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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IX, sentenza 13/01/2026, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 181/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
DE FRANCO LOREDANA, Giudice monocratico in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5740/2024 depositato il 19/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240022496947000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240022496947000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate – Riscossione e alla Regione Calabria, ha impugnato la cartella di pagamento in epigrafe, avente a oggetto la tassa automobilistica per gli anni 2019 e 2021, eccependo:
1) il difetto di notifica degli atti presupposti e dello stesso atto impugnato;
2) con riferimento all'annualità 2019, la prescrizione del credito;
3) l'omessa indicazione del criterio di calcolo degli interessi;
con richiesta di annullamento dell'atto impugnato, vittoria di spese e competenze di giudizio.
Entrambi i convenuti si sono costituiti in giudizio contestando quanto eccepito dal ricorrente.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento.
Con riguardo alla tassa automobilistica relativa all'anno 2019, dalla documentazione prodotta in giudizio dai resistenti, non contestata dal ricorrente, si evince la notifica dell'avviso di accertamento presupposto all'atto impugnato, perfezionatasi in data 09.05.2022.
La notifica di tale atto presupposto costituisce atto interruttivo del decorso del termine prescrizionale, che per la tassa automobilistica è pari a 3 anni.
Si evidenzia, inoltre, che l'atto oggi impugnato, è adeguatamente motivato, anche per relationem al predetto avviso di accertamento prodromico, sicché il ricorrente è stato messo nella condizione di conoscere le ragioni e gli elementi fondamentali della pretesa tributaria. Gli interessi sono calcolati a norma di legge.
Il motivo di ricorso di cui al punto 1) è fondato in relazione alla tassa automobilistica per l'anno 2021.
Per tale annualità, tra la documentazione prodotta in giudizio, non v'è riscontro della prova della notifica dell'atto presupposto a quello oggi impugnato.
Il difetto di notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedimentale che comporta la nullità dell'atto a esso conseguenziale, come sostenuto dal costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui “in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato” (ex multis v. Cass. S.U. sent. n. 10012/2021; Cass. ord. n.
33400/2023).
di pagamento n. 034 2024 90042867 33/000. Per i motivi suesposti il ricorso deve essere accolto limitatamente all'annualità 2021.
Il parziale accoglimento del ricorso costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Cosenza, Sez. 9^, in composizione monocratica, così dispone:
- accoglie parzialmente il ricorso, nei limiti indicati in parte motiva e, per l'effetto annulla in parte l'atto impugnato;
- rigetta il ricorso nella sua restante parte, con ogni effetto conseguenziale di legge;
- spese compensate.
Così deciso in Cosenza, il 27.10.2025.
Il Giudice
dott.ssa Loredana De Franco
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
DE FRANCO LOREDANA, Giudice monocratico in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5740/2024 depositato il 19/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240022496947000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240022496947000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate – Riscossione e alla Regione Calabria, ha impugnato la cartella di pagamento in epigrafe, avente a oggetto la tassa automobilistica per gli anni 2019 e 2021, eccependo:
1) il difetto di notifica degli atti presupposti e dello stesso atto impugnato;
2) con riferimento all'annualità 2019, la prescrizione del credito;
3) l'omessa indicazione del criterio di calcolo degli interessi;
con richiesta di annullamento dell'atto impugnato, vittoria di spese e competenze di giudizio.
Entrambi i convenuti si sono costituiti in giudizio contestando quanto eccepito dal ricorrente.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento.
Con riguardo alla tassa automobilistica relativa all'anno 2019, dalla documentazione prodotta in giudizio dai resistenti, non contestata dal ricorrente, si evince la notifica dell'avviso di accertamento presupposto all'atto impugnato, perfezionatasi in data 09.05.2022.
La notifica di tale atto presupposto costituisce atto interruttivo del decorso del termine prescrizionale, che per la tassa automobilistica è pari a 3 anni.
Si evidenzia, inoltre, che l'atto oggi impugnato, è adeguatamente motivato, anche per relationem al predetto avviso di accertamento prodromico, sicché il ricorrente è stato messo nella condizione di conoscere le ragioni e gli elementi fondamentali della pretesa tributaria. Gli interessi sono calcolati a norma di legge.
Il motivo di ricorso di cui al punto 1) è fondato in relazione alla tassa automobilistica per l'anno 2021.
Per tale annualità, tra la documentazione prodotta in giudizio, non v'è riscontro della prova della notifica dell'atto presupposto a quello oggi impugnato.
Il difetto di notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedimentale che comporta la nullità dell'atto a esso conseguenziale, come sostenuto dal costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui “in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato” (ex multis v. Cass. S.U. sent. n. 10012/2021; Cass. ord. n.
33400/2023).
di pagamento n. 034 2024 90042867 33/000. Per i motivi suesposti il ricorso deve essere accolto limitatamente all'annualità 2021.
Il parziale accoglimento del ricorso costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Cosenza, Sez. 9^, in composizione monocratica, così dispone:
- accoglie parzialmente il ricorso, nei limiti indicati in parte motiva e, per l'effetto annulla in parte l'atto impugnato;
- rigetta il ricorso nella sua restante parte, con ogni effetto conseguenziale di legge;
- spese compensate.
Così deciso in Cosenza, il 27.10.2025.
Il Giudice
dott.ssa Loredana De Franco