Cass. civ., sez. I, sentenza 09/08/1973, n. 2306
CASS
Sentenza 9 agosto 1973

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Non si versa in una ipotesi di mandato allorche quelli che il supposto mandatario deve compiere in nome e per conto del preteso mandante non rivestano la natura di Atti giuridici, ma consistano solo in un'attivita esecutiva riguardante adempimenti tecnico-pratici e di cooperazione materiale, da cui esuli ogni profilo giuridico-negoziale, tanto meno se di tali adempimenti il preteso mandatario debba sopportare in tutto o in parte il rischio economico. ( nella fattispecie, riguardante la qualificazione a fini fiscali dell'incarico, commesso dalla provincia di Trento ad un centro di formazione professionale, di condurre e gestire in propria economia e senza corrispettivo una scuola professionale per l'industria e l'artigianato, la SC ha osservato che l'istruzione professionale oggetto dell'incarico si collocava al di fuori dell'ambito dell'insegnamento obbligatorio nonche dell'accertamento della preparazione degli alunni e del rilascio di titoli di studio). ( V 759/65).*

Il nomen iuris attribuito dalle parti al negozio, se in linea di principio non ha particolare peso di carattere esegetico, ne ha ancor meno in tema di imposta di registro, tenuto conto dell'art 8 della relativa legge, il quale, in contrapposizione al canone soggettivo di cui all'art 1362 cod civ (che sollecita un'interpretazione intesa a cogliere la 'comune intenzione delle parti'), impone di considerare l'atto oggettivamente, per gli effetti giuridici ch'esso e potenzialmente idoneo a produrre, anche se non rientranti nella previsione delle parti, purche riconducibili allo schema negoziale e ricavabili dalle clausole del documento presentato per la registrazione. E se esiste contrasto fra il titolo del negozio ed il suo contenuto, ai fini dell'esatta tassazione deve essere ricercata l'effettiva portata dell'atto, senza possibilita di fermarsi alla denominazione ed alla Forma. ( V sulla prima parte,2349/72, mass n 359738; 1808/72, mass n 358797; ( V 203/72, mass n 355999; 2503/71,mass n 353533; 1850/70, massima n ( V 347838; sull'ultima parte, V 2623/70, mass n 349020; 1192/67,mass ( V n 327653; 326/65).*

Nell'art 1655 cod civ l'elemento della gestione a proprio rischio, quale requisito essenziale dell'appalto, viene considerato non sotto il profilo tecnico-giuridico della sopportazione del caso fortuito, ma quale rischio economico derivante dall'impossibilita di stabilire,nel momento della conclusione del contratto e della Determinazione del corrispettivo destinato a restare fermo od a venire modificato soltanto nel concorso di determinate circostanze, il costo dell'opera o del servizio assunto dall'appaltatore. ( V 891/65; 507/58).*

Data la Mancanza del requisito della 'gestione a proprio rischio' - il quale, tipico del contratto di appalto e di quelli assimilati, implicherebbe una necessaria alternativita fra guadagno e perdita - il contratto, denominato 'mandato senza corrispettivo', con il quale una parte (nella specie, provincia autonoma di Trento) abbia affidato ad un'altra (nella specie, ente nazionale ACLI per la istruzione professionale - ENAIP -) la gestione di un servizio di istruzione professionale, con Obbligo di rimborso delle spese effettivamente sostenute per l' espletamento del servizio medesimo, e in misura non superiore ad una cifra massima determinata per ciascun allievo, quindi senza alcuna possibilita di profitto e senza rischio per il gestore, non puo essere qualificato - ai fini dell'imposta di registro - come appalto, e non puo neppure essere annoverato fra gli 'altri simili contratti'. All'atto in questione non puo quindi applicarsi l'aliquota di cui all'art 52 della tariffa allegato a al RD 30 dicembre 1923, n 3269.*

Il principio sancito nell'art 8 della legge di registro, ed in forza del quale un atto, che per la sua natura ed i suoi effetti risulti soggetto a tassazione, ma non si trovi nominativamente indicato nella tariffa, e soggetto all'imposta stabilita per l'atto con il quale presenti maggiore analogia,trova applicazione soltanto nell'ipotesi di atto atipico o innominato da assimilare a quello tipico ad esso piu affine, previsto dalla legge tributaria; e alla relativa ricerca puo procedersi solo previo inquadramento dell'atto in una categoria per cui la legge stabilisce la tassa progressiva, proporzionale o graduale. Viceversa, rispetto ad una voce di tariffa che prevede la tassa fissa per un atto tipico non e consentito far ricorso al procedimento analogico al fine di inquadrare nella voce stessa un atto atipico affine a quello considerato. In tal caso deve quindi applicarsi la tassa fissa minima, anche se l'atto presenti spiccata analogia con Atti soggetti a tassa fissa in misura piu alta. ( V sulla prima parte,2752/68,mass n 335362; 1791/67,mass n 323498).*

Il principio secondo cui il trattamento tributario di favore stabilito per un dato atto si applica anche agli Atti che, come mezzo al fine, siano in correlazione con quello che gode dell'agevolazione fiscale, ancorche essi non siano fra loro necessariamente connessi e derivati, puo riguardare una sequenza di Atti correlati al raggiungimento della finalita agevolata che non potrebbe realizzarsi se non per il loro tramite, sicche lo scopo perseguito verrebbe frustrato ove il trattamento di favore non comprendesse tutti gli Atti strumentalmente ordinati a quel fine.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 09/08/1973, n. 2306
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2306
    Data del deposito : 9 agosto 1973

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