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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 14/01/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 1897/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile in persona dei magistrati:
– Anna Primavera Presidente
– Luigi Nannipieri Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. CAMPANI DUCCIO P.IVA_1
( e dell'avv. BUTINI MICHELE ( ), C.F._1 C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._3 dell'avv. CAMPANI DUCCIO ( e dell'avv. BUTINI C.F._1
MICHELE ( ), C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._4
CAMPANI DUCCIO ( e dell'avv. BUTINI MICHELE C.F._1
( ), C.F._2 appellanti e (C.F. ), e per essa, quale Controparte_1 P.IVA_2 mandataria, ( ), con il patrocinio dell'avv. CP_2 P.IVA_3
BALDACCI PIERLUIGI ( ), C.F._5 appellata
Conclusioni
Parte_1 Parte_1
e «Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, ogni
[...] Parte_2 contraria istanza ed eccezione disattesa:
- revocato il decreto ingiuntivo n. 1773/2018, emesso dal Tribunale di
Siena, in persona del Giudice Dott. Bernardini, in data 05/12/2018, pubblicato in data 7/12/2018 ed in riforma dell'impugnata sentenza:
- in accoglimento del II° motivo d'appello dichiarare non dovute dagli appellanti le somme relative agli interessi applicati ai mutui erogati dalla dante causa dell'opposta,
-in accoglimento del III° terzo motivo d'appello:
- in tesi dichiarare non dovute le somme di cui alla condanna dai garanti per decadenza dell'appellata dal termine di cui all'art. 1957 cc;
- in ipotesi ed in accoglimento del IV° motivo d'appello, ridurre l'importo nei limiti della fideiussione prestata;
- in accoglimento del V° motivo d'appello dichiarare nulli i contratti di mutuo per cui è processo;
- in accoglimento del I° motivo d'appello, dichiarata la condotta tenuta dalla ricorrente non conforme alla prassi bancaria e lesiva dei diritti degli opponenti, condannare la prima al pagamento nei confronti dei secondi a titolo risarcitorio delle somme indicate in euro 694.000,00 per danno patrimoniale ed in euro 200.000,00 per danno non patrimoniale in favore della in euro Parte_1
100.000,00 in favore del sig. in euro 50.000,00 in favore Parte_1
pag. 2/18 del sig. salvo compensazione con quanto eventualmente Parte_2 ritenuto dovuto dagli opponenti all'opposta.
3) In ulteriore ipotesi ridurre il credito dell'appellata a quanto risultante in funzione del nuovo, indispensabile documento prodotto per la bisogna.
4) In ogni caso con vittoria delle competenze di entrambi i gradi del giudizio»; per e, per essa, la mandataria Controparte_1 CP_2
«conclude per il rigetto dell'istanza di sospensione e, nel merito, come
[...] da comparsa di costituzione e risposta e dunque per il rigetto dell'appello e della domanda riconvenzionale con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese e competenze».
Rilevato
(in prosieguo Parte_1
Par
), e hanno proposto appello avverso la sentenza Parte_1 Parte_2
n. 465 del 2021 del Tribunale di Siena, con la quale è stata respinta l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti a beneficio di
(in prosieguo ), tramite l'allora mandataria Controparte_1 CP_1
e sono stati condannati alla refusione delle spese di lite. CP_3
Par Fino 1 aveva agito in via monitoria per ottenere da , quale debitrice principale, e da e (oltre che da , Parte_1 Parte_2 Parte_3 quali garanti, il pagamento dell'importo di euro 378.316,54, quale saldo di due mutui fondiari contratti con l'allora poi Controparte_4 fusa per incorporazione in crediti ceduti in blocco a essa Controparte_4 ricorrente.
Spiegata opposizione da parte degli odierni appellanti, il Tribunale ha ravvisato il difetto di legittimazione passiva di rispetto alle domande CP_1 riconvenzionali risarcitorie svolte nei sui confronti e ha escluso pag. 3/18 l'indeterminatezza e l'usurarietà degli interessi, la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust e la liberazione dei garanti ai sensi dell'art. 1957 c.c., rigettando l'opposizione.
L'impugnazione è affidata ai seguenti motivi, riportati per sintesi:
1. il Tribunale avrebbe erroneamente ravvisato in capo a il CP_1 difetto di legittimazione passiva;
2. erroneo sarebbe stato il mancato riconoscimento del superamento della soglia dell'usura con riguardo sia agli interessi che moratori relativi al secondo contratto di mutuo;
3. sarebbero affette da nullità parziale, per violazione della disciplina antitrust, le fideiussioni rilasciate, con conseguente insussistenza della deroga al termine di cui all'art. 1957 c.c., comunque violato;
4. il Tribunale avrebbe omesso di disporre in merito all'inefficacia delle fideiussioni rilasciate per il secondo mutuo, per l'eccedenza rispetto all'ammontare garantito;
5. il Tribunale avrebbe omesso di statuire in merito al superamento del limite di finanziabilità dei mutui fondiari, così come dedotto in primo grado con la comparsa conclusionale, vizio di nullità suscettibile di rilievo officioso.
Si è costituita in giudizio , tramite la mandataria CP_1 CP_2 protestando l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza del gravame.
All'esito dell'udienza del 24 settembre 2024 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 26 settembre 2024, con la quale sono stati assegnati alle parti i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Considerato
1. L'eccezione d'inammissibilità dell'appello a norma dell'art. 348-bis
c.p.c., sollevata da , è assorbita dall'assunzione della causa in CP_1 pag. 4/18 decisione, non essendo il gravame manifestamente infondato e privo di una ragionevole probabilità di accoglimento.
2. Nelle note d'udienza depositate il 15 maggio 2024 gli appellanti eccepiscono il difetto di legittimazione passiva di , in sostanza CP_1 sostenendo l'invalidità della cessione a soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1993 (t.u.b.), con riverbero sulla titolarità del credito in capo all'odierna appellata.
L'eccezione non può essere accolta per plurime ragioni.
Anzitutto, la titolarità attiva del rapporto non è più revocabile in dubbio, in quanto coperta da giudicato interno.
Il Tribunale ha infatti statuito sul merito della controversia, rigettando l'opposizione, con ciò confermando il decreto ingiuntivo ottenuto da CP_1
In tal modo ha, sia pur implicitamente, attestato la sussistenza in capo a essa della titolarità del credito, senza che al riguardo sia stato articolato alcun motivo d'impugnazione (similmente, Cass. n. 20928 del 2015, in massima: «L'eccezione relativa alla titolarità del rapporto sostanziale controverso attiene al merito della controversia ed è soggetta alle preclusioni di legge previste per ciascun grado di giudizio dal codice di rito, sicché la sua riproposizione, ove sia stata rigettata dal giudice di prime cure con statuizione che non abbia formato oggetto di specifico motivo di appello, è preclusa dall'avvenuta formazione del giudicato interno»).
Quanto precede consente altresì di disattendere l'ulteriore eccezione, sollevata dagli appellanti solo con la comparsa conclusionale in appello (e ribadita nella memoria di replica), per cui la cessione non sarebbe stata adeguatamente documentata;
esigenza che, peraltro, non si è nemmeno posta in primo grado, a fronte della mancata contestazione circa il fatto che sia effettivamente intervenuta.
Tornando alla prima eccezione, può inoltre rilevarsi come mai gli odierni appellanti abbiano allegato e dimostrato il fatto su cui essa si fonda, ossia la pag. 5/18 mancata iscrizione all'albo di cui all'art. 106 t.u.b., così precludendone la condivisione (Cass., sez. un., n. 2951 del 2016, in massima: «Le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedott[a] dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, […] ferme le eventuali preclusioni maturate per
l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti»; così anche Cass. n. 30545 del
2017 e Cass. n. 3765 del 2021).
Tali principi risultano altresì coerenti con i limiti al rilievo officioso della nullità, atteso che, secondo la Corte regolatrice, «[i]l rilievo d'ufficio di una nullità sostanziale è ammissibile esclusivamente se basato su fatti ritualmente introdotti, o comunque acquisiti in causa, secondo le regole che disciplinano, anche dal punto di vista temporale, il loro ingresso nel processo, non potendosi fondare su fatti di cui il giudice (o la parte, tardivamente rispetto ai propri oneri) possa ipotizzare solo in astratto la verificazione e la cui introduzione presupponga l'esercizio di un potere di allegazione ormai precluso in rito» (Cass. n. 36353 del 2021, in massima).
Comunque, nel merito, deve escludersi che la mancata iscrizione all'albo infici la validità della cessione in blocco, atteso che la normativa richiamata – e segnatamente, l'art. 106 t.u.b. – non ha alcuna valenza civilistica, ma attiene «alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri
(anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca
d'Italia) e presidiati anche da norme penali;
[…] conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva pag. 6/18 (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità
“derivata”» (Cass. n. 7243 del 2024, in motivazione).
3. Con il primo mezzo d'impugnazione gli appellanti lamentano che il
Tribunale abbia escluso la legittimazione passiva di rispetto alla CP_1 domanda riconvenzionale risarcitoria svolta nei suoi confronti in ragione della condotta contraria ai principi di correttezza e buona fede tenuta dalla cessionaria, che avrebbe ingiustificatamente tergiversato nel pronunciarsi Par sulla richiesta di nuova finanza avanzata da – così precludendole la possibilità di rivolgersi a diverso istituto di credito – per poi negarla senza spiegazioni, chiedendo il rientro dall'esposizione debitoria maturata e iscrivendo a sofferenza il credito – senza adeguatamente valutare la complessiva situazione finanziaria della cliente – e procedendo alla segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia e a CRIF, con ciò definitivamente pregiudicando l'accesso al credito;
tale comportamento Par avrebbe provocato a danni patrimoniali e non patrimoniali, questi ultimi prodottisi anche nei confronti di e Parte_1 Parte_2
Il motivo è destituito di fondamento.
È pacifico che sia mera cessionaria (in blocco) del credito, con la CP_1 conseguenza che non si vede come possa essere legittimata passivamente rispetto all'azione risarcitoria proposta con riguardo a condotte non da essa poste in essere, bensì dalla cedente, a prescindere dal tipo di responsabilità, extracontrattuale o anche solo da contratto, nel quale l'odierna appellata non
è subentrata.
Peraltro, con orientamento tutt'altro che isolato, la Corte regolatrice ha ancora di recente affermato che «[i] crediti oggetto di operazioni di cartolarizzazione – eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999, interpretata conformemente al Regolamento UE n. 2402 del 2017 – costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione (c.d. società veicolo), destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati pag. 7/18 nei titoli emessi per finanziare l'acquisto di crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti della società di cartolarizzazione cessionaria domande riconvenzionali per crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso» (Cass. n. 18854 del 2024, in massima).
Tali affermazioni – coerenti con i precedenti arresti giurisprudenziali di legittimità (Cass. n. 13735 del 2022, in massima: «I crediti oggetto delle operazioni di “cartolarizzazione” eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999 costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha statuito che la società cessionaria non era passivamente legittimata in relazione alla domanda riconvenzionale proposta dal debitore ceduto in forza del rapporto intrattenuto con il cedente)»; Cass. n. 21843 del 2019, in massima: «I crediti oggetto delle operazioni di “cartolarizzazione” eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999 costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso») inevitabilmente conducono a condividere il difetto di legittimazione passiva in capo a , così come CP_1 affermato dal Tribunale.
pag. 8/18 Né la pretesa risarcitoria azionata può dirsi preclusa in ragione dell'avvenuta cessione, ben potendo, eventualmente, esser fatta valere nei confronti del soggetto legittimato.
Par D'altra parte, e i garanti non possono dolersi della mancata chiamata in causa di atteso che, secondo la Suprema Corte, Controparte_4
«[i]l provvedimento del giudice di merito che concede o nega l'autorizzazione a chiamare in causa un terzo ai sensi dell'art. 106 c.p.c., coinvolge valutazioni assolutamente discrezionali che, come tali, non possono formare oggetto di appello e di ricorso per cassazione» (Cass. n. 2331 del 2022, in massima;
analogamente, Cass. n. 25676 del 2014 e n. 17218 del 2004, entrambe in massima), non potendosi ravvisare un “diritto al simultanus processus” se non nel senso di garantire al giudice la valutazione circa la possibilità della relativa celebrazione (arg. da Corte cost. n. 253 del 2020, in motivazione).
4. Con il secondo motivo di gravame gli appellanti insistono nella deduzione di usurarietà degli interessi corrispettivi e moratori relativi al secondo dei mutui contratti, quello stipulato il 27 aprile 2010 – ciò che era stato denunciato anche con l'atto di citazione in opposizione a d.i. – lamentando che il Tribunale abbia aderito alle conclusioni raggiunte nell'elaborato finale dal c.t.u., il quale, recependo le osservazioni del c.t.p. di
, aveva infine ricondotto il mutuo a stato avanzamento lavori in CP_1 considerazione alla categoria «Altri finanziamenti» anziché a quella «Mutui», diversamente da quanto ritenuto nella bozza precedentemente distribuita, ove, in ragione della diversa qualificazione, aveva ravvisato il superamento della soglia dell'usura.
Il motivo è parzialmente fondato, nei termini che seguono.
Risulta effettivamente che il c.t.u. abbia modificato le proprie conclusioni quanto al superamento della soglia dell'usura con riferimento agli interessi corrispettivi pattuiti con riguardo al mutuo a s.a.l. in questione,
pag. 9/18 dapprima riscontrato (nella bozza distribuita ai c.t.p.) e poi negato a seguito delle osservazioni del consulente di (allegato G alla c.t.u.), incentrate CP_1 sulla necessaria riconduzione del mutuo alla categoria «Altri finanziamenti» piuttosto che a quella «Mutui».
Tale approccio, tuttavia, non può essere condiviso, atteso che, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, «[i]n tema di interessi usurari, tenuto conto dei rischi e della garanzia prestata, il tasso soglia fissato per il finanziamento a stati di avanzamento assistito da ipoteca è quello previsto
“ratione temporis” per i mutui con garanzia reale;
ciò in quanto, in caso di dubbio circa la riconducibilità dell'operazione all'una o all'altra delle categorie identificate con decreto ministeriale cui si riferisce la rilevazione dei tassi effettivi globali medi, si devono individuare i profili di omogeneità che l'operazione stessa presenti rispetto alle diverse tipologie prese in considerazione dai detti decreti, attribuendo rilievo ai parametri normativi individuati dall'art. 2, comma 2, della legge n. 108 del 1996 e apprezzando, in particolare, quelli tra essi che, sul piano logico, meglio connotino il finanziamento preso in esame ai fini della sua inclusione nell'una o nell'altra classe di operazioni» (Cass. n. 22380 del 2019, in massima); principio condiviso anche da questa Corte (Corte d'appello di Firenze n. 2555 del
2023, in motivazione).
Né, secondo la Corte regolatrice, può essere sopravvalutato il principio di simmetria tra il t.e.g.m. e il t.e.g., evocato da in comparsa CP_1 conclusionale, sul rilievo che, per un verso «resta indimostrato che la rilevazione, da parte della Banca d'Italia, del tasso effettivo globale medio concernente i mutui con garanzia reale non abbia riguardato anche i finanziamenti a stati di avanzamento assistiti da ipoteca;
per altro verso, e comunque, l'indicato principio non può esimere il giudice dal compito di identificare la categoria di operazioni, tra quelle cui si riferiscono le soglie, che presenti maggiori elementi di omogeneità con la singola operazione della cui usurarietà si controverta: ciò che è implicato nella valutazione che lo pag. 10/18 stesso giudice è chiamato a compiere a norma dell'art. 2, comma 4, l. n. 108 cit.» (Cass. n. 22380 del 2019, cit., in motivazione).
Ciò comporta la necessità di rimettere la causa in istruzione con separata ordinanza, per lo svolgimento di ulteriori accertamenti peritali.
Può viceversa escludersi fin da subito il superamento del tasso soglia con riferimento agli interessi di mora.
Secondo quanto assunto fin dall'atto di citazione in opposizione, il tasso di mora andrebbe individuato nel 6%, così come peraltro confermato dal c.t.u.
Occorre considerare che, secondo la Corte regolatrice, «[l]a disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.E.G.M.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali. In particolare, per i contratti i contratti conclusi dal 10 aprile
2003 (data di entrata in vigore del decreto ministeriale 25 marzo 2003) al 30 giugno 2011, il tasso-soglia di mora si determina sommando al Tasso effettivo globale medio (T.E.G.M.) il valore del 2,1% (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50 per cento ex articolo 2, comma 4, legge n. 108 del 1996, pro tempore vigente, secondo la seguente formula: (T.E.G.M. + 2,1) x 1,5» (Cass. n. 26051 del 2022, in massima).
Ebbene, applicando la citata formula al t.e.g.m. indicato dagli opponenti odierni appellanti (2,63%) si otterrebbe un tasso soglia – pari al 7,095% [=
(2,63 + 2,1) x 1,5] – superiore al tasso di mora pattuito, onde l'insussistenza dell'usura già alla stregua delle stesse deduzioni attoree.
Sul punto, pertanto, il motivo va disatteso.
pag. 11/18 5. Con il terzo mezzo di gravame gli appellanti assumono che le fideiussioni rilasciate sarebbero affette da nullità parziale, per violazione della disciplina antitrust, con conseguente insussistenza della deroga al termine di cui all'art. 1957 c.c., comunque superato.
Il motivo è destituito di fondamento.
5.1. Come ha recentemente chiarito la Corte regolatrice, «[l]a natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d'Italia, di clausole del modello
ABI del contratto di fideiussione “omnibus”, per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina
l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente» (Cass. n. 21841 del 2024, in massima).
Poiché le fideiussioni rilasciate nel caso in esame (docc. 17 e 18 fasc.
Fino 1) non sono omnibus ma attengono a ciascuno dei due mutui, garantendo le obbligazioni da essi scaturenti, nessuna invalidità può ravvisarsi per contrasto con la disciplina antitrust, così come sostanzialmente ritenuto dal giudice di prime cure, vertendosi in una fattispecie che esula dal fuoco applicativo dei principi espressi dalla Corte di cassazione in funzione nomofilattica, secondo cui «[i] contratti di fideiussione
“a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole pag. 12/18 clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata – perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza –, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti» (Cass., sez. un., n. 41994 del 2021, in massima).
5.2. Entrambe le fideiussioni contengono una deroga all'art. 1957 c.c., estendendo a 36 mesi il termine normativamente previsto in 6 mesi, così come peraltro ammissibile (Cass. n. 2263 del 2006, in massima).
Gli appellanti sostengono che tale termine sia vanamente decorso, atteso che l'iniziativa giudiziale assunta da sarebbe intervenuta oltre CP_1 il predetto termine – decorrente dalla scadenza del debito principale, individuata nel 5 dicembre 2014 (doc. 19 fasc. ) – con il deposito del CP_1 ricorso monitorio.
In linea generale, «[l]'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre la sua “istanza” contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa;
pertanto, il termine “istanza” si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato» (Cass. n. 1724 del 2016, in massima).
D'altra parte, le stesse fideiussioni in esame allungano a 36 mesi il
«termine entro il quale agire per l'adempimento in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 Cod. Civ.», dimostrando la consapevolezza del significato della disposizione.
pag. 13/18 Tuttavia, entrambe, nel prosieguo, prevedono che i fideiussori siano obbligati al pagamento di quanto dovuto «immediatamente, a semplice richiesta scritta».
Tale espressione deve ragionevolmente essere interpretata quale legittima deroga parziale all'art. 1957 c.c., con conseguente possibilità di ritenere sufficiente a evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale (Cass. n.
22346 del 2017; analogamente, Cass. n. 13078 del 2008 e n. 5598 del 2020, che, con riferimento al “pagamento a prima richiesta”, in motivazione osserva come tali espressioni debbano riferirsi «a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957
c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria. Ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento “a prima richiesta” incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c., spetta al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione (Cass.
16825/2016; Cass. 84/2010; Cass. 10574/2003)»; infine, tra le più recenti,
Cass. n. 31509 del 2021, secondo cui, «ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'articolo 1957, comma 1, del
Cc, deve intendersi riferito – giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'articolo 1363 del Cc – esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione. Pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra
pag. 14/18 le due clausole contrattuali, non potendosi considerare a prima richiesta
l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio. Tanto più che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall'articolo 1957 del Cc quale conseguenza del mancato inizio dell'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, e può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente»).
Poiché, nella specie, la richiesta stragiudiziale di pagamento è stata rivolta ai fideiussori nella stessa data assunta a scadenza del debito principale (doc. 20 fasc. ), nessuna decadenza può ritenersi maturata. CP_1
A tali considerazioni va peraltro aggiunto che il 21-30 dicembre del
2015 – dunque entro il termine di 36 mesi previsto – i fideiussori hanno sottoscritto un piano di rientro dal debito scaturente dai mutui garantiti
(doc. 21 fasc. 1), in tal modo riconoscendo il relativo debito, considerato CP_1 che esso consiste in «un atto giuridico in senso stretto di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli il carattere della volontarietà» (di recente, Cass. n. 22948 del 2024, in massima); estremi, questi ultimi, nella specie senz'altro ravvisabili.
Poiché, ai sensi dell'art. 2966 c.c., «[l]a decadenza prevista dall'art. 1957 cod. civ. a vantaggio del fideiussore è impedita qualora costui abbia riconosciuto il proprio debito» (Cass. n. 613 del 1966, in massima) essa, nella specie, non può senz'altro ravvisarsi.
Peraltro, il termine decadenziale – quale quello in considerazione (di recente, Cass. n. 8023 del 2024, in massima) –si sottrae, ex art. 2964 c.c., al fuoco applicativo del regime proprio dell'interruzione della prescrizione e, quindi, dell'art. 2945, primo comma, c.c., che prevede, a seguito dell'atto pag. 15/18 interruttivo, il decorso di un nuovo termine (peraltro comunque rispettato, visto che il ricorso monitorio è stato depositato il 4 dicembre 2018, dunque nei 36 mesi).
6. Con il quarto mezzo di gravame gli appellanti lamentano che il
Tribunale abbia omesso di statuire in merito all'inefficacia della fideiussione relativa al mutuo stipulato nel 2010, per l'eccedenza rispetto all'ammontare garantito.
Il motivo è infondato, atteso che, respingendo l'opposizione e confermando il decreto ingiuntivo, il Tribunale ha adottato una soluzione incompatibile con la sussistenza del dedotto limite di efficacia, con ciò implicitamente disattendendo la difesa.
Si rammenta che, secondo la Suprema Corte, «[è] configurabile la decisione implicita di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un'eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d'ufficio) quando queste risultino superate e travolte, benché non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di un'altra questione, il cui solo esame presupponga e comporti, come necessario antecedente logico- giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza» (Cass. n. 12131 del 2023, in massima).
Peraltro, la fideiussione specifica in questione non reca un limite quantitativo di esposizione dei garanti, atteso che l'importo di euro
200.000,00 ivi riportato è stato indicato solo a fini descrittivi, per identificare il mutuo – appunto, contratto per tale ammontare – per il quale è stata rilasciata, prevedendosi sotto la clausola «Oggetto della garanzia –
Responsabilità del fideiussore» che «[l]a fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa ed onere», senza indicazione di un importo massimo garantito.
pag. 16/18 7. Con il quinto motivo d'impugnazione gli appellanti lamentano che il
Tribunale abbia omesso di statuire in merito al superamento del limite di finanziabilità dei mutui, vizio dedotto con la comparsa conclusionale depositata in primo grado, con cui se ne sollecitava il rilievo officioso.
Il motivo è destituito di fondamento.
L'eccezione, infatti, è stata implicitamente rigettata con la statuizione della reiezione dell'opposizione, postulante la validità dei mutui.
Si ribadisce al riguardo che «[è] configurabile la decisione implicita […] di un'eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d'ufficio) quando queste risultino superate e travolte, benché non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di un'altra questione, il cui solo esame presupponga e comporti, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza» (Cass. n. 12131 del 2023, cit., in massima).
Nella specie, peraltro, non solo l'eccezione non è stata ritualmente sollevata, difettando la tempestiva allegazione – nel rispetto dei termini assertivi – del superamento del limite di finanziabilità, ma quest'ultimo nemmeno comporta l'invalidità del mutuo fondiario, atteso che, «il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. “vigilanza prudenziale”, in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto» (Cass., sez. un., n. 33719 del 2022, in massima, e successive conformi).
8. Come accennato al precedente punto 4, la causa deve essere rimessa in istruzione, onde verificare, mediante nuovo accertamento peritale,
l'effettivo superamento della soglia dell'usura da parte del tasso degli pag. 17/18 Par interessi corrispettivi del mutuo contratto da nell'aprile del 2010 e l'eventuale impatto sul credito vantato da . CP_1
9. Sulle spese processuali si provvederà con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e da e avverso la sentenza n. 465 del 2021
[...] Parte_1 Parte_2 del Tribunale di Siena, così provvede:
1. rigetta l'appello quanto al primo, al secondo (nei limiti di cui in motivazione), al terzo, al quarto e al quinto motivo d'impugnazione;
2. accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il secondo motivo d'impugnazione;
3. rimette la causa in istruzione con separata ordinanza;
4. spese processuali al definitivo.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 10 gennaio 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Anna Primavera
pag. 18/18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile in persona dei magistrati:
– Anna Primavera Presidente
– Luigi Nannipieri Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. CAMPANI DUCCIO P.IVA_1
( e dell'avv. BUTINI MICHELE ( ), C.F._1 C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._3 dell'avv. CAMPANI DUCCIO ( e dell'avv. BUTINI C.F._1
MICHELE ( ), C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._4
CAMPANI DUCCIO ( e dell'avv. BUTINI MICHELE C.F._1
( ), C.F._2 appellanti e (C.F. ), e per essa, quale Controparte_1 P.IVA_2 mandataria, ( ), con il patrocinio dell'avv. CP_2 P.IVA_3
BALDACCI PIERLUIGI ( ), C.F._5 appellata
Conclusioni
Parte_1 Parte_1
e «Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, ogni
[...] Parte_2 contraria istanza ed eccezione disattesa:
- revocato il decreto ingiuntivo n. 1773/2018, emesso dal Tribunale di
Siena, in persona del Giudice Dott. Bernardini, in data 05/12/2018, pubblicato in data 7/12/2018 ed in riforma dell'impugnata sentenza:
- in accoglimento del II° motivo d'appello dichiarare non dovute dagli appellanti le somme relative agli interessi applicati ai mutui erogati dalla dante causa dell'opposta,
-in accoglimento del III° terzo motivo d'appello:
- in tesi dichiarare non dovute le somme di cui alla condanna dai garanti per decadenza dell'appellata dal termine di cui all'art. 1957 cc;
- in ipotesi ed in accoglimento del IV° motivo d'appello, ridurre l'importo nei limiti della fideiussione prestata;
- in accoglimento del V° motivo d'appello dichiarare nulli i contratti di mutuo per cui è processo;
- in accoglimento del I° motivo d'appello, dichiarata la condotta tenuta dalla ricorrente non conforme alla prassi bancaria e lesiva dei diritti degli opponenti, condannare la prima al pagamento nei confronti dei secondi a titolo risarcitorio delle somme indicate in euro 694.000,00 per danno patrimoniale ed in euro 200.000,00 per danno non patrimoniale in favore della in euro Parte_1
100.000,00 in favore del sig. in euro 50.000,00 in favore Parte_1
pag. 2/18 del sig. salvo compensazione con quanto eventualmente Parte_2 ritenuto dovuto dagli opponenti all'opposta.
3) In ulteriore ipotesi ridurre il credito dell'appellata a quanto risultante in funzione del nuovo, indispensabile documento prodotto per la bisogna.
4) In ogni caso con vittoria delle competenze di entrambi i gradi del giudizio»; per e, per essa, la mandataria Controparte_1 CP_2
«conclude per il rigetto dell'istanza di sospensione e, nel merito, come
[...] da comparsa di costituzione e risposta e dunque per il rigetto dell'appello e della domanda riconvenzionale con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese e competenze».
Rilevato
(in prosieguo Parte_1
Par
), e hanno proposto appello avverso la sentenza Parte_1 Parte_2
n. 465 del 2021 del Tribunale di Siena, con la quale è stata respinta l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti a beneficio di
(in prosieguo ), tramite l'allora mandataria Controparte_1 CP_1
e sono stati condannati alla refusione delle spese di lite. CP_3
Par Fino 1 aveva agito in via monitoria per ottenere da , quale debitrice principale, e da e (oltre che da , Parte_1 Parte_2 Parte_3 quali garanti, il pagamento dell'importo di euro 378.316,54, quale saldo di due mutui fondiari contratti con l'allora poi Controparte_4 fusa per incorporazione in crediti ceduti in blocco a essa Controparte_4 ricorrente.
Spiegata opposizione da parte degli odierni appellanti, il Tribunale ha ravvisato il difetto di legittimazione passiva di rispetto alle domande CP_1 riconvenzionali risarcitorie svolte nei sui confronti e ha escluso pag. 3/18 l'indeterminatezza e l'usurarietà degli interessi, la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust e la liberazione dei garanti ai sensi dell'art. 1957 c.c., rigettando l'opposizione.
L'impugnazione è affidata ai seguenti motivi, riportati per sintesi:
1. il Tribunale avrebbe erroneamente ravvisato in capo a il CP_1 difetto di legittimazione passiva;
2. erroneo sarebbe stato il mancato riconoscimento del superamento della soglia dell'usura con riguardo sia agli interessi che moratori relativi al secondo contratto di mutuo;
3. sarebbero affette da nullità parziale, per violazione della disciplina antitrust, le fideiussioni rilasciate, con conseguente insussistenza della deroga al termine di cui all'art. 1957 c.c., comunque violato;
4. il Tribunale avrebbe omesso di disporre in merito all'inefficacia delle fideiussioni rilasciate per il secondo mutuo, per l'eccedenza rispetto all'ammontare garantito;
5. il Tribunale avrebbe omesso di statuire in merito al superamento del limite di finanziabilità dei mutui fondiari, così come dedotto in primo grado con la comparsa conclusionale, vizio di nullità suscettibile di rilievo officioso.
Si è costituita in giudizio , tramite la mandataria CP_1 CP_2 protestando l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza del gravame.
All'esito dell'udienza del 24 settembre 2024 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 26 settembre 2024, con la quale sono stati assegnati alle parti i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Considerato
1. L'eccezione d'inammissibilità dell'appello a norma dell'art. 348-bis
c.p.c., sollevata da , è assorbita dall'assunzione della causa in CP_1 pag. 4/18 decisione, non essendo il gravame manifestamente infondato e privo di una ragionevole probabilità di accoglimento.
2. Nelle note d'udienza depositate il 15 maggio 2024 gli appellanti eccepiscono il difetto di legittimazione passiva di , in sostanza CP_1 sostenendo l'invalidità della cessione a soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1993 (t.u.b.), con riverbero sulla titolarità del credito in capo all'odierna appellata.
L'eccezione non può essere accolta per plurime ragioni.
Anzitutto, la titolarità attiva del rapporto non è più revocabile in dubbio, in quanto coperta da giudicato interno.
Il Tribunale ha infatti statuito sul merito della controversia, rigettando l'opposizione, con ciò confermando il decreto ingiuntivo ottenuto da CP_1
In tal modo ha, sia pur implicitamente, attestato la sussistenza in capo a essa della titolarità del credito, senza che al riguardo sia stato articolato alcun motivo d'impugnazione (similmente, Cass. n. 20928 del 2015, in massima: «L'eccezione relativa alla titolarità del rapporto sostanziale controverso attiene al merito della controversia ed è soggetta alle preclusioni di legge previste per ciascun grado di giudizio dal codice di rito, sicché la sua riproposizione, ove sia stata rigettata dal giudice di prime cure con statuizione che non abbia formato oggetto di specifico motivo di appello, è preclusa dall'avvenuta formazione del giudicato interno»).
Quanto precede consente altresì di disattendere l'ulteriore eccezione, sollevata dagli appellanti solo con la comparsa conclusionale in appello (e ribadita nella memoria di replica), per cui la cessione non sarebbe stata adeguatamente documentata;
esigenza che, peraltro, non si è nemmeno posta in primo grado, a fronte della mancata contestazione circa il fatto che sia effettivamente intervenuta.
Tornando alla prima eccezione, può inoltre rilevarsi come mai gli odierni appellanti abbiano allegato e dimostrato il fatto su cui essa si fonda, ossia la pag. 5/18 mancata iscrizione all'albo di cui all'art. 106 t.u.b., così precludendone la condivisione (Cass., sez. un., n. 2951 del 2016, in massima: «Le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedott[a] dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, […] ferme le eventuali preclusioni maturate per
l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti»; così anche Cass. n. 30545 del
2017 e Cass. n. 3765 del 2021).
Tali principi risultano altresì coerenti con i limiti al rilievo officioso della nullità, atteso che, secondo la Corte regolatrice, «[i]l rilievo d'ufficio di una nullità sostanziale è ammissibile esclusivamente se basato su fatti ritualmente introdotti, o comunque acquisiti in causa, secondo le regole che disciplinano, anche dal punto di vista temporale, il loro ingresso nel processo, non potendosi fondare su fatti di cui il giudice (o la parte, tardivamente rispetto ai propri oneri) possa ipotizzare solo in astratto la verificazione e la cui introduzione presupponga l'esercizio di un potere di allegazione ormai precluso in rito» (Cass. n. 36353 del 2021, in massima).
Comunque, nel merito, deve escludersi che la mancata iscrizione all'albo infici la validità della cessione in blocco, atteso che la normativa richiamata – e segnatamente, l'art. 106 t.u.b. – non ha alcuna valenza civilistica, ma attiene «alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri
(anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca
d'Italia) e presidiati anche da norme penali;
[…] conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva pag. 6/18 (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità
“derivata”» (Cass. n. 7243 del 2024, in motivazione).
3. Con il primo mezzo d'impugnazione gli appellanti lamentano che il
Tribunale abbia escluso la legittimazione passiva di rispetto alla CP_1 domanda riconvenzionale risarcitoria svolta nei suoi confronti in ragione della condotta contraria ai principi di correttezza e buona fede tenuta dalla cessionaria, che avrebbe ingiustificatamente tergiversato nel pronunciarsi Par sulla richiesta di nuova finanza avanzata da – così precludendole la possibilità di rivolgersi a diverso istituto di credito – per poi negarla senza spiegazioni, chiedendo il rientro dall'esposizione debitoria maturata e iscrivendo a sofferenza il credito – senza adeguatamente valutare la complessiva situazione finanziaria della cliente – e procedendo alla segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia e a CRIF, con ciò definitivamente pregiudicando l'accesso al credito;
tale comportamento Par avrebbe provocato a danni patrimoniali e non patrimoniali, questi ultimi prodottisi anche nei confronti di e Parte_1 Parte_2
Il motivo è destituito di fondamento.
È pacifico che sia mera cessionaria (in blocco) del credito, con la CP_1 conseguenza che non si vede come possa essere legittimata passivamente rispetto all'azione risarcitoria proposta con riguardo a condotte non da essa poste in essere, bensì dalla cedente, a prescindere dal tipo di responsabilità, extracontrattuale o anche solo da contratto, nel quale l'odierna appellata non
è subentrata.
Peraltro, con orientamento tutt'altro che isolato, la Corte regolatrice ha ancora di recente affermato che «[i] crediti oggetto di operazioni di cartolarizzazione – eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999, interpretata conformemente al Regolamento UE n. 2402 del 2017 – costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione (c.d. società veicolo), destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati pag. 7/18 nei titoli emessi per finanziare l'acquisto di crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti della società di cartolarizzazione cessionaria domande riconvenzionali per crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso» (Cass. n. 18854 del 2024, in massima).
Tali affermazioni – coerenti con i precedenti arresti giurisprudenziali di legittimità (Cass. n. 13735 del 2022, in massima: «I crediti oggetto delle operazioni di “cartolarizzazione” eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999 costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha statuito che la società cessionaria non era passivamente legittimata in relazione alla domanda riconvenzionale proposta dal debitore ceduto in forza del rapporto intrattenuto con il cedente)»; Cass. n. 21843 del 2019, in massima: «I crediti oggetto delle operazioni di “cartolarizzazione” eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999 costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso») inevitabilmente conducono a condividere il difetto di legittimazione passiva in capo a , così come CP_1 affermato dal Tribunale.
pag. 8/18 Né la pretesa risarcitoria azionata può dirsi preclusa in ragione dell'avvenuta cessione, ben potendo, eventualmente, esser fatta valere nei confronti del soggetto legittimato.
Par D'altra parte, e i garanti non possono dolersi della mancata chiamata in causa di atteso che, secondo la Suprema Corte, Controparte_4
«[i]l provvedimento del giudice di merito che concede o nega l'autorizzazione a chiamare in causa un terzo ai sensi dell'art. 106 c.p.c., coinvolge valutazioni assolutamente discrezionali che, come tali, non possono formare oggetto di appello e di ricorso per cassazione» (Cass. n. 2331 del 2022, in massima;
analogamente, Cass. n. 25676 del 2014 e n. 17218 del 2004, entrambe in massima), non potendosi ravvisare un “diritto al simultanus processus” se non nel senso di garantire al giudice la valutazione circa la possibilità della relativa celebrazione (arg. da Corte cost. n. 253 del 2020, in motivazione).
4. Con il secondo motivo di gravame gli appellanti insistono nella deduzione di usurarietà degli interessi corrispettivi e moratori relativi al secondo dei mutui contratti, quello stipulato il 27 aprile 2010 – ciò che era stato denunciato anche con l'atto di citazione in opposizione a d.i. – lamentando che il Tribunale abbia aderito alle conclusioni raggiunte nell'elaborato finale dal c.t.u., il quale, recependo le osservazioni del c.t.p. di
, aveva infine ricondotto il mutuo a stato avanzamento lavori in CP_1 considerazione alla categoria «Altri finanziamenti» anziché a quella «Mutui», diversamente da quanto ritenuto nella bozza precedentemente distribuita, ove, in ragione della diversa qualificazione, aveva ravvisato il superamento della soglia dell'usura.
Il motivo è parzialmente fondato, nei termini che seguono.
Risulta effettivamente che il c.t.u. abbia modificato le proprie conclusioni quanto al superamento della soglia dell'usura con riferimento agli interessi corrispettivi pattuiti con riguardo al mutuo a s.a.l. in questione,
pag. 9/18 dapprima riscontrato (nella bozza distribuita ai c.t.p.) e poi negato a seguito delle osservazioni del consulente di (allegato G alla c.t.u.), incentrate CP_1 sulla necessaria riconduzione del mutuo alla categoria «Altri finanziamenti» piuttosto che a quella «Mutui».
Tale approccio, tuttavia, non può essere condiviso, atteso che, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, «[i]n tema di interessi usurari, tenuto conto dei rischi e della garanzia prestata, il tasso soglia fissato per il finanziamento a stati di avanzamento assistito da ipoteca è quello previsto
“ratione temporis” per i mutui con garanzia reale;
ciò in quanto, in caso di dubbio circa la riconducibilità dell'operazione all'una o all'altra delle categorie identificate con decreto ministeriale cui si riferisce la rilevazione dei tassi effettivi globali medi, si devono individuare i profili di omogeneità che l'operazione stessa presenti rispetto alle diverse tipologie prese in considerazione dai detti decreti, attribuendo rilievo ai parametri normativi individuati dall'art. 2, comma 2, della legge n. 108 del 1996 e apprezzando, in particolare, quelli tra essi che, sul piano logico, meglio connotino il finanziamento preso in esame ai fini della sua inclusione nell'una o nell'altra classe di operazioni» (Cass. n. 22380 del 2019, in massima); principio condiviso anche da questa Corte (Corte d'appello di Firenze n. 2555 del
2023, in motivazione).
Né, secondo la Corte regolatrice, può essere sopravvalutato il principio di simmetria tra il t.e.g.m. e il t.e.g., evocato da in comparsa CP_1 conclusionale, sul rilievo che, per un verso «resta indimostrato che la rilevazione, da parte della Banca d'Italia, del tasso effettivo globale medio concernente i mutui con garanzia reale non abbia riguardato anche i finanziamenti a stati di avanzamento assistiti da ipoteca;
per altro verso, e comunque, l'indicato principio non può esimere il giudice dal compito di identificare la categoria di operazioni, tra quelle cui si riferiscono le soglie, che presenti maggiori elementi di omogeneità con la singola operazione della cui usurarietà si controverta: ciò che è implicato nella valutazione che lo pag. 10/18 stesso giudice è chiamato a compiere a norma dell'art. 2, comma 4, l. n. 108 cit.» (Cass. n. 22380 del 2019, cit., in motivazione).
Ciò comporta la necessità di rimettere la causa in istruzione con separata ordinanza, per lo svolgimento di ulteriori accertamenti peritali.
Può viceversa escludersi fin da subito il superamento del tasso soglia con riferimento agli interessi di mora.
Secondo quanto assunto fin dall'atto di citazione in opposizione, il tasso di mora andrebbe individuato nel 6%, così come peraltro confermato dal c.t.u.
Occorre considerare che, secondo la Corte regolatrice, «[l]a disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.E.G.M.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali. In particolare, per i contratti i contratti conclusi dal 10 aprile
2003 (data di entrata in vigore del decreto ministeriale 25 marzo 2003) al 30 giugno 2011, il tasso-soglia di mora si determina sommando al Tasso effettivo globale medio (T.E.G.M.) il valore del 2,1% (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50 per cento ex articolo 2, comma 4, legge n. 108 del 1996, pro tempore vigente, secondo la seguente formula: (T.E.G.M. + 2,1) x 1,5» (Cass. n. 26051 del 2022, in massima).
Ebbene, applicando la citata formula al t.e.g.m. indicato dagli opponenti odierni appellanti (2,63%) si otterrebbe un tasso soglia – pari al 7,095% [=
(2,63 + 2,1) x 1,5] – superiore al tasso di mora pattuito, onde l'insussistenza dell'usura già alla stregua delle stesse deduzioni attoree.
Sul punto, pertanto, il motivo va disatteso.
pag. 11/18 5. Con il terzo mezzo di gravame gli appellanti assumono che le fideiussioni rilasciate sarebbero affette da nullità parziale, per violazione della disciplina antitrust, con conseguente insussistenza della deroga al termine di cui all'art. 1957 c.c., comunque superato.
Il motivo è destituito di fondamento.
5.1. Come ha recentemente chiarito la Corte regolatrice, «[l]a natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d'Italia, di clausole del modello
ABI del contratto di fideiussione “omnibus”, per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina
l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente» (Cass. n. 21841 del 2024, in massima).
Poiché le fideiussioni rilasciate nel caso in esame (docc. 17 e 18 fasc.
Fino 1) non sono omnibus ma attengono a ciascuno dei due mutui, garantendo le obbligazioni da essi scaturenti, nessuna invalidità può ravvisarsi per contrasto con la disciplina antitrust, così come sostanzialmente ritenuto dal giudice di prime cure, vertendosi in una fattispecie che esula dal fuoco applicativo dei principi espressi dalla Corte di cassazione in funzione nomofilattica, secondo cui «[i] contratti di fideiussione
“a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole pag. 12/18 clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata – perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza –, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti» (Cass., sez. un., n. 41994 del 2021, in massima).
5.2. Entrambe le fideiussioni contengono una deroga all'art. 1957 c.c., estendendo a 36 mesi il termine normativamente previsto in 6 mesi, così come peraltro ammissibile (Cass. n. 2263 del 2006, in massima).
Gli appellanti sostengono che tale termine sia vanamente decorso, atteso che l'iniziativa giudiziale assunta da sarebbe intervenuta oltre CP_1 il predetto termine – decorrente dalla scadenza del debito principale, individuata nel 5 dicembre 2014 (doc. 19 fasc. ) – con il deposito del CP_1 ricorso monitorio.
In linea generale, «[l]'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre la sua “istanza” contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa;
pertanto, il termine “istanza” si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato» (Cass. n. 1724 del 2016, in massima).
D'altra parte, le stesse fideiussioni in esame allungano a 36 mesi il
«termine entro il quale agire per l'adempimento in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 Cod. Civ.», dimostrando la consapevolezza del significato della disposizione.
pag. 13/18 Tuttavia, entrambe, nel prosieguo, prevedono che i fideiussori siano obbligati al pagamento di quanto dovuto «immediatamente, a semplice richiesta scritta».
Tale espressione deve ragionevolmente essere interpretata quale legittima deroga parziale all'art. 1957 c.c., con conseguente possibilità di ritenere sufficiente a evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale (Cass. n.
22346 del 2017; analogamente, Cass. n. 13078 del 2008 e n. 5598 del 2020, che, con riferimento al “pagamento a prima richiesta”, in motivazione osserva come tali espressioni debbano riferirsi «a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957
c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria. Ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento “a prima richiesta” incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c., spetta al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione (Cass.
16825/2016; Cass. 84/2010; Cass. 10574/2003)»; infine, tra le più recenti,
Cass. n. 31509 del 2021, secondo cui, «ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'articolo 1957, comma 1, del
Cc, deve intendersi riferito – giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'articolo 1363 del Cc – esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione. Pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra
pag. 14/18 le due clausole contrattuali, non potendosi considerare a prima richiesta
l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio. Tanto più che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall'articolo 1957 del Cc quale conseguenza del mancato inizio dell'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, e può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente»).
Poiché, nella specie, la richiesta stragiudiziale di pagamento è stata rivolta ai fideiussori nella stessa data assunta a scadenza del debito principale (doc. 20 fasc. ), nessuna decadenza può ritenersi maturata. CP_1
A tali considerazioni va peraltro aggiunto che il 21-30 dicembre del
2015 – dunque entro il termine di 36 mesi previsto – i fideiussori hanno sottoscritto un piano di rientro dal debito scaturente dai mutui garantiti
(doc. 21 fasc. 1), in tal modo riconoscendo il relativo debito, considerato CP_1 che esso consiste in «un atto giuridico in senso stretto di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli il carattere della volontarietà» (di recente, Cass. n. 22948 del 2024, in massima); estremi, questi ultimi, nella specie senz'altro ravvisabili.
Poiché, ai sensi dell'art. 2966 c.c., «[l]a decadenza prevista dall'art. 1957 cod. civ. a vantaggio del fideiussore è impedita qualora costui abbia riconosciuto il proprio debito» (Cass. n. 613 del 1966, in massima) essa, nella specie, non può senz'altro ravvisarsi.
Peraltro, il termine decadenziale – quale quello in considerazione (di recente, Cass. n. 8023 del 2024, in massima) –si sottrae, ex art. 2964 c.c., al fuoco applicativo del regime proprio dell'interruzione della prescrizione e, quindi, dell'art. 2945, primo comma, c.c., che prevede, a seguito dell'atto pag. 15/18 interruttivo, il decorso di un nuovo termine (peraltro comunque rispettato, visto che il ricorso monitorio è stato depositato il 4 dicembre 2018, dunque nei 36 mesi).
6. Con il quarto mezzo di gravame gli appellanti lamentano che il
Tribunale abbia omesso di statuire in merito all'inefficacia della fideiussione relativa al mutuo stipulato nel 2010, per l'eccedenza rispetto all'ammontare garantito.
Il motivo è infondato, atteso che, respingendo l'opposizione e confermando il decreto ingiuntivo, il Tribunale ha adottato una soluzione incompatibile con la sussistenza del dedotto limite di efficacia, con ciò implicitamente disattendendo la difesa.
Si rammenta che, secondo la Suprema Corte, «[è] configurabile la decisione implicita di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un'eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d'ufficio) quando queste risultino superate e travolte, benché non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di un'altra questione, il cui solo esame presupponga e comporti, come necessario antecedente logico- giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza» (Cass. n. 12131 del 2023, in massima).
Peraltro, la fideiussione specifica in questione non reca un limite quantitativo di esposizione dei garanti, atteso che l'importo di euro
200.000,00 ivi riportato è stato indicato solo a fini descrittivi, per identificare il mutuo – appunto, contratto per tale ammontare – per il quale è stata rilasciata, prevedendosi sotto la clausola «Oggetto della garanzia –
Responsabilità del fideiussore» che «[l]a fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa ed onere», senza indicazione di un importo massimo garantito.
pag. 16/18 7. Con il quinto motivo d'impugnazione gli appellanti lamentano che il
Tribunale abbia omesso di statuire in merito al superamento del limite di finanziabilità dei mutui, vizio dedotto con la comparsa conclusionale depositata in primo grado, con cui se ne sollecitava il rilievo officioso.
Il motivo è destituito di fondamento.
L'eccezione, infatti, è stata implicitamente rigettata con la statuizione della reiezione dell'opposizione, postulante la validità dei mutui.
Si ribadisce al riguardo che «[è] configurabile la decisione implicita […] di un'eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d'ufficio) quando queste risultino superate e travolte, benché non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di un'altra questione, il cui solo esame presupponga e comporti, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza» (Cass. n. 12131 del 2023, cit., in massima).
Nella specie, peraltro, non solo l'eccezione non è stata ritualmente sollevata, difettando la tempestiva allegazione – nel rispetto dei termini assertivi – del superamento del limite di finanziabilità, ma quest'ultimo nemmeno comporta l'invalidità del mutuo fondiario, atteso che, «il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. “vigilanza prudenziale”, in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto» (Cass., sez. un., n. 33719 del 2022, in massima, e successive conformi).
8. Come accennato al precedente punto 4, la causa deve essere rimessa in istruzione, onde verificare, mediante nuovo accertamento peritale,
l'effettivo superamento della soglia dell'usura da parte del tasso degli pag. 17/18 Par interessi corrispettivi del mutuo contratto da nell'aprile del 2010 e l'eventuale impatto sul credito vantato da . CP_1
9. Sulle spese processuali si provvederà con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e da e avverso la sentenza n. 465 del 2021
[...] Parte_1 Parte_2 del Tribunale di Siena, così provvede:
1. rigetta l'appello quanto al primo, al secondo (nei limiti di cui in motivazione), al terzo, al quarto e al quinto motivo d'impugnazione;
2. accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il secondo motivo d'impugnazione;
3. rimette la causa in istruzione con separata ordinanza;
4. spese processuali al definitivo.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 10 gennaio 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Anna Primavera
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