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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 21/03/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Bari
Terza Sezione Civile riunita in camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati: 1) dott. Salvatore GRILLO Presidente rel./est.
2) dott. Paola BARRACCHIA Consigliere
3) dott. Antonello VITALE Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 902/2023 R.G., avente ad oggetto: risarcimento danni alla persona,
TRA
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Scarpellini Camilli, giusto mandato in atti, elettivamente domiciliata in RI alla Via Fornaci 201; appellante
e
, rappresentato e difeso, giusto mandato Controparte_1 in atti, dagli Avv.ti Iolanda Di Paola e Paolo Lionetti, elettivamente domiciliato in Barletta alla Via Indipendenza
n. 22; appellato
All'udienza collegiale del 5/03/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127/3 e 127ter
c.p.c., applicabili ratione temporis ai sensi dell'art. 35/2 D.Lgs. n. 149/2022, come modificato dall'art. 1/380 L. n. 197/22, la causa è stata assegnata a sentenza, previo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, di seguito riportate.
Il procuratore di parte appellante ha così concluso (note scritte del 14/2/2025): …i sottoscritti difensori procedono al deposito delle presenti note scritte a mezzo delle quali si riportano alle conclusioni già rassegnate in atti insistendo per l'accoglimento del gravame>. Il procuratore dell'appellato ha così Controparte_1 concluso (note scritte del 13/2/2025): <…si riporta integralmente al contenuto dei propri scritti difensivi e chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1.
Rigettare il formulato appello alla sentenza n. 570/2023 perché destituito di ogni fondamento in fatto e in diritto. 2.
Conseguentemente confermare interamente le statuizioni della sentenza n. 570/2023, pubblicata il 27.03.2023 ed emessa dal Tribunale di Trani.
3. con vittoria di spese e competenze di lite dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari>.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 570/2023, pubblicata il 27/3/2023, il Tribunale di Trani ha parzialmente accolto la domanda proposta da nel contraddittorio con Controparte_1
l' , regolando secondo Parte_1 soccombenza le spese di lite.
Con la predetta domanda, parte attrice, ora appellato, aveva convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Trani, la predetta , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni sofferti in conseguenza dell'intervento chirurgico, eseguito in data 6.5.2009 presso l'ospedale di RI, di vertebroplastica percutanea di D10 per via transpeduncolare SX, danni quantificati nella misura di € 132.297,22, oltre accessori di legge e spese di lite. In particolare, l'istante aveva dedotto che il suddetto intervento chirurgico, eseguito in conseguenza del sinistro stradale, a seguito del quale il aveva riportato CP_1
“politrauma con frattura vertebrale D10 – D11”, era risultato inutile ed assolutamente controindicato nell'ipotesi di frattura vertebrale, causando una evoluzione peggiorativa della patologia già in atto in cifosi della frattura vertebrale, spondilosi diffusa, scoliosi dorso-lombare ad S, rigidità della lordosi lombare, riduzione dello spazio intersomatico tra L5-S1 e presenza di una bolla di degenerazione gassosa a livello del disco tra D10-D11. Secondo l'attore, ai danni provocati dal predetto intervento chirurgico, aveva posto rimedio parziale il successivo intervento operatorio, eseguito in data 19.1.2010 presso l' Controparte_2 di NA.
[...]
Pertanto, il aveva chiesto all'adito Tribunale di CP_1 accertare 1) che l'intervento chirurgico, subito in data 6.5.2009 presso l'ospedale di RI, era inutile ed assolutamente controindicato nell'ipotesi di frattura vertebrale;
2) che il predetto intervento chirurgico aveva causato un'evoluzione peggiorativa della patologia già in atto in cifosi della frattura vertebrale, spondilosi diffusa, scoliosi dorso-lombare ad S, rigidità della lordosi lombare, riduzione dello spazio intersomatico tra L5-S1 e la presenza di una bolla di degenerazione gassosa a livello del disco tra
D10-D11; 3) che il successivo intervento operatorio del
19.1.2010, cui il si era sottoposto presso CP_1
l' di NA, aveva avuto Controparte_2 efficacia riparatoria rispetto al primo;
4) la responsabilità dell' convenuta, nella causazione delle Parte_1 conseguenze lesive subite, con conseguente condanna della stessa al risarcimento dei danni, pari ad € 132.297,22, oltre spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti, antistatari.
Si era costituita in giudizio l' , Parte_1 resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto. Istruita con CTU medico-legale,1 integrata con supplemento di indagine peritale,2 la causa è stata decisa con la sentenza qui impugnata.
Il primo Giudice, facendo proprie le valutazioni e le conclusioni tratte dal CTU, ha ritenuto fondata, per quanto di ragione, la pretesa risarcitoria avanzata dal . CP_1
In particolare, il Tribunale ha: a) ravvisato il danno ingiusto provocato all'attore, consistito, alla luce dei protocolli in uso, nell'esecuzione di un intervento controindicato, presso l'ospedale di RI, nonché nell'esecuzione di laminectomia e osteotomia, necessitate dal ritardato intervento di stabilizzazione, omesso nel predetto intervento eseguito in RI;
b) accertato l'imputabilità del danno ai sanitari che effettuarono l'intervento chirurgico ad RI il 6.5.2009 (in difetto di problemi tecnici di speciale difficoltà, ai sensi dell'art. 2236 c.c.) e il nesso causale tra la condotta professionale e il danno;
c) ritenuto la responsabilità contrattuale dell' Ente ospedaliero e, per esso, della convenuta, “sul rilievo che l'accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto”, con riferimento ai fatti colposi, ascrivibili ai medici di cui si avvalga, in virtù dell'art. 1228 c.c.; d) considerato che, nel caso di specie, le lesioni preesistenti avevano svolto il ruolo di concausa di postumi più gravi, e pertanto delle preesistenze avrebbe dovuto tenersi conto, nella determinazione del grado percentuale complessivo di invalidità permanente, ai fini della quantificazione del risarcimento, per non violare il
Persona_ 1 A mezzo del dr. (cfr. elaborato peritale del 13/10/2015), finalizzata: a stabilire, in termini di compatibilità causale, e quantificare le conseguenze lesive, anche in termini di postumi permanenti, del trattamento medico-sanitario in questione;
a verificare l'eliminabilità anche parziale di tali postumi e l'incidenza delle lesioni riportate sulla capacità di lavoro del danneggiato;
ad individuare e quantificare le spese congrue riconducibili alle lesioni subite e a determinare quelle eventuali, future, da sostenere. Persona_ 2 Il supplemento di CTU, di cui all'elaborato peritale del dr. , in data 12/10/2021, era giustificato sul presupposto (così si legge nell'appellata sentenza) “che, nel caso di specie, le lesioni preesistenti hanno svolto il ruolo di concausa di postumi più gravi, e che quindi delle preesistenze si debba tenere conto nella determinazione del grado percentuale complessivo di invalidità permanente, ai fini della quantificazione del risarcimento, alla luce delle valutazioni contenute nella pronuncia di Cass., terza sezione civile, n. 28986 dell'11 novembre 2019; ritenuto quindi che di tali preesistenze occorra tenere conto per non violare il criterio di progressività del quantum del danno biologico, pur dovendosi depurare la stima del danno dai pregiudizi non causalmente imputabili al responsabile;
ritenuta quindi la necessità, ai fini del decidere, di disporre di una doppia valutazione medico-legale: - l'una, reale e concreta, indicativa dell'effettivo grado percentuale di invalidità permanente di cui la vittima sia complessivamente portatrice all'esito dell'infortunio, valutato sommando tutti i postumi riscontrati, di qualunque tipo e da qualunque causa provocati;
- l'altra, astratta ed ipotetica, pari all'ideale grado di invalidità permanente di cui la vittima era portatrice prima dell'infortunio”. criterio di progressività del quantum del danno biologico, pur dovendosi depurare la stima del danno dai pregiudizi non causalmente imputabili al responsabile.
In definitiva, applicando le tabelle milanesi, perché ritenute più congrue, e previa adeguata personalizzazione, conseguente alla valutazione, nella loro effettiva consistenza, delle sofferenze, fisiche e psichiche, patite dal soggetto leso, così da giungere al ristoro del danno nella sua interezza, il danno biologico, in via equitativa, è stato determinato come segue, tenuto conto di un incremento individualizzato per sofferenza (ritenuta risultante dalla documentazione in atti) pari al 30%: danno da invalidità temporanea totale di giorni 50: euro 6.435,00 (euro 99,00 per ciascun giorno di invalidità temporanea incrementato di euro 29,70); danno da invalidità temporanea parziale al
75% di giorni 50: euro 4.826,00; danno da invalidità temporanea parziale al 50% di giorni 50: euro 3.217,50; danno da invalidità temporanea parziale al 25% di giorni
50: euro 1.608,50; danno da invalidità permanente (pari al
5% aggiuntosi al 10% già derivante dall'incidente stradale): euro 22.318,40 (euro 37.510,00 aumentati dell'incremento di euro 11.253,00 =euro 48.763,00, pari al danno permanente al 15%; euro 48.763,00 meno euro 26.444,60, pari al danno biologico derivato dall'incidente stradale =euro 22.318,40). Il danno biologico differenziale complessivo ammonta quindi ad euro 38.405,40. Tale voce può essere incrementata equitativamente fino all'importo di euro 50.000,00, considerate le conseguenze di stravolgimento delle consuetudini di vita provocate dall'omessa tempestiva adozione del trattamento sanitario necessario, che possono evincersi dal conseguente prolungamento dello stato di malattia e della condizione di sofferenza (cf. documentazione sanitaria in atti e attestati di malattia INPS)>.
Il Tribunale, poi, non ha ritenuto di riconoscere alcunchè a titolo di danno patrimoniale, né a titolo di spese mediche
(pur documentate per complessivi € 311,81), perché non sarebbe emersa la prova inequivoca sul fatto che gli esborsi subiti fossero effettivamente riconducibili all'errore medico, né a titolo di danno da diminuite produzione di reddito e capacità di lavoro, perché il avrebbe percepito, CP_1 nel corso della degenza, regolare indennità di malattia, come attestato dall'INPS. Infine, secondo il primo Giudice, non sarebbe risultato provato (nell'an e nel quantum) il danno differenziale, derivante dalla riduzione degli introiti, nè, alla luce della
CTU, l'errore medico avrebbe prodotto alcuna autonoma conseguenza dannosa sulla capacità di lavoro del
. CP_1
In ultimo – sottolinea il Tribunale - trattandosi di obbligazione di valore, l'importo come sopra determinato avrebbe dovuto essere devalutato, alla data dell'illecito (6.5.2009), in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, e quindi rivalutato anno per anno,3 secondo lo stesso parametro, da detta data fino a quella di pubblicazione della sentenza (che segna la trasformazione dell'obbligazione risarcitoria in debito di valuta), con l'aggiunta degli interessi legali maturati sul capitale, via via rivalutato fino a detta data, e degli ulteriori interessi maturandi sulla risultante fino al saldo.
Sono state regolate secondo soccombenza le spese di lite, liquidate dal Tribunale nella misura di € 677,29 per esborsi documentati ed € 7.616,00 per compensi (oltre rimborso forfettario delle spese generali), in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, in relazione allo scaglione di riferimento, determinato in base al decisum, con distrazione cumulativamente in favore dei procuratori costituiti, avv.ti Paolo Lionetti e Jolanda Di Paola, dichiaratisi antistatari. Le spese di CTU, infine, già liquidate con separati decreti, sono state poste a definitivo carico della convenuta soccombente.
Avverso la sentenza ha proposto appello la
[...]
soccombente, lamentando, in primo Parte_1 luogo, quanto all'an debeatur, la carenza di prova, a carico del paziente, dell'inadempimento del debitore e, successivamente, dell'insorgenza o dell'aggravamento della patologia, come conseguenza di tale inadempimento, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato: ciò perché, da un lato, non vi sarebbe stata alcuna contestazione in merito alla corretta esecuzione dell'intervento da parte dei sanitari del P.O. di RI, e, dall'altro lato, le affermazioni in ordine alla opportunità o meno dell'intervento contestato sarebbero frutto di mere speculazioni ipotetiche e non verità assolute. Sempre ad avviso dell'appellante, nessuna responsabilità avrebbe potuto addossarsi all'appellante, per plurime ragioni.
In primo luogo, non sarebbe stato tenuto in debito conto il successivo intervento di artrodesi e stabilizzazione meccanica con barra in titanio, eseguito presso altra struttura sanitaria di NA), in data 19 gennaio Controparte_2
2010, nonchè le conseguenze riconducibili al sinistro stradale occorso al , a seguito del quale il CP_1 medesimo aveva riportato lesioni come sopra descritte. Ad avviso dell'appellante, avrebbero dovuto tenersi distinti, ai fini del nesso eziologico e del diritto al risarcimento del danno, il determinismo della vertebroplastica, eseguito dai sanitari di RI, e l'intervento di artrodesi, eseguito presso la Struttura Sanitaria di NA, cui era connaturata una
“limitazione funzionale del passaggio dorso-lombare”, quand'anche eseguito a regola d'arte. In secondo luogo – osserva l'appellante - il trattamento di vertebroplastica non avrebbe avuto l'obiettivo di guarire definitivamente il paziente, ma solo di rimetterlo in piedi al più presto e di diminuire il dolore dorso-lombare derivato dalla frattura. In terzo luogo, secondo l'appellante, il lamentato danno permanente del paziente non avrebbe potuto essere ricondotto all'operato dei medici del P.O. di RI e il giudice di prime cure avrebbe errato nel non accorgersi come il nesso causale, tra e lamentato Parte_3 danno, fosse tutt'altro che univoco, posto che, per stessa ammissione dell'attore , erano intervenute CP_1 ulteriori procedure chirurgiche (artrodesi) che, stando alla letteratura scientifica di comune consultazione, per quanto curativa, per caratteristiche topografiche e derivanti esiti
(marcata limitazione funzionale del tratto in cui viene eseguita), ingloberebbero i postumi oggi lamentato dal paziente.
Il Tribunale, pertanto, non avrebbe preso in considerazione, anche solo al fine di escluderle, ulteriori possibili cause del danno, identificabili negli interventi successivi, cui il paziente si era successivamente sottoposto, che avrebbero potuto aver giocato un ruolo autonomo ed indipendente nella causazione della grave alterazione dorso-lombare. L'appellante si duole anche, se pur “incidentalmente”, del fatto che il Giudice di prime cure aveva nominato quale suo ausiliare unicamente un medico specialista in Medicina
Legale e non piuttosto un collegio peritale che comprendesse anche un chirurgo ortopedico, tenuto conto della natura della controversia. Aggiunge l'appellante che le indicazioni fornite dalle linee guida (non vi sarebbero in materia Linee Guida di Società
Mediche Italiane bensì soltanto quelle fornite dalla Society
che individuano Controparte_3 controindicazioni e complicanze dell'intervento di vertebroplastica percutanea) non rivestirebbero valore assoluto o tassativo, ma solo indicativo, al fine di rendere omogenea la prestazione medica o chirurgica, così da avere un comune orientamento terapeutico o di arruolamento del paziente. Anche sulla scorta delle stesse Linee Guida fornite dalla
Society of Interventionale Radiology, sarebbe emerso in modo incontrovertibile che, nel caso di specie, non vi fosse alcuna controindicazione, né assoluta, né relativa, all'esecuzione dell'intervento de quo, tanto più che, come evidenziato nella cartella clinica, l'intervento di vertebroplastica non era da considerarsi il trattamento definitivo ma provvisorio e era stato previsto in conformità alle regole della buona prassi e secondo i tempi ed i modi previsti in letteratura, circostanza asseritamente definita dall'appellante come pacifica e mai contestata. Evidenzia al riguardo l'appellante come, stando al diario clinico, la frattura vertebrale amielica, riportata dal
, determinava dolore persistente e refrattario alla CP_1 terapia medica classica, a distanza di diversi giorni, e per tale motivo si era optato, tra tutte le strategie alternative possibili, per quella meno invasiva. Pertanto, ad avviso dell'appellante, l'intervento chirurgico in questione si configurava come assolutamente necessario ed indicato in relazione alla patologia diagnosticata, tanto più che il paziente era stato reso perfettamente edotto della situazione, avendo fornito il proprio consenso all'atto operatorio. In definitiva, la procedura di vertebroplastica sarebbe stata eseguita quale soluzione riparativa meno cruenta, tra le altre possibili, e, in ogni caso, l'evento traumatico lamentato dal
, indipendentemente dalla procedura e seppur CP_1 trattato in maniera conservativa, avrebbe determinato esiti sovrapponibili a quelli denunciati, senza considerare le ulteriori concause rinvenienti dai successivi interventi chirurgici subiti. Per le suddette ragioni, ad avviso dell'appellante, la decisione del Giudice di prime cure, in ordine all'an debeatur, risulterebbe superficiale, infondata e non sufficientemente motivata. Con ulteriore motivo di censura, l'appellante contesta anche la quantificazione del danno risarcibile, operata dal Tribunale, nella misura affermata esorbitante di € 50.000,00. Nonostante l'assenza di elementi di riscontro nella CTU e nella documentazione acquisita agli atti, in merito alla sofferenza interiore, al danno morale ed alla personalizzazione del danno, il Tribunale avrebbe inopinatamente riconosciuto una personalizzazione del danno nel massimo percentuale del 30% e, in applicazione delle Tabelle di AN (che in virtù di un danno biologico riconosciuto del 5%, devono necessariamente essere quelle relative alla micropermanenti), avrebbe incluso anche il danno morale, che in difetto di diverso riscontro, avrebbe invece dovuto essere ritenuto incluso nella quantificazione del danno biologico secondo le suddette Tabelle.
Si è costituito in giudizio , deducendo Controparte_1
l'infondatezza delle censure mosse ex adverso. Disattesa l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, all'udienza del 5/03/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni come sopra precisate dai procuratori delle parti.
Motivi della decisione
Ciò posto, ad avviso della Corte le doglianze dell'appellante, in merito all'an debeatur, sono prive di fondamento. In punto di responsabilità, il primo Giudice ha dato rilievo all'analisi operata dal C.T.U., ritenendo l'elaborato peritale di quest'ultimo, così come successivamente integrato alla luce dei quesiti ulteriori formulati dal Giudice, rispondente a criteri di rigore logico e metodologico, così da rendere le conclusioni tratte dall'Ausiliare del Giudice pienamente condivisibili.
A tal proposito, si sottolinea nell'appellata sentenza, richiamando passaggi testuali della relazione di C.T.U., che l'intervento di vertebroplastica, per il quale optarono i sanitari dell'ospedale di RI “…consiste nell'introdurre per via percutanea un ago attraverso il quale si iniettano sotto controllo scopico alcuni millilitri di cemento che solidifica rapidamente. Tale tecnica è controindicata quando il muro posteriore presenta delle discontinuità. Che il muro posteriore presentasse delle discontinuità lo si evince dalla TAC dorso-lombare succitata. Il fallimento dell'intervento chirurgico trova riscontro nella sintomatologia dolorosa lamentata dal nei mesi CP_1 successivi all'intervento, come si può chiaramente evincere dalle certificazioni facenti riferimento alle visite specialistiche ortopediche eseguite a) presso il dr. Per_2 il 24/11/2009 …; b) presso il Prof. Dr. di NA Per_3 in data 07/12/2009; c) presso il Dr. il CP_4
07/12/2009… Il fallimento dell'intervento neurochirurgico, eseguito presso l'O.C. di RI, trova riscontro nella diagnosi di dimissione dal di NA (ingresso CP_2
18/01/2010 – dimissione 25/01/2010) “Pseudoartrosi T10 in esiti di vertebroplastica”. Per pseudoartrosi si intende la mancata consolidazione di una frattura a distanza di sei mesi da un evento traumatico. La diagnosi di dimissione
“Pseudoartrosi T10 in esiti di vertebroplastica lascia intravedere che la pseudoartrosi è conseguenza del fallimento dell'intervento di vertebroplastica. I sanitari dell' di NA affrontano il problema Controparte_2 clinico con artrodesi T8 – T12, inglobando le vertebre compromesse D10 e D11. L'intervento eseguito a NA avrebbe dovuto essere espletato direttamente in prima istanza, evitando in tal modo la laminectomia e la osteotomia di D10. Tra l'altro la vertebroplastica eseguita ad RI non ha corretto la cuneizzazione della D10, tant'è che a NA è stata eseguita successivamente. Il controllo eseguito dopo l'intervento di RI evidenzia la presenza di una cifosi dorsale a dimostrazione che la D10 è rimasta a cuneo. In definitiva l'intervento eseguito ad RI era controindicato per la rottura del muro posteriore della D10.
A questo punto da un punto di vista della valutazione medico-legale è importante non perdere di vista quanto spetta all'incidente stradale e quanto invece è conseguenza dell'errore medico. I sanitari di NA hanno eseguito intervento di artrodesi T8 – T12, che andava già eseguito ad RI;
ma dal momento che è stato eseguito con ritardo, l'intervento di stabilizzazione fatto a NA ha comportato anche una laminectomia ed una osteotomia, che non sarebbe stato necessario fare, se l'intervento di artrodesi fosse stato eseguito ad RI. Si configura quindi un danno biologico pari al 5% (cinque per cento). La frattura delle due vertebre dorsali D10 e D11… dipende dall'incidente stradale. La laminectomia e la osteotomia, invece, sono da attribuire al ritardo dell'intervento di stabilizzazione non eseguito ad RI”. Ed ancora, nella relazione supplementare, il CTU ha ritenuto che il danneggiato “non presentava alcuna preesistenza a carico della colonna dorsale, sede della lesione dell'infortunio, prima dell'incidente” stradale;
che il danno biologico è consistito nella produzione di invalidità temporanea e permanente;
che, inoltre, il danno biologico permanente derivato dall'incidente è quantificabile in misura pari al 10% e quello attuale, comprensivo del pregiudizio determinato dall'errore medico, si attesta al 15% della totale validità; che, inoltre, il danno biologico ulteriore provocato dall'errore medico non ha, di per sè, riflesso alcuno sulla attività lavorativa di idraulico asseritamente svolta dal danneggiato, in quanto la frattura delle due vertebre dorsali, avutasi all'esito dell'incidente stradale, già avrebbe determinato un riflesso negativo di scarsa importanza (in quanto la colonna dorsale è rigida e non mobile fino alla vertebra D11) su detta attività. Ora, dalle conclusioni dei CTU appare evidente che il danno ingiusto provocato all'attore consiste, alla luce dei protocolli in uso, nell'esecuzione di un intervento controindicato, presso l'ospedale di RI, nonché nell'esecuzione di laminectomia e osteotomia necessitate dal ritardato intervento di stabilizzazione omesso ad RI. Non può esservi alcun dubbio dunque sull'imputabilità del danno ai sanitari che effettuarono l'intervento chirurgico ad RI il 6.5.2009 (non venendo in questione la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, ai sensi dell'art. 2236 c.c.), nè sul nesso causale tra condotta professionale e danno>.
A fronte della motivazione come sopra articolata dal
Tribunale, le argomentazioni critiche della appellante, in punto di responsabilità, si sostanziano nel fatto che: 1)
l'indagine tecnica sarebbe stata svolta da medico legale e non da collegio peritale che includesse anche uno specialista chirurgo-ortopedico, esperto del settore;
2) i postumi invalidanti riscontrati non sarebbero univocamente riferibili all'intervento eseguito in RI, ben potendo ricollegarsi in via autonoma a quello successivo, eseguito a NA, quand'anche per quest'ultimo fossero state pienamente osservate le leges artis, e, ancor prima, all'evento traumatico
(incidente stradale) di cui il era stato vittima;
3) CP_1
l'intervento, oggetto di causa, con il consenso del paziente, sarebbe stato deciso ed eseguito come soluzione meramente temporanea e non definitiva, al fine di lenire i dolori persistenti, sofferti dal paziente stesso nonostante il tempo trascorso dall'evento infortunistico (incidente stradale) e la
“terapia medica classica”; 4) non vi sarebbero state controindicazioni all'esecuzione dell'intervento de quo, anche in difetto di Linee Guida fornite da Controparte_5
.
[...]
Nessuna delle doglianze, come sopra riassunte, si appalesa condivisibile.
In primo luogo, va evidenziata la novità dei rilievi mossi con l'appello, dalla difesa della , all'elaborato del CTU CP_6
e, conseguentemente, alla decisione del primo Giudice che al primo ha fatto sostanziale rinvio.
Invero, nessuna osservazione è stata formulata in primo grado agli elaborati peritali del C.T.U., di cui non è stata neanche contestata la competenza professionale a pronunciarsi sui quesiti allo stesso posti dal Tribunale, neanche all'esito del deposito degli elaborati peritali.
Neppure sono state documentate le allegazioni, sostenute in sede di gravame, contrastanti le argomentate conclusioni tratte dal C.T.U., in ordine all'asserita assenza di controindicazioni all'intervento chirurgico, oggetto di causa, e fin anche di Linee Guida (per la verità è lo stesso appellante a riferire contraddittoriamente che, pur in difetto di fonti provenienti da Società Mediche Italiane, le controindicazioni valutate dal C.T.U. troverebbero comunque riscontro nelle Linee Guida suggerite dalla, non meno prestigiosa, Society of Interventional Radiology)4 idonee a suggerire la tipologia più adeguata di intervento, a fronte delle lesioni riportate dal in conseguenza CP_1 dell'incidente stradale.
Neppure dimostrata è la solo affermata possibilità – allegata dall'appellante - che i danni permanenti sofferti dal avrebbero potuto comunque ricollegarsi al CP_1 trauma sofferto in conseguenza dell'incidente stradale ovvero al secondo intervento chirurgico, eseguito a NA, presso altra struttura sanitaria.
Ancor più indimostrata è la tesi, affermata in appello, secondo cui l'intervento chirurgico di “vertebroplastica” non avrebbe avuto carattere definitivo bensì provvisorio, per rimediare nell'immediato ai persistenti dolori sofferti dal paziente.
Al contrario, l'Ausiliare dr. , specialista in Per_1 medicina legale, con dovizia di particolari, ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto fallimentare e non consigliabile, nella fattispecie in esame, l'intervento eseguito in RI, confermando la malpractice lamentata dal . CP_1
Come evidenzia il C.T.U., nel suo primo elaborato peritale, la TAC della colonna dorso–lombare, eseguita in data 02/5/2009 presso la Radiologia dell'O.C. di Barletta, a completamento delle indagini radiografiche, prima del trasferimento del paziente presso la NCH dell'O.C. di
RI, aveva inequivocabilmente accertato sul paziente la
“Frattura della limitante somatica superiore di D10, con avvallamento e modesta deformazione a cuneo anteriore. La rima di frattura coinvolge anche il muro posteriore che appare lievemente deformato e protrude nel canale vertebrale per circa 3 mm”. A fronte di questo quadro, ad avviso del C.T.U., l'intervento di vertebroplastica,5 scelto dagli operatori della NCH dell'O.C. di RI, era controindicato in presenza di discontinuità nel muro posteriore delle vertebre.
E tale affermazione ha trovato conferma ex post in plurimi riscontri, costituiti dai risultati di ripetute visite specialistiche, cui si sottopose il paziente, ad opera di altrettanti specialisti, visite da cui emerge in maniera inequivocabile l'esito fallimentare dell'intervento de quo. In particolare, in data 24/11/2009, il Dr. evidenzia Per_2 come il paziente , dallo stesso esaminato, risulti CP_1
“affetto da postumi dolorosi di frattura amielica di D10 e D11, trattato con vertebroplastica di D10 e busto ortopedico, guarito con deformità a cuneo della stessa vertebra e deformità a lente biconcava del soma di D11. Le suddette deformità determinano gravi alterazioni posturali del passaggio dorso–lombare con marcata limitazione funzionale e ricorrenti episodi algici dorso–lombari”. Il Prof. Dr. di NA, in data 07/12/2009, evidenzia Per_3 come il nonostante la vertebroplastica CP_1 percutanea di D10 per via transpeduncolare a sinistra, eseguita dai sanitari di RI, accusasse perdurante importante dolore. Il sanitario dà atto che (il paziente) “ha eseguito RMN lombare che evidenzia gli esiti della vertebroplastica di D10 e frattura a lente biconcava di D11”. Il Dr. in data 07/12/2009, constata CP_4 come, nonostante il trattamento della frattura vertebrale di
T10 con vertebroplastica per via percutanea a sinistra, 40 giorni di busto con spallacci e riposo e un ulteriore mese di riposo, il paziente abbia cominciato a lamentare dolore dorsale, in corrispondenza del passaggio toraco–lombare, esacerbato dagli sforzi, che riferisce anche attualmente e che 5 Consistente nell'introdurre, per via percutanea, un ago attraverso il quale si iniettano, sotto controllo scopico, alcuni millilitri di cemento che solidifica rapidamente. gli impedisce di condurre una vita normale. Constata, altresì
“Clinicamente dolore palpatorio in corrispondenza delle spinose del passaggio toraco–lombare, flesso–estensione del rachide concessa per 2/3 della norma, non deficit periferici…”. Infine, nella diagnosi di dimissione dal di NA CP_2
(avvenuta il 25/01/2010) si dà atto di “Pseudoartrosi T10 in esiti di vertebroplastica”, laddove per pseudoartrosi deve intendersi la mancata consolidazione di una frattura a distanza di sei mesi da un evento traumatico, circostanza che conferma il fallimento dell'intervento di vertebroplastica.
D'altronde, quand'anche l'intervento in RI fosse stato eseguito – come sostiene ma non dimostra l' CP_6 appellante – per rimediare al persistente dolore sofferto dal paziente a causa del trauma, conseguente all'incidente stradale, anche sotto tale profilo non può che constatarsi il fallimento dell'intervento stesso, stante il permanere del dolore a distanza di oltre sei mesi dal sinistro stradale e dal primo intervento, come sopra constatato.
Al contrario – evidenzia il C.T.U. – risolutivo si è appalesato l'intervento di artrodesi T8 – T12, con inglobamento delle vertebre compromesse D10 e D11, eseguito a NA, intervento che avrebbe dovuto essere espletato direttamente in prima istanza, evitando in tal modo la laminectomia e la osteotomia di D10, tanto più che la vertebroplastica, eseguita ad RI, non aveva neanche corretto la cuneizzazione della D10, correzione attuata successivamente a NA.6
Alla luce delle considerazioni che precedono, che attingono solido fondamento dalla relazione di C.T.U. espletata in primo grado, per nulla confutata con idonei riscontri di carattere scientifico da parte appellante, può ribadirsi anche in questa sede che l'intervento eseguito presso l' CP_7 era controindicato per la rottura del muro posteriore
[...] della D10 e che, pertanto, dai sanitari del relativo Ospedale sono state violate le leges artis.
Per altro, senza essere idoneamente smentito da alcun dato scientifico di indirizzo contrario, il CTU evidenzia come il ritardo nella esecuzione dell'intervento di stabilizzazione, fatto a NA, ha comportato anche una laminectomia ed una osteotomia, che non sarebbe stato necessario fare se l'intervento di artrodesi fosse stato eseguito tempestivamente ad RI, e ciò ha provocato un danno biologico (invalidità permanente) nella misura del 5%, così valutato dal CTU, il quale ha poi precisato come tale danno deve intendersi al netto di quello conseguente alla frattura delle due vertebre dorsali D10 e D11, con conseguente stabilizzazione della colonna, ricollegabile invece all'incidente stradale (la percentuale di invalidità è complessivamente pari al 15%, di cui il 10% riferibile al trauma da sinistro stradale).
L'inconsistenza delle argomentazioni critiche, come sopra, mosse dall'appellante all'operato del C.T.U., confermano la piena idoneità di quest'ultimo ad assolvere l'incarico affidatogli, senza necessità di rinnovare l'indagine tecnica – come invocato dall'appellante – a mezzo di collegio peritale, comprensivo di specialista in chirurgia ortopedica.
A diverse conclusioni, invece, deve giungersi con riguardo alle censure mosse dall'appellante sulla quantificazione del danno non patrimoniale, operata in sentenza.
In particolare, come sopra già ampiamente esposto, l' CP_6 ha lamentato l'ingiustificata “personalizzazione” del
[...] danno biologico, nella misura del 30%, e il riconoscimento del danno morale, pur in difetto di qualsiasi prova e, ancor prima, allegazione del danneggiato, con incremento finale ingiustificatamente operato in via equitative fino a concorrenza dell'importo di € 50.000,00.
Orbene, quanto alla “personalizzazione” del danno, come affermato condivisibilmente dal Supremo Collegio, in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura
"standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (come, nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado, sofferti da persone della stessa età, non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento.7
Nel caso in esame, il non solo non ha allegato e, CP_1 tanto meno, provato peculiarità tali da giustificare lo scostamento dai valori standard previsti dalle “tabelle milanesi” ma non risulta avere neanche invocato la
“personalizzazione” del danno biologico, come si desume dal tenore degli atti defensionali del primo grado di giudizio, primo fra tutti l'atto introduttivo dello stesso.
Pertanto, del tutto ingiustificato deve ritenersi l'incremento stabilito dal primo Giudice, nella misura del 30%, dei valori determinati, sulla base delle tabelle milanesi, con riferimento sia al danno da invalidità temporanea sia al danno da invalidità permanente. Analogamente, del tutto ingiustificato e immotivato deve reputarsi l'ulteriore incremento, operato “equitativamente” sull'importo ottenuto attraverso l'utilizzo delle tabelle milanesi, fino a giungere alla somma definitiva di € 50.000,00. Di contro, ad avviso della Corte, è innegabile che, a causa della malpractice medica, il abbia subito CP_1 sofferenze psichiche aggiuntive, rispetto a quelle già conseguenti all'infortunio occorsogli e al pregiudizio attinente l'integrità psico-fisica: basti considerare il prolungarsi per mesi del decorso della malattia e i disagi dovuti ai necessari trasferimenti in più sedi per visite mediche, indagini diagnostiche e degenza ospedaliera.
Sicchè, contrariamente quanto ritenuto dall'appellante, ben si giustifica il riconoscimento della voce di danno morale, la cui determinazione, tuttavia, deve operarsi, così come la liquidazione del danno biologico, secondo le tabelle milanesi attualmente in vigore (2024), utilizzabili in considerazione della necessità di procedere, in questa sede, al riconteggio del danno non patrimoniale.
Pertanto, il coefficiente da utilizzare per il calcolo del danno da invalidità temporanea deve ritenersi pari ad € 115,00, senza alcun incremento, con la conseguenza che, fermi restando tutti gli altri parametri, non oggetto di specifica contestazione da parte dell'appellante, il conteggio deve essere riformulato come segue: a) danno da invalidità temporanea totale per giorni 50, € 5.759,00 (euro 115,00 per ciascun giorno di invalidità temporanea); b) danno da invalidità temporanea parziale al 75% per giorni 50, €
4.312,50; danno da invalidità temporanea parziale al 50% per giorni 50, € 2.875,00; danno da invalidità temporanea parziale al 25% per giorni 50, € 1.437,50, per un totale di €
14.375,00.
Quanto al danno biologico (invalidità permanente), pari al
5% (aggiuntosi al 10% già derivante dall'incidente stradale), tenuto conto dell'età del danneggiato all'epoca dell'intervento ritenuto non corretto (21 anni) e del punto di danno biologico, pari ad € 1.741,60, con incremento del 25%
(€ 435,40) per sofferenza soggettiva (danno morale): €
9.797,00 (di cui € 7.837,00 per il solo danno biologico risarcibile).
Pertanto, il danno non patrimoniale complessivo va rideterminato in € 24.172,00.
Il detto importo, già rivalutato all'attualità, va devalutato alla data del sinistro (intervento chirurgico eseguito il
6/5/2009) e sul medesimo, di anno in anno rivalutato secondo gli indici ISTAT, vanno riconosciuti gli interessi legali fino alla data di pubblicazione della presente decisione. Inoltre, sulla somma così ottenuta, spettano gli ulteriori interessi legali, dalla pubblicazione della presente decisione sino al soddisfo. Nei sensi e nei limiti di cui sopra, in parziale accoglimento dell'appello, va riformata la sentenza gravata.
Tenuto conto dell'esito complessivo della causa, con accoglimento della domanda risarcitoria, se pur nei limiti del decisum, le spese processuali del doppio grado vanno regolate secondo il principio di soccombenza, ponendole a carico dell , qui appellante, e liquidate Parte_1 come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa desunto dall'importo determinato in sentenza e della non particolare complessità delle questioni trattate, che giustifica l'applicazione dei parametri medi, di cui al DM 55/2014 e succ. modif.
P.T.M.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, nei confronti di CP_1
avverso la sentenza n. 570, pubblicata il 27/3/2023,
[...] resa inter partes dal Tribunale di Trani, così provvede, in accoglimento parziale dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza:
a) condanna l'appellante al Parte_1 pagamento, in favore dell'appellato , della CP_1 somma di € 24.172,00, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, come liquidato in parte motiva, oltre interessi legali sul detto importo, devalutato alla data dell'intervento (6/5/2009) ma rivalutato secondo gli indici ISTAT, di anno in anno, fino alla data di pubblicazione della presente decisione nonché ulteriori interessi legali, sulla somma così ottenuta, dalla pubblicazione della presente decisione sino al soddisfo;
b) condanna altresì l' Parte_1 appellante alla rifusione, in favore dell'appellato delle spese processuali del Controparte_1 doppio grado, liquidate, quanto al primo grado, in € 5.677,29, di cui € 677,29 per esborsi documentati ed il residuo per compensi, e, quanto al presente grado, in
€ 5.800,00 a titolo di compensi, oltre accessori di legge, spese che distrae cumulativamente in favore dei procuratori costituiti distrattari.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della terza sezione civile, addì 12/3/2025.
Il Presidente rel./est.
Salvatore GRILLO 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 La rivalutazione monetaria, pur in assenza di specifica domanda da parte attrice, - secondo il Tribunale – costituirebbe una necessaria componente del risarcimento e “non configura il risarcimento di un maggiore e diverso danno, ma soltanto una diversa espressione monetaria del danno medesimo (che, per rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale). Pertanto, nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito deve ritenersi implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria, quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti, attesa la diversità delle rispettive funzioni. 4 Trattasi, per altro, della principale organizzazione professionale che rappresenta i radiologi interventisti in tutto il mondo, come emerge dai siti Internet di settore. 6 Il controllo eseguito dopo l'intervento di RI aveva, infatti, evidenzia la presenza di una cifosi dorsale, a dimostrazione che la D10 era rimasta a cuneo. 7 Cfr. Cass. Sez. 3, n. 31681 del 09/12/2024. Nello stesso senso Cass. Sez. 6 - 3, n. 5865 del 04/03/2021 e
Sez. 3, n. 28988 del 11/11/2019.
La Corte d'Appello di Bari
Terza Sezione Civile riunita in camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati: 1) dott. Salvatore GRILLO Presidente rel./est.
2) dott. Paola BARRACCHIA Consigliere
3) dott. Antonello VITALE Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 902/2023 R.G., avente ad oggetto: risarcimento danni alla persona,
TRA
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Scarpellini Camilli, giusto mandato in atti, elettivamente domiciliata in RI alla Via Fornaci 201; appellante
e
, rappresentato e difeso, giusto mandato Controparte_1 in atti, dagli Avv.ti Iolanda Di Paola e Paolo Lionetti, elettivamente domiciliato in Barletta alla Via Indipendenza
n. 22; appellato
All'udienza collegiale del 5/03/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127/3 e 127ter
c.p.c., applicabili ratione temporis ai sensi dell'art. 35/2 D.Lgs. n. 149/2022, come modificato dall'art. 1/380 L. n. 197/22, la causa è stata assegnata a sentenza, previo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, di seguito riportate.
Il procuratore di parte appellante ha così concluso (note scritte del 14/2/2025): …i sottoscritti difensori procedono al deposito delle presenti note scritte a mezzo delle quali si riportano alle conclusioni già rassegnate in atti insistendo per l'accoglimento del gravame>. Il procuratore dell'appellato ha così Controparte_1 concluso (note scritte del 13/2/2025): <…si riporta integralmente al contenuto dei propri scritti difensivi e chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1.
Rigettare il formulato appello alla sentenza n. 570/2023 perché destituito di ogni fondamento in fatto e in diritto. 2.
Conseguentemente confermare interamente le statuizioni della sentenza n. 570/2023, pubblicata il 27.03.2023 ed emessa dal Tribunale di Trani.
3. con vittoria di spese e competenze di lite dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari>.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 570/2023, pubblicata il 27/3/2023, il Tribunale di Trani ha parzialmente accolto la domanda proposta da nel contraddittorio con Controparte_1
l' , regolando secondo Parte_1 soccombenza le spese di lite.
Con la predetta domanda, parte attrice, ora appellato, aveva convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Trani, la predetta , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni sofferti in conseguenza dell'intervento chirurgico, eseguito in data 6.5.2009 presso l'ospedale di RI, di vertebroplastica percutanea di D10 per via transpeduncolare SX, danni quantificati nella misura di € 132.297,22, oltre accessori di legge e spese di lite. In particolare, l'istante aveva dedotto che il suddetto intervento chirurgico, eseguito in conseguenza del sinistro stradale, a seguito del quale il aveva riportato CP_1
“politrauma con frattura vertebrale D10 – D11”, era risultato inutile ed assolutamente controindicato nell'ipotesi di frattura vertebrale, causando una evoluzione peggiorativa della patologia già in atto in cifosi della frattura vertebrale, spondilosi diffusa, scoliosi dorso-lombare ad S, rigidità della lordosi lombare, riduzione dello spazio intersomatico tra L5-S1 e presenza di una bolla di degenerazione gassosa a livello del disco tra D10-D11. Secondo l'attore, ai danni provocati dal predetto intervento chirurgico, aveva posto rimedio parziale il successivo intervento operatorio, eseguito in data 19.1.2010 presso l' Controparte_2 di NA.
[...]
Pertanto, il aveva chiesto all'adito Tribunale di CP_1 accertare 1) che l'intervento chirurgico, subito in data 6.5.2009 presso l'ospedale di RI, era inutile ed assolutamente controindicato nell'ipotesi di frattura vertebrale;
2) che il predetto intervento chirurgico aveva causato un'evoluzione peggiorativa della patologia già in atto in cifosi della frattura vertebrale, spondilosi diffusa, scoliosi dorso-lombare ad S, rigidità della lordosi lombare, riduzione dello spazio intersomatico tra L5-S1 e la presenza di una bolla di degenerazione gassosa a livello del disco tra
D10-D11; 3) che il successivo intervento operatorio del
19.1.2010, cui il si era sottoposto presso CP_1
l' di NA, aveva avuto Controparte_2 efficacia riparatoria rispetto al primo;
4) la responsabilità dell' convenuta, nella causazione delle Parte_1 conseguenze lesive subite, con conseguente condanna della stessa al risarcimento dei danni, pari ad € 132.297,22, oltre spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti, antistatari.
Si era costituita in giudizio l' , Parte_1 resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto. Istruita con CTU medico-legale,1 integrata con supplemento di indagine peritale,2 la causa è stata decisa con la sentenza qui impugnata.
Il primo Giudice, facendo proprie le valutazioni e le conclusioni tratte dal CTU, ha ritenuto fondata, per quanto di ragione, la pretesa risarcitoria avanzata dal . CP_1
In particolare, il Tribunale ha: a) ravvisato il danno ingiusto provocato all'attore, consistito, alla luce dei protocolli in uso, nell'esecuzione di un intervento controindicato, presso l'ospedale di RI, nonché nell'esecuzione di laminectomia e osteotomia, necessitate dal ritardato intervento di stabilizzazione, omesso nel predetto intervento eseguito in RI;
b) accertato l'imputabilità del danno ai sanitari che effettuarono l'intervento chirurgico ad RI il 6.5.2009 (in difetto di problemi tecnici di speciale difficoltà, ai sensi dell'art. 2236 c.c.) e il nesso causale tra la condotta professionale e il danno;
c) ritenuto la responsabilità contrattuale dell' Ente ospedaliero e, per esso, della convenuta, “sul rilievo che l'accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto”, con riferimento ai fatti colposi, ascrivibili ai medici di cui si avvalga, in virtù dell'art. 1228 c.c.; d) considerato che, nel caso di specie, le lesioni preesistenti avevano svolto il ruolo di concausa di postumi più gravi, e pertanto delle preesistenze avrebbe dovuto tenersi conto, nella determinazione del grado percentuale complessivo di invalidità permanente, ai fini della quantificazione del risarcimento, per non violare il
Persona_ 1 A mezzo del dr. (cfr. elaborato peritale del 13/10/2015), finalizzata: a stabilire, in termini di compatibilità causale, e quantificare le conseguenze lesive, anche in termini di postumi permanenti, del trattamento medico-sanitario in questione;
a verificare l'eliminabilità anche parziale di tali postumi e l'incidenza delle lesioni riportate sulla capacità di lavoro del danneggiato;
ad individuare e quantificare le spese congrue riconducibili alle lesioni subite e a determinare quelle eventuali, future, da sostenere. Persona_ 2 Il supplemento di CTU, di cui all'elaborato peritale del dr. , in data 12/10/2021, era giustificato sul presupposto (così si legge nell'appellata sentenza) “che, nel caso di specie, le lesioni preesistenti hanno svolto il ruolo di concausa di postumi più gravi, e che quindi delle preesistenze si debba tenere conto nella determinazione del grado percentuale complessivo di invalidità permanente, ai fini della quantificazione del risarcimento, alla luce delle valutazioni contenute nella pronuncia di Cass., terza sezione civile, n. 28986 dell'11 novembre 2019; ritenuto quindi che di tali preesistenze occorra tenere conto per non violare il criterio di progressività del quantum del danno biologico, pur dovendosi depurare la stima del danno dai pregiudizi non causalmente imputabili al responsabile;
ritenuta quindi la necessità, ai fini del decidere, di disporre di una doppia valutazione medico-legale: - l'una, reale e concreta, indicativa dell'effettivo grado percentuale di invalidità permanente di cui la vittima sia complessivamente portatrice all'esito dell'infortunio, valutato sommando tutti i postumi riscontrati, di qualunque tipo e da qualunque causa provocati;
- l'altra, astratta ed ipotetica, pari all'ideale grado di invalidità permanente di cui la vittima era portatrice prima dell'infortunio”. criterio di progressività del quantum del danno biologico, pur dovendosi depurare la stima del danno dai pregiudizi non causalmente imputabili al responsabile.
In definitiva, applicando le tabelle milanesi, perché ritenute più congrue, e previa adeguata personalizzazione, conseguente alla valutazione, nella loro effettiva consistenza, delle sofferenze, fisiche e psichiche, patite dal soggetto leso, così da giungere al ristoro del danno nella sua interezza, il danno biologico, in via equitativa, è stato determinato come segue, tenuto conto di un incremento individualizzato per sofferenza (ritenuta risultante dalla documentazione in atti) pari al 30%: danno da invalidità temporanea totale di giorni 50: euro 6.435,00 (euro 99,00 per ciascun giorno di invalidità temporanea incrementato di euro 29,70); danno da invalidità temporanea parziale al
75% di giorni 50: euro 4.826,00; danno da invalidità temporanea parziale al 50% di giorni 50: euro 3.217,50; danno da invalidità temporanea parziale al 25% di giorni
50: euro 1.608,50; danno da invalidità permanente (pari al
5% aggiuntosi al 10% già derivante dall'incidente stradale): euro 22.318,40 (euro 37.510,00 aumentati dell'incremento di euro 11.253,00 =euro 48.763,00, pari al danno permanente al 15%; euro 48.763,00 meno euro 26.444,60, pari al danno biologico derivato dall'incidente stradale =euro 22.318,40). Il danno biologico differenziale complessivo ammonta quindi ad euro 38.405,40. Tale voce può essere incrementata equitativamente fino all'importo di euro 50.000,00, considerate le conseguenze di stravolgimento delle consuetudini di vita provocate dall'omessa tempestiva adozione del trattamento sanitario necessario, che possono evincersi dal conseguente prolungamento dello stato di malattia e della condizione di sofferenza (cf. documentazione sanitaria in atti e attestati di malattia INPS)>.
Il Tribunale, poi, non ha ritenuto di riconoscere alcunchè a titolo di danno patrimoniale, né a titolo di spese mediche
(pur documentate per complessivi € 311,81), perché non sarebbe emersa la prova inequivoca sul fatto che gli esborsi subiti fossero effettivamente riconducibili all'errore medico, né a titolo di danno da diminuite produzione di reddito e capacità di lavoro, perché il avrebbe percepito, CP_1 nel corso della degenza, regolare indennità di malattia, come attestato dall'INPS. Infine, secondo il primo Giudice, non sarebbe risultato provato (nell'an e nel quantum) il danno differenziale, derivante dalla riduzione degli introiti, nè, alla luce della
CTU, l'errore medico avrebbe prodotto alcuna autonoma conseguenza dannosa sulla capacità di lavoro del
. CP_1
In ultimo – sottolinea il Tribunale - trattandosi di obbligazione di valore, l'importo come sopra determinato avrebbe dovuto essere devalutato, alla data dell'illecito (6.5.2009), in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, e quindi rivalutato anno per anno,3 secondo lo stesso parametro, da detta data fino a quella di pubblicazione della sentenza (che segna la trasformazione dell'obbligazione risarcitoria in debito di valuta), con l'aggiunta degli interessi legali maturati sul capitale, via via rivalutato fino a detta data, e degli ulteriori interessi maturandi sulla risultante fino al saldo.
Sono state regolate secondo soccombenza le spese di lite, liquidate dal Tribunale nella misura di € 677,29 per esborsi documentati ed € 7.616,00 per compensi (oltre rimborso forfettario delle spese generali), in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, in relazione allo scaglione di riferimento, determinato in base al decisum, con distrazione cumulativamente in favore dei procuratori costituiti, avv.ti Paolo Lionetti e Jolanda Di Paola, dichiaratisi antistatari. Le spese di CTU, infine, già liquidate con separati decreti, sono state poste a definitivo carico della convenuta soccombente.
Avverso la sentenza ha proposto appello la
[...]
soccombente, lamentando, in primo Parte_1 luogo, quanto all'an debeatur, la carenza di prova, a carico del paziente, dell'inadempimento del debitore e, successivamente, dell'insorgenza o dell'aggravamento della patologia, come conseguenza di tale inadempimento, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato: ciò perché, da un lato, non vi sarebbe stata alcuna contestazione in merito alla corretta esecuzione dell'intervento da parte dei sanitari del P.O. di RI, e, dall'altro lato, le affermazioni in ordine alla opportunità o meno dell'intervento contestato sarebbero frutto di mere speculazioni ipotetiche e non verità assolute. Sempre ad avviso dell'appellante, nessuna responsabilità avrebbe potuto addossarsi all'appellante, per plurime ragioni.
In primo luogo, non sarebbe stato tenuto in debito conto il successivo intervento di artrodesi e stabilizzazione meccanica con barra in titanio, eseguito presso altra struttura sanitaria di NA), in data 19 gennaio Controparte_2
2010, nonchè le conseguenze riconducibili al sinistro stradale occorso al , a seguito del quale il CP_1 medesimo aveva riportato lesioni come sopra descritte. Ad avviso dell'appellante, avrebbero dovuto tenersi distinti, ai fini del nesso eziologico e del diritto al risarcimento del danno, il determinismo della vertebroplastica, eseguito dai sanitari di RI, e l'intervento di artrodesi, eseguito presso la Struttura Sanitaria di NA, cui era connaturata una
“limitazione funzionale del passaggio dorso-lombare”, quand'anche eseguito a regola d'arte. In secondo luogo – osserva l'appellante - il trattamento di vertebroplastica non avrebbe avuto l'obiettivo di guarire definitivamente il paziente, ma solo di rimetterlo in piedi al più presto e di diminuire il dolore dorso-lombare derivato dalla frattura. In terzo luogo, secondo l'appellante, il lamentato danno permanente del paziente non avrebbe potuto essere ricondotto all'operato dei medici del P.O. di RI e il giudice di prime cure avrebbe errato nel non accorgersi come il nesso causale, tra e lamentato Parte_3 danno, fosse tutt'altro che univoco, posto che, per stessa ammissione dell'attore , erano intervenute CP_1 ulteriori procedure chirurgiche (artrodesi) che, stando alla letteratura scientifica di comune consultazione, per quanto curativa, per caratteristiche topografiche e derivanti esiti
(marcata limitazione funzionale del tratto in cui viene eseguita), ingloberebbero i postumi oggi lamentato dal paziente.
Il Tribunale, pertanto, non avrebbe preso in considerazione, anche solo al fine di escluderle, ulteriori possibili cause del danno, identificabili negli interventi successivi, cui il paziente si era successivamente sottoposto, che avrebbero potuto aver giocato un ruolo autonomo ed indipendente nella causazione della grave alterazione dorso-lombare. L'appellante si duole anche, se pur “incidentalmente”, del fatto che il Giudice di prime cure aveva nominato quale suo ausiliare unicamente un medico specialista in Medicina
Legale e non piuttosto un collegio peritale che comprendesse anche un chirurgo ortopedico, tenuto conto della natura della controversia. Aggiunge l'appellante che le indicazioni fornite dalle linee guida (non vi sarebbero in materia Linee Guida di Società
Mediche Italiane bensì soltanto quelle fornite dalla Society
che individuano Controparte_3 controindicazioni e complicanze dell'intervento di vertebroplastica percutanea) non rivestirebbero valore assoluto o tassativo, ma solo indicativo, al fine di rendere omogenea la prestazione medica o chirurgica, così da avere un comune orientamento terapeutico o di arruolamento del paziente. Anche sulla scorta delle stesse Linee Guida fornite dalla
Society of Interventionale Radiology, sarebbe emerso in modo incontrovertibile che, nel caso di specie, non vi fosse alcuna controindicazione, né assoluta, né relativa, all'esecuzione dell'intervento de quo, tanto più che, come evidenziato nella cartella clinica, l'intervento di vertebroplastica non era da considerarsi il trattamento definitivo ma provvisorio e era stato previsto in conformità alle regole della buona prassi e secondo i tempi ed i modi previsti in letteratura, circostanza asseritamente definita dall'appellante come pacifica e mai contestata. Evidenzia al riguardo l'appellante come, stando al diario clinico, la frattura vertebrale amielica, riportata dal
, determinava dolore persistente e refrattario alla CP_1 terapia medica classica, a distanza di diversi giorni, e per tale motivo si era optato, tra tutte le strategie alternative possibili, per quella meno invasiva. Pertanto, ad avviso dell'appellante, l'intervento chirurgico in questione si configurava come assolutamente necessario ed indicato in relazione alla patologia diagnosticata, tanto più che il paziente era stato reso perfettamente edotto della situazione, avendo fornito il proprio consenso all'atto operatorio. In definitiva, la procedura di vertebroplastica sarebbe stata eseguita quale soluzione riparativa meno cruenta, tra le altre possibili, e, in ogni caso, l'evento traumatico lamentato dal
, indipendentemente dalla procedura e seppur CP_1 trattato in maniera conservativa, avrebbe determinato esiti sovrapponibili a quelli denunciati, senza considerare le ulteriori concause rinvenienti dai successivi interventi chirurgici subiti. Per le suddette ragioni, ad avviso dell'appellante, la decisione del Giudice di prime cure, in ordine all'an debeatur, risulterebbe superficiale, infondata e non sufficientemente motivata. Con ulteriore motivo di censura, l'appellante contesta anche la quantificazione del danno risarcibile, operata dal Tribunale, nella misura affermata esorbitante di € 50.000,00. Nonostante l'assenza di elementi di riscontro nella CTU e nella documentazione acquisita agli atti, in merito alla sofferenza interiore, al danno morale ed alla personalizzazione del danno, il Tribunale avrebbe inopinatamente riconosciuto una personalizzazione del danno nel massimo percentuale del 30% e, in applicazione delle Tabelle di AN (che in virtù di un danno biologico riconosciuto del 5%, devono necessariamente essere quelle relative alla micropermanenti), avrebbe incluso anche il danno morale, che in difetto di diverso riscontro, avrebbe invece dovuto essere ritenuto incluso nella quantificazione del danno biologico secondo le suddette Tabelle.
Si è costituito in giudizio , deducendo Controparte_1
l'infondatezza delle censure mosse ex adverso. Disattesa l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, all'udienza del 5/03/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni come sopra precisate dai procuratori delle parti.
Motivi della decisione
Ciò posto, ad avviso della Corte le doglianze dell'appellante, in merito all'an debeatur, sono prive di fondamento. In punto di responsabilità, il primo Giudice ha dato rilievo all'analisi operata dal C.T.U., ritenendo l'elaborato peritale di quest'ultimo, così come successivamente integrato alla luce dei quesiti ulteriori formulati dal Giudice, rispondente a criteri di rigore logico e metodologico, così da rendere le conclusioni tratte dall'Ausiliare del Giudice pienamente condivisibili.
A tal proposito, si sottolinea nell'appellata sentenza, richiamando passaggi testuali della relazione di C.T.U., che l'intervento di vertebroplastica, per il quale optarono i sanitari dell'ospedale di RI “…consiste nell'introdurre per via percutanea un ago attraverso il quale si iniettano sotto controllo scopico alcuni millilitri di cemento che solidifica rapidamente. Tale tecnica è controindicata quando il muro posteriore presenta delle discontinuità. Che il muro posteriore presentasse delle discontinuità lo si evince dalla TAC dorso-lombare succitata. Il fallimento dell'intervento chirurgico trova riscontro nella sintomatologia dolorosa lamentata dal nei mesi CP_1 successivi all'intervento, come si può chiaramente evincere dalle certificazioni facenti riferimento alle visite specialistiche ortopediche eseguite a) presso il dr. Per_2 il 24/11/2009 …; b) presso il Prof. Dr. di NA Per_3 in data 07/12/2009; c) presso il Dr. il CP_4
07/12/2009… Il fallimento dell'intervento neurochirurgico, eseguito presso l'O.C. di RI, trova riscontro nella diagnosi di dimissione dal di NA (ingresso CP_2
18/01/2010 – dimissione 25/01/2010) “Pseudoartrosi T10 in esiti di vertebroplastica”. Per pseudoartrosi si intende la mancata consolidazione di una frattura a distanza di sei mesi da un evento traumatico. La diagnosi di dimissione
“Pseudoartrosi T10 in esiti di vertebroplastica lascia intravedere che la pseudoartrosi è conseguenza del fallimento dell'intervento di vertebroplastica. I sanitari dell' di NA affrontano il problema Controparte_2 clinico con artrodesi T8 – T12, inglobando le vertebre compromesse D10 e D11. L'intervento eseguito a NA avrebbe dovuto essere espletato direttamente in prima istanza, evitando in tal modo la laminectomia e la osteotomia di D10. Tra l'altro la vertebroplastica eseguita ad RI non ha corretto la cuneizzazione della D10, tant'è che a NA è stata eseguita successivamente. Il controllo eseguito dopo l'intervento di RI evidenzia la presenza di una cifosi dorsale a dimostrazione che la D10 è rimasta a cuneo. In definitiva l'intervento eseguito ad RI era controindicato per la rottura del muro posteriore della D10.
A questo punto da un punto di vista della valutazione medico-legale è importante non perdere di vista quanto spetta all'incidente stradale e quanto invece è conseguenza dell'errore medico. I sanitari di NA hanno eseguito intervento di artrodesi T8 – T12, che andava già eseguito ad RI;
ma dal momento che è stato eseguito con ritardo, l'intervento di stabilizzazione fatto a NA ha comportato anche una laminectomia ed una osteotomia, che non sarebbe stato necessario fare, se l'intervento di artrodesi fosse stato eseguito ad RI. Si configura quindi un danno biologico pari al 5% (cinque per cento). La frattura delle due vertebre dorsali D10 e D11… dipende dall'incidente stradale. La laminectomia e la osteotomia, invece, sono da attribuire al ritardo dell'intervento di stabilizzazione non eseguito ad RI”. Ed ancora, nella relazione supplementare, il CTU ha ritenuto che il danneggiato “non presentava alcuna preesistenza a carico della colonna dorsale, sede della lesione dell'infortunio, prima dell'incidente” stradale;
che il danno biologico è consistito nella produzione di invalidità temporanea e permanente;
che, inoltre, il danno biologico permanente derivato dall'incidente è quantificabile in misura pari al 10% e quello attuale, comprensivo del pregiudizio determinato dall'errore medico, si attesta al 15% della totale validità; che, inoltre, il danno biologico ulteriore provocato dall'errore medico non ha, di per sè, riflesso alcuno sulla attività lavorativa di idraulico asseritamente svolta dal danneggiato, in quanto la frattura delle due vertebre dorsali, avutasi all'esito dell'incidente stradale, già avrebbe determinato un riflesso negativo di scarsa importanza (in quanto la colonna dorsale è rigida e non mobile fino alla vertebra D11) su detta attività. Ora, dalle conclusioni dei CTU appare evidente che il danno ingiusto provocato all'attore consiste, alla luce dei protocolli in uso, nell'esecuzione di un intervento controindicato, presso l'ospedale di RI, nonché nell'esecuzione di laminectomia e osteotomia necessitate dal ritardato intervento di stabilizzazione omesso ad RI. Non può esservi alcun dubbio dunque sull'imputabilità del danno ai sanitari che effettuarono l'intervento chirurgico ad RI il 6.5.2009 (non venendo in questione la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, ai sensi dell'art. 2236 c.c.), nè sul nesso causale tra condotta professionale e danno>.
A fronte della motivazione come sopra articolata dal
Tribunale, le argomentazioni critiche della appellante, in punto di responsabilità, si sostanziano nel fatto che: 1)
l'indagine tecnica sarebbe stata svolta da medico legale e non da collegio peritale che includesse anche uno specialista chirurgo-ortopedico, esperto del settore;
2) i postumi invalidanti riscontrati non sarebbero univocamente riferibili all'intervento eseguito in RI, ben potendo ricollegarsi in via autonoma a quello successivo, eseguito a NA, quand'anche per quest'ultimo fossero state pienamente osservate le leges artis, e, ancor prima, all'evento traumatico
(incidente stradale) di cui il era stato vittima;
3) CP_1
l'intervento, oggetto di causa, con il consenso del paziente, sarebbe stato deciso ed eseguito come soluzione meramente temporanea e non definitiva, al fine di lenire i dolori persistenti, sofferti dal paziente stesso nonostante il tempo trascorso dall'evento infortunistico (incidente stradale) e la
“terapia medica classica”; 4) non vi sarebbero state controindicazioni all'esecuzione dell'intervento de quo, anche in difetto di Linee Guida fornite da Controparte_5
.
[...]
Nessuna delle doglianze, come sopra riassunte, si appalesa condivisibile.
In primo luogo, va evidenziata la novità dei rilievi mossi con l'appello, dalla difesa della , all'elaborato del CTU CP_6
e, conseguentemente, alla decisione del primo Giudice che al primo ha fatto sostanziale rinvio.
Invero, nessuna osservazione è stata formulata in primo grado agli elaborati peritali del C.T.U., di cui non è stata neanche contestata la competenza professionale a pronunciarsi sui quesiti allo stesso posti dal Tribunale, neanche all'esito del deposito degli elaborati peritali.
Neppure sono state documentate le allegazioni, sostenute in sede di gravame, contrastanti le argomentate conclusioni tratte dal C.T.U., in ordine all'asserita assenza di controindicazioni all'intervento chirurgico, oggetto di causa, e fin anche di Linee Guida (per la verità è lo stesso appellante a riferire contraddittoriamente che, pur in difetto di fonti provenienti da Società Mediche Italiane, le controindicazioni valutate dal C.T.U. troverebbero comunque riscontro nelle Linee Guida suggerite dalla, non meno prestigiosa, Society of Interventional Radiology)4 idonee a suggerire la tipologia più adeguata di intervento, a fronte delle lesioni riportate dal in conseguenza CP_1 dell'incidente stradale.
Neppure dimostrata è la solo affermata possibilità – allegata dall'appellante - che i danni permanenti sofferti dal avrebbero potuto comunque ricollegarsi al CP_1 trauma sofferto in conseguenza dell'incidente stradale ovvero al secondo intervento chirurgico, eseguito a NA, presso altra struttura sanitaria.
Ancor più indimostrata è la tesi, affermata in appello, secondo cui l'intervento chirurgico di “vertebroplastica” non avrebbe avuto carattere definitivo bensì provvisorio, per rimediare nell'immediato ai persistenti dolori sofferti dal paziente.
Al contrario, l'Ausiliare dr. , specialista in Per_1 medicina legale, con dovizia di particolari, ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto fallimentare e non consigliabile, nella fattispecie in esame, l'intervento eseguito in RI, confermando la malpractice lamentata dal . CP_1
Come evidenzia il C.T.U., nel suo primo elaborato peritale, la TAC della colonna dorso–lombare, eseguita in data 02/5/2009 presso la Radiologia dell'O.C. di Barletta, a completamento delle indagini radiografiche, prima del trasferimento del paziente presso la NCH dell'O.C. di
RI, aveva inequivocabilmente accertato sul paziente la
“Frattura della limitante somatica superiore di D10, con avvallamento e modesta deformazione a cuneo anteriore. La rima di frattura coinvolge anche il muro posteriore che appare lievemente deformato e protrude nel canale vertebrale per circa 3 mm”. A fronte di questo quadro, ad avviso del C.T.U., l'intervento di vertebroplastica,5 scelto dagli operatori della NCH dell'O.C. di RI, era controindicato in presenza di discontinuità nel muro posteriore delle vertebre.
E tale affermazione ha trovato conferma ex post in plurimi riscontri, costituiti dai risultati di ripetute visite specialistiche, cui si sottopose il paziente, ad opera di altrettanti specialisti, visite da cui emerge in maniera inequivocabile l'esito fallimentare dell'intervento de quo. In particolare, in data 24/11/2009, il Dr. evidenzia Per_2 come il paziente , dallo stesso esaminato, risulti CP_1
“affetto da postumi dolorosi di frattura amielica di D10 e D11, trattato con vertebroplastica di D10 e busto ortopedico, guarito con deformità a cuneo della stessa vertebra e deformità a lente biconcava del soma di D11. Le suddette deformità determinano gravi alterazioni posturali del passaggio dorso–lombare con marcata limitazione funzionale e ricorrenti episodi algici dorso–lombari”. Il Prof. Dr. di NA, in data 07/12/2009, evidenzia Per_3 come il nonostante la vertebroplastica CP_1 percutanea di D10 per via transpeduncolare a sinistra, eseguita dai sanitari di RI, accusasse perdurante importante dolore. Il sanitario dà atto che (il paziente) “ha eseguito RMN lombare che evidenzia gli esiti della vertebroplastica di D10 e frattura a lente biconcava di D11”. Il Dr. in data 07/12/2009, constata CP_4 come, nonostante il trattamento della frattura vertebrale di
T10 con vertebroplastica per via percutanea a sinistra, 40 giorni di busto con spallacci e riposo e un ulteriore mese di riposo, il paziente abbia cominciato a lamentare dolore dorsale, in corrispondenza del passaggio toraco–lombare, esacerbato dagli sforzi, che riferisce anche attualmente e che 5 Consistente nell'introdurre, per via percutanea, un ago attraverso il quale si iniettano, sotto controllo scopico, alcuni millilitri di cemento che solidifica rapidamente. gli impedisce di condurre una vita normale. Constata, altresì
“Clinicamente dolore palpatorio in corrispondenza delle spinose del passaggio toraco–lombare, flesso–estensione del rachide concessa per 2/3 della norma, non deficit periferici…”. Infine, nella diagnosi di dimissione dal di NA CP_2
(avvenuta il 25/01/2010) si dà atto di “Pseudoartrosi T10 in esiti di vertebroplastica”, laddove per pseudoartrosi deve intendersi la mancata consolidazione di una frattura a distanza di sei mesi da un evento traumatico, circostanza che conferma il fallimento dell'intervento di vertebroplastica.
D'altronde, quand'anche l'intervento in RI fosse stato eseguito – come sostiene ma non dimostra l' CP_6 appellante – per rimediare al persistente dolore sofferto dal paziente a causa del trauma, conseguente all'incidente stradale, anche sotto tale profilo non può che constatarsi il fallimento dell'intervento stesso, stante il permanere del dolore a distanza di oltre sei mesi dal sinistro stradale e dal primo intervento, come sopra constatato.
Al contrario – evidenzia il C.T.U. – risolutivo si è appalesato l'intervento di artrodesi T8 – T12, con inglobamento delle vertebre compromesse D10 e D11, eseguito a NA, intervento che avrebbe dovuto essere espletato direttamente in prima istanza, evitando in tal modo la laminectomia e la osteotomia di D10, tanto più che la vertebroplastica, eseguita ad RI, non aveva neanche corretto la cuneizzazione della D10, correzione attuata successivamente a NA.6
Alla luce delle considerazioni che precedono, che attingono solido fondamento dalla relazione di C.T.U. espletata in primo grado, per nulla confutata con idonei riscontri di carattere scientifico da parte appellante, può ribadirsi anche in questa sede che l'intervento eseguito presso l' CP_7 era controindicato per la rottura del muro posteriore
[...] della D10 e che, pertanto, dai sanitari del relativo Ospedale sono state violate le leges artis.
Per altro, senza essere idoneamente smentito da alcun dato scientifico di indirizzo contrario, il CTU evidenzia come il ritardo nella esecuzione dell'intervento di stabilizzazione, fatto a NA, ha comportato anche una laminectomia ed una osteotomia, che non sarebbe stato necessario fare se l'intervento di artrodesi fosse stato eseguito tempestivamente ad RI, e ciò ha provocato un danno biologico (invalidità permanente) nella misura del 5%, così valutato dal CTU, il quale ha poi precisato come tale danno deve intendersi al netto di quello conseguente alla frattura delle due vertebre dorsali D10 e D11, con conseguente stabilizzazione della colonna, ricollegabile invece all'incidente stradale (la percentuale di invalidità è complessivamente pari al 15%, di cui il 10% riferibile al trauma da sinistro stradale).
L'inconsistenza delle argomentazioni critiche, come sopra, mosse dall'appellante all'operato del C.T.U., confermano la piena idoneità di quest'ultimo ad assolvere l'incarico affidatogli, senza necessità di rinnovare l'indagine tecnica – come invocato dall'appellante – a mezzo di collegio peritale, comprensivo di specialista in chirurgia ortopedica.
A diverse conclusioni, invece, deve giungersi con riguardo alle censure mosse dall'appellante sulla quantificazione del danno non patrimoniale, operata in sentenza.
In particolare, come sopra già ampiamente esposto, l' CP_6 ha lamentato l'ingiustificata “personalizzazione” del
[...] danno biologico, nella misura del 30%, e il riconoscimento del danno morale, pur in difetto di qualsiasi prova e, ancor prima, allegazione del danneggiato, con incremento finale ingiustificatamente operato in via equitative fino a concorrenza dell'importo di € 50.000,00.
Orbene, quanto alla “personalizzazione” del danno, come affermato condivisibilmente dal Supremo Collegio, in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura
"standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (come, nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado, sofferti da persone della stessa età, non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento.7
Nel caso in esame, il non solo non ha allegato e, CP_1 tanto meno, provato peculiarità tali da giustificare lo scostamento dai valori standard previsti dalle “tabelle milanesi” ma non risulta avere neanche invocato la
“personalizzazione” del danno biologico, come si desume dal tenore degli atti defensionali del primo grado di giudizio, primo fra tutti l'atto introduttivo dello stesso.
Pertanto, del tutto ingiustificato deve ritenersi l'incremento stabilito dal primo Giudice, nella misura del 30%, dei valori determinati, sulla base delle tabelle milanesi, con riferimento sia al danno da invalidità temporanea sia al danno da invalidità permanente. Analogamente, del tutto ingiustificato e immotivato deve reputarsi l'ulteriore incremento, operato “equitativamente” sull'importo ottenuto attraverso l'utilizzo delle tabelle milanesi, fino a giungere alla somma definitiva di € 50.000,00. Di contro, ad avviso della Corte, è innegabile che, a causa della malpractice medica, il abbia subito CP_1 sofferenze psichiche aggiuntive, rispetto a quelle già conseguenti all'infortunio occorsogli e al pregiudizio attinente l'integrità psico-fisica: basti considerare il prolungarsi per mesi del decorso della malattia e i disagi dovuti ai necessari trasferimenti in più sedi per visite mediche, indagini diagnostiche e degenza ospedaliera.
Sicchè, contrariamente quanto ritenuto dall'appellante, ben si giustifica il riconoscimento della voce di danno morale, la cui determinazione, tuttavia, deve operarsi, così come la liquidazione del danno biologico, secondo le tabelle milanesi attualmente in vigore (2024), utilizzabili in considerazione della necessità di procedere, in questa sede, al riconteggio del danno non patrimoniale.
Pertanto, il coefficiente da utilizzare per il calcolo del danno da invalidità temporanea deve ritenersi pari ad € 115,00, senza alcun incremento, con la conseguenza che, fermi restando tutti gli altri parametri, non oggetto di specifica contestazione da parte dell'appellante, il conteggio deve essere riformulato come segue: a) danno da invalidità temporanea totale per giorni 50, € 5.759,00 (euro 115,00 per ciascun giorno di invalidità temporanea); b) danno da invalidità temporanea parziale al 75% per giorni 50, €
4.312,50; danno da invalidità temporanea parziale al 50% per giorni 50, € 2.875,00; danno da invalidità temporanea parziale al 25% per giorni 50, € 1.437,50, per un totale di €
14.375,00.
Quanto al danno biologico (invalidità permanente), pari al
5% (aggiuntosi al 10% già derivante dall'incidente stradale), tenuto conto dell'età del danneggiato all'epoca dell'intervento ritenuto non corretto (21 anni) e del punto di danno biologico, pari ad € 1.741,60, con incremento del 25%
(€ 435,40) per sofferenza soggettiva (danno morale): €
9.797,00 (di cui € 7.837,00 per il solo danno biologico risarcibile).
Pertanto, il danno non patrimoniale complessivo va rideterminato in € 24.172,00.
Il detto importo, già rivalutato all'attualità, va devalutato alla data del sinistro (intervento chirurgico eseguito il
6/5/2009) e sul medesimo, di anno in anno rivalutato secondo gli indici ISTAT, vanno riconosciuti gli interessi legali fino alla data di pubblicazione della presente decisione. Inoltre, sulla somma così ottenuta, spettano gli ulteriori interessi legali, dalla pubblicazione della presente decisione sino al soddisfo. Nei sensi e nei limiti di cui sopra, in parziale accoglimento dell'appello, va riformata la sentenza gravata.
Tenuto conto dell'esito complessivo della causa, con accoglimento della domanda risarcitoria, se pur nei limiti del decisum, le spese processuali del doppio grado vanno regolate secondo il principio di soccombenza, ponendole a carico dell , qui appellante, e liquidate Parte_1 come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa desunto dall'importo determinato in sentenza e della non particolare complessità delle questioni trattate, che giustifica l'applicazione dei parametri medi, di cui al DM 55/2014 e succ. modif.
P.T.M.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, nei confronti di CP_1
avverso la sentenza n. 570, pubblicata il 27/3/2023,
[...] resa inter partes dal Tribunale di Trani, così provvede, in accoglimento parziale dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza:
a) condanna l'appellante al Parte_1 pagamento, in favore dell'appellato , della CP_1 somma di € 24.172,00, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, come liquidato in parte motiva, oltre interessi legali sul detto importo, devalutato alla data dell'intervento (6/5/2009) ma rivalutato secondo gli indici ISTAT, di anno in anno, fino alla data di pubblicazione della presente decisione nonché ulteriori interessi legali, sulla somma così ottenuta, dalla pubblicazione della presente decisione sino al soddisfo;
b) condanna altresì l' Parte_1 appellante alla rifusione, in favore dell'appellato delle spese processuali del Controparte_1 doppio grado, liquidate, quanto al primo grado, in € 5.677,29, di cui € 677,29 per esborsi documentati ed il residuo per compensi, e, quanto al presente grado, in
€ 5.800,00 a titolo di compensi, oltre accessori di legge, spese che distrae cumulativamente in favore dei procuratori costituiti distrattari.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della terza sezione civile, addì 12/3/2025.
Il Presidente rel./est.
Salvatore GRILLO 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 La rivalutazione monetaria, pur in assenza di specifica domanda da parte attrice, - secondo il Tribunale – costituirebbe una necessaria componente del risarcimento e “non configura il risarcimento di un maggiore e diverso danno, ma soltanto una diversa espressione monetaria del danno medesimo (che, per rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale). Pertanto, nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito deve ritenersi implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria, quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti, attesa la diversità delle rispettive funzioni. 4 Trattasi, per altro, della principale organizzazione professionale che rappresenta i radiologi interventisti in tutto il mondo, come emerge dai siti Internet di settore. 6 Il controllo eseguito dopo l'intervento di RI aveva, infatti, evidenzia la presenza di una cifosi dorsale, a dimostrazione che la D10 era rimasta a cuneo. 7 Cfr. Cass. Sez. 3, n. 31681 del 09/12/2024. Nello stesso senso Cass. Sez. 6 - 3, n. 5865 del 04/03/2021 e
Sez. 3, n. 28988 del 11/11/2019.