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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 04/04/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di TR, in composizione collegiale, composto da:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2079 Registro Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2024 avente a oggetto: separazione giudiziale pendente
TRA
(c.f.: ) rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Parte_1 C.F._1
Domenico Zicari
RICORRENTE
E
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Livio CP_1 C.F._2
Faillace
RESISTENTE
e con l'intervento dell'Ufficio di Procura presso il Tribunale di TR
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio in data 9 dicembre Parte_1 CP_1
2007 in TR (atto di matrimonio Anno 2007, Parte 2, Serie A, N. 93 del Comune di
TR); dall'unione coniugale è nato il minore a Persona_1
TR in data del 26 novembre 2015. Con il ricorso introduttivo del presente procedimento, depositato in data 4/11//2024,
[...]
ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi, rappresentando Parte_1
l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Fissata l'udienza per la prima comparizione delle parti, il resistente si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 31/01/2025 con la quale ha chiesto al Tribunale di dichiarare la separazione personale dei coniugi, con l'adozione dei provvedimenti conseguenziali.
All'esito della prima udienza di comparizione, le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alle condizioni della separazione e hanno chiesto che la causa fosse decisa in conformità all'accordo, che prevede: “ 1. affido condiviso del minore , Persona_1
nato a TR in data del [...] a [...] i genitori;
2. collocamento del minore presso la madre, cui è assegnata la casa coniugale in
TR alla via Francesco Laudadio n.9, di cui si obbliga a pagare le Parte_1
utenze;
3. il padre avrà diritto-dovere di vedere il figlio:
- due pomeriggi a settimana (il martedì e il giovedì) dall'uscita di scuola alle 21.00, nonché
a fine settimana alternati, dal sabato all'uscita di scuola al lunedì all'entrata a scuola;
- nel periodo di vacanza estiva per 15 giorni consecutivi a luglio e 15 giorni consecutivi ad agosto dalle 10.00 del primo giorno alle 21.00 dell'ultimo giorno;
- nei periodi di vacanze natalizie dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 7 gennaio ad anni alterni, dalle 10.00 del primo giorno alle 21.00 dell'ultimo giorno;
- per le vacanze pasquali il giorno di Pasqua o Pasquetta ad anni alterni, dalle ore 10.00 alle ore 21.00;
- il giorno del compleanno e dell'onomastico del padre dalle 10.00 o dall'uscita da scuola
(se giorno scolastico) alle 21.00;
4. si obbliga a corrispondere a a titolo di contributo per il CP_1 Parte_1 mantenimento del minore € 1.000,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese in via anticipata, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate, a partire dal mese di aprile 2025.
5. Le parti rinunciano a ogni ulteriore domanda;
6. spese compensate.”
All'esito, il Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Nel merito la domanda di separazione è fondata e deve essere, pertanto, accolta. Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la convivenza dei coniugi, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
[...]
In ordine alle statuizioni accessorie, il Tribunale ritiene di poter recepire nella presente sentenza gli accordi raggiunti dalle parti perché non contrari a norme imperative e conformi all'interesse della prole.
Nessuna pronuncia sulle ulteriori domande, stante la rinuncia delle parti.
Tenuto conto della natura necessaria del giudizio e dell'esito della lite, le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M
.
Il Tribunale di TR - Sezione Civile - in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla controversia civile iscritta al n. 2079 Registro Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio in data 9 dicembre 2007 in TR (atto di matrimonio Anno 2007, Parte 2, Serie A, N. 93 del Comune di TR) secondo le condizioni tra gli stessi concordate, di cui in parte motiva, da intendersi in questa sede interamente trascritte;
2. COMPENSA interamente le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto di procedere all'annotazione della sentenza.
DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità
e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in data 03/4/2025. La Giudice rel.- est.
Dott.ssa Graziuso Simona
Il Presidente
Dott. Gaetano Laviola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di TR, in composizione collegiale, composto da:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2079 Registro Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2024 avente a oggetto: separazione giudiziale pendente
TRA
(c.f.: ) rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Parte_1 C.F._1
Domenico Zicari
RICORRENTE
E
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Livio CP_1 C.F._2
Faillace
RESISTENTE
e con l'intervento dell'Ufficio di Procura presso il Tribunale di TR
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio in data 9 dicembre Parte_1 CP_1
2007 in TR (atto di matrimonio Anno 2007, Parte 2, Serie A, N. 93 del Comune di
TR); dall'unione coniugale è nato il minore a Persona_1
TR in data del 26 novembre 2015. Con il ricorso introduttivo del presente procedimento, depositato in data 4/11//2024,
[...]
ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi, rappresentando Parte_1
l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Fissata l'udienza per la prima comparizione delle parti, il resistente si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 31/01/2025 con la quale ha chiesto al Tribunale di dichiarare la separazione personale dei coniugi, con l'adozione dei provvedimenti conseguenziali.
All'esito della prima udienza di comparizione, le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alle condizioni della separazione e hanno chiesto che la causa fosse decisa in conformità all'accordo, che prevede: “ 1. affido condiviso del minore , Persona_1
nato a TR in data del [...] a [...] i genitori;
2. collocamento del minore presso la madre, cui è assegnata la casa coniugale in
TR alla via Francesco Laudadio n.9, di cui si obbliga a pagare le Parte_1
utenze;
3. il padre avrà diritto-dovere di vedere il figlio:
- due pomeriggi a settimana (il martedì e il giovedì) dall'uscita di scuola alle 21.00, nonché
a fine settimana alternati, dal sabato all'uscita di scuola al lunedì all'entrata a scuola;
- nel periodo di vacanza estiva per 15 giorni consecutivi a luglio e 15 giorni consecutivi ad agosto dalle 10.00 del primo giorno alle 21.00 dell'ultimo giorno;
- nei periodi di vacanze natalizie dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 7 gennaio ad anni alterni, dalle 10.00 del primo giorno alle 21.00 dell'ultimo giorno;
- per le vacanze pasquali il giorno di Pasqua o Pasquetta ad anni alterni, dalle ore 10.00 alle ore 21.00;
- il giorno del compleanno e dell'onomastico del padre dalle 10.00 o dall'uscita da scuola
(se giorno scolastico) alle 21.00;
4. si obbliga a corrispondere a a titolo di contributo per il CP_1 Parte_1 mantenimento del minore € 1.000,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese in via anticipata, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate, a partire dal mese di aprile 2025.
5. Le parti rinunciano a ogni ulteriore domanda;
6. spese compensate.”
All'esito, il Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Nel merito la domanda di separazione è fondata e deve essere, pertanto, accolta. Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la convivenza dei coniugi, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
[...]
In ordine alle statuizioni accessorie, il Tribunale ritiene di poter recepire nella presente sentenza gli accordi raggiunti dalle parti perché non contrari a norme imperative e conformi all'interesse della prole.
Nessuna pronuncia sulle ulteriori domande, stante la rinuncia delle parti.
Tenuto conto della natura necessaria del giudizio e dell'esito della lite, le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M
.
Il Tribunale di TR - Sezione Civile - in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla controversia civile iscritta al n. 2079 Registro Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio in data 9 dicembre 2007 in TR (atto di matrimonio Anno 2007, Parte 2, Serie A, N. 93 del Comune di TR) secondo le condizioni tra gli stessi concordate, di cui in parte motiva, da intendersi in questa sede interamente trascritte;
2. COMPENSA interamente le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto di procedere all'annotazione della sentenza.
DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità
e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in data 03/4/2025. La Giudice rel.- est.
Dott.ssa Graziuso Simona
Il Presidente
Dott. Gaetano Laviola