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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 04/06/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 513 del Registro degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2023, vertente tra
(già , in persona del Parte_1 Parte_2 liquidatore e legale rappresentante pro tempore, e , rappresentate e Parte_3 difese dall'avv. Pietro Sommella in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliate presso il suo studio, sito in Paola, Viale dei
Giardini n. 25;
- appellanti contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Emilia Francesca Arturi in virtù di procura generale alle liti in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Cosenza, Via
Panebianco n. 326;
- appellata
sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per le appellanti: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, reietta ogni contraria istanza, ragione ed eccezione, in riforma della sentenza impugnata, accogliere il presente appello e, per l'effetto, nel merito, in considerazione di quanto denunciato con il primo motivo di appello, accertare e dichiarare la nullità e illegittimità del decreto ingiuntivo opposto e disporne, per l'effetto, la revoca, con rigetto della domanda azionata in via monitoria;
in considerazione di quanto denunciato con il secondo motivo di appello, condannare e Parte_2
quest'ultima fino alla concorrenza degli obblighi di garanzia Parte_3 contrattualmente assunti, al pagamento, in favore di Controparte_1
al pagamento della somma €uro 2.472,28 per il rapporto di conto corrente per
[...] cui è causa e accertare e dichiarare la responsabilità dell'opposta per aver intenzionalmente violato nei confronti della nonché del suo Parte_2
l.r. i principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei Parte_3 contratti di cui agli artt. 1175, 1176 e 1375 c.c., e, per l'effetto, condannare la
[...] al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali Controparte_1 subiti dagli opponenti nella misura di €uro 25.000,00 ciascuno, con condanna in ogni caso della alla refusione delle spese e competenze di Controparte_1 lite del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
- Per l'appellata: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro adita, disattesa ogni avversa deduzione, eccezione e richiesta ed in accoglimento delle eccezioni e deduzioni formulate dall'appellato, rigettare il proposto gravame, con tutte le istanze nello stesso formulate, perché inammissibile oltre che pretestuoso ed infondato , con conseguente conferma della sentenza impugnata, e condannare in ogni caso gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “1. , in proprio quale fideiussore nonché quale Parte_3 legale rappresentante della – anch'essa opponente – con atto Parte_2 di citazione iscritto a ruolo in data 16.11.2015, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo di pagamento n. 323 reso dal Tribunale di Paola in data 23.09.2015 su ricorso RG 1385/2015. Cont
1.1. A sostegno della domanda, parte attrice deduce di aver intrattenuto con la a decorrere dal 14.02.2000 e sino al 30.09.2015, il rapporto di conto corrente bancario n. 7140, assistito nel corso degli anni da linee di credito. Rappresenta ancora in punto di fatto che, in data 20.05.2015, è stata comunicata la revoca delle facilitazioni creditizie e l'intimazione al pagamento del saldo apparente del conto corrente, oltre che del debito residuo relativo del finanziamento chirografario n.
6107116. La condotta della è stata fatta oggetto di contestazione con missiva CP_1 inoltrata il 03.07.2015, mediante la quale è stata anche fatta richiesta di documentazione contrattuale e diffida all'Istituto di credito dall'iscrivere i rapporti bancari in sofferenza, oltre che denuncia dell'illegittimità delle condizioni contrattuali praticate. La documentazione richiesta non è stata mai messa a disposizione delle opponenti, le quali ne hanno potuto prendere visione (peraltro in parte) soltanto in occasione del deposito del ricorso monitorio.
A seguito dello studio relativo all'andamento del rapporto, le opponenti hanno rilevato che, oltre all'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi
(anatocismo), la ha, nel tempo, apportato diverse modifiche peggiorative delle CP_1 condizioni contrattuali e dei tassi di interessi mai autorizzate, così come ha addebitato illegittime commissioni di massimo scoperto, nonché spese e costi non formalmente pattuiti, ed imputate, altresì, a valute sugli assegni incassati e su quelli emessi. L'opponente disconosce, poi, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., Parte_3 la sottoscrizione apposta al contratto denominato “Strumenta BNL” del 07.10.2005
(allegato n. 4 del fascicolo monitorio). Deduce, inoltre, che se fossero state riaccreditate tutte le somme illecitamente addebitate dalla banca (stimate in un importo pari a € 92.380,76), il saldo del conto corrente alla data del 30.09.2015 sarebbe stato pari a € 37.643,34 (oltre il fido accordato) e la provvista sarebbe stata sufficiente a pagare le rate del finanziamento. Deduce, da ultimo, di aver subito danni per la revoca arbitraria e improvvisa dell'affidamento e delle facilitazioni bancarie, revoca “brutale” che, oltre a porsi in violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, è avvenuta in forza di previsione contrattuale inefficace e in assenza di giusta causa.
Concludono, quindi, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
per l'accertamento, relativamente al conto corrente oggetto di giudizio, dell'illegittimità
e/o nullità dell'applicazione della capitalizzazione trimestrale, di un tasso debitore ultralegale in misura superiore al tasso contrattuale pattuito, nonché della illegittimità e/o nullità della commissione di massimo scoperto e di tutte le altre poste e addebiti non espressamente pattuite, con conseguente rideterminazione del saldo e, in via riconvenzionale, per la condanna al risarcimento del danno subito per violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto e per responsabilità aggravata ex art 96 c.p.c.
1.2. La contesta l'esistenza dei denunciati vizi in ordine Controparte_1 alla documentazione contrattuale, ritenendo che le censure addotte, oltre che di generico contenuto, non siano riferibili al rapporto intercorso tra le parti e non siano rilevanti ai fini del decidere (vi è più volte riferimento in atto a tale sig. Per_1 estraneo alla vicenda e al rapporto). L'opposta deduce di aver sempre fornito alla propria cliente la completa documentazione contrattuale. In ordine alla legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, la banca assume di aver agito in conformità alla delibera CICR del 09.02.2000 e dà atto che le relative clausole
(prevalenti rispetto alle condizioni originarie) sono state comunque accettate dalla parte a seguito della sottoscrizione dell'integrazione del contratto Strumenta BNL intervenuta in corso di rapporto. Contesta, inoltre, la fondatezza dell'eccezione relativa all'applicazione di tassi d'interesse non contrattualizzati e alla illegittimità delle jus variandi, nonché alle censure relative alla commissione di massimo scoperto e all'illegittima applicazione di giorni di valuta, dal momento che tali situazioni sono state oggetto di esplicita contrattazione tra le parti. Contesta, infine, la fondatezza della domanda riconvenzionale per mancanza di prova a supporto delle censure addotte, anche in relazione alla illegittima revoca del fido e alla segnalazione a sofferenza della posizione debitoria, le cui contestazioni afferiscono a persona estranea al giudizio. Quanto, invece, al contratto di finanziamento, la banca osserva che non sono state sollevate contestazioni circa il contenuto delle clausole contrattuali, della sottoscrizione di esso, dell'importo erogato e del saldo debitorio relativo al suddetto rapporto con conseguente riconoscimento del debito. Deduce, infine, che non avendo parte opponente in alcun modo contestato espressamente e dettagliatamente le risultanze degli estratti conto ricevuti periodicamente, gli stessi sono da ritenersi presuntivamente approvati ex art. 1832 cod. civ. con la conseguenza che gli estratti non contestati nel termine di legge, si presumono conformi alle disposizioni impartite dal correntista. In via di subordine, eccepisce la prescrizione del diritto di ripetizione alle somme indebitamente corrisposte. Conclude quindi, previa istanza di concessione della provvisoria esecuzione o di ordinanza ex art. 186- bis e ter c.p.c., per la conferma del decreto ingiuntivo opposto e per il rigetto della spiegata domanda riconvenzionale.
1.3. Il procedimento, correttamente incardinatosi nei confronti di tutti i litisconsorti,
è stato istruito per il tramite della consulenza tecnica d'ufficio sia grafologica che contabile ed è stato deciso con sentenza contestuale, pronunciata secondo le modalità consentite dall'art. 221 comma 4, del D.L. 34/2020, mediante trattazione cartolare dell'udienza di discussione.”.
Con sentenza depositata il 9-9-2022 n. 611, il Tribunale Civile di Paola, in composizione monocratica, in parziale accoglimento della domanda, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannava la ed Parte_2 [...]
, quest'ultima fino alla concorrenza degli obblighi di garanzia Parte_3 contrattualmente assunti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di
[...]
della somma di €uro 211.848,11, di cui €uro Controparte_1
209.375,83 per il finanziamento e in €uro 2.472,28 per il rapporto di conto corrente dedotto in causa, oltre che quanto a quest'ultimo interessi di mora secondo le condizioni, modalità e tasso contrattualmente previsti e/o rettificati, disponendo la compensazione per metà tra le parti delle spese di lite, con condanna delle opponenti al pagamento della restante metà delle stesse, e ponendo definitivamente a carico delle predette l'onere del pagamento delle spese relative alla consulenza tecnica grafologica, mentre a carico sia delle opponenti, che della banca opposta di quelle relative alla consulenza tecnica contabile in ragione del 50% ciascuna.
Più nello specifico, il giudice di prime cure, una volta richiamati i principi giurisprudenziali in materia bancaria, dichiarava la nullità della clausola anatocistica contenuta nell'art. 7 del contratto di conto corrente stipulato dalle parti nel 2000; attribuiva la paternità delle sottoscrizioni apposte sul contratto, così come da perizia grafologica, alla ricorrente;
dichiarava la nullità della commissione di massimo scoperto, per come originariamente convenuta, per indeterminatezza dell'oggetto; rilevava che non era stato possibile verificare il rispetto degli obblighi informativi sanciti dall'art. 118 T.U.B in tema di jus variandi; riteneva fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla relativamente alle rimesse solutorie (quantificate CP_1 nella misura di €uro 12.634,23) e nei limiti delle operazioni compiute fino al
04.07.2005, con conseguente rideterminazione del saldo del rapporto di conto corrente in ragione dell'importo indicato in sentenza, facendo proprie sul punto le conclusioni della espletata Ctu contabile, e dichiarava per converso nulla e infondata la domanda riconvenzionale, perché carente della causa petendi, e legittima la segnalazione della sofferenza.
Avverso la suddetta pronuncia proponevano impugnazione dinanzi a questa Corte
d'Appello, con atto di citazione notificato il 9-3-2023, la Parte_1
(già , in persona del liquidatore e legale
[...] Parte_2 rappresentante pro tempore, e , quale fideiussore, sulla base dei Parte_3 motivi di appello qui di seguito esposti.
Con il primo motivo di gravame veniva impugnato innanzi tutto il capo della decisione di primo grado nella parte in cui il giudice aveva rigettato la domanda riconvenzionale, deducendone il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt.
1175-1186-1375-1456 c.c., oltre che di omessa e/o erronea motivazione.
Sosteneva a tal proposito parte appellante che il giudice, nello scrutinare la domanda riconvenzionale, anche al netto della affermata nullità e infondatezza in sentenza, aveva completamente omesso di valutare l'eccezione di inadempimento della CP_1 afferente il mancato incasso delle rate del finanziamento, pacificamente domiciliate sul rapporto di conto corrente, evidenziando come alla data del recesso operato (12.05.2015) non veniva riscossa la rata semestrale di €uro 28.399,00, l'unica non pagata, solo in ragione della artificiosità del saldo del conto corrente e che la CP_1 aveva azionato il giudizio monitorio nonostante la avesse Parte_2 preannunciato la volontà di agire giudizialmente per fare valere le eccepite illegittimità, introducendo il procedimento di mediazione al quale la stessa non aveva aderito.
Aggiungeva che dagli estratti conto in atti si poteva ricavare (cfr. doc. 3) l'addebito della prima rata del 30.11.2012 (29.938,75 €uro) e che il Ctu Dott.ssa , nel Per_2 ricostruire il corretto andamento del conto corrente (allegato 5 della relazione depositata il 31.12.2020 - doc. E), aveva evidenziato che alla data del 30.11.2014, allorquando doveva essere addebitata la rata di €uro 27.554,73, il saldo di esso era pari ad €uro 9.183,05 a credito della correntista (cfr. pag. 64 dell'all. 5), e, quindi, complessivamente, visto il concesso fido di €uro 50.000,00, pari ad €uro 59.183,05,
e, analogamente, che con riferimento alla scadenza contrattuale del 30.05.2015, a fronte di un addebito previsto di €uro 26.982,05, il saldo di conto corrente avrebbe dovuto essere pari ad €uro 17.021,49 a credito, con un saldo disponibile pari ad un totale di €uro 67.021,49 e, dunque, più che capiente con riferimento sia a tale singola rata, che, addirittura, alla somma complessiva dovuta in relazione alle due rate scadute (€uro 27.554,73+ €uro 26.982,05= €uro 54.536,78).
Concludeva, quindi, affermando che il giudice di prime cure avrebbe dovuto valutare favorevolmente l'eccezione proposta dalle allora opponenti, ritenendo illegittimo il comunicato avvalimento della clausola risolutiva espressa da parte dell'istituto di credito opposto, e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo.
Con il secondo motivo di appello venivano parimenti impugnate per violazione e falsa applicazione degli artt. 1175-1186-1375-1456 c.c., oltre che per omessa e/o erronea motivazione, le statuizioni adottate con la sentenza di primo grado in punto di ravvisata necessità di rideterminazione del saldo del rapporto di conto corrente, a giustificazione della disposta revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna delle opponenti al pagamento della somma di €uro 211.848,11.
Si riteneva, infatti, in argomento che il giudice, omettendo di rilevare che il finanziamento fosse stato risolto in maniera illegittima, aveva erroneamente trascurato di valutare gli effetti dell'eccepito inadempimento della banca sul rapporto e, inoltre, che la segnalazione operata dalla Banca era da considerarsi ingiustificata sia con riferimento al conto corrente, sia con riferimento al finanziamento, data la illegittimità del recesso operato con l'avvalimento della clausola risolutiva espressa, con la conseguenza che la stessa avrebbe dovuto essere condannata al risarcimento del danno, da quantificarsi in ogni caso equitativamente.
Concludevano, pertanto, rassegnando le richieste finali meglio specificate in epigrafe.
Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
6-6-2023, la in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, la quale in via preliminare sosteneva che l'appello era inammissibile ed improponibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. in assenza di una ragionevole probabilità di accoglimento, in quanto strutturato su domande nuove e tardive e manchevole di eccezioni specifiche o contestazione dettagliate.
Più in particolare, opponeva che l'invocato rigetto della domanda riconvenzionale di cui al primo motivo di appello era inammissibile, perché avente ad oggetto una domanda nuova per essere stata l'eccezione di inadempimento allegata in primo grado solamente come difesa, rilevando, inoltre, come non fosse mai stata dimostrata la stretta correlazione funzionale tra conto corrente e finanziamento, nè provato l'accordo tra le parti di incasso delle rate tramite prelievo delle relative somme dal conto corrente, laddove al contrario il conto corrente, sia pure rielaborato nel saldo finale, riportava sempre un debito a carico del correntista, per come risultante dalla relazione del Ctu del 4.8.2022 successiva a quella richiamata nell'avverso appello, in tal modo evidenziandosi l'infondatezza dell'assunto circa la presenza su di esso di disponibilità attive per la controparte, con conseguente legittimità della risoluzione nella specie operata dalla Banca.
In merito al secondo motivo di appello, poi, ne sosteneva l'inammissibilità per avere le appellanti, a seguito di mancata contestazione, prestato acquiescenza sul capo principale della decisione, con cui il giudice aveva ritenuto nulla la domanda riconvenzionale per assenza di causa petendi e, tale, dunque, da assorbire inevitabilmente tutte le altre censure.
Affermava, altresì, la precitata appellata che non sarebbe stata addotta alcuna prova circa la sussistenza del preteso danno non patrimoniale e che non poteva avere luogo nella specie una liquidazione di esso in via equitativa, in quanto il criterio previsto dall'art. 1226 c.c. ha natura suppletiva, così da potervisi ricorrere solo se l'impossibilità di stima esatta del danno è oggettiva e incolpevole.
Concludeva, dunque, per il rigetto integrale dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Celebrata l'udienza di prima comparizione delle parti e rinviata la causa per la rimessione in decisione ex art. 352 c.p.c., con contestuale concessione alle parti dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito delle comparse conclusionali e per delle memorie di replica, la Corte, in esito all'udienza istruttoria del 18-3-2025, tenutasi nelle forme della trattazione mediante deposito in via telematica di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., sulle rispettive note depositate in atti dai procuratori delle parti, con ordinanza in data 15-4-2025 rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Merita, innanzitutto, di essere disattesa, ad avviso della Corte, la preliminare eccezione di inammissibilità in rito del proposto appello, per come sollevata dall'appellata sotto il profilo del difetto di Controparte_1 specificità dei motivi, posto che alla luce dei principi stabiliti in materia dalla
Suprema Corte (cfr. Cass. n. 27199/2017; Cass. n. 13535/2018) parte appellante appare avere adeguatamente assolto nella specie all'onere di indicare le parti della sentenza di primo grado che costituiscono oggetto di gravame e le modifiche che ha inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dall'organo giudicante di prime cure, con chiara e puntuale esplicitazione delle ragioni di confutazione contrapposte agli elementi di fatto e di diritto che sorreggono il percorso logico- argomentativo posto a base della decisione gravata.
Quanto al merito, l'appello in esame è da ritenersi comunque infondato e, come tale, da rigettare.
Di nessun pregio sono innanzi tutto le doglianze addotte avverso la pronuncia gravata con il primo motivo di appello sotto il profilo della denunciata omessa valutazione da parte del giudicante in ordine alla eccezione di inadempimento della a fronte del mancato incasso delle rate del finanziamento, pacificamente CP_1 domiciliate sul rapporto di conto corrente, e da imputarsi in via esclusiva all'artificiosità del saldo del conto corrente in ragione della pluralità degli addebiti illegittimamente effettuati, per come ampiamente riscontrati in esito al giudizio a giustificazione della operata rideterminazione di esso.
In proposito, giova rilevare che l'eccezione di inadempimento in questione non può trovare ingresso in questa sede, in quanto sollevata per la prima volta dalla parte nell'ambito del presente grado di giudizio in violazione dell'espresso divieto previsto in tema dall'art. 345, comma 2, c.p.c..
Ed invero, le argomentazioni della parte sul punto risultano essere state esplicitate in primo grado a sostegno della mera prospettazione difensiva circa la pretesa incolpevolezza per le ragioni suindicate dell'inadempimento all'obbligo di pagamento delle rate di finanziamento e la conseguente illegittimità del recesso dal rapporto esercitato dalla Banca mediante avvalimento della clausola risolutiva espressa, e non anche a fondamento di una eccezione di inadempimento in senso stretto e, come tale, implicante la deduzione e l'apprezzamento di fatti aventi efficacia impeditiva rispetto al diritto fatto valere in giudizio, oltre che soggetta a ben precisi termini processuali previsti a pena di decadenza, non senza neppure trascurare di osservare come in ogni caso, laddove l'operatività di siffatta eccezione di inadempimento non può che trovare il suo presupposto nella esistenza di un nesso sinallagmatico di corrispettività tra prestazione e controprestazione, di quest'ultimo nella fattispecie, in difetto della dimostrazione di un accordo tra le parti comportante in via obbligatoria quale unica modalità di incasso delle rate di finanziamento quella del prelievo delle relative somme dal conto corrente, non è stata data alcuna prova in atti.
Parimenti da condividere sono, inoltre, le conclusioni valutative espresse in sentenza dal primo giudice a fondamento del disposto rigetto della domanda riconvenzionale dispiegata in quella sede da parte opponente, in quanto da reputarsi nulla e comunque infondata.
Sotto il primo aspetto, infatti, l'allora parte attrice nel proporre nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo la domanda riconvenzionale faceva riferimento ad un terzo soggetto e ad una vicenda del tutto estranei al giudizio (cfr. pag. 16 dove si legge: “…Nei confronti della MG del sig. tuttavia, è stato revocato Per_1
l'affidamento bancario […]”) e in merito a tale evenienza non venivano resi chiarimenti dalla stessa nemmeno alla successiva udienza ex art. 183 c.c..
Ancora, la domanda riconvenzionale in questione può considerarsi correttamente respinta per infondatezza a seguito del mancato assolvimento dell'onere probatorio in ordine ai fatti costitutivi di essa.
Sul punto la Suprema Corte, nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto un'opposizione a decreto ingiuntivo da parte del correntista nei confronti della
Banca, con annessa domanda riconvenzionale, ha affermato che “..chi propone una domanda riconvenzionale, di natura creditoria, deve provare l'esistenza e l'entità del credito. L'opponente a decreto ingiuntivo, convenuto in senso sostanziale rispetto alla domanda creditoria formante oggetto del provvedimento monitorio, assume la posizione, anche sotto il profilo dell'onus probandi, di attore, in ordine alla proposizione della domanda riconvenzionale” (cfr. Cass. Civ. sentenza n. 500 dell'11 gennaio 2017) e ancora che “Non modifica il regime dell'onere probatorio neanche la qualificazione giuridica della domanda come di accertamento negativo del credito di controparte, dal momento che l'onere probatorio, gravante, a norma dell'art. 2697 c. c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, in tal caso la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo.” (cfr. Cass. Civ. n. 9201 del 2015; Cass. Civ. n. 9099 del 2012; Cass. Civ. n. 2322 del 2004).
Sul punto il Ctu nominato in primo grado, dopo aver elaborato e ricalcolato i movimenti giornalieri relativi al conto corrente di corrispondenza inter partes n.
7140 (ricavati dagli estratti conto e dagli estratti conto scalari prodotti agli atti, completi per l'intero periodo oggetto di analisi 14/02/2000 – 30/06/2015, per un numero complessivo di 49 trimestri esaminati), ha accertato una differenza saldi a favore del correntista, in un primo momento, pari ad €uro 52.138,08, quale risultato della differenza tra il saldo del conto corrente di €uro -52.951,60 alla data del
30/06/2015 e il saldo risultante dal riconteggio effettuato, pari ad €uro -813,52 (cfr. riepilogo in tabella a pag. 32 relazione Ctu), e poi, a seguito della richiesta di integrazione all'elaborato peritale, di €uro 50.982,69, evincendosene che, nonostante il conto corrente, al netto del ricalcolo, risultasse positivo, non presentava una consistenza tale da consentire di assolvere al pagamento semestrale delle rate.
Infine, neppure può configurarsi in capo alla Banca alcuna condotta violativa di norme per avere fatto ricorso nel caso in esame al procedimento monitorio per il recupero immediato ed integrale dell'importo del finanziamento accordato, e ciò nonostante il correntista avesse all'epoca promosso un incontro di mediazione, atteso che quest'ultima non integra una condizione di procedibilità dell'azione durante il giudizio monitorio, prevedendo l'art. 5 del D.lgs. 29/2010, al comma 4, che le disposizioni dettate in materia di mediazione obbligatoria "non si applicano [fra gli altri]: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”, e consistendo la ratio di siffatta deroga nel fatto che nel procedimento monitorio si è di fronte a un "accertamento sommario con prevalente funzione esecutiva", ossia ad un procedimento caratterizzato da un contraddittorio differito, che mira a consentire al creditore di costituirsi rapidamente un titolo esecutivo. Altrettanto meritevole di essere disatteso è il secondo motivo di appello, con il quale parte appellante ha censurato la sentenza di primo grado per non avere il giudicante condannato la al risarcimento dei danni per violazione dei principi di CP_1 correttezza e buona fede, pur in costanza dell'accertato difetto dei presupposti per azionare il decreto ingiuntivo ad opera di quest'ultima e da ravvisarsi nella fattispecie per il solo fatto che gli addebiti effettuati dalla medesima sul conto corrente erano risultati inesatti.
Giova osservare come la buona fede svolga un ruolo centrale nella esecuzione e interpretazione dei contratti bancari. Invero, gli artt. 1175, 1375 e 1337 c.c. ed il
Testo Unico Bancario impongono alle banche, nello svolgimento della propria attività professionale, il rispetto di obblighi di correttezza e buona fede in tutte le fasi del rapporto banca-cliente. La buona fede oggettiva impone alle parti di comportarsi secondo lealtà e le impegna al compimento di azioni/atti necessari alla salvaguardia dell'interesse/utilità della controparte nella misura in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio a proprio carico: “Il principio di correttezza e buona fede deve essere inteso in senso oggettivo in quanto enuncia un dovere di solidarietà (art. 2
Cost.) che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra parte, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge” (cfr. Cass. n. 9200/2021; Cass. n. 23033/2011; Cass. n. 28056/2008).
Sebbene sia indiscussa l'esistenza di tali principi nel regolare i rapporti tra le parti, soprattutto quando una di esse sia in posizione dominante rispetto all'altra (nel caso de quo la Banca rispetto al correntista), cosicché non soltanto è richiesta una maggiore diligenza ex art. 1176, secondo comma, c.c., ma anche una maggiore attenzione ad improntare il rapporto in ossequio ai principi di correttezza e buona fede ex art. 1175, 1375 c.c. e 127 TUB, è anche vero che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione non hanno neppure mancato di rilevare, come ad esempio avvenuto in tema di usura sopravvenuta nei mutui, che la violazione del canone di buona fede non è riscontrabile nell'esercizio in sé considerato dei diritti scaturenti dal contratto, ma nelle particolari modalità di tale esercizio in concreto, che siano appunto scorrette in relazione alle circostanze del caso: "in questo senso può allora affermarsi che, in presenza di particolari modalità o circostanze, anche la pretesa di interessi divenuti superiori al tasso soglia in epoca successiva alla loro pattuizione potrebbe dirsi scorretta ai sensi dell'art. 1375 cod. civ.; ma va escluso che sia da qualificare scorretta la pretesa in sé di quegli interessi, corrispondente a un diritto validamente riconosciuto dal contratto"; pertanto "la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato [non] può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto" (cfr. Cass. Civ. sentenza 19 ottobre 2017
n. 24675), per cui la condotta non ingenera un comportamento contrario agli obblighi di buona fede, ma semplicemente determina la nullità della somma eccedente pagata perché usuraria.
Vi è ancora da segnalare, poi, che sebbene l'allora attrice abbia disconosciuto la propria firma con riferimento alla documentazione prodotta in atti dalla banca, la perizia grafologica espletata in primo grado concludeva affermando che “le firme apposte in calce all'originale del documento “Strumenta BNL” del 7.10.2015 sono riconducibili alla mano della sig.ra .”. Parte_3
D'altra parte, non può non condividersi quanto divisato dallo stesso giudice di primo grado in sentenza nella parte in cui ha evidenziato come nel contratto “Strumenta
BNL”, seppur non contenesse in alcun punto l'espressa approvazione da parte del correntista della clausola anatocistica (cfr. pag. 7 sentenza: “nella prima pagina del documento in questione vi sono quattro firme di sottoscrizione da parte del correntista di cui la prima relativa alla sottoscrizione del nuovo contratto, ma non figurante la clausola anatocistica, le altre tre sono rispettivamente apposte in calce alla informativa sulla privacy, alla dichiarazione in merito all'informativa precontrattuale e alla dichiarazione di ricevuta della copia del contratto e delle condizioni generali allegate”, solo nel documento di sintesi viene indicata anche “la capitalizzazione degli interessi”, ma questa non è stata sottoscritta), tanto da determinare la nullità/inefficacia della suddetta clausola, l'allora attrice-opponente avesse “comunque dato corso al rapporto sulla base del nuovo accordo senza mai sollevare una minima contestazione in ordine alla genuinità della firma (e questo lo ha fatto per ben dieci anni), con ciò implicitamente confermando la paternità delle sottoscrizioni, oltre che dalla identità del timbro aziendale stampigliato su tutti i documenti, quelli contestati e non.”.
Giova, inoltre, mettere in luce che nel caso in esame la banca, nell'intimare il pagamento del saldo di conto corrente, faceva riferimento ad un conto irregolare e non ad un saldo negativo e che dalla stessa relazione del Ctu di primo grado, al netto del ricalcolo con conseguente saldo positivo, si evince come il saldo non fosse in ogni caso sufficiente ad assolvere il pagamento delle rate del finanziamento. Deve aggiungersi per quel che concerne specificamente la tematica inerente all'invocato riconoscimento, in riforma della sentenza appellata, del risarcimento del danno derivante da illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca
d'Italia, la considerazione che il giudice, per stabilire se una banca abbia correttamente o meno comunicato l'inadempimento di una obbligazione del cliente, deve stabilire con valutazione "ex ante" se, al momento in cui il medesimo cliente ha rifiutato detto adempimento, i motivi del rifiuto apparissero oggettivamente non infondati e prospettati in buona fede, gravando l'onere della relativa prova su chi domanda il risarcimento.
Orbene, nel caso di cui al presente giudizio la procedeva alla revoca del CP_1 finanziamento, a seguito delle risultanze di un saldo negativo che, seppur risultato solo “ex post” positivo, non sarebbe comunque stato sufficiente per la riscossione delle rate di finanziamento.
Peraltro, costituisce un obbligo per la banca procedere alla segnalazione per sofferenza bancaria, in quanto il singolo intermediario deve segnalare alla Centrale
Rischi i crediti (non classificati in sofferenza) quando il cliente è indebitato per un ammontare complessivo di almeno 30.000 €uro, non essendo richiesta a tal fine la prova della sussistenza di una definitiva irrecuperabilità del credito vantato, seppure debba comunque sussistere una grave e comprovabile difficoltà economica del soggetto segnalato.
In proposito, la Corte di Cassazione con sentenza n. 28635 del 15-12-2020, sulla base dei precedenti nn. 7958/2009 e 15609/2014, ha confermato in ossequio alla circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11-2-1991 che la situazione di crisi deve consistere in una grave e non transitoria difficoltà economica del soggetto segnalato, equiparabile, anche se non coincidente, con la situazione d'insolvenza richiesta dalla legge fallimentare, e dal nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, nel senso che “ai fini della segnalazione a sofferenza la nozione di insolvenza che si ricava dalle Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia, sulla base delle direttive del
CICR, non si identifica con quella propria fallimentare, ma si concretizza in una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come deficitaria, ovvero come di grave difficoltà economica, senza, quindi, alcun riferimento al concetto di incapienza o irrecuperabilità; si deve quindi trattare di una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza. È del tutto evidente, allora, che nell'apprezzamento da compiersi circa l'esistenza di una sofferenza, ai fini della verifica circa la legittimità della segnalazione presso la Centrale rischi, entri sicuramente in gioco la consistenza patrimoniale del debitore […] Il dato di un assai marcato sbilanciamento tra l'attivo e il passivo patrimoniale accertati, pur se non fornisce, di per sé solo, la prova della detta insolvenza, potendo comunque essere superato dalla prospettiva di un favorevole andamento futuro degli affari, o da eventuali ricapitalizzazioni dell'impresa, nondimeno deve essere attentamente valutato, non potendosene per converso radicalmente prescindere, perché l'eventuale eccedenza del passivo sull'attivo patrimoniale costituisce, pur sempre, nella maggior parte dei casi, uno dei tipici fatti esteriori che, a norma della L. Fall., art. 5, si mostrano rivelatori dell'impotenza dell'imprenditore a soddisfare le proprie obbligazioni”.
Sulla base poi dell'ulteriore principio interpretativo affermato dalla Corte di
Cassazione con ordinanza n. 3130 del 9-2-2021, neppure può trovare accoglimento la domanda riconvenzionale di risarcimento danni per presunta violazione degli artt.
1175 e 1176 c.c., qualora non vengano allegate specificamente le violazioni della normativa di settore in cui sarebbe incorsa la banca in sede di segnalazione del rapporto presso l'apposito istituto (segnalazione che, al ricorrere dei presupposti, costituisce un atto dovuto), né vengano dedotte circostanze dalle quali possa desumersi la sussistenza di un pregiudizio, né la segnalazione venga contestata, precludendo qualsivoglia approfondimento della questione.
Analogamente è da escludersi nel caso di specie qualsiasi riscontro positivo alla violazione dei termini di revoca del fido bancario, con conseguente illegittimità della contestuale richiesta del pagamento immediato del residuo, nella quale, secondo la contraria prospettazione di parte appellante, si sarebbe dovuta ritenere incorsa la banca nella vicenda oggetto di controversia.
L'art. 1845 del codice civile prevede, infatti, che in caso di revoca del fido bancario, la banca debba rispettare i seguenti termini:
-se il contratto è a tempo determinato, la banca non può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se non per giusta causa, in forma scritta e motivata, con un termine non inferiore a 15 giorni relativamente alla richiesta di pagamento;
-se l'apertura di credito o il fido bancario sono, invece, a tempo indeterminato il fido viene rivalutato periodicamente e ciascuna delle parti può recedere dal contratto, tramite preavviso da comunicare nel termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici giorni.
Ciò posto, occorre rilevare come nel caso che ci riguarda la raccomandata con intimazione di pagamento veniva consegnata in data 20/05/2015, mentre il decreto ingiuntivo è posteriore al primo incontro di mediazione avvenuto 22/07/2025.
Nell'intimazione di pagamento, inoltre, si fa riferimento alla rata scaduta del 31/12/2014 e, sebbene in base alla relazione del Ctu di prime cure il ricalcolo del saldo di conto corrente risulti di segno positivo, il relativo importo non risulta tuttavia sufficiente a coprire la rata semestrale di €uro 28.399,00, laddove relativamente alle annualità dal 2000 al 31/03/2012 il saldo al netto del ricalcolo è sempre negativo, mentre dal 30/06/2012 al 31/03/2015, pur essendo positivo, non è risultato sufficiente a coprire la rata del mutuo, per poi tornare negativo al
30/06/2015 (cfr. pag. 35 rel. Ctu e pag. 15 elaborato integrativo).
Inoltre, il Ctu di primo grado tramite la relazione integrativa depositata il 4-8-2022, nel ricalcolare il saldo su richiesta del Giudice istruttore (cfr. quesito integrativo: “[Il
Giudice] invita il CTU a rendere i chiarimenti richiesti e, ove riscontri il rispetto della disposizione dell'art. 118 TUB vigente tempo per tempo, ricalcoli l'ammontare degli interessi passivi anche tenendo conto delle variazioni peggiorative sia per
l'elaborato principale sia per l'integrazione; II. il primo elaborato […]; Alla CP_3 luce dei conteggi effettuati indichi il saldo finale del conto corrente alla data di chiusura.”), rettificava la somma precedentemente determinata, a titolo di saldo del conto corrente, pari ad €uro 52.138,08 in €uro 50.479,32 (calcolato come differenza tra il saldo reale del conto corrente di €uro -52.951,60 e il saldo risultante dal conteggio effettuato, che è di €uro -2.472,28) (cfr. pag. 16 dell'elaborato integrativo).
D'altra parte, la Suprema Corte, con ordinanza della I Sez. Civile, n. 29317 del
22/12/2020, ha stabilito il principio secondo cui risulta legittimo l'esercizio del diritto di recesso purché anticipato dalla comunicazione al cliente di un congruo preavviso e che tale condotta non entra in conflitto con il principio generale di buona fede, se si è in presenza di comportamenti inaffidabili del debitore, quali ad esempio il superamento del limite di affidamento concesso dalla Banca.
Infine, deve rammentarsi ulteriormente il principio sancito dalla giurisprudenza di legittimità prevalente secondo cui “il danno, anche quello morale e non patrimoniale, non deve considerarsi in re ipsa, ma sussiste un pregnante obbligo di allegazione e prova, attraverso sia deposizioni testimoniali che documentali a seconda dei casi, con la conseguenza che l'allegazione, da parte del richiedente il danno non patrimoniale, deve esse formulata in termini non generici ma con la massima concretezza” (cfr. Cass. Civ. ordinanza 22 gennaio 2021 n. 1405; Cass. Civ.
n. 10527/2011, Cass. Civ., n. 6572/2006), “Infatti, allegare un danno non significa solo affermare, ma portare nel processo fatti specifici e non generici costitutivi del diritto che si vuol fare valere e deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c.” (Cass. Civ., 9-11-2018 n. 27482). Da tutto quanto appena evidenziato, dunque, discendono valutazioni di infondatezza delle doglianze addotte da parte appellante avverso la sentenza impugnata, dovendosi ritenere corretto l'iter seguito dal giudice di prime cure nelle esplicitate ragioni di fatto e di diritto che sorreggono la pronuncia adottata, conseguendone il rigetto del proposto gravame e, per l'effetto, la conferma in toto della sentenza impugnata.
In applicazione del criterio della soccombenza, infine, parte appellante deve essere condannata alla rifusione in favore della parte appellata delle spese e competenze relative al presente grado di giudizio, che si liquidano come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da (già Parte_1
, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro Parte_2 tempore, e da nei confronti di Parte_3 Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto di citazione notificato il
9-3-2023, avverso la sentenza del Tribunale Civile di Paola, in composizione monocratica, depositata il 9-9-2022 n. 611, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna le appellanti, in solido tra loro, alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida per compensi ex D.M. 55/2014 e succ. mod. in €uro 5.850,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15% e accessori come per legge;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, per porre a carico di parte appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 22 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dott.ssa Teresa Barillari) (Dott. Alberto Nicola Filardo)
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 513 del Registro degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2023, vertente tra
(già , in persona del Parte_1 Parte_2 liquidatore e legale rappresentante pro tempore, e , rappresentate e Parte_3 difese dall'avv. Pietro Sommella in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliate presso il suo studio, sito in Paola, Viale dei
Giardini n. 25;
- appellanti contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Emilia Francesca Arturi in virtù di procura generale alle liti in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Cosenza, Via
Panebianco n. 326;
- appellata
sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per le appellanti: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, reietta ogni contraria istanza, ragione ed eccezione, in riforma della sentenza impugnata, accogliere il presente appello e, per l'effetto, nel merito, in considerazione di quanto denunciato con il primo motivo di appello, accertare e dichiarare la nullità e illegittimità del decreto ingiuntivo opposto e disporne, per l'effetto, la revoca, con rigetto della domanda azionata in via monitoria;
in considerazione di quanto denunciato con il secondo motivo di appello, condannare e Parte_2
quest'ultima fino alla concorrenza degli obblighi di garanzia Parte_3 contrattualmente assunti, al pagamento, in favore di Controparte_1
al pagamento della somma €uro 2.472,28 per il rapporto di conto corrente per
[...] cui è causa e accertare e dichiarare la responsabilità dell'opposta per aver intenzionalmente violato nei confronti della nonché del suo Parte_2
l.r. i principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei Parte_3 contratti di cui agli artt. 1175, 1176 e 1375 c.c., e, per l'effetto, condannare la
[...] al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali Controparte_1 subiti dagli opponenti nella misura di €uro 25.000,00 ciascuno, con condanna in ogni caso della alla refusione delle spese e competenze di Controparte_1 lite del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
- Per l'appellata: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro adita, disattesa ogni avversa deduzione, eccezione e richiesta ed in accoglimento delle eccezioni e deduzioni formulate dall'appellato, rigettare il proposto gravame, con tutte le istanze nello stesso formulate, perché inammissibile oltre che pretestuoso ed infondato , con conseguente conferma della sentenza impugnata, e condannare in ogni caso gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “1. , in proprio quale fideiussore nonché quale Parte_3 legale rappresentante della – anch'essa opponente – con atto Parte_2 di citazione iscritto a ruolo in data 16.11.2015, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo di pagamento n. 323 reso dal Tribunale di Paola in data 23.09.2015 su ricorso RG 1385/2015. Cont
1.1. A sostegno della domanda, parte attrice deduce di aver intrattenuto con la a decorrere dal 14.02.2000 e sino al 30.09.2015, il rapporto di conto corrente bancario n. 7140, assistito nel corso degli anni da linee di credito. Rappresenta ancora in punto di fatto che, in data 20.05.2015, è stata comunicata la revoca delle facilitazioni creditizie e l'intimazione al pagamento del saldo apparente del conto corrente, oltre che del debito residuo relativo del finanziamento chirografario n.
6107116. La condotta della è stata fatta oggetto di contestazione con missiva CP_1 inoltrata il 03.07.2015, mediante la quale è stata anche fatta richiesta di documentazione contrattuale e diffida all'Istituto di credito dall'iscrivere i rapporti bancari in sofferenza, oltre che denuncia dell'illegittimità delle condizioni contrattuali praticate. La documentazione richiesta non è stata mai messa a disposizione delle opponenti, le quali ne hanno potuto prendere visione (peraltro in parte) soltanto in occasione del deposito del ricorso monitorio.
A seguito dello studio relativo all'andamento del rapporto, le opponenti hanno rilevato che, oltre all'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi
(anatocismo), la ha, nel tempo, apportato diverse modifiche peggiorative delle CP_1 condizioni contrattuali e dei tassi di interessi mai autorizzate, così come ha addebitato illegittime commissioni di massimo scoperto, nonché spese e costi non formalmente pattuiti, ed imputate, altresì, a valute sugli assegni incassati e su quelli emessi. L'opponente disconosce, poi, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., Parte_3 la sottoscrizione apposta al contratto denominato “Strumenta BNL” del 07.10.2005
(allegato n. 4 del fascicolo monitorio). Deduce, inoltre, che se fossero state riaccreditate tutte le somme illecitamente addebitate dalla banca (stimate in un importo pari a € 92.380,76), il saldo del conto corrente alla data del 30.09.2015 sarebbe stato pari a € 37.643,34 (oltre il fido accordato) e la provvista sarebbe stata sufficiente a pagare le rate del finanziamento. Deduce, da ultimo, di aver subito danni per la revoca arbitraria e improvvisa dell'affidamento e delle facilitazioni bancarie, revoca “brutale” che, oltre a porsi in violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, è avvenuta in forza di previsione contrattuale inefficace e in assenza di giusta causa.
Concludono, quindi, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
per l'accertamento, relativamente al conto corrente oggetto di giudizio, dell'illegittimità
e/o nullità dell'applicazione della capitalizzazione trimestrale, di un tasso debitore ultralegale in misura superiore al tasso contrattuale pattuito, nonché della illegittimità e/o nullità della commissione di massimo scoperto e di tutte le altre poste e addebiti non espressamente pattuite, con conseguente rideterminazione del saldo e, in via riconvenzionale, per la condanna al risarcimento del danno subito per violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto e per responsabilità aggravata ex art 96 c.p.c.
1.2. La contesta l'esistenza dei denunciati vizi in ordine Controparte_1 alla documentazione contrattuale, ritenendo che le censure addotte, oltre che di generico contenuto, non siano riferibili al rapporto intercorso tra le parti e non siano rilevanti ai fini del decidere (vi è più volte riferimento in atto a tale sig. Per_1 estraneo alla vicenda e al rapporto). L'opposta deduce di aver sempre fornito alla propria cliente la completa documentazione contrattuale. In ordine alla legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, la banca assume di aver agito in conformità alla delibera CICR del 09.02.2000 e dà atto che le relative clausole
(prevalenti rispetto alle condizioni originarie) sono state comunque accettate dalla parte a seguito della sottoscrizione dell'integrazione del contratto Strumenta BNL intervenuta in corso di rapporto. Contesta, inoltre, la fondatezza dell'eccezione relativa all'applicazione di tassi d'interesse non contrattualizzati e alla illegittimità delle jus variandi, nonché alle censure relative alla commissione di massimo scoperto e all'illegittima applicazione di giorni di valuta, dal momento che tali situazioni sono state oggetto di esplicita contrattazione tra le parti. Contesta, infine, la fondatezza della domanda riconvenzionale per mancanza di prova a supporto delle censure addotte, anche in relazione alla illegittima revoca del fido e alla segnalazione a sofferenza della posizione debitoria, le cui contestazioni afferiscono a persona estranea al giudizio. Quanto, invece, al contratto di finanziamento, la banca osserva che non sono state sollevate contestazioni circa il contenuto delle clausole contrattuali, della sottoscrizione di esso, dell'importo erogato e del saldo debitorio relativo al suddetto rapporto con conseguente riconoscimento del debito. Deduce, infine, che non avendo parte opponente in alcun modo contestato espressamente e dettagliatamente le risultanze degli estratti conto ricevuti periodicamente, gli stessi sono da ritenersi presuntivamente approvati ex art. 1832 cod. civ. con la conseguenza che gli estratti non contestati nel termine di legge, si presumono conformi alle disposizioni impartite dal correntista. In via di subordine, eccepisce la prescrizione del diritto di ripetizione alle somme indebitamente corrisposte. Conclude quindi, previa istanza di concessione della provvisoria esecuzione o di ordinanza ex art. 186- bis e ter c.p.c., per la conferma del decreto ingiuntivo opposto e per il rigetto della spiegata domanda riconvenzionale.
1.3. Il procedimento, correttamente incardinatosi nei confronti di tutti i litisconsorti,
è stato istruito per il tramite della consulenza tecnica d'ufficio sia grafologica che contabile ed è stato deciso con sentenza contestuale, pronunciata secondo le modalità consentite dall'art. 221 comma 4, del D.L. 34/2020, mediante trattazione cartolare dell'udienza di discussione.”.
Con sentenza depositata il 9-9-2022 n. 611, il Tribunale Civile di Paola, in composizione monocratica, in parziale accoglimento della domanda, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannava la ed Parte_2 [...]
, quest'ultima fino alla concorrenza degli obblighi di garanzia Parte_3 contrattualmente assunti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di
[...]
della somma di €uro 211.848,11, di cui €uro Controparte_1
209.375,83 per il finanziamento e in €uro 2.472,28 per il rapporto di conto corrente dedotto in causa, oltre che quanto a quest'ultimo interessi di mora secondo le condizioni, modalità e tasso contrattualmente previsti e/o rettificati, disponendo la compensazione per metà tra le parti delle spese di lite, con condanna delle opponenti al pagamento della restante metà delle stesse, e ponendo definitivamente a carico delle predette l'onere del pagamento delle spese relative alla consulenza tecnica grafologica, mentre a carico sia delle opponenti, che della banca opposta di quelle relative alla consulenza tecnica contabile in ragione del 50% ciascuna.
Più nello specifico, il giudice di prime cure, una volta richiamati i principi giurisprudenziali in materia bancaria, dichiarava la nullità della clausola anatocistica contenuta nell'art. 7 del contratto di conto corrente stipulato dalle parti nel 2000; attribuiva la paternità delle sottoscrizioni apposte sul contratto, così come da perizia grafologica, alla ricorrente;
dichiarava la nullità della commissione di massimo scoperto, per come originariamente convenuta, per indeterminatezza dell'oggetto; rilevava che non era stato possibile verificare il rispetto degli obblighi informativi sanciti dall'art. 118 T.U.B in tema di jus variandi; riteneva fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla relativamente alle rimesse solutorie (quantificate CP_1 nella misura di €uro 12.634,23) e nei limiti delle operazioni compiute fino al
04.07.2005, con conseguente rideterminazione del saldo del rapporto di conto corrente in ragione dell'importo indicato in sentenza, facendo proprie sul punto le conclusioni della espletata Ctu contabile, e dichiarava per converso nulla e infondata la domanda riconvenzionale, perché carente della causa petendi, e legittima la segnalazione della sofferenza.
Avverso la suddetta pronuncia proponevano impugnazione dinanzi a questa Corte
d'Appello, con atto di citazione notificato il 9-3-2023, la Parte_1
(già , in persona del liquidatore e legale
[...] Parte_2 rappresentante pro tempore, e , quale fideiussore, sulla base dei Parte_3 motivi di appello qui di seguito esposti.
Con il primo motivo di gravame veniva impugnato innanzi tutto il capo della decisione di primo grado nella parte in cui il giudice aveva rigettato la domanda riconvenzionale, deducendone il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt.
1175-1186-1375-1456 c.c., oltre che di omessa e/o erronea motivazione.
Sosteneva a tal proposito parte appellante che il giudice, nello scrutinare la domanda riconvenzionale, anche al netto della affermata nullità e infondatezza in sentenza, aveva completamente omesso di valutare l'eccezione di inadempimento della CP_1 afferente il mancato incasso delle rate del finanziamento, pacificamente domiciliate sul rapporto di conto corrente, evidenziando come alla data del recesso operato (12.05.2015) non veniva riscossa la rata semestrale di €uro 28.399,00, l'unica non pagata, solo in ragione della artificiosità del saldo del conto corrente e che la CP_1 aveva azionato il giudizio monitorio nonostante la avesse Parte_2 preannunciato la volontà di agire giudizialmente per fare valere le eccepite illegittimità, introducendo il procedimento di mediazione al quale la stessa non aveva aderito.
Aggiungeva che dagli estratti conto in atti si poteva ricavare (cfr. doc. 3) l'addebito della prima rata del 30.11.2012 (29.938,75 €uro) e che il Ctu Dott.ssa , nel Per_2 ricostruire il corretto andamento del conto corrente (allegato 5 della relazione depositata il 31.12.2020 - doc. E), aveva evidenziato che alla data del 30.11.2014, allorquando doveva essere addebitata la rata di €uro 27.554,73, il saldo di esso era pari ad €uro 9.183,05 a credito della correntista (cfr. pag. 64 dell'all. 5), e, quindi, complessivamente, visto il concesso fido di €uro 50.000,00, pari ad €uro 59.183,05,
e, analogamente, che con riferimento alla scadenza contrattuale del 30.05.2015, a fronte di un addebito previsto di €uro 26.982,05, il saldo di conto corrente avrebbe dovuto essere pari ad €uro 17.021,49 a credito, con un saldo disponibile pari ad un totale di €uro 67.021,49 e, dunque, più che capiente con riferimento sia a tale singola rata, che, addirittura, alla somma complessiva dovuta in relazione alle due rate scadute (€uro 27.554,73+ €uro 26.982,05= €uro 54.536,78).
Concludeva, quindi, affermando che il giudice di prime cure avrebbe dovuto valutare favorevolmente l'eccezione proposta dalle allora opponenti, ritenendo illegittimo il comunicato avvalimento della clausola risolutiva espressa da parte dell'istituto di credito opposto, e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo.
Con il secondo motivo di appello venivano parimenti impugnate per violazione e falsa applicazione degli artt. 1175-1186-1375-1456 c.c., oltre che per omessa e/o erronea motivazione, le statuizioni adottate con la sentenza di primo grado in punto di ravvisata necessità di rideterminazione del saldo del rapporto di conto corrente, a giustificazione della disposta revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna delle opponenti al pagamento della somma di €uro 211.848,11.
Si riteneva, infatti, in argomento che il giudice, omettendo di rilevare che il finanziamento fosse stato risolto in maniera illegittima, aveva erroneamente trascurato di valutare gli effetti dell'eccepito inadempimento della banca sul rapporto e, inoltre, che la segnalazione operata dalla Banca era da considerarsi ingiustificata sia con riferimento al conto corrente, sia con riferimento al finanziamento, data la illegittimità del recesso operato con l'avvalimento della clausola risolutiva espressa, con la conseguenza che la stessa avrebbe dovuto essere condannata al risarcimento del danno, da quantificarsi in ogni caso equitativamente.
Concludevano, pertanto, rassegnando le richieste finali meglio specificate in epigrafe.
Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
6-6-2023, la in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, la quale in via preliminare sosteneva che l'appello era inammissibile ed improponibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. in assenza di una ragionevole probabilità di accoglimento, in quanto strutturato su domande nuove e tardive e manchevole di eccezioni specifiche o contestazione dettagliate.
Più in particolare, opponeva che l'invocato rigetto della domanda riconvenzionale di cui al primo motivo di appello era inammissibile, perché avente ad oggetto una domanda nuova per essere stata l'eccezione di inadempimento allegata in primo grado solamente come difesa, rilevando, inoltre, come non fosse mai stata dimostrata la stretta correlazione funzionale tra conto corrente e finanziamento, nè provato l'accordo tra le parti di incasso delle rate tramite prelievo delle relative somme dal conto corrente, laddove al contrario il conto corrente, sia pure rielaborato nel saldo finale, riportava sempre un debito a carico del correntista, per come risultante dalla relazione del Ctu del 4.8.2022 successiva a quella richiamata nell'avverso appello, in tal modo evidenziandosi l'infondatezza dell'assunto circa la presenza su di esso di disponibilità attive per la controparte, con conseguente legittimità della risoluzione nella specie operata dalla Banca.
In merito al secondo motivo di appello, poi, ne sosteneva l'inammissibilità per avere le appellanti, a seguito di mancata contestazione, prestato acquiescenza sul capo principale della decisione, con cui il giudice aveva ritenuto nulla la domanda riconvenzionale per assenza di causa petendi e, tale, dunque, da assorbire inevitabilmente tutte le altre censure.
Affermava, altresì, la precitata appellata che non sarebbe stata addotta alcuna prova circa la sussistenza del preteso danno non patrimoniale e che non poteva avere luogo nella specie una liquidazione di esso in via equitativa, in quanto il criterio previsto dall'art. 1226 c.c. ha natura suppletiva, così da potervisi ricorrere solo se l'impossibilità di stima esatta del danno è oggettiva e incolpevole.
Concludeva, dunque, per il rigetto integrale dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Celebrata l'udienza di prima comparizione delle parti e rinviata la causa per la rimessione in decisione ex art. 352 c.p.c., con contestuale concessione alle parti dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito delle comparse conclusionali e per delle memorie di replica, la Corte, in esito all'udienza istruttoria del 18-3-2025, tenutasi nelle forme della trattazione mediante deposito in via telematica di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., sulle rispettive note depositate in atti dai procuratori delle parti, con ordinanza in data 15-4-2025 rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Merita, innanzitutto, di essere disattesa, ad avviso della Corte, la preliminare eccezione di inammissibilità in rito del proposto appello, per come sollevata dall'appellata sotto il profilo del difetto di Controparte_1 specificità dei motivi, posto che alla luce dei principi stabiliti in materia dalla
Suprema Corte (cfr. Cass. n. 27199/2017; Cass. n. 13535/2018) parte appellante appare avere adeguatamente assolto nella specie all'onere di indicare le parti della sentenza di primo grado che costituiscono oggetto di gravame e le modifiche che ha inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dall'organo giudicante di prime cure, con chiara e puntuale esplicitazione delle ragioni di confutazione contrapposte agli elementi di fatto e di diritto che sorreggono il percorso logico- argomentativo posto a base della decisione gravata.
Quanto al merito, l'appello in esame è da ritenersi comunque infondato e, come tale, da rigettare.
Di nessun pregio sono innanzi tutto le doglianze addotte avverso la pronuncia gravata con il primo motivo di appello sotto il profilo della denunciata omessa valutazione da parte del giudicante in ordine alla eccezione di inadempimento della a fronte del mancato incasso delle rate del finanziamento, pacificamente CP_1 domiciliate sul rapporto di conto corrente, e da imputarsi in via esclusiva all'artificiosità del saldo del conto corrente in ragione della pluralità degli addebiti illegittimamente effettuati, per come ampiamente riscontrati in esito al giudizio a giustificazione della operata rideterminazione di esso.
In proposito, giova rilevare che l'eccezione di inadempimento in questione non può trovare ingresso in questa sede, in quanto sollevata per la prima volta dalla parte nell'ambito del presente grado di giudizio in violazione dell'espresso divieto previsto in tema dall'art. 345, comma 2, c.p.c..
Ed invero, le argomentazioni della parte sul punto risultano essere state esplicitate in primo grado a sostegno della mera prospettazione difensiva circa la pretesa incolpevolezza per le ragioni suindicate dell'inadempimento all'obbligo di pagamento delle rate di finanziamento e la conseguente illegittimità del recesso dal rapporto esercitato dalla Banca mediante avvalimento della clausola risolutiva espressa, e non anche a fondamento di una eccezione di inadempimento in senso stretto e, come tale, implicante la deduzione e l'apprezzamento di fatti aventi efficacia impeditiva rispetto al diritto fatto valere in giudizio, oltre che soggetta a ben precisi termini processuali previsti a pena di decadenza, non senza neppure trascurare di osservare come in ogni caso, laddove l'operatività di siffatta eccezione di inadempimento non può che trovare il suo presupposto nella esistenza di un nesso sinallagmatico di corrispettività tra prestazione e controprestazione, di quest'ultimo nella fattispecie, in difetto della dimostrazione di un accordo tra le parti comportante in via obbligatoria quale unica modalità di incasso delle rate di finanziamento quella del prelievo delle relative somme dal conto corrente, non è stata data alcuna prova in atti.
Parimenti da condividere sono, inoltre, le conclusioni valutative espresse in sentenza dal primo giudice a fondamento del disposto rigetto della domanda riconvenzionale dispiegata in quella sede da parte opponente, in quanto da reputarsi nulla e comunque infondata.
Sotto il primo aspetto, infatti, l'allora parte attrice nel proporre nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo la domanda riconvenzionale faceva riferimento ad un terzo soggetto e ad una vicenda del tutto estranei al giudizio (cfr. pag. 16 dove si legge: “…Nei confronti della MG del sig. tuttavia, è stato revocato Per_1
l'affidamento bancario […]”) e in merito a tale evenienza non venivano resi chiarimenti dalla stessa nemmeno alla successiva udienza ex art. 183 c.c..
Ancora, la domanda riconvenzionale in questione può considerarsi correttamente respinta per infondatezza a seguito del mancato assolvimento dell'onere probatorio in ordine ai fatti costitutivi di essa.
Sul punto la Suprema Corte, nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto un'opposizione a decreto ingiuntivo da parte del correntista nei confronti della
Banca, con annessa domanda riconvenzionale, ha affermato che “..chi propone una domanda riconvenzionale, di natura creditoria, deve provare l'esistenza e l'entità del credito. L'opponente a decreto ingiuntivo, convenuto in senso sostanziale rispetto alla domanda creditoria formante oggetto del provvedimento monitorio, assume la posizione, anche sotto il profilo dell'onus probandi, di attore, in ordine alla proposizione della domanda riconvenzionale” (cfr. Cass. Civ. sentenza n. 500 dell'11 gennaio 2017) e ancora che “Non modifica il regime dell'onere probatorio neanche la qualificazione giuridica della domanda come di accertamento negativo del credito di controparte, dal momento che l'onere probatorio, gravante, a norma dell'art. 2697 c. c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, in tal caso la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo.” (cfr. Cass. Civ. n. 9201 del 2015; Cass. Civ. n. 9099 del 2012; Cass. Civ. n. 2322 del 2004).
Sul punto il Ctu nominato in primo grado, dopo aver elaborato e ricalcolato i movimenti giornalieri relativi al conto corrente di corrispondenza inter partes n.
7140 (ricavati dagli estratti conto e dagli estratti conto scalari prodotti agli atti, completi per l'intero periodo oggetto di analisi 14/02/2000 – 30/06/2015, per un numero complessivo di 49 trimestri esaminati), ha accertato una differenza saldi a favore del correntista, in un primo momento, pari ad €uro 52.138,08, quale risultato della differenza tra il saldo del conto corrente di €uro -52.951,60 alla data del
30/06/2015 e il saldo risultante dal riconteggio effettuato, pari ad €uro -813,52 (cfr. riepilogo in tabella a pag. 32 relazione Ctu), e poi, a seguito della richiesta di integrazione all'elaborato peritale, di €uro 50.982,69, evincendosene che, nonostante il conto corrente, al netto del ricalcolo, risultasse positivo, non presentava una consistenza tale da consentire di assolvere al pagamento semestrale delle rate.
Infine, neppure può configurarsi in capo alla Banca alcuna condotta violativa di norme per avere fatto ricorso nel caso in esame al procedimento monitorio per il recupero immediato ed integrale dell'importo del finanziamento accordato, e ciò nonostante il correntista avesse all'epoca promosso un incontro di mediazione, atteso che quest'ultima non integra una condizione di procedibilità dell'azione durante il giudizio monitorio, prevedendo l'art. 5 del D.lgs. 29/2010, al comma 4, che le disposizioni dettate in materia di mediazione obbligatoria "non si applicano [fra gli altri]: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”, e consistendo la ratio di siffatta deroga nel fatto che nel procedimento monitorio si è di fronte a un "accertamento sommario con prevalente funzione esecutiva", ossia ad un procedimento caratterizzato da un contraddittorio differito, che mira a consentire al creditore di costituirsi rapidamente un titolo esecutivo. Altrettanto meritevole di essere disatteso è il secondo motivo di appello, con il quale parte appellante ha censurato la sentenza di primo grado per non avere il giudicante condannato la al risarcimento dei danni per violazione dei principi di CP_1 correttezza e buona fede, pur in costanza dell'accertato difetto dei presupposti per azionare il decreto ingiuntivo ad opera di quest'ultima e da ravvisarsi nella fattispecie per il solo fatto che gli addebiti effettuati dalla medesima sul conto corrente erano risultati inesatti.
Giova osservare come la buona fede svolga un ruolo centrale nella esecuzione e interpretazione dei contratti bancari. Invero, gli artt. 1175, 1375 e 1337 c.c. ed il
Testo Unico Bancario impongono alle banche, nello svolgimento della propria attività professionale, il rispetto di obblighi di correttezza e buona fede in tutte le fasi del rapporto banca-cliente. La buona fede oggettiva impone alle parti di comportarsi secondo lealtà e le impegna al compimento di azioni/atti necessari alla salvaguardia dell'interesse/utilità della controparte nella misura in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio a proprio carico: “Il principio di correttezza e buona fede deve essere inteso in senso oggettivo in quanto enuncia un dovere di solidarietà (art. 2
Cost.) che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra parte, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge” (cfr. Cass. n. 9200/2021; Cass. n. 23033/2011; Cass. n. 28056/2008).
Sebbene sia indiscussa l'esistenza di tali principi nel regolare i rapporti tra le parti, soprattutto quando una di esse sia in posizione dominante rispetto all'altra (nel caso de quo la Banca rispetto al correntista), cosicché non soltanto è richiesta una maggiore diligenza ex art. 1176, secondo comma, c.c., ma anche una maggiore attenzione ad improntare il rapporto in ossequio ai principi di correttezza e buona fede ex art. 1175, 1375 c.c. e 127 TUB, è anche vero che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione non hanno neppure mancato di rilevare, come ad esempio avvenuto in tema di usura sopravvenuta nei mutui, che la violazione del canone di buona fede non è riscontrabile nell'esercizio in sé considerato dei diritti scaturenti dal contratto, ma nelle particolari modalità di tale esercizio in concreto, che siano appunto scorrette in relazione alle circostanze del caso: "in questo senso può allora affermarsi che, in presenza di particolari modalità o circostanze, anche la pretesa di interessi divenuti superiori al tasso soglia in epoca successiva alla loro pattuizione potrebbe dirsi scorretta ai sensi dell'art. 1375 cod. civ.; ma va escluso che sia da qualificare scorretta la pretesa in sé di quegli interessi, corrispondente a un diritto validamente riconosciuto dal contratto"; pertanto "la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato [non] può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto" (cfr. Cass. Civ. sentenza 19 ottobre 2017
n. 24675), per cui la condotta non ingenera un comportamento contrario agli obblighi di buona fede, ma semplicemente determina la nullità della somma eccedente pagata perché usuraria.
Vi è ancora da segnalare, poi, che sebbene l'allora attrice abbia disconosciuto la propria firma con riferimento alla documentazione prodotta in atti dalla banca, la perizia grafologica espletata in primo grado concludeva affermando che “le firme apposte in calce all'originale del documento “Strumenta BNL” del 7.10.2015 sono riconducibili alla mano della sig.ra .”. Parte_3
D'altra parte, non può non condividersi quanto divisato dallo stesso giudice di primo grado in sentenza nella parte in cui ha evidenziato come nel contratto “Strumenta
BNL”, seppur non contenesse in alcun punto l'espressa approvazione da parte del correntista della clausola anatocistica (cfr. pag. 7 sentenza: “nella prima pagina del documento in questione vi sono quattro firme di sottoscrizione da parte del correntista di cui la prima relativa alla sottoscrizione del nuovo contratto, ma non figurante la clausola anatocistica, le altre tre sono rispettivamente apposte in calce alla informativa sulla privacy, alla dichiarazione in merito all'informativa precontrattuale e alla dichiarazione di ricevuta della copia del contratto e delle condizioni generali allegate”, solo nel documento di sintesi viene indicata anche “la capitalizzazione degli interessi”, ma questa non è stata sottoscritta), tanto da determinare la nullità/inefficacia della suddetta clausola, l'allora attrice-opponente avesse “comunque dato corso al rapporto sulla base del nuovo accordo senza mai sollevare una minima contestazione in ordine alla genuinità della firma (e questo lo ha fatto per ben dieci anni), con ciò implicitamente confermando la paternità delle sottoscrizioni, oltre che dalla identità del timbro aziendale stampigliato su tutti i documenti, quelli contestati e non.”.
Giova, inoltre, mettere in luce che nel caso in esame la banca, nell'intimare il pagamento del saldo di conto corrente, faceva riferimento ad un conto irregolare e non ad un saldo negativo e che dalla stessa relazione del Ctu di primo grado, al netto del ricalcolo con conseguente saldo positivo, si evince come il saldo non fosse in ogni caso sufficiente ad assolvere il pagamento delle rate del finanziamento. Deve aggiungersi per quel che concerne specificamente la tematica inerente all'invocato riconoscimento, in riforma della sentenza appellata, del risarcimento del danno derivante da illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca
d'Italia, la considerazione che il giudice, per stabilire se una banca abbia correttamente o meno comunicato l'inadempimento di una obbligazione del cliente, deve stabilire con valutazione "ex ante" se, al momento in cui il medesimo cliente ha rifiutato detto adempimento, i motivi del rifiuto apparissero oggettivamente non infondati e prospettati in buona fede, gravando l'onere della relativa prova su chi domanda il risarcimento.
Orbene, nel caso di cui al presente giudizio la procedeva alla revoca del CP_1 finanziamento, a seguito delle risultanze di un saldo negativo che, seppur risultato solo “ex post” positivo, non sarebbe comunque stato sufficiente per la riscossione delle rate di finanziamento.
Peraltro, costituisce un obbligo per la banca procedere alla segnalazione per sofferenza bancaria, in quanto il singolo intermediario deve segnalare alla Centrale
Rischi i crediti (non classificati in sofferenza) quando il cliente è indebitato per un ammontare complessivo di almeno 30.000 €uro, non essendo richiesta a tal fine la prova della sussistenza di una definitiva irrecuperabilità del credito vantato, seppure debba comunque sussistere una grave e comprovabile difficoltà economica del soggetto segnalato.
In proposito, la Corte di Cassazione con sentenza n. 28635 del 15-12-2020, sulla base dei precedenti nn. 7958/2009 e 15609/2014, ha confermato in ossequio alla circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11-2-1991 che la situazione di crisi deve consistere in una grave e non transitoria difficoltà economica del soggetto segnalato, equiparabile, anche se non coincidente, con la situazione d'insolvenza richiesta dalla legge fallimentare, e dal nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, nel senso che “ai fini della segnalazione a sofferenza la nozione di insolvenza che si ricava dalle Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia, sulla base delle direttive del
CICR, non si identifica con quella propria fallimentare, ma si concretizza in una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come deficitaria, ovvero come di grave difficoltà economica, senza, quindi, alcun riferimento al concetto di incapienza o irrecuperabilità; si deve quindi trattare di una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza. È del tutto evidente, allora, che nell'apprezzamento da compiersi circa l'esistenza di una sofferenza, ai fini della verifica circa la legittimità della segnalazione presso la Centrale rischi, entri sicuramente in gioco la consistenza patrimoniale del debitore […] Il dato di un assai marcato sbilanciamento tra l'attivo e il passivo patrimoniale accertati, pur se non fornisce, di per sé solo, la prova della detta insolvenza, potendo comunque essere superato dalla prospettiva di un favorevole andamento futuro degli affari, o da eventuali ricapitalizzazioni dell'impresa, nondimeno deve essere attentamente valutato, non potendosene per converso radicalmente prescindere, perché l'eventuale eccedenza del passivo sull'attivo patrimoniale costituisce, pur sempre, nella maggior parte dei casi, uno dei tipici fatti esteriori che, a norma della L. Fall., art. 5, si mostrano rivelatori dell'impotenza dell'imprenditore a soddisfare le proprie obbligazioni”.
Sulla base poi dell'ulteriore principio interpretativo affermato dalla Corte di
Cassazione con ordinanza n. 3130 del 9-2-2021, neppure può trovare accoglimento la domanda riconvenzionale di risarcimento danni per presunta violazione degli artt.
1175 e 1176 c.c., qualora non vengano allegate specificamente le violazioni della normativa di settore in cui sarebbe incorsa la banca in sede di segnalazione del rapporto presso l'apposito istituto (segnalazione che, al ricorrere dei presupposti, costituisce un atto dovuto), né vengano dedotte circostanze dalle quali possa desumersi la sussistenza di un pregiudizio, né la segnalazione venga contestata, precludendo qualsivoglia approfondimento della questione.
Analogamente è da escludersi nel caso di specie qualsiasi riscontro positivo alla violazione dei termini di revoca del fido bancario, con conseguente illegittimità della contestuale richiesta del pagamento immediato del residuo, nella quale, secondo la contraria prospettazione di parte appellante, si sarebbe dovuta ritenere incorsa la banca nella vicenda oggetto di controversia.
L'art. 1845 del codice civile prevede, infatti, che in caso di revoca del fido bancario, la banca debba rispettare i seguenti termini:
-se il contratto è a tempo determinato, la banca non può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se non per giusta causa, in forma scritta e motivata, con un termine non inferiore a 15 giorni relativamente alla richiesta di pagamento;
-se l'apertura di credito o il fido bancario sono, invece, a tempo indeterminato il fido viene rivalutato periodicamente e ciascuna delle parti può recedere dal contratto, tramite preavviso da comunicare nel termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici giorni.
Ciò posto, occorre rilevare come nel caso che ci riguarda la raccomandata con intimazione di pagamento veniva consegnata in data 20/05/2015, mentre il decreto ingiuntivo è posteriore al primo incontro di mediazione avvenuto 22/07/2025.
Nell'intimazione di pagamento, inoltre, si fa riferimento alla rata scaduta del 31/12/2014 e, sebbene in base alla relazione del Ctu di prime cure il ricalcolo del saldo di conto corrente risulti di segno positivo, il relativo importo non risulta tuttavia sufficiente a coprire la rata semestrale di €uro 28.399,00, laddove relativamente alle annualità dal 2000 al 31/03/2012 il saldo al netto del ricalcolo è sempre negativo, mentre dal 30/06/2012 al 31/03/2015, pur essendo positivo, non è risultato sufficiente a coprire la rata del mutuo, per poi tornare negativo al
30/06/2015 (cfr. pag. 35 rel. Ctu e pag. 15 elaborato integrativo).
Inoltre, il Ctu di primo grado tramite la relazione integrativa depositata il 4-8-2022, nel ricalcolare il saldo su richiesta del Giudice istruttore (cfr. quesito integrativo: “[Il
Giudice] invita il CTU a rendere i chiarimenti richiesti e, ove riscontri il rispetto della disposizione dell'art. 118 TUB vigente tempo per tempo, ricalcoli l'ammontare degli interessi passivi anche tenendo conto delle variazioni peggiorative sia per
l'elaborato principale sia per l'integrazione; II. il primo elaborato […]; Alla CP_3 luce dei conteggi effettuati indichi il saldo finale del conto corrente alla data di chiusura.”), rettificava la somma precedentemente determinata, a titolo di saldo del conto corrente, pari ad €uro 52.138,08 in €uro 50.479,32 (calcolato come differenza tra il saldo reale del conto corrente di €uro -52.951,60 e il saldo risultante dal conteggio effettuato, che è di €uro -2.472,28) (cfr. pag. 16 dell'elaborato integrativo).
D'altra parte, la Suprema Corte, con ordinanza della I Sez. Civile, n. 29317 del
22/12/2020, ha stabilito il principio secondo cui risulta legittimo l'esercizio del diritto di recesso purché anticipato dalla comunicazione al cliente di un congruo preavviso e che tale condotta non entra in conflitto con il principio generale di buona fede, se si è in presenza di comportamenti inaffidabili del debitore, quali ad esempio il superamento del limite di affidamento concesso dalla Banca.
Infine, deve rammentarsi ulteriormente il principio sancito dalla giurisprudenza di legittimità prevalente secondo cui “il danno, anche quello morale e non patrimoniale, non deve considerarsi in re ipsa, ma sussiste un pregnante obbligo di allegazione e prova, attraverso sia deposizioni testimoniali che documentali a seconda dei casi, con la conseguenza che l'allegazione, da parte del richiedente il danno non patrimoniale, deve esse formulata in termini non generici ma con la massima concretezza” (cfr. Cass. Civ. ordinanza 22 gennaio 2021 n. 1405; Cass. Civ.
n. 10527/2011, Cass. Civ., n. 6572/2006), “Infatti, allegare un danno non significa solo affermare, ma portare nel processo fatti specifici e non generici costitutivi del diritto che si vuol fare valere e deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c.” (Cass. Civ., 9-11-2018 n. 27482). Da tutto quanto appena evidenziato, dunque, discendono valutazioni di infondatezza delle doglianze addotte da parte appellante avverso la sentenza impugnata, dovendosi ritenere corretto l'iter seguito dal giudice di prime cure nelle esplicitate ragioni di fatto e di diritto che sorreggono la pronuncia adottata, conseguendone il rigetto del proposto gravame e, per l'effetto, la conferma in toto della sentenza impugnata.
In applicazione del criterio della soccombenza, infine, parte appellante deve essere condannata alla rifusione in favore della parte appellata delle spese e competenze relative al presente grado di giudizio, che si liquidano come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da (già Parte_1
, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro Parte_2 tempore, e da nei confronti di Parte_3 Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto di citazione notificato il
9-3-2023, avverso la sentenza del Tribunale Civile di Paola, in composizione monocratica, depositata il 9-9-2022 n. 611, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna le appellanti, in solido tra loro, alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida per compensi ex D.M. 55/2014 e succ. mod. in €uro 5.850,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15% e accessori come per legge;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, per porre a carico di parte appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 22 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dott.ssa Teresa Barillari) (Dott. Alberto Nicola Filardo)