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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 19/11/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile e Penale di Massa, composto dai Signori Magistrati:
IU GI Presidente est.
CO OV IU
Valentina Prudente IU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 355 Reg. Gen. anno 2025 e promossa da
( ) elettivamente domiciliato nello studio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. Sara Coleo, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti.
RICORRENTE
contro
( ) , non comparso né rappresentato. CP_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
e con l'intervento di:
PUBBLICO MINISTERO
All'udienza del 3.10.2025, la causa passava in decisione sulle seguenti conclusioni:
“RICORRE all'Ill.mo Tribunale di Massa affinché Voglia, per tutte le ragioni sopra meglio precisate, previo svolgimento dell'istruttoria che sarà eventualmente ritenuta necessaria, modificare l condizioni di separazione nei seguenti termini:
- La figlia minore, già affidata ad entrambi i genitori, sarà collocata prevalentemente presso la Persona_1 madre che si farà cura di gestirla quotidianamente, con facoltà di visita da parte del padre previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni scolastici e ricreativi della minore;
- Aumentare l'importo dovuto dal sig. a titolo di contributo al mantenimento della figlia da versarsi in favore della di lei CP_1 Persona_1 madre, disponendone l'incremento fino alla somma di complessivi euro 500,00 o in quella che sarà Parte_1 ritenuta giusta ed equa. Ferme nel resto tutte le altre condizioni già stabilite in sede di separazione. Con vittoria di spese, diritti ed onorari. Con pronuncia immediatamente esecutiva”.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 4 1.
, con ricorso ritualmente depositato, esponeva che essa ricorrente Parte_1
aveva contratto matrimonio in Carrara il 7.2.2015 con;
che CP_1
dall'unione dei coniugi erano nati i figli (2.5.1996), Per_2 Per_3
(16.1.2000 e (19.10.2011); che con sentenza n. 113/2024 il Tribunale di Per_1
Massa aveva omo0logato la separazione consensuale dei coniugi;
che il ormai da svariati mesi, non aveva più osservato le condizioni Per_1
concordate nel ricorso in ordine al regime di visita e di permanenza della figlia minore;
che di fatto il non aveva più osservato il calendario di Per_1
affidamento stabilito nelle condizioni di separazione;
che quindi essa ricorrente doveva farsi carico integralmente del mantenimento della minore, ivi comprese le vacanze estive;
che era pertanto giustificata la richiesta di aumento del contributo al mantenimento della figlia dai 300,00 euro fissati in sentenza ad almeno € 500,00, in ragione dei maggiori esborsi sostenuti;
che il resistente, maturati i requisiti per il pensionamento poteva contare sull'aumento della pensione percepita;
tanto premesso chiedeva di modificare le condizioni di cui alla separazione, prevedendosi l'affidamento congiunto della minore, con collocazione prevalente della stessa presso la madre, con facoltà per il padre di vederla e di tenerla con se, previo accordo con la madre, nonché disponendosi l'aumento del contributo al mantenimento a € 500,00 ovvero nella maggiore o minore somma di giustizia.
Parte resistente rimaneva contumace.
La causa, istruita mediante la produzione di documenti e l''ascolto della minore, veniva quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe, all'udienza del 3.10.2025.
2.
pagina 2 di 4 È risultato provato che il resistente, contrariamente alle condizioni della separazione, ha di fatto diradato i propri incontri con la figlia, non rispettando il regime di affidamento e di visita, anche con riferimento alle vacanze estive.
In tal senso, appaiono dirimenti le dichiarazioni rese, in sede di ascolto, dalla stessa minore (cfr. verbale d'udienza del 12.9.2025).
Risulta quindi giustificato, in ragione dei maggiori oneri economici che la madre deve sostenere, l'aumento del contributo al mantenimento della figlia da parte del padre;
aumento che tenendo conto delle condizioni di pensionato del può essere determinato, in via prudenziale, in € 400,00, rivalutabili Per_1
annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi all'avente diritto entro il giorno 5 di ciascun mese.
In ragione del volontario diradamento dei rapporti con la figlia, va rimodulato il regime di visita e di permanenza del padre, prevedendosi che lo stesso possa vedere e tenere con sé la figlia quanto vorrà, previo accordo con la madre.
In tal senso, va quindi accolta la domanda, con consequenziale modifica delle precedenti condizioni omologate nella richiamata sentenza del Tribunale di
Massa, n. 113/2024 del 12.2.2024, in punto di misura del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre e di regime di visita e di permanenza a favore del padre;
rimangono ferme le ulteriori condizioni.
3.
Le spese legali, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede: in accoglimento della proposta domanda, modifica le condizioni omologate nella sentenza n. 113/2024 resa dal Tribunale, come da motivazione;
condanna al pagamento delle spese processuali, in favore CP_1
dell'Erario, liquidate in complessivi € 2.200,00 per compenso professionale, oltre spese generali ed accessori di legge.
pagina 3 di 4 Così deciso in Massa il 19.11.2025
Il Presidente est.
IU GI
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile e Penale di Massa, composto dai Signori Magistrati:
IU GI Presidente est.
CO OV IU
Valentina Prudente IU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 355 Reg. Gen. anno 2025 e promossa da
( ) elettivamente domiciliato nello studio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. Sara Coleo, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti.
RICORRENTE
contro
( ) , non comparso né rappresentato. CP_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
e con l'intervento di:
PUBBLICO MINISTERO
All'udienza del 3.10.2025, la causa passava in decisione sulle seguenti conclusioni:
“RICORRE all'Ill.mo Tribunale di Massa affinché Voglia, per tutte le ragioni sopra meglio precisate, previo svolgimento dell'istruttoria che sarà eventualmente ritenuta necessaria, modificare l condizioni di separazione nei seguenti termini:
- La figlia minore, già affidata ad entrambi i genitori, sarà collocata prevalentemente presso la Persona_1 madre che si farà cura di gestirla quotidianamente, con facoltà di visita da parte del padre previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni scolastici e ricreativi della minore;
- Aumentare l'importo dovuto dal sig. a titolo di contributo al mantenimento della figlia da versarsi in favore della di lei CP_1 Persona_1 madre, disponendone l'incremento fino alla somma di complessivi euro 500,00 o in quella che sarà Parte_1 ritenuta giusta ed equa. Ferme nel resto tutte le altre condizioni già stabilite in sede di separazione. Con vittoria di spese, diritti ed onorari. Con pronuncia immediatamente esecutiva”.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 4 1.
, con ricorso ritualmente depositato, esponeva che essa ricorrente Parte_1
aveva contratto matrimonio in Carrara il 7.2.2015 con;
che CP_1
dall'unione dei coniugi erano nati i figli (2.5.1996), Per_2 Per_3
(16.1.2000 e (19.10.2011); che con sentenza n. 113/2024 il Tribunale di Per_1
Massa aveva omo0logato la separazione consensuale dei coniugi;
che il ormai da svariati mesi, non aveva più osservato le condizioni Per_1
concordate nel ricorso in ordine al regime di visita e di permanenza della figlia minore;
che di fatto il non aveva più osservato il calendario di Per_1
affidamento stabilito nelle condizioni di separazione;
che quindi essa ricorrente doveva farsi carico integralmente del mantenimento della minore, ivi comprese le vacanze estive;
che era pertanto giustificata la richiesta di aumento del contributo al mantenimento della figlia dai 300,00 euro fissati in sentenza ad almeno € 500,00, in ragione dei maggiori esborsi sostenuti;
che il resistente, maturati i requisiti per il pensionamento poteva contare sull'aumento della pensione percepita;
tanto premesso chiedeva di modificare le condizioni di cui alla separazione, prevedendosi l'affidamento congiunto della minore, con collocazione prevalente della stessa presso la madre, con facoltà per il padre di vederla e di tenerla con se, previo accordo con la madre, nonché disponendosi l'aumento del contributo al mantenimento a € 500,00 ovvero nella maggiore o minore somma di giustizia.
Parte resistente rimaneva contumace.
La causa, istruita mediante la produzione di documenti e l''ascolto della minore, veniva quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe, all'udienza del 3.10.2025.
2.
pagina 2 di 4 È risultato provato che il resistente, contrariamente alle condizioni della separazione, ha di fatto diradato i propri incontri con la figlia, non rispettando il regime di affidamento e di visita, anche con riferimento alle vacanze estive.
In tal senso, appaiono dirimenti le dichiarazioni rese, in sede di ascolto, dalla stessa minore (cfr. verbale d'udienza del 12.9.2025).
Risulta quindi giustificato, in ragione dei maggiori oneri economici che la madre deve sostenere, l'aumento del contributo al mantenimento della figlia da parte del padre;
aumento che tenendo conto delle condizioni di pensionato del può essere determinato, in via prudenziale, in € 400,00, rivalutabili Per_1
annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi all'avente diritto entro il giorno 5 di ciascun mese.
In ragione del volontario diradamento dei rapporti con la figlia, va rimodulato il regime di visita e di permanenza del padre, prevedendosi che lo stesso possa vedere e tenere con sé la figlia quanto vorrà, previo accordo con la madre.
In tal senso, va quindi accolta la domanda, con consequenziale modifica delle precedenti condizioni omologate nella richiamata sentenza del Tribunale di
Massa, n. 113/2024 del 12.2.2024, in punto di misura del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre e di regime di visita e di permanenza a favore del padre;
rimangono ferme le ulteriori condizioni.
3.
Le spese legali, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede: in accoglimento della proposta domanda, modifica le condizioni omologate nella sentenza n. 113/2024 resa dal Tribunale, come da motivazione;
condanna al pagamento delle spese processuali, in favore CP_1
dell'Erario, liquidate in complessivi € 2.200,00 per compenso professionale, oltre spese generali ed accessori di legge.
pagina 3 di 4 Così deciso in Massa il 19.11.2025
Il Presidente est.
IU GI
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