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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/09/2025, n. 1369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1369 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SEZIONE SECONDA CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere;
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.;
ha emesso la seguente
sentenza
definitiva nella causa civile iscritta al n. 1384/2022 R.G., tra:
, in persona del liquidatore pro tempore, con Parte_1 sede in Palermo, via Umberto Boccioni n. 238 (c.f. e p. iva ), P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Petrone, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Palermo, via Principe di Belmonte n. 90 (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
appellante in via principale,
e
Controparte_1 sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC), in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo ed elettivamente domiciliate presso gli uffici dell'Avvocatura in Palermo, via Valerio Villareale n. 6 (indirizzo p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
1 appellante in via incidentale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 29 novembre 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso come di seguito:
- Avv. Vittorio Petrone per : Parte_1
“In via principale e nel merito, accogliere in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo n.403/2022 l'appello proposto da in Parte_1 persona del legale rappresentante e liquidatore pro tempore per le motivazioni tutte esposte in parte narrativa e così:
- accogliere integralmente la domanda di accertamento negativo del credito proposta con atto di citazione del 10 dicembre 2020, notificato in pari data, così ritenendo e dichiarando l'illegittimità della “prima richiesta di pagamento indennità abusiva occupazione” concernente l'unità immobiliare a destinazione commerciale e industriale ubicata in Palermo (PA), Via Umberto Boccioni n.238, notificata ad istanza dell
[...]
Controparte_2 in data 10/11/2020, con la quale è stato intimato all'odierna
[...] attrice “di provvedere al pagamento della complessiva somma, di €.190.532,59 ( ) e, conseguentemente, dichiarala integralmente Email_1 inesistente, nulla o, in ogni caso, inidonea a produrre effetti nella sfera giuridica della società attrice;
- in riforma del capo dell'impugnato provvedimento che dispone l'accoglimento parziale della domanda riconvenzionale proposta dall' ritenere e dichiarare non dovuta CP_2 all' l'indennità di occupazione di €.80.373,00 oltre interessi a decorrere dalla data CP_2 dell'11 novembre 2020 sino al soddisfo, per tutti i motivi sopra esposti;
In linea subordinata, rideterminare l'indennità di occupazione oggetto dell'avversaria domanda riducendone la misura mensile in quella minore che sarà ritenuto di giustizia e fissando la decorrenza della stessa nel giorno 10.11.2020, data in cui è stata notificata alla società appellante la “prima richiesta di pagamento indennità abusiva occupazione” ed il termine finale nell'11/03/2021, giorno del rilascio dell'immobile in favore dell CP_2
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre rimborso forfettario delle spese
2 generali I.V.A. e C.P.A. come per legge”;
- Avvocatura Distrettuale dello Stato per ANBSC:
“voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, Rigettare l'avversario appello, in ragione della sua manifesta infondatezza;
In accoglimento del proposto appello incidentale, accertare e dichiarare la spettanza della somma di euro 190.532,59 in capo all' odierna convenuta e, di conseguenza, CP_1 condannare controparte al pagamento di € 190.532,59 in favore dell' CP_2
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, parzialmente devoluti ex lege al fondo per la riduzione della pressione fiscale, a norma dell'art. 9, comma 4, del D.L. 90/2014, convertito dalla legge 114/2014”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 27 luglio 2022, la Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 403/2022, del 27
[...] gennaio 2022, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento iscritto al n. 16083/2020 R.G..
Con comparsa di risposta depositata in data 16 novembre 2022, si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto dell'impugnazione principale e CP_2 proponendo appello incidentale.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 29 novembre 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
La agiva in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo nei confronti Parte_1 dell' , esponendo che: CP_2
- con Decreto R.M.P. n.125/1998 emesso dal Tribunale di Palermo - Sezione Misure di Prevenzione in data 15 maggio 2002, divenuto definitivo il 12 dicembre 2007, era stata disposta a carico di CP_3
[..
[...] la confisca dell'unità immobiliare a destinazione commerciale
[...]
e industriale ubicata in Palermo, Via Umberto Boccioni n. 238;
- con scrittura privata del 31 gennaio 2005, registrata in data 09 febbraio 2005, la Immobiliare AF s.p.a. – società ritenuta riconducibile a ed attinta dal sequestro preventivo – le aveva ceduto Controparte_3 in locazione il locale scantinato sito in Palermo, via Croce Rossa n. 238 (oggi Via Umberto Boccioni n. 238) per la durata di sei anni, decorrenti dal 1° febbraio 2005, rinnovabili tacitamente per ulteriori sei, per il canone di €16.440,00 oltre IVA annui, da pagarsi in rate mensili anticipate di €1.370,00 oltre IVA;
- nel corso del rapporto, la conduttrice aveva realizzato interventi di manutenzione straordinaria per un ammontare complessivo di
€50.000,00, somma mai rimborsatale dalla locatrice;
- alla data del 31 gennaio 2011, la locazione si era rinnovata tacitamente per un ulteriore periodo di sei anni;
- la conduttrice aveva regolarmente pagato il canone dovuto fino al 31 dicembre 2013, data a partire dalla quale la locatrice non aveva più emesso né inviato le relative fatture.
- in data 28 agosto 2014, l' le aveva notificato “Ordinanza di sfratto CP_2 ex art.2 decies, 2 comma, Legge 575/1965” con la quale – dato atto che il decreto di confisca n.125/98 del 15/05/2002 era divenuto definitivo, a seguito di pronuncia della Corte di cassazione, il 12.12.2007 – le intimava di rilasciare l'unità immobiliare oggetto di locazione entro il termine di trenta giorni;
- da ultimo, trascorsi oltre sei anni dalla notificazione dell'ordinanza di sfratto (mai eseguita), in data 10 novembre 2020 le era stata notificata la
“prima richiesta di pagamento indennità abusiva occupazione”, con cui l' CP_2 le chiedeva il pagamento della complessiva somma di €190.532,59, per l'utilizzo dell'unità immobiliare nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2011 e il 30 settembre 2020, ed il rilascio del bene entro il termine di novanta giorni,
4 formulando le seguenti conclusioni:
1. ritenere e dichiarare l'illegittimità della “prima richiesta di pagamento indennità abusiva occupazione” concernente l'unità immobiliare a destinazione commerciale e industriale ubicata in Palermo (PA), Via Umberto Boccioni n.238, notificata ad istanza dell' dei Beni Controparte_1
Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata in data CP_2
10/11/2020, con la quale è stato intimato all'odierna Attrice “di provvedere al pagamento della complessiva somma, salvo errori e/o omissioni, di €.190.532,59 (centonovantamilacinquecentotrentadue/59) e conseguentemente dichiarala inesistente, nulla o, con ogni statuizione, inidonea a produrre effetti nella sfera giuridica della società Attrice;
2. ritenere e dichiarare non dovuta all' l'indennità di occupazione di CP_2
€.190.532,59 oggetto della pretesa formulata mediante l'atto impugnato;
3. in linea subordinata: a) ritenere e dichiarare non dovuta l'indennità di occupazione richiesta dall CP_2 per il periodo di vigenza del contratto di locazione stipulato tra la Immobiliare AF s.p.a. e l'Attrice, compreso tra il 31/01/2011 ed il 31/12/2013; b) ritenere e dichiarare la prescrizione del diritto alla percezione di indennità e/o canoni locativi maturati fino alla data del 10/11/2015; c) in ogni caso - tenuto conto, della mancanza del certificato di agibilità del bene immobile, della condizione giuridica dello stesso, del pagamento di spese di straordinaria manutenzione da parte dell'Attrice, del mancato riconoscimento in favore della stessa dell'equo indennizzo previsto dall'art.52 del D.Lgs. n.159/2011 e di ogni altra circostanza sopra illustrata dall'Attrice - ritenere e dichiarare non dovuta l'indennità di occupazione ovvero rideterminarla nel minore importo che sarà ritenuto di giustizia.
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto delle domande e, in via CP_2 riconvenzionale, la condanna della attrice al pagamento di quanto richiesto con l'atto del 10 novembre 2020.
Istruito il procedimento in via documentale, con la sentenza oggetto di impugnazione il Tribunale così statuiva:
“Accoglie parzialmente l'azione di accertamento negativo proposta da Parte_1 dichiarando che la pretesa di risarcimento per occupazione sine titulo avanzata dall'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla
5 Criminalità Organizzata è infondata con riguardo al periodo compreso tra il 31 gennaio 2011 e l'11 novembre 2015; respinge la domanda di accertamento negativo per il resto. Accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale dell' Controparte_1
e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità
[...]
Organizzata e condanna in persona del legale rappresentante pro tempore a Parte_1 risarcirla mediante pagamento di euro 80.373 oltre interessi a decorrere dalla data dell'11 novembre 2020 sino al soddisfo sulla somma maturata mese per mese a partire di euro 1.370,00. Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in favore della convenuta Parte_1 in euro 4.500,00, oltre IVA, cpa e rimborso forfettario del 15% come per legge, compensandole per il resto.”.
Il Tribunale, considerato che, a seguito della pronuncia della Corte di cassazione del 12 dicembre 2007, la confisca di prevenzione era divenuta definitiva, e dunque il bene attratto a titolo originario al demanio dello Stato, ritiene legittimo l'esercizio da parte dell' del potere/dovere di ordinare CP_2 all'occupante il rilascio del bene e chiedere l'indennità per l'occupazione sine titulo perpetrata.
Ciò posto, tenuto conto del fatto che l'ablazione patrimoniale ed il conseguente scioglimento del rapporto locatizio erano stati comunicati alla società conduttrice solo con l'ordine amministrativo di rilascio del bene, notificato in data 28 agosto 2014, e riscontrata, pertanto, fino a quel momento la buona fede della , liquida il danno da perdita di godimento del bene a partire da Parte_1 tale ultima notifica, parametrandolo al canone di locazione già corrisposto nel corso del rapporto con la originaria proprietaria, tenuto conto della destinazione ad archivio/magazzino, coerente con la sua naturale vocazione, assegnata dallo Stato al cespite.
Il primo giudice, inoltre, qualificato il danno quale illecito extracontrattuale, accoglie l'eccezione di prescrizione quinquennale formulata dalla , Parte_1 ritenendo così esigibile la pretesa risarcitoria per la sola occupazione verificatasi tra il 10 novembre 2015 ed il 30 settembre 2020, data ultima indicata nella domanda riconvenzionale.
*****
6 Proponendo l'impugnazione principale, la , nel censurare la Parte_1 sentenza:
- definisce come mera congettura l'affermazione per cui l
[...] avrebbe sin da subito valutato le modalità di impiego CP_1 dell'immobile, di fatto definita solo nel 2020;
- lamenta l'inesistenza di un danno in re ipsa meritevole di risarcimento con decorrenza dalla notifica dello sfratto del 28 agosto 2014;
- deduce che l'immobile non può, ancora oggi, produrre reddito in favore dell' , difettando l'autorizzazione del Ministero all'utilizzo diretto CP_2 del bene, ex art. 48 d. lgs. n. 159/2011;
- ribadisce che fra la confisca e la prima iniziativa concreta per recuperare il bene da parte dell sono trascorsi tredici anni e che, in ogni CP_1 caso, al più questa avrebbe potuto pretendere un indennizzo con decorrenza dalla comunicazione del provvedimento direttoriale del 29 gennaio 2020;
- si duole del rigetto delle istanze istruttorie articolate in primo grado, tese a dimostrare l'insussistenza di qualsivoglia danno economico in capo alla P.A., delle quali chiede l'accoglimento;
- contesta l'affermazione per cui il ritardo nella determinazione amministrativa sulla destinazione del bene sarebbe dovuto alla impossibilità, da parte dell' di compiere un valido sopralluogo, CP_1 rilevando di non aver mai negato l'accesso all'immobile ed, anzi, di averlo consentito, come documentato in atti ed evidenziando, in ogni caso, come l' disponesse della dettagliata documentazione e della CP_2 perizia di stima acquisite e realizzate nel corso del procedimento di prevenzione;
- deduce l'assenza di antigiuridicità nel proprio agire e contesta la quantificazione del danno operata in sentenza.
L'appello è fondato, per le seguenti assorbenti ragioni.
E' noto che, con la sentenza della Corte di Cassazione a SS.UU. n. 33645/2022, dirimendosi il precedente contrasto giurisprudenziale, è stato affermato il principio secondo cui, in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno
7 della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale.
Come chiarito nella richiamata pronuncia, l'allegazione che l'attore faccia della concreta possibilità di godimento perduta può essere specificatamente contestata dal convenuto costituito. Al cospetto di tale allegazione il convenuto ha l'onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento. La contestazione al riguardo non può essere generica, ma deve essere specifica, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115 c.p.c., comma 1. In presenza di una specifica contestazione sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, c.p.c.) o mediante presunzioni semplici.
Ritiene la Corte che, nel caso di specie, non sia stata adeguatamente allegata, né tanto meno provata, dall' Controparte_1 dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata, la
[...]
“concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del godimento” dell'immobile occupato dalla , fortemente ed in modo argomentato contestata Parte_1 dalla , anche mediante formulazione di richieste istruttorie. Parte_1
In effetti, la adibizione del bene a “archivio e/o magazzino” disposta con provvedimento direttoriale del 29 gennaio 2020 è intervenuta a distanza di oltre cinque anni dalla notifica dello sfratto e, addirittura, di oltre dodici anni dalla raggiunta definitività della confisca.
Essa, inoltre, risulta (come denuncia del resto la stessa formula ambivalente adottata: “e/o”) del tutto generica e svincolata, anche nelle deduzioni di causa dell'Agenzia, da un effettivo e concreto, ben individuato, godimento del bene.
Nulla l'odierna convenuta ha, del resto, allegato in ordine alle spese che, nelle more del rilascio, lo Stato avrebbe sostenuto, nell'area interessata o in quelle vicine, per procurarsi altri locali da adibire ad archivio o magazzino, né riguardo alle amministrazioni statuali interessate a fruire del bene.
E, del resto, secondo quanto affermato dall'appellante principale e non contestato, nessun effettivo e specifico utilizzo dell'immobile, rilasciato in data 11 marzo 2021, risulta essere mai intervenuto.
8 In tale contesto, la devoluzione dell'immobile al patrimonio indisponibile dello Stato e l'attribuzione ad esso di un'impronta pubblicistica - che non consente di distoglierlo, anche solo temporaneamente, dal vincolo di destinazione e dalle finalità pubbliche previste dalla legge - derivanti dalla confisca ed invocate dalla difesa dell' non valgono, di per sé, a far sorgere il diritto al risarcimento CP_1 di un danno da occupazione che, altrimenti, si risolverebbe proprio in un
“danno in re ipsa”.
Per quanto detto, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento della domanda spiegata dalla deve dichiararsi non dovuta da questa Parte_1 la somma di €190.532,59 richiestale dall' CP_1 CP_1
l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata e va rigettata la domanda riconvenzionale proposta dalla predetta Agenzia e tesa, appunto, alla condanna della al Parte_1 pagamento della somma in questione a titolo di occupazione dell'immobile sito in Palermo, via Umberto Boccioni n. 238.
Le ragioni poste a fondamento dell'accoglimento dell'appello principale determinano il rigetto dell'appello incidentale, teso alla riforma della sentenza nella parte in cui aveva escluso dal risarcimento il periodo precedente alla notifica dell'ordinanza di sfratto ed applicato la prescrizione quinquennale invece di quella decennale.
*****
In presenza della riforma della sentenza impugnata, deve procedersi d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, operando la valutazione della soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 23877/2021).
In virtù di ciò, l' dei Controparte_1
Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata, soccombente sia sulla domanda di controparte che su quella dalla stessa formulata in via riconvenzionale, va condannata al pagamento, in favore della Parte_1 delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni
9 trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - per il primo grado, in complessivi €10.759,00, di cui €10.000,00 per compensi (scaglione valore da
€52.000,01 a €260.000,00; €2.000,00 per la fase di studio della controversia,
€1.500,00 per la fase introduttiva del giudizio, €3.000,00 per la fase di trattazione
/istruttoria ed €3.500,00 per la fase decisionale) ed €759,00 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA e, per il secondo grado, in complessivi €8.400,00 per compensi (scaglione valore da €52.000,01 a
€260.000,00; €2.000,00 per la fase di studio della controversia, €1.600,00 per la fase introduttiva del giudizio, €2.200,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed
€2.600,0 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA.
A seguito dell'integrale rigetto dell'impugnazione incidentale, deve darsi atto del fatto che ricorrono i presupposti, di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l' Destinazione Controparte_1 dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (ciò in virtù del principio, espresso da Cass. Civ., SS.UU., n. 4315/2020, secondo cui: “Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. Con tale pronuncia, la Corte ha altresì chiarito che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti "in concreto”).
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sugli appelli principale ed incidentale rispettivamente proposti dalla Parte_1
e dall' la
[...] Controparte_1 CP_1
10 dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata avverso la sentenza n. 403/2022, del 27 gennaio 2022, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento iscritto al n. 16083/2020 R.G., così provvede:
- in accoglimento dell'appello principale ed in riforma della sentenza impugnata:
- dichiara non dovuta dalla la somma di Controparte_4
€190.532,59 richiestale dall' Controparte_1
Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità
[...]
Organizzata;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta dall'
[...]
e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Controparte_1
Confiscati alla Criminalità Organizzata;
- rigetta l'appello incidentale;
- condanna l' e la Destinazione Controparte_1 dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata al pagamento, in favore della , delle spese Parte_1 di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano, per il primo grado, in complessivi €10.759,00, di cui €10.000,00 per compensi ed €759,00 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA e, per il secondo grado, in complessivi €8.400,00 per compensi, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- dà atto che ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante incidentale versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 19 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
11
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SEZIONE SECONDA CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere;
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.;
ha emesso la seguente
sentenza
definitiva nella causa civile iscritta al n. 1384/2022 R.G., tra:
, in persona del liquidatore pro tempore, con Parte_1 sede in Palermo, via Umberto Boccioni n. 238 (c.f. e p. iva ), P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Petrone, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Palermo, via Principe di Belmonte n. 90 (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
appellante in via principale,
e
Controparte_1 sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC), in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo ed elettivamente domiciliate presso gli uffici dell'Avvocatura in Palermo, via Valerio Villareale n. 6 (indirizzo p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
1 appellante in via incidentale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 29 novembre 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso come di seguito:
- Avv. Vittorio Petrone per : Parte_1
“In via principale e nel merito, accogliere in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo n.403/2022 l'appello proposto da in Parte_1 persona del legale rappresentante e liquidatore pro tempore per le motivazioni tutte esposte in parte narrativa e così:
- accogliere integralmente la domanda di accertamento negativo del credito proposta con atto di citazione del 10 dicembre 2020, notificato in pari data, così ritenendo e dichiarando l'illegittimità della “prima richiesta di pagamento indennità abusiva occupazione” concernente l'unità immobiliare a destinazione commerciale e industriale ubicata in Palermo (PA), Via Umberto Boccioni n.238, notificata ad istanza dell
[...]
Controparte_2 in data 10/11/2020, con la quale è stato intimato all'odierna
[...] attrice “di provvedere al pagamento della complessiva somma, di €.190.532,59 ( ) e, conseguentemente, dichiarala integralmente Email_1 inesistente, nulla o, in ogni caso, inidonea a produrre effetti nella sfera giuridica della società attrice;
- in riforma del capo dell'impugnato provvedimento che dispone l'accoglimento parziale della domanda riconvenzionale proposta dall' ritenere e dichiarare non dovuta CP_2 all' l'indennità di occupazione di €.80.373,00 oltre interessi a decorrere dalla data CP_2 dell'11 novembre 2020 sino al soddisfo, per tutti i motivi sopra esposti;
In linea subordinata, rideterminare l'indennità di occupazione oggetto dell'avversaria domanda riducendone la misura mensile in quella minore che sarà ritenuto di giustizia e fissando la decorrenza della stessa nel giorno 10.11.2020, data in cui è stata notificata alla società appellante la “prima richiesta di pagamento indennità abusiva occupazione” ed il termine finale nell'11/03/2021, giorno del rilascio dell'immobile in favore dell CP_2
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre rimborso forfettario delle spese
2 generali I.V.A. e C.P.A. come per legge”;
- Avvocatura Distrettuale dello Stato per ANBSC:
“voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, Rigettare l'avversario appello, in ragione della sua manifesta infondatezza;
In accoglimento del proposto appello incidentale, accertare e dichiarare la spettanza della somma di euro 190.532,59 in capo all' odierna convenuta e, di conseguenza, CP_1 condannare controparte al pagamento di € 190.532,59 in favore dell' CP_2
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, parzialmente devoluti ex lege al fondo per la riduzione della pressione fiscale, a norma dell'art. 9, comma 4, del D.L. 90/2014, convertito dalla legge 114/2014”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 27 luglio 2022, la Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 403/2022, del 27
[...] gennaio 2022, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento iscritto al n. 16083/2020 R.G..
Con comparsa di risposta depositata in data 16 novembre 2022, si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto dell'impugnazione principale e CP_2 proponendo appello incidentale.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 29 novembre 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
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La agiva in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo nei confronti Parte_1 dell' , esponendo che: CP_2
- con Decreto R.M.P. n.125/1998 emesso dal Tribunale di Palermo - Sezione Misure di Prevenzione in data 15 maggio 2002, divenuto definitivo il 12 dicembre 2007, era stata disposta a carico di CP_3
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[...] la confisca dell'unità immobiliare a destinazione commerciale
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e industriale ubicata in Palermo, Via Umberto Boccioni n. 238;
- con scrittura privata del 31 gennaio 2005, registrata in data 09 febbraio 2005, la Immobiliare AF s.p.a. – società ritenuta riconducibile a ed attinta dal sequestro preventivo – le aveva ceduto Controparte_3 in locazione il locale scantinato sito in Palermo, via Croce Rossa n. 238 (oggi Via Umberto Boccioni n. 238) per la durata di sei anni, decorrenti dal 1° febbraio 2005, rinnovabili tacitamente per ulteriori sei, per il canone di €16.440,00 oltre IVA annui, da pagarsi in rate mensili anticipate di €1.370,00 oltre IVA;
- nel corso del rapporto, la conduttrice aveva realizzato interventi di manutenzione straordinaria per un ammontare complessivo di
€50.000,00, somma mai rimborsatale dalla locatrice;
- alla data del 31 gennaio 2011, la locazione si era rinnovata tacitamente per un ulteriore periodo di sei anni;
- la conduttrice aveva regolarmente pagato il canone dovuto fino al 31 dicembre 2013, data a partire dalla quale la locatrice non aveva più emesso né inviato le relative fatture.
- in data 28 agosto 2014, l' le aveva notificato “Ordinanza di sfratto CP_2 ex art.2 decies, 2 comma, Legge 575/1965” con la quale – dato atto che il decreto di confisca n.125/98 del 15/05/2002 era divenuto definitivo, a seguito di pronuncia della Corte di cassazione, il 12.12.2007 – le intimava di rilasciare l'unità immobiliare oggetto di locazione entro il termine di trenta giorni;
- da ultimo, trascorsi oltre sei anni dalla notificazione dell'ordinanza di sfratto (mai eseguita), in data 10 novembre 2020 le era stata notificata la
“prima richiesta di pagamento indennità abusiva occupazione”, con cui l' CP_2 le chiedeva il pagamento della complessiva somma di €190.532,59, per l'utilizzo dell'unità immobiliare nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2011 e il 30 settembre 2020, ed il rilascio del bene entro il termine di novanta giorni,
4 formulando le seguenti conclusioni:
1. ritenere e dichiarare l'illegittimità della “prima richiesta di pagamento indennità abusiva occupazione” concernente l'unità immobiliare a destinazione commerciale e industriale ubicata in Palermo (PA), Via Umberto Boccioni n.238, notificata ad istanza dell' dei Beni Controparte_1
Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata in data CP_2
10/11/2020, con la quale è stato intimato all'odierna Attrice “di provvedere al pagamento della complessiva somma, salvo errori e/o omissioni, di €.190.532,59 (centonovantamilacinquecentotrentadue/59) e conseguentemente dichiarala inesistente, nulla o, con ogni statuizione, inidonea a produrre effetti nella sfera giuridica della società Attrice;
2. ritenere e dichiarare non dovuta all' l'indennità di occupazione di CP_2
€.190.532,59 oggetto della pretesa formulata mediante l'atto impugnato;
3. in linea subordinata: a) ritenere e dichiarare non dovuta l'indennità di occupazione richiesta dall CP_2 per il periodo di vigenza del contratto di locazione stipulato tra la Immobiliare AF s.p.a. e l'Attrice, compreso tra il 31/01/2011 ed il 31/12/2013; b) ritenere e dichiarare la prescrizione del diritto alla percezione di indennità e/o canoni locativi maturati fino alla data del 10/11/2015; c) in ogni caso - tenuto conto, della mancanza del certificato di agibilità del bene immobile, della condizione giuridica dello stesso, del pagamento di spese di straordinaria manutenzione da parte dell'Attrice, del mancato riconoscimento in favore della stessa dell'equo indennizzo previsto dall'art.52 del D.Lgs. n.159/2011 e di ogni altra circostanza sopra illustrata dall'Attrice - ritenere e dichiarare non dovuta l'indennità di occupazione ovvero rideterminarla nel minore importo che sarà ritenuto di giustizia.
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto delle domande e, in via CP_2 riconvenzionale, la condanna della attrice al pagamento di quanto richiesto con l'atto del 10 novembre 2020.
Istruito il procedimento in via documentale, con la sentenza oggetto di impugnazione il Tribunale così statuiva:
“Accoglie parzialmente l'azione di accertamento negativo proposta da Parte_1 dichiarando che la pretesa di risarcimento per occupazione sine titulo avanzata dall'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla
5 Criminalità Organizzata è infondata con riguardo al periodo compreso tra il 31 gennaio 2011 e l'11 novembre 2015; respinge la domanda di accertamento negativo per il resto. Accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale dell' Controparte_1
e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità
[...]
Organizzata e condanna in persona del legale rappresentante pro tempore a Parte_1 risarcirla mediante pagamento di euro 80.373 oltre interessi a decorrere dalla data dell'11 novembre 2020 sino al soddisfo sulla somma maturata mese per mese a partire di euro 1.370,00. Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in favore della convenuta Parte_1 in euro 4.500,00, oltre IVA, cpa e rimborso forfettario del 15% come per legge, compensandole per il resto.”.
Il Tribunale, considerato che, a seguito della pronuncia della Corte di cassazione del 12 dicembre 2007, la confisca di prevenzione era divenuta definitiva, e dunque il bene attratto a titolo originario al demanio dello Stato, ritiene legittimo l'esercizio da parte dell' del potere/dovere di ordinare CP_2 all'occupante il rilascio del bene e chiedere l'indennità per l'occupazione sine titulo perpetrata.
Ciò posto, tenuto conto del fatto che l'ablazione patrimoniale ed il conseguente scioglimento del rapporto locatizio erano stati comunicati alla società conduttrice solo con l'ordine amministrativo di rilascio del bene, notificato in data 28 agosto 2014, e riscontrata, pertanto, fino a quel momento la buona fede della , liquida il danno da perdita di godimento del bene a partire da Parte_1 tale ultima notifica, parametrandolo al canone di locazione già corrisposto nel corso del rapporto con la originaria proprietaria, tenuto conto della destinazione ad archivio/magazzino, coerente con la sua naturale vocazione, assegnata dallo Stato al cespite.
Il primo giudice, inoltre, qualificato il danno quale illecito extracontrattuale, accoglie l'eccezione di prescrizione quinquennale formulata dalla , Parte_1 ritenendo così esigibile la pretesa risarcitoria per la sola occupazione verificatasi tra il 10 novembre 2015 ed il 30 settembre 2020, data ultima indicata nella domanda riconvenzionale.
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6 Proponendo l'impugnazione principale, la , nel censurare la Parte_1 sentenza:
- definisce come mera congettura l'affermazione per cui l
[...] avrebbe sin da subito valutato le modalità di impiego CP_1 dell'immobile, di fatto definita solo nel 2020;
- lamenta l'inesistenza di un danno in re ipsa meritevole di risarcimento con decorrenza dalla notifica dello sfratto del 28 agosto 2014;
- deduce che l'immobile non può, ancora oggi, produrre reddito in favore dell' , difettando l'autorizzazione del Ministero all'utilizzo diretto CP_2 del bene, ex art. 48 d. lgs. n. 159/2011;
- ribadisce che fra la confisca e la prima iniziativa concreta per recuperare il bene da parte dell sono trascorsi tredici anni e che, in ogni CP_1 caso, al più questa avrebbe potuto pretendere un indennizzo con decorrenza dalla comunicazione del provvedimento direttoriale del 29 gennaio 2020;
- si duole del rigetto delle istanze istruttorie articolate in primo grado, tese a dimostrare l'insussistenza di qualsivoglia danno economico in capo alla P.A., delle quali chiede l'accoglimento;
- contesta l'affermazione per cui il ritardo nella determinazione amministrativa sulla destinazione del bene sarebbe dovuto alla impossibilità, da parte dell' di compiere un valido sopralluogo, CP_1 rilevando di non aver mai negato l'accesso all'immobile ed, anzi, di averlo consentito, come documentato in atti ed evidenziando, in ogni caso, come l' disponesse della dettagliata documentazione e della CP_2 perizia di stima acquisite e realizzate nel corso del procedimento di prevenzione;
- deduce l'assenza di antigiuridicità nel proprio agire e contesta la quantificazione del danno operata in sentenza.
L'appello è fondato, per le seguenti assorbenti ragioni.
E' noto che, con la sentenza della Corte di Cassazione a SS.UU. n. 33645/2022, dirimendosi il precedente contrasto giurisprudenziale, è stato affermato il principio secondo cui, in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno
7 della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale.
Come chiarito nella richiamata pronuncia, l'allegazione che l'attore faccia della concreta possibilità di godimento perduta può essere specificatamente contestata dal convenuto costituito. Al cospetto di tale allegazione il convenuto ha l'onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento. La contestazione al riguardo non può essere generica, ma deve essere specifica, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115 c.p.c., comma 1. In presenza di una specifica contestazione sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, c.p.c.) o mediante presunzioni semplici.
Ritiene la Corte che, nel caso di specie, non sia stata adeguatamente allegata, né tanto meno provata, dall' Controparte_1 dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata, la
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“concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del godimento” dell'immobile occupato dalla , fortemente ed in modo argomentato contestata Parte_1 dalla , anche mediante formulazione di richieste istruttorie. Parte_1
In effetti, la adibizione del bene a “archivio e/o magazzino” disposta con provvedimento direttoriale del 29 gennaio 2020 è intervenuta a distanza di oltre cinque anni dalla notifica dello sfratto e, addirittura, di oltre dodici anni dalla raggiunta definitività della confisca.
Essa, inoltre, risulta (come denuncia del resto la stessa formula ambivalente adottata: “e/o”) del tutto generica e svincolata, anche nelle deduzioni di causa dell'Agenzia, da un effettivo e concreto, ben individuato, godimento del bene.
Nulla l'odierna convenuta ha, del resto, allegato in ordine alle spese che, nelle more del rilascio, lo Stato avrebbe sostenuto, nell'area interessata o in quelle vicine, per procurarsi altri locali da adibire ad archivio o magazzino, né riguardo alle amministrazioni statuali interessate a fruire del bene.
E, del resto, secondo quanto affermato dall'appellante principale e non contestato, nessun effettivo e specifico utilizzo dell'immobile, rilasciato in data 11 marzo 2021, risulta essere mai intervenuto.
8 In tale contesto, la devoluzione dell'immobile al patrimonio indisponibile dello Stato e l'attribuzione ad esso di un'impronta pubblicistica - che non consente di distoglierlo, anche solo temporaneamente, dal vincolo di destinazione e dalle finalità pubbliche previste dalla legge - derivanti dalla confisca ed invocate dalla difesa dell' non valgono, di per sé, a far sorgere il diritto al risarcimento CP_1 di un danno da occupazione che, altrimenti, si risolverebbe proprio in un
“danno in re ipsa”.
Per quanto detto, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento della domanda spiegata dalla deve dichiararsi non dovuta da questa Parte_1 la somma di €190.532,59 richiestale dall' CP_1 CP_1
l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata e va rigettata la domanda riconvenzionale proposta dalla predetta Agenzia e tesa, appunto, alla condanna della al Parte_1 pagamento della somma in questione a titolo di occupazione dell'immobile sito in Palermo, via Umberto Boccioni n. 238.
Le ragioni poste a fondamento dell'accoglimento dell'appello principale determinano il rigetto dell'appello incidentale, teso alla riforma della sentenza nella parte in cui aveva escluso dal risarcimento il periodo precedente alla notifica dell'ordinanza di sfratto ed applicato la prescrizione quinquennale invece di quella decennale.
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In presenza della riforma della sentenza impugnata, deve procedersi d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, operando la valutazione della soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 23877/2021).
In virtù di ciò, l' dei Controparte_1
Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata, soccombente sia sulla domanda di controparte che su quella dalla stessa formulata in via riconvenzionale, va condannata al pagamento, in favore della Parte_1 delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni
9 trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - per il primo grado, in complessivi €10.759,00, di cui €10.000,00 per compensi (scaglione valore da
€52.000,01 a €260.000,00; €2.000,00 per la fase di studio della controversia,
€1.500,00 per la fase introduttiva del giudizio, €3.000,00 per la fase di trattazione
/istruttoria ed €3.500,00 per la fase decisionale) ed €759,00 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA e, per il secondo grado, in complessivi €8.400,00 per compensi (scaglione valore da €52.000,01 a
€260.000,00; €2.000,00 per la fase di studio della controversia, €1.600,00 per la fase introduttiva del giudizio, €2.200,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed
€2.600,0 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA.
A seguito dell'integrale rigetto dell'impugnazione incidentale, deve darsi atto del fatto che ricorrono i presupposti, di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l' Destinazione Controparte_1 dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (ciò in virtù del principio, espresso da Cass. Civ., SS.UU., n. 4315/2020, secondo cui: “Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. Con tale pronuncia, la Corte ha altresì chiarito che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti "in concreto”).
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sugli appelli principale ed incidentale rispettivamente proposti dalla Parte_1
e dall' la
[...] Controparte_1 CP_1
10 dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata avverso la sentenza n. 403/2022, del 27 gennaio 2022, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento iscritto al n. 16083/2020 R.G., così provvede:
- in accoglimento dell'appello principale ed in riforma della sentenza impugnata:
- dichiara non dovuta dalla la somma di Controparte_4
€190.532,59 richiestale dall' Controparte_1
Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità
[...]
Organizzata;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta dall'
[...]
e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Controparte_1
Confiscati alla Criminalità Organizzata;
- rigetta l'appello incidentale;
- condanna l' e la Destinazione Controparte_1 dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata al pagamento, in favore della , delle spese Parte_1 di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano, per il primo grado, in complessivi €10.759,00, di cui €10.000,00 per compensi ed €759,00 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA e, per il secondo grado, in complessivi €8.400,00 per compensi, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- dà atto che ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante incidentale versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 19 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
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