte_1
ha proposto opposizione formulando i seguenti motivi: illegittimità del decreto Parte_1
ingiuntivo per violazione del foro inderogabile del consumatore;
difetto di legittimazione attiva della società creditrice;
intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c.; mancanza di prova del credito azionato.
L'opponente ha dunque formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis
- in via di rito, ritenere e dichiarare, per i motivi esposti al paragrafo sub 1)
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Catania adito in fase monitoria in favore della competenza territoriale del Tribunale di Messina e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o con qualunque altra formula dire inefficacie il decreto ingiuntivo opposto
- nel merito, nella denegata e non temuta ipotesi di rigetto della superiore domanda, ritenere e dichiarare - per i motivi esposti al paragrafo sub 2) - il difetto legittimazione attiva sostanziale in capo all'opposta e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o con qualunque altra formula dire inefficacie il decreto ingiuntivo opposto
- nel merito, in via subordinata, nell'assurda circostanza di rigetto di entrambe le superiori conclusioni, ritenere e dichiarare - ad ogni modo e per le ragioni riferite al paragrafo sub 3) - la decadenza ex art. 1957 c.c. della pretesa economica avversaria nei confronti dell'opponente e ciò se del caso previa declaratoria di nullità della deroga prevista dall'art.
4.10 del contratto di finanziamento per cui è causa e, per l'effetto, ritenere
e dichiarare l'illegittimità del decreto opposto con contestuale sua revoca e/o annullamento
e/o declaratoria d'inefficacia
- sempre nel merito, in via ulteriormente subordinata, ritenere e dichiarare per le ragioni di cui al paragrafo sub 4), l'inesistenza del credito avversario e/o la carenza di prova dello stesso ex art. 2697 c.c. sia in ordine all'an che al quantum debeatur e, per l'effetto, revocare
e/o annullare e/o con qualunque altra formula dire inefficacie il decreto ingiuntivo opposto
- emettere ogni altro provvedimento ritenuto logico e conseguenziale”. si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto dell'opposizione al decreto Controparte_1 ingiuntivo, deducendo quanto segue: carattere generico dell'eccezione di incompetenza territoriale per mancata indicazione del diverso giudice competente e, nel merito, infondatezza dell'eccezione, attesa l'individuazione del foro competente sulla base dell'obbligazione principale;
esistenza del credito sia nell'an che nel quantum alla luce della documentazione prodotta già in sede monitoria ed integrata nella presente fase di opposizione;
sussistenza della propria legittimazione attiva;
legittimità delle clausole contrattuali;
inapplicabilità della decadenza prevista nella disciplina del contratto di fideiussione. La società opposta ha altresì chiesto la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e l'assegnazione di un termine per esperire il procedimento di mediazione obbligatoria. ha dunque formulato le seguenti conclusioni: Controparte_1
“In via pregiudiziale:
1. Rigettare l'infondata ed incompleta eccezione di incompetenza territoriale avanzata da controparte e, per l'effetto, confermare il regolare radicamento territoriale della causa presso il Tribunale di Catania;
1.1 Concedere un rinvio della prima udienza del presente giudizio al fine di consentire l'espletamento della procedura di mediazione da parte della società opposta;
In via preliminare:
2. Concedere la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo n.
5623/2022, nei confronti della IG.ra poiché la stessa non ha fornito prova Parte_1 dell'intervenuto pagamento delle somme dovute e poiché l'opposizione non è fondata su prova scritta nonché per tutti i motivi esposti nel presente atto;
2.1 Dichiarare definitivo ed esecutivo il
d.i. n. 5623/2022 nei confronti del IG. non avendo lo stesso impugnato il Persona_1
d.i. nei termini di legge;
In via principale e nel merito:
3. Rigettare integralmente l'opposizione proposta dalla IG.ra
, in quanto infondata in fatto ed in diritto, nonché priva di qualsivoglia fondamento Parte_1 giuridico e/o fattuale, e per l'effetto, confermare in ogni sua parte il reso decreto ingiuntivo n.
5623/2022, emesso in data 12/12/2022 e pubblicato in data 13/12/2022 dal Tribunale di Catania;
In via subordinata:
4. Nell'impugnata e denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'opposizione avversaria, comunque accertata e dichiarata la nullità, annullabilità, inammissibilità, improponibilità, improcedibilità, improseguibilità ed infondatezza, sia in fatto che in Diritto, delle ragioni della controparte, per tutte le motivazioni rappresentate in atti e verbali di causa, condannare l'opponente al pagamento della somma di € 42.361,50 o di quella altra e diversa somma, maggiore o minore, che verrà accertata in corso o all'esito del presente giudizio, oltre interessi come domandati con il ricorso monitorio”.
In corso di giudizio è stato esperito procedimento di mediazione obbligatoria, come da verbale depositato da parte opposta in data 20.09.2024, con esito negativo stante la mancata comparizione di . Stante l'assenza della parte costituita senza che consti giustificato motivo, deve sin Parte_1 da ora condannarsi l'opponente al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, secondo quanto previsto dal d.lgs. 28/2010.
Tanto premesso, l'opposizione merita accoglimento, essendo fondata l'eccezione di incompetenza per territorio formulata da . Parte_1
Il decreto ingiuntivo è stato infatti emesso in violazione della competenza territoriale inderogabile prevista a favore dei consumatori dell'art. 66bis d.lgs. 206/2005.
Nel caso in esame, riveste la qualità di consumatore ai sensi dell'articolo 3 co. I lett. Parte_1
a. d.lgs. n. 206/2005, in quanto persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Sul punto, non colgono nel segno le difese di parte opposta nella parte in cui ha evidenziato il ruolo di garante della odierna opponente. Infatti, per un verso, non ha in alcun modo Parte_1
assunto le obbligazioni tipiche di un contratto di garanzia, ma, piuttosto, si è obbligato ad adempiere alle medesime obbligazioni gravanti sul debitore principale, con la conseguenza che deve qualificarsi quale obbligato in solido ai sensi dell'art. 1292 c.c. (sul tema, nella giurisprudenza di merito, Tribunale Bari, 27.03.2024 n. 1573 e Tribunale Reggio Calabria, 26.10.2022, n. 1201; nella giurisprudenza di codesta Sezione, si richiama la sentenza emessa nel procedimento RG
5127/2021). Per altro verso, comunque, anche se si qualificasse l'opponente quale garante, il carattere accessorio del contratto non fa assumere a chi presta garanzia la qualità propria del debitore principale;
ciò che rileva, è, anche in questo caso, che il contratto sia stato stipulato dal garante o fideiussore per finalità non inerenti all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (ex multis, Cass. civ., Sez. VI, 08.05.2020, n. 8662).
La qualifica di consumatore comporta l'applicazione dell'art. 66bis d.lgs. 206/2005, secondo cui
“per le controversie civili inerenti all'applicazione delle Sezioni da I a IV del presente capo la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato”. La previsione normativa in questione individua un foro che è speciale – rispetto alle regole di individuazione del foro generale contenute nel codice di rito – ed inderogabile ai sensi dell'art. 28 c.p.c. e dello stesso art. 66bis suddetto, nonché dell'art. 33 co. II lett. u del medesimo d.lgs. 206/2005. Come più volte affermato dalla Corte di legittimità, la ratio sottesa alla previsione della deroga alla competenza territoriale, che costituisce la sponda processuale dell'esigenza sostanziale di tutela del consumatore, è fondata sulla “presunzione di inesperienza, scarsa informazione e soprattutto debolezza contrattuale dello stesso nei confronti della controparte, che, in quanto professionista, e cioè persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale (art. 3, lett. c, della medesima fonte), è ragionevolmente molto meglio attrezzata a gestire tutte le fasi del contratto, da quella delle trattative a un eventuale contenzioso” (Cass. civ., Sez. VI, n. 5705/2014).
Da un punto di vista processuale, trattandosi di procedimento monitorio, l'eccezione di incompetenza per territorio deve essere sollevata nell'atto di opposizione, che costituisce la prima difesa utile, poiché tiene luogo della comparsa di risposta nella procedura ordinaria (Cass. civ., Sez.
VI, n. 4779/2021); sempre in rito, deve inoltre precisarsi che chi deduca l'incompetenza per territorio del giudice adito in ragione dell'esistenza di un foro inderogabile non è tenuto ad indicare i possibili fori alternativi e la loro irrilevanza rispetto a quello su cui è fondata l'eccezione (Cass. civ., Sez. VI, n. 31604/2021).
Nel caso in esame parte opponente, convenuta sostanziale, ha tempestivamente eccepito l'incompetenza per territorio allegando all'atto di opposizione il certificato di residenza storico
(doc. 3), dal quale si evince che è residente dal 2007 – dunque prima della data di Parte_1
conclusione del contratto, avvenuta nel 2008 – nel comune di Giardini Naxos, rientrante nel circondario del Tribunale di Messina.
Di conseguenza, in accoglimento dell'eccezione, deve essere dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Catania rispetto all'emissione del decreto ingiuntivo nei confronti dell'odierna opponente e deve dunque revocarsi l'ingiunzione con riguardo alla medesima.
La pronuncia deve essere adottata con sentenza, in quanto il caso esula dall'ambito di applicazione dell'art. 38 co. II c.p.c., e deve altresì emettersi pronuncia sulle spese (ex plurimis,
Cass. civ., nn. 17187/2019 e 1372/2016). Queste ultime devono essere poste a carico della parte soccombente sulla base di una valutazione globale del giudizio costituito da fase monitoria ed opposizione (ex multis, Cass. civ., n. 17854/2020), con la conseguenza che devono essere poste a carico di parte opposta soccombente (Tribunale Verona, 16.03.2021; Tribunale Civitavecchia,
12.03.2020, n. 309); la liquidazione viene operata con applicazione dei parametri minimi ai sensi del D.M. 55/2014 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto della limitata attività processuale espletata, del carattere in rito della decisione e della modalità di adozione della sentenza. La liquidazione viene disposta a favore del procuratore di parte opponente, dichiaratosi anticipatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 2674/2023, così decide:
- ritenuta l'incompetenza del Tribunale di Catania, revoca il decreto ingiuntivo n. 5623/2022 dal medesimo emesso;
- assegna termine di mesi tre per la riassunzione del procedimento dinanzi al Tribunale di Messina;
- condanna società unipersonale al pagamento delle spese di lite di Controparte_1 PT
, liquidate in euro 2.906,00, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA se dovute per legge,
[...] con distrazione a favore del procuratore avv. Spada Francesco ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
- condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di Parte_1
importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Catania, 16/04/2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 2674/2023 promossa da
C.F. , rappresentata e difesa dall'AVV. SPADA Parte_1 C.F._1
FRANCESCO DAVIDE, C.F. , ed elettivamente domiciliata all'indirizzo C.F._2
p.e.c. Email_1
opponente contro
, C.F. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, mediante la procuratrice speciale Controparte_2 rappresentata e difesa dall'AVV. FRASCINO ELENA, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo p.e.c. Email_2
opposta avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di finanziamento – incompetenza per territorio – foro del consumatore.
All'udienza del 18.12.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti, che si intende trascritto, e il procedimento è stato assunto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione proposta nei confronti del decreto ingiuntivo n.
5623/2022 emesso dal Tribunale di Catania, con cui è stata condannata a corrispondere Parte_1
a euro 42.361,50, oltre spese ed interessi, unitamente a , estraneo Controparte_1 Persona_1 all'odierno giudizio.
Il titolo da cui deriva il credito azionato è il contratto di finanziamento n. 21876 concluso da e con in data 23.01.2008, per l'importo di euro Persona_1 Parte_1 Controparte_3
43.000,00, da rimborsarsi mediante la corresponsione di 84 rate mensili dell'importo di euro 728,50 ciascuna. in data 10.12.2013 ha ceduto il credito a di seguito, Controparte_3 Controparte_4
nella titolarità del rapporto è subentrata la quale, a sua volta, in data 13.12.2016, Controparte_5
ha ceduto il credito a odierna parte opposta. Controparte_1
ha proposto opposizione formulando i seguenti motivi: illegittimità del decreto Parte_1
ingiuntivo per violazione del foro inderogabile del consumatore;
difetto di legittimazione attiva della società creditrice;
intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c.; mancanza di prova del credito azionato.
L'opponente ha dunque formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis
- in via di rito, ritenere e dichiarare, per i motivi esposti al paragrafo sub 1)
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Catania adito in fase monitoria in favore della competenza territoriale del Tribunale di Messina e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o con qualunque altra formula dire inefficacie il decreto ingiuntivo opposto
- nel merito, nella denegata e non temuta ipotesi di rigetto della superiore domanda, ritenere e dichiarare - per i motivi esposti al paragrafo sub 2) - il difetto legittimazione attiva sostanziale in capo all'opposta e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o con qualunque altra formula dire inefficacie il decreto ingiuntivo opposto
- nel merito, in via subordinata, nell'assurda circostanza di rigetto di entrambe le superiori conclusioni, ritenere e dichiarare - ad ogni modo e per le ragioni riferite al paragrafo sub 3) - la decadenza ex art. 1957 c.c. della pretesa economica avversaria nei confronti dell'opponente e ciò se del caso previa declaratoria di nullità della deroga prevista dall'art.
4.10 del contratto di finanziamento per cui è causa e, per l'effetto, ritenere
e dichiarare l'illegittimità del decreto opposto con contestuale sua revoca e/o annullamento
e/o declaratoria d'inefficacia
- sempre nel merito, in via ulteriormente subordinata, ritenere e dichiarare per le ragioni di cui al paragrafo sub 4), l'inesistenza del credito avversario e/o la carenza di prova dello stesso ex art. 2697 c.c. sia in ordine all'an che al quantum debeatur e, per l'effetto, revocare
e/o annullare e/o con qualunque altra formula dire inefficacie il decreto ingiuntivo opposto
- emettere ogni altro provvedimento ritenuto logico e conseguenziale”. si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto dell'opposizione al decreto Controparte_1 ingiuntivo, deducendo quanto segue: carattere generico dell'eccezione di incompetenza territoriale per mancata indicazione del diverso giudice competente e, nel merito, infondatezza dell'eccezione, attesa l'individuazione del foro competente sulla base dell'obbligazione principale;
esistenza del credito sia nell'an che nel quantum alla luce della documentazione prodotta già in sede monitoria ed integrata nella presente fase di opposizione;
sussistenza della propria legittimazione attiva;
legittimità delle clausole contrattuali;
inapplicabilità della decadenza prevista nella disciplina del contratto di fideiussione. La società opposta ha altresì chiesto la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e l'assegnazione di un termine per esperire il procedimento di mediazione obbligatoria. ha dunque formulato le seguenti conclusioni: Controparte_1
“In via pregiudiziale:
1. Rigettare l'infondata ed incompleta eccezione di incompetenza territoriale avanzata da controparte e, per l'effetto, confermare il regolare radicamento territoriale della causa presso il Tribunale di Catania;
1.1 Concedere un rinvio della prima udienza del presente giudizio al fine di consentire l'espletamento della procedura di mediazione da parte della società opposta;
In via preliminare:
2. Concedere la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo n.
5623/2022, nei confronti della IG.ra poiché la stessa non ha fornito prova Parte_1 dell'intervenuto pagamento delle somme dovute e poiché l'opposizione non è fondata su prova scritta nonché per tutti i motivi esposti nel presente atto;
2.1 Dichiarare definitivo ed esecutivo il
d.i. n. 5623/2022 nei confronti del IG. non avendo lo stesso impugnato il Persona_1
d.i. nei termini di legge;
In via principale e nel merito:
3. Rigettare integralmente l'opposizione proposta dalla IG.ra
, in quanto infondata in fatto ed in diritto, nonché priva di qualsivoglia fondamento Parte_1 giuridico e/o fattuale, e per l'effetto, confermare in ogni sua parte il reso decreto ingiuntivo n.
5623/2022, emesso in data 12/12/2022 e pubblicato in data 13/12/2022 dal Tribunale di Catania;
In via subordinata:
4. Nell'impugnata e denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'opposizione avversaria, comunque accertata e dichiarata la nullità, annullabilità, inammissibilità, improponibilità, improcedibilità, improseguibilità ed infondatezza, sia in fatto che in Diritto, delle ragioni della controparte, per tutte le motivazioni rappresentate in atti e verbali di causa, condannare l'opponente al pagamento della somma di € 42.361,50 o di quella altra e diversa somma, maggiore o minore, che verrà accertata in corso o all'esito del presente giudizio, oltre interessi come domandati con il ricorso monitorio”.
In corso di giudizio è stato esperito procedimento di mediazione obbligatoria, come da verbale depositato da parte opposta in data 20.09.2024, con esito negativo stante la mancata comparizione di . Stante l'assenza della parte costituita senza che consti giustificato motivo, deve sin Parte_1 da ora condannarsi l'opponente al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, secondo quanto previsto dal d.lgs. 28/2010.
Tanto premesso, l'opposizione merita accoglimento, essendo fondata l'eccezione di incompetenza per territorio formulata da . Parte_1
Il decreto ingiuntivo è stato infatti emesso in violazione della competenza territoriale inderogabile prevista a favore dei consumatori dell'art. 66bis d.lgs. 206/2005.
Nel caso in esame, riveste la qualità di consumatore ai sensi dell'articolo 3 co. I lett. Parte_1
a. d.lgs. n. 206/2005, in quanto persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Sul punto, non colgono nel segno le difese di parte opposta nella parte in cui ha evidenziato il ruolo di garante della odierna opponente. Infatti, per un verso, non ha in alcun modo Parte_1
assunto le obbligazioni tipiche di un contratto di garanzia, ma, piuttosto, si è obbligato ad adempiere alle medesime obbligazioni gravanti sul debitore principale, con la conseguenza che deve qualificarsi quale obbligato in solido ai sensi dell'art. 1292 c.c. (sul tema, nella giurisprudenza di merito, Tribunale Bari, 27.03.2024 n. 1573 e Tribunale Reggio Calabria, 26.10.2022, n. 1201; nella giurisprudenza di codesta Sezione, si richiama la sentenza emessa nel procedimento RG
5127/2021). Per altro verso, comunque, anche se si qualificasse l'opponente quale garante, il carattere accessorio del contratto non fa assumere a chi presta garanzia la qualità propria del debitore principale;
ciò che rileva, è, anche in questo caso, che il contratto sia stato stipulato dal garante o fideiussore per finalità non inerenti all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (ex multis, Cass. civ., Sez. VI, 08.05.2020, n. 8662).
La qualifica di consumatore comporta l'applicazione dell'art. 66bis d.lgs. 206/2005, secondo cui
“per le controversie civili inerenti all'applicazione delle Sezioni da I a IV del presente capo la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato”. La previsione normativa in questione individua un foro che è speciale – rispetto alle regole di individuazione del foro generale contenute nel codice di rito – ed inderogabile ai sensi dell'art. 28 c.p.c. e dello stesso art. 66bis suddetto, nonché dell'art. 33 co. II lett. u del medesimo d.lgs. 206/2005. Come più volte affermato dalla Corte di legittimità, la ratio sottesa alla previsione della deroga alla competenza territoriale, che costituisce la sponda processuale dell'esigenza sostanziale di tutela del consumatore, è fondata sulla “presunzione di inesperienza, scarsa informazione e soprattutto debolezza contrattuale dello stesso nei confronti della controparte, che, in quanto professionista, e cioè persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale (art. 3, lett. c, della medesima fonte), è ragionevolmente molto meglio attrezzata a gestire tutte le fasi del contratto, da quella delle trattative a un eventuale contenzioso” (Cass. civ., Sez. VI, n. 5705/2014).
Da un punto di vista processuale, trattandosi di procedimento monitorio, l'eccezione di incompetenza per territorio deve essere sollevata nell'atto di opposizione, che costituisce la prima difesa utile, poiché tiene luogo della comparsa di risposta nella procedura ordinaria (Cass. civ., Sez.
VI, n. 4779/2021); sempre in rito, deve inoltre precisarsi che chi deduca l'incompetenza per territorio del giudice adito in ragione dell'esistenza di un foro inderogabile non è tenuto ad indicare i possibili fori alternativi e la loro irrilevanza rispetto a quello su cui è fondata l'eccezione (Cass. civ., Sez. VI, n. 31604/2021).
Nel caso in esame parte opponente, convenuta sostanziale, ha tempestivamente eccepito l'incompetenza per territorio allegando all'atto di opposizione il certificato di residenza storico
(doc. 3), dal quale si evince che è residente dal 2007 – dunque prima della data di Parte_1
conclusione del contratto, avvenuta nel 2008 – nel comune di Giardini Naxos, rientrante nel circondario del Tribunale di Messina.
Di conseguenza, in accoglimento dell'eccezione, deve essere dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Catania rispetto all'emissione del decreto ingiuntivo nei confronti dell'odierna opponente e deve dunque revocarsi l'ingiunzione con riguardo alla medesima.
La pronuncia deve essere adottata con sentenza, in quanto il caso esula dall'ambito di applicazione dell'art. 38 co. II c.p.c., e deve altresì emettersi pronuncia sulle spese (ex plurimis,
Cass. civ., nn. 17187/2019 e 1372/2016). Queste ultime devono essere poste a carico della parte soccombente sulla base di una valutazione globale del giudizio costituito da fase monitoria ed opposizione (ex multis, Cass. civ., n. 17854/2020), con la conseguenza che devono essere poste a carico di parte opposta soccombente (Tribunale Verona, 16.03.2021; Tribunale Civitavecchia,
12.03.2020, n. 309); la liquidazione viene operata con applicazione dei parametri minimi ai sensi del D.M. 55/2014 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto della limitata attività processuale espletata, del carattere in rito della decisione e della modalità di adozione della sentenza. La liquidazione viene disposta a favore del procuratore di parte opponente, dichiaratosi anticipatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 2674/2023, così decide:
- ritenuta l'incompetenza del Tribunale di Catania, revoca il decreto ingiuntivo n. 5623/2022 dal medesimo emesso;
- assegna termine di mesi tre per la riassunzione del procedimento dinanzi al Tribunale di Messina;
- condanna società unipersonale al pagamento delle spese di lite di Controparte_1 PT
, liquidate in euro 2.906,00, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA se dovute per legge,
[...] con distrazione a favore del procuratore avv. Spada Francesco ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
- condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di Parte_1
importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Catania, 16/04/2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone