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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/06/2025, n. 2359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2359 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6241/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23.5.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con gli Avv.ti Barba Napoli e Andrea Passaro presso i quali ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con gli Avv.ti Barbara Napoli e Andrea Passaro presso i quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio in MO (Federazione Russa) in data 25.12.2008 trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di TI MI (MI)
(Registro Atti di Matrimonio anno 2009, Numero 2 Parte 2 Serie C)
pagina 1 di 6 In comunione dei beni. con i seguenti figli:
nata a [...] il [...] (C.F. , di anni 12, cittadina italiana Persona_1 C.F._3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23.05.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) lascerà la casa coniugale entro il 10.06.2025 e si trasferirà in altra unità Parte_1 immobiliare che condurrà in locazione in 20019 TI MI (MI) alla Via IV Novembre n.
112D;
Per_ 3) la figlia minore viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori e la responsabilità genitoriale sulla figlia verrà esercitata congiuntamente dai genitori, eccezione fatta per le questioni Per_ di ordinaria amministrazione. Tutte le decisioni di maggiore interesse per relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno, dunque, assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia stessa;
Per_ 4) viene collocata prevalentemente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione in locazione in 20019 TI MI (MI) alla Via IV Novembre n. 112D;
5) La casa familiare, sita in 20019 TI MI (MI) alla Via F.lli Rosselli n. 6, con tutto quanto l'arreda, resta nella disponibilità di Parte_2
Per_ 6) in merito alla regolamentazione dei tempi di permanenza di con ciascun genitore, salvo diverso e migliore accordo tra le parti e nel rispetto degli impegni della minore e della volontà della stessa, i genitori concordemente stabiliscono il seguente calendario di massima:
Per_ a) durante la settimana, starà con il padre nei giorni di lunedì e mercoledì dall'uscita da scuola fino al rientro a scuola il giorno successivo, e, qualora le attività didattiche siano sospese,
Per_ negli stessi giorni dalle ore 7.00 fino alle ore 7.00 del giorno successivo quando sarà riaccompagnata presso la casa materna;
Per_ b) durante i fine settimana, starà con il padre un fine settimana ogni 15 giorni dal venerdì dopo la scuola fino al rientro a scuola il martedì mattina, e, qualora le attività didattiche siano
Per_ sospese, dal venerdì alle ore 14 fino al martedì alle ore 7.00 quando sarà riaccompagnata presso la casa materna;
c) per le festività scolastiche infra-annuali (es. Carnevale, 25 aprile) si seguirà il criterio dell'alternanza annuale tra i genitori, mentre i ponti spetteranno al genitore con il quale la minore avrà trascorso il fine settimana più prossimo;
Per_ d) durante il periodo di sospensione pasquale delle lezioni scolastiche, starà la Domenica di
Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro, seguendo il criterio dell'alternanza Per_ di anno in anno. Per il 2026 i genitori concordano che trascorrerà la Domenica di Pasqua con il padre e il Lunedì dell'Angelo con la madre;
Per_ e) durante il periodo di sospensione estiva delle lezioni scolastiche, trascorrerà un totale di 15 pagina 2 di 6 giorni, anche consecutivi, con il padre, nel periodo giugno - agosto, previ accordi tra i genitori da prendersi entro e non oltre il giorno 30 aprile di ciascun anno, tenendo conto dei periodi di ferie dei genitori e della volontà della minore. Per i restanti giorni di sospensione scolastica si seguirà il calendario ordinario;
Per_ f) durante il periodo di sospensione natalizia delle lezioni scolastiche, starà la Vigilia di
Natale con un genitore e il Natale con l'altro, seguendo il criterio dell'alternanza di anno in Per_ anno;
medesima alternanza varrà per il San Silvestro ed il Capodanno. Per l'anno in corso, trascorrerà il 24.12.2025 e il 01.01.2026 con il padre e il 25.12.2025 e il 31.12.2025 con la Per_ madre. Nei restanti giorni di vacanza scolastica, starà con i genitori secondo le modalità previste ai precedenti punti sub a) e b).
Entrambi i genitori si impegnano, in ogni caso, a facilitare e non ostacolare l'esercizio del diritto di Per_ visita, anche al di là della regolamentazione sopra descritta, al fine di garantire a il mantenimento di un regolare rapporto con entrambe le figure genitoriali, nonché la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, nel rispetto dei desideri e delle esigenze della minore. I genitori si renderanno sempre reperibili alla loro utenza telefonica per consentire che avvengano le comunicazioni relative alla figlia.
7) in punto economico, verserà a a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1 Per_ mantenimento della figlia l'importo mensile di € 500,00= per 12 mensilità, tramite bonifico bancario, in via anticipata entro il giorno 05 del mese. L'importo indicato verrà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT trascorsi 12 mesi dal versamento della prima mensilità Per_ dell'assegno. Detta somma verrà corrisposta fino al termine dell'iter di studi che vorrà Per_ intraprendere e, comunque, finché non avrà raggiunto l'indipendenza materiale ed economica.
8) si farà carico nella misura del 100% delle spese extra assegno relative alla figlia Parte_2 come da “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano in data 14 novembre 2017, che le parti dichiarano di conoscere;
Le sopracitate Per_ somme verranno corrisposte fino al termine dell'iter di studi che vorrà intraprendere e, Per_ comunque, finché non avrà raggiunto l'indipendenza materiale ed economica;
9) I coniugi si danno reciprocamente atto che le detrazioni e deduzioni fiscali ed ogni e qualsivoglia altra agevolazione disposta per legge relativamente alla prole a carico (ivi compresi gli eventuali rimborsi all'uopo erogati dallo Stato o da altri enti pubblici e/o privati) andrà a beneficio della madre in misura pari al 100%, fatta eccezione per le spese sostenute in via esclusiva da un genitore che potranno essere dallo stesso portate integralmente in detrazione. L'assegno unico universale sarà richiesto e interamente percepito dalla madre nella misura del 100%;
10) e prestano sin d'ora il proprio consenso al rilascio e al rinnovo Parte_1 Parte_2 dei documenti di identità validi per l'espatrio della figlia minore Persona_1
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
11) ai fini del perfezionamento dell'accordo di separazione e quale parte integrante e fondamentale di esso ed a definitiva regolamentazione dei rapporti patrimoniali ed economici tra i coniugi, le parti pattuiscono che a titolo di riequilibrio delle condizioni patrimoniali e reddituali tra i coniugi, si impegna a versare ad un contributo una tantum pari a € Parte_2 Parte_1
30.000,00= (trentamila/00);
12) si impegna altresì a versare ad l'importo di € 4.300,00= Parte_2 Parte_1
(quattromilatrecento/00) quale contributo a copertura iniziale dei canoni di locazione e delle spese pagina 3 di 6 connesse alla nuova abitazione nella quale si trasferirà insieme alla figlia;
Parte_1
13) si impegna a cedere a titolo gratuito ad l'autovettura Fiat 500 Parte_2 Parte_1 targata GD634DT di sua proprietà, con le formalità del caso da espletarsi a cura e spese dello stesso cedente;
14) a fronte dell'adempimento di quanto precede, e dichiarano e Parte_1 Parte_2 riconoscono di non avere più nulla da pretendere reciprocamente e di aver risolto in via pacifica e in maniera satisfattiva ogni questione economica e patrimoniale tra di loro, anche connessa al rapporto matrimoniale;
15) i coniugi dichiarano e riconoscono reciprocamente la propria autosufficienza economico/reddituale, rinunciando pertanto agli assegni di mantenimento l'uno verso l'altro e/o a qualsiasi pretesa economica.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in data 25.12.2008 in MO (Federazione Russa), trascritto in Italia nei
Registri dello stato civile del Comune di TI MI (Registro Atti di Matrimonio anno
2009, Numero 2 Parte 2 Serie C)
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese.
pagina 4 di 6 5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TI MI perché provvedano alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale .
Così deciso in Milano, il 18.6.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23.5.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con gli Avv.ti Barba Napoli e Andrea Passaro presso i quali ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con gli Avv.ti Barbara Napoli e Andrea Passaro presso i quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio in MO (Federazione Russa) in data 25.12.2008 trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di TI MI (MI)
(Registro Atti di Matrimonio anno 2009, Numero 2 Parte 2 Serie C)
pagina 1 di 6 In comunione dei beni. con i seguenti figli:
nata a [...] il [...] (C.F. , di anni 12, cittadina italiana Persona_1 C.F._3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23.05.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) lascerà la casa coniugale entro il 10.06.2025 e si trasferirà in altra unità Parte_1 immobiliare che condurrà in locazione in 20019 TI MI (MI) alla Via IV Novembre n.
112D;
Per_ 3) la figlia minore viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori e la responsabilità genitoriale sulla figlia verrà esercitata congiuntamente dai genitori, eccezione fatta per le questioni Per_ di ordinaria amministrazione. Tutte le decisioni di maggiore interesse per relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno, dunque, assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia stessa;
Per_ 4) viene collocata prevalentemente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione in locazione in 20019 TI MI (MI) alla Via IV Novembre n. 112D;
5) La casa familiare, sita in 20019 TI MI (MI) alla Via F.lli Rosselli n. 6, con tutto quanto l'arreda, resta nella disponibilità di Parte_2
Per_ 6) in merito alla regolamentazione dei tempi di permanenza di con ciascun genitore, salvo diverso e migliore accordo tra le parti e nel rispetto degli impegni della minore e della volontà della stessa, i genitori concordemente stabiliscono il seguente calendario di massima:
Per_ a) durante la settimana, starà con il padre nei giorni di lunedì e mercoledì dall'uscita da scuola fino al rientro a scuola il giorno successivo, e, qualora le attività didattiche siano sospese,
Per_ negli stessi giorni dalle ore 7.00 fino alle ore 7.00 del giorno successivo quando sarà riaccompagnata presso la casa materna;
Per_ b) durante i fine settimana, starà con il padre un fine settimana ogni 15 giorni dal venerdì dopo la scuola fino al rientro a scuola il martedì mattina, e, qualora le attività didattiche siano
Per_ sospese, dal venerdì alle ore 14 fino al martedì alle ore 7.00 quando sarà riaccompagnata presso la casa materna;
c) per le festività scolastiche infra-annuali (es. Carnevale, 25 aprile) si seguirà il criterio dell'alternanza annuale tra i genitori, mentre i ponti spetteranno al genitore con il quale la minore avrà trascorso il fine settimana più prossimo;
Per_ d) durante il periodo di sospensione pasquale delle lezioni scolastiche, starà la Domenica di
Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro, seguendo il criterio dell'alternanza Per_ di anno in anno. Per il 2026 i genitori concordano che trascorrerà la Domenica di Pasqua con il padre e il Lunedì dell'Angelo con la madre;
Per_ e) durante il periodo di sospensione estiva delle lezioni scolastiche, trascorrerà un totale di 15 pagina 2 di 6 giorni, anche consecutivi, con il padre, nel periodo giugno - agosto, previ accordi tra i genitori da prendersi entro e non oltre il giorno 30 aprile di ciascun anno, tenendo conto dei periodi di ferie dei genitori e della volontà della minore. Per i restanti giorni di sospensione scolastica si seguirà il calendario ordinario;
Per_ f) durante il periodo di sospensione natalizia delle lezioni scolastiche, starà la Vigilia di
Natale con un genitore e il Natale con l'altro, seguendo il criterio dell'alternanza di anno in Per_ anno;
medesima alternanza varrà per il San Silvestro ed il Capodanno. Per l'anno in corso, trascorrerà il 24.12.2025 e il 01.01.2026 con il padre e il 25.12.2025 e il 31.12.2025 con la Per_ madre. Nei restanti giorni di vacanza scolastica, starà con i genitori secondo le modalità previste ai precedenti punti sub a) e b).
Entrambi i genitori si impegnano, in ogni caso, a facilitare e non ostacolare l'esercizio del diritto di Per_ visita, anche al di là della regolamentazione sopra descritta, al fine di garantire a il mantenimento di un regolare rapporto con entrambe le figure genitoriali, nonché la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, nel rispetto dei desideri e delle esigenze della minore. I genitori si renderanno sempre reperibili alla loro utenza telefonica per consentire che avvengano le comunicazioni relative alla figlia.
7) in punto economico, verserà a a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1 Per_ mantenimento della figlia l'importo mensile di € 500,00= per 12 mensilità, tramite bonifico bancario, in via anticipata entro il giorno 05 del mese. L'importo indicato verrà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT trascorsi 12 mesi dal versamento della prima mensilità Per_ dell'assegno. Detta somma verrà corrisposta fino al termine dell'iter di studi che vorrà Per_ intraprendere e, comunque, finché non avrà raggiunto l'indipendenza materiale ed economica.
8) si farà carico nella misura del 100% delle spese extra assegno relative alla figlia Parte_2 come da “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano in data 14 novembre 2017, che le parti dichiarano di conoscere;
Le sopracitate Per_ somme verranno corrisposte fino al termine dell'iter di studi che vorrà intraprendere e, Per_ comunque, finché non avrà raggiunto l'indipendenza materiale ed economica;
9) I coniugi si danno reciprocamente atto che le detrazioni e deduzioni fiscali ed ogni e qualsivoglia altra agevolazione disposta per legge relativamente alla prole a carico (ivi compresi gli eventuali rimborsi all'uopo erogati dallo Stato o da altri enti pubblici e/o privati) andrà a beneficio della madre in misura pari al 100%, fatta eccezione per le spese sostenute in via esclusiva da un genitore che potranno essere dallo stesso portate integralmente in detrazione. L'assegno unico universale sarà richiesto e interamente percepito dalla madre nella misura del 100%;
10) e prestano sin d'ora il proprio consenso al rilascio e al rinnovo Parte_1 Parte_2 dei documenti di identità validi per l'espatrio della figlia minore Persona_1
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
11) ai fini del perfezionamento dell'accordo di separazione e quale parte integrante e fondamentale di esso ed a definitiva regolamentazione dei rapporti patrimoniali ed economici tra i coniugi, le parti pattuiscono che a titolo di riequilibrio delle condizioni patrimoniali e reddituali tra i coniugi, si impegna a versare ad un contributo una tantum pari a € Parte_2 Parte_1
30.000,00= (trentamila/00);
12) si impegna altresì a versare ad l'importo di € 4.300,00= Parte_2 Parte_1
(quattromilatrecento/00) quale contributo a copertura iniziale dei canoni di locazione e delle spese pagina 3 di 6 connesse alla nuova abitazione nella quale si trasferirà insieme alla figlia;
Parte_1
13) si impegna a cedere a titolo gratuito ad l'autovettura Fiat 500 Parte_2 Parte_1 targata GD634DT di sua proprietà, con le formalità del caso da espletarsi a cura e spese dello stesso cedente;
14) a fronte dell'adempimento di quanto precede, e dichiarano e Parte_1 Parte_2 riconoscono di non avere più nulla da pretendere reciprocamente e di aver risolto in via pacifica e in maniera satisfattiva ogni questione economica e patrimoniale tra di loro, anche connessa al rapporto matrimoniale;
15) i coniugi dichiarano e riconoscono reciprocamente la propria autosufficienza economico/reddituale, rinunciando pertanto agli assegni di mantenimento l'uno verso l'altro e/o a qualsiasi pretesa economica.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in data 25.12.2008 in MO (Federazione Russa), trascritto in Italia nei
Registri dello stato civile del Comune di TI MI (Registro Atti di Matrimonio anno
2009, Numero 2 Parte 2 Serie C)
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese.
pagina 4 di 6 5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TI MI perché provvedano alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale .
Così deciso in Milano, il 18.6.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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