TRIB
Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/03/2025, n. 998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 998 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 5093/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia
Lambriola, nella presente controversia in materia di opposizione all'ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/1981
tra
quale legale rappresentante pro tempore della Parte_1
“SECURITY & INVESTIGARION S.R.L.” (avv. Armano Edoardo);
e
Controparte_1
(avv. Mario Pastore);
[...]
all'udienza del 12.03.2025, al termine della discussione, ha emesso la seguente sentenza –ex art. 429 c.p.c.-:
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente opposizione è fondata e meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
All'esito dell'ispezione eseguita il 20.7.2017 presso la ditta
“Ristorante Punta d'oro srl”, sita in C.da Capitolo Monopoli, ispettori in servizio presso l' Controparte_1 di unitamente al nucleo dei Carabinieri per la tutela del CP_1 lavoro di e di Napoli hanno identificato “i lavoratori ivi CP_1 presenti” in IA LD e , in atti generalizzati. CP_2
Dagli accertamenti eseguiti, è emerso che i due lavoratori, quali addetti all'accoglienza e alla sicurezza, erano dipendenti della società “ ed erano ivi presenti in Parte_2 quanto la società “Ristorante Punta d'oro srl” aveva affidato, in appalto, alla società “ l'attività Parte_2 di assistenza per il servizio di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo. Sulla base di quanto accertato, nonché sulla scorta delle dichiarazioni rese dal IA e dal CP_2 gli operanti hanno acclarato che vi fossero gli elementi per ritenere sussistente la tipologia contrattuale del lavoro subordinato e, pertanto, hanno contestato con verbale di accertamento e notificazione n. BA00003/2017-935-01 del 26.9.2017 alla predetta
1 società la violazione dell'art. 3, commi 3 e 3ter del d.l. n. 12/2002 conv. in l. n. 73/2002, sostituito dall'art. 22, comma 1, d.lgs. n. 151/2015, per aver impiegato i due lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. A seguito della contestazione, dato atto dell'assenza di regolarizzazione dell'inosservanza, l' Controparte_1 ha dunque emesso l'ordinanza ingiunzione n.
[...]
16643/2021, con cui ha ingiunto a di pagare la somma Parte_1 complessiva di euro 6.034,90, comprensivo di spese di notifica.
Avverso tale ordinanza ingiunzione ha proposto l'odierna opposizione il , chiedendone l'annullamento sulla base dell'insussistenza Pt_1 dell'elemento soggettivo e di quello oggettivo della contestata violazione. La parte ricorrente in opposizione ha infatti asserito che i due lavoratori, e IA LD, sono collegati CP_2 alla “ da due distinti contratti di Parte_2 collaborazione lavorativa a prestazione discontinua e “nelle circostanze di cui al controllo sono stati rinvenuti proprio nell'intento di svolgere le loro mansioni, ovvero quelle di addetto all'accoglienza clienti e/o addetto servizio antincendio, per il
e di addetto ai servizi di controllo delle attività CP_2 di spettacolo e di intrattenimento, per il IA Lepoldo”. In definitiva, la parte ricorrente ha contestato la ricostruzione dei fatti prospettata dall' di Controparte_1 CP_1 in quanto priva di qualsivoglia riscontro empirico e ha precisato che i suddetti contratti, rientranti nella fattispecie di cui all'art. 2222 c.c., non “prevedono l'obbligo di comunicazione preventiva dell'avvio del rapporto di lavoro al per l'impiego Pt_3 territorialmente competente”. Evidenziando dunque l'illogicità della ricostruzione dei fatti “prospettata dall'Ente antagonista”, il ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni: “in via principale, dichiarare illegittima e per l'effetto revocare l'ordinanza- ingiunzione dell' n. Controparte_1
16643 dell'8.3.2021, notificata in data 16.3.2021, per le causali come meglio articolare in narrativa;
in subordine, in caso di rigetto della presente opposizione, applicare la sanzione nella misura edittale minima, o comunque in prossimità del minimo edittale, o comunque applicarla in misura inferiore a quella di cui all'impugnata ordinanza ingiunzione”.
Tanto premesso in punto di fatto, occorre precisare che il giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione emessa per l'irrogazione di sanzioni amministrative non configura impugnazione dell'atto amministrativo, ma introduce un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa fatta valere con il provvedimento (analogo al procedimento che si instaura a seguito di opposizione al decreto
2 ingiuntivo) nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto, anche ai fini della ripartizione dell'onere della prova, spettano rispettivamente all'Amministrazione e all'opponente. Pertanto, in applicazione della regola generale, cristallizzata nell'art. 2697 c.c., grava sull' Controparte_1 opposto, che ha notificato alla parte ricorrente l'ordinanza ingiunzione depositata in atti, la prova dei presupposti sostanziali alla base della sanzione irrogata: la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, la cui instaurazione non è stata, preventivamente, comunicata.
L'esistenza del rapporto costituisce, infatti, il presupposto dell'applicazione della normativa invocata e posta alla base dell'ordinanza ingiunzione, che prevede precisi obblighi di comunicazione e registrazione in capo ai datori di lavoro. Tali obblighi risultano dunque esigibili esclusivamente con riferimento a rapporti di lavoro subordinato e qualificabili come tali, in relazione ai quali sorge l'esigenza di tutela, mentre le omissioni contestate non hanno rilevanza di illeciti amministrativi nel contesto di rapporti privi delle caratteristiche proprie e degli elementi costitutivi dei rapporti di lavoro subordinato.
Si tratta, in altri termini, della prova di fatti positivi (quale è appunto l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato) che grava sulla parte opposta, giacché se si imponesse al soggetto passivo del rapporto l'onere della prova circa i fatti costitutivi del diritto, che in questo caso si concretizzerebbero nella prova di fatti negativi, si addosserebbe sullo stesso un onere astrattamente possibile ma spesso assai difficile (in termini, Cass. n.
22862/2010).
Ciò chiarito, l'attenzione deve spostarsi sul valore da attribuire ai verbali di accertamento amministrativi.
Deve premettersi, sull'effettiva valenza probatoria del verbale di accertamento formato dagli ispettori e delle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede di ispezione, che vanno condivisi i principi elaborati dalla più recente giurisprudenza di legittimità, per cui i verbali di accertamento fanno piena prova, fino a querela di falso, per quanto attiene ai fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio raccolto, con particolare riferimento alle dichiarazioni rese in sede ispettiva, è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi
3 renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (in tal senso si veda Cass. Sez. L, Sentenza n. 13054 del 10/06/2014).
Dunque, le dichiarazioni rese in sede ispettiva non possono avere una rilevanza in sé, in assenza di altri elementi, e non sono assistite da alcuna efficacia privilegiata, per quanto le stesse costituiscano comunque un elemento che può essere apprezzato dal giudice, in relazione della particolare coerenza o dell'attendibilità delle stesse con riferimento alle circostanze del caso concreto ed alle modalità con cui sono rese, rispetto ai fatti in esse affermati.
Dall'applicazione dei citati principi generali alla presente fattispecie discende, come logico corollario, l'accoglimento della spiegata opposizione, in quanto la parte opponente ha contestato la fondatezza degli addebiti trasfusi nell'ordinanza ingiunzione impugnata.
L'ordinanza impugnata trae origine dall'accertamento ispettivo nel quale è stata affermata la natura subordinata del rapporto di lavoro di e IA LD. CP_2
Risulta dagli atti che il e il IA hanno stipulato, in data CP_2
1/6/2017, con la “ , un “contratto Parte_2 di lavoro autonomo occasionale ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del Codice civile”, a tempo determinato fino al 31.12.2017 (cfr. docc. n.
2-3 allegati dalla parte ricorrente), aventi ad oggetto, per il , l'attività di “addetto ai servizi di accoglienza CP_2 clienti e/o addetto servizio antincendio”, per il IA l'attività di “addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo”.
In entrambi i contratti era previsto che “il collaboratore si impegna
a prestare la propria attività in forma di collaboratore occasionale, senza alcun vincolo di subordinazione nei limiti e con le modalità del presente contratto, ai sensi degli artt. 2222 e ss. c.c. e del libro V, Titolo III, del codice civile. Si devono intendere come prestazione occasionale i rapporti di lavoro di durate complessiva non superiore nell'anno solare a giorni 30 (ore 240), con un compenso complessivo non superiore a euro 5.000,00. (…) Il corrispettivo viene corrisposto forfettariamente in euro 7,00 orari. L'orario verrà stabilito dalla Committente in relazione all'apertura delle sedi di lavoro (…). Nello svolgimento dell'incarico, il Collaboratore non sarà soggetto a vincoli e/o a sanzioni disciplinari”.
4 Nel caso di specie, non può ritenersi sussistente il rapporto di lavoro subordinato tra i prevenuti e la società
[...]
” per le ragioni di seguito esposte. Parte_2
L'elemento della subordinazione (che si connota, soprattutto, per l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro) non costituisce un dato di fatto elementare, quanto piuttosto una modalità di essere del rapporto, potenzialmente desumibile da un complesso di circostanze, richiedenti una complessiva valutazione che è rimessa al giudice del merito, il quale, perciò, a tal fine, non può esimersi, nella qualificazione del rapporto di lavoro, da un concreto riferimento alle sue modalità di espletamento ed ai principi di diritto ispiratori della valutazione compiuta allo scopo della sussunzione della fattispecie nell'ambito di una specifica tipologia contrattuale. Pertanto, se tale apprezzamento di fatto non è immune da vizi giuridici e non è supportato da un'adeguata motivazione, non si sottrae al sindacato di legittimità.
Nella fattispecie sottoposta all'odierno vaglio, non può ricavarsi la connotazione subordinata del rapporto di lavoro instaurato tra le parti, alla luce di quanto emergente dagli atti.
In sede di accertamento ispettivo, non si ravvisano sicuri elementi sintomatici della subordinazione, in quanto i verbalizzanti hanno fondato il proprio convincimento sulle dichiarazioni rese dagli stessi IA e , alquanto generiche e non circostanziate. CP_2
Invero, gli stessi si sono limitati a riportare il contenuto del contratto sottoscritto, aggiungendo altresì, che entrambi lavoravano
“a seconda delle esigenze dell'agenzia” ovvero “a chiamata” e che la loro retribuzione dipendeva “dalle giornate di lavoro”. Infine, hanno precisato che lavoravano dalle “ore 23:00 alle ore 05:00”.
Così ricostruite le dichiarazioni rese dai lavoratori, va rammentato che, secondo l'oramai costante orientamento seguito dalla giurisprudenza di legittimità, è possibile ritenere accertata la natura subordinata di un rapporto di lavoro soltanto ove sia dimostrata la sussistenza di una serie di elementi caratteristici della subordinazione di cui all'art. 2094 c.c., quali, su tutti,
l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, al potere disciplinare e al potere di controllo del soggetto datoriale.
Ad ogni buon conto, si possono valorizzare quali indici sintomatici della subordinazione, ancorché solo in via sussidiaria e purché tra loro concorrenti, quantomeno per una valutazione globale di tipo presuntivo, anche ulteriori circostanze – tra cui, per esempio, la collaborazione e l'inserimento continuativo del lavoratore
5 all'interno dell'impresa, il vincolo di orario cui lo stesso è sottoposto, la forma della retribuzione percepita, l'assenza di rischio economico e imprenditoriale in capo al medesimo – tutte da apprezzare alla luce delle concrete modalità di attuazione della prestazione dallo stesso svolta.
Orbene, nel caso di specie, nulla viene comprovato o richiesto di provare con capitoli di prova specifici e circostanziati in ordine all'assoggettamento dei lavoratori al potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte della “ . Parte_4
A ben vedere, la parte opposta fonda la propria determinazione unicamente sul fatto che al momento dell'accesso all'interno della ditta “Ristorante Punta D'oro srl”, per i lavoratori sopra citati, addetti alla sicurezza e all'accoglienza, non era stato fornito alcun documento “che attestasse la regolare occupazione dei lavoratori”, supportata dalle dichiarazioni rese dai lavoratori sopra citati nel corso dell'attività ispettiva.
Si osserva, inoltre, che la parte opposta non ha dimostrato gli elementi “sintomatici” della subordinazione come, ad esempio, l'inserimento continuativo del lavoratore stesso nell'impresa, il vincolo di orario, la forma della retribuzione (cfr. Cass. Sez. L,
Sentenza n. 5645 del 2009). L'assenza di tali indici rilevatori della subordinazione, ancorché valutabili in via sussidiaria, porta dunque ad escludere che la parte opponente fosse datore di lavoro del IA
e del . CP_2
Giova evidenziare, infatti, che la mera osservanza di un orario di lavoro, dichiarata ai verbalizzanti dai due lavoratori, è un dato in sé neutro, in quanto non corroborato da aspetti di doverosità e, invero, compatibile con la clausola n. 4) dei contratti sottoscritti dagli stessi secondo cui: “l'orario verrà stabilito dalla Committente in relazione all'apertura delle sedi di lavoro”. Va ribadito, peraltro, che uno degli elementi su cui si fonda la subordinazione è l'etero - imposizione dell'orario lavorativo e il correlato potere disciplinare del datore di lavoro nel caso di inosservanza dell'orario lavorativo: elementi, tuttavia, non emersi dal verbale di primo accesso né dalle dichiarazioni fornite, in detta sede, dai lavoratori.
Per tutte queste ragioni, non ravvisandosi il presupposto in grado di giustificare la sanzione irrogata, la spiegata opposizione deve essere accolta e deve essere annullata l'ordinanza ingiunzione n.
16643 dell'8.3.2021, notificata in pari data.
6 Le spese processuali- liquidate come da infrascritto dispositivo in misura pari ai minimi attesa la non complessità della controversia- seguono la soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
-accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione n. 16643 dell'8.3.2021, notificata in pari data e dichiara non dovute le sanzioni ivi contenute;
-condanna la parte opposta alla rifusione delle spese processuali nei confronti della parte opponente -che liquida in complessivi Euro
1.865,00 oltre IVA e CAP e rimborso forfetario nella misura del 15% come per legge.
Bari, 12.03.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dott. Alessandro Tannoia
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia
Lambriola, nella presente controversia in materia di opposizione all'ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/1981
tra
quale legale rappresentante pro tempore della Parte_1
“SECURITY & INVESTIGARION S.R.L.” (avv. Armano Edoardo);
e
Controparte_1
(avv. Mario Pastore);
[...]
all'udienza del 12.03.2025, al termine della discussione, ha emesso la seguente sentenza –ex art. 429 c.p.c.-:
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente opposizione è fondata e meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
All'esito dell'ispezione eseguita il 20.7.2017 presso la ditta
“Ristorante Punta d'oro srl”, sita in C.da Capitolo Monopoli, ispettori in servizio presso l' Controparte_1 di unitamente al nucleo dei Carabinieri per la tutela del CP_1 lavoro di e di Napoli hanno identificato “i lavoratori ivi CP_1 presenti” in IA LD e , in atti generalizzati. CP_2
Dagli accertamenti eseguiti, è emerso che i due lavoratori, quali addetti all'accoglienza e alla sicurezza, erano dipendenti della società “ ed erano ivi presenti in Parte_2 quanto la società “Ristorante Punta d'oro srl” aveva affidato, in appalto, alla società “ l'attività Parte_2 di assistenza per il servizio di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo. Sulla base di quanto accertato, nonché sulla scorta delle dichiarazioni rese dal IA e dal CP_2 gli operanti hanno acclarato che vi fossero gli elementi per ritenere sussistente la tipologia contrattuale del lavoro subordinato e, pertanto, hanno contestato con verbale di accertamento e notificazione n. BA00003/2017-935-01 del 26.9.2017 alla predetta
1 società la violazione dell'art. 3, commi 3 e 3ter del d.l. n. 12/2002 conv. in l. n. 73/2002, sostituito dall'art. 22, comma 1, d.lgs. n. 151/2015, per aver impiegato i due lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. A seguito della contestazione, dato atto dell'assenza di regolarizzazione dell'inosservanza, l' Controparte_1 ha dunque emesso l'ordinanza ingiunzione n.
[...]
16643/2021, con cui ha ingiunto a di pagare la somma Parte_1 complessiva di euro 6.034,90, comprensivo di spese di notifica.
Avverso tale ordinanza ingiunzione ha proposto l'odierna opposizione il , chiedendone l'annullamento sulla base dell'insussistenza Pt_1 dell'elemento soggettivo e di quello oggettivo della contestata violazione. La parte ricorrente in opposizione ha infatti asserito che i due lavoratori, e IA LD, sono collegati CP_2 alla “ da due distinti contratti di Parte_2 collaborazione lavorativa a prestazione discontinua e “nelle circostanze di cui al controllo sono stati rinvenuti proprio nell'intento di svolgere le loro mansioni, ovvero quelle di addetto all'accoglienza clienti e/o addetto servizio antincendio, per il
e di addetto ai servizi di controllo delle attività CP_2 di spettacolo e di intrattenimento, per il IA Lepoldo”. In definitiva, la parte ricorrente ha contestato la ricostruzione dei fatti prospettata dall' di Controparte_1 CP_1 in quanto priva di qualsivoglia riscontro empirico e ha precisato che i suddetti contratti, rientranti nella fattispecie di cui all'art. 2222 c.c., non “prevedono l'obbligo di comunicazione preventiva dell'avvio del rapporto di lavoro al per l'impiego Pt_3 territorialmente competente”. Evidenziando dunque l'illogicità della ricostruzione dei fatti “prospettata dall'Ente antagonista”, il ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni: “in via principale, dichiarare illegittima e per l'effetto revocare l'ordinanza- ingiunzione dell' n. Controparte_1
16643 dell'8.3.2021, notificata in data 16.3.2021, per le causali come meglio articolare in narrativa;
in subordine, in caso di rigetto della presente opposizione, applicare la sanzione nella misura edittale minima, o comunque in prossimità del minimo edittale, o comunque applicarla in misura inferiore a quella di cui all'impugnata ordinanza ingiunzione”.
Tanto premesso in punto di fatto, occorre precisare che il giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione emessa per l'irrogazione di sanzioni amministrative non configura impugnazione dell'atto amministrativo, ma introduce un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa fatta valere con il provvedimento (analogo al procedimento che si instaura a seguito di opposizione al decreto
2 ingiuntivo) nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto, anche ai fini della ripartizione dell'onere della prova, spettano rispettivamente all'Amministrazione e all'opponente. Pertanto, in applicazione della regola generale, cristallizzata nell'art. 2697 c.c., grava sull' Controparte_1 opposto, che ha notificato alla parte ricorrente l'ordinanza ingiunzione depositata in atti, la prova dei presupposti sostanziali alla base della sanzione irrogata: la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, la cui instaurazione non è stata, preventivamente, comunicata.
L'esistenza del rapporto costituisce, infatti, il presupposto dell'applicazione della normativa invocata e posta alla base dell'ordinanza ingiunzione, che prevede precisi obblighi di comunicazione e registrazione in capo ai datori di lavoro. Tali obblighi risultano dunque esigibili esclusivamente con riferimento a rapporti di lavoro subordinato e qualificabili come tali, in relazione ai quali sorge l'esigenza di tutela, mentre le omissioni contestate non hanno rilevanza di illeciti amministrativi nel contesto di rapporti privi delle caratteristiche proprie e degli elementi costitutivi dei rapporti di lavoro subordinato.
Si tratta, in altri termini, della prova di fatti positivi (quale è appunto l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato) che grava sulla parte opposta, giacché se si imponesse al soggetto passivo del rapporto l'onere della prova circa i fatti costitutivi del diritto, che in questo caso si concretizzerebbero nella prova di fatti negativi, si addosserebbe sullo stesso un onere astrattamente possibile ma spesso assai difficile (in termini, Cass. n.
22862/2010).
Ciò chiarito, l'attenzione deve spostarsi sul valore da attribuire ai verbali di accertamento amministrativi.
Deve premettersi, sull'effettiva valenza probatoria del verbale di accertamento formato dagli ispettori e delle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede di ispezione, che vanno condivisi i principi elaborati dalla più recente giurisprudenza di legittimità, per cui i verbali di accertamento fanno piena prova, fino a querela di falso, per quanto attiene ai fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio raccolto, con particolare riferimento alle dichiarazioni rese in sede ispettiva, è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi
3 renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (in tal senso si veda Cass. Sez. L, Sentenza n. 13054 del 10/06/2014).
Dunque, le dichiarazioni rese in sede ispettiva non possono avere una rilevanza in sé, in assenza di altri elementi, e non sono assistite da alcuna efficacia privilegiata, per quanto le stesse costituiscano comunque un elemento che può essere apprezzato dal giudice, in relazione della particolare coerenza o dell'attendibilità delle stesse con riferimento alle circostanze del caso concreto ed alle modalità con cui sono rese, rispetto ai fatti in esse affermati.
Dall'applicazione dei citati principi generali alla presente fattispecie discende, come logico corollario, l'accoglimento della spiegata opposizione, in quanto la parte opponente ha contestato la fondatezza degli addebiti trasfusi nell'ordinanza ingiunzione impugnata.
L'ordinanza impugnata trae origine dall'accertamento ispettivo nel quale è stata affermata la natura subordinata del rapporto di lavoro di e IA LD. CP_2
Risulta dagli atti che il e il IA hanno stipulato, in data CP_2
1/6/2017, con la “ , un “contratto Parte_2 di lavoro autonomo occasionale ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del Codice civile”, a tempo determinato fino al 31.12.2017 (cfr. docc. n.
2-3 allegati dalla parte ricorrente), aventi ad oggetto, per il , l'attività di “addetto ai servizi di accoglienza CP_2 clienti e/o addetto servizio antincendio”, per il IA l'attività di “addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo”.
In entrambi i contratti era previsto che “il collaboratore si impegna
a prestare la propria attività in forma di collaboratore occasionale, senza alcun vincolo di subordinazione nei limiti e con le modalità del presente contratto, ai sensi degli artt. 2222 e ss. c.c. e del libro V, Titolo III, del codice civile. Si devono intendere come prestazione occasionale i rapporti di lavoro di durate complessiva non superiore nell'anno solare a giorni 30 (ore 240), con un compenso complessivo non superiore a euro 5.000,00. (…) Il corrispettivo viene corrisposto forfettariamente in euro 7,00 orari. L'orario verrà stabilito dalla Committente in relazione all'apertura delle sedi di lavoro (…). Nello svolgimento dell'incarico, il Collaboratore non sarà soggetto a vincoli e/o a sanzioni disciplinari”.
4 Nel caso di specie, non può ritenersi sussistente il rapporto di lavoro subordinato tra i prevenuti e la società
[...]
” per le ragioni di seguito esposte. Parte_2
L'elemento della subordinazione (che si connota, soprattutto, per l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro) non costituisce un dato di fatto elementare, quanto piuttosto una modalità di essere del rapporto, potenzialmente desumibile da un complesso di circostanze, richiedenti una complessiva valutazione che è rimessa al giudice del merito, il quale, perciò, a tal fine, non può esimersi, nella qualificazione del rapporto di lavoro, da un concreto riferimento alle sue modalità di espletamento ed ai principi di diritto ispiratori della valutazione compiuta allo scopo della sussunzione della fattispecie nell'ambito di una specifica tipologia contrattuale. Pertanto, se tale apprezzamento di fatto non è immune da vizi giuridici e non è supportato da un'adeguata motivazione, non si sottrae al sindacato di legittimità.
Nella fattispecie sottoposta all'odierno vaglio, non può ricavarsi la connotazione subordinata del rapporto di lavoro instaurato tra le parti, alla luce di quanto emergente dagli atti.
In sede di accertamento ispettivo, non si ravvisano sicuri elementi sintomatici della subordinazione, in quanto i verbalizzanti hanno fondato il proprio convincimento sulle dichiarazioni rese dagli stessi IA e , alquanto generiche e non circostanziate. CP_2
Invero, gli stessi si sono limitati a riportare il contenuto del contratto sottoscritto, aggiungendo altresì, che entrambi lavoravano
“a seconda delle esigenze dell'agenzia” ovvero “a chiamata” e che la loro retribuzione dipendeva “dalle giornate di lavoro”. Infine, hanno precisato che lavoravano dalle “ore 23:00 alle ore 05:00”.
Così ricostruite le dichiarazioni rese dai lavoratori, va rammentato che, secondo l'oramai costante orientamento seguito dalla giurisprudenza di legittimità, è possibile ritenere accertata la natura subordinata di un rapporto di lavoro soltanto ove sia dimostrata la sussistenza di una serie di elementi caratteristici della subordinazione di cui all'art. 2094 c.c., quali, su tutti,
l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, al potere disciplinare e al potere di controllo del soggetto datoriale.
Ad ogni buon conto, si possono valorizzare quali indici sintomatici della subordinazione, ancorché solo in via sussidiaria e purché tra loro concorrenti, quantomeno per una valutazione globale di tipo presuntivo, anche ulteriori circostanze – tra cui, per esempio, la collaborazione e l'inserimento continuativo del lavoratore
5 all'interno dell'impresa, il vincolo di orario cui lo stesso è sottoposto, la forma della retribuzione percepita, l'assenza di rischio economico e imprenditoriale in capo al medesimo – tutte da apprezzare alla luce delle concrete modalità di attuazione della prestazione dallo stesso svolta.
Orbene, nel caso di specie, nulla viene comprovato o richiesto di provare con capitoli di prova specifici e circostanziati in ordine all'assoggettamento dei lavoratori al potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte della “ . Parte_4
A ben vedere, la parte opposta fonda la propria determinazione unicamente sul fatto che al momento dell'accesso all'interno della ditta “Ristorante Punta D'oro srl”, per i lavoratori sopra citati, addetti alla sicurezza e all'accoglienza, non era stato fornito alcun documento “che attestasse la regolare occupazione dei lavoratori”, supportata dalle dichiarazioni rese dai lavoratori sopra citati nel corso dell'attività ispettiva.
Si osserva, inoltre, che la parte opposta non ha dimostrato gli elementi “sintomatici” della subordinazione come, ad esempio, l'inserimento continuativo del lavoratore stesso nell'impresa, il vincolo di orario, la forma della retribuzione (cfr. Cass. Sez. L,
Sentenza n. 5645 del 2009). L'assenza di tali indici rilevatori della subordinazione, ancorché valutabili in via sussidiaria, porta dunque ad escludere che la parte opponente fosse datore di lavoro del IA
e del . CP_2
Giova evidenziare, infatti, che la mera osservanza di un orario di lavoro, dichiarata ai verbalizzanti dai due lavoratori, è un dato in sé neutro, in quanto non corroborato da aspetti di doverosità e, invero, compatibile con la clausola n. 4) dei contratti sottoscritti dagli stessi secondo cui: “l'orario verrà stabilito dalla Committente in relazione all'apertura delle sedi di lavoro”. Va ribadito, peraltro, che uno degli elementi su cui si fonda la subordinazione è l'etero - imposizione dell'orario lavorativo e il correlato potere disciplinare del datore di lavoro nel caso di inosservanza dell'orario lavorativo: elementi, tuttavia, non emersi dal verbale di primo accesso né dalle dichiarazioni fornite, in detta sede, dai lavoratori.
Per tutte queste ragioni, non ravvisandosi il presupposto in grado di giustificare la sanzione irrogata, la spiegata opposizione deve essere accolta e deve essere annullata l'ordinanza ingiunzione n.
16643 dell'8.3.2021, notificata in pari data.
6 Le spese processuali- liquidate come da infrascritto dispositivo in misura pari ai minimi attesa la non complessità della controversia- seguono la soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
-accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione n. 16643 dell'8.3.2021, notificata in pari data e dichiara non dovute le sanzioni ivi contenute;
-condanna la parte opposta alla rifusione delle spese processuali nei confronti della parte opponente -che liquida in complessivi Euro
1.865,00 oltre IVA e CAP e rimborso forfetario nella misura del 15% come per legge.
Bari, 12.03.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dott. Alessandro Tannoia
7