Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 03/04/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
3) Dott. Alfonso Pinto Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2048 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022, promossa
DA
(PIVA ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, dagli avv.ti Teresa Carroccio e Gaetana Rita Parlato;
appellante
CONTRO
(C.F. e P.I. ), , in persona del legale rappresentante, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Giacomo Maria Perri ed Alberto Massi;
appellata ed appellante incidentale
Oggetto: appalto tra privati
Conclusioni: per l'appellante principale: “VOGLIA L'ECC.MA CORTE D'APPELLO DI
PALERMO accogliere le conclusioni già rassegnate con l'atto introduttivo e quivi di seguito riportate: → Ammettere il presente appello e nel merito farvi diritto accogliendo le domande della società D.&V. in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 confermando il decreto ingiuntivo opposto n. 3581/2018 nel procedimento Rg.6710/2018 reso in favore di D.&V. → Revocare /annullare / riformare la Sentenza Parte_1 parziale n. 1903/2022 comunicata in data 4.05.2022 e la Sentenza definitiva n. 4944/2022 pubblicata in data 30.11.2022 e non notificata, entrambe rese dal Tribunale civile di
Palermo nel giudizio portante RG. 13877/2018, Giudice Dott. Andrea Compagno, nelle parti indicate in parte motiva, in quanto viziate da violazione di legge, omessa motivazione su un punto decisivo della controversia e/o difetto di istruttoria, difetto o insufficienza e/o contraddittorietà di motivazione;
→ Confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 3581/2018 e ex art. 653 c.p.c. dichiarare l'efficacia esecutiva del medesimo, considerato che la “condizione” cui fa riferimento la pronuncia oggi
1
→ Accertare e dichiarare, che la è debitrice della somma Controparte_1 di € 57.572,89 oltre interessi e spese di procedura e dunque delle somme portate dal decreto ingiuntivo, per tutte le ragioni in epigrafe meglio esplicate;
→ Sempre nel merito accertare e dichiarare l'infondatezza dell'opposizione e confermare il diritto di credito vantato da D.&V. per la somma di 57.572,89 oltre interessi e spese di Parte_1 procedura. Ai fini istruttori si reiterano in quanto non rinunciate le richieste già formulate in atto di appello;
Per l'appellato\appellante incidentale: “Piaccia all'Eccellentissima Corte, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, - in via principale, respingere le impugnazioni rivolte da nei confronti delle sentenze parziale n. 1903/2022 e definitiva n. Parte_1
4944/2022, con integrale conferma delle medesime statuizioni ex adverso impugnate;
accogliere le domande riconvenzionali svolte dalla con la citazione Controparte_1 oppositiva introduttiva del giudizio di primo grado ed in questa sede riproposte mediante impugnazione incidentale tempestiva rivolta alla sentenza definitiva di cui sopra;
in via subordinata istruttoria, sospeso di giudicare sul rito e sul merito, ammettere le prove ritualmente richieste dalla concludente nel giudizio di primo grado con l'atto di citazione CP_ in opposizione a e con le memorie del 183 c.p.c., con accoglimento, all'esito, delle conclusioni come svolte in via principale;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi anche per presente grado di giudizio”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con sentenza n. 1903/2022 del 4 maggio 2022 il Tribunale di Palermo, non definitivamente pronunciando, accolse l'opposizione di e revocò Controparte_1 il decreto ingiuntivo n. 3581/2018, con il quale era stato ingiunto a quest'ultima di pagare l'importo di euro 57.572,89 in favore di a titolo di corrispettivo di Parte_1 appalto di servizi.
A tanto pervenne il giudice di prime cure, ritenendo che, in virtù degli accordi Cont sottoscritti dalle parti, l'importo dovuto all'opposta – nella qualità di mandante del formato con la capogruppo e mandataria – non fosse al momento Controparte_1 esigibile, poiché sottoposto alla condizione sospensiva dell'effettivo pagamento del compenso da parte della stazione appaltante Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.).
Dispose, quindi, la rimessione della causa sul ruolo, per l'esame delle altre domande proposte in via riconvenzionale dalla società opponente.
2. Con sentenza nr. 4944/2022 del 28 novembre 2022, il Tribunale,
2 definitivamente pronunciando, accolse dunque la sola domanda di ripetizione dell'importo di 6.212,78, erroneamente corrisposta da alla società Controparte_1 opposta, ma rigettando le altre istanze.
3. Avverso tali sentenze, ha, anzitutto, proposto appello con atto di Pt_2 citazione del 5 dicembre 2022, articolando tre motivi di impugnazione, così rapidamente sintetizzabili:
➢ errore del primo giudice per error in iudicando;
➢ errore del primo giudice per omessa valutazione delle responsabilità della debitrice nel recupero del credito vantato nei confronti di Controparte_1
EAS;
➢ errore nella statuizione delle spese di lite.
4.Radicatosi il contraddittorio, con comparsa del 8 marzo 2023 si è costituita
[...] che, resistendo anzitutto al gravame di cui ha chiesto il rigetto, ha formulato CP_4
– nei confronti di entrambe le sentenze – appello incidentale, sulla scorta di quattro motivi di impugnazione così di seguito riassumibili:
➢ errore del primo giudice nella valutazione dell'eccezione di inesistenza del credito vantato da Pt_2
➢ errore nella valutazione dell'eccezione di inadempimento, imputabile a
[...]
nonché della violazione del principio di buona fede nell'esecuzione CP_5
del contratto;
➢ errore nel rigetto della domanda di regresso per la ripetizione di somme da lei corrisposte a in pagamento di prestazioni riconducibili ad Controparte_6 obblighi contrattuali assunti da nell'ambito del RTI;
Pt_2
➢ errore del primo giudice nel rigetto della domanda di risarcimento del danno da lite temeraria.
5. In assenza di incombenti istruttori, mutato il relatore, all'udienza del 24 gennaio
2025 – sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione di termini di 20 gg per il deposito di comparse conclusionali e di 20 gg per il deposito di memorie di replica.
6. Al fine di una più agevole comprensione del gravame, è opportuno premettere che la controversia trae origine dalla costituzione di un raggruppamento temporaneo di imprese tra e ai fini dell'esecuzione del contratto di Controparte_5 Controparte_1 appalto con E.A.S., sottoscritto in data 3 febbraio 2012.
In vista della stipula del predetto contratto, in data 29 settembre 2011 ed al fine di
3 regolare il rapporto delle due società nel costituendo RTI, e Controparte_1 [...] sottoscrissero una “lettera di intenti”, convenendo che quest'ultima si sarebbe Pt_1 occupata, tra le altre, di attività di stampa, postalizzazione e bonifica banche dati.
Venne, pertanto, stabilito che avrebbe rivestito il ruolo di Controparte_1 capogruppo/mandataria del raggruppamento ed avrebbe corrisposto alla mandante
[...]
i compensi maturati per le sue prestazioni, entro 10 giorni dall'avvenuto Pt_1 pagamento dal corrispettivo da parte della stazione appaltante E.A.S.
In ragione dell'inadempimento di quest'ultima – che si era limitata al regolare pagamento delle sole fatture emesse nell'anno 2012 – in data 7 agosto 2013 CP_1
Parte
anche in nome e per conto di propose domanda di risoluzione contrattuale
[...] dell'appalto avanti al Tribunale di Macerata, chiedendo il pagamento delle prestazioni eseguite per l'anno 2013.
Con sentenza n. 93/2015 del 29 gennaio 2015, il Tribunale di Macerata dichiarò la risoluzione del contratto e condannò la stazione appaltante al pagamento in favore di della somma di euro 197.822,56, oltre interessi (a titolo di credito Controparte_1 complessivo per prestazioni impagate) e di euro 33.000,00 (a titolo di risarcimento danno del lucro cessante determinato dalla risoluzione anticipata per inadempimento della controparte contrattuale).
In ragione della predetta sentenza - passata in giudicato - D&V chiese nei confronti di il pagamento dei compensi a sé spettanti, ottenendo il Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 3581/2018 del 18 giugno 2018.
Avverso tale decreto, propose opposizione, eccependo che tali Controparte_1 compensi non fossero ancora esigibili, in quanto sottoposti alla condizione sospensiva dell'effettivo pagamento da parte di E.A.S., ancora non avvenuto, nonostante i precetti e pignoramenti tentati.
Soggiunse anche che on avrebbe in realtà svolto le prestazioni convenute Pt_2 nella lettera di intenti del 29 settembre 2011, che sarebbero state eseguite nei fatti da un terzo, eccependo - in ogni caso - l'inadempimento dell'appellante, in CP_7 virtù della richiesta di risarcimento avanzata da E.A.S. (in separato giudizio) pari ad euro
62.000.000,00, in ragione dell'irregolare esecuzione del contratto.
Propose, quindi, domande riconvenzionali nei confronti di chiedendo: Pt_2
➢ la ripetizione della somma di euro 198.807,61, da lei corrisposti a in virtù del decreto ingiuntivo n. 4708/2017, dichiarato CP_7
provvisoriamente esecutivo dal Tribunale di Palermo nell'ambito di
4 separato giudizio di opposizione;
➢ la ripetizione per indebito pagamento dell'importo di euro 6.212,78, Parte corrisposti erroneamente a anziché a CP_6
➢ il risarcimento per lite temeraria, quantificato in euro 20.000,00.
Il Tribunale di Palermo, con sentenza non definitiva n. 1903/2022, accolse l'opposizione, ritenendo fondata ed assorbente l'eccezione di pendenza della condizione sospensiva, sollevata da così come prevista nella lettera di intenti, ritenuta CP_1 sufficiente a paralizzare il credito vantato da Pt_2
Disposta la rimessione della causa in ruolo per la decisione delle domande riconvenzionali, con sentenza n. 4944/2022 accolse la sola richiesta di ripetizione dell'importo di euro 6.212,78, rigettando le altre domande proposte.
7. Tanto premesso e cominciando dall'esame dell'appello principale, con il primo e il secondo motivo di impugnazione - che appare opportuno trattare congiuntamente - si duole che il giudice di prime cure non abbia rilevato l'effettiva verificazione Pt_2 della condizione sospensiva, nonostante avesse regolarmente ricevuto Controparte_1 da E.A.S. il pagamento dei servizi documentati dalle fatture da lei emesse per l'anno
2012.
Evidenzia, pertanto, che le fatture poste a base del credito vantato con il procedimento monitorio erano riferibili a prestazione eseguite nel corso dell'anno 2012
e, pertanto, i relativi importi erano certamente esigibili.
Soggiunge, ancora, che la prova dell'esigibilità del credito era stata fornita e che l'effettivo avveramento della condizione sospensiva era rilevabile di ogni stato e grado del giudizio.
Sostiene, infine, che non si sarebbe attivata al fine di ottenere il Controparte_1 recupero del credito, sicché la condizione, in ogni caso, deve intendersi come avverata.
I motivi sono parzialmente fondati.
Risulta in effetti che, in seno al procedimento incoato presso il Tribunale di
Macerata dalla nei confronti di Eas, la prima abbia riconosciuto che il CP_1 corrispettivo per le prestazioni eseguite nel corso 2012 era stato regolarmente pagato dalla sezione appaltante, precisando che l'inadempimento di EAS fosse avvenuto in periodo successivo (pag. 5 atto di citazione).
Peraltro, com'è possibile evincere dall'esame dell'atto introduttivo– così come allegato dalla stessa nel fascicolo di primo grado – nel giudizio Controparte_1
Par introdotto presso il Tribunale di Macerata l'appellata nella qualità di capogruppo e
5 Cont Parte mandataria del , dunque, in rappresentanza anche di
Tale circostanza non appare irrilevante, in base al principio secondo cui “il giudice di merito possa utilizzare, per la formazione del proprio convincimento, anche le prove raccolte in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, una volta che le suddette prove siano acquisite al giudizio della cui cognizione è investito e sulle medesime sia stato consentito il contraddittorio. Tale principio trova fondamento, da un lato, nella mancanza nell'ordinamento di un qualsiasi divieto e, dall'altro, nell'assenza di una gerarchia delle prove, al di fuori dei casi di prova legale, in cui i risultati di talune di esse debbono necessariamente prevalere su quelli di altre” (cfr. Cass. Sez. III,
31.10.2023 n. 30298; Cass. Sez. I, 6.4.2023 n. 9507).
Ne consegue che il giudice di prime cure avrebbe dovuto effettivamente tenere in considerazione tale circostanza ai fini della valutazione concernente la pendenza della condizione, tenuto conto che l'avveramento o meno della stessa “concreta non un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa volta a contestare la sussistenza dei fatti costitutivi della domanda, che deve essere esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste della parte” (Cass. sez. 3, sent n. 15375 del 28/06/2010; cfr. Cass. sez. 2, n. 24838 n. 2022).
Non rileva, poi, quanto dedotto da secondo cui si Controparte_1 Pt_2 sarebbe costituita tardivamente, oltre il maturarsi delle preclusioni istruttorie, considerato che la sentenza del Tribunale di Macerata nr. 93 del 2015 e l'atto di citazione introduttivo di quel giudizio erano stati prodotti da essa stessa (cfr. allegati 6 e 7 della CP_1 relativa produzione del primo grado).
Avuto riguardo di tali condivisibili principi, è in ogni caso opportuno evidenziare che dall'esame delle fatture allegate in seno al giudizio monitorio, soltanto alcune di queste sono riferibili all'anno 2012.
Trattasi, nel dettaglio della fattura n. 1107/2012 (dell'importo di euro 54.300,15)
e n. 1111/2012 (dell'importo di euro 618,55), giacché le restanti fatture risultano emesse nell'anno 2013 e, comunque, senza che sia indicato alcun riferimento utile ad attività eseguite nell'annualità precedente.
Ne consegue che, per quanto concerne le fatture n. 1088/2013, 1089/2013,
1237/2013 e 1238/2013, non risulta provato l'avveramento della condizione sospensiva.
Risulta, poi, priva di pregio l'argomentazione dell'appellante, per la quale tale condizione dovrebbe considerarsi avverata in ragione dell'inerzia di tenuto CP_1 conto che, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, questa aveva tutto
6 l'interesse a che la condizione si verificasse.
Ed invero, non può ignorarsi che l' al fine di ottenere il recupero del CP_1 credito, ha sia promosso azione giudiziale nei confronti di E.A.S. davanti al Tribunale di
Macerata che, a seguito del procedimento di cognizione, intrapreso una procedura esecutiva, sicché l'infruttuosità del tentativo esperito non è ascrivibile all'inerzia della capogruppo.
8. Passando, quindi, all'appello incidentale proposte da va, in Controparte_1 primo luogo, rigettata l'eccezione proposta da sull'inammissibilità dell'appello Pt_2 incidentale – relativamente alle censure articolate nei confronti della sentenza non definitiva impugnata – per non avere, l' formulato riserva di gravame ai sensi CP_1 dell'art. 340 c.p.c..
Mette, infatti, conto ricordare che “la riserva d'impugnazione contro le sentenze non definitive è necessaria soltanto per le impugnazioni principali, e non per quelle incidentali, che possono essere tardivamente proposte dalle parti contro le quali è stata proposta l'impugnazione principale e da quelle chiamate ad integrare il contraddittorio,
a norma dell'art. 331 c.p.c., anche quando per esse sia decorso il termine od abbiano prestato acquiescenza alla sentenza;
in tale ipotesi, tuttavia, il diritto all'impugnazione incidentale sorge concretamente solo con l'avvenuta proposizione dell'impugnazione principale, sicché, se questa ultima deve essere dichiarata inammissibile, anche
l'impugnazione incidentale perde efficacia” (Cass. civile sez. lav., 23/07/2021, n. 21173).
Tanto premesso, con i primi due motivi di impugnazione (dei quali è opportuna la trattazione congiunta) proposti nei confronti della sentenza non definitiva l'appellante incidentale si duole che il giudice di prime cure si sia limitato a ritenere che mancasse la prova della condizione sospensiva del pagamento e non abbia pure accertato l'inesistenza del credito vantato da Pt_2
Rappresenta che quest'ultima non avrebbe provato nel corso del giudizio di opposizione le ragioni del proprio credito, non essendo sufficienti le sole fatture allegate nel procedimento monitorio.
L'opposta, del resto, si era costituita tardivamente, ben dopo il maturarsi delle preclusioni istruttorie, sicchè non si vede come avrebbe potuto dimostrare il proprio credito a fronte dell'eccezione di inadempimento da lei tempestivamente formulata.
Evidenzia che, in ogni caso, nulla potrebbe pretendere in ragione Pt_2 dell'inadempimento rispetto alle prestazioni pattuite, eseguite, invero, da CP_6 soggetto estraneo al contratto di appalto stipulato con E.A.S.
7 Sostiene che in base ad una corretta interpretazione degli accordi Pt_2 convenuti, non avrebbe comunque avuto titolo per richiederle compensi, in quanto le attività di stampa e postalizzazione costituivano oggetto di obbligo autonomamente assunto dalla prima e non suscettibile di retribuzione, in quanto oggetto di conferimento della mandante per la partecipazione al RTI. Par Soggiunge, infine, che on avrebbe eseguito le attività spettanti a regola Pt_2
d'arte e che, con la propria condotta, avrebbe violato il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, tanto che EAS aveva proposto azione risarcitoria con cui aveva chiesto, per l'inadempimento dell'appalto, l'esosa cifra di euro 62.000.000,00.
I motivi sono infondati.
E' decisivo rilevare che è stata la stessa ad affermare, nel richiamato CP_1 giudizio innanzi al Tribunale di Macerata, che le obbligazioni gravanti sul raggruppamento temporaneo di imprese nei confronti di Eas erano state correttamente adempiute nel 2012 e nel 2013.
Tale affermazione è stata, peraltro, totalmente accolta dallo stesso Tribunale di
Macerata con la richiamata sentenza nr. 93 del 2015 che ha accertato l'integrale adempimento, da parte del raggruppamento temporaneo di impresa di cui l'appellante è mandante, delle obbligazioni assunte nei confronti di Eas, adempimento che venne anche ritenuto pacifico.
Stando così le cose, non giova – pertanto – il riferimento, effettuato dalla all'inefficacia probatoria delle fatture, nel giudizio di merito conseguente CP_1 all'opposizione siccome la questione della tardività della costituzione della in prime cure Par della osto che tali documenti sono stati, come detto, prodotti da lei stessa. Pt_2
Aggiungasi, adesso, che l' non ha contestato l'affermazione della CP_1 Pt_2 econdo cui le fatture per le quali era stato ottenuto il decreto ingiuntivo erano state,
[...] in parte, pagate.
Ed ancora non risulta che sia mai intervenuta una contestazione stragiudiziale di tali fatture da parte della CP_1
E' poi non dimostrata e del tutto ipotetica la tesi proposta dalla mandataria e, per la quale le attività di stampa, postalizzazione, bonifica delle banche dati etc. - così come individuate nella lettera di intenti sottoscritta fra le parti - sarebbero state eseguite ad Cont opera di società estranea all'appalto e al identificata in Controparte_6
Invero, le produzioni documentali effettuate dalla mandataria – valutate complessivamente - non provano, in alcun modo, che le prestazioni spettanti a CP_8
8
[...] siano state eseguite da una società terza.
Per quanto concerne la diversa interpretazione della lettera di intenti sottoscritta da e D&V, così come proposta – invero per la prima volta – dall'odierno Controparte_1 appellante incidentale, è appena il caso di evidenziare che non trovi riscontro nel dato letterale dell'accordo.
Difatti, nella lettera di intenti non vi è alcun riferimento alla pretesa natura di Cont
“conferimento” verso l' elle prestazioni da eseguire a cure della mandante né risulta che l'appellata incidentale avrebbe avuto diritto al pagamento del solo percentuale nominale del 10%, da calcolare a forfait.
Di contro, appare chiaramente individuato il metodo di calcolo dei compensi dovuti alla D&V, da corrispondere - nei limiti del 90% - entro 10 gg dal pagamento di
E.A.S, sicché il versamento del restante 10% avrebbe dovuto avvenire a titolo di saldo, alla naturale scadenza del contratto.
In conclusione, sul punto, provato che, per il 2012 – l'unica annualità per cui è dimostrata la ricorrenza della condizione sospensiva del finanziamento – abbia Pt_2 adempiuto l'obbligazione gravante nei confronti del raggruppamento temporaneo di imprese, vi è, però, che la stessa a ammesso l'avvenuta corresponsione di due Pt_2 acconti (uno dell'importo di euro 48.220,92 sulla fattura 1107 e un altro dell'importo di euro 6.212,78, senza specificazione della fattura di riferimento).
Essendo avvenuto il pagamento della complessiva somma di euro 54.433,7, del credito complessivo di euro 54.918,7, residua la somma ancora dovuta di euro 485,00 oltre interessi.
In ragione dell'accoglimento, ancorchè parziale, di tale motivo, risulta assorbito il quarto e ultimo motivo di impugnazione dell'appello incidentale proposto da CP_1
relativa all'asserita lite temeraria proposta da D&V.
[...]
9. Con il terzo motivo di appello, proposto avverso la sentenza definitiva, si duole del mancato accoglimento della domanda di regresso avanzata in CP_1 relazione alle somme da lei corrisposte a in ragione della provvisoria CP_6 esecuzione del decreto ingiuntivo disposta in seno ad altro ed estraneo procedimento (RG.
N. 17858/2017 del medesimo Tribunale).
A sostegno della doglianza evidenzia che: Cont essa in qualità di mandataria e capofila del non Controparte_1 avrebbe dovuto corrispondere agli associati il ricavato ottenuto da EAS prima del termine di 10 giorni dall'effettivo pagamento da parte della stazione appaltante;
9 in ogni caso il RTI non avrebbe dovuto pagare all'associato il corrispettivo per l'attività svolta (se non nei limiti previsti dalla lettera di intenti), che costituiva l'oggetto del conferimento dello stesso;
che assumeva di essersi sostituita nella esecuzione delle Controparte_6 prestazioni alle quali si era direttamente obbligata, aveva preteso ed Parte_1 ottenuto l'immediato pagamento;
Cont le somme pagate, per ordine del Giudice, dal e per esso da Controparte_1
quale soggetto capofila, ed in forza di pretesa solidarietà in favore di
[...] CP_6
Cont
nel rapporto interno tra la mandante (o in ogni caso tra
[...] Parte_1 mandante e mandataria), avrebbero dovuto far carico esclusivamente, a detta
[...]
che ne aveva assunto l'integrale onere prestazionale e che, per tal motivo, Parte_1
Cont avrebbe dovuto tenere indenne il da qualsiasi pretesa in tal senso proveniente da soggetto terzo.
Anche questo motivo non è fondato.
Il contenzioso, pur documentato, tra e non è sufficiente ad CP_1 CP_6 affermare che e abbia agito, nei confronti dell' per CP_6 Pt_2 CP_1 ottenere il compenso di quelle prestazioni che avrebbero essere eseguite da Pt_2
Infatti il ricorso per decreto ingiuntivo promosso da richiama anche CP_6 appalti diversi da quello stipulato con EAS e si fonda su periodi diversi, su fatture e importi di entità differente, non idonei a dimostrare che il credito controverso in quel Cont giudizio si fondi sul medesimo contratto di appalto sottoscritto tra l' d E.A.S (si veda doc. 12, I grado allegato da . CP_1
Basta rilevare che mentre il credito vantato da nei confronti di CP_6 ammonta ad euro 346.741,08 invece il credito vantato da ammonta CP_1 Pt_2 ad euro 57.572,89.
Del giudizio proposto da invero, risulta prodotto soltanto il ricorso CP_6 ed il successivo decreto ingiuntivo ottenuto dalla prima e l'atto di opposizione proposto dall' e non anche la sentenza terminativa del primo grado che pure la stessa CP_1 afferma essere stata emessa. CP_1
In definitiva non è stato provato il titolo che fonderebbe il diritto di regresso sicchè, sulla scorta degli scarni elementi offerti, non è possibile affermare che l'onere economico delle somme versate a debba gravare sulla CP_9 Pt_4
A maggiore deve essere esclusa, in quanto non dimostrata, l'esistenza di una
[...]
Parte presunta obbligazione di garanzia da parte di in ragione dell'alterità delle due
10 vicende giudiziarie e processuali.
10. In conclusione la sentenza non definitiva appellata deve essere solo in parte riformata con la condanna di a pagare a a complessiva somma di euro CP_1 Pt_2
485,00 oltre interessi.
11. L'esito della lite e la sostanziale soccombenza reciproca giustificano la compensazione integrale delle spese di lite di ambo i gradi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione II civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, così provvede: in parziale riforma della sentenza non definitiva del Tribunale di Palermo n. 1903/2022 del 4 maggio 2022, appellata in via principale da e in via incidentale da Parte_1
condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Controparte_1 Parte_1
[...
per i titoli di cui in motivazione, della complessiva somma euro 485,00 oltre interessi al tasso legale dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo al soddisfo;
conferma, nel resto, le appellate sentenze;
compensa per intero le spese di lite di ambo i gradi;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Controparte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di
Appello di Palermo, il 28 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alfonso Pinto Giuseppe Lupo
11