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Articolo 5 della Legge 3 novembre 1988, n. 498
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Legge 3 novembre 1988, n. 498
Articolo 5 della Legge 3 novembre 1988, n. 498
Versione
19 novembre 1988
Art. 5. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 19 novembre 1988
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