Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 04/06/2025, n. 1726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1726 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
1394/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Gennaro Beatrice, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa avente n 1394/2024 R.G., pendente tra:
CF , e CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Ciuffolini, in virtù di procura resa C.F._2 in calce al ricorso in riassunzione in opposizione all'esecuzione, domiciliati come in atti;
OPPONENTI
E
, in persona della procuratrice speciale, quale procuratrice Controparte_1 di rappresentata e difesa dall'avv.to Avv. Dante De Parte_3
Benedetti in virtù di procura alle liti in atti, domiciliata come in atti;
OPPOSTA
Oggetto: opposizione all'esecuzione.
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In via preliminare ed al fine di comprendere l'odierno thema decidendum, giova ricordare come il presente giudizio tragga origine dal ricorso in opposizione all'esecuzione spiegato da Parte_1
e in data 24.11.2023 nell'ambito del procedimento di esecuzione
[...] Parte_2 immobiliare rubricato al n. RG 272/2019 con il quale gli opponenti hanno lamentato l'inesistenza del diritto della opposta ad agire in via esecutiva per nullità del titolo esecutivo - contratto di mutuo per notaio del 28.06.2006 - posto alla base della intrapresa esecuzione per Persona_1
l'inserimento nel richiamato contratto di clausole abusive e per l'assenza della doppia sottoscrizione.
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Con ordinanza del 19.12.2023 il g.e. definiva la fase sommaria del ricorso in opposizione e, attesa la rinuncia dell'istanza di sospensione delle parti ricorrenti avvenuta tempestivamente e dichiarata all'udienza, non si pronunciava sulla stessa e assegnava termine di giorni 90 per l'introduzione del giudizio di merito da avviarsi con atto di citazione ex art. 616 e 618 c.p.c..
In data 13.03.2024, i sigg. e introducevano, irritualmente, Parte_1 Parte_2 il presente giudizio di merito depositando ricorso in luogo dell'atto di citazione, riproponendo le medesime doglianze articolate nel ricorso in opposizione, chiedendo di dichiarare l'inesistenza del diritto della opposta ad agire in via esecutiva per nullità del contratto di mutuo, nonché di dichiarare l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione della procedura esecutiva immobiliare.
Con provvedimento del 22 marzo 2024 il Giudice, pur ritenendo irrituale l'introduzione del giudizio di merito, in quanto avvenuta con il deposito di “ricorso” in opposizione ex art 615 II comma c.p.c., fissava l'udienza del 26.09.2024 per la comparizione delle parti onerando gli opponenti della notifica del ricorso unitamente al provvedimento di fissazione dell'udienza nel rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c. e, comunque, nel rispetto del termine perentorio assegnato nell'ordinanza di sospensione.
Con comparsa del 15.07.2024 si costituiva la chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e la condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c.
Nel corso del giudizio, la sola parte opposta procedeva al deposito di memorie 171 ter c.p.c. Lo scrivente giudice, subentrato al precedente giudicante dott.ssa R. Guardasole, rilevava nuovamente la questione della tempestitivà dell'introduzione del giudizio di merito e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza per la rimessione della causa in decisione. All'udienza del 13.03.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
In limine litis ed in punto di qualificazione giuridica, le censure articolate dagli opponenti, essendo dirette a contestare l'esistenza di un valido titolo esecutivo e dunque l'an della minacciata esecuzione, devono essere ricondotte alla fattispecie dell'opposizione all'esecuzione.
Il giudizio deve dichiararsi inammissibile, attesa la tardività della introduzione del merito ex art 616
c.p.c.
Invero, le disposizioni di cui agli artt. 615 e ss. c.p.c. delineano i procedimenti di opposizione secondo una struttura bifasica. La prima fase si articola in un procedimento incidentale interno al processo esecutivo, introdotto con ricorso depositato presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione e destinato a concludersi con ordinanza recante, da un lato, i provvedimenti relativi all'istanza di sospensione, nonché, da altro lato, le statuizioni sulla competenza. In particolare, ove risulti competente a decidere la causa di merito il medesimo ufficio giudiziario cui appartiene il giudice dell'esecuzione, questi fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito;
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viceversa, ove risulti competente un diverso ufficio giudiziario, il giudice dell'esecuzione rimette la causa dinanzi a tale ufficio assegnando un termine perentorio per la riassunzione.
La seconda fase, solo eventuale, dà luogo, invece, ad un vero e proprio giudizio di merito, che si svolge secondo le norme processuali che regolano il processo di cognizione. Ne consegue che l'introduzione del giudizio di merito si realizza con la tempestiva notifica alla controparte dell'atto di citazione ove la causa sia soggetta al rito ordinario, ovvero con il tempestivo deposito del ricorso in cancelleria ove il rito applicabile sia quello del lavoro. Peraltro, anche ove l'atto introduttivo sia stato predisposto in violazione dello schema legale, esso è comunque idoneo al raggiungimento dello scopo, a condizione che la causa venga introdotta nel rispetto del termine perentorio assegnato dal giudice dell'esecuzione.
Orbene, considerato che nel caso di specie il credito posto a fondamento dell'esecuzione deriva da mutuo fondiario e che, quindi, si tratta di causa soggetta al rito ordinario, gli opponenti avrebbero dovuto introdurre il giudizio di merito con la tempestiva notifica dell'atto di citazione alla controparte. I ricorrenti hanno invece introdotto il giudizio con ricorso, che ad ogni modo, non è suscettibile di sanatoria per mancato rispetto dei termini assegnati dal giudice dell'esecuzione per l'introduzione del giudizio di merito. Difatti, gli stessi, entro il termine di novanta giorni, avrebbero dovuto non solo depositare il ricorso in cancelleria, ma anche notificarlo alla controparte unitamente al provvedimento di fissazione dell'udienza. In tal senso anche l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “a norma dell'art. 616 cod. proc. civ. – nel testo sostituito dall'art.
14 della legge 24 febbraio 2006, n. 52 e sul punto rimasto immutato dopo la modifica operata dalla legge 18 luglio
2009, n. 69 –, l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, all'esito dell'esaurimento della fase sommaria di cui all'art. 615, secondo comma, cod. proc. civ., deve avvenire con la forma dell'atto introduttivo richiesta in riferimento al rito con cui l'opposizione deve essere trattata quanto alla fase di cognizione piena;
pertanto, se tale causa è soggetta al rito ordinario, detto giudizio di merito va introdotto con citazione da notificare alla controparte entro il termine perentorio fissato dal giudice, mentre l'eventuale concessione di un ulteriore termine per tale notifica o una nuova citazione ad iniziativa spontanea della parte sono ammissibili solo a condizione che, in relazione all'udienza di comparizione indicata dal giudice o indicata nel nuovo atto di citazione, venga rispettato il termine perentorio a suo tempo fissato dal giudice dell'esecuzione” (in tal senso, tra le tante, Cass. Civ., Sez.
III, sentenza n. 1152 del 19.01.2011).
Ciò posto, tenuto conto che con ordinanza del 19.12.2023, resa all'udienza, il giudice dell'esecuzione dichiarava non luogo a provvedere in ordine all'istanza di sospensione dell'esecuzione avanzata dai ricorrenti medesimi, assegnando loro termine di giorni novanta per l'introduzione del giudizio di merito (cfr. documentazione allegata alla costituzione dell'opposta), gli opponenti avrebbero dovuto provvedere, entro il 18.03.2024 (data di scadenza del termine perentorio loro assegnato), non solo al deposito del ricorso (erroneamente proposto in data 13.03.2024), ma anche alla notifica nei
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confronti della convenuta di tale ricorso unitamente al decreto di fissazione dell'udienza
(conformemente allo schema legale che contraddistingue l'introduzione del giudizio con atto di citazione). Tale notifica, invece, è avvenuta solo in data 03.04.2024 e, quindi, allorquando il termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione per l'introduzione del giudizio di merito era ormai ampiamente decorso.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, ha costantemente affermato che “sebbene il giudizio di opposizione debba ritenersi unico ed abbia inizio con il ricorso al giudice dell'esecuzione, l'eventuale tardiva instaurazione/riassunzione della fase di merito a cognizione piena dell'opposizione stessa determina l'improcedibilità della relativa azione (si tratta di una situazione in cui sostanzialmente si determina l'improseguibilità del giudizio a cognizione piena, ovvero, osservando il fenomeno sotto altra prospettiva, l'improponibilità della domanda di merito) e non semplicemente la caducazione degli eventuali provvedimenti cautelari emessi (che anzi, al contrario, laddove si tratti di provvedimenti di sospensione dell'esecuzione, si consoliderebbero al punto da determinare l'estinzione del processo esecutivo, in base al meccanismo di cui all'art. 624 c.p.c., comma 3, il quale prevede chiaramente tale possibile effetto estintivo come alternativa alla prosecuzione del giudizio di merito dell'opposizioni”( cfr. cass. Civ.
n.25170\2018).
Per tutti questi motivi l'opposizione va dichiarata improcedibile.
Tutte le altre questioni sono assorbite.
La pronuncia in rito esclude una responsabilità aggravata ex art. 96 co. 3 c.p.c. (Cass. 8453/2025), per la quale, peraltro, non basta “la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate” (Cass.
9912/2018).
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex art 91
c.p.c. secondo le tabelle di cui al DM 55\2014 applicabili ratione temporiis nei valori minimi (atteso che la causa è stata decisa sulla sola questione pregiudiziale) previsti in relazione allo scaglione tra €
52.000,01 ed € 260.000,00 per le fasi effettivamente espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1.- Dichiara improcedibile l'opposizione.
2.- Condanna e al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 Parte_2 dell'opposta che si liquidano in € 7.052,00 per compenso professionale, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Nola il 4 giugno 2025
Il giudice dott. Gennaro Beatrice
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