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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/04/2025, n. 1871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1871 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5028/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Bosco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5028/2024 promossa da:
difeso dall'avv. FRACCHIA LUCIANA MARIA, Parte_1
( VIA VITTORIO AMEDEO II N. 6 10121 Controparte_1 C.F._1
TORINO; elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA ASSAROTTI, 5 10122 TORINO
ATTORE contro
difeso dall'avv. RIBA EMILIANO, elettivamente Controparte_2
domiciliato presso il suo studio in VIA ALFONSO LAMARMORA, 40 10128 TORINO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: pagamento in suo favore di euro 10.000 da parte di;
Controparte_2
compensazione delle spese di lite.
1 Per parte convenuta: pagamento in favore di parte attrice, di euro 10.000; compensazione delle spese di lite.
Oggetto:
risarcimento del danno
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione regolarmente notificata ha esposto quanto Parte_1
segue.
• La ricorrente è proprietaria di appartamento sito al quarto e ultimo piano del Condominio
Vandalino, Via Gilly 5/3 in Torre Pellice (TO), in cui si è trasferita, dopo avervi effettuato lavori di ristrutturazione, dal gennaio 2021;
• nel Condominio predetto erano in corso (data inizio lavori: 15.04.22 – doc. 2) lavori di
Manutenzione Straordinaria per Riqualificazione energetica Superbonus 110%, commissionati dal Condominio Vandalino alla impresa appaltatrice di Torino. Controparte_3
• Il giorno 18 agosto 2022 (nella notte tra il 17 e il 18) alle ore 1.30 circa, l'appartamento veniva allagato da acqua proveniente dal soffitto che inondava anche il letto in cui la sig.ra stava Pt_1 dormendo. L'acqua scorreva anche lungo le pareti invadendo il pavimento della camera da letto. La stessa cosa succedeva in bagno dove l'acqua scorreva lungo il soffitto e le pareti e via via allagava i pavimenti del bagno stesso, del disimpegno antistante, del corridoio e del soggiorno;
• La ricorrente chiamava pertanto i Vigili del Fuoco che accertavano che l'acqua proveniva dal tetto in cui erano in corso lavori non ultimati e che, parzialmente coperto con teli, non aveva impedito che l'acqua, dovuta a temporale estivo, cadesse copiosa nel sottotetto e da qui nell'alloggio. I Vigili verificavano infiltrazioni ulteriori sul soffitto del soggiorno e sulla parete della cucina confinante con l'alloggio adiacente e prescrivevano alla proprietaria e alla figlia di abbandonare le camere allagate per rischio di distacco dell'intonaco e di usare con precauzione l'elettricità per l'acqua infiltratasi nei lampadari;
• La cartellonistica di cantiere non conteneva numeri da contattare in caso di emergenza e pertanto la ricorrente il mattino successivo si rivolgeva all'amministratore del Condominio affinché richiedesse intervento urgente per il ripristino della copertura del tetto. Nulla veniva posto in essere e la notte tra il 18 e il 19 agosto, a seguito di nuovo fenomeno temporalesco, si
2 verificava un altro allagamento, con infiltrazioni in soggiorno, in cucina e sul pianerottolo (oltre che in camera da letto e in bagno), che interessava anche l'impianto elettrico.
• La il 22.08 presentava al Comune di Torre Pellice – Ufficio Tecnico – richiesta di Pt_1
sopralluogo e verifica di abitabilità;
• Ulteriori piogge nei giorni 26, 27, 28 e 30 agosto, 1° settembre, peggioravano la situazione e nell'alloggio, oggetto di recentissima totale ristrutturazione, risultavano danneggiati e necessitanti di opere di ripristino muri, pavimenti, impianti, oltre numerosi arredi e accessori.
• La quindi, ha dovuto cercare di mettere in salvo i propri effetti personali e ha lasciato Pt_1
l'appartamento cercando una nuova sistemazione. Dal 20 agosto 2022 l'esponente si è trasferita in Torino, L.go Tirreno n. 117, in alloggio di proprietà del sig. , che glielo ha Persona_1
concesso gratuitamente in uso.
• Tale trasferimento ha comportato spese per la gestione dell'appartamento, che si sono aggiunte a quelle relative all'immobile non utilizzabile in Torre Pellice, oltre spese per i trasferimenti da
Torino a Torre Pellice resisi necessari nel periodo agosto 2022-marzo 2023, termine indicato dal tecnico arch. per la realizzazione dei lavori di ripristino e per la necessità di Persona_2 attendere l'esaurirsi del fenomeno di umidità.
• I danni materiali subiti sono stati documentati anche fotograficamente e quantificati con perizia dell' arch. quanto ai mobili danneggiati, si precisa che si trattava di arredi nuovi , Persona_2
acquistati per l'alloggio di Torre Pellice.
• Inutili sono statele richieste di risarcimento del danno.
Chiedeva pertanto di condannare la al pagamento della somma Controparte_4 complessiva di € 36.248,35 o veriore somma accertanda in corso di causa a fronte dei danni cagionati a parte ricorrente che quantificava nella somma di € 25.748,35 per danno patrimoniale ed € 10.500,00 per danno non patrimoniale.
Si è costituita in giudizio he ha svolto le seguenti difese. Controparte_4
• L'appartamento della non ha subito allagamenti, ma è stato semplicemente interessato da Pt_1
fenomeni di infiltrazione dovuti ad uno straordinario e fortissimo nubifragio estivo. Peraltro le infiltrazioni hanno interessato solo la camera da letto ed il bagno dell'appartamento di proprietà della ricorrente;
• Come si legge anche nel verbale dei Vigili del fuoco, intervenuti su richiesta della Pt_1
l'immobile era (in fase di manutenzione straordinaria per coibentazione tetto e cappotto.
3 • Quando si è verificato il nubifragio, il tetto era coperto con alcuni teli, posati dalla ditta intervenuta sul cantiere, il che consta anche dal verbale della direzione lavori.
• Purtroppo, a causa del forte vento e del nubifragio, i teli posati sono stati strappati via e divelti, scoprendo così il tetto.
• Il trasferimento a Torino è stata una scelta discrezionale della ricorrente, non necessitata dalla situazione, posto che non consta alcuna inagibilità dell'immobile di proprietà della Pt_1
• Incombe in ogni caso, su parte ricorrente l'onere della prova.
Chiedeva quindi respingersi ogni addebito di responsabilità e conseguentemente rigettarsi la domanda.
********
Le parti all'udienza del 15.4.2025, fallita la conciliazione giudiziale per impossibilità di trovare un accordo sulla rateizzazione del pagamento, hanno dato atto di non contestare la responsabilità di nella causazione dei danni oggetto della domanda ed hanno dichiarano Controparte_2 di concordare sull'importo da corrispondersi a titolo di risarcimento del danno in € 10.000, con compensazione delle spese di lite.
Le conclusioni congiunte così rassegnate dalle parti, esimono il Giudice dal valutare
• la fondatezza della domanda risarcitoria atteso appunto che parte convenuta non ha contestato la propria responsabilità nella causazione dei danni;
• l'entità dei danni che le parti hanno convenuto nell'importo di euro 10.000.
Parte convenuta va quindi condannata al pagamento in favore di parte attrice di euro 10.000 omnia.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti come congiuntamente concluso dalle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
contro ogni diversa istanza ed Parte_1 Controparte_2
eccezione disattesa, così provvede:
dichiara tenuto e condanna al pagamento in favore di Controparte_2
dell'importo di euro 10.000; Parte_1
compensa le spese di lite;
Torino, 15/04/2025
Il Giudice
Dr.ssa Raffaella Bosco
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Bosco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5028/2024 promossa da:
difeso dall'avv. FRACCHIA LUCIANA MARIA, Parte_1
( VIA VITTORIO AMEDEO II N. 6 10121 Controparte_1 C.F._1
TORINO; elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA ASSAROTTI, 5 10122 TORINO
ATTORE contro
difeso dall'avv. RIBA EMILIANO, elettivamente Controparte_2
domiciliato presso il suo studio in VIA ALFONSO LAMARMORA, 40 10128 TORINO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: pagamento in suo favore di euro 10.000 da parte di;
Controparte_2
compensazione delle spese di lite.
1 Per parte convenuta: pagamento in favore di parte attrice, di euro 10.000; compensazione delle spese di lite.
Oggetto:
risarcimento del danno
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione regolarmente notificata ha esposto quanto Parte_1
segue.
• La ricorrente è proprietaria di appartamento sito al quarto e ultimo piano del Condominio
Vandalino, Via Gilly 5/3 in Torre Pellice (TO), in cui si è trasferita, dopo avervi effettuato lavori di ristrutturazione, dal gennaio 2021;
• nel Condominio predetto erano in corso (data inizio lavori: 15.04.22 – doc. 2) lavori di
Manutenzione Straordinaria per Riqualificazione energetica Superbonus 110%, commissionati dal Condominio Vandalino alla impresa appaltatrice di Torino. Controparte_3
• Il giorno 18 agosto 2022 (nella notte tra il 17 e il 18) alle ore 1.30 circa, l'appartamento veniva allagato da acqua proveniente dal soffitto che inondava anche il letto in cui la sig.ra stava Pt_1 dormendo. L'acqua scorreva anche lungo le pareti invadendo il pavimento della camera da letto. La stessa cosa succedeva in bagno dove l'acqua scorreva lungo il soffitto e le pareti e via via allagava i pavimenti del bagno stesso, del disimpegno antistante, del corridoio e del soggiorno;
• La ricorrente chiamava pertanto i Vigili del Fuoco che accertavano che l'acqua proveniva dal tetto in cui erano in corso lavori non ultimati e che, parzialmente coperto con teli, non aveva impedito che l'acqua, dovuta a temporale estivo, cadesse copiosa nel sottotetto e da qui nell'alloggio. I Vigili verificavano infiltrazioni ulteriori sul soffitto del soggiorno e sulla parete della cucina confinante con l'alloggio adiacente e prescrivevano alla proprietaria e alla figlia di abbandonare le camere allagate per rischio di distacco dell'intonaco e di usare con precauzione l'elettricità per l'acqua infiltratasi nei lampadari;
• La cartellonistica di cantiere non conteneva numeri da contattare in caso di emergenza e pertanto la ricorrente il mattino successivo si rivolgeva all'amministratore del Condominio affinché richiedesse intervento urgente per il ripristino della copertura del tetto. Nulla veniva posto in essere e la notte tra il 18 e il 19 agosto, a seguito di nuovo fenomeno temporalesco, si
2 verificava un altro allagamento, con infiltrazioni in soggiorno, in cucina e sul pianerottolo (oltre che in camera da letto e in bagno), che interessava anche l'impianto elettrico.
• La il 22.08 presentava al Comune di Torre Pellice – Ufficio Tecnico – richiesta di Pt_1
sopralluogo e verifica di abitabilità;
• Ulteriori piogge nei giorni 26, 27, 28 e 30 agosto, 1° settembre, peggioravano la situazione e nell'alloggio, oggetto di recentissima totale ristrutturazione, risultavano danneggiati e necessitanti di opere di ripristino muri, pavimenti, impianti, oltre numerosi arredi e accessori.
• La quindi, ha dovuto cercare di mettere in salvo i propri effetti personali e ha lasciato Pt_1
l'appartamento cercando una nuova sistemazione. Dal 20 agosto 2022 l'esponente si è trasferita in Torino, L.go Tirreno n. 117, in alloggio di proprietà del sig. , che glielo ha Persona_1
concesso gratuitamente in uso.
• Tale trasferimento ha comportato spese per la gestione dell'appartamento, che si sono aggiunte a quelle relative all'immobile non utilizzabile in Torre Pellice, oltre spese per i trasferimenti da
Torino a Torre Pellice resisi necessari nel periodo agosto 2022-marzo 2023, termine indicato dal tecnico arch. per la realizzazione dei lavori di ripristino e per la necessità di Persona_2 attendere l'esaurirsi del fenomeno di umidità.
• I danni materiali subiti sono stati documentati anche fotograficamente e quantificati con perizia dell' arch. quanto ai mobili danneggiati, si precisa che si trattava di arredi nuovi , Persona_2
acquistati per l'alloggio di Torre Pellice.
• Inutili sono statele richieste di risarcimento del danno.
Chiedeva pertanto di condannare la al pagamento della somma Controparte_4 complessiva di € 36.248,35 o veriore somma accertanda in corso di causa a fronte dei danni cagionati a parte ricorrente che quantificava nella somma di € 25.748,35 per danno patrimoniale ed € 10.500,00 per danno non patrimoniale.
Si è costituita in giudizio he ha svolto le seguenti difese. Controparte_4
• L'appartamento della non ha subito allagamenti, ma è stato semplicemente interessato da Pt_1
fenomeni di infiltrazione dovuti ad uno straordinario e fortissimo nubifragio estivo. Peraltro le infiltrazioni hanno interessato solo la camera da letto ed il bagno dell'appartamento di proprietà della ricorrente;
• Come si legge anche nel verbale dei Vigili del fuoco, intervenuti su richiesta della Pt_1
l'immobile era (in fase di manutenzione straordinaria per coibentazione tetto e cappotto.
3 • Quando si è verificato il nubifragio, il tetto era coperto con alcuni teli, posati dalla ditta intervenuta sul cantiere, il che consta anche dal verbale della direzione lavori.
• Purtroppo, a causa del forte vento e del nubifragio, i teli posati sono stati strappati via e divelti, scoprendo così il tetto.
• Il trasferimento a Torino è stata una scelta discrezionale della ricorrente, non necessitata dalla situazione, posto che non consta alcuna inagibilità dell'immobile di proprietà della Pt_1
• Incombe in ogni caso, su parte ricorrente l'onere della prova.
Chiedeva quindi respingersi ogni addebito di responsabilità e conseguentemente rigettarsi la domanda.
********
Le parti all'udienza del 15.4.2025, fallita la conciliazione giudiziale per impossibilità di trovare un accordo sulla rateizzazione del pagamento, hanno dato atto di non contestare la responsabilità di nella causazione dei danni oggetto della domanda ed hanno dichiarano Controparte_2 di concordare sull'importo da corrispondersi a titolo di risarcimento del danno in € 10.000, con compensazione delle spese di lite.
Le conclusioni congiunte così rassegnate dalle parti, esimono il Giudice dal valutare
• la fondatezza della domanda risarcitoria atteso appunto che parte convenuta non ha contestato la propria responsabilità nella causazione dei danni;
• l'entità dei danni che le parti hanno convenuto nell'importo di euro 10.000.
Parte convenuta va quindi condannata al pagamento in favore di parte attrice di euro 10.000 omnia.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti come congiuntamente concluso dalle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
contro ogni diversa istanza ed Parte_1 Controparte_2
eccezione disattesa, così provvede:
dichiara tenuto e condanna al pagamento in favore di Controparte_2
dell'importo di euro 10.000; Parte_1
compensa le spese di lite;
Torino, 15/04/2025
Il Giudice
Dr.ssa Raffaella Bosco
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