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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 11/06/2025, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. 863/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice designato dott.ssa Michela Grillo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 863 del ruolo generale per l'anno 2022, discussa e decisa, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'udienza cartolare dell'11 giugno 2025 e vertente
TRA
nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Roma al Viale G. Mazzini n. 114/b, presso lo studio dell'Avv.
CO GI che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona del Comandante p.t., elettivamente
[...] domiciliato ex lege, in VIA DEI PORTOGHESI 12 00186 ROMA, presso la sede dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: appello avversa sentenza n. 581/21 emessa dal Giudice di Pace di CP_1
CONCLUSIONI: come da note scritte.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011 depositato in data 26/05/2021,
[...] proponeva opposizione dinanzi al Giudice di Pace di avverso l'ordinanza Parte_1 CP_1
1 N. 863/2022 R.G.
d'ingiunzione n. 511/2021 emessa dalla di in data 13/04/2021 a seguito Controparte_1 CP_1 dell'accertamento avvenuto in data 11/07/2020 per aver il ricorrente ormeggiato il natante da diporto con motore f.b. Mercury F40 ELPT EFI PRO Matricola 1C546855 DI Kw 29,40, all'interno del Parco Regionale Riviera di Ulisse di Gianola, ricadente nel Comune di Formia, nella fascia di mare riservata alla balneazione, a circa 50 metri dalla scogliera di Gianola.
A tal fine, parte ricorrente deduceva la nullità della notifica del verbale, l'omesso esame degli scritti difensivi, l'omessa contestazione immediata, l'illegittimità della contestazione.
Si costituiva il convenuto, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ordinanza impugnata.
Con sentenza n. 581 del 10.9.2021 il Giudice di pace di rigettava l'opposizione e CP_1 confermava l'ordinanza ingiunzione impugnata.
Avverso detta sentenza proponeva appello , deducendo il mancato esame Parte_1 delle questioni sollevate di legittimità e validità dell'ordinanza ingiunzione impugnata e il mancato esame degli elementi addotti in ordine all'infondatezza della contestazione.
L'appellante concludeva, pertanto, chiedendo dichiararsi l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata e con essa del verbale di contestazione.
Si costituiva in giudizio il Controparte_1
di chiedendo il rigetto dell'appello.
[...] CP_1
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 11.6.2025, celebrata mediante trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione di un termine per il deposito di note conclusive.
L'appello deve essere respinto.
Preliminarmente, priva di pregio è l'eccezione di nullità del verbale, formulata dall'appellante, per mancanza del secondo avviso previsto dall'art. 140 c.p.c..
In primo luogo, si osserva come tale norma risulti inapplicabile al caso in esame, atteso che la notifica è stata eseguita a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 149 c.p.c. e della L.
890/1982. In secondo luogo, la notifica del verbale risulta in ogni caso regolarmente perfezionatasi, come risulta dall'avviso di ricevimento, redatto dall'ufficiale postale, dell'atto spedito per la notifica in data 23.7.2020, avviso attestante la temporanea assenza del destinatario, l'immissione dell'avviso nella cassetta postale e la spedizione in data 29.7.2020 della comunicazione di avvenuto deposito, parimenti depositata, e regolarmente ricevuta dal destinatario in data 30.7.2020. Risulta dunque dagli atti che il plico non è stato ritirato entro i previsti dieci giorni, con la conseguenza che la notifica deve ritenersi perfezionata trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata (e dunque il 2 agosto 2020).
2 N. 863/2022 R.G.
Ne consegue che la violazione è stata senz'altro notificata tempestivamente entro il termine di 90 giorni di cui all'art. 14, co. 2, legge 689/1981, dall'accertamento avvenuto in data 11.7.2020.
Alcuna conseguenza deriva poi dal dedotto omesso esame degli scritti difensivi presentati, atteso che, come noto, nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria, nel quale il sindacato del giudice si estende alla validità sostanziale del provvedimento, attraverso un autonomo esame della ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'infrazione, non hanno rilievo i vizi di motivazione dell'ordinanza - ingiunzione connessi al fatto che l'autorità ingiungente non abbia, o non abbia adeguatamente, valutato le deduzioni difensive dell'incolpato, formulate in sede amministrativa (Cass. Civ. Sez. I n. 5884 del 01/07/1997).
Quanto alle doglianze relative alla mancata contestazione immediata della violazione e alle modalità di misurazione, non si rinviene alcuna illegittimità, atteso che nel verbale si legge che la contestazione avveniva verbalmente, ma era notificata a mezzo posta, essendo l'unità impegnata in una segnalazione ricevuta, e che la rilevazione veniva fatta mediante strumentazione di bordo. Sul punto vale la pena precisare che il verbale di accertamento fa piena prova fino a querela di falso delle circostanze attestate dagli accertatori che non possono essere in questa sede mese in dubbio.
Riguardo alle modalità della contestazione, la Suprema Corte ha più volte chiarito che ai fini dell'adempimento dell'obbligo imposto dall'art. 200, d.lgs. 285/1992, essa può aver luogo anche oralmente, non essendo necessario, nell'immediatezza dei fatti, redigere e consegnare una copia del verbale al trasgressore (Cass. 26.11.2009, n. 24944). La regola secondo cui l'omessa contestazione immediata, o l'omessa indicazione, nel relativo verbale, dei motivi che l'hanno resa impossibile, rende annullabile il provvedimento sanzionatorio, non si estende, difatti, all'ipotesi in cui, essendovi stata immediata contestazione orale, sia tuttavia mancata la contestuale redazione e consegna del verbale al trasgressore o la indicazione dei motivi della mancata consegna del verbale, attesa la distinzione giuridica tra l'accertamento, la verbalizzazione e la consegna della copia del verbale al trasgressore (Cass. 3.6.2008, n. 14668; Cass. 22500/2018).
In merito poi all'omesso esame delle contestazioni sulla fondatezza della contestazione, si osserva che l'esito del ragionamento compiuto dal giudice di pace risulta corretto.
Nel caso in esame, veniva contestata al ricorrente la violazione dell'art. 1 dell'ordinanza n.
35/10 della Capitaneria di di nonché dell' art. 2 comma 1 e 3 dell'ordinanza balneare n. CP_1 CP_1
14/2017 della Capitaneria di per aver ormeggiato il natante da diporto con motore CP_1 CP_1
f.b. Mercury F40 ELPT EFI PRO Matricola 1C546855 DI Kw 29,40, all'interno del Parco
Regionale Riviera di Ulisse di Gianola, ricadente nel Comune di Formia, nella fascia di mare riservata alla balneazione, a circa 50 metri dalla scogliera di Gianola, in prossimità del Porticciolo
Romano.
3 N. 863/2022 R.G.
In proposito, giova premettere che l'art. 83 del Codice della Navigazione regola i divieti di transito e sosta in determinate aree marine, principalmente per motivi di protezione ambientale.
Le ordinanze emanate dalla , quale organo periferico Controparte_1 dell'amministrazione Marittima, competente a disciplinare l'utilizzo del Pubblico Demanio
Marittimo e portuale, costituiscono espressione del potere normativo e regolamentare che trova la sua fonte normativa, rispettivamente, negli artt. 67 e 81 del Cod. nav. E nell'art. 59 del Reg. Cod. nav.. I provvedimenti così emanati costituiscono quindi atti amministrativi in senso formale a contenuto obbligatorio e vincolante per tutti i destinatari.
Tali prescrizioni sono valide a prescindere dalla presenza o meno delle relative segnalazioni.
Infatti, le aree marine protette sono sottratte alla necessità di perimetrazione tabellare giacché istituite e delimitate con appositi provvedimenti, completi delle indicazioni tecniche e topografiche necessarie per l'individuazione, la cui conoscenza è assicurata dalla loro pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale, sicché l'ignoranza colpevole circa l'esatta perimetrazione dell'area non è scusabile (Cass. pen. Sez. 3, n. 27683 del 21/04/2010, Di, Rv. 247917 - 01).
Ne consegue che colui il quale esercita la sosta e l'ancoraggio in una zona di mare ha il dovere di informarsi sulle norme che regolano tale attività e sulle zone in cui la stessa può essere esercitata liberamente e senza divieti.
Alla luce di quanto esposto, l'appello va respinto.
Le spese del giudizio d'appello seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'attività espletata.
Infine, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata n. 581/2021 del giudice di pace di
Cassino;
2) condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellato, che si liquidano in € 494,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello;
Così deciso in Cassino il 11.6.2025
4 N. 863/2022 R.G.
Il Giudice
dott.ssa Michela Grillo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice designato dott.ssa Michela Grillo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 863 del ruolo generale per l'anno 2022, discussa e decisa, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'udienza cartolare dell'11 giugno 2025 e vertente
TRA
nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Roma al Viale G. Mazzini n. 114/b, presso lo studio dell'Avv.
CO GI che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona del Comandante p.t., elettivamente
[...] domiciliato ex lege, in VIA DEI PORTOGHESI 12 00186 ROMA, presso la sede dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: appello avversa sentenza n. 581/21 emessa dal Giudice di Pace di CP_1
CONCLUSIONI: come da note scritte.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011 depositato in data 26/05/2021,
[...] proponeva opposizione dinanzi al Giudice di Pace di avverso l'ordinanza Parte_1 CP_1
1 N. 863/2022 R.G.
d'ingiunzione n. 511/2021 emessa dalla di in data 13/04/2021 a seguito Controparte_1 CP_1 dell'accertamento avvenuto in data 11/07/2020 per aver il ricorrente ormeggiato il natante da diporto con motore f.b. Mercury F40 ELPT EFI PRO Matricola 1C546855 DI Kw 29,40, all'interno del Parco Regionale Riviera di Ulisse di Gianola, ricadente nel Comune di Formia, nella fascia di mare riservata alla balneazione, a circa 50 metri dalla scogliera di Gianola.
A tal fine, parte ricorrente deduceva la nullità della notifica del verbale, l'omesso esame degli scritti difensivi, l'omessa contestazione immediata, l'illegittimità della contestazione.
Si costituiva il convenuto, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ordinanza impugnata.
Con sentenza n. 581 del 10.9.2021 il Giudice di pace di rigettava l'opposizione e CP_1 confermava l'ordinanza ingiunzione impugnata.
Avverso detta sentenza proponeva appello , deducendo il mancato esame Parte_1 delle questioni sollevate di legittimità e validità dell'ordinanza ingiunzione impugnata e il mancato esame degli elementi addotti in ordine all'infondatezza della contestazione.
L'appellante concludeva, pertanto, chiedendo dichiararsi l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata e con essa del verbale di contestazione.
Si costituiva in giudizio il Controparte_1
di chiedendo il rigetto dell'appello.
[...] CP_1
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 11.6.2025, celebrata mediante trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione di un termine per il deposito di note conclusive.
L'appello deve essere respinto.
Preliminarmente, priva di pregio è l'eccezione di nullità del verbale, formulata dall'appellante, per mancanza del secondo avviso previsto dall'art. 140 c.p.c..
In primo luogo, si osserva come tale norma risulti inapplicabile al caso in esame, atteso che la notifica è stata eseguita a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 149 c.p.c. e della L.
890/1982. In secondo luogo, la notifica del verbale risulta in ogni caso regolarmente perfezionatasi, come risulta dall'avviso di ricevimento, redatto dall'ufficiale postale, dell'atto spedito per la notifica in data 23.7.2020, avviso attestante la temporanea assenza del destinatario, l'immissione dell'avviso nella cassetta postale e la spedizione in data 29.7.2020 della comunicazione di avvenuto deposito, parimenti depositata, e regolarmente ricevuta dal destinatario in data 30.7.2020. Risulta dunque dagli atti che il plico non è stato ritirato entro i previsti dieci giorni, con la conseguenza che la notifica deve ritenersi perfezionata trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata (e dunque il 2 agosto 2020).
2 N. 863/2022 R.G.
Ne consegue che la violazione è stata senz'altro notificata tempestivamente entro il termine di 90 giorni di cui all'art. 14, co. 2, legge 689/1981, dall'accertamento avvenuto in data 11.7.2020.
Alcuna conseguenza deriva poi dal dedotto omesso esame degli scritti difensivi presentati, atteso che, come noto, nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria, nel quale il sindacato del giudice si estende alla validità sostanziale del provvedimento, attraverso un autonomo esame della ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'infrazione, non hanno rilievo i vizi di motivazione dell'ordinanza - ingiunzione connessi al fatto che l'autorità ingiungente non abbia, o non abbia adeguatamente, valutato le deduzioni difensive dell'incolpato, formulate in sede amministrativa (Cass. Civ. Sez. I n. 5884 del 01/07/1997).
Quanto alle doglianze relative alla mancata contestazione immediata della violazione e alle modalità di misurazione, non si rinviene alcuna illegittimità, atteso che nel verbale si legge che la contestazione avveniva verbalmente, ma era notificata a mezzo posta, essendo l'unità impegnata in una segnalazione ricevuta, e che la rilevazione veniva fatta mediante strumentazione di bordo. Sul punto vale la pena precisare che il verbale di accertamento fa piena prova fino a querela di falso delle circostanze attestate dagli accertatori che non possono essere in questa sede mese in dubbio.
Riguardo alle modalità della contestazione, la Suprema Corte ha più volte chiarito che ai fini dell'adempimento dell'obbligo imposto dall'art. 200, d.lgs. 285/1992, essa può aver luogo anche oralmente, non essendo necessario, nell'immediatezza dei fatti, redigere e consegnare una copia del verbale al trasgressore (Cass. 26.11.2009, n. 24944). La regola secondo cui l'omessa contestazione immediata, o l'omessa indicazione, nel relativo verbale, dei motivi che l'hanno resa impossibile, rende annullabile il provvedimento sanzionatorio, non si estende, difatti, all'ipotesi in cui, essendovi stata immediata contestazione orale, sia tuttavia mancata la contestuale redazione e consegna del verbale al trasgressore o la indicazione dei motivi della mancata consegna del verbale, attesa la distinzione giuridica tra l'accertamento, la verbalizzazione e la consegna della copia del verbale al trasgressore (Cass. 3.6.2008, n. 14668; Cass. 22500/2018).
In merito poi all'omesso esame delle contestazioni sulla fondatezza della contestazione, si osserva che l'esito del ragionamento compiuto dal giudice di pace risulta corretto.
Nel caso in esame, veniva contestata al ricorrente la violazione dell'art. 1 dell'ordinanza n.
35/10 della Capitaneria di di nonché dell' art. 2 comma 1 e 3 dell'ordinanza balneare n. CP_1 CP_1
14/2017 della Capitaneria di per aver ormeggiato il natante da diporto con motore CP_1 CP_1
f.b. Mercury F40 ELPT EFI PRO Matricola 1C546855 DI Kw 29,40, all'interno del Parco
Regionale Riviera di Ulisse di Gianola, ricadente nel Comune di Formia, nella fascia di mare riservata alla balneazione, a circa 50 metri dalla scogliera di Gianola, in prossimità del Porticciolo
Romano.
3 N. 863/2022 R.G.
In proposito, giova premettere che l'art. 83 del Codice della Navigazione regola i divieti di transito e sosta in determinate aree marine, principalmente per motivi di protezione ambientale.
Le ordinanze emanate dalla , quale organo periferico Controparte_1 dell'amministrazione Marittima, competente a disciplinare l'utilizzo del Pubblico Demanio
Marittimo e portuale, costituiscono espressione del potere normativo e regolamentare che trova la sua fonte normativa, rispettivamente, negli artt. 67 e 81 del Cod. nav. E nell'art. 59 del Reg. Cod. nav.. I provvedimenti così emanati costituiscono quindi atti amministrativi in senso formale a contenuto obbligatorio e vincolante per tutti i destinatari.
Tali prescrizioni sono valide a prescindere dalla presenza o meno delle relative segnalazioni.
Infatti, le aree marine protette sono sottratte alla necessità di perimetrazione tabellare giacché istituite e delimitate con appositi provvedimenti, completi delle indicazioni tecniche e topografiche necessarie per l'individuazione, la cui conoscenza è assicurata dalla loro pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale, sicché l'ignoranza colpevole circa l'esatta perimetrazione dell'area non è scusabile (Cass. pen. Sez. 3, n. 27683 del 21/04/2010, Di, Rv. 247917 - 01).
Ne consegue che colui il quale esercita la sosta e l'ancoraggio in una zona di mare ha il dovere di informarsi sulle norme che regolano tale attività e sulle zone in cui la stessa può essere esercitata liberamente e senza divieti.
Alla luce di quanto esposto, l'appello va respinto.
Le spese del giudizio d'appello seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'attività espletata.
Infine, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata n. 581/2021 del giudice di pace di
Cassino;
2) condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellato, che si liquidano in € 494,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello;
Così deciso in Cassino il 11.6.2025
4 N. 863/2022 R.G.
Il Giudice
dott.ssa Michela Grillo
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