TRIB
Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/03/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa A.M. D'Antonio all'udienza del 13.3.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5239/2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
( ), in proprio e nella qualità di legale rappresentante Parte_1 C.F._1 responsabile della società – ed elettivamente domiciliata in Salerno Controparte_1 alla via Luigi Guercio n° 44 presso lo studio dell'Avvocato Carlo Nunziante Cesaro che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata in calce al ricorso introduttivo
Opponente
E
in persona del suo Presidente, legale Controparte_2
rappresentante pro tempore
Opposto
Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza-ingiunzione
Conclusioni rassegnate all'odierna udienza:
Il procuratore della ricorrente ha trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 15 ottobre 2024 la ricorrente in epigrafe adiva il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, per ottenere l'annullamento della ordinanza di ingiunzione n.° OI –
001663322 con la stessa le veniva ingiunto di pagare la somma di € 6.651,44 quale sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relative all'annualità 2017, oltre le spese, tutto in relazione all'atto di accertamento n.
7202.28/02/2019.0040616 del 28-02-2019; il ricorrente eccepiva innanzitutto l'illegittimità e la nullità dell' ordinanza - ingiunzione impugnata per omessa notifica dell'atto prodromico di accertamento, per inosservanza del termine decadenziale di cui all'art. 14, legge n. 689/81 ed in subordine per intervenuta prescrizione;
proponeva poi una istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza- ingiunzione impugnata;
tanto premesso concludeva chiedendo al giudice adito di “Accogliere l'istanza cautelare, anche inaudita altera parte e per l'effetto sospendere
l'efficacia esecutiva dell'impugnata ordinanza ingiunzione;
• Accogliere il ricorso e per l'effetto annullare l'ordinanza ingiunzione impugnata;
• Accogliere il ricorso e dichiarare la ricorrente non responsabile per il mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali • In via gradata accogliere il ricorso e per l'effetto ridurre la sanzioni al minimo di legge.”
Ritualmente instaurato il contraddittorio , l' non si costituiva . CP_2
All'udienza del 13 marzo 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, il giudice ha deciso la causa con sentenza con motivazione contestuale.
***********
L'opposizione è inammissibile perché tardivamente proposta .
Il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67”, entrato in vigore il 6 febbraio
2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.
Tra le ipotesi di reato interessate dall'intervento normativo figura quello di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto- legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.
638, che è stato sostituito dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016.
Con la circolare n. 121 del 5 luglio 2016 è stato illustrato il nuovo quadro normativo, che ha parzialmente depenalizzato il reato in questione, introducendo due diverse fattispecie sanzionatorie collegate all'importo dell'omissione. Per effetto di tale intervento legislativo, dunque, la sanzione penale della reclusione fino a tre anni, congiunta alla multa fino a 1.032 euro, si applica ai soli omessi versamenti di importo superiore a 10.000 euro annui, mentre se l'importo omesso è inferiore alla predetta soglia si applica una sanzione amministrativa pecuniaria .
E dunque , il mancato pagamento delle ritenute legittima l'ente alla emissione di una ordinanza ingiunzione irrogativa della sanzione amministrativa .
L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo, contro il quale gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge n. 689/1981. L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
In particolare, l'opposizione si propone davanti al tribunale del luogo dove è stata commessa la violazione, trattandosi di sanzione applicata per una violazione concernente disposizioni in materia di previdenza e assistenza obbligatoria. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale.
Orbene , nella specie , è la stessa parte opponente a dichiarare e documentare di aver ricevuto l'ordinanza ingiunzione oggi opposta in data 13 settembre 2024, mentre il ricorso in opposizione è stato proposto soltanto in data 15 ottobre 2024 , e quindi oltre il termine di trenta giorni normativamente fissato per il ricorso in opposizione .
Nella specie , infatti , non trova applicazione la sospensione feriale dei termini atteso che l'art. 3 della legge n. 742/1969 esclude dalla sospensione dei termini , tra le altre , le “ controversie previste dagli artt. 429 e 459 ( ora 409 e 442 ) c.p.c. ( S.U. n.10321/2018).
Sovvengono all'uopo i principi espressi dalle Sez. Un. nella sentenza n. 63/2000 e dalla successiva consolidata giurisprudenza, secondo cui lo «spartiacque» tra le opposizioni per le quali è applicabile la sospensione feriale e quelle alle quali non è applicabile è dato non dalla materia cui inerisce la controversia né dal tipo di rito, bensì dall'art. 35 della L. n. 689/1981, il quale aveva ed ha per oggetto solo «l'opposizione ad ordinanze ingiunzioni emesse per violazioni consistenti nella - o da cui deriva
- la omissione totale o parziale del versamento dei contributi». Per queste controversie, infatti, deve essere esclusa la sospensione feriale e l'art.. 6 del d.lgs. 150/2011, incidendo unicamente sul rito, nulla ha disposto sotto il profilo sostanziale e, in particolare, sull'applicabilità dell'art. 1 della L. n.
742/1969.
Pur nella omogeneità di fondo delle ordinanze ingiunzioni come reazione della pubblica amministrazione alla violazione di un precetto , finalisticamente orientata alla prevenzione generale e speciale , non si può infatti escludere che il legislatore possa prevedere ragioni che giustifichino una diversa disciplina , di maggiore o minore rigore , senza per ciò solo incorrere nella violazione del precetto costituzionale (cfr. in tal senso, Corte cost. 171/2017, cit., sulla questione di legittimità costituzionale, con riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dell'art. 8, comma 2, della
L. n. 689/1981 - inserito dall'art.
1-sexies D.L. 2/12/1985, n. 688 convertito, con modificazioni, dalla
L. 31/1/1986, n. 11 - nella parte in cui limita la continuazione, ed il conseguente cumulo giuridico delle sanzioni, alle sole violazioni di leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie;
v. anche Corte Cost. 193/2016, in cui si sottolinea che, nell'ambito del sistema sanzionatorio amministrativo, complessivamente considerato, il legislatore gode di una certa discrezionalità nel prevedere una disciplina specifica, in base alla peculiarità degli interessi tutelati, la quale proprio per tale peculiarità non si presta a diventare da eccezione a regola).
In questa prospettiva, appare giustificata e non irrazionale la scelta del legislatore di mantenere ferma la distinzione tra violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento dei contributi e premi o eziologicamente legate agli obblighi contributivi, da un lato, e violazioni, pure nella stessa materia del lavoro e della previdenza, che non riguardano omissioni contributive. L'art. 35 della L. n. 689/1981 non è stato espressamente abrogato dall'art. 34 del D.Lgs. n. 150/2011, e, pur non sottacendosi le difficoltà di coordinamento di tale disposizione con il D.Lgs. n. 150/2011, deve ritenersi attualmente in vigore la norma nella parte in cui mantiene la detta distinzione.
La ragione della sua sopravvivenza può rintracciarsi nel fatto che, in questo tipo di liti vi è una duplicità di oggetto: da un lato, la sanzione e, dall'altro, il pagamento dei contributi non versati. Si fa così più evidente il legame con il rapporto di lavoro e più avvertita l'esigenza di tutela differenziata rispetto alle altre opposizioni in materia lavoristica, ove si consideri che l'inadempimento degli obblighi contributivi incide sul diritto del lavoratore alla integrità della sua posizione previdenziale.
Non è in discussione l'autonomia del rapporto oggetto del giudizio di opposizione, che vede come uniche parti l'amministrazione previdenziale e il datore di lavoro, rispetto al rapporto contrattuale che intercorre tra datore e lavoratore: può darsi ormai come acquisito il concetto che il rapporto giuridico previdenziale non è un rapporto unico, cosiddetto trilatero tra i diversi soggetti coinvolti - soggetto assicuratore, soggetto assicurato, soggetto assicurante -, bensì una pluralità di rapporti bilaterali (v.
Cass. Sez.Un. 17/1/2003,n. 683; Cass. 14/2/2014, n. 3491), e tra questi vi è quello che vede per soggetto attivo l'istituto assicuratore e per soggetto passivo il datore di lavoro, debitore dei contributi nella loro interezza e delle sanzioni connesse alle violazioni addebitate. Ciò altro non è che il riflesso della necessaria distinzione del rapporto assicurativo, che ha esclusiva fonte nella legge, dal rapporto di lavoro, che ha fonte in un atto negoziale o in un provvedimento amministrativo, e la conseguente natura soltanto incidentale degli accertamenti relativi al secondo (Cass. Sez. Un. n. 683/2003, cit., ed ivi ulteriori richiami).
Anche in tali controversie, quindi, l'oggetto rimane il corretto esercizio della potestà sanzionatoria dell'ente previdenziale assicuratore, né si attenua la finalità generai preventiva e comminatoria della sanzione, ma accanto ad essa si pone anche una finalità più propriamente recuperatoria, che non può non riverberarsi anche sulla posizione giuridica del lavoratore. E ciò quand'anche la contribuzione omessa o controversa sia irrilevante ai fini dell'ottenimento della prestazione previdenziale, o quest'ultima non sia ancora esigibile.
Le peculiarità di queste controversie sorreggono dunque la scelta del legislatore di includerle nel novero delle controversie di lavoro alle quali non si applica il regime della sospensione feriale dei termini prevista dall'art. 1 della L. n. 742/1969. Si tratta di una opzione che ha superato anche il vaglio di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.: la Corte costituzionale, con le ordinanze n. 61 del 1985 e n. 61 del 1992 ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 I. n. 742/1969, nella parte in cui esclude la sospensione dei termini feriali anche per i procedimenti di opposizione a decreti ingiuntivi emessi per mancato versamento di contributi previdenziali, sul rilievo dell'identità di ratio sottesa alla disciplina unitaria dell'art. 3 della legge n. 742 del 1969, in quanto la sollecita definizione di queste ultime risponde all'esigenza di procurare agli enti stessi la disponibilità dei mezzi finanziari occorrenti per fornire le prestazioni dovute.
L'opposizione proposta dalla signora va dunque dichiarata inammissibile perché tardiva Parte_1
. Nulla per le spese di lite attesa la mancata costituzione dell' . CP_2
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'opposizione perché tardivamente proposta;
nulla per le spese di lite
Salerno 13 marzo 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio