Art. 5. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 5 della Legge 3 novembre 1988, n. 498
Articolo 4
- Legge 3 novembre 1988, n. 498
Articolo 5 della Legge 3 novembre 1988, n. 498
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19 novembre 1988
19 novembre 1988