Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 02/06/2025, n. 1063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1063 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5979/2019 del R.G.A.C, trattenuta in decisione all'udienza a trattazione scritta del 6 marzo 2025 e vertente
TRA
- (C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dagli Avv.ti Bellardi Pierluigi e Cardinale C.F._2
Angelo, per delega in calce all'atto di citazione
PARTE ATTRICE
E
- , nuova denominazione sociale di , già CP_1 Controparte_2
(P.I./C.F. ) in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Spagnardi Massimo giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
PARTE CONVENUTA
NONCHÈ
- DI CP_4
PARTE CONVENUTA contumace
OGGETTO: lesioni personali
All'udienza di precisazione delle conclusioni a trattazione scritta del 6 marzo 2025 i procuratori delle parti concludevano come da note scritte depositate in atti.
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato i sig.ri e , Parte_1 Parte_2 rispettivamente proprietario e conducente del veicolo NC Y tg. CL179WR, convenivano in giudizio l'impresa di assicurazione AMISSIMA Ass.ni S.p.A. e il sig.
[...]
proprietario e conducente della vettura BMW serie 1 targata ER 119 XT, CP_5 per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni patiti a causa del sinistro avvenuto il giorno 5 aprile 2017 in Latina, lungo Strada Podgora, verso le ore 17.
Deducevano:
a) che la sig.ra , alla guida del veicolo Ypsilon tg. CL179WR, in Latina, Parte_2
lungo Strada Podgora, direzione Borgo Carso-Borgo Podgora, giunta in corrispondenza del civico 35, nell'effettuare manovra di sorpasso sulla vettura
BMW, veniva urtata dal conducente di questa che, senza accertarsi della manovra già posta in essere dell'attrice, iniziava, a sua volta, manovra di sorpasso del veicolo che lo precedeva;
b) che a seguito della collisione sul posto interveniva la Polizia municipale di Latina;
c) che il veicolo dell'attore, acquistato due giorni prima del sinistro, riportava ingenti danni tali da renderne antieconomica la riparazione e veniva successivamente rottamato;
d) che, a seguito della collisione, la sig.ra era trasportata in ambulanza al Pronto Pt_2
Soccorso di Latina ove diagnosticavano gravi fratture multiple;
e) di aver diritto al risarcimento dei danni subiti dalla conducente stimati dal medico legale in ITA 30 gg., ITP al 50% di gg.45, IP dell'8%, quantificati in € 18.568,78, oltre
€ 372,70 di spese mediche;
f) l'esclusiva responsabilità del sig. nella causazione del sinistro, Controparte_5 come risultante dalla relazione di parte prodotta in atti (Ing. ; CP_6 g) che dal Verbale della Polizia risulta solo presunta la guida sotto influenza di sostanze stupefacenti;
h) che dalla ricostruzione di parte, in ordine agli accertamenti tossicologici effettuati sulla sig. si evince come la stessa risultava vigile, cosciente ed orientata Pt_2
all'accesso in P.S.;
i) che i tentativi di bonaria composizione della lite non hanno sortito alcun effetto.
Per quanto rappresentato, parte attrice concludeva chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva, ovvero prevalente e, in via graduata, concorrente del conducente nella causazione del sinistro, per l'effetto condannarlo in solido con la Controparte_5
Compagnia al risarcimento di tutti i danni subiti, come Controparte_2
dettagliati e quantificati in atti, oltre interessi e rivalutazione.
Alla prima udienza del 15 ottobre 2020, il giudice dichiarava la contumacia dei convenuti e regolarmente citati e non Controparte_5 Controparte_2
comparsi, e concedeva i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c..
Con ordinanza assunta fuori udienza in data 19 aprile 2021 il giudice, lette le memorie istruttorie depositate da parte attrice, non ammetteva l'interrogatorio formale del convenuto in quanto superfluo avendo costui reso dichiarazioni scritte Controparte_5
in data 10 aprile 2017 alla Polizia Locale di Latina;
ammetteva il teste su Testimone_1
tutti i capitoli indicati ad eccezione del capitolo 11, valutativo, e del capitolo 14, superfluo essendovi in atti il verbale di intervento della polizia locale;
ammetteva la testimonianza di sul capitolo 17, esclusi i capitoli 15 e 16 trattandosi di circostanze da Testimone_2
provare per documenti;
non ammetteva la testimonianza dell'ing. Testimone_3 superflua essendo la CTP allegazione difensiva versata in atti;
si riservava sulla richiesta di
CTU.
All'udienza dell'1 febbraio 2022 veniva escusso il primo testimone di parte attrice sig. il quale, sui capitoli della memoria istruttoria secondo termine di parte Testimone_1
attrice, dichiarava Capitolo 6): è vero Capitolo 7): è vero. Capitolo 8): è vero. Capitolo 9): è vero io percorrevo la strada Podgora ad una velocità di circa 50 Km/h. Capitolo 10): è vero.
Capitolo 12): è vero. Capitolo 13): non è vero. Il veicolo BMW serie 1 non ha segnalato la manovra di sorpasso.
A domande del giudice: io mi trovavo alla guida del mio veicolo Fiat Punto tg EM 943 NS a circa a circa 50-60 metri dal luogo ove è avvenuto l'impatto. Io mi sono fermato, mi sono reso conto che non vi era nulla di grave a carico dei passeggeri dei veicoli. Nel contempo erano intervenuti anche le persone che abitavano nelle case vicine. Non sono stato io a chiamare i soccorsi. Non sono stato verbalizzato. Io ero presente quando è arrivata l'ambulanza e poi me ne sono andato prima che arrivassero gli agenti della polizia. Conosco la signora da molti anni. Parte_2 Pt_2 abita poco distante da dove abito io a circa due chilometri ed ho visto che è rimasta coinvolta
[...] nell'incidente.
Alla stessa udienza veniva sentito anche il secondo testimone di parte attrice il sig.
il quale, sul capitolo 17 della memoria istruttoria secondo termine di Testimone_2 parte attrice, dichiarava: non è vero. A domanda del giudice: conosco la signora Pt_2
da circa 11 anni e quando è successo questo incidente eravamo fidanzati.
[...]
Con ordinanza in data 1 febbraio 2022 il giudice ammetteva la CTU medico legale, nominando il dott. con il seguente incarico: Persona_1
A) Descriva le lesioni patite da nel sinistro per cui è causa ed accerti il nesso di Parte_2 causalità con il medesimo;
B) Determini la durata della inabilità temporanea assoluta e relativa;
C) Accerti quindi se in conseguenza delle lesioni patite si sia verificata una menomazione permanente all'integrità psicofisica del soggetto (c.d. Danno Biologico o danno alla salute) e in caso affermativo ne determini l'entità avendo cura di precisare se lo stato del Periziando sia suscettibile di miglioramento nel quale vanno compresi in che misura percentuale i postumi abbiano ridotto in modo permanente la complessiva integrità psicofisica del soggetto (idoneità a svolgere le attività esistenziali comuni alla generalità delle persone). In tale valore percentuale va compreso anche
l'eventuale danno all'integrità fisionomica (da descriversi separatamente), alla sfera sessuale ed alla vita di relazione. Precisi il criterio adottato per la determinazione del valore percentuale;
D) Dica se i postumi individuati possano incidere in concreto su particolari attività non lavorative che il Periziando alleghi di svolgere, le quali, per frequenza e caratteristiche intrinseche, esulino dalle normali attività esistenziali;
E) Dica se, tenuto conto del lavoro svolto dal Periziando, delle sue mansioni, del suo orario di lavoro, etc…, i postumi possano incidere in concreto sulla specifica attività lavorativa, precisando quale aspetto della stessa risulti compromesso – salva la mera incidenza sulla cenestesi lavorativa, da ricomprendere nella valutazione di cui al punto C;
F) Ove il Periziando non lavorasse al momento del sinistro, dica se i postumi impediscano del tutto lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa ovvero quali siano i settori di attività preclusi;
G) Dica se ed in che percentuale il periziando possa attenuare od eliminare i postumi con protesi o terapie ad hoc;
precisando costo, durata, difficoltà e possibilità di successo di tali interventi;
H) Valuti se le spese di cura sostenute dal Periziando in conseguenza del danno patito siano state necessarie, utili o superflue, determinandone l'entità; determini le spese future da sostenere.
Con comparsa in data 28 febbraio 2022 si costituiva tardivamente la , CP_1
nuova denominazione sociale della , in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., deducendo:
a) l'esclusiva responsabilità nella determinazione del sinistro della stessa conducente danneggiata, la sig.ra Parte_2
b) che l'assicurato sig. alla guida del veicolo BMW Serie 1 tg. Controparte_5
ER119XT, percorreva la Strada Podgora con senso di marcia SS7 Appia – B.go
Podgora ad andatura regolare e comunque contenuta, preceduto da altri veicoli incolonnati per la presenza di trattore agricolo che rallentava la marcia;
c) che sul tratto di strada vigeva limite di velocità di 50 km/h e la carreggiata è separata in due corsie da striscia longitudinale continuala di mezzeria interrotta solo in corrispondenza dei passi privati;
d) che il veicolo NC Y condotto dalla sig.ra sopraggiungeva da tergo ad Pt_2
elevata velocità e, nell'effettuare manovra di sorpasso, andava ad urtare con la Contr fiancata destra la fiancata sinistra della;
e) che, per effetto dell'urto, la BMW deviava verso destra, fuoriuscendo dalla sede stradale ed arrestandosi su di un terreno adiacente, mentre la NC Y deviava verso sinistra dopo aver percorso alcuni metri, si arrestava contro una spalletta in c.a.;
f) che entrami i conducenti riportavano lesioni e venivano trasportati tramite autoambulanza presso l'Ospedale civile di Latina;
g) che la Polizia Municipale di Latina, intervenuta sul posto, ha contravvenzionato la sig.ra per violazione dell'art. 146 2° comma, in riferimento all'art. 40 8° Pt_2
comma CDS, e dell'art. 187 1° comma per essersi posta alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;
h) l'assenza di testimoni oculari dell'accaduto;
i) l'inidoneità probatoria delle relazioni peritali depositate dall'attrice;
j) di contestare la domanda risarcitoria anche in punto di quantum debeatur, eccessivo e carente di prova sia quanto al danno non patrimoniale che al danno patrimoniale;
Per quanto dedotto, la Compagnia concludeva chiedendo il rigetto della domanda ex adverso proposta, ritenuta infondata in fatto ed in diritto.
All'udienza del 15 marzo 2022 il nominato CTU prestava giuramento.
In data 10 settembre 2022 il consulente d'ufficio depositava l'elaborato peritale definitivo con il quale accertava che in esito al sinistro la sig.ra riportava una frattura dell'epifisi Pt_2
distale del radio sinistro trattata con intervento chirurgico (07.04.17) di riduzione e sintesi con placca e viti;
che per l'insorgenza di complicazioni di tipo disfunzionale per intolleranza ai mezzi di sintesi veniva sottoposta ad ulteriore intervento chirurgico
(27.09.2017) per rimozione dell'impianto di osteosintesi;
il CTU, accertata la sussistenza di nesso causale tra dette lesioni ed il sinistro di causa, ha stimato i postumi residuati nella misura del 5% di danno biologico, con inabilità temporanea assoluta (ITA) di giorni 45 al
100%, inabilità temporanea relativa (ITP) di giorni 20 al 75% e ulteriori giorni 30 al 50%.
Con ordinanza in data 10 novembre 2022 il giudice, lette le note di trattazione scritta depositate da parte attrice in data 7 novembre 2022 e da parte convenuta in data 3 novembre 2022, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano successive udienze di precisazione delle conclusioni a trattazione scritta (19 marzo 2024, 6 marzo 2025).
Con note in data 5 marzo 2025 parte attrice precisava le conclusioni riportandosi, per quanto attiene al danno materiale, alla quantificazione indicata in atto di citazione, e, in relazione al danno biologico patito dalla sig.ra alla quantificazione operata Parte_2
dal CTU.
Con note in data 27 febbraio 2025 parte convenuta precisava le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella comparsa di costituzione.
Con ordinanza in data 6 marzo 2025 il giudice, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, assumeva la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Parte attrice depositava comparsa conclusionale in data 2 maggio 2025 e comparsa conclusionale di replica in data 26 maggio 2025 insistendo per l'accoglimento della domanda risarcitoria.
Parte convenuta depositava comparsa conclusionale in data 29 aprile 2025 insistendo per il rigetto delle avverse domande ritenute infondate in fatto ed in diritto. MOTIVI DELLA DECISIONE
In tema di responsabilità civile per i sinistri occorsi nella circolazione stradale, la presunzione di colpa prevista in ugual misura a carico di ciascuno dei conducenti dall' art. 2054 c.c., comma 2, ha funzione meramente sussidiaria, operando solo in quanto non siano accertabili, mediante indagine specifica le modalità del sinistro e le rispettive responsabilità o sia impossibile stabilire con certezza l'incidenza delle singole condotte colpose nella causazione dell'evento (Cass. n. 10304/2009; Cass. 6483/2013; Cass. n.
7061/2020; n. 13540/2023).
Ciò comporta che la presunzione di pari colpa non opera ove emerga l'entità dell'apporto causale colposo di almeno uno dei conducenti così che all'altro, che non abbia provato di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, sarà legittimamente imputabile la residua area di responsabilità.
Ed infatti, l'accertamento della colpa di uno dei conducenti non è sufficiente a far ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., dovendo il giudice verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (Cass. n. 23431/2014). Ne consegue che, anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro, deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso (tra le tante, Cass. n. 124/2016; Cass. n. 23431/2014).
Nel caso di specie è incontestata e comunque documentata la verificazione del sinistro stradale occorso il 05 aprile 2017 in Latina, lungo Strada Podgora, nel quale rimanevano coinvolti il veicolo NC Y condotto dalla sig.ra e il veicolo BMW Parte_2
condotto dal convenuto contumace sig. percorrenti la medesima Controparte_5 direzione, da SS 7 Appia a Borgo Podgora.
È pacifica la circostanza che al momento del fatto, sul tratto di strada interessato dal sinistro, nella direzione percorsa dai veicoli coinvolti, vi fosse un incolonnamento di vetture generato dalla presenza di un trattore agricolo che ne rallentava la circolazione. Dall'esame del rapporto di incidente della Polizia Municipale intervenuta, risulta che il fatto si verificava in orario diurno, in assenza di condizioni critiche, su tratto rettilineo, con unica carreggiata a doppio senso di marcia delineato da linea di mezzeria continua, dunque in presenza di divieto di sorpasso.
Dal verbale e dai danni riscontrati sui mezzi dagli agenti risulta come si sia trattato di uno scontro laterale tra veicoli (fiancata destra parte anteriore veicolo NC Y contro fiancata sinistra parte anteriore veicolo BMW), che al momento del contatto il veicolo NC Y si trovasse sulla sinistra della BMW ragionevolmente all'interno della corsia opposta a quella di pertinenza. Gli agenti non rinvenivano tracce di frenata dei veicoli coinvolti.
Alla conducente danneggiata veniva contestata la violazione dell'art.146/2 Parte_2
in riferimento all'art.40 c.8 del CdS, per aver superato la linea continua di mezzeria delimitante il senso di marcia, oltre alla guida sotto “presunta” influenza di sostanze stupefacenti.
Quanto alla dinamica della collisione, sono gli stessi conducenti coinvolti, a riferire, nelle dichiarazioni rese alla Polizia, che, al momento della collisione, era in atto la manovra di sorpasso del veicolo BMW da parte del veicolo NC Y, proveniente da tergo nello stesso senso di marcia.
Il testimone escusso ha dichiarato di aver assistito all'evento, ha Testimone_1
confermato l'urto tra la fiancata destra della NC Y e la fiancata sinistra della BMW, ha precisato la mancata segnalazione con indicatore direzionale da parte del conducente del veicolo BMW della manovra di sorpasso e confermato che la vettura NC Y aveva regolarmente segnalato il sorpasso mediante l'indicatore direzionale sinistro azionato.
Non sono emersi dall'istruttoria elementi utili ad affermare che le velocità dei veicoli coinvolti non fossero adeguate al tratto di strada e la pacifica circostanza dell'incolonnamento dei veicoli rallentati dalla presenza di un trattore circolante avanti ad essi, porta ad escludere una velocità non contenuta dei mezzi.
Si osserva che per la manovra di sorpasso, la specifica disciplina dettata dal codice della strada, prescrive, all'ART. 148, e in particolare al punto 2: il conducente che intende sorpassare deve preventivamente accertarsi:
a) che la visibilità sia tale da consentire la manovra e che la stessa possa compiersi senza costituire pericolo o intralcio;
b) che il conducente che lo precede nella stessa corsia non abbia segnalato di voler compiere analoga manovra;
c) che nessun conducente che segue sulla stessa carreggiata o semicarreggiata, ovvero sulla corsia immediatamente alla propria sinistra, qualora la carreggiata o semicarreggiata siano suddivise in corsie, abbia iniziato il sorpasso;
Ed al punto 4 del medesimo articolo si prescrive all''utente che viene sorpassato di agevolare la manovra e tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata.
Dunque, alla luce di tutti gli elementi acquisiti dall'istruttoria, risulta che entrambi i conducenti hanno posto in essere condotte di guida imprudenti ed in violazione del codice della strada, ed è ragionevole affermare un concorso di responsabilità nella causazione del sinistro.
Per quanto emerso dall'istruttoria documentale ed orale (danni riportati alla fiancata sinistra anteriore del BMW, veicoli pressoché allineati, punto d'urto ragionevolmente individuato all'interno della corsia occupata dalla NC Y, opposta a quella di pertinenza della BMW, mancata segnalazione della manovra di sorpasso del conducente del veicolo
BMW) detta corresponsabilità può determinarsi nella misura prevalente del 70% per il conducente della vettura BMW Di Raimo Andrea, il quale, inserito in una colonna di veicoli, con in corso il sorpasso della NC Y, non si teneva sulla destra della carreggiata ma andava ad interferire con la traiettoria del veicolo in sorpasso proveniente da tergo, verosimilmente nell'intenzione di eseguire a sua volta una manovra di sorpasso a sinistra dei veicoli incolonnati, senza però aver operato il necessario preventivo accertamento che nessun conducente che seguiva sulla stessa carreggiata o semicarreggiata, ovvero sulla corsia immediatamente alla propria sinistra, avesse già iniziato il sorpasso.
Ove il conducente del veicolo BMW avesse tenuto una diversa condotta di guida, improntata al rispetto delle norme del codice della strada, in particolare dell'art.148, e della comune prudenza, questi avvedendosi del veicolo che stava effettuando il sorpasso alla sua sinistra, avrebbe dovuto tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata e astenersi dall'eseguire a sua volta una manovra di sorpasso, considerata la precedenza che il veicolo sopraggiungente da tergo aveva, ancorché in illegittima manovra di sorpasso (così, Cass. n. 30070/2022; Cass. n.13380/2012). La constatata condotta di guida colposa tenuta anche dalla conducente danneggiata Pt_2
la quale eseguiva una manovra di sorpasso oltrepassando la striscia longitudinale
[...]
continua, in violazione del precetto contenuto nell'art. 40, comma 8 del C.d.S. sanzionato dall'art. 146, comma 2 del C.d.S., e di fatto concorrendo nella determinazione della situazione di pericolo alla normale circolazione, comporta una corresponsabilità della stessa nella causazione dell'evento lesivo nella residua misura del 30%, non avendo la stessa fornito la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Venendo all'accertamento ed alla quantificazione dei danni patiti dall'attrice Pt_2
si condividono gli esiti della consulenza medico legale esperita d'ufficio dal Dott.
[...]
non oggetto di contestazione delle parti. Persona_1
Quanto alla liquidazione equitativa, atteso che i postumi accertati (I.P. 5%) rientrano nella categoria delle microlesioni (fino al 9%), devono trovare applicazione le tabelle c.d. micropermanenti di cui all'art. 139 del Cod. Ass. Private (aggiornate al D.M. 16.07.2024).
Non può essere riconosciuto in via autonoma ed ulteriore rispetto al danno biologico, il danno morale (sofferenza soggettiva interiore) dal momento che nulla a supporto è stato dedotto o provato, non conseguendo il dolore psicologico automaticamente da quello fisico né potendo la prova presuntiva rendere in re ipsa il danno. Benché, infatti, il danno morale, inteso come sofferenza soggettiva conseguente all'illecito, sia astrattamente risarcibile anche in presenza di lesioni micropermanenti, non sussiste, alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento (Cass. n.
339/2016).
Pertanto, in applicazione dei richiamati criteri, si perviene ai seguenti conteggi (elaborati con l'ausilio di apposito software):
Età del danneggiato alla data del sinistro 20 anni
Percentuale di invalidità permanente 5%
Punto base danno permanente € 947,30
Giorni di invalidità temporanea totale 45
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Indennità giornaliera € 55,24 Danno biologico permanente € 6.749,51
Invalidità temporanea totale € 2.485,80
Invalidità temporanea parziale al 75% € 828,60
Invalidità temporanea parziale al 50% € 828,60
Totale danno biologico temporaneo € 4.143,00
Spese mediche documentate € 294,15
TOTALE GENERALE: € 11.186,66
Considerata la corresponsabilità della danneggiata nella misura del 30%, in applicazione dell'art.1227 c.c. primo comma, il risarcimento va proporzionalmente ridotto e riconosciuto per la restante misura del 70%, pari a € 7.830,662 da devalutarsi alla data dell'evento lesivo (05.04.2017) e, quindi, nuovamente aumentato con gli interessi legali da calcolarsi sulla somma via via rivalutata (indice FOI), per un importo finale di € 8.624,27 oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo.
Con riferimento ai danni materiali subiti dal veicolo NC Y di proprietà del sig. Pt_1
considerato che il valore commerciale del veicolo può desumersi dalla allegata
[...]
fattura di € 3.000 (all.ti 4,1 atto di citaz.) per l'acquisto avvenuto appena due giorni prima del sinistro (3.04.2017), atteso che il danneggiamento del veicolo emerge dal verbale della
Polizia e dalle fotografie ad esso allegate, che è documentata l'intervenuta rottamazione della vettura (all.3 atto di cit.) a seguito dello stesso, si ritiene, secondo una valutazione equitativa ex art.1226 c.c., doversi riconoscere l'importo di € 2.000,00 già considerato il concorso di colpa della conducente, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
In conclusione, la compagnia convenuta va condannata a corrispondere in favore di parte attrice € 8.624,27, già considerato il concorso di colpa della danneggiata e stimati all'attualità, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito da , ed € 2.000 a Parte_2
titolo di danno patrimoniale per il danneggiamento del veicolo di proprietà di Pt_1
.
[...]
L'accertamento del concorso di colpa e l'accoglimento parziale delle domande risarcitorie comportano la compensazione tra le parti delle spese del giudizio nella misura di 1/3, con conseguente condanna della Compagnia assicuratrice convenuta e del contumace
[...]
, in solido tra loro, al pagamento in favore di parte attrice dei rimanenti CP_5
2/3, liquidati come in dispositivo nella misura media, sulla base del D.M. 55/14, aggiornato al D.M.147/22, tenuto conto del decisum, da distrarsi in favore dei procuratori di parte attrice, dichiaratisi antistatari.
Le spese della CTU medico legale, già liquidate come da decreto in data 12 settembre 2022, vengono definitivamente poste a carico di parte attrice e della compagnia convenuta in misura paritaria.
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando nella causa n.
5979/2019, ogni diversa domanda rigettata, così provvede:
- dichiara che il sinistro per cui è causa è attribuibile nella misura del 70% alla responsabilità di e nella misura del 30% alla responsabilità di Controparte_5
; Parte_2
- condanna (contumace) e , già Controparte_5 CP_1 [...]
, in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore di Controparte_2 Pt_2
per l'importo di € 8.624,27, già stimato all'attualità, oltre interessi legali dalla
[...] presente sentenza al saldo, ed in favore di per l'importo di € 2.000,00 oltre Parte_1
interessi legali dalla presente sentenza al saldo;
- previa compensazione per la misura di 1/3, condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore di parte attrice del restante importo liquidato in € 3.385,00 per compensi, € 176,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, iva e cap come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori di parte attrice dichiaratisi antistatari;
- pone le spese della CTU medico legale, liquidate con decreto del 12 settembre 2022 a carico di parte attrice e della compagnia convenuta in misura paritaria.
Lì, 2 giugno 2025.
IL GIUDICE dott. Stefano Fava