Sentenza 10 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/03/2025, n. 2473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2473 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. 20755/2023 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Fabiana Ucchiello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa n. 20755/2023 R.G. avente ad oggetto: “Opposizione
a decreto ingiuntivo”, vertente tra
in persona del legale rappresentante pro tempore e, per essa, quale Parte_1
mandataria in forza di procura generale rilasciata con atto autenticato nelle firme dal Notaro Per_1
di Venezia-Mestre, rep. n. 42351, racc. n. 15678, in data 09/12/2020,
[...] [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso Parte_2 dall'avv. Roberto Franco ( ) CodiceFiscale_1
- OPPONENTE
E
Carlo Moschetti (C.F. ) C.F._3
- OPPOSTO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
chiedeva ed otteneva, ai sensi dell'art. 119 TUB, l'emissione del decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 4752/2023 nei confronti di per la consegna di “contratto di Parte_1
apertura di credito e copia di tutti gli estratti conto dall'apertura del rapporto (02/04/2008) sino all'ultimo disponibile relativi al conto corrente bancario del ricorrente intrattenuto con numero identificativo 1052.13”, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
e per essa proponeva opposizione al detto Parte_1 Parte_2 decreto ingiuntivo eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, opponendosi alla concessione della provvisoria esecuzione e chiedendo l'accoglimento della propria opposizione per infondatezza in fatto ed in diritto della proposta ingiunzione, con vittoria di spese.
Resisteva all'opposizione il quale chiedeva il rigetto dell'opposizione e la Controparte_1
conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria delle spese di lite.
L'opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato.
In via assolutamente preliminare va rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla parte opponente mediante l'atto di citazione in opposizione.
Non può porsi in dubbio, infatti, che nella presente vicenda, si verta in tema di rapporti tra consumatore e professionista rendendo perciò applicabile il foro inderogabile del consumatore, ovvero il giudice del luogo di residenza del consumatore, ai sensi dell'art. 66 bis Codice del
Consumo.
Deve, poi, rigettarsi l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'opponente, in qualità di cessionaria del credito derivante dal rapporto bancario oggetto di causa, a seguito di contratto di cessione del 28/12/2018 stipulato con Banca MPS. In caso di cessione del credito, il cedente è tenuto nei confronti del cessionario a metterlo in condizione di esercitare il diritto di credito acquistato e, quindi, a trasmettere i documenti giustificativi del credito ceduto.
La cessionaria, per effetto dell'atto di cessione, succede a titolo particolare in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già in titolarità della società cedente, cosicché tutte le domande finalizzate all'accertamento del credito rinveniente da contratti bancari stipulati dal debitore ceduto, devono avere quale destinatario il titolare del credito all'attualità ovverosia la società cessionaria, la quale ha l'obbligo altresì, di sostituirsi alla cedente nella custodia, conservazione e gestione di tutta la documentazione connessa al credito acquisito.
Pt_ D'altronde, nel caso in esame, la ha depositato in giudizio gli allegati B) e D), dimostrando di avere nella propria disponibilità una gran quantità di documenti afferenti il rapporto bancario tra il e MPS Banca e non ha neppure allegato di aver richiesto ad MPS Banca i documenti CP_1
oggetto di causa e di non averli rinvenuti, perché, ad esempio, smarriti.
Dai documenti in atti, emerge che il richiedente è titolare del contratto di apertura di CP_1
credito n. 1052.13
E', altresì, provato per tabulas che il ricorrente abbia richiesto alla banca convenuta il rilascio di copia della documentazione, per cui oggi è causa, con comunicazione inoltrata con pec del
Pt_ 28.12.2022 cui seguiva il riscontro da parte di con successiva pec del 27.02.2023.
Il richiedente in fase stragiudiziale non otteneva piena ragione della propria richiesta.
In ordine agli estratti conto ultradecennali, deve rilevarsi in via generale che, l'art. 119 TUB stabilisce che il cliente e colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere dall'intermediario, il rilascio di copia della documentazione relativa a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, e questo entro un congruo termine e comunque non oltre 90 giorni dalla domanda, con addebito dei costi di produzione della documentazione.
Deve, in via generale, evidenziarsi che è controverso quale sia il limite temporale entro il quale la banca sia tenuta alla consegna della documentazione inerente il rapporto con il cliente. Un primo orientamento sostiene che il quarto comma dell'art. 119 TUB imponga alla banca di conservare la documentazione contrattuale entro il termine degli ultimi dieci anni dalla richiesta del cliente. A ben vedere, però, questo orientamento sembra travisare il senso letterale della norma. Il quarto comma, infatti, si riferisce alla documentazione inerente singole operazioni, ossia alle copie delle operazioni compiute dal cliente come copie dei bonifici, degli assegni emessi o incassati, dei prelievi eseguiti allo sportello. Solo in relazione alle singole operazioni la banca può dirsi legittimata a distruggere la documentazione oltre il decennio. Viceversa, la banca è tenuta a conservare per tutta la durata del rapporto il contratto, le variazioni negoziali concordate nel corso del rapporto e tutti gli estratti conto. Questi ultimi, infatti, rappresentano gli unici documenti in base ai quali sia la banca che il cliente possono verificare l'andamento ed il saldo del rapporto di conto corrente.
Tale obbligo di conservazione, avente ad oggetto contratti ed estratti conto, deve essere posto a carico della banca entro il limite del decennio dalla chiusura del conto in applicazione delle norme generali in materia di mandato: la chiusura dei rapporti bancari intestati al è di fatto CP_1
avvenuta il 25.03.2016 – come provato per tabulas dalla lettura dell'unico estratto conto depositato Pt_ Pt_ da all'interno dell'allegato D) pag. 29 – rendendo pertanto possibile per disporre della documentazione afferente i dieci anni precedenti la detta chiusura.
Si consideri che, sotto il profilo sostanziale, ai sensi dell'articolo 1856 c.c., la banca “risponde secondo le regole del mandato per l'esecuzione di incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente”.
In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 11004 del
2006), la pretesa alla consegna della documentazione, da parte di un cliente della banca, è " .. un diritto autonomo che nasce dall'obbligo di buona fede, che, in tema di esecuzione del contratto, si atteggia come un impegno di solidarietà che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del "neminem laedere", siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, ed è operante tanto sul piano dei comportamenti del debitore e del creditore nell'ambito del singolo rapporto obbligatorio, quanto sul piano del complessivo assetto di interessi sottostanti alla esecuzione di un contratto, specificandosi nel dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte (Cass. 27 settembre
2001, n. 12093)".
Alla luce di tali principi ermeneutici, l'obbligo di rendiconto, in materia di rapporti bancari, viene, limitato ex lege alla consegna di documenti entro il decennio dalla chiusura del conto, in quanto il legislatore, nel bilanciare le contrapposte esigenze delle parti contrattuali, ha ritenuto contrario ai principi di solidarietà e leale collaborazione esigere dalla banca un obbligo di mantenere dati in proprio possesso senza alcun limite temporale ed, anzi, oltre un limite fissato dalla legge.
In ragione di tali principi, nel caso di specie, il dies a quo coincide con la data di chiusura del conto che, secondo quanto indicato e documentato proprio dalla parte opponente risale al 25/3/2016.
Sul punto, parte resistente non ha provato una diversa data di chiusura del rapporto di conto corrente intercorso tra le parti e neppure ha contestato la chiusura del conto al 25/3/2016. Deve, pertanto, evidenziarsi che il diritto del correntista ad ottenere anche copia degli estratti conto relativi al periodo temporale tra il 2008 e il 2016 è fondato con conseguente accoglimento della relativa domanda.
In definitiva, quindi, deve ordinarsi a di consegnare alla parte opposta Parte_1
copia degli estratti conto di cui al rapporto di conto corrente recante n. 1052.13, relativi al periodo temporale dal 01.04.2008 – 25.03.2016, nonché copia del contratto di apertura di credito connesso al contratto 1052.13.
Il costo per la formazione ed il rilascio della documentazione va ovviamente posto, come per legge,
a carico della parte opposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, pronunziando sull'opposizione a decreto ingiuntivo n. 4752/2023, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e conferma integralmente il D.I. 4752/2023, dichiarandolo esecutivo;
2) condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte opposta, liquidate in complessivi euro 2.905,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge con attribuzione all'avv. Carlo Moschetti dichiaratosi antistatario.
Napoli, 10/3/2025
Il giudice
Dott.ssa Fabiana Ucchiello