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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 28/11/2025, n. 967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 967 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 553/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, composta dai magistrati:
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, riunita nelle persone dei sigg. magistrati
Dott. Augusto Sabatini - Presidente
Dott.ssa Marisa Salvo - Consigliere
Dott.ssa Antonietta Bonanno - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 553\2022 r.g.
TRA
(già ,corrente in Parte_1 Parte_2
Messina – Zona Artigianale Larderia, Capannone n. 26,in persona del suo socio ed amministratore, sig. , Parte_3
rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Cinnera Martino (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo CodiceFiscale_1
studio in S. Agata Militello, Via S. Giuseppe n° 51, per mandato a margine dell'atto introduttivo del presente giudizio
Pec: Email_1
Appellante
E con sede sociale e Direzione Generale in Controparte_1
Milano, piazza Gae Aulenti 3, Tower, A, ( c.f. e part. I.V.A.
,) elettivamente domiciliata in Messina, via P.IVA_1
Mamertini, 17, is.106, presso lo studio dell' avv. Francesco Celona (c.f. ), che la rappresenta e difende in virtù C.F._2
di procura generale alle liti rilasciata il 29 ottobre 2010, in atti
PEC : . Email_2 Email_3
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina
n. 546\2022 del 30.03.2022
CONCLUSIONI: come da verbale del 21.10.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Messina ha rigettato la domanda della società attrice la quale, eccependo l'applicazione della capitalizzazione trimestrale, di interessi usurai, di CMS, di errato calcolo della valuta nel contratto di conto corrente n
000300165111 del 23.03.1988 e in quello di apertura di credito del 11.01.2008 stipulati dalla ( già Parte_4 Parte_5
con la banca ha chiesto, quale
[...] CP_1
correntista, la rideterminazione del saldo passivo dei conti che, dall'estratto del 30.09.2012, ammontava ad E. 69.610,75, la ripetizione delle somme versate indebitamente o comunque l'accertamento negativo del credito preteso dalla CP_2
Il Tribunale adito, ha rigettato la domanda affermando che l'attrice non avesse adempiuto al suo onere di allegazione e provato gli addebiti rivolti alla banca.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la società
chiedendo che in riforma della sentenza impugnata, la Parte_1
Corte accogliesse la domanda di accertamento negativo del credito e rideterminasse il saldo del conto espungendo le somme frutto di applicazione di clausole nulle, con condanna di controparte alle spese di giudizio. Si è costituita la ed ha resistito al gravame CP_1
chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza.
All'udienza del 21.10.2024 la causa è stata assegnata a sentenza con i termini per il deposito degli scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata sotto il profilo della violazione della disposizione del primo comma dell'art. 342 c. p. c., posto che, secondo univoca interpretazione giurisprudenziale, tale norma, nel testo novellato dal d. l. n. 83 del
2012 (conv. con modif. nella l. n. 134 del 2012), qui applicabile ratione temporis, va intesa nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (tra le altre v. Cass. Civ. nn. 40560/2021;
7675/2019; 20836/2018).
Nel caso in esame, invero, le doglianze di parte appellante risultano esposte con sufficiente puntualità, rispetto (anche) alle motivazioni della sentenza impugnata, consentendo così alla Corte di delimitare in modo chiaro e senza incertezza l'oggetto e l'ambito del riesame richiesto. Tanto è sufficiente per escludere la dedotta inammissibilità del gravame.
Sulla non inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348bis c. p.
c. la Corte si è già pronunciata con ordinanza del 16.12.2022
Con il primo motivo di gravame parte appellante lamenta che il primo Giudice, ha errato a ritenere che, non avendo parte attrice allegato e provato i fatti costitutivi dell'azione proposta, non poteva essere disposta la chiesta CTU perché avrebbe supplito alla omissione probatoria della parte.
Parte appellante citando la giurisprudenza delle Sez. Unit. N. 6500 del 2022 afferma che sarebbe stato nella disponibilità dello stesso
CTU poter acquisire la documentazione non prodotta in giudizio e necessaria per poter svolgere il mandato e ciò era possibile a prescindere dal fatto che i documenti fossero stati preventivamente richiesti in sede stragiudiziale.
Evidenzia inoltre l'appellante che il contratto di conto corrente stipulato nel 1988 contiene la clausola che prevede la capitalizzazione degli interessi, il calcolo dell'interesse con rinvio su piazza e l'applicazione della commissione massimo scoperto, clausole ormai riconosciute nulla da ampia e pacifica giurisprudenza.
Conclude quindi affermando che, atteso che la società attrice aveva chiesto nei confronti della Banca azione di rendiconto, l'istruttoria necessaria per la l'esame della domanda, potrebbe essere disposta anche d'ufficio dal giudice al fine di accertare la nullità delle clausole applicate.
Chiede pertanto che la Corte disponga CTU per rideterminare il saldo del conto corrente espungendo le somme annotate a fronte di clausole nulle. Con il secondo motivo l'appellante lamenta che l'ordinanza istruttoria del 10 ottobre 2019 che ha ammesso la CTU grafologica volta a dimostrare la genuinità delle firme disconosciute dal correntista sui contratti prodotti dalla banca, deve essere revocata in quanto la banca non aveva provveduto nei termini di legge a depositare gli originali dei documenti disconosciuti.
Rileva l'appellante, quindi che il giudice avrebbe dovuto dichiarare inutilizzabili i documenti disconosciuti.
Chiede pertanto che la Corte dichiari inutilizzabilità dei contratti di conto corrente la cui sottoscrizione era stata disconosciuta e disponga la CTU contabile affinché -previa esibizione degli estratti di conto corrente - si possa accertare il quantum dovuto dall'attrice alla banca in conseguenza del saldo del conto corrente, epurato dagli interessi illegalmente addebitati nonché determinati in misura superiore rispetto ai tassi soglia, dalle commissione massimo scoperto, dalla capitalizzazione trimestrale e dalle spese e dalle operazioni di addebito non autorizzate.
Con il terzo motivo l'appellante chiede che in conseguenza dell'accoglimento dell'appello venga riformata la statuizione sulle spese di lite.
L'appello è fondato nei limiti di cui si dirà.
Va preliminarmente inquadrata l'azione promossa dalla odierna appellante, la quale seppur afferma di agire per la ripetizione delle somme indebitamente corrisposte alla banca o comunque per l'accertamento del debito dovuto, deduce in questa sede di agire anche esercitando il diritto di rendiconto nei confronti della banca
.
Dagli atti del giudizio si evince che l'azione promossa dalla correntista con il ricorso ex art. 702 bis cpc ,introduttivo del presente giudizio, aveva ad oggetto la domanda di ripetizione di indebito e\o di accertamento del debito.
Non è stata invece promossa l'azione di rendiconto come invece parte attrice afferma nella comparsa conclusionale del primo grado.
Va evidenziato che, come risulta dalle memorie I termine depositate dalla società attrice al momento dell'introduzione del presente giudizio “ il rapporto di conto -era- ancora in atto “ e pertanto l'unica azione ammissibile è quella dell'accertamento negativo del debito rispetto al saldo portato nell'estratto del
30.09.2012.
L'onere probatorio dell'azione di accertamento del debito, come per l'azione di ripetizione di indebito, è a carico del correntista.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare ripetutamente che è il cliente, che agisce nei confronti della banca per la rideterminazione del saldo del proprio conto corrente e la ripetizione di quel danaro dato alla banca dall'inizio del corrispondente rapporto fino alla sua cessazione, sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente relativa alla misura degli interessi ed al massimo scoperto, di applicazione di interessi in misura superiore a quella del tasso soglia dell'usura presunta (come determinato in base alle disposizioni della legge n.
108 del 1996), nonché di addebiti di danaro non previsti dal contratto, che deve provare, innanzitutto mediante il deposito degli estratti di conto corrente, in applicazione dell'art. 2697 cod. civ., la fondatezza dei fatti e delle domande di accertamento costituenti il presupposto anche dell'accoglimento della domanda di ripetizione di indebito oggettivo, con la conseguenza che, in mancanza di taluni estratti di conto corrente, egli perde semplicemente la possibilità di dimostrare il fondamento della domanda di restituzione di denaro da lui dato alla banca nel solo periodo di tempo compreso fra l'inizio del rapporto e quello di cui si riferiscono gli estratti depositati ( Cass. Civ 10025 del 2023) .
E', pertanto, corretto affermare che l'onere della prova sia posto a carico della società attrice la quale, nel caso in esame, non ha prodotto i documenti necessari per verificare le dedotte nullità del contratto e poter rideterminare il saldo dei conti.
Per priorità logica va esaminata dapprima la seconda censura dell'appellante in ordine all'ordinanza che aveva ammesso la CTU grafologica, che ad avviso dell'appellante andava revocata.
La censura è infondata.
Va rilevato come la istanza di verificazione della sottoscrizione dei contratti è stata formulata correttamente dalla convenuta con il primo atto difensivo, a nulla rilevando che gli originali siano stati depositati successivamente, consentendo comunque al CTU di effettuare la verifica delle firma.
La Cassazione ha infatti chiarito che “ In tema di verificazione della scrittura privata, gli artt. 216 e 217 c.p.c. non prescrivono, quale requisito di ammissibilità della relativa istanza, la produzione dell'originale della scrittura, dacché la parte che su di essa fondi la propria pretesa è abilitata a dimostrare l'esistenza, il contenuto e la sottoscrizione del documento con i mezzi ordinari di prova. (In applicazione di detto principio, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso che adombrava l'inammissibilità della domanda di accertamento della autografia della firma apposta su cambiali in conseguenza della mancata produzione degli originali dei titoli recanti la contestata sottoscrizione)( Cass. civ. n. 23959\2023). Pertanto i contratti bancari depositati dalla possono trovare CP_2
ingresso nel presente giudizio e la perizia è stata legittimamente disposta.
Quanto alla domanda di accertamento negativo del debito formulata da parte appellante, va dedotto che essa può essere accolta solo parzialmente non avendo l'attrice assolto all'onere probatorio di produrre gli estratti conto il cui onere è in capo al correntista.
Non risulta inoltre dagli atti del giudizio che parte attrice abbia formulato istanza di esibizione ex art 210 cpc né ha dato dimostrazione di essersi diligentemente adoperata per acquisire gli estratti in fase pre-processuale.
Osserva la Corte, però, come dall'esame dei documenti versati dalla correntista risulta che questa abbia depositato, unitamente alle note di replica nel giudizio di primo grado, parte degli estratti conto ( dal 2005) ma detta documentazione è inammissibile perché tardiva.
Peraltro tale adempimento, tardivo e sfuggito al vaglio della controparte, non è allegato da parte appellante neanche in questa sede.
Tale documentazione è pertanto inutilizzabile.
Corretta, ma non applicabile al caso in esame, è inoltre la giurisprudenza richiamata dall'appellante ( sez. un. n. 6500\2022) per affermare che poteva essere disposta la CTU anche senza il preventivo deposito degli estratti, avendo il consulente la possibilità di acquisire la documentazione necessaria per il ricalcolo del saldo.
Tale principio però è applicabile nel rispetto del contraddittorio e con il consenso della controparte, mancante nel caso in esame ( cass. civ. 16012\2024) . Pertanto la richiesta di CTU non è ammissibile e deve essere rigettata.
E' pacifico che la omessa produzione degli estratti conti non può essere colmata dalla consulenza.
Afferma la Suprema Corte che “ La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati ( Cass. civ. n.
8498\2025) .
Ciò posto osserva la Corte come l'esercizio del potere di rilievo officioso della nullità del contratto (art. 1421 c.c. ) consente alla Corte di verificare la dedotta nullità delle clausole (Cass. civ. n.
19882\2005).
Risulta che il contratto stipulato in data 23.03.1988 all'art 7 reca la clausola anatocistica di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi passivi;
essa va dichiarata nulla per applicazione del principio giurisprudenziale ormai pacifico in materia e introdotto dalla Suprema Corte con le sentenze del 1999 n. 2374 n. 3096, secondo il quale è illegittima la capitalizzazione anatocistica trimestrale degli interessi e nulle le clausole contenute nei contratti stipulati anteriormente al 22.04.00 perché in contrasto con il divieto di anatocismo derogabile ai sensi della norma contenuta nell'art. 1283 cc solo da un uso normativo e non da un mero uso negoziale quale era quello in forza del quale le banche hanno preteso interessi anatocistici per statuire la infondatezza del motivo.
Peraltro detto orientamento ormai costante, è stato ribadito dalle sezioni Unite con le sentenza n. 21095\04 n. 24418\10 , nelle quali è statuito il principio che “ In tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo,
D.Lgs. n. 342 del 1999, il quale aveva fatto salva la validità e
l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, cod.civ., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba fare parte dell'ordinamento giuridico ("opinio juris ac necessitatis"). Infatti, va escluso che detto requisito soggettivo sia venuto meno soltanto a seguito delle decisioni della Corte di
Cassazione che, a partire dal 1999, modificando il precedente orientamento giurisprudenziale, hanno ritenuto la nullità delle clausole in esame, perché non fondate su di un uso normativo, dato che la funzione della giurisprudenza è meramente ricognitiva dell'esistenza e del contenuto della regola, non già creativa della stessa, e, conseguentemente, in presenza di una ricognizione, anche reiterata nel tempo, rivelatasi poi inesatta nel ritenerne l'esistenza, la ricognizione correttiva ha efficacia retroattiva, poiché, diversamente, si determinerebbe la consolidazione 'medio tempore' di una regola che avrebbe la sua fonte esclusiva nelle sentenze che, erroneamente presupponendola, l'avrebbero creata.
La clausola anatocistica inserita nel contratto di conto corrente sottoscritto in data 23.03.1988 è nulla e sul conto non può essere applicata alcuna capitalizzazione.
La nullità della clausola va dichiarata Ciò però fino all'entrata in vigore in data 1.7.00 della delibera CICR 9.2.2000, che consente la capitalizzazione degli interessi in condizione di reciprocità, che non sana la nullità della clausola inserita nel contratto del 23.03.1988 poiché per la valida applicazione di nuove clausole di capitalizzazioni è necessaria la stipula di una nuova pattuizione tra le parti che, nel caso in esame, non è dato sapere se è stata stipulata dalle parti.
In tal senso si è espressa la Cassazione affermando che “ In ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera” ( Cass. civ. sez. un. 21095\2004, n. 9140\2020) .
Discorso diverso va fatto invece per quanto concerne la censurata applicazione di interessi ultra legali nonché della CMS.
Dai contratti allegati dalla banca e dalle lettere del 18.01.1999 e del
30.4.199 risulta la corretta previsione della CMS con l'indicazione dei criteri di funzionamento.
Per i periodi successivi la mancanza di documentazione non consente alla Corte di valutarne la correttezza .
La Cassazione, con orientamento costante e pacifico, riconosce che le clausole di commissione di massimo scoperto debbono ritenersi nulle per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 e 1418 cod.civ. quando recano solo il valore percentuale della commissione rispetto allo scoperto del conto e la periodicità di calcolo, senza alcuna specificazione sul concreto meccanismo di funzionamento della commissione (cioè se la CMS vada riferita al montante utilizzato o alla provvista accordata ovvero se l'indicata percentuale debba riferirsi al momento di punta massima dello scoperto ovvero a un periodo più prolungato di 'n gg' di tale scoperto ovvero ancora alla media dello scoperto distribuito su più giorni, etc.), così da risultare pattuite in modo insufficientemente determinato e, quindi, difforme da quanto previsto dall'art. 1346 cod. civ. in materia di requisiti dell'oggetto del contratto, non consentendo al correntista di comprendere il concreto criterio di computo della commissione, il suo funzionamento e lo specifico impatto sui saldi trimestrali di chiusura periodica del conto.
Nel caso in esame, il contratto riporta sia il tasso che il meccanismo di funzionamento della CMS e, pertanto, la sua applicazione è legittima e va dichiarata la validità della pattuizione contrattuale.
Anche la eccezione di nullità sui tassi convenzionali deve essere rigettata poiché risulta dai contratti depositati la previsione specifica del tasso convenzionale pattuito con la conseguente legittimità della previsione nel rispetto della forma scritta.
Per la costituzione dell'obbligo di corrispondere interessi in misura superiore a quella legale (come pure per la modifica della clausola concernente gli interessi, comportante il superamento della soglia legale) è necessaria la forma scritta "ad substantiam", la cui mancanza comporta la nullità della clausola stessa, con automatica sostituzione della misura convenzionale con quella legale” ( Cass.
Civ. 266\2006).
Risulta quindi rispettata la forma scritta e la indicazione del tasso specifico.
Vero è che il contratto contiene il richiamo all'uso piazza ma non vi è prova dell'effettiva applicazione del rinvio agli usi piazza rispetto al tasso convenzionale indicato .
Pertanto, la nel ricalcolare il saldo del correntista, dovrà CP_2
espungere le somme illegittimamente annotate a titolo di capitalizzazione trimestrale e non dovrà applicare alcuna capitalizzazione al contratto del 23.03.1988 e fino all'entrata in vigore alla data 1.7.00 della delibera CICR 9.2.2000, che consente la capitalizzazione degli interessi in condizione di reciprocità e non vi è prova che successivamente a tale data la banca abbia applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.
Va invece rigettata la censura sugli interessi applicati a tasso usuraio essendo essa genericamente formulata. Le spese di lite del presente giudizio, tenuto conto dell'esito che accoglie solo parzialmente la domanda di parte attrice, possono essere compensate per entrambi i gradi di giudizio nella misura dei
3\4 e posta la restante parte di 1\4 a carico della banca e liquidata come da dispositivo applicando i parametri medi (DM 147\22) del valore indeterminabile( complessità bassa)
P.Q.M
La Corte d'Appello di Messina, sezione I civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 546\2022 emessa dal Tribunale di Messina nel giudizio rg 7018\12 e resa anche nei confronti di - in CP_1
parziale riforma della sentenza impugnata - così decide:
- dichiara nulla la clausola anatocistica inserita nel contratto del 23.03.1988
- per l'effetto, dispone che, nella rideterminazione del saldo, vengano espunte le appostazioni a titolo di interessi anatocistici trimestrali fino all'entrata in vigore alla data 1.7.00 della delibera CICR 9.2.2000, ;
- condanna l'appellata al pagamento delle spese processuali da distrarsi in favore dell'avv. Salvatore Cinnera Martino che si liquidano nell'importo già ridotto e nella misura di 1\4 :
- Per il primo grado in complessive E. 1904,00 di cui €. 425,25 per compensi per fase studio, €. 301,00 per fase introduttiva €. 451,50 per trattazione ed €. 726,25 per fase decisionale, oltre spese generali CPA e iva se dovuta.
- Per il presente giudizio grado in complessive E. 2.497,75 di cui €.514,50 per compensi per fase studio, €.354,50 per fase introduttiva €.761,25 per trattazione ed €. 867,50 per fase decisionale, oltre spese generali CPA e iva se dovuta.
Così deciso nella Camera di Consiglio (da remoto) della prima sezione in data 12.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Antonietta Bonanno Dott. Augusto Sabatini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, composta dai magistrati:
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, riunita nelle persone dei sigg. magistrati
Dott. Augusto Sabatini - Presidente
Dott.ssa Marisa Salvo - Consigliere
Dott.ssa Antonietta Bonanno - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 553\2022 r.g.
TRA
(già ,corrente in Parte_1 Parte_2
Messina – Zona Artigianale Larderia, Capannone n. 26,in persona del suo socio ed amministratore, sig. , Parte_3
rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Cinnera Martino (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo CodiceFiscale_1
studio in S. Agata Militello, Via S. Giuseppe n° 51, per mandato a margine dell'atto introduttivo del presente giudizio
Pec: Email_1
Appellante
E con sede sociale e Direzione Generale in Controparte_1
Milano, piazza Gae Aulenti 3, Tower, A, ( c.f. e part. I.V.A.
,) elettivamente domiciliata in Messina, via P.IVA_1
Mamertini, 17, is.106, presso lo studio dell' avv. Francesco Celona (c.f. ), che la rappresenta e difende in virtù C.F._2
di procura generale alle liti rilasciata il 29 ottobre 2010, in atti
PEC : . Email_2 Email_3
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina
n. 546\2022 del 30.03.2022
CONCLUSIONI: come da verbale del 21.10.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Messina ha rigettato la domanda della società attrice la quale, eccependo l'applicazione della capitalizzazione trimestrale, di interessi usurai, di CMS, di errato calcolo della valuta nel contratto di conto corrente n
000300165111 del 23.03.1988 e in quello di apertura di credito del 11.01.2008 stipulati dalla ( già Parte_4 Parte_5
con la banca ha chiesto, quale
[...] CP_1
correntista, la rideterminazione del saldo passivo dei conti che, dall'estratto del 30.09.2012, ammontava ad E. 69.610,75, la ripetizione delle somme versate indebitamente o comunque l'accertamento negativo del credito preteso dalla CP_2
Il Tribunale adito, ha rigettato la domanda affermando che l'attrice non avesse adempiuto al suo onere di allegazione e provato gli addebiti rivolti alla banca.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la società
chiedendo che in riforma della sentenza impugnata, la Parte_1
Corte accogliesse la domanda di accertamento negativo del credito e rideterminasse il saldo del conto espungendo le somme frutto di applicazione di clausole nulle, con condanna di controparte alle spese di giudizio. Si è costituita la ed ha resistito al gravame CP_1
chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza.
All'udienza del 21.10.2024 la causa è stata assegnata a sentenza con i termini per il deposito degli scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata sotto il profilo della violazione della disposizione del primo comma dell'art. 342 c. p. c., posto che, secondo univoca interpretazione giurisprudenziale, tale norma, nel testo novellato dal d. l. n. 83 del
2012 (conv. con modif. nella l. n. 134 del 2012), qui applicabile ratione temporis, va intesa nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (tra le altre v. Cass. Civ. nn. 40560/2021;
7675/2019; 20836/2018).
Nel caso in esame, invero, le doglianze di parte appellante risultano esposte con sufficiente puntualità, rispetto (anche) alle motivazioni della sentenza impugnata, consentendo così alla Corte di delimitare in modo chiaro e senza incertezza l'oggetto e l'ambito del riesame richiesto. Tanto è sufficiente per escludere la dedotta inammissibilità del gravame.
Sulla non inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348bis c. p.
c. la Corte si è già pronunciata con ordinanza del 16.12.2022
Con il primo motivo di gravame parte appellante lamenta che il primo Giudice, ha errato a ritenere che, non avendo parte attrice allegato e provato i fatti costitutivi dell'azione proposta, non poteva essere disposta la chiesta CTU perché avrebbe supplito alla omissione probatoria della parte.
Parte appellante citando la giurisprudenza delle Sez. Unit. N. 6500 del 2022 afferma che sarebbe stato nella disponibilità dello stesso
CTU poter acquisire la documentazione non prodotta in giudizio e necessaria per poter svolgere il mandato e ciò era possibile a prescindere dal fatto che i documenti fossero stati preventivamente richiesti in sede stragiudiziale.
Evidenzia inoltre l'appellante che il contratto di conto corrente stipulato nel 1988 contiene la clausola che prevede la capitalizzazione degli interessi, il calcolo dell'interesse con rinvio su piazza e l'applicazione della commissione massimo scoperto, clausole ormai riconosciute nulla da ampia e pacifica giurisprudenza.
Conclude quindi affermando che, atteso che la società attrice aveva chiesto nei confronti della Banca azione di rendiconto, l'istruttoria necessaria per la l'esame della domanda, potrebbe essere disposta anche d'ufficio dal giudice al fine di accertare la nullità delle clausole applicate.
Chiede pertanto che la Corte disponga CTU per rideterminare il saldo del conto corrente espungendo le somme annotate a fronte di clausole nulle. Con il secondo motivo l'appellante lamenta che l'ordinanza istruttoria del 10 ottobre 2019 che ha ammesso la CTU grafologica volta a dimostrare la genuinità delle firme disconosciute dal correntista sui contratti prodotti dalla banca, deve essere revocata in quanto la banca non aveva provveduto nei termini di legge a depositare gli originali dei documenti disconosciuti.
Rileva l'appellante, quindi che il giudice avrebbe dovuto dichiarare inutilizzabili i documenti disconosciuti.
Chiede pertanto che la Corte dichiari inutilizzabilità dei contratti di conto corrente la cui sottoscrizione era stata disconosciuta e disponga la CTU contabile affinché -previa esibizione degli estratti di conto corrente - si possa accertare il quantum dovuto dall'attrice alla banca in conseguenza del saldo del conto corrente, epurato dagli interessi illegalmente addebitati nonché determinati in misura superiore rispetto ai tassi soglia, dalle commissione massimo scoperto, dalla capitalizzazione trimestrale e dalle spese e dalle operazioni di addebito non autorizzate.
Con il terzo motivo l'appellante chiede che in conseguenza dell'accoglimento dell'appello venga riformata la statuizione sulle spese di lite.
L'appello è fondato nei limiti di cui si dirà.
Va preliminarmente inquadrata l'azione promossa dalla odierna appellante, la quale seppur afferma di agire per la ripetizione delle somme indebitamente corrisposte alla banca o comunque per l'accertamento del debito dovuto, deduce in questa sede di agire anche esercitando il diritto di rendiconto nei confronti della banca
.
Dagli atti del giudizio si evince che l'azione promossa dalla correntista con il ricorso ex art. 702 bis cpc ,introduttivo del presente giudizio, aveva ad oggetto la domanda di ripetizione di indebito e\o di accertamento del debito.
Non è stata invece promossa l'azione di rendiconto come invece parte attrice afferma nella comparsa conclusionale del primo grado.
Va evidenziato che, come risulta dalle memorie I termine depositate dalla società attrice al momento dell'introduzione del presente giudizio “ il rapporto di conto -era- ancora in atto “ e pertanto l'unica azione ammissibile è quella dell'accertamento negativo del debito rispetto al saldo portato nell'estratto del
30.09.2012.
L'onere probatorio dell'azione di accertamento del debito, come per l'azione di ripetizione di indebito, è a carico del correntista.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare ripetutamente che è il cliente, che agisce nei confronti della banca per la rideterminazione del saldo del proprio conto corrente e la ripetizione di quel danaro dato alla banca dall'inizio del corrispondente rapporto fino alla sua cessazione, sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente relativa alla misura degli interessi ed al massimo scoperto, di applicazione di interessi in misura superiore a quella del tasso soglia dell'usura presunta (come determinato in base alle disposizioni della legge n.
108 del 1996), nonché di addebiti di danaro non previsti dal contratto, che deve provare, innanzitutto mediante il deposito degli estratti di conto corrente, in applicazione dell'art. 2697 cod. civ., la fondatezza dei fatti e delle domande di accertamento costituenti il presupposto anche dell'accoglimento della domanda di ripetizione di indebito oggettivo, con la conseguenza che, in mancanza di taluni estratti di conto corrente, egli perde semplicemente la possibilità di dimostrare il fondamento della domanda di restituzione di denaro da lui dato alla banca nel solo periodo di tempo compreso fra l'inizio del rapporto e quello di cui si riferiscono gli estratti depositati ( Cass. Civ 10025 del 2023) .
E', pertanto, corretto affermare che l'onere della prova sia posto a carico della società attrice la quale, nel caso in esame, non ha prodotto i documenti necessari per verificare le dedotte nullità del contratto e poter rideterminare il saldo dei conti.
Per priorità logica va esaminata dapprima la seconda censura dell'appellante in ordine all'ordinanza che aveva ammesso la CTU grafologica, che ad avviso dell'appellante andava revocata.
La censura è infondata.
Va rilevato come la istanza di verificazione della sottoscrizione dei contratti è stata formulata correttamente dalla convenuta con il primo atto difensivo, a nulla rilevando che gli originali siano stati depositati successivamente, consentendo comunque al CTU di effettuare la verifica delle firma.
La Cassazione ha infatti chiarito che “ In tema di verificazione della scrittura privata, gli artt. 216 e 217 c.p.c. non prescrivono, quale requisito di ammissibilità della relativa istanza, la produzione dell'originale della scrittura, dacché la parte che su di essa fondi la propria pretesa è abilitata a dimostrare l'esistenza, il contenuto e la sottoscrizione del documento con i mezzi ordinari di prova. (In applicazione di detto principio, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso che adombrava l'inammissibilità della domanda di accertamento della autografia della firma apposta su cambiali in conseguenza della mancata produzione degli originali dei titoli recanti la contestata sottoscrizione)( Cass. civ. n. 23959\2023). Pertanto i contratti bancari depositati dalla possono trovare CP_2
ingresso nel presente giudizio e la perizia è stata legittimamente disposta.
Quanto alla domanda di accertamento negativo del debito formulata da parte appellante, va dedotto che essa può essere accolta solo parzialmente non avendo l'attrice assolto all'onere probatorio di produrre gli estratti conto il cui onere è in capo al correntista.
Non risulta inoltre dagli atti del giudizio che parte attrice abbia formulato istanza di esibizione ex art 210 cpc né ha dato dimostrazione di essersi diligentemente adoperata per acquisire gli estratti in fase pre-processuale.
Osserva la Corte, però, come dall'esame dei documenti versati dalla correntista risulta che questa abbia depositato, unitamente alle note di replica nel giudizio di primo grado, parte degli estratti conto ( dal 2005) ma detta documentazione è inammissibile perché tardiva.
Peraltro tale adempimento, tardivo e sfuggito al vaglio della controparte, non è allegato da parte appellante neanche in questa sede.
Tale documentazione è pertanto inutilizzabile.
Corretta, ma non applicabile al caso in esame, è inoltre la giurisprudenza richiamata dall'appellante ( sez. un. n. 6500\2022) per affermare che poteva essere disposta la CTU anche senza il preventivo deposito degli estratti, avendo il consulente la possibilità di acquisire la documentazione necessaria per il ricalcolo del saldo.
Tale principio però è applicabile nel rispetto del contraddittorio e con il consenso della controparte, mancante nel caso in esame ( cass. civ. 16012\2024) . Pertanto la richiesta di CTU non è ammissibile e deve essere rigettata.
E' pacifico che la omessa produzione degli estratti conti non può essere colmata dalla consulenza.
Afferma la Suprema Corte che “ La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati ( Cass. civ. n.
8498\2025) .
Ciò posto osserva la Corte come l'esercizio del potere di rilievo officioso della nullità del contratto (art. 1421 c.c. ) consente alla Corte di verificare la dedotta nullità delle clausole (Cass. civ. n.
19882\2005).
Risulta che il contratto stipulato in data 23.03.1988 all'art 7 reca la clausola anatocistica di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi passivi;
essa va dichiarata nulla per applicazione del principio giurisprudenziale ormai pacifico in materia e introdotto dalla Suprema Corte con le sentenze del 1999 n. 2374 n. 3096, secondo il quale è illegittima la capitalizzazione anatocistica trimestrale degli interessi e nulle le clausole contenute nei contratti stipulati anteriormente al 22.04.00 perché in contrasto con il divieto di anatocismo derogabile ai sensi della norma contenuta nell'art. 1283 cc solo da un uso normativo e non da un mero uso negoziale quale era quello in forza del quale le banche hanno preteso interessi anatocistici per statuire la infondatezza del motivo.
Peraltro detto orientamento ormai costante, è stato ribadito dalle sezioni Unite con le sentenza n. 21095\04 n. 24418\10 , nelle quali è statuito il principio che “ In tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo,
D.Lgs. n. 342 del 1999, il quale aveva fatto salva la validità e
l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, cod.civ., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba fare parte dell'ordinamento giuridico ("opinio juris ac necessitatis"). Infatti, va escluso che detto requisito soggettivo sia venuto meno soltanto a seguito delle decisioni della Corte di
Cassazione che, a partire dal 1999, modificando il precedente orientamento giurisprudenziale, hanno ritenuto la nullità delle clausole in esame, perché non fondate su di un uso normativo, dato che la funzione della giurisprudenza è meramente ricognitiva dell'esistenza e del contenuto della regola, non già creativa della stessa, e, conseguentemente, in presenza di una ricognizione, anche reiterata nel tempo, rivelatasi poi inesatta nel ritenerne l'esistenza, la ricognizione correttiva ha efficacia retroattiva, poiché, diversamente, si determinerebbe la consolidazione 'medio tempore' di una regola che avrebbe la sua fonte esclusiva nelle sentenze che, erroneamente presupponendola, l'avrebbero creata.
La clausola anatocistica inserita nel contratto di conto corrente sottoscritto in data 23.03.1988 è nulla e sul conto non può essere applicata alcuna capitalizzazione.
La nullità della clausola va dichiarata Ciò però fino all'entrata in vigore in data 1.7.00 della delibera CICR 9.2.2000, che consente la capitalizzazione degli interessi in condizione di reciprocità, che non sana la nullità della clausola inserita nel contratto del 23.03.1988 poiché per la valida applicazione di nuove clausole di capitalizzazioni è necessaria la stipula di una nuova pattuizione tra le parti che, nel caso in esame, non è dato sapere se è stata stipulata dalle parti.
In tal senso si è espressa la Cassazione affermando che “ In ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera” ( Cass. civ. sez. un. 21095\2004, n. 9140\2020) .
Discorso diverso va fatto invece per quanto concerne la censurata applicazione di interessi ultra legali nonché della CMS.
Dai contratti allegati dalla banca e dalle lettere del 18.01.1999 e del
30.4.199 risulta la corretta previsione della CMS con l'indicazione dei criteri di funzionamento.
Per i periodi successivi la mancanza di documentazione non consente alla Corte di valutarne la correttezza .
La Cassazione, con orientamento costante e pacifico, riconosce che le clausole di commissione di massimo scoperto debbono ritenersi nulle per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 e 1418 cod.civ. quando recano solo il valore percentuale della commissione rispetto allo scoperto del conto e la periodicità di calcolo, senza alcuna specificazione sul concreto meccanismo di funzionamento della commissione (cioè se la CMS vada riferita al montante utilizzato o alla provvista accordata ovvero se l'indicata percentuale debba riferirsi al momento di punta massima dello scoperto ovvero a un periodo più prolungato di 'n gg' di tale scoperto ovvero ancora alla media dello scoperto distribuito su più giorni, etc.), così da risultare pattuite in modo insufficientemente determinato e, quindi, difforme da quanto previsto dall'art. 1346 cod. civ. in materia di requisiti dell'oggetto del contratto, non consentendo al correntista di comprendere il concreto criterio di computo della commissione, il suo funzionamento e lo specifico impatto sui saldi trimestrali di chiusura periodica del conto.
Nel caso in esame, il contratto riporta sia il tasso che il meccanismo di funzionamento della CMS e, pertanto, la sua applicazione è legittima e va dichiarata la validità della pattuizione contrattuale.
Anche la eccezione di nullità sui tassi convenzionali deve essere rigettata poiché risulta dai contratti depositati la previsione specifica del tasso convenzionale pattuito con la conseguente legittimità della previsione nel rispetto della forma scritta.
Per la costituzione dell'obbligo di corrispondere interessi in misura superiore a quella legale (come pure per la modifica della clausola concernente gli interessi, comportante il superamento della soglia legale) è necessaria la forma scritta "ad substantiam", la cui mancanza comporta la nullità della clausola stessa, con automatica sostituzione della misura convenzionale con quella legale” ( Cass.
Civ. 266\2006).
Risulta quindi rispettata la forma scritta e la indicazione del tasso specifico.
Vero è che il contratto contiene il richiamo all'uso piazza ma non vi è prova dell'effettiva applicazione del rinvio agli usi piazza rispetto al tasso convenzionale indicato .
Pertanto, la nel ricalcolare il saldo del correntista, dovrà CP_2
espungere le somme illegittimamente annotate a titolo di capitalizzazione trimestrale e non dovrà applicare alcuna capitalizzazione al contratto del 23.03.1988 e fino all'entrata in vigore alla data 1.7.00 della delibera CICR 9.2.2000, che consente la capitalizzazione degli interessi in condizione di reciprocità e non vi è prova che successivamente a tale data la banca abbia applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.
Va invece rigettata la censura sugli interessi applicati a tasso usuraio essendo essa genericamente formulata. Le spese di lite del presente giudizio, tenuto conto dell'esito che accoglie solo parzialmente la domanda di parte attrice, possono essere compensate per entrambi i gradi di giudizio nella misura dei
3\4 e posta la restante parte di 1\4 a carico della banca e liquidata come da dispositivo applicando i parametri medi (DM 147\22) del valore indeterminabile( complessità bassa)
P.Q.M
La Corte d'Appello di Messina, sezione I civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 546\2022 emessa dal Tribunale di Messina nel giudizio rg 7018\12 e resa anche nei confronti di - in CP_1
parziale riforma della sentenza impugnata - così decide:
- dichiara nulla la clausola anatocistica inserita nel contratto del 23.03.1988
- per l'effetto, dispone che, nella rideterminazione del saldo, vengano espunte le appostazioni a titolo di interessi anatocistici trimestrali fino all'entrata in vigore alla data 1.7.00 della delibera CICR 9.2.2000, ;
- condanna l'appellata al pagamento delle spese processuali da distrarsi in favore dell'avv. Salvatore Cinnera Martino che si liquidano nell'importo già ridotto e nella misura di 1\4 :
- Per il primo grado in complessive E. 1904,00 di cui €. 425,25 per compensi per fase studio, €. 301,00 per fase introduttiva €. 451,50 per trattazione ed €. 726,25 per fase decisionale, oltre spese generali CPA e iva se dovuta.
- Per il presente giudizio grado in complessive E. 2.497,75 di cui €.514,50 per compensi per fase studio, €.354,50 per fase introduttiva €.761,25 per trattazione ed €. 867,50 per fase decisionale, oltre spese generali CPA e iva se dovuta.
Così deciso nella Camera di Consiglio (da remoto) della prima sezione in data 12.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Antonietta Bonanno Dott. Augusto Sabatini