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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 22/04/2025, n. 1539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1539 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE SECONDA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione II civile, in persona dei Magistrati: Dott. Enrico Schiavon Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere Dott. Francesco Marchio Cons. Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 391 del Ruolo Generale dell'anno 2024.
T R A
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Luciano Gazzola, con domicilio eletto presso lo studio in Castelfranco Veneto (TV),
Corso XXIV Aprile n. 13.
PARTE APPELLANTE
E
(c.f. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli P.IVA_1 avv.ti Antonella Lillo e Paolo Corletto, con domicilio eletto presso lo studio in Castelfranco Veneto (TV), Corso XXIV Aprile n. 13.
PARTE APPELLATA
E
e Controparte_2 Controparte_3 contumaci.
[...]
PARTE APPELLATA
Oggetto della causa: appello avverso la sentenza n. 215/2024 del Tribunale di Venezia pubblicata il 23/1/2024.
Causa decisa nella camera di consiglio del 12/3/2025.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante
NEL MERITO
- accertati i fatti narrati in premessa, dichiarare, a favore della sig.ra Pt_1
, l'intervenuto acquisto per usucapione ex art. 1158 c.c. dell'intera e piena
[...] proprietà dell'immobile indiviso e delle relative pertinenze, sito nel Comune di Jesolo (VE), in Viale Oriente, così attualmente censiti nel N.C.E.U. del Comune di Jesolo (VE)
(Codice C388) – Catasto Fabbricati:
1) Foglio 97, Particella 4, Subalterno 11, Categoria A/3 – Abitazione di tipo economico,
Classe 3, Vani 4; 2) Foglio 97, Particella 4, Subalterno 28, Categoria C/2 – Magazzini e locali di deposito Classe 6,8 mq;
- accertati i fatti narrati in premessa, dichiarare, a favore della sig.ra , l'intervenuto acquisto per usucapione ex art. Parte_1 1158 c.c. della quota di proprietà di 62/1000 (sessantadue/millesimi) del terreno sito nel
Comune di Jesolo (VE), in Viale Oriente, così attualmente censito nel N.C.E.U. del
Comune di Jesolo (VE) – Catasto Terreni – Partita 13464: a) Foglio 97, mappale 133, Incolto Produttivo, Are 03.38; b) Foglio 97, mappale 136, Incolto Produttivo, Are
00.38; ordinarsi la trascrizione nei competenti RR.II. di Venezia e la relativa annotazione e la voltura catastale presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Venezia, ufficio provinciale del territorio servizi catastali, esonerando i Responsabili degli Uffici da responsabilità al riguardo. IN VIA ISTRUTTORIA Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie, non accolte, di cui alla seconda memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. datata 05.12.2022, ovverosia per l'ammissione della prova per dell'interrogatorio formale del convenuto, e per testi sulle circostanze di cui ai seguenti capitoli:
1) Vero che l'immobile sito nel Comune di Jesolo, Viale Orione è un appartamento di 48 mq, composto da una zona giorno, una camera da letto e un bagno, come si evince dal documento n. 22 attoreo, adibito alle vacanze estive? 2) Vero che l'immobile sito nel Comune di Jesolo, Viale Orione può essere utilizzato solo quale appartamento delle vacanze estive essendo privo di un impianto di riscaldamento che ne permetta l'utilizzo nelle stagioni più fredde? 3) Vero che il ha cessato, a far data almeno Controparte_2 dall'anno 1993 di occuparsi della gestione e della cura dell'appartamento delle vacanze e delle relative pertinenze sito nel Comune di Jesolo, Viale Orione? 4) Vero che il
, a far data almeno dall'anno 1993 si è disinteressato di occuparsi della Controparte_2 gestione e della cura della casa delle vacanze e delle relative pertinenze site nel Comune di Jesolo, Viale Orione? 5) Vero che il , a far data almeno dall'anno Controparte_2
1993 ha cessato di utilizzare l'appartamento delle vacanze sito nel Comune di Jesolo,
Viale Orione? 6) Vero che il era a conoscenza che nel 1993 la SI.ra Controparte_2 aveva sostituito la serratura dell'ingresso dell'appartamento delle
Parte_1 vacanze, sito nel Comune di Jesolo, Viale Orione e non ha contestato nulla? 7) Vero che la SI.ra nel 1993 la SI.ra ha sostituito la serratura
Parte_1 Parte_1 dell'ingresso dell'appartamento delle vacanze, sito nel Comune di Jesolo, Viale Orione? 8) Vero che, a far data almeno dall'anno 1993 la sig.ra ha utilizzato in
Parte_1 via esclusiva l'appartamento sito nel Comune di Jesolo, Viale Orione? 9) Vero che la SI.ra a far data almeno dall'anno 1993 e, comunque, da almeno
Parte_1 vent'anni, ha trascorso e trascorre l'intera stagione estiva in via esclusiva nell'appartamento sito nel Comune di Jesolo, Viale Orione? 10) Vero che, a far data almeno dall'anno 1993 e, comunque, da almeno vent'anni, sono stati abitualmente ospiti della SI.ra prima i suoi amici e, poi, suo marito e i suoi figli, che
Parte_1 trascorrono con lei l'intera stagione estiva nell'appartamento sito nel Comune di Jesolo, Viale Orione? 11) Vero che, a far data almeno dall'anno 1993 e, comunque, da almeno vent'anni, la SI.ra ha invitato abitualmente per tutta la stagione estiva i
Parte_1 propri amici nell'appartamento sito nel Comune di Jesolo, Viale Orione? 12) Vero che, a far data almeno dall'anno 1993, e, comunque, da almeno vent'anni, è la SI.ra Pt_1
a decidere chi far accedere all' appartamento sito nel Comune di Jesolo, Viale
[...] Orione? 13) Vero che la SI.ra a far data almeno dall'anno 1993 e, Parte_1 comunque, da almeno vent'anni, ad inizio di ogni stagione estiva e, quindi, ad inizio aprile di ogni anno, provvede ad effettuare una pulizia di fondo dell'appartamento sito in Jesolo, Via Orione? 14) Vero che la SI.ra a far data almeno Parte_1
pag. 2/9 dall'anno 1993, e, comunque, da almeno vent'anni, ad ogni fine stagione estiva, si occupa personalmente della pulizia generale dell'appartamento di Jesolo, Via Orione, per la chiusura invernale? 15) Vero che la SI.ra a far data almeno Parte_1 dall'anno 1993, e, comunque, da almeno vent'anni, ad ogni fine stagione estiva, si assicura, anche tramite l'opera di terzi, che l'impianto idrico dell'appartamento delle vacanze sito nel Comune di Jesolo, Viale Orione, venga chiuso, onde evitare la rottura e/o il danneggiamento dei tubi dell'acqua? 16) Vero che la SI.ra , a far Parte_1 data almeno dall'anno 1993, ha modificato a proprio piacimento l'arredamento interno della casa dell'appartamento sito nel Comune di Jesolo, Viale Orione? 17) Vero che la SI.ra , nel 1993, ha acquistato a proprie spese un nuovo frigo (come da Parte_1 foto che si rammostra al teste di cui documento 14 attoreo) e un nuovo divano blu
(come da foto che si rammostra al teste di cui al documento 18 attoreo) ed ha acquistato dei nuovi mobili per modernizzare l'arredamento della zona giorno e della zona notte (come dalle foto che si rammostrano al teste di cui ai doc. 12, doc. 20 e doc. 23 attorei) dell'appartamento di Jesolo, Via Orione? 18) Vero che la SI.ra nel Parte_1
1993, per l'acquisto dei nuovi mobili da collocare nella zona giorno e della zona notte della casa dell'appartamento sito nel Comune di Jesolo, Viale Orione, si è recata con il
SI. presso delle fabbriche di mobili della zona di ER (PN)? 19) CP_4
Vero che la SI.ra , nel 1993, per il ritiro dei nuovi mobili da collocare Parte_1 nella zona giorno e della zona notte della casa delle vacanze sita nel Comune di Jesolo,
Viale Orione, si è recata con il SI. presso delle fabbriche di mobili della CP_4 zona di ER (PN)? 20) Vero che la SI.ra , nel 1993, con l'aiuto del Parte_1
SI. trasportava i nuovi mobili da collocare nella zona giorno e della zona CP_4 notte della casa delle vacanze sita nel Comune di Jesolo, a Jesolo, dove venivano montati e collocati (come dalle foto che si rammostrano al teste di cui ai doc. 12, doc.
18, doc. 20 e doc. 23 attorei)? 21) Vero che la SI.ra nel 1993, dopo Parte_1 aver acquistato i nuovi mobili da collocare nella zona giorno e della zona notte della casa delle vacanze sita nel Comune di Jesolo, buttava i vecchi beni mobili (tra cui il mobile degli anni '70 raffigurato nella foto che si rammostra al teste di cui al doc. 11 attoreo) ivi presenti? 22) Vero che il era a conoscenza che nel 1993 la Controparte_2
SI.ra aveva buttato parte dei vecchi mobili dell'immobile delle vacanze Parte_1 sito nel Comune di Jesolo ed è rimasto comunque inerte? 23) Vero che il SI.
[...]
nel 1993, in occasione dello sgombero dei vecchi beni mobili della zona CP_2 giorno e della zona notte dell'immobile delle vacanze sito nel Comune di Jesolo da parte della SI.ra è rimasto silente? 24) Vero che la SI.ra Parte_1 Pt_1
nel 1993, ha proceduto allo sgombero dei vecchi beni mobili della zona giorno
[...] e della zona notte dell'immobile delle vacanze sito nel Comune di Jesolo, senza ricevere alcuna contestazione o rimostranza da parte del SI. ? 25) Vero che la Controparte_2
SI.ra nel 2010, ha deciso di ristrutturare la casa delle vacanze sita nel Parte_1
Comune di Jesolo, Viale Orione? 26) Vero che anche in occasione della ristrutturazione dell'appartamento sito nel Comune di Jesolo, Viale Orione, ad opera della SI.ra Pt_1
il SI. è rimasto inerme e silente? 27) Vero che la SI.ra
[...] Controparte_2
in occasione della ristrutturazione dalla casa delle vacanze sita nel Parte_1 Comune di Jesolo, Viale Orione, nel 2010, ha sostituito a proprie spese l'intera pavimentazione di colore verde scuro con il nuovo pavimento chiaro (come si evince dalle foto di cui ai doc. 20 e 18 attorei che si rammostrano al teste) e provveduto a far pag. 3/9 effettuare un controllo delle tubature dell'acqua e degli scarichi? 28) Vero che la SI.ra ha dotato la casa delle vacanze sita nel Comune di Jesolo, Viale Orione, Parte_1 di un impianto di aria condizionata a proprie cura e spese? 29) Vero che la SI.ra Pt_1
in occasione della ristrutturazione dalla casa delle vacanze sita nel Comune di
[...]
Jesolo, Viale Orione, nel 2010, la SI.ra ha contattato la società Pt_1 [...]
di NA (TV) e, in particolare, il SI. , affinché Controparte_5 Testimone_1 predisponesse un progetto, congeniale alle sue esigenze, che le permettesse di sfruttare al meglio lo spazio della zona giorno? 30) Vero che la SI.ra in Parte_1 occasione della ristrutturazione dalla casa delle vacanze sita nel Comune di Jesolo,
Viale Orione, nel 2010, ha acquistato, a proprie spese, anche una nuova cucina (come si evince dalle foto di cui ai doc. n. 13, 15, 16, 17 e 19 attorei che si rammostrano al teste)
e ha spostato esternamente nel terrazzo la bombola del gas? 31) Vero che è stata la
SI.ra in occasione della ristrutturazione dalla casa delle vacanze sita Parte_1 nel Comune di Jesolo, Viale Orione, nel 2010, a decidere di spostare la bombola del gas all'esterno, a scegliere i materiali della nuova cucina ed a scegliere i nuovi elettrodomestici? 32) Vero che il teste, almeno dal 1993, ha frequentato la casa delle vacanze sita nel Comune di Jesolo, Viale Orione, previo invito della SI.ra Pt_1
33) Vero che il teste, almeno dal 1993, durante la stagione estiva, ha fatto
[...] visita più volte al SI.ra che lo accoglieva presso la casa delle vacanze Parte_1 sita nel Comune di Jesolo, Viale Orione? 34) Vero che la SI.ra , a far Parte_1 data almeno dall'anno 1993, e, comunque, per almeno vent'anni, decideva chi far accedere alla casa delle vacanze sita nel Comune di Jesolo, Viale Orione, senza dover attendere alcuna autorizzazione dal SI. ? 35) Vero che la SI.ra Controparte_2 Pt_1
a far data almeno dall'anno 1993, ha inviato le proprie amiche a trascorrere
[...] con lei i periodi di vacanza, così come raffigurato nella foto di cui al documenti n. 11 che si rammostra al teste? 36) Vero che la SI.ra a far data almeno
Parte_1 dall'anno 1993 e, comunque, per almeno vent'anni, ha organizzato con gli amici e con i vicini degli appartamenti confinanti delle cene settimanali? 37) Vero che, a far data almeno dall'anno 1993 e, comunque, da almeno vent'anni, la sig.ra si è
Parte_1 occupata, anche incaricando all'occorrenza terze persone, in via esclusiva della manutenzione dell'immobile e delle relative pertinenze, sito nel Comune di Jesolo, Viale Orione, curando, in particolare, la manutenzione dell'impianto idrico? 38) Vero che, a far data almeno dall'anno 1993 e, comunque, da almeno vent'anni, la sig.ra ha pagato le spese di manutenzione dell'immobile e delle relative
Parte_1 pertinenze, sito nel Comune di Jesolo, Viale Orione? 39) Vero che, a far data almeno dall'anno 1993 e, comunque, da almeno vent'anni, la sig.ra ha
Parte_1 provveduto, a propria cura e spese, alla pulizia degli ambienti dalla casa delle vacanze sita nel Comune di Jesolo, Viale Orione? 40) Vero che, a far data almeno dall'anno 1993, la sig.ra ha pagato le bollette della luce ad Enel-Servizio Elettrico
Parte_1 Nazionale, dell'acqua e dei rifiuti dovuti alla dalla casa delle vacanze sita CP_6 nel Comune di Jesolo, Viale Orione? 41) Vero che, a far data almeno dall'anno 1993, è la sig.ra che contatta gli amministratori di condominio che si sono
Parte_1 succeduti nel tempo in caso di necessità e partecipa alle assemblee condominiali?
Si indicano quali testi:
- SI.ra di NO di PI (TV); - SI. residente in Testimone_2 CP_4
ER (PN), via Taglio, 68; - SI.ra , residente in [...]
pag. 4/9 Colombo, 2; - SI. , residente in [...]; - Testimone_4
SI. , residente in [...]
Bertana, 13 - SI. , di Pescantina (VR); - SI.ra , residente CP_8 Testimone_5 in Trento (TN), via Zita Lorenzi, 3; - SI.ra residente in [...]; - SI. , presso la società di Testimone_1 Controparte_5
NA (TV). Si chiede sin d'ora di essere abilitati alla prova contraria sugli eventuali capitoli formulati da con i testi già indicati Controparte_1
e con riserva di indicarne di ulteriori.
Con ogni più ampia riserva di dedurre e/o produrre nei concedenti termini di Legge, anche in via istruttoria.
IN OGNI CASO Spese di lite e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio integralmente rifusi, oltre al rimborso del 15% delle spese generali, IVA e CPA come per Legge, con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Luciano
Gazzola.
Per la parte appellata
In via preliminare
- rigettarsi l'impugnazione proposta dalla sig.ra avverso la sentenza n. Parte_1
215/2024 del Tribunale di Venezia in quanto manifestamente infondata ai sensi dell'art. 348 bis cpc.
Nel merito
- per tutte le ragioni esposte in narrativa, rigettarsi l'appello proposto dalla sig.ra in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermarsi in Parte_1 ogni suo punto la sentenza di primo grado n. 215/2024 del Tribunale di Venezia.
Con vittoria di spese e competenze di lite, anche di secondo grado.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Venezia, Parte_1 comproprietaria dell'appartamento con pertinenze sito nel Comune di Jesolo (VE), Viale Oriente, censito al Catasto Fabbricati, foglio 97, particelle n. 4 sub 11 e 28, in data
6/12/2009 conveniva in giudizio , intestatario della restante quota di 1/2 Controparte_2
e della quota di 62/1000 del giardino che serve l'appartamento, foglio 97, mappali 133 e
137, per sentire accertata e dichiarata l'usucapione dell'intera proprietà da parte dell'attrice.
1.1. Esponeva : Parte_1
- di essere divenuta comproprietaria di tale bene immobile in virtù della successione testamentaria della madre, SI.ra che, con testamento olografo del Persona_1
6/12/2009, la istituiva erede attribuendole ½ delle porzioni degli immobili menzionati;
- di avere utilizzato l'appartamento in via esclusiva per le proprie vacanze dal 1993 curando la manutenzione e la pulizia, di essersi sempre occupata delle spese, anche delle utenze e condominiali, di aver cambiato la serratura, l'arredamento e la pavimentazione;
- di aver tagliato regolarmente l'erba del giardino e di essersi occupata periodicamente della potatura delle piante e della pulizia;
pag. 5/9 - di avere pertanto legittimamente usucapito la quota ereditata dal SI. , Controparte_2 avendone avuto l'uso esclusivo.
2. Dichiarata la contumacia di , disposta ed effettuata l'integrazione del Controparte_2 contraddittorio nei confronti della e della Controparte_1 [...]
si costituiva la Controparte_9 Controparte_1 chiedendo il rigetto delle domande formulate dall'attrice.
[...]
La restava contumace. Controparte_10
3. Il Tribunale di Venezia, istruita la causa con l'acquisizione di documenti così disponeva:
1.- rigetta la domanda attorea;
2.- rigetta la domanda di condanna ex art. 96, III comma cpc chiesta dalla terza chiamata;
3.- condanna l'attrice alla corresponsione a favore della terza chiamata costituita in giudizio delle spese di lite che liquida in complessivi euro 5.905,00 per compensi professionali, oltre spese generali, c.p.a. e iva come per legge
4. Rilevava il Tribunale di Venezia, per quanto ancora di interesse:
- non era stata raggiunta la prova che , nella sua veste di comproprietaria Parte_1 del bene immobile di Jesolo, ne avesse goduto in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui (id est: dei propri genitori), “ne avrebbe potuto risultare diversamente anche se fosse stata disposta l'ammissione delle prove orali richieste da parte attrice: le domande formulate dal patrocinio attoreo, infatti, anche in caso di risposta positiva” non sarebbero state idonee a conseguire la prova piena del necessario mutamento del titolo;
- inoltre, evidenziava il primo giudice, non era stato provato né offerta prova del fatto che la sig.ra avesse pagato il nuovo mobilio dell'appartamento, il cambio della Pt_1 serratura “e che a seguito di tale attività i genitori sarebbero stati totalmente estromessi dall'uso dell'immobile”, nonché le spese condominiali, le utenze relative all'immobile e le tasse annuali, tanto più che: “nell'anno 1993, momento dal quale la sig.ra Pt_1 pretenderebbe di prova il proprio possesso esclusivo sulla casa al mare di Jesolo la medesima aveva 20 anni ed è difficile credere che a quell'età e in quegli anni potesse avere la capacità sia personale che economica di escludere i propri genitori dal godimento e dalla gestione del bene e ciò per parecchi anni”.
5. Per la riforma della sentenza proponeva appello . Parte_1
Si costituiva la chiedendo il rigetto Controparte_1 come da comparsa di costituzione e risposta.
e la Controparte_2 Controparte_3 restavano contumaci.
Concessi i termini per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, la causa veniva trattenuta in decisione.
* * *
6. Con il primo motivo lamenta l'appellante che il primo giudice non avrebbe considerato:
- che l'uso e la pulizia dell'appartamento a fine stagione da parte di Parte_1 avveniva dal 1993, vale a dire da quando non era ancora divenuta comproprietaria dell'appartamento utilizzato per le vacanze al mare, mentre da allora il padre,
[...]
, in alcun modo se ne era interessato;
CP_2
pag. 6/9 - la rilevanza delle modifiche come il cambio del mobilio interno e della serratura;
- che ingiustificatamente non sarebbero stati ammessi i capitoli della prova testimoniale e per interpello articolati sulle predette circostanze, che avrebbero confermato il pagamento da parte dell'appellante anche delle spese condominiali, delle utenze, delle tasse e l'uso esclusivo. Con il secondo motivo si chiede la condanna dei convenuti alle spese di lite anche di primo grado.
* * * 7. Le censure proposte, esaminate congiuntamente per la connessione, sono infondate e vengono respinte per le assorbenti considerazioni che seguono.
7.1. Innanzitutto, sulla mancata ammissione della prova orale articolata in primo grado, diversamente da quanto dedotto dall'appellante, il primo giudice ha esaminato i capitoli di prova e:
- con ordinanza del 14/8/2023 non ammetteva: “i capitoli di prova per interpello e testi così come articolati da parte attrice in quanto irrilevanti ai fini del decidere, generici, comportanti valutazioni non demandabili ai testi e comunque da provare in via documentale”;
- con la decisione impugnata osservava che: a) l'oggetto della prova non erano “atti integranti un comportamento durevole, tali da evidenziare un possesso esclusivo ed animo domini della cosa incompatibili con il permanere del compossesso altrui sulla stessa”, ma soltanto atti di gestione della cosa comune consentiti al singolo compartecipante o anche atti familiarmente tollerati dagli altri, v. pag. 6 della sentenza appellata;
b) “con riferimento all'episodio specifico relativo alla sostituzione della serratura…non basta riuscire a provare che sia stata effettivamente sostituita la serratura della porta d'ingresso all'immobile ma è necessario comprovare altresì che gli altri comproprietari non fossero in possesso della nuova chiave e che in caso contrario gli sia stata negata la consegna delle stesse impedendo loro ogni accesso al bene. Tale prova non è stata né fornita né è stato articolato alcun capitolo che consentisse di poterla avvalorare”, v. pag. 7 della sentenza appellata;
c) “anche sugli altri comportamenti posti in essere dall'attrice ed oggetto dei capitoli di prova non sembrano allo stato sufficienti e determinanti ai fini di poter legittimare una pronuncia di usucapione”, come il fatto di avere invitato nel corso degli anni nell'appartamento di Jesolo i propri amici o i vicini, la chiusura dell'impianto idrico della casa al termine delle vacanze, l'aver pulito il giardino di pertinenza dell'immobile o pagato le utenze per l'uso, v. pag. 7 della sentenza appellata.
7.2. In questo quadro, nel giudizio di appello la parte non può riproporre istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal giudice di primo grado, come nella fattispecie, senza espressamente censurare - con motivo di gravame - le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta, ovvero dolersi dell'omessa pronuncia al riguardo
(cfr. Cass. 15519/2006 e 1532/2018). Onere non assolto dall'appellante, non essendo sufficiente che impugni la sentenza, lamentando l'omessa pronuncia su domande e l'errata valutazione del materiale probatorio da parte del primo giudice. Analogamente, sugli asseriti pagamenti di utenze, spese condominiali, tasse e manutenzione, l'appellante si limita a richiamare genericamente le circostanze dedotte pag. 7/9 in primo grado, peraltro prive di riferimenti minimi come importi, date e modalità, senza confrontarsi con la motivazione e pertanto, in assenza di una specifica censura, quanto dedotto in questa sede sul punto non può essere esaminato.
8. Ciò posto, in materia di usucapione della proprietà, appare utile ricordare che:
- chi agisce in giudizio chiedendo di accertare l'intervenuto acquisto della proprietà del bene, per averlo usucapito, deve dare la prova rigorosa di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva (cfr. Cass. 20539/2017); ne consegue la non sufficienza dell'inerzia del proprietario, in quanto anche il non uso è una modalità di godimento del bene, essendo piuttosto necessario che parallelamente ad esso si affermi un utilizzo uti dominus di un terzo, con rilievo esterno ed incompatibile con l'altrui diritto (cfr. Cass. 18392/2006 e 8662/2010);
- in particolare, la presunzione di possesso utile per l'usucapione, di cui all'art. 1141 cod. civ., non opera quando la relazione con il bene derivi non da un atto materiale di apprensione, ma da un atto o da un fatto del proprietario, “poiché in tal caso l'attività del soggetto che dispone della cosa non corrisponde all'esercizio di un diritto reale, non essendo svolta in opposizione al proprietario” (cfr. Cass. 5551/2005);
- in tema di acquisto del possesso ad "usucapionem", al fine di valutare se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale sia compiuta con l'altrui tolleranza, e sia quindi inidonea all'acquisto del possesso, la lunga durata di tale attività può integrare un elemento presuntivo in favore dell'esclusione di una semplice tolleranza qualora si verta in rapporti di mera amicizia o di buon vicinato e non di parentela (cfr. Cass. 4327/2008 e 12277/2015) ed a maggior ragione il godimento del bene è inidoneo all'acquisto nei casi di vincoli di stretta parentela, come nella specie
(padre/figlia), nei quali è plausibile il mantenimento di un atteggiamento tollerante anche per un lungo arco di tempo;
- ai fini della decorrenza del termine per l'usucapione occorre, dunque, un atto (o un comportamento) il cui compimento da parte di uno dei comproprietari realizzi l'impossibilità assoluta per gli altri partecipanti di proseguire un rapporto materiale con il bene e, inoltre, denoti inequivocamente l'intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva, sicché, in presenza di un ragionevole dubbio sul significato dell'atto materiale, il termine per l'usucapione non può cominciare a decorrere (cfr. Cass.
29449/1990).
8.1. Sotto altro profilo, il comproprietario può usucapire la quota degli altri comproprietari, estendendo la propria signoria di fatto sul bene comune in termini di esclusività, ma a tal fine non è sufficiente che gli altri partecipanti si siano limitati ad astenersi dall'uso della cosa;
al contrario, occorre che il comproprietario usucapente ne abbia goduto in modo inconciliabile con la possibilità di godimento di altrui, in modo tale, cioè, da evidenziarne una inequivoca volontà di possedere come il proprietario e non come il semplice possessore (cfr. Cass. 17739/2014);
- tale volontà non può desumersi dal fatto che il coerede abbia utilizzato e amministrato il bene ereditario provvedendo al pagamento delle imposte e alla manutenzione, ricorrendo la presunzione juris tantum che egli abbia agito nella qualità e che abbia anticipato le spese anche relativamente alla quota degli altri coeredi (cfr. Cass. 7075/1999, 16841/2005 e 7221/2009);
pag. 8/9 - inoltre, non sono al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti al singolo compartecipante o anche atti familiarmente tollerati dagli altri, o ancora atti che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi o erogazione di spese per il miglior godimento della cosa comune, non possono dare luogo ad un'estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di altro compossessore (cfr. Cass. 16841/2005).
9. Nella specie, l'inizio del godimento del bene da parte dell'appellante è certamente avvenuto in ambito familiare, sicchè a norma dell'art. 1141, 2 comma, c.c., non opera la presunzione di possesso utile ad usucapionem, atteso che la relazione con la cosa non deriva da un atto volontario d'apprensione, ma dai vincoli familiari esistenti e l'attività del soggetto che dispone della cosa è configurabile come semplice detenzione, non essendo svolta in opposizione al proprietario.
10. In conclusione, in assenza di una prova adeguata, convincente ed univoca dei fatti costitutivi dell'acquisto delle porzioni immobiliari in oggetto per intervenuta usucapione ex art 1158 c.c., le censure proposte dall'appellante devono essere rigettate.
Con assorbimento del motivo di appello sulla regolamentazione delle spese di lite di primo grado. L'appellante va pertanto condannato alle spese del grado liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.
Nulla per le spese per le parti non costituite, non avendo queste ultime svolto difese.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa così provvede: 1) rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2) condanna al pagamento delle spese di lite del grado in favore della Parte_1 che si liquidano complessivamente Controparte_1 in € 5.211,00 oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge;
3) dà atto che sussistono a carico di parte appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Cosi deliberato in data 12/3/2025 Il Cons. Ausiliario est. Il Presidente
Francesco Marchio Dott. Enrico Schiavon
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE SECONDA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione II civile, in persona dei Magistrati: Dott. Enrico Schiavon Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere Dott. Francesco Marchio Cons. Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 391 del Ruolo Generale dell'anno 2024.
T R A
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Luciano Gazzola, con domicilio eletto presso lo studio in Castelfranco Veneto (TV),
Corso XXIV Aprile n. 13.
PARTE APPELLANTE
E
(c.f. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli P.IVA_1 avv.ti Antonella Lillo e Paolo Corletto, con domicilio eletto presso lo studio in Castelfranco Veneto (TV), Corso XXIV Aprile n. 13.
PARTE APPELLATA
E
e Controparte_2 Controparte_3 contumaci.
[...]
PARTE APPELLATA
Oggetto della causa: appello avverso la sentenza n. 215/2024 del Tribunale di Venezia pubblicata il 23/1/2024.
Causa decisa nella camera di consiglio del 12/3/2025.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante
NEL MERITO
- accertati i fatti narrati in premessa, dichiarare, a favore della sig.ra Pt_1
, l'intervenuto acquisto per usucapione ex art. 1158 c.c. dell'intera e piena
[...] proprietà dell'immobile indiviso e delle relative pertinenze, sito nel Comune di Jesolo (VE), in Viale Oriente, così attualmente censiti nel N.C.E.U. del Comune di Jesolo (VE)
(Codice C388) – Catasto Fabbricati:
1) Foglio 97, Particella 4, Subalterno 11, Categoria A/3 – Abitazione di tipo economico,
Classe 3, Vani 4; 2) Foglio 97, Particella 4, Subalterno 28, Categoria C/2 – Magazzini e locali di deposito Classe 6,8 mq;
- accertati i fatti narrati in premessa, dichiarare, a favore della sig.ra , l'intervenuto acquisto per usucapione ex art. Parte_1 1158 c.c. della quota di proprietà di 62/1000 (sessantadue/millesimi) del terreno sito nel
Comune di Jesolo (VE), in Viale Oriente, così attualmente censito nel N.C.E.U. del
Comune di Jesolo (VE) – Catasto Terreni – Partita 13464: a) Foglio 97, mappale 133, Incolto Produttivo, Are 03.38; b) Foglio 97, mappale 136, Incolto Produttivo, Are
00.38; ordinarsi la trascrizione nei competenti RR.II. di Venezia e la relativa annotazione e la voltura catastale presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Venezia, ufficio provinciale del territorio servizi catastali, esonerando i Responsabili degli Uffici da responsabilità al riguardo. IN VIA ISTRUTTORIA Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie, non accolte, di cui alla seconda memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. datata 05.12.2022, ovverosia per l'ammissione della prova per dell'interrogatorio formale del convenuto, e per testi sulle circostanze di cui ai seguenti capitoli:
1) Vero che l'immobile sito nel Comune di Jesolo, Viale Orione è un appartamento di 48 mq, composto da una zona giorno, una camera da letto e un bagno, come si evince dal documento n. 22 attoreo, adibito alle vacanze estive? 2) Vero che l'immobile sito nel Comune di Jesolo, Viale Orione può essere utilizzato solo quale appartamento delle vacanze estive essendo privo di un impianto di riscaldamento che ne permetta l'utilizzo nelle stagioni più fredde? 3) Vero che il ha cessato, a far data almeno Controparte_2 dall'anno 1993 di occuparsi della gestione e della cura dell'appartamento delle vacanze e delle relative pertinenze sito nel Comune di Jesolo, Viale Orione? 4) Vero che il
, a far data almeno dall'anno 1993 si è disinteressato di occuparsi della Controparte_2 gestione e della cura della casa delle vacanze e delle relative pertinenze site nel Comune di Jesolo, Viale Orione? 5) Vero che il , a far data almeno dall'anno Controparte_2
1993 ha cessato di utilizzare l'appartamento delle vacanze sito nel Comune di Jesolo,
Viale Orione? 6) Vero che il era a conoscenza che nel 1993 la SI.ra Controparte_2 aveva sostituito la serratura dell'ingresso dell'appartamento delle
Parte_1 vacanze, sito nel Comune di Jesolo, Viale Orione e non ha contestato nulla? 7) Vero che la SI.ra nel 1993 la SI.ra ha sostituito la serratura
Parte_1 Parte_1 dell'ingresso dell'appartamento delle vacanze, sito nel Comune di Jesolo, Viale Orione? 8) Vero che, a far data almeno dall'anno 1993 la sig.ra ha utilizzato in
Parte_1 via esclusiva l'appartamento sito nel Comune di Jesolo, Viale Orione? 9) Vero che la SI.ra a far data almeno dall'anno 1993 e, comunque, da almeno
Parte_1 vent'anni, ha trascorso e trascorre l'intera stagione estiva in via esclusiva nell'appartamento sito nel Comune di Jesolo, Viale Orione? 10) Vero che, a far data almeno dall'anno 1993 e, comunque, da almeno vent'anni, sono stati abitualmente ospiti della SI.ra prima i suoi amici e, poi, suo marito e i suoi figli, che
Parte_1 trascorrono con lei l'intera stagione estiva nell'appartamento sito nel Comune di Jesolo, Viale Orione? 11) Vero che, a far data almeno dall'anno 1993 e, comunque, da almeno vent'anni, la SI.ra ha invitato abitualmente per tutta la stagione estiva i
Parte_1 propri amici nell'appartamento sito nel Comune di Jesolo, Viale Orione? 12) Vero che, a far data almeno dall'anno 1993, e, comunque, da almeno vent'anni, è la SI.ra Pt_1
a decidere chi far accedere all' appartamento sito nel Comune di Jesolo, Viale
[...] Orione? 13) Vero che la SI.ra a far data almeno dall'anno 1993 e, Parte_1 comunque, da almeno vent'anni, ad inizio di ogni stagione estiva e, quindi, ad inizio aprile di ogni anno, provvede ad effettuare una pulizia di fondo dell'appartamento sito in Jesolo, Via Orione? 14) Vero che la SI.ra a far data almeno Parte_1
pag. 2/9 dall'anno 1993, e, comunque, da almeno vent'anni, ad ogni fine stagione estiva, si occupa personalmente della pulizia generale dell'appartamento di Jesolo, Via Orione, per la chiusura invernale? 15) Vero che la SI.ra a far data almeno Parte_1 dall'anno 1993, e, comunque, da almeno vent'anni, ad ogni fine stagione estiva, si assicura, anche tramite l'opera di terzi, che l'impianto idrico dell'appartamento delle vacanze sito nel Comune di Jesolo, Viale Orione, venga chiuso, onde evitare la rottura e/o il danneggiamento dei tubi dell'acqua? 16) Vero che la SI.ra , a far Parte_1 data almeno dall'anno 1993, ha modificato a proprio piacimento l'arredamento interno della casa dell'appartamento sito nel Comune di Jesolo, Viale Orione? 17) Vero che la SI.ra , nel 1993, ha acquistato a proprie spese un nuovo frigo (come da Parte_1 foto che si rammostra al teste di cui documento 14 attoreo) e un nuovo divano blu
(come da foto che si rammostra al teste di cui al documento 18 attoreo) ed ha acquistato dei nuovi mobili per modernizzare l'arredamento della zona giorno e della zona notte (come dalle foto che si rammostrano al teste di cui ai doc. 12, doc. 20 e doc. 23 attorei) dell'appartamento di Jesolo, Via Orione? 18) Vero che la SI.ra nel Parte_1
1993, per l'acquisto dei nuovi mobili da collocare nella zona giorno e della zona notte della casa dell'appartamento sito nel Comune di Jesolo, Viale Orione, si è recata con il
SI. presso delle fabbriche di mobili della zona di ER (PN)? 19) CP_4
Vero che la SI.ra , nel 1993, per il ritiro dei nuovi mobili da collocare Parte_1 nella zona giorno e della zona notte della casa delle vacanze sita nel Comune di Jesolo,
Viale Orione, si è recata con il SI. presso delle fabbriche di mobili della CP_4 zona di ER (PN)? 20) Vero che la SI.ra , nel 1993, con l'aiuto del Parte_1
SI. trasportava i nuovi mobili da collocare nella zona giorno e della zona CP_4 notte della casa delle vacanze sita nel Comune di Jesolo, a Jesolo, dove venivano montati e collocati (come dalle foto che si rammostrano al teste di cui ai doc. 12, doc.
18, doc. 20 e doc. 23 attorei)? 21) Vero che la SI.ra nel 1993, dopo Parte_1 aver acquistato i nuovi mobili da collocare nella zona giorno e della zona notte della casa delle vacanze sita nel Comune di Jesolo, buttava i vecchi beni mobili (tra cui il mobile degli anni '70 raffigurato nella foto che si rammostra al teste di cui al doc. 11 attoreo) ivi presenti? 22) Vero che il era a conoscenza che nel 1993 la Controparte_2
SI.ra aveva buttato parte dei vecchi mobili dell'immobile delle vacanze Parte_1 sito nel Comune di Jesolo ed è rimasto comunque inerte? 23) Vero che il SI.
[...]
nel 1993, in occasione dello sgombero dei vecchi beni mobili della zona CP_2 giorno e della zona notte dell'immobile delle vacanze sito nel Comune di Jesolo da parte della SI.ra è rimasto silente? 24) Vero che la SI.ra Parte_1 Pt_1
nel 1993, ha proceduto allo sgombero dei vecchi beni mobili della zona giorno
[...] e della zona notte dell'immobile delle vacanze sito nel Comune di Jesolo, senza ricevere alcuna contestazione o rimostranza da parte del SI. ? 25) Vero che la Controparte_2
SI.ra nel 2010, ha deciso di ristrutturare la casa delle vacanze sita nel Parte_1
Comune di Jesolo, Viale Orione? 26) Vero che anche in occasione della ristrutturazione dell'appartamento sito nel Comune di Jesolo, Viale Orione, ad opera della SI.ra Pt_1
il SI. è rimasto inerme e silente? 27) Vero che la SI.ra
[...] Controparte_2
in occasione della ristrutturazione dalla casa delle vacanze sita nel Parte_1 Comune di Jesolo, Viale Orione, nel 2010, ha sostituito a proprie spese l'intera pavimentazione di colore verde scuro con il nuovo pavimento chiaro (come si evince dalle foto di cui ai doc. 20 e 18 attorei che si rammostrano al teste) e provveduto a far pag. 3/9 effettuare un controllo delle tubature dell'acqua e degli scarichi? 28) Vero che la SI.ra ha dotato la casa delle vacanze sita nel Comune di Jesolo, Viale Orione, Parte_1 di un impianto di aria condizionata a proprie cura e spese? 29) Vero che la SI.ra Pt_1
in occasione della ristrutturazione dalla casa delle vacanze sita nel Comune di
[...]
Jesolo, Viale Orione, nel 2010, la SI.ra ha contattato la società Pt_1 [...]
di NA (TV) e, in particolare, il SI. , affinché Controparte_5 Testimone_1 predisponesse un progetto, congeniale alle sue esigenze, che le permettesse di sfruttare al meglio lo spazio della zona giorno? 30) Vero che la SI.ra in Parte_1 occasione della ristrutturazione dalla casa delle vacanze sita nel Comune di Jesolo,
Viale Orione, nel 2010, ha acquistato, a proprie spese, anche una nuova cucina (come si evince dalle foto di cui ai doc. n. 13, 15, 16, 17 e 19 attorei che si rammostrano al teste)
e ha spostato esternamente nel terrazzo la bombola del gas? 31) Vero che è stata la
SI.ra in occasione della ristrutturazione dalla casa delle vacanze sita Parte_1 nel Comune di Jesolo, Viale Orione, nel 2010, a decidere di spostare la bombola del gas all'esterno, a scegliere i materiali della nuova cucina ed a scegliere i nuovi elettrodomestici? 32) Vero che il teste, almeno dal 1993, ha frequentato la casa delle vacanze sita nel Comune di Jesolo, Viale Orione, previo invito della SI.ra Pt_1
33) Vero che il teste, almeno dal 1993, durante la stagione estiva, ha fatto
[...] visita più volte al SI.ra che lo accoglieva presso la casa delle vacanze Parte_1 sita nel Comune di Jesolo, Viale Orione? 34) Vero che la SI.ra , a far Parte_1 data almeno dall'anno 1993, e, comunque, per almeno vent'anni, decideva chi far accedere alla casa delle vacanze sita nel Comune di Jesolo, Viale Orione, senza dover attendere alcuna autorizzazione dal SI. ? 35) Vero che la SI.ra Controparte_2 Pt_1
a far data almeno dall'anno 1993, ha inviato le proprie amiche a trascorrere
[...] con lei i periodi di vacanza, così come raffigurato nella foto di cui al documenti n. 11 che si rammostra al teste? 36) Vero che la SI.ra a far data almeno
Parte_1 dall'anno 1993 e, comunque, per almeno vent'anni, ha organizzato con gli amici e con i vicini degli appartamenti confinanti delle cene settimanali? 37) Vero che, a far data almeno dall'anno 1993 e, comunque, da almeno vent'anni, la sig.ra si è
Parte_1 occupata, anche incaricando all'occorrenza terze persone, in via esclusiva della manutenzione dell'immobile e delle relative pertinenze, sito nel Comune di Jesolo, Viale Orione, curando, in particolare, la manutenzione dell'impianto idrico? 38) Vero che, a far data almeno dall'anno 1993 e, comunque, da almeno vent'anni, la sig.ra ha pagato le spese di manutenzione dell'immobile e delle relative
Parte_1 pertinenze, sito nel Comune di Jesolo, Viale Orione? 39) Vero che, a far data almeno dall'anno 1993 e, comunque, da almeno vent'anni, la sig.ra ha
Parte_1 provveduto, a propria cura e spese, alla pulizia degli ambienti dalla casa delle vacanze sita nel Comune di Jesolo, Viale Orione? 40) Vero che, a far data almeno dall'anno 1993, la sig.ra ha pagato le bollette della luce ad Enel-Servizio Elettrico
Parte_1 Nazionale, dell'acqua e dei rifiuti dovuti alla dalla casa delle vacanze sita CP_6 nel Comune di Jesolo, Viale Orione? 41) Vero che, a far data almeno dall'anno 1993, è la sig.ra che contatta gli amministratori di condominio che si sono
Parte_1 succeduti nel tempo in caso di necessità e partecipa alle assemblee condominiali?
Si indicano quali testi:
- SI.ra di NO di PI (TV); - SI. residente in Testimone_2 CP_4
ER (PN), via Taglio, 68; - SI.ra , residente in [...]
pag. 4/9 Colombo, 2; - SI. , residente in [...]; - Testimone_4
SI. , residente in [...]
Bertana, 13 - SI. , di Pescantina (VR); - SI.ra , residente CP_8 Testimone_5 in Trento (TN), via Zita Lorenzi, 3; - SI.ra residente in [...]; - SI. , presso la società di Testimone_1 Controparte_5
NA (TV). Si chiede sin d'ora di essere abilitati alla prova contraria sugli eventuali capitoli formulati da con i testi già indicati Controparte_1
e con riserva di indicarne di ulteriori.
Con ogni più ampia riserva di dedurre e/o produrre nei concedenti termini di Legge, anche in via istruttoria.
IN OGNI CASO Spese di lite e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio integralmente rifusi, oltre al rimborso del 15% delle spese generali, IVA e CPA come per Legge, con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Luciano
Gazzola.
Per la parte appellata
In via preliminare
- rigettarsi l'impugnazione proposta dalla sig.ra avverso la sentenza n. Parte_1
215/2024 del Tribunale di Venezia in quanto manifestamente infondata ai sensi dell'art. 348 bis cpc.
Nel merito
- per tutte le ragioni esposte in narrativa, rigettarsi l'appello proposto dalla sig.ra in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermarsi in Parte_1 ogni suo punto la sentenza di primo grado n. 215/2024 del Tribunale di Venezia.
Con vittoria di spese e competenze di lite, anche di secondo grado.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Venezia, Parte_1 comproprietaria dell'appartamento con pertinenze sito nel Comune di Jesolo (VE), Viale Oriente, censito al Catasto Fabbricati, foglio 97, particelle n. 4 sub 11 e 28, in data
6/12/2009 conveniva in giudizio , intestatario della restante quota di 1/2 Controparte_2
e della quota di 62/1000 del giardino che serve l'appartamento, foglio 97, mappali 133 e
137, per sentire accertata e dichiarata l'usucapione dell'intera proprietà da parte dell'attrice.
1.1. Esponeva : Parte_1
- di essere divenuta comproprietaria di tale bene immobile in virtù della successione testamentaria della madre, SI.ra che, con testamento olografo del Persona_1
6/12/2009, la istituiva erede attribuendole ½ delle porzioni degli immobili menzionati;
- di avere utilizzato l'appartamento in via esclusiva per le proprie vacanze dal 1993 curando la manutenzione e la pulizia, di essersi sempre occupata delle spese, anche delle utenze e condominiali, di aver cambiato la serratura, l'arredamento e la pavimentazione;
- di aver tagliato regolarmente l'erba del giardino e di essersi occupata periodicamente della potatura delle piante e della pulizia;
pag. 5/9 - di avere pertanto legittimamente usucapito la quota ereditata dal SI. , Controparte_2 avendone avuto l'uso esclusivo.
2. Dichiarata la contumacia di , disposta ed effettuata l'integrazione del Controparte_2 contraddittorio nei confronti della e della Controparte_1 [...]
si costituiva la Controparte_9 Controparte_1 chiedendo il rigetto delle domande formulate dall'attrice.
[...]
La restava contumace. Controparte_10
3. Il Tribunale di Venezia, istruita la causa con l'acquisizione di documenti così disponeva:
1.- rigetta la domanda attorea;
2.- rigetta la domanda di condanna ex art. 96, III comma cpc chiesta dalla terza chiamata;
3.- condanna l'attrice alla corresponsione a favore della terza chiamata costituita in giudizio delle spese di lite che liquida in complessivi euro 5.905,00 per compensi professionali, oltre spese generali, c.p.a. e iva come per legge
4. Rilevava il Tribunale di Venezia, per quanto ancora di interesse:
- non era stata raggiunta la prova che , nella sua veste di comproprietaria Parte_1 del bene immobile di Jesolo, ne avesse goduto in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui (id est: dei propri genitori), “ne avrebbe potuto risultare diversamente anche se fosse stata disposta l'ammissione delle prove orali richieste da parte attrice: le domande formulate dal patrocinio attoreo, infatti, anche in caso di risposta positiva” non sarebbero state idonee a conseguire la prova piena del necessario mutamento del titolo;
- inoltre, evidenziava il primo giudice, non era stato provato né offerta prova del fatto che la sig.ra avesse pagato il nuovo mobilio dell'appartamento, il cambio della Pt_1 serratura “e che a seguito di tale attività i genitori sarebbero stati totalmente estromessi dall'uso dell'immobile”, nonché le spese condominiali, le utenze relative all'immobile e le tasse annuali, tanto più che: “nell'anno 1993, momento dal quale la sig.ra Pt_1 pretenderebbe di prova il proprio possesso esclusivo sulla casa al mare di Jesolo la medesima aveva 20 anni ed è difficile credere che a quell'età e in quegli anni potesse avere la capacità sia personale che economica di escludere i propri genitori dal godimento e dalla gestione del bene e ciò per parecchi anni”.
5. Per la riforma della sentenza proponeva appello . Parte_1
Si costituiva la chiedendo il rigetto Controparte_1 come da comparsa di costituzione e risposta.
e la Controparte_2 Controparte_3 restavano contumaci.
Concessi i termini per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, la causa veniva trattenuta in decisione.
* * *
6. Con il primo motivo lamenta l'appellante che il primo giudice non avrebbe considerato:
- che l'uso e la pulizia dell'appartamento a fine stagione da parte di Parte_1 avveniva dal 1993, vale a dire da quando non era ancora divenuta comproprietaria dell'appartamento utilizzato per le vacanze al mare, mentre da allora il padre,
[...]
, in alcun modo se ne era interessato;
CP_2
pag. 6/9 - la rilevanza delle modifiche come il cambio del mobilio interno e della serratura;
- che ingiustificatamente non sarebbero stati ammessi i capitoli della prova testimoniale e per interpello articolati sulle predette circostanze, che avrebbero confermato il pagamento da parte dell'appellante anche delle spese condominiali, delle utenze, delle tasse e l'uso esclusivo. Con il secondo motivo si chiede la condanna dei convenuti alle spese di lite anche di primo grado.
* * * 7. Le censure proposte, esaminate congiuntamente per la connessione, sono infondate e vengono respinte per le assorbenti considerazioni che seguono.
7.1. Innanzitutto, sulla mancata ammissione della prova orale articolata in primo grado, diversamente da quanto dedotto dall'appellante, il primo giudice ha esaminato i capitoli di prova e:
- con ordinanza del 14/8/2023 non ammetteva: “i capitoli di prova per interpello e testi così come articolati da parte attrice in quanto irrilevanti ai fini del decidere, generici, comportanti valutazioni non demandabili ai testi e comunque da provare in via documentale”;
- con la decisione impugnata osservava che: a) l'oggetto della prova non erano “atti integranti un comportamento durevole, tali da evidenziare un possesso esclusivo ed animo domini della cosa incompatibili con il permanere del compossesso altrui sulla stessa”, ma soltanto atti di gestione della cosa comune consentiti al singolo compartecipante o anche atti familiarmente tollerati dagli altri, v. pag. 6 della sentenza appellata;
b) “con riferimento all'episodio specifico relativo alla sostituzione della serratura…non basta riuscire a provare che sia stata effettivamente sostituita la serratura della porta d'ingresso all'immobile ma è necessario comprovare altresì che gli altri comproprietari non fossero in possesso della nuova chiave e che in caso contrario gli sia stata negata la consegna delle stesse impedendo loro ogni accesso al bene. Tale prova non è stata né fornita né è stato articolato alcun capitolo che consentisse di poterla avvalorare”, v. pag. 7 della sentenza appellata;
c) “anche sugli altri comportamenti posti in essere dall'attrice ed oggetto dei capitoli di prova non sembrano allo stato sufficienti e determinanti ai fini di poter legittimare una pronuncia di usucapione”, come il fatto di avere invitato nel corso degli anni nell'appartamento di Jesolo i propri amici o i vicini, la chiusura dell'impianto idrico della casa al termine delle vacanze, l'aver pulito il giardino di pertinenza dell'immobile o pagato le utenze per l'uso, v. pag. 7 della sentenza appellata.
7.2. In questo quadro, nel giudizio di appello la parte non può riproporre istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal giudice di primo grado, come nella fattispecie, senza espressamente censurare - con motivo di gravame - le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta, ovvero dolersi dell'omessa pronuncia al riguardo
(cfr. Cass. 15519/2006 e 1532/2018). Onere non assolto dall'appellante, non essendo sufficiente che impugni la sentenza, lamentando l'omessa pronuncia su domande e l'errata valutazione del materiale probatorio da parte del primo giudice. Analogamente, sugli asseriti pagamenti di utenze, spese condominiali, tasse e manutenzione, l'appellante si limita a richiamare genericamente le circostanze dedotte pag. 7/9 in primo grado, peraltro prive di riferimenti minimi come importi, date e modalità, senza confrontarsi con la motivazione e pertanto, in assenza di una specifica censura, quanto dedotto in questa sede sul punto non può essere esaminato.
8. Ciò posto, in materia di usucapione della proprietà, appare utile ricordare che:
- chi agisce in giudizio chiedendo di accertare l'intervenuto acquisto della proprietà del bene, per averlo usucapito, deve dare la prova rigorosa di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva (cfr. Cass. 20539/2017); ne consegue la non sufficienza dell'inerzia del proprietario, in quanto anche il non uso è una modalità di godimento del bene, essendo piuttosto necessario che parallelamente ad esso si affermi un utilizzo uti dominus di un terzo, con rilievo esterno ed incompatibile con l'altrui diritto (cfr. Cass. 18392/2006 e 8662/2010);
- in particolare, la presunzione di possesso utile per l'usucapione, di cui all'art. 1141 cod. civ., non opera quando la relazione con il bene derivi non da un atto materiale di apprensione, ma da un atto o da un fatto del proprietario, “poiché in tal caso l'attività del soggetto che dispone della cosa non corrisponde all'esercizio di un diritto reale, non essendo svolta in opposizione al proprietario” (cfr. Cass. 5551/2005);
- in tema di acquisto del possesso ad "usucapionem", al fine di valutare se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale sia compiuta con l'altrui tolleranza, e sia quindi inidonea all'acquisto del possesso, la lunga durata di tale attività può integrare un elemento presuntivo in favore dell'esclusione di una semplice tolleranza qualora si verta in rapporti di mera amicizia o di buon vicinato e non di parentela (cfr. Cass. 4327/2008 e 12277/2015) ed a maggior ragione il godimento del bene è inidoneo all'acquisto nei casi di vincoli di stretta parentela, come nella specie
(padre/figlia), nei quali è plausibile il mantenimento di un atteggiamento tollerante anche per un lungo arco di tempo;
- ai fini della decorrenza del termine per l'usucapione occorre, dunque, un atto (o un comportamento) il cui compimento da parte di uno dei comproprietari realizzi l'impossibilità assoluta per gli altri partecipanti di proseguire un rapporto materiale con il bene e, inoltre, denoti inequivocamente l'intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva, sicché, in presenza di un ragionevole dubbio sul significato dell'atto materiale, il termine per l'usucapione non può cominciare a decorrere (cfr. Cass.
29449/1990).
8.1. Sotto altro profilo, il comproprietario può usucapire la quota degli altri comproprietari, estendendo la propria signoria di fatto sul bene comune in termini di esclusività, ma a tal fine non è sufficiente che gli altri partecipanti si siano limitati ad astenersi dall'uso della cosa;
al contrario, occorre che il comproprietario usucapente ne abbia goduto in modo inconciliabile con la possibilità di godimento di altrui, in modo tale, cioè, da evidenziarne una inequivoca volontà di possedere come il proprietario e non come il semplice possessore (cfr. Cass. 17739/2014);
- tale volontà non può desumersi dal fatto che il coerede abbia utilizzato e amministrato il bene ereditario provvedendo al pagamento delle imposte e alla manutenzione, ricorrendo la presunzione juris tantum che egli abbia agito nella qualità e che abbia anticipato le spese anche relativamente alla quota degli altri coeredi (cfr. Cass. 7075/1999, 16841/2005 e 7221/2009);
pag. 8/9 - inoltre, non sono al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti al singolo compartecipante o anche atti familiarmente tollerati dagli altri, o ancora atti che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi o erogazione di spese per il miglior godimento della cosa comune, non possono dare luogo ad un'estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di altro compossessore (cfr. Cass. 16841/2005).
9. Nella specie, l'inizio del godimento del bene da parte dell'appellante è certamente avvenuto in ambito familiare, sicchè a norma dell'art. 1141, 2 comma, c.c., non opera la presunzione di possesso utile ad usucapionem, atteso che la relazione con la cosa non deriva da un atto volontario d'apprensione, ma dai vincoli familiari esistenti e l'attività del soggetto che dispone della cosa è configurabile come semplice detenzione, non essendo svolta in opposizione al proprietario.
10. In conclusione, in assenza di una prova adeguata, convincente ed univoca dei fatti costitutivi dell'acquisto delle porzioni immobiliari in oggetto per intervenuta usucapione ex art 1158 c.c., le censure proposte dall'appellante devono essere rigettate.
Con assorbimento del motivo di appello sulla regolamentazione delle spese di lite di primo grado. L'appellante va pertanto condannato alle spese del grado liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.
Nulla per le spese per le parti non costituite, non avendo queste ultime svolto difese.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa così provvede: 1) rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2) condanna al pagamento delle spese di lite del grado in favore della Parte_1 che si liquidano complessivamente Controparte_1 in € 5.211,00 oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge;
3) dà atto che sussistono a carico di parte appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Cosi deliberato in data 12/3/2025 Il Cons. Ausiliario est. Il Presidente
Francesco Marchio Dott. Enrico Schiavon
pag. 9/9