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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 03/12/2025, n. 1311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1311 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa CI LA LA AR,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5075 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: indebito assistenziale,
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Nicoletta Parte_1
Vene ed elettivamente domiciliata in Sant'Agata de' Goti, via Palmentata 6, presso il suo studio,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Gabriele Morreale Agnello ed elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini 28, presso l'ufficio legale della sede CP_1 di Benevento,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 4/12/2024 ha convenuto in giudizio l' al fine di Parte_1 CP_1 sentire dichiarare irripetibili le somme oggetto della richiesta di restituzione notificatale dall' CP_1 il 4/10/2024, con vittoria delle spese di lite.
A sostegno della domanda, ha eccepito la decadenza in quanto l' non aveva provveduto ai CP_1 dovuti controlli entro il termine annuale fissato dall'art. 13, co. 2, l. 412/91 e, comunque,
l'infondatezza della richiesta e l'insussistenza da parte sua di qualsiasi comportamento doloso. Si è ritualmente costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. CP_1
La causa, istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti, è stata rinviata per la discussione e decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Con nota datata 29 giugno 2024 l' ha comunicato alla ricorrente che la sua pensione n. 044- CP_1
110007089085 Cat. INVCIV era stata ricalcolata dal 1° agosto 2021, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2021, e che dal ricalcolo era emerso che, da agosto 2021 a luglio 2024, era stato corrisposto un pagamento superiore al dovuto per un importo lordo complessivo di € 9.802,81, del quale ha chiesto contestualmente la restituzione. La richiesta, come si evince dalla memoria di costituzione dell' e dalla documentazione ad CP_1 essa allegata, concerne la pensione di inabilità in godimento alla con decorrenza 08/2021, Pt_1
1 ritenuta retroattivamente non spettante – per superamento dei limiti di reddito – a seguito della visita di revisione dell'11/01/2024, in cui la percentuale di invalidità precedentemente riconosciuta alla ricorrente è stata ridotta al 75%.
Sostiene, sostanzialmente, l' che, dovendosi riconoscere alla ricorrente l'assegno mensile di CP_1 assistenza, per cui vigono limiti di reddito inferiori, la prestazione fruita era divenuta indebita, in quanto tali limiti – per effetto del possesso di altri redditi da pensione – erano superati.
Ebbene, la richiesta di ripetizione è, a prescindere da ogni questione in merito alla tardività della stessa, del tutto infondata nel merito.
La è stata riconosciuta invalida civile al 100% con decorrenza da agosto 2021 e da quel Pt_1 momento le è stata erogata la pensione di inabilità (cfr. elenco pensioni in prod. ). CP_1
Come si evince dai verbali in atti, tale percentuale è stata confermata all'esito della visita di revisione del 3/10/2023, ma non alla successiva revisione dell'11/01/2024, in cui le è stata riconosciuta un'invalidità pari al 75%, con decorrenza dalla data del verbale.
È, conseguentemente, soltanto a partire dal mese di febbraio 2024 che il diritto della ricorrente alla pensione di inabilità è venuto meno, in presenza di una percentuale d'invalidità che le consente unicamente di accedere all'assegno mensile.
Pertanto, solo da quel momento è legittimo applicare il più contenuto limite di reddito previsto per l'assegno, che risulta essere stato superato in quanto la ricorrente percepisce sia una pensione ai superstiti, sia un'invalidità ordinaria.
Per gli anni 2021, 2022 e 2023 è invece pacifico che la ricorrente abbia sempre posseduto redditi inferiori alla soglia per beneficiare della pensione di inabilità. Ciononostante, l' , con il CP_1 provvedimento di riliquidazione del 29 giugno 2024, ha illegittimamente inteso disconoscere integralmente il diritto della ricorrente alla prestazione erogata da agosto 2021 a tutto gennaio
2024, nonostante il possesso dei requisiti sanitari e reddituali.
Va, conseguentemente, dichiarata l'insussistenza del diritto dell' di ripetere dalla ricorrente CP_1
l'importo richiesto in restituzione con la nota datata 29 giugno 2024.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, avendo riguardo ai valori minimi per lo scaglione della controversia, stanti l'assenza di questioni complesse, di fatto e/o di diritto, e la minima attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, dichiara l'insussistenza del diritto dell' di ripetere l'importo CP_1 di € 9.802,81 richiesto in restituzione con nota datata 29 giugno 2024;
2) condanna l' al pagamento delle spese, che liquida in € 2.697,00, oltre rimborso forfettario CP_1 spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Vene dichiaratasi antistataria.
Benevento, 3 dicembre 2025.
Il Giudice
CI LA LA AR
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa CI LA LA AR,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5075 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: indebito assistenziale,
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Nicoletta Parte_1
Vene ed elettivamente domiciliata in Sant'Agata de' Goti, via Palmentata 6, presso il suo studio,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Gabriele Morreale Agnello ed elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini 28, presso l'ufficio legale della sede CP_1 di Benevento,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 4/12/2024 ha convenuto in giudizio l' al fine di Parte_1 CP_1 sentire dichiarare irripetibili le somme oggetto della richiesta di restituzione notificatale dall' CP_1 il 4/10/2024, con vittoria delle spese di lite.
A sostegno della domanda, ha eccepito la decadenza in quanto l' non aveva provveduto ai CP_1 dovuti controlli entro il termine annuale fissato dall'art. 13, co. 2, l. 412/91 e, comunque,
l'infondatezza della richiesta e l'insussistenza da parte sua di qualsiasi comportamento doloso. Si è ritualmente costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. CP_1
La causa, istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti, è stata rinviata per la discussione e decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Con nota datata 29 giugno 2024 l' ha comunicato alla ricorrente che la sua pensione n. 044- CP_1
110007089085 Cat. INVCIV era stata ricalcolata dal 1° agosto 2021, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2021, e che dal ricalcolo era emerso che, da agosto 2021 a luglio 2024, era stato corrisposto un pagamento superiore al dovuto per un importo lordo complessivo di € 9.802,81, del quale ha chiesto contestualmente la restituzione. La richiesta, come si evince dalla memoria di costituzione dell' e dalla documentazione ad CP_1 essa allegata, concerne la pensione di inabilità in godimento alla con decorrenza 08/2021, Pt_1
1 ritenuta retroattivamente non spettante – per superamento dei limiti di reddito – a seguito della visita di revisione dell'11/01/2024, in cui la percentuale di invalidità precedentemente riconosciuta alla ricorrente è stata ridotta al 75%.
Sostiene, sostanzialmente, l' che, dovendosi riconoscere alla ricorrente l'assegno mensile di CP_1 assistenza, per cui vigono limiti di reddito inferiori, la prestazione fruita era divenuta indebita, in quanto tali limiti – per effetto del possesso di altri redditi da pensione – erano superati.
Ebbene, la richiesta di ripetizione è, a prescindere da ogni questione in merito alla tardività della stessa, del tutto infondata nel merito.
La è stata riconosciuta invalida civile al 100% con decorrenza da agosto 2021 e da quel Pt_1 momento le è stata erogata la pensione di inabilità (cfr. elenco pensioni in prod. ). CP_1
Come si evince dai verbali in atti, tale percentuale è stata confermata all'esito della visita di revisione del 3/10/2023, ma non alla successiva revisione dell'11/01/2024, in cui le è stata riconosciuta un'invalidità pari al 75%, con decorrenza dalla data del verbale.
È, conseguentemente, soltanto a partire dal mese di febbraio 2024 che il diritto della ricorrente alla pensione di inabilità è venuto meno, in presenza di una percentuale d'invalidità che le consente unicamente di accedere all'assegno mensile.
Pertanto, solo da quel momento è legittimo applicare il più contenuto limite di reddito previsto per l'assegno, che risulta essere stato superato in quanto la ricorrente percepisce sia una pensione ai superstiti, sia un'invalidità ordinaria.
Per gli anni 2021, 2022 e 2023 è invece pacifico che la ricorrente abbia sempre posseduto redditi inferiori alla soglia per beneficiare della pensione di inabilità. Ciononostante, l' , con il CP_1 provvedimento di riliquidazione del 29 giugno 2024, ha illegittimamente inteso disconoscere integralmente il diritto della ricorrente alla prestazione erogata da agosto 2021 a tutto gennaio
2024, nonostante il possesso dei requisiti sanitari e reddituali.
Va, conseguentemente, dichiarata l'insussistenza del diritto dell' di ripetere dalla ricorrente CP_1
l'importo richiesto in restituzione con la nota datata 29 giugno 2024.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, avendo riguardo ai valori minimi per lo scaglione della controversia, stanti l'assenza di questioni complesse, di fatto e/o di diritto, e la minima attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, dichiara l'insussistenza del diritto dell' di ripetere l'importo CP_1 di € 9.802,81 richiesto in restituzione con nota datata 29 giugno 2024;
2) condanna l' al pagamento delle spese, che liquida in € 2.697,00, oltre rimborso forfettario CP_1 spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Vene dichiaratasi antistataria.
Benevento, 3 dicembre 2025.
Il Giudice
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