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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 30/10/2025, n. 3410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3410 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
2) Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
3) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5958/2020 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza cartolare del 16.09.2025, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. MARRONCELLI ROSA come Parte_1 da procura in atti;
- RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. DE LUCIA GIOVANNI come da Controparte_1 procura in atti;
-RESISTENTE
E
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI: Per le parti come riportato nelle note di trattazione scritta;
il P.M. conclude chiedendo la conferma dei provvedimenti provvisori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 14.07.2020, ha esposto: Parte_1
- di aver contratto matrimonio con il resistente in data 02.06.2009; - che dal matrimonio è nato un figlio, (22.09.2010); - che in data 09.01.2020, con sentenza non definitiva, il Tribunale ha Per_1 pronunciato la separazione dei coniugi;
- che, allo stato, il procedimento di separazione è in fase istruttoria;
- che in sede presidenziale è stato disciplinato il diritto di visita del padre ed è stato previsto un assegno di mantenimento a carico di questi in favore del figlio di € 250,00 mensili;
- che il resistente non adempie al suddetto obbligo di mantenimento, giustificando il suo inadempimento con la perdita del lavoro;
- che il resistente era dipendente della società di cui è amministratore unico la ricorrente e che ciò ha creato un malessere tale da rendere insostenibile ogni tipo di comunicazione tra i coniugi;
- che, in particolare, il ha sempre mostrato insofferenza nei CP_1 confronti della moglie arrivando a rendersi autore di atti di violenza e di aggressione sia alla presenza del figlio che in azienda, alla presenza dei dipendenti;
- che le reiterate ed ingiustificate assenze dal lavoro hanno costretto la al licenziamento del marito;
- che, tuttavia, il Parte_1
ha ripreso a lavorare alle dipendenze di altra società; - che in capo al resistente pendono CP_1 due procedimenti penali, uno per i maltrattamenti subiti dalla e l'altro per il mancato Parte_1 adempimento dell'obbligo di mantenimento del figlio;
- di essere titolare ed amministratore unico della società “Il genio della casa S.r.l.” e di percepire uno stipendio mensile di circa € 1.200,00 mensili;
- di essere proprietaria dell'immobile adibito a casa coniugale.
Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto: - dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- disporsi l'affido esclusivo del minore a sé con disciplina del diritto di visita del padre;
- assegnarsi la casa coniugale a sé; - prevedersi a carico del resistente un assegno di mantenimento in favore del figlio della coppia pari a € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si è costituito il resistente, il quale, contestate le avverse deduzioni, ha esposto: - di non aver potuto adempiere all'obbligo di mantenimento nei confronti del figlio per essere stato licenziato senza giustificato motivo;
- che il vero motivo del licenziamento va individuato nella separazione tra i coniugi;
- che la non ha corrisposto al marito né il TFR né le ultime nove mensilità; - Parte_1 di non aver mai usato violenza nei confronti della ricorrente;
- di opporsi alla richiesta di affido esclusivo e alla domanda di aumento del contributo di mantenimento in favore del figlio.
Tanto premesso, parte resistente ha chiesto rigettarsi le avverse richieste.
All'esito dell'udienza del 21.01.2021, il Presidente delegato ha disposto l'affido esclusivo del figlio minore alla madre, ha previsto – ex art. 156 c.c. – il pagamento diretto del contributo di mantenimento nei confronti del figlio a carico del datore di lavoro del resistente e, per il resto, ha confermato in via provvisoria la disciplina della separazione.
Con provvedimento dell'08.03.2022 è stata pronunciata sentenza sullo status.
Stante l'assenza di attività istruttoria, la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
Ciò posto, parte ricorrente ha concluso chiedendo confermarsi i provvedimenti disposti in sede presidenziale in punto di affido del minore.
Ebbene, dagli atti di causa e dalle allegazioni delle parti è emerso che il resistente non adempie all'obbligo di mantenimento posto a suo carico nell'interesse del figlio.
L'assunto è confermato non solo dall'intervenuta condanna in primo grado del per CP_1 i reati ex artt. 570 e 570 bis c.p. (cfr. documentazione in atti) ma è lo stesso resistente a riferire pacificamente detta circostanza (cfr. verbale di udienza del 21.01.2021) e a non contestare quanto riferito dalla ricorrente sul punto.
Tanto premesso, non può che confermarsi l'affido esclusivo del figlio minore alla madre, già disposto in sede presidenziale, con collocamento presso la stessa.
La casa coniugale resta assegnata alla ricorrente in quanto genitore collocatario del minore.
Per le medesime ragioni, tenuto conto dell'età del ragazzo (15 anni) e di quanto rappresentato da parte ricorrente in ordine alle modalità di espletamento del diritto di visita del padre, il Collegio ritiene opportuno prevedere che lo stesso sia esercitato liberamente, previo accordo con il minore e compatibilmente alle esigenze di quest'ultimo.
Occorre, tuttavia, precisare che i provvedimenti in materia di famiglia sono adottati allo stato degli atti e possono essere modificati in presenza di fatti sopravvenuti e su istanza del soggetto interessato.
Ciò posto, il Tribunale ritiene di confermare il contributo di mantenimento previsto a carico del padre in favore del figlio della coppia, con un leggero aumento tenuto conto del tempo trascorso dai provvedimenti presidenziali.
Il resistente, pertanto, dovrà contribuire al mantenimento di , versando alla Per_1 ricorrente la somma mensile di € 350,00, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese con adeguamento annuale Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Tale importo è proporzionale al reddito del resistente, così come risultante dagli atti di causa
(cfr. dichiarazioni rese dal resistente, in sede di libero interrogatorio, all'udienza del 21.01.2021, dove il predetto ha riferito di guadagnare € 1.200,00 per 13 mensilità).
Attesa la natura del giudizio, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., per dichiarare integralmente compensate le spese di lite tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N. 5958/2020, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dispone l'affido esclusivo del figlio della coppia alla madre con collocamento presso la stessa;
2. dispone che il diritto di visita del padre sia esercitato come in parte motiva;
3. assegna la casa coniugale alla ricorrente;
4. dispone che il resistente versi alla ricorrente a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, la somma mensile di € 350,00, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese con adeguamento annuale Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
5. compensa le spese di lite.
Così deciso in S. Maria C.V. nella Camera di Consiglio del 28.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott. Giovanni D'Onofrio