Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/05/2025, n. 2993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2993 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3972 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, passata in decisione all'udienza cartolare del 13 maggio 2025 e vertente tra
TRA
Codice Fiscale rappresentata e difesa, per procura in Parte_1 P.IVA_1 atti, dall'avv. Benedetto Gargani
APPELLANTE
E
(c.f. Controparte_1 CP_2 CP_3 Controparte_4
, , , tutti C.F._1 C.F._2 C.F._3 Controparte_4 rappresentati e difesi dall'Avvocato Renato Ciamarra per procura in atti;
APPELLATI
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
, , e Controparte_1 CP_2 CP_3 [...]
, tutti in proprio e nella qualità di eredi di , hanno citato in giudizio la CP_4 Persona_1
e la filiale di Cassino della stessa per accertare e dichiarare, in Controparte_5 CP_5 via principale, che nelle operazioni di collocamento dei titoli “Republic of Argentina” la Banca
Commerciale Italiana, oggi , ha tenuto una condotta in violazione del combinato disposto CP_5 degli art. 1418 c.c., artt. 21 e 28 D. Lgs. 58/98, artt. 26, 27, 28 e 29 del Regolamento Consob
in subordine, accertare e dichiarare che la nella qualità di intermediario CP_5 finanziario ha violato i doveri sanciti nel TUF e, per l'effetto, condannarla alla restituzione delle somme versate ed al risarcimento dei danni subiti e subendi dai ricorrenti. Inoltre, gli attori hanno chiesto la condanna della alla restituzione delle somme versate perché questa avrebbe violato CP_5
i doveri sanciti nelle norme citate e, in ogni caso, dichiarare che i diritti di custodia per titoli Republic of Argentina corrisposti dagli attori non sono dovuti e, quindi, condannare l'istituto convenuto alla restituzione degli importi percepiti e percependi a tale titolo, con condanna della alle spese e CP_5 compensi del giudizio.
Con comparsa in data 04.02.2016 si è costituita chiedendo nel merito il rigetto Parte_1 di ogni domanda di parte attrice in quanto non provata e comunque prescritta;
in subordine, disporre la compensazione con l'importo di cui controparte chiede la restituzione del controvalore attuale dei titoli originari ovvero del controvalore dei Bond ottenuti da controparte a seguito dell'adesione ad una delle Offerte Pubbliche di Scambio lanciate dall'Argentina nel 2005 e 2010, nonché delle somme incassate a titolo di rendimenti cedolari. In ulteriore subordine, la chiede di disporre la CP_5 restituzione in favore della stessa dei titoli argentini di cui è causa (originari o scambiati e di condannare le controparti a rifondere ad le spese, i diritti e gli onorari di causa. Parte_1
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria anche a mezzo di CTU , ha così disposto: “
CONDANNA la al pagamento in favore di , , Controparte_6 Controparte_1 CP_2
e della somma di € 210.210,17 oltre interessi legali dalle date di CP_3 Controparte_4 rispettivo acquisto e all'effettivo soddisfo. Rigetta le altre richieste. Condanna la al pagamento CP_5 delle spese del giudizio in favore degli attori che si liquidano in complessivi € 13.975,00 di cui €
545,00 per esborsi ed € 13.430,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario (15%) IVA
e CPA. Pone definitivamente a carico della le spese di ctu così come liquidate CP_5 provvisoriamente in corso di causa” .
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[…Il CTU, rispondendo ai quesiti posti e sul fondamento dei documenti in atti, ha individuato la natura dei titoli oggetto della controversia e ha accertato attraverso la documentazione prodotta dalla la quantità di bond argentini acquistati CP_5 dagli attori, precisando l'importo complessivo originariamente investito;
il CTU ha, inoltre, riferito sul rating attribuito ai titoli per cui è causa, rilevando per ognuno di questi la classificazione con riferimento alla valuta locale e a quella estera, attribuita per gli anni dal 1997 al 2001 dalle società di rating. Il CTU, in forza dell'autorizzazione concessa nel quesito n. 4 formulato dalla stessa all'udienza di giuramento del 21.05.2018, ha correttamente indicato nella CP_5 relazione peritale i documenti trasmessi dal legale degli attori, i quali documenti non hanno avuto alcuna rilevanza sugli accertamenti finali della CTU, perché si tratta di ricevute bancarie che non consentono neanche di quantificare l'esatto ammontare dei titoli presenti nel portafoglio degli attori alla data di introduzione del giudizio (11 novembre 2015), come dichiarato dal CTU che in proposito ha riferito di essersi trovato, per tali motivi, nell'impossibilità di rispondere al secondo comma del quesito n.
4. Per quanto concerne i successivi accertamenti svolti dal CTU, questi ha quantificato il valore del capitale investito rivalutato attraverso tre criteri, come richiesto nei quesiti posti: secondo l'indice Istat Foi;
secondo il rendimento del tasso Bot e con applicazione della misura annuale del tasso legale. Nella relazione definitiva, il CTU, in risposta alle osservazioni formulate da , ha provveduto a CP_5 formulare nuovi conteggi alla data di incasso delle somme da parte degli investitori e precisamente per il periodo dalla data di sottoscrizione del titolo alla data del 28.11.2016, escludendo, tra l'altro, il maggior danno poiché è risultata impossibile la quantificazione dello stesso, a causa della mancanza di idonea documentazione. Il CTU, nella relazione peritale, ha riferito puntualmente di aver indicato il totale delle cedole che la ha dichiarato di aver pagato agli attori CP_5 rilevando peraltro il mancato deposito di idonea documentazione attestante l'avvenuto incasso da parte degli attori. Parte attorea, nell'atto di citazione, lamenta che la Banca Commerciale Italiana, oggi , nelle operazioni Controparte_7 di collocamento dei titoli “Republic of Argentina”, ha tenuto una condotta in violazione del combinato disposto degli art. 1418 c.c., artt. 21 e 28 D. Lgs. 58/98, artt. 26, 27, 28 e 29 del Regolamento Consob dell'01.07.1998 e, pertanto, ha chiesto di dichiarare la nullità dei predetti contratti con condanna della convenuta alla restituzione della somma CP_5 complessivamente versata rivalutata sino alla data di effettivo soddisfo. In proposito, questo Giudice, rileva che l'art. 21
TUF e 29 Regolamento Consob n. 11522 del 1998, impongono puntuali obblighi informativi che l'intermediario è tenuto sia a ricevere dal risparmiatore, con riferimento alla sua esperienza, alla sua situazione finanziaria e propensione al rischio ed ai suoi obiettivi di investimento, sia a fornire, con riferimento alla natura, ai rischi ed alle implicazioni di ogni specifica operazione di investimento. Nella specie, l' convenuto non ha dimostrato di aver sottoposto agli attori, all'atto CP_8 della vendita dei titoli, alcun prospetto informativo sul grado di rischio che la tipologia di investimento comportava ed aveva lo stesso Istituto prospettato l'opportunità di garantire un alto investimento ed un basso rischio: non basta solo informare, perché bisogna informare “bene”. In considerazione di quest'ultimo avverbio, la avrebbe dovuto CP_5 ricavare le informazioni sulla propensione al rischio degli investitori considerando anche i precedenti investimenti fatti prima degli anni 1997 e 1998 e volti soprattutto alla conservazione del capitale;
da tali investimenti emergeva un profilo di rischio degli attori alla stregua di investitori prudenti e, d'altra parte, anche se la avesse reputato che non fosse CP_5 possibile avere notizie sulle caratteristiche degli investitori, non avrebbe dovuto considerarli inclini al rischio tanto da proporgli titoli come quelli in esame, oltretutto provenienti da paesi emergenti come la Repubblica Argentina. L'art. 29 del Regolamento Consob deve interpretarsi nel senso che l'intermediario deve sconsigliare al proprio cliente investitore risparmiatore di avventurarsi in operazioni di acquisto di titoli emessi da soggetti a rischio insolvenza oppure anche quando si tratti, come nel caso che interessa, di prodotti finanziari nati e studiati per investitori istituzionali, valutati come investimenti con livello di rischio immediatamente precedente quello speculativo e diversi da tutti quelli negoziati fino a quel momento. L'investitore deve allegare l'inadempimento delle citate obbligazioni da parte dell'intermediario e fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche attraverso presunzioni;
l'intermediario, a sua volta, deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte, e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito "con la specifica diligenza richiesta" (Cass., sez. un., 02/12/2016, n. 24645). Questo Giudice intende conformarsi a tale indirizzo, alla luce del quale è emerso che gli attori-investitori hanno dimostrato di aver adempiuto a quanto loro richiesto, la intermediaria no. Controparte_7 Al riguardo, l'art. 23, comma 6, del TUF stabilisce che nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta: “l'investitore deve allegare l'inadempimento dell'intermediario alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, dal TUF e dalla normativa secondaria, nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni;
l'intermediario, a sua volta, deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di aver agito con la specifica diligenza richiesta” (Cass. n. 3773/2009 e n. 22147/2010). A sua volta, l'art. 21, comma 1, del TUF pone a carico della l'obbligo di “comportarsi con diligenza, correttezza e CP_5 trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati” e di “acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati”. La decisione di sottoscrivere titoli da parte dell'investitore deve maturare attraverso informazioni specifiche che gli devono essere rese dall'intermediario sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione la cui conoscenza è necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento.
L'investitore, quindi, deve essere informato delle ragioni per le quali non sia opportuno procedere alle operazioni e, in tal caso, esse possono essere ugualmente eseguite solo mediante un ordine da lui impartito per iscritto e con il quale egli si assume, nonostante tutto, ogni responsabilità e conseguenza. L'obbligo della Banca di assumere informazioni sul profilo del cliente, sulla sua esperienza e situazione finanziaria, sugli obiettivi di investimento e sulla propensione al rischio, assume particolare importanza nella fase esecutiva del contratto, ossia quella della negoziazione dei titoli (in tal senso condivisibile si è espressa anche la Consob con comunicazione n. DI/30396 del 21 aprile 2000; ed inoltre, Cass. n.
22147/2010). Come stabilito dalla Cassazione con la sentenza n. 10240/2008, il fatto che il cliente abitualmente investa in titoli finanziari non basta “a renderlo investitore qualificato”: lo speciale rapporto contrattuale tra il cliente e l'intermediario implica un grado di affidamento del primo nella professionalità del secondo che non può essere sostituito dall'onere per lo stesso cliente di assumere direttamente informazioni sulla rischiosità dei titoli da altre fonti (Cass. n.
29864/2011). Ciò premesso, il CTU ha accertato, attraverso l'esame degli estratti conto prodotti dalla e dai CP_5 ricorrenti, l'intervenuto rimborso di € 249.837,20 a favore di ed € 189.098,94 a favore di CP_2 Controparte_1 Per quanto concerne le eventuali cedole incassate dagli attori agli atti di causa non risulta documentato alcun effettivo incasso delle relative somme;
anche i prospetti depositati da parte convenuta, se dimostrano il rendimento dei singoli investimenti, non attestano l'avvenuto incasso da parte dei ricorrenti delle cedole staccate.
Per quanto riguarda l'eccezione di intervenuta prescrizione delle domande attoree, essa non può accogliersi a causa dei documenti depositati dagli attori relativi alla diffida dell'anno 2010 ed alla domanda di mediazione proposta nell'anno
2015, atti interruttivi che impediscono da soli la maturazione del decennio necessario a prescrivere. Inoltre, in merito al difetto di legittimazione attiva degli attori per mancata dimostrazione della qualità di eredi delle originarie investitrici, la convenuta ha depositato gli estratti conto che dimostrano che gli attori hanno incassato nel corso del 2016 le somme CP_5 indicate in precedenza: tale allegazione esclude di per sé, quindi, la specifica eccezione formulata dalla convenuta. A sua volta, circa la mancata prova dell'effettuazione degli acquisti oggetto di causa, la stessa negli atti prodotti ha CP_5 dichiarato che gli investitori hanno sottoscritto titoli argentini per un importo totale di € 340.861,54 pari a lire 660.000.000 smentendo così se stessa.
Nel merito, le critiche avanzate dalla verso la CTU non sono condivisibili perché il CTU all'udienza di giuramento CP_5 del 21.05.2018 e sul fondamento dei quesiti formulati dalla stessa “è stato autorizzato a richiedere alle parti” CP_5 eventuale documentazione utile ai fini degli accertamenti richiesti (vedasi quesito n. 4, primo comma); del resto, i documenti trasmessi dal legale degli attori, come ampiamente riferito dal CTU, non costituiscono elementi di prova ma semplicemente copia di documenti già presenti nel fascicolo di causa depositati dalla stessa Banca. La Banca è tenuta, pertanto, a rimborsare agli attori la differenza tra gli incassi documentati (€ 438.936,14) e il valore rivalutato dal CTU secondo l'indice Istat Foi alla data del 28.11.2016 (€ 649.146,31); nulla è dovuto per l'ulteriore danno perché non è stata fornita alcuna prova in merito.
I precedenti citati e allegati dalla a suffragio delle sue tesi, fra l'altro menzionati e depositati solo con la comparsa CP_5 conclusionale, non sono riferibili al caso di specie: non è possibile fermarsi alla massima enunciata (che è solo una
“reductio in compendium”) ma bisogna analizzare il “fatto”, ossia la fattispecie concreta sottoposta al vaglio, in conformità al canone interpretativo “ da mihi factum, dabo tibi ius” . Con la sentenza del 24 giugno 2014 il Tribunale di
Catania ammise la dichiarazione di nullità ma poi dichiarò prescritto il diritto dell'investitore: nel caso in esame, invece, la questione sulla prescrizione è superata da quanto prima esposto e, quindi, non c'è alcuna sovrapponibilità. La sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 3668/13 dichiarò l'impugnazione inammissibile “in limine” perché immotivata e priva di specifiche censure e, quindi, tutta la successiva motivazione di quella Corte si atteggia come un “obiter dictum” che non può costituire un “precedente“ perché con quella decisione in via preliminare e in rito quell'organo si era già spogliato dalla “potestas judicandi”. La sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1891/2012 riguarda un caso in cui la nullità del contratto formulata dal cliente fu dichiarata inammissibile perché avanzata solo in sede di precisazione delle conclusioni mentre nel caso in esame gli attori l'hanno avanzata sin dall'inizio: anche in quel caso, come in quello di Milano, la successiva motivazione (“ove pure la domanda fosse stata tempestivamente proposta, essa si sarebbe rivelata infondata, dal momento che …”) si atteggia come un “obiter dictum” e non può parlarsi di “ragione più liquida” perché il processo si è arrestato in quella fase e tutto il resto costituisce una serie di considerazioni eccedenti e non direttamente funzionali alla decisione stessa;
anche in questo caso non può parlarsi di “precedente”, soprattutto ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc. La sentenza del Tribunale di Bologna n. 2533/2016 riguarda una fattispecie in cui le domande degli attori furono dichiarate inammissibili perché essi avevano proceduto, nelle more del giudizio, alla vendita dei titoli, evento che aveva provocato il sopravvenuto venir meno dei presupposti stessi della domanda, il cui accoglimento avrebbe comportato effetti restitutori divenuti inattuabili, caso ben diverso da quello qui trattato;
inoltre, in quel caso le richieste dei clienti furono rigettate anche per difetto di allegazione da parte dei clienti della banca mentre nel caso in esame le allegazioni ci sono state e sono state confermate dalla CTU.
Le altre questioni devono ritenersi assorbite]»
§ 2 — Ha proposto appello contestando la sentenza di primo grado Controparte_6 sotto vari profili e chiedendo: “in via assolutamente preliminare, anche con decreto, essendo evidenti i giusti motivi di urgenza ex art. 351, terzo comma, c.p.c., sospendere la provvisoria esecuzione della sentenza impugnata;
- in ogni caso, annullare e riformare integralmente – attesa l'intervenuta prescrizione delle domande
- o anche parzialmente, in accoglimento anche solo di uno dei motivi di gravame proposti, la sentenza
n. 508 del 2020 del Tribunale di Cassino;
- in ogni caso, rettificare gli errori commessi dal Tribunale in ordine al mancato riconoscimento dei rendimenti cedolari – a decurtazione del petitum - e la decorrenza degli interessi e della rivalutazione;
- nella denegata ipotesi in cui la banca appellante, anche nel caso di rigetto della istanza di sospensione di cui sopra, fosse costretta al pagamento totale o parziale, in favore delle controparti, delle somme portate dalla sentenza impugnata, condannare i sigg. (c.f. Controparte_1
), (c.f. . ), (c.f. C.F._1 CP_2 C.F._2 CP_3
) e (c.f. ), alla restituzione di ogni C.F._3 Controparte_4 C.F._4 somma percepita – già indicata in Euro 296.305,00 nei conteggi inviati dalla controparte alla esponente in data 17/7/2020 - ovvero di quella diversa che risulterà essere stata indebitamente corrisposta in forza di tale statuizione, oltre interessi legali di mora e rivalutazione monetaria dal dì del pagamento all'effettivo soddisfo;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria:
- si chiede che la Ecc.ma Corte disponga la rinnovazione della CTU espletata in primo grado, stabilendo che si portino a deconto degli investimenti, di anno in anno, i rendimenti cedolari staccati dai titoli in esame per complessivi Euro 118.173,50”.
Hanno resistito le parti appellate chiedendo il rigetto del gravame.
Con ordinanza in data 12 agosto 2020, la Corte – sezione feriale – ha disposto la parziale sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata fino alla concorrenza della somma di Euro 118.173,50 a titolo di cedole incassate dai detentori dei titoli.
La causa è stata assegnata a questo relatore con provvedimento presidenziale in data 12 luglio 2023.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe, come sostituita, le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello, composto di 47 pagine, è articolato in dieci motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo (pagg. 3/11) la banca appellante devolve la questione della prescrizione decennale, deducendo che il Tribunale avrebbe errato nella individuazione della data di decorrenza del termine, da individuarsi quanto meno nell'ultima operazione di aprile 1998 – per il periodo dal
7.5.97 al 22.9.98 oggetto di giudizio – e non dal default ed aggiungendo che anche in tale ultimo caso
(2001 la decorrenza) non vi sarebbero atti interruttivi idonei allo scopo in quanto la lettera del 2010
è generica e priva di prova circa la effettiva ricezione della banca viste le “sigle anonime” apposte sulle ricevute depositate. § 3.2 — Col secondo motivo (pagg. 11/13) la banca appellante si duole della omessa pronuncia che il primo giudice avrebbe commesso riguardo alla eccezione di difetto di legittimazione attiva degli originari attori quali eredi di altro co-intestatario ( ) oltre a e Persona_2 Per_1
con la conseguenza che un terzo dell'investimento andrebbe escluso e che Controparte_9 andrebbe respinta la relativa domanda.
§ 3.3 — Col terzo motivo (pagg. 13/17) la banca denuncia l'errore nel quale sarebbe incorso il
Tribunale nell'utilizzare, nella fattispecie, la normativa (sopra riportata) entrata in vigore dopo il 2 marzo 1998 per una fattispecie risalente ad un tempo anteriore ed alla quale, quindi, detta normativa, più rigorosa rispetto al regolamento Consob n. 8850/94, non poteva applicarsi;
cita, quindi, giurisprudenza con riguardo agli obblighi informativi e di consegna dei prospetti relativi.
§3.4 – Col quarto motivo (pagg. 17/18) la banca appellante lamenta che il giudice di primo grado non avrebbe tenuto conto del minor tempo obbligatorio di conservazione degli ordini di investimento previsto dalla disciplina della materia operante “ratione temporis” e che, in tal modo, è stata imputata alla banca una negligenza anche nella prova dell'esistenza degli ordini per iscritti e con l'avviso di non adeguatezza dell'operazione. In sostanza, si duole di non poter dimostrare (ad esempio) il conferimento per iscritto del medesimo o la presenza della segnalazione di inadeguatezza.
§3.5 – Col quinto motivo (pagg. 18/24) l'appellante denuncia che il Tribunale non si sarebbe espresso sulla propria eccezione relativa alla carenza del nesso di causalità tra denunciato inadempimento e danni rivendicati, non configurabile in re ipsa, tenuto conto che e Persona_1 CP_9 erano investitrici con abitudini verso titoli anche esteri, per somme ingenti.
§3.6 – Col sesto motivo (pagg. 24/30) – titolato “Sulla situazione economico-finanziaria dell'Argentina negli anni 1997 e 1998” – la banca appellante lamenta che il primo giudice avrebbe omesso di motivare in ordine alla prevedibilità o meno del default argentino, escludendo l'utilizzazione della giurisprudenza di merito allegata dalla stessa originaria convenuta perché contenente solo “obiter dictum”.
Aggiunge l'appellante che la non prevedibilità di tale default – sulla base di una serie di indicazioni che richiama – era stata affermata anche dal CTU.
§3.7 – Con il settimo motivo (pag. 30/33) – titolato “ Sui rendimenti staccati dai titoli. Erroneità della sentenza” – l'appellante si duole che il Tribunale ha ritenuto non provati i rendimenti riscossi dai titolari dei bond per tutto il periodo dall'investimento fino al default argentino del 2001, sussistendone riprova sia nel deposito dei documenti da 20 a 26 (seconda memoria ex art. 183 CPC) contenenti i prospetti Bloomberg per i medesimi titoli in quel periodo, sia dalla mancata puntuale contestazione da parte degli attori nella successiva memoria n. 3 ex art. 183 CPC, con tardivo rilievo solo con le osservazioni alla CTU.
Conclude l'appellante che quest'ultima ha accertato l'importo complessivo di Euro 118.173,50 a titolo di cedole incassate nel citato periodo temporale, da portarsi in compensazione rispetto alla somma dell'investimento (€ 340.861,55). §3.8 – Con l'ottavo motivo (pagg. 33/37) – titolato “Sulla CTU svolta nel corso del giudizio. Richiesta di rinnovazione” – l'appellante chiede che venga rinnovata l'operazione peritale al fine di detrarre dalle differenze indicate dal Tribunale l'importo incassato a titolo di cedole, con la specificazione che il conteggio interessi dovrebbe tener conto delle cedole maturate via via.
§3.9 – Con il nono motivo (pag.37/ 38) l'appellante denuncia che il Tribunale avrebbe errato nel riconoscere la rivalutazione monetaria sia perché non ha tenuto conto dell'incasso delle cedole, sia perché non vi era prova del maggior danno subito dagli attori.
§3.10 – Con l'ultimo motivo di gravame (pag. 38) la banca appellante si duole che il Tribunale, erroneamente, ha disposto la decorrenza degli interessi dall'investimento e non dalla domanda.
§3.11 – Da ultimo, la banca appellante – pur limitando a dieci i motivi di gravame – introduce , senza particolari spiegazioni, la questione della non correttezza della condotta degli appellati con riguardo alla declaratoria di non avere in corso azioni giudiziarie al fine di beneficiare dell'accordo TFA-
Argentina. Chiede, poi, la restituzione delle somme eventualmente erogate agli appellati
§ 4 — L'appello è parzialmente fondato, come da dispositivo.
§ 4.1 — Quanto al primo motivo, non merita accoglimento.
Alla luce, infatti, del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di intermediazione finanziaria, il momento in cui per il cliente diviene o è divenuto realmente percepibile il danno da ascriversi all'intermediario inadempiente ai propri obblighi informativi, da cui inizia a decorrere il termine decennale di prescrizione per l'esercizio dell'azione risarcitoria, dipende dalle circostanze del singolo caso concreto e la relativa indagine deve tener conto che i peculiari beni oggetto della controversia (titoli azionari o obbligazionari, derivati e simili) non sono assimilabili ad altri beni mobili e che il danno risarcibile ex art. 1223 c.c. non può essere provocato dal normale andamento del valore o del prezzo del titolo sul mercato secondario, poiché la sua fluttuazione è ontologicamente connaturata alla natura mutevole della valorizzazione degli investimenti finanziari, essendo, invece, necessario un quid pluris, anche un evento anomalo, che al contempo disveli il rischio taciuto dall'intermediario e concretizzi la lesione patrimoniale (v. Cass. N. 32226/24).
In sostanza, ai fini del risarcimento del danno contrattuale, per determinare il dies a quo di decorrenza della prescrizione occorreva verificare il momento in cui si fosse prodotto, nella sfera patrimoniale del creditore, il pregiudizio causato dall'ipotetico colpevole inadempimento del debitore (v. tra le moltissime Cass. n. 5504-12). E questo perché la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui, rispettivamente, ha luogo l'inadempimento e si concreta la manifestazione oggettiva del danno (v.
Cass. n. 1889-18), avendo riguardo all'epoca di accadimento della conseguenza lesiva per come obiettivamente percepibile e riconoscibile (v. Cass. N. 2066/23).
Nel caso in esame, il dies a quo non può che essere la data del 2001, già valutata dal Tribunale, vale a dire il default argentino, con la conseguenza che da quel momento si è potuto percepire in concreto l'esposizione a pregiudizio per gli investitori.
Quanto, poi, alla idoneità della lettera datata 6.12.10, la doglianza è manifestamente infondata. Sia nell'oggetto sia nel contenuto, detta missiva porta la chiara e netta indicazione delle persone interessate dalla vicenda, dei titoli e dei conti ad essa collegati, della violazione delle norme in materia, così come della messa in mora della banca per il risarcimento dei danni provocati dalla sua condotta, sicchè non si possono avere dubbi sulla contestata idoneità allo scopo.
Quanto, poi, alla ricezione, la linea difensiva della banca è del tutto contraddittoria, atteso che nel fascicolo di parte degli originari attori è contenuta la risposta che la stessa banca ha inviato il 20.12.10 citando espressamente la loro diffida del 6.12.10, a conferma dell'avvenuta ricezione che, trova, in ogni caso, riscontro nella ricevuta siglata dinanzi all'agente postale da chi ha ritirato il plico. Se poi la banca volesse porre in dubbio la veridicità di tale attestazione, non può che procedere con querela di falso che, invero, non è stata prospettata.
Di qui la reiezione del primo motivo di impugnazione.
§ 4.2 — Quanto al secondo motivo, non può che valere quanto ha già detto il Tribunale che, implicitamente, ha già risposto per questo profilo di originaria contestazione della banca.
Quest'ultima, infatti, ha pacificamente riconosciuto la qualità di eredi degli originari attori con riguardo a tutti i loro dante causa co-intestatari (erano tre) dei titoli di cui si discute;
e ciò ha fatto liquidando ad essi nel 2016 degli importi che oggi , ancora, vuole portare in detrazione rectius in compensazione.
E' evidente che se quelle somme sono state erogate agli odierni appellati con riguardo a tutte le quote ereditarie (come del resto emerge pure dal tenore complessivo del gravame e dai conteggi riproposti alla luce della CTU espletata in primo grado), non si comprende sotto il profilo logico-giuridico come possa la banca negare, nel contempo, tale ruolo nel presente giudizio.
Di qui la reiezione del motivo di impugnazione, con conferma della statuizione del Tribunale da intendersi comunque così integrata.
§4.3 – Quanto al terzo motivo, la Corte ritiene che sia del tutto inconferente e comunque non coglie nel segno.
Va, infatti, evidenziato che il Tribunale, tra le domande attrici, ha accolto quella relativa alla violazione degli oneri contrattuali – anche di buona fede e correttezza, oltre che di diligenza – derivanti, appunto, da un rapporto la cui esistenza è ormai acquisita al giudizio;
non si è, quindi, pronunciato (superandola) sulla questione di “nullità” per mancanza di forma scritta né tanto meno ha utilizzato esclusivamente la ripartizione degli oneri probatori di cui alla disciplina speciale.
IN sostanza, il primo giudice ha ritenuto che già sulla base delle norme generali in materia contrattuale e di responsabilità contrattuale nonché di quelle già esistenti all'epoca degli investimenti – tra tutte la Legge n. 1/91, il DPR n. 555/87 ed il Regolamento Consob n. 8850/94 – a fronte della contestazione degli attori circa l'inadempimento della banca quanto all'informativa necessaria per comprendere la tipologia di investimento la banca, come era suo onere, non ha provveduto ad allegare né a provare di aver operato in modo corretto e diligente nei confronti della clientela.
La citazione di Cass. N. 8733/16, in realtà, appare del tutto incongrua, essendo pacifico che si trattava di negoziazioni individuali, sicchè non è dato comprendere -né viene esattamente spiegato – quale rilevanza abbia la distinzione con operazioni di altro genere, estranee al giudizio.
Sul rigore in materia di diligenza dell'intermediario, deve ricordarsi che la normativa richiamata dal
Tribunale ha costituito l'attuazione – vista la legge delega n. 52/96 – della direttiva comunitaria ben precedente nel tempo (10 maggio 1993) sulla materia, sicchè bene ha fatto il Tribunale ad utilizzare non in applicazione diretta, ma quale criterio guida le indicazioni, appunto, contenute in materia di trasparenza delle operazioni da parte degli intermediari e di protezione degli investitori, ratio poi tramutata in legge nel 1998, ma certamente di indirizzo interpretativo ben utilizzabile appunto dall'organo giudiziario.
A fronte di ciò, resta fermo, invece, che la banca non ha provato in alcun modo di aver effettuato accertamenti circa la qualità degli investitori, non ha acquisito informazioni, non ha espresso alcuna valutazione circa l'adeguatezza dell'operazione di investimento rispetto al profilo degli investitori, così violando i detti canoni di comportamento contrattuale.
Di qui la responsabilità accertata e dichiarata , condivisibilmente, dal Tribunale la cui statuizione sul punto non può che essere confermata.
§4.4 – Non può essere accolto neppure il quarto motivo, atteso che il mero trascorrere del tempo imposto come obbligatorio per la conservazione di documentazione non è di per sé elemento che esime la banca dal fornire , anche in via presuntiva, la detta prova sia dell'attività di informazione, sia dell'esistenza di un ordine posto per iscritto, sia del consenso prestato dall'investitore nonostante una non adeguatezza dell'operazione.
In sostanza, non è scritto in alcuna norma di quelle applicabili in materia che l'unica modalità possibile per dimostrare la diligenza richiesta sia quella documentale “in senso stretto” come quella indicata dalla odierna appellante che la esimerebbe (per il superamento di due o cinque anni, a seconda della disciplina applicabile nel tempo) dalla custodia della documentazione relativa agli ordini di borsa.
Dunque, avrebbe dovuto l'appellante indicare per quale ragione solo con tale modalità avrebbe potuto fornire quel riscontro, allegazione neppure sfiorata nel gravame, con quanto ne consegue in ordine alla inconferenza del motivo di doglianza.
§4.5 – Il quinto motivo si appalesa quanto mai apodittico e, soprattutto, non conferente rispetto a quanto il primo giudice ha esplicitato lì ove ha richiamato la giurisprudenza – del tutto condivisibile
– secondo la quale gli obblighi informativi e le verifiche da parte dell'intermediario in ordine ai profili degli investitori così come all'adeguatezza dell'operazione non vengono meno in ragione di precedenti investimenti anche similari a quelli oggetto di giudizio: è sufficiente, al riguardo, richiamare pag. 4 della sentenza (come sopra riportata testualmente) per poter affermare che rispetto all'indicazione del Tribunale circa la natura di investimenti precedenti volti alla conservazione del capitale (e quindi non speculativi), nulla ha replicato la banca appellante che, invece, lamenta addirittura una mancata considerazione di quel profilo, invero ampiamente esaminato.
Di qui la reiezione anche di questo profilo di impugnazione, peraltro inadeguato anche perché non tiene in alcun conto della posizione dell'altro investitore e titolare dei bond, Persona_2
che pure la stessa parte appellante indica per altri fini impugnatori.
[...]
§4.6 – Il sesto motivo è in aperto contrasto con quanto la giurisprudenza di legittimità ha affermato in punto di omessa diligenza dell'intermediario e relativa responsabilità contrattuale: risulta irrilevante, al fine di andare esente da responsabilità, una valutazione di adeguatezza dell'operazione, posto che l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario è fattore di disorientamento dell'investitore, che condiziona le sue scelte di investimento (v. Cass. 19891/22);
In tema di intermediazione finanziaria, l'onere probatorio a carico dell'intermediario di aver adempiuto agli obblighi informativi nei confronti del cliente sussiste indipendentemente dalla valutazione di adeguatezza dell'operazione; la carenza di prova di avere dato adeguate informazioni, peraltro, determina una presunzione in ordine alla esistenza di un danno risarcibile a carico del cliente, posto che l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario è, in ogni caso, fattore di disorientamento dell'investitore, che condiziona le sue scelte di investimento (v. Cass. N. 7288/23);
e ancora (v. Cass. n. 12990/23) : In materia di contratti di intermediazione finanziaria,
l'inottemperanza dell'intermediario agli obblighi informativi cui è tenuto fa insorgere la presunzione di sussistenza del nesso di causalità tra detto inadempimento e il pregiudizio lamentato dall'investitore, la cui prova contraria, a carico del primo, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio da parte dell'investitore, desunta anche da scelte rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli siano stati segnalati.
Di qui il rigetto anche di questo profilo di doglianza, peraltro strettamente connesso al precedente.
§4.7 – Il settimo motivo risulta fondato.
Va evidenziato che la banca, sin dalla prima difesa contenuta nella comparsa di costituzione in giudizio dinanzi al Tribunale, ha allegato l'esistenza del pagamento delle cedole nel periodo in discussione, trattandosi – come indicato dalla Corte nella ordinanza ex art. 283 CPC sopra ricordata
– di un evento fisiologico del rapporto contrattuale di investimento.
Rispetto a questo profilo, in realtà, non vi è una presa di posizione netta degli attori che hanno sempre contestato , anche in sede di CTU, l'assenza di documentazione comprovante lo specifico pagamento Cont delle cedole;
in realtà, con la memoria n. 2 ex art. 183 la banca ha quantificato detta eccezione ex art. 2697 comma 2 C.C., utilizzando i prospetti Bloomberg per quel periodo e per quella tipologia di titoli. Rispetto a questa precisazione dell'eccezione, nella memoria n. 3 ex art. 183 CPC – prima difesa utile – gli attori nulla hanno replicato, sollevando dinanzi al CTU la questione, si ripete, della assenza di documentazione comprovante l'incasso.
Ora, va rilevato che detto pagamento ben può ritenersi comprovato sulla base di elementi gravi, precisi e concordanti, tra i quali senz'altro possono essere inseriti le condotte sia dei titolari dei bond
– che non hanno mai reclamato alcunchè negli anni circa un eventuale mancato pagamento di rendimenti – sia degli odierni appellati che, appunto, non hanno contestato specificamente le somme indicate in compensazione.
Per riassumere: il pagamento dei rendimenti è un fatto fisiologico nell'investimento e non risulta che i titolari dei bond abbiano mai formulato reclami in ordine a mancati incassi negli anni fino al default, quando cioè sono cessati i rendimenti;
i prospetti Bloomberg relativi a quel periodo – vista la loro notorietà e ufficialità – costituiscono giusti parametri di individuazione delle cedole pagabili con quel tipo di titoli;
rispetto al conteggio offerto, le parti odierne appellate non hanno formulato una contestazione specifica, limitandosi a porre la questione solo sul piano probatorio che, però, può essere superato mediante il ragionamento presuntivo. Di qui l'accoglimento del motivo di impugnazione, con conseguente necessità di detrarre dal danno individuato dal CTU la somma di Euro 118.173,50 individuata dal medesimo quale somma versata a titolo di cedole incassate dai titoli dei bond oggetto di giudizio sicchè si perviene al detto importo di
Euro 92.036,67 (di € 210.210,17 – 118.173,50).
§4.8 – L'ottavo motivo, sebbene connesso al precedente, non può essere accolto.
Infatti, proprio la carenza di prova circa l'esatto momento temporale nel quale le cedole sono state pagate e incassate impedisce di effettuare quella operazione contabile (invocata dall'appellante) secondo la quale il conteggio degli interessi andrebbe nuovamente effettuato tenendo conto di tali cadenze di pagamento. In sostanza, sebbene si possa effettuare una compensazione finale per l'importo dimostrato in via generale come incassato, non è possibile operare nel dettaglio rispetto alla somma capitale del danno proprio perché la banca non può trarre vantaggio da una cadenza temporale che, invero, non ha dimostrato.
Di qui la non ammissibilità della rinnovazione della CTU, come richiesta.
§4.9 – Il nono motivo va respinto, in quanto l'incasso delle cedole – seppur consente la compensazione – non esclude affatto il maggior danno che, peraltro, ben può essere ritenuto sussistente mediante ragionamento presuntivo che il Tribunale ha , anche implicitamente, operato, sicchè il profilo di doglianza appare anche inconferente, oltre che generico ed apodittico.
§4.10 – Il decimo motivo è infondato, alla luce del principio che gli interessi (con natura di reintegrare il patrimonio compromesso) non possono che decorrere dal momento dell'illecito/inadempimento, sicchè correttamente il Tribunale ha operato la detta operazione contabile.
§4.11 – Del tutto irrilevante, ai fini del decidere, la questione della condotta degli appellati, atteso che attiene ad un profilo estraneo, che non incide sul “quantum” e, peraltro, del tutto nuovo. Quanto alla restituzione delle somme, va tenuto conto che l'ordinanza inibitoria ha limitato detto “quantum” tenendo conto della detrazione invocata dalla banca che, quindi, ha poi versato (come documentato dalla stessa ) la rimanente somma derivante dalla maggior somma liquidata dal Tribunale, detratte le cedole.
§ 5 — Quanto alle spese del doppio grado, vista la reciproca soccombenza, può procedersi alla integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 508/20 del tribunale di Cassino, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata – confermata nel resto – condanna al pagamento, in favore degli appellati, della somma Controparte_6 di Euro 92.036,67 - in luogo della maggior somma liquidata nella sentenza impugnata;
2. Compensa integralmente le spese del doppio grado;
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 maggio 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore