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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 12/09/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 71/2023 R.G.L. e vertente
TRA
, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Rosa Lombardo giusta procura in atti;
- appellante
CONTRO
, Controparte_1
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo notificato in data 2 dicembre 2021, il sig. adiva Controparte_1 il Tribunale di Palmi, Sezione Lavoro, al fine di ottenere la condanna dell' Controparte_2 al pagamento della somma di € 4.486,22, oltre interessi, a titolo di prestazioni aggiuntive Covid-19
(straordinario per esecuzione tamponi Covid).
In particolare, l'odierno appellato assumeva: Cont di essere infermiere professionale dell' in servizio presso il Pronto Parte_1
Soccorso di Polistena;
che, con nota prot. n. 19118 dell'11.04.2020, la Commissione Straordinaria dell' CP_2
pubblicava un avviso interno per disponibilità di prestazioni aggiuntive, rivolto agli
[...] infermieri area dell'emergenza per esecuzione domiciliare/ambulatoriale tamponi test Covid-19; che, il punto 4 del richiamato avviso prevedeva, espressamente, che “l'utilizzo di prestazioni aggiuntive è finalizzata prioritariamente alla copertura turni/ore, valorizzati con una tariffa orario di € 26/ore.”; di aver manifestato la propria disponibilità, effettuando presso il triage covid dell' Parte_2
le seguenti ore, a titolo di prestazioni aggiuntive covid tamponi: nel mese di marzo 2020
[...]
n. 12 ore retribuite nella busta paga di agosto 2020; nel mese di aprile 2020 n. 114 ore in totale retribuite nella busta paga di agosto 2020; nel mese di maggio 2020 n. 65 ore retribuite nella busta paga di agosto 2020; nel mese di giugno 2020 n. 66 ore retribuite nella busta paga di agosto 2020; nel mese di novembre 2020 n. 111 ore retribuite nella busta paga aprile 2021; febbraio 2021 n. 27 ore retribuite nella busta paga aprile 2021; marzo 2021 n. 14 ore retribuite nella busta paga maggio
2021; che l'ASP era debitrice nei confronti del sig. di € 4.486,22 a titolo di prestazioni CP_1 aggiuntive Covid-19, in quanto dal raffronto tra le ore svolte e la remunerazione delle stesse, emergeva che non fosse stata applicata la remunerazione indicata nel bando e cioè € 26,00.
Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, l' chiedeva la revoca del decreto Parte_1 ingiuntivo n. 251/2021, con il quale veniva intimato all'odierna appellante il pagamento della somma di € 4.486,22, oltre interessi legali, a titolo di prestazioni aggiuntive Covid-19, deducendo che: le attività svolte dal ricorrente erano state già remunerate come lavoro straordinario, secondo gli importi contrattualmente previsti;
le prestazioni aggiuntive non risultavano formalmente istituite all'interno dell' mediante Pt_1 contrattazione integrativa, come richiesto dalla normativa vigente (“il lavoro svolto da parte opposta è stato quindi svolto e remunerato a titolo di lavoro straordinario e secondo gli importi previsti per lo stesso e che l'azienda ha perfettamente adempiuto agli obblighi previsti contrattualmente e he nulla è dovuto a diverso titolo”); non risultava che la prestazione resa da parte opposta, retribuita a titolo di straordinario, sia stata richiesta e/o specificamente assegnata dalla Direzione Sanitaria, quale prestazione aggiuntiva, così come previsto al punto 9 del bando;
Con sentenza n. 1355/2022, pubblicata in data 29.09.2022, il Tribunale di Palmi, Sezione Lavoro, , dichiarava l'improcedibilità del ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo, con la seguente motivazione: “all'udienza odierna nessuno è comparso e manca in atti la prova della notificazione a parte convenuta del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di discussione e, dunque, la prova della regolare costituzione del contraddittorio;
tale circostanza, evidenziando
l'inerzia di parte ricorrente, pregiudica la prosecuzione del giudizio.”
Con l'unico motivo di appello “errata valutazione della produzione documentale – prova della notifica alla parte presso il procuratore costituito”, l' impugnava la sentenza Parte_1 sopra richiamata e rassegnava le seguenti conclusioni:
“Dichiarare procedibile il ricorso e per l'effetto accogliere i motivi di cui all'atto di opposizione e revocare il decreto ingiuntivo n. 251 del 2021 notificato il 03.12.2021 con il quale è stata condannata la azienda al pagamento della somma di €. 4.486,22.
Dichiarare la contumacia dell'opposto regolarmente citato e non comparso.
Condannare l'opposto alle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.”
In particolare, l' deduceva: Parte_1 di aver notificato, in data 19.04.2022, al procuratore costituito (Avv. Domenica Panzera) il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo e il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti;
che, la prova dell'avvenuta notifica era stata tempestivamente depositata in cancelleria;
che, per mero errore di qualificazione dell'atto, al momento dell'assunzione al fascicolo telematico da parte della cancelleria, detto deposito veniva nominativamente indicato non già come prova della notifica bensì come “deposito procura” e, sotto tale titolo, inserito nel fascicolo telematico;
che il Tribunale, alla prima udienza di comparizione delle parti, indotto in errore dalla qualificazione della produzione documentale come semplice “procura”, ha concluso per l'inattività della parte.
Nel merito, parte appellante reiterava le richieste già formulate in primo grado.
Con decreto del 17.03.2023, veniva fissata l'udienza collegiale per il giorno 16.06.2023 e veniva disposto che copia del ricorso e del decreto venissero notificati all'appellato entro i termini di legge.
L provvedeva alla predetta notifica, in data 20.03.2023. Controparte_2
Nonostante la regolarità della notifica, l'appellato, il sig. , non si costituiva in Controparte_1 giudizio.
Con ordinanza emessa all'esito dell'udienza in camera di consiglio del 5 aprile 2024, il Collegio dichiarava la contumacia dell'appellato.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti. Sono state depositate note nel termine dell'11 settembre 2025, fissato nel predetto decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di gravame, rubricato “errata valutazione della produzione documentale – prova della notifica alla parte presso il procuratore costituito” l'appellante ha affermato di aver tempestivamente e ritualmente notificato il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo al procuratore costituito del sig. , Avv. Domenica Panzera, deducendo che la prova Controparte_1 della regolarità della predetta notifica sarebbe contenuta nel documento erroneamente denominato
“procura”; ha assunto, altresì, che tale documento - ove correttamente esaminato - avrebbe dovuto condurre alla dichiarazione di contumacia del sig. e, conseguemente, alla regolare CP_1 costituzione del contraddittorio tra le parti.
Nel merito, l' ha ribadito in questa sede che la prestazione lavorativa Controparte_2 del sig. per la quale è stata chiesta una rivalutazione economica in quanto prestazione CP_1 aggiuntiva, sia stata in realtà eseguita e retribuita come lavoro straordinario, secondo le tariffe vigenti, e che non risulterebbe alcuna specifica richiesta o assegnazione della prestazione da parte della Direzione Sanitaria, idonea a qualificarla come “prestazione aggiuntiva”, come previsto dal punto 9 del bando.
L'appello è fondato e meritevole di accoglimento.
Va premesso che, nel rito di opposizione, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., il ricorso introduttivo del giudizio deve essere notificato alla controparte per consentire la valida instaurazione del contraddittorio e la trasformazione del procedimento monitorio in un ordinario processo di cognizione.
L'assenza della ridetta notifica - e dunque il semplice deposito di un atto di opposizione a decreto ingiuntivo non notificato alla controparte - rende improcedibile l'opposizione, senza alcuna possibilità di concessione di un nuovo termine per la rinotifica e senza che a nulla possa rilevare l'eventuale costituzione del creditore opposto.
Tale principio è stato autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui “nel rito del lavoro l'appello pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta non essendo consentito - alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111 Cost., comma 2) - al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c.. Principio questo che deve ritenersi applicabile al procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo - per identità di ratio rispetto alle sopraindicate disposizioni di legge ed ancorchè detto procedimento debba considerarsi un ordinario processo di cognizione anzichè un mezzo di impugnazione - sicchè anche in tale procedimento la mancata notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità della opposizione e con essa la esecutività del decreto ingiuntivo opposto" (Cass. SS. UU, n. 20604/2008).
Ciò premesso, deve rilevarsi che dagli atti risulta documentalmente provata, da parte dell' , la regolare e tempestiva notifica del ricorso in opposizione e del decreto di Parte_1 fissazione dell'udienza al procuratore costituito dell'opposto; nel giudizio di primo grado, l'odierna appellante ha infatti depositato un documento denominato “email_della_pratica_1”, il quale contiene la prova dell'avvenuta tempestiva notifica, ridepositato poi in appello.
Pertanto, stante la prova in giudizio della regolarità della notifica, il ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo era procedibile.
Passando al merito della controversia, va, preliminarmente, rammentato che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto all'accertamento dell'esistenza del credito fatto valere in via monitoria, nell'ambito del quale l'opposto, pur formalmente convenuto, assume la posizione sostanziale di attore, in quanto portatore della pretesa creditoria azionata in via monitoria, mentre l'opponente riveste la posizione sostanziale di convenuto (Cass. Civ. n. 2421 del 03/02/2006).
Secondo i principi generali in materia di onere della prova, il creditore che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. Civ. Sez. Unite n. 13533 del 30/10/2001;
Cass. Sez. 2 n. 13685 del 21/05/2019).
In particolare, nel giudizio di opposizione si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I, 31 maggio 2007 n.
12765; Cass. civile, sez. I, 03 febbraio 2006, n. 2421; Cass. civile, sez. II, 30 luglio 2004, n.
14556; Cass. civile, sez. III, 17 novembre 2003, n. 17371; Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003, n.
5321; Cass. civile, sez. I, 27 giugno 2000, n. 8718; Cass. civile, sez. II, 29 gennaio 1999, n.
807; Cass. civile, sez. lav., 17 novembre 1997, n. 11417; Cass. civile, Sezioni Unite, 07 luglio
1993 n. 7448). Nel caso di specie, il sig. nella fase monitoria, ha allegato - a fondamento della CP_1 propria pretesa creditoria - le buste paga relative alle mensilità di agosto 2020, ottobre 2020, gennaio 2021, aprile 2021 e maggio 2021, nonché un avviso interno afferente lo svolgimento di prestazioni aggiuntive e la relativa tariffazione oraria.
Pur tuttavia, a seguito della proposizione dell'opposizione da parte dell' CP_2
, l'opposto non si è costituito nel giudizio di primo grado, né in appello, rimanendo
[...] contumace.
Come noto a seguito della sentenza delle Sezionei unite n. 14475/15, i documenti allegati alla richiesta di decreto ingiuntivo, anche qualora non siano stati nuovamente prodotti nella fase di opposizione, non possono essere considerati nuovi e pertanto, se allegati all'atto di appello contro la sentenza che ha definito il giudizio di primo grado, devono essere ritenuti ammissibili", in quanto le due fasi – monitoria e di opposizione fanno parte di un medesimo giudizio che si svolge nel medesimo ufficio
Il punto è, che nel caso di specie, l'opposto è rimasto contumace nel giudizio d'appello, omettendo dunque di depositare i documenti sulla cui base era stato conceso il decreto ingiuntivo.
E' abbastanza recente l'interevento delle Sezioni Unite, sentenza n. 4835/23., con il quale sono state chiarite le sorti del processo in caso di mancato deposito del fascicolo di primo grado. La Corte ha statuito che “Il principio di "non dispersione (o di acquisizione) della prova", operante anche per i documenti - prodotti sia con modalità telematiche che in formato cartaceo -, comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, né può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che li abbia inizialmente offerti in comunicazione. Il giudice d'appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi, mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte, illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni.
Affinché il giudice di appello possa procedere all'autonomo e diretto esame del documento già prodotto in formato cartaceo nel giudizio di primo grado, onde dare risposta ai motivi di impugnazione o alle domande ed eccezioni riproposte su di esso fondati, il documento può essere sottoposto alla sua attenzione, ove non più disponibile nel fascicolo della parte che lo aveva offerto in comunicazione (perché ritirato e non restituito, o perché questa è rimasta contumace in secondo grado), mediante deposito della copia rilasciata alle altre parti a norma dell'art. 76 disp. att.
c.p.c. Il giudice di appello può inoltre porre a fondamento della propria decisione il documento prodotto in formato cartaceo non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto che sia trascritto o indicato nella decisione impugnata, o in altro provvedimento o atto del processo, ovvero, se lo ritiene necessario, può ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti in primo grado. Allorché la parte abbia ottemperato all'onere processuale di compiere nell'atto di appello o nella comparsa di costituzione una puntuale allegazione del fatto rappresentato dal documento cartaceo prodotto in primo grado, del quale invochi il riesame in sede di gravame, e la controparte neppure abbia provveduto ad offrire in comunicazione lo stesso nel giudizio di secondo grado, sarà quest'ultima a subire le conseguenze di tale comportamento processuale, potendo il giudice, il quale ha comunque il dovere di ricomporre il contenuto di una rappresentazione già stabilmente acquisita al processo, ritenere provato il fatto storico rappresentato dal documento nei termini specificamente allegati nell'atto difensivo.”
In sintesi libero accesso ai documenti di parte non riprodotti in appello laddove: il contenuto degli stessi, necessario ai fini della decisione, sia stato cristallizzato nella sentenza di primo grado, oppure la parte che intende valersene faccia specifica istanza o faccia puntuale allegazione del fatto rappresentato nel documento.
Nella presente fattispecie nessuna delle tre ipotesi appena specificata si è verificata, atteso che la sentenza di primo grado si è arrestata su un inesatto rilievo processuale e la parte non si è costituita in giudizio né in primo né in secondo grado
, a sua volta, sia in fase di opposizione che in appello, ha ribadito – seppur insieme ad CP_3 altre difese ultronee , in quanto riguardanti una diverso emolumento soggetto a diversa normativa -
- la non debenza delle somme ingiunte, asserendo che le prestazioni rese dal sig. fossero CP_1 state già remunerate a titolo di straordianrio e che mai alcuna richiesta alcuna specifica richiesta o assegnazione della prestazione da parte della Direzione Sanitaria, idonea a qualificarla come
“prestazione aggiuntiva”, di svolgere prestazioni aggiuntive durante il periodo Covid-19 fosse mai pervenuta dalla Direzione Generale, condizione alla quale il bando subordinava la remunerazione a
26,00 euro l'ora rivendicata dallo CP_1
In definitiva la contumacia del sig. in entrambi i gradi di giudizio, comporta, sulla CP_1 scorta dei principi vigenti in materia di onere della prova sopra richiamati, che non sia stata raggiunta la prova del credito vantato in sede monitoria, la cui dimostrazione grava, si ribadisce, esclusivamente sulla parte opposta.
In conclusione, in accoglimento del ricorso in appello, la sentenza n. 1355/2022, pubblicata in data 29/09/2022 deve essere riformata e il decreto ingiuntivo opposto deve essere recovato.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono poste carico dell'appellato, liquidate in dispositivo sulla base del D.M. n. 147/22, per il primo grado (comprensivo delle spese del monitorio) espunta sia la fase istruttoria che decisoria, in quanto l'apperllante non è comparsa e la causa è stata decisa in prima udienza
PQM
la Corte d'Appello di Reggio Calabria – Sezione Lavoro – definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato dall' Parte_1
contro il sig. avverso la sentenza n. 1355/2022 del
[...] Controparte_1
Tribunale di Palmi – Sezione Lavoro, pubblicata in data 29 settembre 2022, accoglie l'appello e, per Cont l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'opposizione proposta dall' e revoca il decreto ingiuntivo n. 251/2021, emesso dal Tribunale di Palmi, Sezione Lavoro, in data 2 dicembre
2021. Cont Condanna al pagamento in favore dell' delle spese di lite liquidate per il Controparte_1 primo grado in € 894,00 oltre accessori di legge, e in € 962,00 oltre accessori di legge, per il secondo grado di giudizio.
Reggio Calabria, così deciso nella Camera di Consiglio del 12 settembre 2025
Consigliere relatore
(dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(dott.sa Marialuisa Crucitti)