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Decreto 10 giugno 2025
Decreto 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, decreto 10/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
II SEZIONE CIVILE
composta da
Marino dott. Cecilia Presidente rel.
Rivello dott. Roberto Consigliere
Firrao dott.ssa Francesca Consigliere
nel proc. N. 446 sub 1/2025 Cont.
promosso da in persona del Presidente del C.d.a. e legale rapp.te p.t., Ing. con sede Parte_1 Parte_2
in IA (NA), alla (P.I. ), Controparte_1 P.IVA_1
elett.te dom.ta in Napoli, alla Via A. De Gasperi n.45, presso lo studio dell'Avv. Gianluigi Oranges
( ); CodiceFiscale_1
appellante nei confronti di con sede in Torino, Corso Francia, 110, partita iva in persona del Controparte_2 P.IVA_2
suo legale rappresentante, Ing. , rappresentata e difesa, giusta delega in calce al CP_3
presente atto dall'avv. Federico Maria Cortiana del Foro di Milano ); C.F._2
appellato ha emesso la seguente
ORDINANZA vista l'istanza con cui C.s.m. chiede sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza n.
1562/2025 emessa dal giudice del Tribunale di Torino, istanza basata sul presupposto sia del fumus che del periculum;
vista l'opposizione di parte appellata all'accoglimento dell'istanza;
sentite le parti;
dato atto che pacificamente parte ricorrente ha integralmente pagato alla controparte l'importo previsto nella sentenza impugnata;
considerato che parte appellante afferma che sussiste ancora, nonostante il pagamento, il proprio interesse alla sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, sia sotto il profilo del fumus che del periculum. Sotto l'ultimo profilo in quanto in quanto il pagamento è stato fatto da un terzo e la sussistenza del periculum sarebbe provata proprio da tale fatto, e fa riferimento a prova del proprio diritto alla sospensione al contenuto dell'ordinanza della Cassazione n. 8998 del 2023;
rilevato che parte appellata ha contrapposto a ciò le argomentazioni secondo cui:
Parte
-il pagamento è stato effettuato da una società controllata al 100% da e la tempistica di pagamento dimostra le ingenti disponibilità della predetta società;
-il pignoramento aveva originariamente bloccato, per ammissione della controparte, conti su cui vi
Parte erano importi superiori a 6 milioni di euro, che sono oggi nuovamente nella disponibilità di in quanto esso appellato, contestualmente all'avvenuto pagamento, ha rinunciato nei confronti di tutti gli istituti di credito al pignoramento stesso.
-non può certamente sussistere il requisito della manifesta fondatezza dell'appello, già esclusa da tre sentenze, due del Tribunale di Torino e una della Corte di Appello;
ritenuto che parte appellante è priva di interesse a richiedere la sospensione sotto il profilo del periculum, essendo detto elemento insussistente, in quanto esso consiste in un pregiudizio grave e irreparabile attuale, avendo parte appellata rinunciato al pignoramento delle somme di cui la Pt_1
è titolare presenti nei conti correnti intestati alla stessa, né avendo dedotto la altri elementi che Pt_1
facciano ritenere presente un diverso attuale pregiudizio;
rilevato che l'ordinanza di Cassazione citata da parte appellante riguarda la fase dell'esecuzione forzata, e i suoi contenuti non possono quindi essere applicati al caso de quo;
considerata in ogni caso insussistente la manifesta fondatezza dell'appello, in ragione del fatto che
C.m.s. è stata dichiarata soccombente in tre diverse sentenze;
reputato pertanto di respingere l'istanza e che, a fronte di tale giudizio, ricorrono gli estremi per l'irrogazione di una pena pecuniaria in favore della ammende, ai sensi del disposto del CP_4
comma terzo dell'art. 283 c.p.c., che peraltro può quantificarsi in misura prossima agli assoluti minimi edittali, pari a euro 500,00.
P.Q.M.
visti gli artt. 351 e 283 c.p.c.,
rigetta la presentata istanza e condanna l'appellante al pagamento della pena Parte_1
pecuniaria di euro 500,00, da corrispondersi in favore della Controparte_5
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e per le comunicazioni di rito
Torino, 03/06/2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Cecilia Marino
II SEZIONE CIVILE
composta da
Marino dott. Cecilia Presidente rel.
Rivello dott. Roberto Consigliere
Firrao dott.ssa Francesca Consigliere
nel proc. N. 446 sub 1/2025 Cont.
promosso da in persona del Presidente del C.d.a. e legale rapp.te p.t., Ing. con sede Parte_1 Parte_2
in IA (NA), alla (P.I. ), Controparte_1 P.IVA_1
elett.te dom.ta in Napoli, alla Via A. De Gasperi n.45, presso lo studio dell'Avv. Gianluigi Oranges
( ); CodiceFiscale_1
appellante nei confronti di con sede in Torino, Corso Francia, 110, partita iva in persona del Controparte_2 P.IVA_2
suo legale rappresentante, Ing. , rappresentata e difesa, giusta delega in calce al CP_3
presente atto dall'avv. Federico Maria Cortiana del Foro di Milano ); C.F._2
appellato ha emesso la seguente
ORDINANZA vista l'istanza con cui C.s.m. chiede sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza n.
1562/2025 emessa dal giudice del Tribunale di Torino, istanza basata sul presupposto sia del fumus che del periculum;
vista l'opposizione di parte appellata all'accoglimento dell'istanza;
sentite le parti;
dato atto che pacificamente parte ricorrente ha integralmente pagato alla controparte l'importo previsto nella sentenza impugnata;
considerato che parte appellante afferma che sussiste ancora, nonostante il pagamento, il proprio interesse alla sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, sia sotto il profilo del fumus che del periculum. Sotto l'ultimo profilo in quanto in quanto il pagamento è stato fatto da un terzo e la sussistenza del periculum sarebbe provata proprio da tale fatto, e fa riferimento a prova del proprio diritto alla sospensione al contenuto dell'ordinanza della Cassazione n. 8998 del 2023;
rilevato che parte appellata ha contrapposto a ciò le argomentazioni secondo cui:
Parte
-il pagamento è stato effettuato da una società controllata al 100% da e la tempistica di pagamento dimostra le ingenti disponibilità della predetta società;
-il pignoramento aveva originariamente bloccato, per ammissione della controparte, conti su cui vi
Parte erano importi superiori a 6 milioni di euro, che sono oggi nuovamente nella disponibilità di in quanto esso appellato, contestualmente all'avvenuto pagamento, ha rinunciato nei confronti di tutti gli istituti di credito al pignoramento stesso.
-non può certamente sussistere il requisito della manifesta fondatezza dell'appello, già esclusa da tre sentenze, due del Tribunale di Torino e una della Corte di Appello;
ritenuto che parte appellante è priva di interesse a richiedere la sospensione sotto il profilo del periculum, essendo detto elemento insussistente, in quanto esso consiste in un pregiudizio grave e irreparabile attuale, avendo parte appellata rinunciato al pignoramento delle somme di cui la Pt_1
è titolare presenti nei conti correnti intestati alla stessa, né avendo dedotto la altri elementi che Pt_1
facciano ritenere presente un diverso attuale pregiudizio;
rilevato che l'ordinanza di Cassazione citata da parte appellante riguarda la fase dell'esecuzione forzata, e i suoi contenuti non possono quindi essere applicati al caso de quo;
considerata in ogni caso insussistente la manifesta fondatezza dell'appello, in ragione del fatto che
C.m.s. è stata dichiarata soccombente in tre diverse sentenze;
reputato pertanto di respingere l'istanza e che, a fronte di tale giudizio, ricorrono gli estremi per l'irrogazione di una pena pecuniaria in favore della ammende, ai sensi del disposto del CP_4
comma terzo dell'art. 283 c.p.c., che peraltro può quantificarsi in misura prossima agli assoluti minimi edittali, pari a euro 500,00.
P.Q.M.
visti gli artt. 351 e 283 c.p.c.,
rigetta la presentata istanza e condanna l'appellante al pagamento della pena Parte_1
pecuniaria di euro 500,00, da corrispondersi in favore della Controparte_5
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e per le comunicazioni di rito
Torino, 03/06/2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Cecilia Marino