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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 14/10/2025, n. 2716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2716 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3440/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott.ssa Giovanna Ferrero Presidente
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere
Dott.ssa Natalia Imarisio Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado, iscritta al n. r.g. 3440/2024, promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura, Parte_1 C.F._1
dall'avv. MAINI ETTORE, elettivamente domiciliato in VIA VERDI, 4 - 29121 PIACENZA, presso lo studio del difensore;
APPELLANTE PRINCIPALE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura, Controparte_1 C.F._2
dall'avv. LAMPONI IVAN, elettivamente domiciliata in VIA AGNELLO, 12 - 20121
MILANO, presso lo studio del difensore;
APPELLANTE INCIDENTALE nonché contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura, dall'avv. FRANCAVILLA ALFREDO, elettivamente domiciliata in VIA LAMARMORA, 31 – 20122 MILANO, presso lo studio del pagina 1 di 20 difensore;
APPELLATA
PER LA RIFORMA
Della sentenza n. 391/2024, pubblicata il 9.5.2025 dal Tribunale di Lodi e non notificata nella causa n. 2690/2019 R.G.
OGGETTO: lesione personale
Conclusioni per Parte_1
Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, in riforma della impugnata sentenza n. 391/2024 resa in data 06.05.2024 dal Tribunale di Lodi, pubblicata il 09.05.2024 e non notificata, nella causa civile R.G. n° 2690/2019, previa ammissione delle istanze istruttorie tutte dedotte da parte attrice/appellante, richiamate e ribadite in atto di appello e di cui infra, disattesa e respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, accertato e dichiarato che il sinistro di cui è causa si è verificato per esclusiva responsabilità della conducente del veicolo
Toyota IS tg. BR 065 MT di proprietà della sig.ra ed assicurato presso Controparte_1 [...]
, dire tenuti e condannare in via solidale tra loro e Controparte_2 Controparte_1 [...]
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a risarcire all'attore Controparte_2
i danni tutti, patrimoniali, non patrimoniali e biologici, dallo stesso patiti in Parte_1
occasione e conseguenza del sinistro di cui è causa nel complessivo importo di € 180.000,00, od in quell'altro maggiore o minore risultato in corso di giudizio, detraendo da detto importo la somma di € 29.010,00 già corrisposta all'attore/appellante in data 30/09/2015 e quella versatagli dalla appellata in forza di quanto disposto dalla sentenza Controparte_2 impugnata, somme tutte da lui trattenute a solo ed esclusivo titolo di acconto risarcimento danni.
Oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo.
Con integrale vittoria di spese e di compensi del pregresso grado di giudizio e di quelli del secondo grado e con condanna degli appellati, in via solidale tra loro, all'integrale pagamento delle spese di CTU di primo grado.
pagina 2 di 20 In via istruttoria: si chiede la ammissione delle prove testimoniali dedotte da parte attrice/appellante nella memoria ex art. 183, 6° co. n° 2 c.p.c. in data 10.03.2020 ed in particolare di quelle di cui ai capitoli di prova dal n. 1 al n. 5 ed al n. 10 ivi dedotti, con assunzione dei testi , presente all'accadimento, Appuntato Testimone_1 CP_3
, ,
[...] Controparte_4 Testimone_2 Tes_3 Testimone_4
Dott.ssa e tutti indicati ed individuati nella anzidetta Testimone_5 Controparte_5 memoria, nonché assunzione di chiarimenti da rendersi, nel contraddittorio con il C.T. dell'attore e con i TP delle altre parti, dal CTU in ordine alle Persona_1
osservazioni tutte svolte, al riguardo della relazione tecnica da lui redatta, dal consulente di parte attrice e di quelle di cui alle note attoree di trattazione scritta depositate per l'udienza del
17.09.2021, con eventuale rinnovazione, all'esito di detti chiarimenti, della disposta perizia d'ufficio cinematica.
Conclusioni per : Controparte_1
Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria), previa ogni più opportuna declaratoria sia di rito sia di merito, accogliere le seguenti domande: in via preliminare:
1) dichiarare inammissibile l'appello avversario ai sensi degli artt. 342 e 348-bis c.p.c. per le ragioni in atti;
in via principale:
2) riformare la sentenza n. 391/2024, resa inter partes dal Tribunale di Lodi (sezione civile, dott.ssa Luisa Dalla Via) all'esito del giudizio sub n. 2690/2020 R.G. e pubblicata in data 9 maggio 2024, laddove ha ritenuto la pari responsabilità di entrambi i conducenti nella causazione dell'incidente, accertando che nulla è dovuto al signor dalla SI;
Pt_1 CP_1
3) rigettare tutte le domande formulate dal signor in quanto inammissibili e infondate, Pt_1
per tutti i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, rigettare integralmente l'appello avversario;
in via subordinata:
4) per la denegata ipotesi di rigetto dell'appello incidentale, confermare la sentenza n.
391/2024 del Tribunale di Lodi, pubblicata in data 9 maggio 2024;
pagina 3 di 20 in ogni caso:
5) condannare il signor alla integrale rifusione, in favore della SI , di spese e Pt_1 CP_1 compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, rimborso spese generali e contributo unificato.
Conclusioni per : Controparte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, così decidere: nel merito: rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto e, quindi, confermare integralmente l'impugnata sentenza n.
391/2024 emessa inter partes dal Tribunale di Lodi;
in subordine: contenere l'eventuale ulteriore esposizione risarcitoria dell'assicurata e della Compagnia appallata nei limiti della quota di corresponsabilità della prima e del danno accertato e provato, detraendo dalla liquidazione di eventuali ed ulteriori somme che risultassero dovute quanto già incassato dall'attore, a titolo di indennizzo su polizza infortuni e/o altra garanzia assicurativa di tipo negoziale, in conseguenza del medesimo evento, nonché detraendo l'importo di € 29.010,00 già corrisposto da nonché quanto versato per effetto della sentenza di prime cure, ed CP_2
escludendo dal risarcimento eventualmente dovuto, in ogni caso, l'ammontare delle spese mediche, che, stante il contegno attoreo, deve ritenersi essere state versate integralmente dal
Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa o da altre Compagnie assicurative. CP_6
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio – dinanzi al Parte_1
Tribunale di Lodi – e chiedendone la condanna al Controparte_1 Controparte_2
risarcimento dei danni patrimoniali e non, patiti dall'attore in occasione del sinistro del
27.6.2014, quantificati in € 234.879,45 o la somma ritenuta di giustizia, da cui detrarre l'importo di € 29.010,00 già ricevuto dalla Compagnia Assicuratrice e trattenuto a titolo di acconto.
A sostegno della domanda, deduceva che:
⎯ in data 27.6.2014, ore 17.30 circa, percorreva – a bordo del proprio motociclo BMW R 150
(Tg. AX99936) e a velocità moderata - la Via Emila S.S. 9, direzione Milano (strada a doppia corsia per senso di marcia); pagina 4 di 20 ⎯ mentre era posizionato sulla corsia di sinistra, affiancando la Toyota IS (TG. BR065MT) di proprietà di e condotta da – che occupava la corsia di Controparte_1 Controparte_7 destra del medesimo senso di marcia – veniva improvvisamente urtato nella fiancata destra del motociclo da tale autovettura;
la conducente, senza alcuna segnalazione e verifica, si spostava sulla corsia di sinistra, andando ad occuparla nonostante il transito del motociclo;
⎯ sul luogo del sinistro intervenivano i Carabinieri della Stazione di Lodi Vecchio, i quali effettuavano i rilievi del caso, redigendo il verbale di sopralluogo ed assumendo sommarie informazioni testimoniali;
inoltre, veniva elevata contravvenzione a carico della conducente della auto per violazione dell'art. 154, co. 1 e 8 C.d.S.;
⎯ a seguito della collisione, l'attore riportava numerose lesioni (frattura scomposta dello scafoide carpale destro in destrimane con sublussazione autoridotta, trauma contusivo- distorsivo del ginocchio sinistro con lesione del comparto mediale (LCM e MM) e presenza di frattura X della costa sinistra), per le quali veniva ricoverato e sottoposto a ripetuti interventi chirurgici;
⎯ a causa di tali lesioni, l'attore subiva un lungo periodo di inabilità temporanea (assoluta di giorni 5, parziale al 75% per 6 mesi, al 50% per 16 mesi, al 33% per 16 mesi) e postumi permanenti in percentuale di danno biologico non inferiore al 22%, che diminuirebbero la sua capacità lavorativa del 35/40% (come da perizia di parte, doc. 3 fasc. I grado).
Si costituiva , deducendo l'infondatezza delle domande attoree sia in punto di Controparte_1 an che di quanum debeatur e rilevando, in particolare, che non fosse dimostrata l'esclusiva responsabilità della conducente nella causazione del sinistro e che l'attore non avesse fornito la prova del danno non patrimoniale subito a causa dell'occorso, della congruità delle spese mediche sostenute e del danno da inabilità lavorativa specifica lamentato. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea e, in caso di accoglimento, la condanna di a Controparte_2
manlevarla dal pagamento di qualsiasi importo in favore dell'attore, ivi comprese le spese di giudizio.
, regolarmente costituita, contestava la quantificazione del danno operata Controparte_2
dall'attore, rilevando che lo stesso risultava titolare di polizza infortuni con altra Compagnia, la quale aveva già provveduto ad erogare un indennizzo, non cumulabile con eventuali ulteriori risarcimenti derivanti dal medesimo evento.
pagina 5 di 20 La causa veniva istruita mediante l'espletamento di C.T.U. cinematica volta a riscostruire la dinamica del sinistro oggetto di causa, nonché C.T.U. medico-legale sulla persona dell'attore.
Con sentenza n. 391/2024, pubblicata il 9.5.2025, il Tribunale di Lodi accoglieva parzialmente la domanda attorea, condannando le convenute – in solido tra loro – al pagamento in favore di dell'importo di € 10.481,63, oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di Parte_1 risarcimento patrimoniale e non patrimoniale subito a causa del sinistro del 27.6.2014, nonché alla refusione di ½ delle spese di lite;
condannava, altresì, a tenere Controparte_2
indenne rispetto alle somme dovute all'attore in forza della sentenza, nonché al Controparte_1 rimborso delle spese di giudizio dalla stessa sostenute;
poneva, infine, le spese di CTU per metà a carico delle convenute e metà a carico dell'attore.
In particolare, il primo giudice riteneva sussistente – in base alle risultanze della CTU cinematica – la pari responsabilità di entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro. Invero, il consulente evidenziava profili di colpa ascrivibili sia alla conducente dell'autovettura sia al conducente del motoveicolo, per avere entrambi agito con imprudenza e in violazione delle norme del codice della strada. Nello specifico, nell'effettuare la manovra di Persona_2 immissione nella corsia sinistra della carreggiata, non aveva adottato le cautele necessarie per avvedersi del sopraggiungere del motoveicolo condotto dal sig. quest'ultimo, invece, Pt_1 viaggiava ad una velocità (88 km/h) superiore al limite consentito su quel tratto di strada (70 km/h, e successivamente 50 km/h all'approssimarsi della rotonda per l'immissione nella SP
23).
In ordine al quantum debeatur, il Tribunale liquidava in favore dell'attore l'importo di €
70.244,50 quale danno non patrimoniale, tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro (51 anni), di cui € 45.247,00 per invalidità permanente del 18% ed € 24.997,50 per inabilità temporanea (totale per 5 giorni, parziale al 75% per 120 giorni, parziale al 50 % per
210 giorni, parziale al 25 % per 210 giorni) secondo le risultanze della CTU medico-legale.
Nessun aumento veniva poi riconosciuto a titolo di personalizzazione “non avendo l'attore in alcun modo nemmeno precisato gli elementi da sottoporre a valutazione e accertamento ai fini di una eventuale personalizzazione del danno” (v. p. 16 sentenza impugnata). Quanto alle spese mediche, il primo giudice riteneva spettanti all'attore € 8.738,77, somma residuata una pagina 6 di 20 volta dedotti gli importi già percepiti da o da Controparte_8
altre compagnie assicurative a titolo di indennizzo da lesione o da spese riconducibili al sinistro stradale del 27.06.2014 (€ 13.787,34 documentati dall'attore a seguito dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., su un ammontare complessivo di € 22.526,11). Pertanto, l'importo risarcitorio totale (per danni patrimoniali e non) spettante a era pari ad € Parte_1
78.983,27, da ridurre al 50 % in ragione dell'accertato concorso di colpa nella causazione del sinistro oggetto di causa, così ottenendo la somma di € 39.491,63. Da quest'ultima, il primo giudice detraeva l'importo già versato all'attore da in data 30.9.2015, pari Controparte_2
ad € 29.010,00. Da qui, la condanna delle convenute al pagamento di € 10.481,63 in favore di quale risarcimento del danno. Nessun danno veniva invece riconosciuto per Parte_1
perdita della capacità lavorativa specifica lamentata dall'attore per difetto di prova.
Avverso la suddetta sentenza ha interposto appello , lamentando, con il primo Parte_1 motivo, che il primo giudice sarebbe incorso in errore nel ritenere sussistente la pari responsabilità di entrambi i conducenti nella causazione del sinistro oggetto di causa, anziché nel ritenere superata la presunzione di cui all'art. 2054 comma 2 c.c. nel senso di una esclusiva responsabilità della controparte.
Con il secondo motivo, l'appellante principale sostiene che il Tribunale sarebbe giunto a tale conclusione recependo in maniera acritica le risultanze della CTU cinematica in ordine alla dinamica del sinistro, nonostante le specifiche censure mosse alla stessa da parte attrice ed il suo C.T.P.
Con il terzo motivo, deduce l'erroneità della decisione per non aver riconosciuto Parte_1
la personalizzazione del danno non patrimoniale, nonché per non aver liquidato il danno patrimoniale da invalidità permanente lavorativa specifica.
Con il quarto motivo, l'appellante si duole della mancata ammissione delle istanze istruttorie avanzate da parte attrice.
Si è costituita , eccependo l'inammissibilità ex artt. 342 e/o 348 bis c.p.c., Controparte_1
nonché l'infondatezza nel merito dell'avverso gravame, chiedendone il rigetto;
ha proposto, altresì, appello incidentale per la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente la pari responsabilità dei conducenti nella causazione del sinistro de quo.
pagina 7 di 20 ritualmente costituita, ha chiesto il rigetto dell'appello principale, con Controparte_2
conseguente conferma della decisione impugnata e, in subordine, comunque il ridimensionamento delle pretese avanzate da controparte in appello.
La causa è stata chiamata in decisione, ai sensi degli artt. 127 ter e 352 c.p.c., all'udienza del 30 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, attesa la specificità dell'impugnazione, ove sono espressamente richiamati i passi della motivazione oggetto di doglianza, nonché illustrati gli specifici motivi di censura e le ragioni per cui si invoca la riforma della sentenza gravata, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. formulata da . Controparte_1
Tanto premesso, si impone l'esame del gravame nel merito.
Il primo, il secondo ed il quarto motivo dell'appello principale, nonché l'appello incidentale, possono essere trattati congiuntamente in quanto, afferendo all'accertamento della responsabilità, risultano strettamente connessi.
Come noto, in tema di scontro tra veicoli, l'art. 2054, comma 2, c.c. stabilisce una presunzione di pari responsabilità tra i conducenti, salva la prova liberatoria contraria.
Nel caso di specie, il primo giudice ha ritenuto non superata tale presunzione di pari responsabilità, evidenziando come dalla CTU cinematica fossero emersi profili di colpa ascrivibili ad entrambi i conducenti.
Infatti, il perito ha concluso il proprio elaborato affermando quanto segue:
“a) La collisione si concretò fra la parte posteriore sinistra della Toyota IS -A- e la parte anteriore destra della BMW R 1150 GS -B-.
In conseguenza di tale dinamica:
b) la motocicletta si fermava in stasi nel punto accertato dai Carabinieri;
c) il conducente della motocicletta BMW R 1150 GS -B- disarcionato dalla sella batté contro il lunotto posteriore della Toyota IS -A – infrangendolo e lanciato nella corsia di destra.
pagina 8 di 20 d) Le velocità –
Verificato che sulla Tangenziale Sud della S.S. 9 Emilia vige limite di velocità di 70 Km/h (70 chilometri orari) sino alla segnaletica verticale a circa 150 metri dalla rotonda che designa il limite a 50Km/h.
d1) Computate e ut supra dissertate secondo la tecnica le potenziali velocità dei veiccoli “A” e
“B” in:
d2) circa 54/58 Km/h. la velocità della Toyota IS – Veicolo A - ;
d3) circa 88 Km/h (con nuovo computo) la velocità della Motocicletta BMW R1150 GS –
Veicolo B - si ravviserebbe:
a) a carico della conducente della Toyota IS – Veicolo A – – Controparte_9 CP_10
convenuta -
[...]
a1) la trasgressione di quanto regolamentato dal Nuovo C.d.S. all'art. 154
b) a carico del conducente della motocicletta BMW R 1150 GS –Veicolo B – la Parte_1 trasgressione di quanto regolamentato dal Nuovo C.d.S. all'art. 141” (v. pp. 58-59 CTU cinematica).
In sostanza, dalla CTU - condivisa anche da questo Collegio in quanto fondata su analitica disamina degli elementi acquisiti ed esente da vizi logici – è emerso chiaramente che entrambi i conducenti avevano tenuto una condotta di guida imprudente, idonea a costituire violazione del codice della strada.
Può a questo punto immediatamente esaminarsi la doglianza dell'appellante relativa all'“acritico” recepimento della CTU cinematica da parte del primo giudice ed al mancato rilievo alle osservazioni del TP di parte attrice.
Invero, è noto che qualora il giudice del merito aderisca al parere del CTU, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni, in quanto l'accettazione del parere ne costituisce adeguata motivazione, ben potendo il richiamo, anche per relationem dell'elaborato peritale, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici adottati dal consulente (cfr. Cass. civ., sez. III, n.6328/2019; Cass. civ., sez. III, n. 7947/2020).
In ordine poi alle osservazioni del TP, il giudice di merito, quando aderisca alle conclusioni pagina 9 di 20 del CTU che nella relazione abbia tenuto conto dei rilievi dei consulenti di parte, replicando agli stessi, esaurisce l'obbligo di motivazione indicando le fonti del proprio convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti di parte che - seppur non espressamente confutate - restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione (Cfr. Cass. civ., sez. VI, n.
1815/2015; Cass. civ., S.U. n. 5624/2022).
Nel caso di specie, il primo giudice ha ritenuto di recepire integralmente la CTU, dalle cui risultanze evidenziava non vi fossero “validi motivi per discostarsi, in ragione dell'esaustività
e completezza delle indagini, del metodo oggettivo adottato per la ricostruzione della dinamica del sinistro, nonché della coerente motivazione e risposta alle osservazioni dei ctp” (v. p. 11 sentenza impugnata). Quanto a queste ultime, il nominato perito rispondeva puntualmente alle osservazioni dei TP (v. pp. 27-57 CTU cinematica) e prima di rassegnare le conclusioni definitive, rilevava che: “premesso quanto sopra, non esaminando altre osservazioni degne di nota a cui replicare e disquisire secondo la tecnica, oltre a quanto ut supra verificato, considerato vago il tentativo d'inficio, lo scrivente CTU scindendosi da tali inessenziali appunti tecnici, conferma quanto argomentato e motivato nella espletata Consulenza Tecnica
Ufficio, rettificando esclusivamente il computo della Quantità di Moto (QdiM) con
l'applicazione della massa Toyota IS modificata da 1,150 Kg. con massa/corpo di due persone a 990 Kg. con l'inclusione della massa/corpo di una persona” (v. p. 57 CTU cinematica).
È evidente, dunque, come il primo giudice non si sia limitato a recepire “acriticamente” le conclusioni dell'ausiliario, ma abbia dato pienamente atto di condividerne il risultato, il metodo d'indagine utilizzato e la replica alle osservazioni dei consulenti di parte, così risultando infondato il secondo motivo dell'appello principale.
Tutto ciò evidenziato, non condivide però la Corte l'esito della prima decisione in punto di mancato superamento della presunzione legislativa di pari responsabilità dei due conducenti.
Tale presunzione, secondo la Suprema Corte, ha carattere sussidiario ed opera non solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa di ciascun conducente, ma anche quando non sia accertabile lo specifico comportamento determinante il sinistro;
ne deriva che, in tutte le ipotesi pagina 10 di 20 in cui resti ignoto l'atto generatore dell'occorso, quale causa presunta dell'evento devono essere considerati in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti, anche se a riportare danni sia stato uno solo di essi (Cfr. Cass. Civ. ord. n. 15736/2022; Cass. Civ. ord. n. 7061/2020). Inoltre “ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art.
2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto ad verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta” (Cass. Civ. sent. n. 23431/2014; conf. Cass. Civ. sent. n. 7479/2020). Invero, soltanto “l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2 c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno” (Cass. Civ. ord. n.
13672/2019).
Orbene, proprio l'acquisizione delle risultanze peritali esposte consente di delineare un quadro probatorio di accertamento in concreto – e non di mera presunzione – delle rispettive condotte colpose. Tale quadro è, peraltro, rafforzato dagli ulteriori elementi in atti, quali il verbale di sopralluogo redatto dai Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro e l'accertamento a carico della conducente dell'autovettura Toyota IS della violazione di cui all'art. 154, comma 1 e 8
C.d.S., indi per il cambio di corsia senza l'adozione delle necessarie cautele;
nonché le dichiarazioni rese sempre nell'immediatezza ai Carabinieri dal teste , che Testimone_1
seguiva a breve distanza la Toyota IS della e che lui ha visto “inspiegabilmente, CP_9
dalla sua corsia di destra, invade(re) la corsia di sinistra andando a colpire con la sua parte posteriore sinistra contro il lato destro di una moto che regolarmente circolava lungo la corsia di sinistra”.
Per contro, come già ritenuto dal primo giudice ed alla luce della vasta documentazione in atti, le istanze istruttorie avanzate da risultano superflue e inammissibili. Parte_1
In particolare, come correttamente osservato dal giudice di prime cure, l'escussione del teste non può essere ammessa in quanto allo stesso non possono essere demandate Testimone_1
valutazioni circa la condotta di guida dei soggetti coinvolti del sinistro;
peraltro, egli ha reso le ricordate dichiarazioni spontanee, le quali debbono considerarsi esaustive, così come quelle pagina 11 di 20 dell'Appuntato e dell'Appuntato scelto , riportate nella Controparte_4 Controparte_3
relazione di incidente stradale.
Orbene, il quadro probatorio sin qui delineato consente, come anticipato, di accertare un diverso grado di responsabilità nella causazione del sinistro.
Pur depurandosi le dichiarazioni di dagli aspetti più strettamente valutativi (ed Testimone_1 osservandosi che il teste poteva più nitidamente cogliere, negli istanti dello scontro, la dimensione spaziale dello scontro -quindi certamente il cambio di corsia dell'automobile- , molto meno l'esatta velocità tenuta dai veicoli, così perfettamente spiegabile risultando la percezione di scorrettezza riferita alla sola condotta di guida dell'automobile – parallelamente alla mancata sanzione, d'altronde, del motociclista per eccesso di velocità), è evidente come – seppure in misura non fortemente preponderante – sia la condotta di guida automobilistica ad emergere come principalmente efficiente, sul piano della causalità colposa, rispetto all'evento lesivo.
Invero, è l'automobile ad aver posto in essere la manovra (cambio di corsia) intrinsecamente pericolosa – causa diretta dello scontro – e, pertanto, necessitante ex lege (art. 154 co. 1 cds) di duplice cautela: assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza e direzione di essi;
segnalare con sufficiente anticipo l'intenzione di cambiare la corsia. In atti non vi è prova di adempimento di nessuno dei due obblighi, risultando anzi elementi di segno inverso, come l'impegno repentino (e verosimilmente non segnalato con l'indicatore luminoso, di cui nessuno
– conducente dell'automobile compresa, sentita a sua volta nell'immediatezza – parla) della corsia, nonostante l'arrivo della motocicletta che, per la conformazione della strada, ben poteva essere avvistata tempestivamente, così sconsigliando l'effettuazione della manovra.
La velocità tenuta da (88 km/h), pur appunto non tanto elevata da rendere di per Parte_1 sé concretamente inesigibile l'avvistamento da parte dell'automobilista, era dal canto suo ben superiore al limite di velocità vigente in quel tratto di strada (70 km/h) ed ancora più superiore rispetto alla velocità cui il motociclista era anzi tenuto alla luce del fatto che a circa 150 metri dal punto di impatto, in prossimità di rotonda, il limite scende a 50 km/h. Non è possibile escludere il concorso di colpa di posto che, se questi avesse viaggiato ad una Parte_1
pagina 12 di 20 velocità minore e nel rispetto dei limiti vigenti, avrebbe verosimilmente potuto a sua volta avvedersi per tempo del cambio di corsia operato da , ponendo in essere le più Controparte_1 opportune manovre per evitare il danno o, quantomeno, attutirne le conseguenze.
Tutto ciò considerato, ritiene il Collegio, in parziale riforma della sentenza impugnata, che la responsabilità nella causazione del sinistro de quo è ascrivibile per il 60 % a carico di CP_7
e per il 40% a carico di
[...] Parte_1
Prima di procedere all'esame del terzo motivo, afferente invece al quantum debeatur, deve essere rilevato che i parametri risarcitori nella presente fase utilizzabili risultano mutati rispetto al primo grado, essendo pacifico che “il giudice, nel determinare l'ammontare del danno alla persona in base al sistema “tabellare”, ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione, se questi sono mutati nelle more del giudizio – altrimenti verificandosi la violazione dell'art. 1226 c.c. – nonché quello di liquidare l'obbligazione risarcitoria, in quanto obbligazione di valore, all'attualità e, dunque, comunque applicare le tabelle nel loro valore aggiornato” (v. Cass. 7 ottobre 2022 n. 29320). Peraltro, “in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, quando, all'esito del giudizio di primo grado,
l'ammontare del danno alla persona sia stato determinato secondo il sistema “tabellare”, la sopravvenuta variazione – nelle more del giudizio di appello – delle tabelle utilizzate legittima il soggetto danneggiato a proporre impugnazione, per ottenere la liquidazione di un maggiore importo risarcitorio, allorquando le nuove tabelle prevedano l'applicazione di differenti criteri di liquidazione o una rideterminazione del valore del “punto-base” in conseguenza di una ulteriore rilevazione statistica dei dati sull'ammontare dei risarcimenti liquidati negli uffici giudiziari, atteso che, in questi casi, la liquidazione effettuata sulla base di tabelle non più attuali si risolve in una non corretta applicazione del criterio equitativo previsto dall'art. 1226
c.c.” (Cass. n. 30516/2019).
Nel caso di specie, il 5 giugno 2024, a seguito della sentenza di primo grado (pubblicata il
9.5.2024), sono state infatti pubblicate dall'Osservatorio per la Giustizia Civile del Tribunale di
Milano le nuove Tabelle aggiornate al 1° gennaio 2024.
Conseguentemente, occorre procedere ad una nuova liquidazione del danno non patrimoniale spettante a (51 anni al tempo del sinistro), tenendo conto che i consulenti hanno Parte_1
pagina 13 di 20 riconosciuto in capo allo stesso: un danno biologico permanente del 19% ed un periodo di inabilità temporanea per un totale di 545 giorni, di cui inabilità totale per 5 giorni, parziale al
75% per 120 giorni, parziale al 50 % per 210 giorni, parziale al 25% per 210 giorni (v. pp. 34-
35 CTU medico-legale).
Tale danno deve essere quindi rideterminato nell'importo complessivo di € 81.626,50, così composto:
⎯ € 52.589,00 per invalidità permanente al 19 %;
⎯ € 575,00 per inabilità temporanea totale (punto base I.T.T. € 115,00);
⎯ € 10.350,00 per inabilità temporanea parziale al 75%;
⎯ € 12.075,00 per inabilità temporanea parziale al 50%;
⎯ € 6.037,50 per inabilità temporanea parziale al 25%.
Da detto importo deve poi essere decurtato il 40% in ragione del concorso di colpa del danneggiato nella determinazione del danno e rivalutato dalla pubblicazione delle Tabelle 2024 ad oggi, così ottenendo l'importo di € 49.906,44 (€ 48.975,90 rivalutati dal 5 giugno 2024 sino all'ultimo indice ISTAT disponibile: agosto 2025).
Circa la personalizzazione del danno non patrimoniale, il cui mancato riconoscimento è oggetto di impugnazione, deve essere confermata la decisione del primo giudice.
Sul punto, basti rilevare che, in presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito - oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile - può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale, unicamente in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali ed affatto peculiari. Invero, le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit - ovverosia quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire - non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (Cfr. ex multis Cass. Civ., sez. III, n.
24473/2020).
Nella fattispecie in esame, non risulta provata la sussistenza – in capo a - di una Parte_1
sofferenza aggiuntiva e una componente afflittiva superiore rispetto alla generalità degli individui che hanno subito il medesimo pregiudizio e versano nelle stesse condizioni.
pagina 14 di 20 Ne deriva che, in assenza dei relativi presupposti, non può essere riconosciuta alcuna maggiorazione dell'importo liquidato a titolo di danno non patrimoniale.
L'appellante principale si duole, altresì, del mancato riconoscimento del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica, ritenuto non provato dal primo giudice, nonostante il riconoscimento della stessa da parte della CTU medico legale.
Il motivo è, in questo caso, fondato.
A tal riguardo, si osserva che in caso di illecito lesivo dell'integrità psico-fisica della persona, il diritto al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante non deriva automaticamente dall'accertamento dell'invalidità permanente, in quanto lo stesso sussiste soltanto se tale invalidità abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica. Tale danno futuro non può poi essere risarcito senza la prova o, comunque, allegazione, di elementi specifici da cui dedurre la sussistenza del danno. Solo una volta che tale allegazione sia stata fornita, la liquidazione del danno patrimoniale per la perdita della capacità lavorativa specifica, come danno patrimoniale permanente e futuro, può avvenire in via equitativa (Cfr. Cass. civ., sez. III,
n. 2758/2015; Cass. civ., sez. III, n. 4033/2013).
Nel caso di specie, tale prova – contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice – può dirsi raggiunta in base alle risultanze della CTU. Invero, il consulente affermava che “Il sig Pt_1 all'epoca del sinistro non svolgeva attività lavorativa per riferite contingenze estranee a fattori biologici. E' altresì che, per anamnesi lavorativa e attività oggi in essere, il sig è Pt_1
categorizzabile quale artigiano giardiniere. I postumi invalidanti obiettivati si ripercuotono nello svolgimento di tale lavorativa essendo intrinseca a tale attività la necessità di una anodina manualità dominante inficiata dall'anchilosi rettilinea oggi riscontrabile. S'aggiunge un deficit di forza all'arto superiore dominante in asse con le perimetrie misurate. Il tutto comportando un danno alla specifica lavorativa di giardiniere pari al 33%. Anche tale stima è stata raggiunta tramite processo dialettico tra i consulenti di parte e tra gli stessi condivisa”
(v. p. 36 CTU medico-legale).
Il fatto che il sig. fosse disoccupato all'epoca del sinistro è irrilevante ai fini della Pt_1 liquidazione di tale voce di danno, considerato che “in tema di danni alla persona, in applicazione del principio dell'integralità del risarcimento sancito dall'art. 1223 c.c., il danno
pagina 15 di 20 da perdita della capacità lavorativa specifica deve essere liquidato - ferma restando l'esigenza di tener conto anche della persistente, benché ridotta, capacità di reperire e mantenere altra occupazione retribuita - in base al reddito che il danneggiato avrebbe potuto conseguire proseguendo nell'attività lavorativa perduta a causa dell'illecito o dell'inadempimento, sia nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in atto al tempo dell'evento dannoso, sia in quella di stato di disoccupazione, purché questa sia involontaria e incolpevole, nonché temporanea e contingente, e sussista ragionevole certezza o positiva dimostrazione che lo stesso danneggiato, se rimasto sano, avrebbe intrapreso un nuovo rapporto di lavoro avente ad oggetto la medesima attività o altra confacente al proprio profilo professionale” (Cass. Civ.,
Sez. III, n. 4289/2024).
Peraltro, come riconosciuto anche dal primo giudice, risulta incontestata la riapertura della partita IVA nel 2016 da parte del sig. Pt_1
Ai fini della quantificazione di tale voce di danno, trattandosi di soggetto disoccupato al momento del sinistro, deve essere utilizzato come parametro reddituale di riferimento il triplo della pensione sociale annua, ovverosia € 21.008,91 (3 x 7.002,97). Tale importo deve poi essere moltiplicato per il coefficiente di capitalizzazione e per la percentuale di perdita della capacità lavorativa specifica.
Nello specifico, il coefficiente di capitalizzazione, ricavato dalle tabelle di Tribunale di Milano
2024 è pari a 14,71, tenuto conto dell'età di al momento del sinistro (51 anni), Parte_1
del presunto numero di anni di perdita del reddito (16), considerato che attualmente l'età standard per la pensione di vecchiaia è di 67 anni per gli uomini.
L'importo liquidabile secondo tali criteri è quindi pari ad € 81.586,84 (€ 21.008,91 x 14,71 =
309.041,06 x 33 % (x 33:100) = 101.983,55), da cui deve essere decurtato il 40 % (euro
40.793,42) in ragione del riconosciuto concorso di colpa del danneggiato.
In conclusione, in parziale riforma della sentenza di primo grado deve essere anche riconosciuto, in favore di il risarcimento del danno da perdita della capacità Parte_1
lavorativa specifica, liquidato in € 61.190,13.
Conclusivamente, l'impugnazione principale viene accolta parzialmente nel primo e nel quarto motivo, mentre quella incidentale deve essere rigettata.
pagina 16 di 20 La sentenza di primo grado viene infatti riformata con riguardo alle percentuali di responsabilità, alla liquidazione del danno, sia non patrimoniale, attesa la pubblicazione - nelle more del giudizio di appello - delle nuove Tabelle 2024, che patrimoniale, liquidandosi anche il danno da perdita della capacità lavorativa specifica.
La liquidazione del danno patrimoniale per le spese mediche sostenute non è stata oggetto di gravame, tuttavia, la relativa quantificazione in € 4.369,38 (€ 8.738,77 – il 50% in ragione della pari responsabilità nella determinazione del sinistro), oltre rivalutazione dall'illecito ad oggi, deve essere rideterminata decurtando il 40 % e non il 50 % di responsabilità di Parte_1
ottenendo la somma di € 5.243,77.
Al fine di procedere con l'addizione di detto importo con quanto spettante al danneggiato a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, occorre procedere all'effettiva rivalutazione, così ottenendo la somma di € 6.376,42 (€ 5.243,77 rivalutati dal giugno 2015 all'ultimo indice
ISTAT disponibile: agosto 2025).
Dall'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, deve essere poi detratto l'acconto di € 29.010,00 già versato da al danneggiato in Controparte_2
data 30.9.2015.
Sul punto, si osserva che, come di recente affermato dalla Suprema Corte, le operazioni di diffalco debbono avvenire rendendo omogenei il credito risarcitorio e le poste già versate
(acconto), devalutandoli entrambi alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione, per poi procedere con la detrazione (cfr. Cass. ord. n. 6607 del 6 marzo 2023;
Cass. ord. n. 832/2023; Cass. ord. n. 23927 del 7/8/2023). Tuttavia, atteso che tale operazione non è stata effettuata in primo grado e le parti nulla hanno dedotto al riguardo, il relativo capo della sentenza deve intendersi passato in giudicato e la somma di € 29.010,00 deve essere detratta dall'importo risarcitorio senza alcuna devalutazione o rivalutazione.
Per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, e Controparte_2 CP_1
devono essere condannate al pagamento in favore di dell'importo residuo
[...] Parte_1
di € 88.462,99 (€ 49.906,44 per danno non patrimoniale + € 6.376,42 per danno patrimoniale +
61.190,13 per danno da perdita della capacità lavorativa specifica = euro 117.472,99 - €
29.010,00 di acconto = € 88.462,99), da cui detrarre altresì quanto già versato in esecuzione della sentenza di primo grado.
pagina 17 di 20 La somma di € 88.462,99, già rivalutata, va poi maggiorata degli interessi c.d. compensativi – alla luce della statuizione, non impugnata, del giudice di primo grado, che ne ha riconosciuti i presupposti – da calcolarsi al saggio legale, sulla somma capitale, una volta devalutata alla data del fatto (27.6.2014), come poi rivalutatasi anno per anno, in base alla variazione indici ISTAT, dalla data del fatto alla data della presente sentenza, oltre interessi legali da tale ultima data al saldo effettivo.
Resta ferma, in quanto non oggetto di impugnazione, la condanna di Controparte_2
a manlevare e tenere indenne da quanto la stessa sarà condannata a pagare in Controparte_1
favore di per il sinistro oggetto di causa. Tuttavia, quanto alle spese di lite del Parte_1 presente grado, non ha chiesto la condanna della Compagnia alla refusione Controparte_1
delle stesse, come fatto in primo grado;
conseguentemente, le spese del giudizio di appello restano a carico della stessa.
In ordine al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, questa Corte osserva che “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente
l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale” (Cass. Civ., sez. VI, n.
6259/2014).
Peraltro, come di recente affermato dalla S.C., “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (Cass. Civ., Sez. Un, n. 32061/2022).
Atteso l'esito complessivo del giudizio, che vede l'accoglimento non pieno delle domande attoree, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio devono essere compensate in ragione di pagina 18 di 20 un terzo, con condanna di e alla refusione della Controparte_2 Controparte_1
restante parte in favore di Parte_1
Esse si liquidano, ai sensi del D.M. n. 104/2022, come modificato dal D.M. n. 147/2022, in considerazione dello scaglione di riferimento (€ 52.001,00 - € 260.000,00) mutato rispetto al primo grado secondo il criterio del decisum e della media difficoltà delle questioni giuridiche trattate, in complessivi € 14.103,00 per il giudizio di primo grado ed € 9.991,000 per il giudizio di appello (con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria in quanto non celebrata), oltre al rimborso del contributo unificato, al rimborso forfettario del 15 % per spese generali, IVA e
CPA come per legge. In accoglimento della domanda di manleva anche per le spese di lite del primo grado formulata da nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
quest'ultima deve essere condannata alla refusione delle stesse, calcolate come sopra, in favore di . Controparte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti - ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa – così dispone:
I. in parziale riforma della sentenza impugnata: accerta e dichiara che la responsabilità del sinistro del 27.06.2014 è ascrivibile per il 40% a carico di e per il 60 % a carico di;
Parte_1 Controparte_7 condanna e in solido fra loro, al pagamento a Controparte_1 Controparte_2
favore di della somma di € 88.462,99 a titolo di risarcimento del danno Parte_1
patrimoniale e non patrimoniale subito in conseguenza del sinistro del 27.06.2014, oltre interessi compensativi da calcolarsi al saggio legale, sulla somma capitale, una volta devalutata alla data del fatto (27 giugno 2014), come poi rivalutatasi anno per anno, in base alla variazione indici ISTAT, dalla data del fatto alla data della presente sentenza, oltre interessi legali da tale ultima data sino al saldo effettivo, detratto quanto allo stesso già versato in esecuzione della sentenza di primo grado;
II. compensa nella misura di un terzo le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra CP_1
, e con condanna di e
[...] Controparte_2 Parte_1 Controparte_1 [...]
in solido fra loro, alla refusione della restante parte in favore di Controparte_2
liquidando tali spese in complessivi € 14.103,00 per il giudizio di primo Parte_1
pagina 19 di 20 grado ed € 9.991,000 per il giudizio di secondo grado, oltre IVA, CPA e 15% spese generali;
III. condanna alla refusione delle spese di lite del primo grado in Controparte_2
favore di , liquidate in complessivi € 14.103,00, oltre IVA, CPA e 15% Controparte_1 spese generali;
IV. conferma nel resto la sentenza impugnata.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio dell'8 ottobre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Ferrero
Il Consigliere est.
Dott.ssa Natalia Imarisio
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott.ssa Giovanna Ferrero Presidente
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere
Dott.ssa Natalia Imarisio Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado, iscritta al n. r.g. 3440/2024, promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura, Parte_1 C.F._1
dall'avv. MAINI ETTORE, elettivamente domiciliato in VIA VERDI, 4 - 29121 PIACENZA, presso lo studio del difensore;
APPELLANTE PRINCIPALE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura, Controparte_1 C.F._2
dall'avv. LAMPONI IVAN, elettivamente domiciliata in VIA AGNELLO, 12 - 20121
MILANO, presso lo studio del difensore;
APPELLANTE INCIDENTALE nonché contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura, dall'avv. FRANCAVILLA ALFREDO, elettivamente domiciliata in VIA LAMARMORA, 31 – 20122 MILANO, presso lo studio del pagina 1 di 20 difensore;
APPELLATA
PER LA RIFORMA
Della sentenza n. 391/2024, pubblicata il 9.5.2025 dal Tribunale di Lodi e non notificata nella causa n. 2690/2019 R.G.
OGGETTO: lesione personale
Conclusioni per Parte_1
Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, in riforma della impugnata sentenza n. 391/2024 resa in data 06.05.2024 dal Tribunale di Lodi, pubblicata il 09.05.2024 e non notificata, nella causa civile R.G. n° 2690/2019, previa ammissione delle istanze istruttorie tutte dedotte da parte attrice/appellante, richiamate e ribadite in atto di appello e di cui infra, disattesa e respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, accertato e dichiarato che il sinistro di cui è causa si è verificato per esclusiva responsabilità della conducente del veicolo
Toyota IS tg. BR 065 MT di proprietà della sig.ra ed assicurato presso Controparte_1 [...]
, dire tenuti e condannare in via solidale tra loro e Controparte_2 Controparte_1 [...]
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a risarcire all'attore Controparte_2
i danni tutti, patrimoniali, non patrimoniali e biologici, dallo stesso patiti in Parte_1
occasione e conseguenza del sinistro di cui è causa nel complessivo importo di € 180.000,00, od in quell'altro maggiore o minore risultato in corso di giudizio, detraendo da detto importo la somma di € 29.010,00 già corrisposta all'attore/appellante in data 30/09/2015 e quella versatagli dalla appellata in forza di quanto disposto dalla sentenza Controparte_2 impugnata, somme tutte da lui trattenute a solo ed esclusivo titolo di acconto risarcimento danni.
Oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo.
Con integrale vittoria di spese e di compensi del pregresso grado di giudizio e di quelli del secondo grado e con condanna degli appellati, in via solidale tra loro, all'integrale pagamento delle spese di CTU di primo grado.
pagina 2 di 20 In via istruttoria: si chiede la ammissione delle prove testimoniali dedotte da parte attrice/appellante nella memoria ex art. 183, 6° co. n° 2 c.p.c. in data 10.03.2020 ed in particolare di quelle di cui ai capitoli di prova dal n. 1 al n. 5 ed al n. 10 ivi dedotti, con assunzione dei testi , presente all'accadimento, Appuntato Testimone_1 CP_3
, ,
[...] Controparte_4 Testimone_2 Tes_3 Testimone_4
Dott.ssa e tutti indicati ed individuati nella anzidetta Testimone_5 Controparte_5 memoria, nonché assunzione di chiarimenti da rendersi, nel contraddittorio con il C.T. dell'attore e con i TP delle altre parti, dal CTU in ordine alle Persona_1
osservazioni tutte svolte, al riguardo della relazione tecnica da lui redatta, dal consulente di parte attrice e di quelle di cui alle note attoree di trattazione scritta depositate per l'udienza del
17.09.2021, con eventuale rinnovazione, all'esito di detti chiarimenti, della disposta perizia d'ufficio cinematica.
Conclusioni per : Controparte_1
Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria), previa ogni più opportuna declaratoria sia di rito sia di merito, accogliere le seguenti domande: in via preliminare:
1) dichiarare inammissibile l'appello avversario ai sensi degli artt. 342 e 348-bis c.p.c. per le ragioni in atti;
in via principale:
2) riformare la sentenza n. 391/2024, resa inter partes dal Tribunale di Lodi (sezione civile, dott.ssa Luisa Dalla Via) all'esito del giudizio sub n. 2690/2020 R.G. e pubblicata in data 9 maggio 2024, laddove ha ritenuto la pari responsabilità di entrambi i conducenti nella causazione dell'incidente, accertando che nulla è dovuto al signor dalla SI;
Pt_1 CP_1
3) rigettare tutte le domande formulate dal signor in quanto inammissibili e infondate, Pt_1
per tutti i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, rigettare integralmente l'appello avversario;
in via subordinata:
4) per la denegata ipotesi di rigetto dell'appello incidentale, confermare la sentenza n.
391/2024 del Tribunale di Lodi, pubblicata in data 9 maggio 2024;
pagina 3 di 20 in ogni caso:
5) condannare il signor alla integrale rifusione, in favore della SI , di spese e Pt_1 CP_1 compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, rimborso spese generali e contributo unificato.
Conclusioni per : Controparte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, così decidere: nel merito: rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto e, quindi, confermare integralmente l'impugnata sentenza n.
391/2024 emessa inter partes dal Tribunale di Lodi;
in subordine: contenere l'eventuale ulteriore esposizione risarcitoria dell'assicurata e della Compagnia appallata nei limiti della quota di corresponsabilità della prima e del danno accertato e provato, detraendo dalla liquidazione di eventuali ed ulteriori somme che risultassero dovute quanto già incassato dall'attore, a titolo di indennizzo su polizza infortuni e/o altra garanzia assicurativa di tipo negoziale, in conseguenza del medesimo evento, nonché detraendo l'importo di € 29.010,00 già corrisposto da nonché quanto versato per effetto della sentenza di prime cure, ed CP_2
escludendo dal risarcimento eventualmente dovuto, in ogni caso, l'ammontare delle spese mediche, che, stante il contegno attoreo, deve ritenersi essere state versate integralmente dal
Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa o da altre Compagnie assicurative. CP_6
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio – dinanzi al Parte_1
Tribunale di Lodi – e chiedendone la condanna al Controparte_1 Controparte_2
risarcimento dei danni patrimoniali e non, patiti dall'attore in occasione del sinistro del
27.6.2014, quantificati in € 234.879,45 o la somma ritenuta di giustizia, da cui detrarre l'importo di € 29.010,00 già ricevuto dalla Compagnia Assicuratrice e trattenuto a titolo di acconto.
A sostegno della domanda, deduceva che:
⎯ in data 27.6.2014, ore 17.30 circa, percorreva – a bordo del proprio motociclo BMW R 150
(Tg. AX99936) e a velocità moderata - la Via Emila S.S. 9, direzione Milano (strada a doppia corsia per senso di marcia); pagina 4 di 20 ⎯ mentre era posizionato sulla corsia di sinistra, affiancando la Toyota IS (TG. BR065MT) di proprietà di e condotta da – che occupava la corsia di Controparte_1 Controparte_7 destra del medesimo senso di marcia – veniva improvvisamente urtato nella fiancata destra del motociclo da tale autovettura;
la conducente, senza alcuna segnalazione e verifica, si spostava sulla corsia di sinistra, andando ad occuparla nonostante il transito del motociclo;
⎯ sul luogo del sinistro intervenivano i Carabinieri della Stazione di Lodi Vecchio, i quali effettuavano i rilievi del caso, redigendo il verbale di sopralluogo ed assumendo sommarie informazioni testimoniali;
inoltre, veniva elevata contravvenzione a carico della conducente della auto per violazione dell'art. 154, co. 1 e 8 C.d.S.;
⎯ a seguito della collisione, l'attore riportava numerose lesioni (frattura scomposta dello scafoide carpale destro in destrimane con sublussazione autoridotta, trauma contusivo- distorsivo del ginocchio sinistro con lesione del comparto mediale (LCM e MM) e presenza di frattura X della costa sinistra), per le quali veniva ricoverato e sottoposto a ripetuti interventi chirurgici;
⎯ a causa di tali lesioni, l'attore subiva un lungo periodo di inabilità temporanea (assoluta di giorni 5, parziale al 75% per 6 mesi, al 50% per 16 mesi, al 33% per 16 mesi) e postumi permanenti in percentuale di danno biologico non inferiore al 22%, che diminuirebbero la sua capacità lavorativa del 35/40% (come da perizia di parte, doc. 3 fasc. I grado).
Si costituiva , deducendo l'infondatezza delle domande attoree sia in punto di Controparte_1 an che di quanum debeatur e rilevando, in particolare, che non fosse dimostrata l'esclusiva responsabilità della conducente nella causazione del sinistro e che l'attore non avesse fornito la prova del danno non patrimoniale subito a causa dell'occorso, della congruità delle spese mediche sostenute e del danno da inabilità lavorativa specifica lamentato. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea e, in caso di accoglimento, la condanna di a Controparte_2
manlevarla dal pagamento di qualsiasi importo in favore dell'attore, ivi comprese le spese di giudizio.
, regolarmente costituita, contestava la quantificazione del danno operata Controparte_2
dall'attore, rilevando che lo stesso risultava titolare di polizza infortuni con altra Compagnia, la quale aveva già provveduto ad erogare un indennizzo, non cumulabile con eventuali ulteriori risarcimenti derivanti dal medesimo evento.
pagina 5 di 20 La causa veniva istruita mediante l'espletamento di C.T.U. cinematica volta a riscostruire la dinamica del sinistro oggetto di causa, nonché C.T.U. medico-legale sulla persona dell'attore.
Con sentenza n. 391/2024, pubblicata il 9.5.2025, il Tribunale di Lodi accoglieva parzialmente la domanda attorea, condannando le convenute – in solido tra loro – al pagamento in favore di dell'importo di € 10.481,63, oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di Parte_1 risarcimento patrimoniale e non patrimoniale subito a causa del sinistro del 27.6.2014, nonché alla refusione di ½ delle spese di lite;
condannava, altresì, a tenere Controparte_2
indenne rispetto alle somme dovute all'attore in forza della sentenza, nonché al Controparte_1 rimborso delle spese di giudizio dalla stessa sostenute;
poneva, infine, le spese di CTU per metà a carico delle convenute e metà a carico dell'attore.
In particolare, il primo giudice riteneva sussistente – in base alle risultanze della CTU cinematica – la pari responsabilità di entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro. Invero, il consulente evidenziava profili di colpa ascrivibili sia alla conducente dell'autovettura sia al conducente del motoveicolo, per avere entrambi agito con imprudenza e in violazione delle norme del codice della strada. Nello specifico, nell'effettuare la manovra di Persona_2 immissione nella corsia sinistra della carreggiata, non aveva adottato le cautele necessarie per avvedersi del sopraggiungere del motoveicolo condotto dal sig. quest'ultimo, invece, Pt_1 viaggiava ad una velocità (88 km/h) superiore al limite consentito su quel tratto di strada (70 km/h, e successivamente 50 km/h all'approssimarsi della rotonda per l'immissione nella SP
23).
In ordine al quantum debeatur, il Tribunale liquidava in favore dell'attore l'importo di €
70.244,50 quale danno non patrimoniale, tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro (51 anni), di cui € 45.247,00 per invalidità permanente del 18% ed € 24.997,50 per inabilità temporanea (totale per 5 giorni, parziale al 75% per 120 giorni, parziale al 50 % per
210 giorni, parziale al 25 % per 210 giorni) secondo le risultanze della CTU medico-legale.
Nessun aumento veniva poi riconosciuto a titolo di personalizzazione “non avendo l'attore in alcun modo nemmeno precisato gli elementi da sottoporre a valutazione e accertamento ai fini di una eventuale personalizzazione del danno” (v. p. 16 sentenza impugnata). Quanto alle spese mediche, il primo giudice riteneva spettanti all'attore € 8.738,77, somma residuata una pagina 6 di 20 volta dedotti gli importi già percepiti da o da Controparte_8
altre compagnie assicurative a titolo di indennizzo da lesione o da spese riconducibili al sinistro stradale del 27.06.2014 (€ 13.787,34 documentati dall'attore a seguito dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., su un ammontare complessivo di € 22.526,11). Pertanto, l'importo risarcitorio totale (per danni patrimoniali e non) spettante a era pari ad € Parte_1
78.983,27, da ridurre al 50 % in ragione dell'accertato concorso di colpa nella causazione del sinistro oggetto di causa, così ottenendo la somma di € 39.491,63. Da quest'ultima, il primo giudice detraeva l'importo già versato all'attore da in data 30.9.2015, pari Controparte_2
ad € 29.010,00. Da qui, la condanna delle convenute al pagamento di € 10.481,63 in favore di quale risarcimento del danno. Nessun danno veniva invece riconosciuto per Parte_1
perdita della capacità lavorativa specifica lamentata dall'attore per difetto di prova.
Avverso la suddetta sentenza ha interposto appello , lamentando, con il primo Parte_1 motivo, che il primo giudice sarebbe incorso in errore nel ritenere sussistente la pari responsabilità di entrambi i conducenti nella causazione del sinistro oggetto di causa, anziché nel ritenere superata la presunzione di cui all'art. 2054 comma 2 c.c. nel senso di una esclusiva responsabilità della controparte.
Con il secondo motivo, l'appellante principale sostiene che il Tribunale sarebbe giunto a tale conclusione recependo in maniera acritica le risultanze della CTU cinematica in ordine alla dinamica del sinistro, nonostante le specifiche censure mosse alla stessa da parte attrice ed il suo C.T.P.
Con il terzo motivo, deduce l'erroneità della decisione per non aver riconosciuto Parte_1
la personalizzazione del danno non patrimoniale, nonché per non aver liquidato il danno patrimoniale da invalidità permanente lavorativa specifica.
Con il quarto motivo, l'appellante si duole della mancata ammissione delle istanze istruttorie avanzate da parte attrice.
Si è costituita , eccependo l'inammissibilità ex artt. 342 e/o 348 bis c.p.c., Controparte_1
nonché l'infondatezza nel merito dell'avverso gravame, chiedendone il rigetto;
ha proposto, altresì, appello incidentale per la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente la pari responsabilità dei conducenti nella causazione del sinistro de quo.
pagina 7 di 20 ritualmente costituita, ha chiesto il rigetto dell'appello principale, con Controparte_2
conseguente conferma della decisione impugnata e, in subordine, comunque il ridimensionamento delle pretese avanzate da controparte in appello.
La causa è stata chiamata in decisione, ai sensi degli artt. 127 ter e 352 c.p.c., all'udienza del 30 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, attesa la specificità dell'impugnazione, ove sono espressamente richiamati i passi della motivazione oggetto di doglianza, nonché illustrati gli specifici motivi di censura e le ragioni per cui si invoca la riforma della sentenza gravata, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. formulata da . Controparte_1
Tanto premesso, si impone l'esame del gravame nel merito.
Il primo, il secondo ed il quarto motivo dell'appello principale, nonché l'appello incidentale, possono essere trattati congiuntamente in quanto, afferendo all'accertamento della responsabilità, risultano strettamente connessi.
Come noto, in tema di scontro tra veicoli, l'art. 2054, comma 2, c.c. stabilisce una presunzione di pari responsabilità tra i conducenti, salva la prova liberatoria contraria.
Nel caso di specie, il primo giudice ha ritenuto non superata tale presunzione di pari responsabilità, evidenziando come dalla CTU cinematica fossero emersi profili di colpa ascrivibili ad entrambi i conducenti.
Infatti, il perito ha concluso il proprio elaborato affermando quanto segue:
“a) La collisione si concretò fra la parte posteriore sinistra della Toyota IS -A- e la parte anteriore destra della BMW R 1150 GS -B-.
In conseguenza di tale dinamica:
b) la motocicletta si fermava in stasi nel punto accertato dai Carabinieri;
c) il conducente della motocicletta BMW R 1150 GS -B- disarcionato dalla sella batté contro il lunotto posteriore della Toyota IS -A – infrangendolo e lanciato nella corsia di destra.
pagina 8 di 20 d) Le velocità –
Verificato che sulla Tangenziale Sud della S.S. 9 Emilia vige limite di velocità di 70 Km/h (70 chilometri orari) sino alla segnaletica verticale a circa 150 metri dalla rotonda che designa il limite a 50Km/h.
d1) Computate e ut supra dissertate secondo la tecnica le potenziali velocità dei veiccoli “A” e
“B” in:
d2) circa 54/58 Km/h. la velocità della Toyota IS – Veicolo A - ;
d3) circa 88 Km/h (con nuovo computo) la velocità della Motocicletta BMW R1150 GS –
Veicolo B - si ravviserebbe:
a) a carico della conducente della Toyota IS – Veicolo A – – Controparte_9 CP_10
convenuta -
[...]
a1) la trasgressione di quanto regolamentato dal Nuovo C.d.S. all'art. 154
b) a carico del conducente della motocicletta BMW R 1150 GS –Veicolo B – la Parte_1 trasgressione di quanto regolamentato dal Nuovo C.d.S. all'art. 141” (v. pp. 58-59 CTU cinematica).
In sostanza, dalla CTU - condivisa anche da questo Collegio in quanto fondata su analitica disamina degli elementi acquisiti ed esente da vizi logici – è emerso chiaramente che entrambi i conducenti avevano tenuto una condotta di guida imprudente, idonea a costituire violazione del codice della strada.
Può a questo punto immediatamente esaminarsi la doglianza dell'appellante relativa all'“acritico” recepimento della CTU cinematica da parte del primo giudice ed al mancato rilievo alle osservazioni del TP di parte attrice.
Invero, è noto che qualora il giudice del merito aderisca al parere del CTU, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni, in quanto l'accettazione del parere ne costituisce adeguata motivazione, ben potendo il richiamo, anche per relationem dell'elaborato peritale, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici adottati dal consulente (cfr. Cass. civ., sez. III, n.6328/2019; Cass. civ., sez. III, n. 7947/2020).
In ordine poi alle osservazioni del TP, il giudice di merito, quando aderisca alle conclusioni pagina 9 di 20 del CTU che nella relazione abbia tenuto conto dei rilievi dei consulenti di parte, replicando agli stessi, esaurisce l'obbligo di motivazione indicando le fonti del proprio convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti di parte che - seppur non espressamente confutate - restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione (Cfr. Cass. civ., sez. VI, n.
1815/2015; Cass. civ., S.U. n. 5624/2022).
Nel caso di specie, il primo giudice ha ritenuto di recepire integralmente la CTU, dalle cui risultanze evidenziava non vi fossero “validi motivi per discostarsi, in ragione dell'esaustività
e completezza delle indagini, del metodo oggettivo adottato per la ricostruzione della dinamica del sinistro, nonché della coerente motivazione e risposta alle osservazioni dei ctp” (v. p. 11 sentenza impugnata). Quanto a queste ultime, il nominato perito rispondeva puntualmente alle osservazioni dei TP (v. pp. 27-57 CTU cinematica) e prima di rassegnare le conclusioni definitive, rilevava che: “premesso quanto sopra, non esaminando altre osservazioni degne di nota a cui replicare e disquisire secondo la tecnica, oltre a quanto ut supra verificato, considerato vago il tentativo d'inficio, lo scrivente CTU scindendosi da tali inessenziali appunti tecnici, conferma quanto argomentato e motivato nella espletata Consulenza Tecnica
Ufficio, rettificando esclusivamente il computo della Quantità di Moto (QdiM) con
l'applicazione della massa Toyota IS modificata da 1,150 Kg. con massa/corpo di due persone a 990 Kg. con l'inclusione della massa/corpo di una persona” (v. p. 57 CTU cinematica).
È evidente, dunque, come il primo giudice non si sia limitato a recepire “acriticamente” le conclusioni dell'ausiliario, ma abbia dato pienamente atto di condividerne il risultato, il metodo d'indagine utilizzato e la replica alle osservazioni dei consulenti di parte, così risultando infondato il secondo motivo dell'appello principale.
Tutto ciò evidenziato, non condivide però la Corte l'esito della prima decisione in punto di mancato superamento della presunzione legislativa di pari responsabilità dei due conducenti.
Tale presunzione, secondo la Suprema Corte, ha carattere sussidiario ed opera non solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa di ciascun conducente, ma anche quando non sia accertabile lo specifico comportamento determinante il sinistro;
ne deriva che, in tutte le ipotesi pagina 10 di 20 in cui resti ignoto l'atto generatore dell'occorso, quale causa presunta dell'evento devono essere considerati in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti, anche se a riportare danni sia stato uno solo di essi (Cfr. Cass. Civ. ord. n. 15736/2022; Cass. Civ. ord. n. 7061/2020). Inoltre “ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art.
2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto ad verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta” (Cass. Civ. sent. n. 23431/2014; conf. Cass. Civ. sent. n. 7479/2020). Invero, soltanto “l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2 c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno” (Cass. Civ. ord. n.
13672/2019).
Orbene, proprio l'acquisizione delle risultanze peritali esposte consente di delineare un quadro probatorio di accertamento in concreto – e non di mera presunzione – delle rispettive condotte colpose. Tale quadro è, peraltro, rafforzato dagli ulteriori elementi in atti, quali il verbale di sopralluogo redatto dai Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro e l'accertamento a carico della conducente dell'autovettura Toyota IS della violazione di cui all'art. 154, comma 1 e 8
C.d.S., indi per il cambio di corsia senza l'adozione delle necessarie cautele;
nonché le dichiarazioni rese sempre nell'immediatezza ai Carabinieri dal teste , che Testimone_1
seguiva a breve distanza la Toyota IS della e che lui ha visto “inspiegabilmente, CP_9
dalla sua corsia di destra, invade(re) la corsia di sinistra andando a colpire con la sua parte posteriore sinistra contro il lato destro di una moto che regolarmente circolava lungo la corsia di sinistra”.
Per contro, come già ritenuto dal primo giudice ed alla luce della vasta documentazione in atti, le istanze istruttorie avanzate da risultano superflue e inammissibili. Parte_1
In particolare, come correttamente osservato dal giudice di prime cure, l'escussione del teste non può essere ammessa in quanto allo stesso non possono essere demandate Testimone_1
valutazioni circa la condotta di guida dei soggetti coinvolti del sinistro;
peraltro, egli ha reso le ricordate dichiarazioni spontanee, le quali debbono considerarsi esaustive, così come quelle pagina 11 di 20 dell'Appuntato e dell'Appuntato scelto , riportate nella Controparte_4 Controparte_3
relazione di incidente stradale.
Orbene, il quadro probatorio sin qui delineato consente, come anticipato, di accertare un diverso grado di responsabilità nella causazione del sinistro.
Pur depurandosi le dichiarazioni di dagli aspetti più strettamente valutativi (ed Testimone_1 osservandosi che il teste poteva più nitidamente cogliere, negli istanti dello scontro, la dimensione spaziale dello scontro -quindi certamente il cambio di corsia dell'automobile- , molto meno l'esatta velocità tenuta dai veicoli, così perfettamente spiegabile risultando la percezione di scorrettezza riferita alla sola condotta di guida dell'automobile – parallelamente alla mancata sanzione, d'altronde, del motociclista per eccesso di velocità), è evidente come – seppure in misura non fortemente preponderante – sia la condotta di guida automobilistica ad emergere come principalmente efficiente, sul piano della causalità colposa, rispetto all'evento lesivo.
Invero, è l'automobile ad aver posto in essere la manovra (cambio di corsia) intrinsecamente pericolosa – causa diretta dello scontro – e, pertanto, necessitante ex lege (art. 154 co. 1 cds) di duplice cautela: assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza e direzione di essi;
segnalare con sufficiente anticipo l'intenzione di cambiare la corsia. In atti non vi è prova di adempimento di nessuno dei due obblighi, risultando anzi elementi di segno inverso, come l'impegno repentino (e verosimilmente non segnalato con l'indicatore luminoso, di cui nessuno
– conducente dell'automobile compresa, sentita a sua volta nell'immediatezza – parla) della corsia, nonostante l'arrivo della motocicletta che, per la conformazione della strada, ben poteva essere avvistata tempestivamente, così sconsigliando l'effettuazione della manovra.
La velocità tenuta da (88 km/h), pur appunto non tanto elevata da rendere di per Parte_1 sé concretamente inesigibile l'avvistamento da parte dell'automobilista, era dal canto suo ben superiore al limite di velocità vigente in quel tratto di strada (70 km/h) ed ancora più superiore rispetto alla velocità cui il motociclista era anzi tenuto alla luce del fatto che a circa 150 metri dal punto di impatto, in prossimità di rotonda, il limite scende a 50 km/h. Non è possibile escludere il concorso di colpa di posto che, se questi avesse viaggiato ad una Parte_1
pagina 12 di 20 velocità minore e nel rispetto dei limiti vigenti, avrebbe verosimilmente potuto a sua volta avvedersi per tempo del cambio di corsia operato da , ponendo in essere le più Controparte_1 opportune manovre per evitare il danno o, quantomeno, attutirne le conseguenze.
Tutto ciò considerato, ritiene il Collegio, in parziale riforma della sentenza impugnata, che la responsabilità nella causazione del sinistro de quo è ascrivibile per il 60 % a carico di CP_7
e per il 40% a carico di
[...] Parte_1
Prima di procedere all'esame del terzo motivo, afferente invece al quantum debeatur, deve essere rilevato che i parametri risarcitori nella presente fase utilizzabili risultano mutati rispetto al primo grado, essendo pacifico che “il giudice, nel determinare l'ammontare del danno alla persona in base al sistema “tabellare”, ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione, se questi sono mutati nelle more del giudizio – altrimenti verificandosi la violazione dell'art. 1226 c.c. – nonché quello di liquidare l'obbligazione risarcitoria, in quanto obbligazione di valore, all'attualità e, dunque, comunque applicare le tabelle nel loro valore aggiornato” (v. Cass. 7 ottobre 2022 n. 29320). Peraltro, “in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, quando, all'esito del giudizio di primo grado,
l'ammontare del danno alla persona sia stato determinato secondo il sistema “tabellare”, la sopravvenuta variazione – nelle more del giudizio di appello – delle tabelle utilizzate legittima il soggetto danneggiato a proporre impugnazione, per ottenere la liquidazione di un maggiore importo risarcitorio, allorquando le nuove tabelle prevedano l'applicazione di differenti criteri di liquidazione o una rideterminazione del valore del “punto-base” in conseguenza di una ulteriore rilevazione statistica dei dati sull'ammontare dei risarcimenti liquidati negli uffici giudiziari, atteso che, in questi casi, la liquidazione effettuata sulla base di tabelle non più attuali si risolve in una non corretta applicazione del criterio equitativo previsto dall'art. 1226
c.c.” (Cass. n. 30516/2019).
Nel caso di specie, il 5 giugno 2024, a seguito della sentenza di primo grado (pubblicata il
9.5.2024), sono state infatti pubblicate dall'Osservatorio per la Giustizia Civile del Tribunale di
Milano le nuove Tabelle aggiornate al 1° gennaio 2024.
Conseguentemente, occorre procedere ad una nuova liquidazione del danno non patrimoniale spettante a (51 anni al tempo del sinistro), tenendo conto che i consulenti hanno Parte_1
pagina 13 di 20 riconosciuto in capo allo stesso: un danno biologico permanente del 19% ed un periodo di inabilità temporanea per un totale di 545 giorni, di cui inabilità totale per 5 giorni, parziale al
75% per 120 giorni, parziale al 50 % per 210 giorni, parziale al 25% per 210 giorni (v. pp. 34-
35 CTU medico-legale).
Tale danno deve essere quindi rideterminato nell'importo complessivo di € 81.626,50, così composto:
⎯ € 52.589,00 per invalidità permanente al 19 %;
⎯ € 575,00 per inabilità temporanea totale (punto base I.T.T. € 115,00);
⎯ € 10.350,00 per inabilità temporanea parziale al 75%;
⎯ € 12.075,00 per inabilità temporanea parziale al 50%;
⎯ € 6.037,50 per inabilità temporanea parziale al 25%.
Da detto importo deve poi essere decurtato il 40% in ragione del concorso di colpa del danneggiato nella determinazione del danno e rivalutato dalla pubblicazione delle Tabelle 2024 ad oggi, così ottenendo l'importo di € 49.906,44 (€ 48.975,90 rivalutati dal 5 giugno 2024 sino all'ultimo indice ISTAT disponibile: agosto 2025).
Circa la personalizzazione del danno non patrimoniale, il cui mancato riconoscimento è oggetto di impugnazione, deve essere confermata la decisione del primo giudice.
Sul punto, basti rilevare che, in presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito - oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile - può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale, unicamente in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali ed affatto peculiari. Invero, le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit - ovverosia quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire - non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (Cfr. ex multis Cass. Civ., sez. III, n.
24473/2020).
Nella fattispecie in esame, non risulta provata la sussistenza – in capo a - di una Parte_1
sofferenza aggiuntiva e una componente afflittiva superiore rispetto alla generalità degli individui che hanno subito il medesimo pregiudizio e versano nelle stesse condizioni.
pagina 14 di 20 Ne deriva che, in assenza dei relativi presupposti, non può essere riconosciuta alcuna maggiorazione dell'importo liquidato a titolo di danno non patrimoniale.
L'appellante principale si duole, altresì, del mancato riconoscimento del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica, ritenuto non provato dal primo giudice, nonostante il riconoscimento della stessa da parte della CTU medico legale.
Il motivo è, in questo caso, fondato.
A tal riguardo, si osserva che in caso di illecito lesivo dell'integrità psico-fisica della persona, il diritto al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante non deriva automaticamente dall'accertamento dell'invalidità permanente, in quanto lo stesso sussiste soltanto se tale invalidità abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica. Tale danno futuro non può poi essere risarcito senza la prova o, comunque, allegazione, di elementi specifici da cui dedurre la sussistenza del danno. Solo una volta che tale allegazione sia stata fornita, la liquidazione del danno patrimoniale per la perdita della capacità lavorativa specifica, come danno patrimoniale permanente e futuro, può avvenire in via equitativa (Cfr. Cass. civ., sez. III,
n. 2758/2015; Cass. civ., sez. III, n. 4033/2013).
Nel caso di specie, tale prova – contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice – può dirsi raggiunta in base alle risultanze della CTU. Invero, il consulente affermava che “Il sig Pt_1 all'epoca del sinistro non svolgeva attività lavorativa per riferite contingenze estranee a fattori biologici. E' altresì che, per anamnesi lavorativa e attività oggi in essere, il sig è Pt_1
categorizzabile quale artigiano giardiniere. I postumi invalidanti obiettivati si ripercuotono nello svolgimento di tale lavorativa essendo intrinseca a tale attività la necessità di una anodina manualità dominante inficiata dall'anchilosi rettilinea oggi riscontrabile. S'aggiunge un deficit di forza all'arto superiore dominante in asse con le perimetrie misurate. Il tutto comportando un danno alla specifica lavorativa di giardiniere pari al 33%. Anche tale stima è stata raggiunta tramite processo dialettico tra i consulenti di parte e tra gli stessi condivisa”
(v. p. 36 CTU medico-legale).
Il fatto che il sig. fosse disoccupato all'epoca del sinistro è irrilevante ai fini della Pt_1 liquidazione di tale voce di danno, considerato che “in tema di danni alla persona, in applicazione del principio dell'integralità del risarcimento sancito dall'art. 1223 c.c., il danno
pagina 15 di 20 da perdita della capacità lavorativa specifica deve essere liquidato - ferma restando l'esigenza di tener conto anche della persistente, benché ridotta, capacità di reperire e mantenere altra occupazione retribuita - in base al reddito che il danneggiato avrebbe potuto conseguire proseguendo nell'attività lavorativa perduta a causa dell'illecito o dell'inadempimento, sia nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in atto al tempo dell'evento dannoso, sia in quella di stato di disoccupazione, purché questa sia involontaria e incolpevole, nonché temporanea e contingente, e sussista ragionevole certezza o positiva dimostrazione che lo stesso danneggiato, se rimasto sano, avrebbe intrapreso un nuovo rapporto di lavoro avente ad oggetto la medesima attività o altra confacente al proprio profilo professionale” (Cass. Civ.,
Sez. III, n. 4289/2024).
Peraltro, come riconosciuto anche dal primo giudice, risulta incontestata la riapertura della partita IVA nel 2016 da parte del sig. Pt_1
Ai fini della quantificazione di tale voce di danno, trattandosi di soggetto disoccupato al momento del sinistro, deve essere utilizzato come parametro reddituale di riferimento il triplo della pensione sociale annua, ovverosia € 21.008,91 (3 x 7.002,97). Tale importo deve poi essere moltiplicato per il coefficiente di capitalizzazione e per la percentuale di perdita della capacità lavorativa specifica.
Nello specifico, il coefficiente di capitalizzazione, ricavato dalle tabelle di Tribunale di Milano
2024 è pari a 14,71, tenuto conto dell'età di al momento del sinistro (51 anni), Parte_1
del presunto numero di anni di perdita del reddito (16), considerato che attualmente l'età standard per la pensione di vecchiaia è di 67 anni per gli uomini.
L'importo liquidabile secondo tali criteri è quindi pari ad € 81.586,84 (€ 21.008,91 x 14,71 =
309.041,06 x 33 % (x 33:100) = 101.983,55), da cui deve essere decurtato il 40 % (euro
40.793,42) in ragione del riconosciuto concorso di colpa del danneggiato.
In conclusione, in parziale riforma della sentenza di primo grado deve essere anche riconosciuto, in favore di il risarcimento del danno da perdita della capacità Parte_1
lavorativa specifica, liquidato in € 61.190,13.
Conclusivamente, l'impugnazione principale viene accolta parzialmente nel primo e nel quarto motivo, mentre quella incidentale deve essere rigettata.
pagina 16 di 20 La sentenza di primo grado viene infatti riformata con riguardo alle percentuali di responsabilità, alla liquidazione del danno, sia non patrimoniale, attesa la pubblicazione - nelle more del giudizio di appello - delle nuove Tabelle 2024, che patrimoniale, liquidandosi anche il danno da perdita della capacità lavorativa specifica.
La liquidazione del danno patrimoniale per le spese mediche sostenute non è stata oggetto di gravame, tuttavia, la relativa quantificazione in € 4.369,38 (€ 8.738,77 – il 50% in ragione della pari responsabilità nella determinazione del sinistro), oltre rivalutazione dall'illecito ad oggi, deve essere rideterminata decurtando il 40 % e non il 50 % di responsabilità di Parte_1
ottenendo la somma di € 5.243,77.
Al fine di procedere con l'addizione di detto importo con quanto spettante al danneggiato a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, occorre procedere all'effettiva rivalutazione, così ottenendo la somma di € 6.376,42 (€ 5.243,77 rivalutati dal giugno 2015 all'ultimo indice
ISTAT disponibile: agosto 2025).
Dall'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, deve essere poi detratto l'acconto di € 29.010,00 già versato da al danneggiato in Controparte_2
data 30.9.2015.
Sul punto, si osserva che, come di recente affermato dalla Suprema Corte, le operazioni di diffalco debbono avvenire rendendo omogenei il credito risarcitorio e le poste già versate
(acconto), devalutandoli entrambi alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione, per poi procedere con la detrazione (cfr. Cass. ord. n. 6607 del 6 marzo 2023;
Cass. ord. n. 832/2023; Cass. ord. n. 23927 del 7/8/2023). Tuttavia, atteso che tale operazione non è stata effettuata in primo grado e le parti nulla hanno dedotto al riguardo, il relativo capo della sentenza deve intendersi passato in giudicato e la somma di € 29.010,00 deve essere detratta dall'importo risarcitorio senza alcuna devalutazione o rivalutazione.
Per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, e Controparte_2 CP_1
devono essere condannate al pagamento in favore di dell'importo residuo
[...] Parte_1
di € 88.462,99 (€ 49.906,44 per danno non patrimoniale + € 6.376,42 per danno patrimoniale +
61.190,13 per danno da perdita della capacità lavorativa specifica = euro 117.472,99 - €
29.010,00 di acconto = € 88.462,99), da cui detrarre altresì quanto già versato in esecuzione della sentenza di primo grado.
pagina 17 di 20 La somma di € 88.462,99, già rivalutata, va poi maggiorata degli interessi c.d. compensativi – alla luce della statuizione, non impugnata, del giudice di primo grado, che ne ha riconosciuti i presupposti – da calcolarsi al saggio legale, sulla somma capitale, una volta devalutata alla data del fatto (27.6.2014), come poi rivalutatasi anno per anno, in base alla variazione indici ISTAT, dalla data del fatto alla data della presente sentenza, oltre interessi legali da tale ultima data al saldo effettivo.
Resta ferma, in quanto non oggetto di impugnazione, la condanna di Controparte_2
a manlevare e tenere indenne da quanto la stessa sarà condannata a pagare in Controparte_1
favore di per il sinistro oggetto di causa. Tuttavia, quanto alle spese di lite del Parte_1 presente grado, non ha chiesto la condanna della Compagnia alla refusione Controparte_1
delle stesse, come fatto in primo grado;
conseguentemente, le spese del giudizio di appello restano a carico della stessa.
In ordine al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, questa Corte osserva che “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente
l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale” (Cass. Civ., sez. VI, n.
6259/2014).
Peraltro, come di recente affermato dalla S.C., “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (Cass. Civ., Sez. Un, n. 32061/2022).
Atteso l'esito complessivo del giudizio, che vede l'accoglimento non pieno delle domande attoree, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio devono essere compensate in ragione di pagina 18 di 20 un terzo, con condanna di e alla refusione della Controparte_2 Controparte_1
restante parte in favore di Parte_1
Esse si liquidano, ai sensi del D.M. n. 104/2022, come modificato dal D.M. n. 147/2022, in considerazione dello scaglione di riferimento (€ 52.001,00 - € 260.000,00) mutato rispetto al primo grado secondo il criterio del decisum e della media difficoltà delle questioni giuridiche trattate, in complessivi € 14.103,00 per il giudizio di primo grado ed € 9.991,000 per il giudizio di appello (con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria in quanto non celebrata), oltre al rimborso del contributo unificato, al rimborso forfettario del 15 % per spese generali, IVA e
CPA come per legge. In accoglimento della domanda di manleva anche per le spese di lite del primo grado formulata da nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
quest'ultima deve essere condannata alla refusione delle stesse, calcolate come sopra, in favore di . Controparte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti - ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa – così dispone:
I. in parziale riforma della sentenza impugnata: accerta e dichiara che la responsabilità del sinistro del 27.06.2014 è ascrivibile per il 40% a carico di e per il 60 % a carico di;
Parte_1 Controparte_7 condanna e in solido fra loro, al pagamento a Controparte_1 Controparte_2
favore di della somma di € 88.462,99 a titolo di risarcimento del danno Parte_1
patrimoniale e non patrimoniale subito in conseguenza del sinistro del 27.06.2014, oltre interessi compensativi da calcolarsi al saggio legale, sulla somma capitale, una volta devalutata alla data del fatto (27 giugno 2014), come poi rivalutatasi anno per anno, in base alla variazione indici ISTAT, dalla data del fatto alla data della presente sentenza, oltre interessi legali da tale ultima data sino al saldo effettivo, detratto quanto allo stesso già versato in esecuzione della sentenza di primo grado;
II. compensa nella misura di un terzo le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra CP_1
, e con condanna di e
[...] Controparte_2 Parte_1 Controparte_1 [...]
in solido fra loro, alla refusione della restante parte in favore di Controparte_2
liquidando tali spese in complessivi € 14.103,00 per il giudizio di primo Parte_1
pagina 19 di 20 grado ed € 9.991,000 per il giudizio di secondo grado, oltre IVA, CPA e 15% spese generali;
III. condanna alla refusione delle spese di lite del primo grado in Controparte_2
favore di , liquidate in complessivi € 14.103,00, oltre IVA, CPA e 15% Controparte_1 spese generali;
IV. conferma nel resto la sentenza impugnata.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio dell'8 ottobre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Ferrero
Il Consigliere est.
Dott.ssa Natalia Imarisio
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