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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/07/2025, n. 2760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2760 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
BU DI BA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Chiara Cutolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15321/2015 R.G. proposta da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Roberta D'Attolico, Parte_1 domiciliata come in atti, giusta mandato in atti
-parte attrice/cedente-
nei confronti di
- Controparte_1
-parte convenuta, contumace-
- , rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Stante, Controparte_2 domiciliato come in atti, giusta mandato in atti
-altra parte convenuta-
- , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_3
Francesca Roberta D'Attolico, domiciliata come in atti, giusta mandato in atti
-interventore ex art. 111 c.p.c./cessionario-
Oggetto: azione ex art. 2901 c.c..
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del
09/01/2025, celebrata ex art. 127 ter c.p.c..
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MOTIVI
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- Con atto di citazione notificato il 16/10/2015, ha agito in Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Bari per ottenere la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto pubblico di compravendita immobiliare, stipulato in data 14/10/2010 tra le parti convenute (alienante ; acquirente con Controparte_1 Persona_1 atto per Notar trascritto nei Registri Immobiliari (Ufficio Persona_2
Provinciale di Bari) il 18/10/2010 - nn. 46927 r.g. e 29680 r.p., avente per oggetto la piena proprietà del compendio immobiliare sito in Triggiano alla via Aldo Moro n. 50, in catasto fabbricati del medesimo del Comune riportato al foglio 9, part. 1432 sub 5, 6,
8 e 9, meglio identificato in atti.
A fondamento della domanda, la parte attrice ha dedotto che:
- in data 28/10/2004 e 28/03/2007 poi divenuta Controparte_4 Parte_1
e in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante p.t. Controparte_5
, stipularono due contratti di mutuo fondiario. Mediante il primo Controparte_1 contratto del 28/10/2004 (rep. n. 16804 e racc. n. 5020), la Banca mutuante erogò in favore della società mutuataria la somma di €1.200.000,00, garantita da fidejussione prestata dal fino alla concorrenza dell'importo di €2.400.000,00 in relazione CP_1 alla proprietà superficiaria di un fabbricato a uso commerciale presso il centro commerciale “Il Baricentro” in Casamassima (lotto 14), in catasto fabbricati del medesimo del Comune riportato al foglio 22, part. 60 sub 25 (già sub 16, 17 e 18), meglio identificato in atti;
con il secondo mutuo del 28/03/2007, la Banca mutuante erogò in favore della società mutuataria la somma di €550.000,00, garantita da fidejussione prestata dal fino alla concorrenza dell'importo di €1.100.000,00 CP_1
e da iscrizione di ipoteca in relazione alla proprietà superficiaria del medesimo fabbricato;
- con raccomandata a/r del 19/12/2012, stante la morosità di nn. 10 rate consecutive,
l'Istituto mutuante comunicò alla società e al fidejussore la risoluzione per inadempimento dei suddetti contratti, con intimazione di pagamento per il dovuto, pari a
€691.542,67 per il mutuo del 2004 ed €409.793,84 per il mutuo del 2007; CP_
- in seguito allo scioglimento e all'apertura dello stato di liquidazione della società
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, per “impossibilità conseguimento oggetto sociale” (giusta atto del 13/04/2012, CP_5 regolarmente comunicato e iscritto presso il Registro delle Imprese in data 18/04/2012), detta società presentò in data 21/09/2012 presso il Tribunale di Bari ricorso per ammissione alla procedura di concordato preventivo, omologato con decreto del
19/05/2014 (e in corso di esecuzione all'epoca di introduzione del presente giudizio), sia pur con scarse probabilità di soddisfazione del ceto creditorio, come da relazione del
Commissario all'uopo nominato (cfr. atto di citazione: “L'esecuzione del concordato preventivo in argomento si basava quasi esclusivamente sulla cessione di tutti i beni aziendali della Società, con quote di realizzo ricavi e tempi assolutamente incerti
(docc.7 e 8, già cit.). Infatti, nella relazione il Commissario Giudiziale, pur esprimendo parere favorevole alla proposta di concordato, significava che “In conclusione il sottoscritto Commissario Giudiziale, sulla scorta di quanto sin qui esposto non può non evidenziare che la possibilità di soddisfacimento del ceto creditorio sulla base della proposta di concordato formulata alla appaiono difficilmente Controparte_5 realizzabili, sia per la complessità dei rapporti giuridici ed economici in essere, sia per
l'incertezza sulle previsioni in ordine ai tempi di soddisfacimento previsti nella proposta”);
- con il menzionato atto pubblico di compravendita del 14/10/2010, ben successivo al sorgere del credito e significativamente concomitante all'inadempimento dell'obbligo di versamento dei 10 ratei, il alienò a la proprietà del CP_1 Controparte_2 richiamato complesso immobiliare, per il corrispettivo di €530.000,00.
Ciò premesso in fatto, la creditrice ha affermato la ricorrenza di tutti i requisiti di cui all'art. 2901 c.c. e in particolare sostenendo: quanto al c.d. eventus damni (pregiudizio arrecato dall'atto dispositivo alle ragioni creditorie), che la citata vendita aveva cagionato alle proprie ragioni creditorie un pregiudizio sia quantitativo (derivante dal divario tra il prezzo pattuito e l'effettivo valore di mercato del bene, tra l'altro unico immobile di proprietà del garante , sia qualitativo (consistente nella perdita CP_1 di un bene immobile, più facilmente aggredibile in executivis); in punto di c.d. scientia damni in capo al debitore e al terzo (intesa quale mera generica conoscenza, da parte del debitore e del terzo, del predetto pregiudizio), trattandosi di atto a titolo oneroso successivo al sorgere del credito, l'anomalia della vicenda negoziale, resa evidente dalla circostanza che il bene trasferito costituisse l'unico bene immobile nella titolarità del debitore e dall'anomalia dei mezzi di pagamento (art. 2 rogito), risultando il pagamento
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del prezzo effettuato anche a mezzo assegno bancario (per €100.000,00) in assenza di dimostrazione dell'incasso; ancora circa la consapevolezza in capo al terzo (difese rese anche successivamente all'atto introduttivo), la significativa esenzione del Notaio rogante dalle ordinarie visure ipocatastali (Cass., n. 21503/2011), la rinuncia all'ipoteca legale e l'assenza di intermediazione immobiliare sintomatica anche di un rapporto di conoscenza tra i contraenti.
In subordine, ha domandato la nullità del negozio di vendita ai sensi dell'art. 1418 c.c., poiché “stipulato in frode alla legge ovvero avente motivazione illecita” (rectius, motivo illecito determinante e comune alle parti).
I.2.- Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17/02/2016 si è costituito in giudizio il terzo acquirente, , negando la consapevolezza Controparte_2
(e a fortiori la mala fede), in capo a sé, di arrecare vulnus alle ragioni creditorie, non avendo egli, all'epoca dell'atto, alcuna possibilità di essere a conoscenza del dissesto della società e dell'esistenza di fidejussioni prestate dall'alienante a garanzia di debiti sociali;
tanto, essendo egli terzo rispetto alla compagine e all'attività societaria e non essendo legato al da alcun vincolo di parentela o affinità. CP_1
Infine, ha: affermato la congruità del prezzo di alienazione rispetto al valore di mercato;
riferito il compimento da parte del Notaio rogante di tutte le visure ipocatastali;
negato che il bene compravenduto fosse l'unico immobile dell'alienante, allegando pregresse cessioni tali da configurare operazione di interposizione fittizia a favore del debitore.
Ha perciò invocato il rigetto della domanda.
I.3.- L'altra parte convenuta, pur ritualmente evocata, non si è costituita e ne va pertanto dichiarata in questa sede la contumacia.
I.4.- Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c., depositato il 12/06/2019, si è costituita in giudizio (in seguito, Controparte_6 [...]
, quale cessionaria del credito tutelato in revocatoria Controparte_7 dalla parte attrice, formulando difese in linea con quelle della cedente. Non consta istanza di estromissione.
I.5.- La causa, depositate le concesse memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., è stata istruita con prova documentale e a mezzo CT a firma dell'Ing. (dep. Persona_3
28/07/2017, con integrazione del 15/09/2020), atta ad accertare il valore dell'immobile al momento della compravendita (ord. 28/02/2017); all'udienza cartolare del 09/01/2025
è stata pertanto riservata in decisione, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, con
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l'assegnazione dei termini per le comparse conclusionali e le repliche ex art. 190 c.p.c.
(con decorrenza dal 22/01/2025, data di comunicazione dell'ordinanza).
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio devono seguire l'ordine logico- giuridico, sulla premessa che devono anzitutto ritenersi provate, siccome documentalmente dimostrate o incontestate almeno tra le parti costituite e salve le opportune precisazioni nel seguito, le seguenti circostanze di fatto, rilevanti ai fini della decisione, e in particolare, tra il resto: il titolo originante il credito, la stipula dell'atto di compravendita oggetto di revocatoria e la compromessa situazione patrimoniale immobiliare del debitore (non vi è convincente prova dell'operazione di interposizione indicata dal terzo acquirente in comparsa di costituzione;
v. infra).
II.1.- Ciò posto, è opportuno procedere in diritto mercè l'ausilio di autonomi paragrafi, ciascuno riguardante i singoli presupposti specifici, oggettivi e soggettivi, dell'invocata tutela pauliana, ai sensi dell'art. 2901 c.c..
1) Sussistenza del credito
L'azione revocatoria può essere proposta dal creditore non solo a tutela di un credito certo, liquido ed esigibile, ma, in coerenza con la sua funzione di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore, quale garanzia generica delle ragioni creditizie, anche a tutela di una legittima aspettativa di credito (Cass. n. 5359/2009); un ipotetico carattere di “credito litigioso” non varrebbe ex se a inibire al creditore di agire in revocatoria (Cass., n. 23666/2015).
L'art. 2901 c.c. accoglie quindi una nozione lata di credito, comprensiva della semplice aspettativa, con conseguente irrilevanza delle relative fonti di acquisizione, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, ma mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali.
Conseguentemente, l'azione de qua può essere esperita (e se del caso accolta) anche nel caso in cui il diritto di credito sia sottoposto a termine ovvero sia promossa per la tutela di crediti condizionati, crediti che non siano liquidi o facilmente liquidabili o contestati1. BU DI BA
In altri termini, è sufficiente una ragione di credito anche eventuale e oggetto di contestazione, purchè non manifestamente infondata (tra le molte, v. anche Cass., nn.
23208/2016 e 11755/2018).
Applicando i predetti criteri pretori al caso di specie, è evidente che tale requisito risulta integrato, dal momento che il credito per la cui tutela il creditore agisce in revocatoria risulta adeguatamente comprovato dalla documentazione in atti, che attesta l'erogazione dei due mutui, la correlata garanzia fidejussoria da parte del e CP_1
l'inadempimento del debitore principale all'obbligo di rimborso.
L'esistenza del credito nel residuo ammontare è stata dettagliatamente indicata nelle difese, ed è oggetto di supporto documentale;
il terzo acquirente non ha a riguardo mosso contestazioni o avanzato difese difformi.
2) Eventus damni (sussistenza di atto dispositivo pregiudizievole per le ragioni del creditore)
Nella fattispecie risulta integrato anche l'ulteriore requisito oggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c..
Giova preliminarmente un breve inquadramento pretorio dell'elemento.
Il requisito in esame è inteso dalla giurisprudenza in senso ampio, ovverosia:
a) avuto riguardo alla finalità dell'azione revocatoria ordinaria, volta a tutelare l'interesse del creditore non solo alla conservazione della garanzia patrimoniale costituita dai beni del debitore, ma anche all'assicurazione di uno stato di maggiore fruttuosità e speditezza dell'azione esecutiva diretta a far valere la detta garanzia, il riconoscimento dell'esistenza dell'eventus damni non presuppone una valutazione sul pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede soltanto la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (Cass. n. 5105/2006);
b) non essendo richiesta, a fondamento dell'azione di revocatoria ordinaria, la totale
quale non persegue scopi specificamente restitutori, ma mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali. Conseguentemente, l'azione revocatoria può essere accolta anche nel caso in cui sia promossa per la tutela di crediti condizionati, crediti che non siano liquidi o facilmente liquidabili o contestati (cfr. Corte di Cassazione SS.UU sentenza n. 9440 del 2004, secondo cui la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria;
anche, Cass. 4 dicembre 2009, n. 25556). Anche il 'credito eventuale', nella veste di 'credito litigioso', è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita l'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria contro l'atto di disposizione compiuto dal debitore" (da ultimo Cass. Civ. n. 5618/2018, Cass. Civ. n. 11755/2018)>>.
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compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso, l'onere di provare tale rilevanza quantitativa o qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti di tale azione, provare l'insussistenza di tale rischio, ovverosia che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente e agevolmente le ragioni del creditore (Cass., nn. 7767/2007;
1902/2015; 9461/2016; 27625/2020).
Riassumendo, ai fini dell'integrazione del profilo oggettivo dell'eventus damni non è necessario che l'atto abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, ma è sufficiente che l'atto di disposizione del debitore abbia determinato maggiore difficoltà
o incertezza nel recupero coattivo del credito, potendo l'eventus damni consistere in una variazione non solo quantitativa ma anche qualitativa del patrimonio del debitore, secondo una valutazione operata ex ante con riferimento alla data dell'atto dispositivo, avendo riguardo anche alla modificazione qualitativa del patrimonio (più di recente, v. anche Cass. 18/06/2019, n. 162212).
Quindi, detto altrimenti, la revocatoria è giustificata non solo da una totale compromissione o da una diminuzione del patrimonio del debitore, ma anche da atti di disposizione che rendano meno agevole e più difficile la soddisfazione del creditore, in caso di inadempimento.
Per il creditore è sufficiente dimostrare la variazione patrimoniale intervenuta, senza che si renda altresì necessario provare l'entità e la consistenza che il patrimonio del debitore presenta dopo l'atto di disposizione, gravando per contro sul debitore l'onere di provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà.
Applicando al caso di specie le predette linee giurisprudenziali (e i correlati criteri di BU DI BA
riparto dell'onere probatorio), deve ritenersi integrato anche il requisito dell'eventus damni.
Secondo la prospettazione attorea, supportata da ispezioni ipotecarie e visure camerali,
l'atto dispositivo avrebbe determinato una variazione quantitativa e qualitativa del patrimonio del debitore, privatosi con la stipula del rogito di causa dell'unico immobile di sua proprietà esclusiva.
La tesi merita condivisione.
Sotto il profilo quantitativo, al fine di provare la perdurante capienza patrimoniale del debitore, in rapporto al credito (affatto esiguo) fondante l'azione revocatoria e l'assenza di lesività dell'atto, la parte convenuta ha tentato di dimostrare un'operazione di interposizione fittizia, precedente alla stipula dell'atto e atta a privare solo in apparenza il debitore degli altri beni a sua disposizione.
Epperò la circostanza, esposta in termini generici e articolata a mezzo di capitoli di prova testimoniale altrettanto vaghi e non rilevanti nell'ambito del presente giudizio, non risulta in alcun modo provata, considerate anche le risultanze documentali (visure catastali e ipotecarie) presenti in atti, non constando peraltro proposizione di domanda idonea a incidere sugli effetti di operazioni negoziali coinvolgenti invece la posizione di terzi estranei al presente giudizio.
Sotto il profilo qualitativo, si è detto che l'eventus damni di cui all'art. 2901 c.c. è ravvisabile anche in una modificazione qualitativa del patrimonio, tale da rendere più difficoltosa la tutela del credito in esecutivis: ipotesi ricorrente nel caso di specie, considerato che il denaro (nel caso di specie, è pure notevole la somma di denaro incamerata dal a seguito del rogito) è passibile di ben più agevole impiego e CP_1 dispersione rispetto al patrimonio immobiliare.
Non sposta quanto innanzi la circostanza che il mutuo fosse assistito da garanzia ipotecaria su bene della società debitrice principale, dal momento che le variazioni negative del patrimonio del fidejussore comprimono, comunque, il bacino soggettivo di recupero del credito.
Dette circostanze rendono evidente ex post che l'atto dispositivo in esame ha concretamente e consistentemente inciso sulla garanzia patrimoniale generica, mettendo in pericolo le ragioni creditorie, anche in considerazione dell'entità del credito vantato.
Riassumendo, in ordine all'eventus damni, ovvero alla configurabilità di un atto di disposizione compiuto in pregiudizio delle ragioni del creditore, non è revocabile in
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dubbio che la compravendita del 14/10/2010, impugnata dalla parte creditrice, ha depauperato in modo certo e obiettivo la garanzia patrimoniale del venditore, per le ragioni di cui innanzi. Né il debitore convenuto in revocatoria, avendo deciso di rimanere contumace, ha assolto l'onere di provare che la consistenza del proprio patrimonio, pur a fronte dell'atto di disposizione, fosse tale da non arrecare un pregiudizio al creditore (l'onere non risulta assolto neppure per il tramite delle attività difensive del terzo acquirente).
3) Elemento soggettivo
3A) inquadramento della fattispecie
In primo luogo deve osservarsi che nella vicenda si è al cospetto di atto di disposizione
(compravendita immobiliare) del 14/10/2010, a titolo oneroso, ampiamente successivo al sorgere del rapporto obbligatorio (avente origine, come visto, nei mutui stipulati nel
2004 e nel 2007).
3B) giurisprudenza rilevante nella vicenda - nozioni
Trattandosi di atto dispositivo posteriore al sorgere del credito, unica condizione, sotto il profilo psicologico, per l'esercizio dell'azione revocatoria è la conoscenza - o agevole conoscibilità - che il debitore abbia del pregiudizio arrecato mercè l'atto dispositivo alle ragioni creditorie (scientia damni), nonché, trattandosi di atto a titolo oneroso,
l'esistenza di analoga mera consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione è accomunata, sotto tale profilo, a quella del debitore. Siffatto atteggiamento psicologico va provato da colui che lo allega e può essere accertato anche a mezzo presunzioni (tra le molte, Cass., nn. 5359/2009, 17327/2011, 27546/2014, 16221/2019).
Inoltre, con riguardo alla posizione del terzo, la prova del predetto elemento psicologico non richiede la prova della conoscenza specifica del debito facente carico all'alienante e delle sue caratteristiche (Cass., n. 5741/2004).
Ebbene, nel caso di specie, ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, sotto il profilo soggettivo, è quindi necessaria (e sufficiente) la mera consapevolezza, in capo al debitore disponente (e al terzo, trattandosi di atto a titolo oneroso) di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (c.d. scientia damni).
3C) posizione del debitore
Sulla scorta delle predette coordinate giurisprudenziali, non può dubitarsi dell'esistenza, nella fattispecie, del requisito in questione (scientia damni in capo al debitore) essendo tale conclusione supportata, anche in via presuntiva, dai seguenti elementi:
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- il fidejussore/debitore ha disposto dell'unico bene di sua proprietà, senza fornire prova, come era suo onere (rimasto inassolto, avendo egli deciso di rimanere contumace), che il patrimonio, anche non immobiliare, avesse comunque, nonostante l'atto di disposizione, capienza residua tale da conservare valore e caratteristiche idonee a garantire senza difficoltà il soddisfacimento delle ragioni del credito;
- il fidejussore/debitore, inoltre, in qualità di amministratore e rappresentante legale della era pienamente consapevole della situazione finanziaria difficile Controparte_5 in cui versava la società mutuataria (la richiesta di concordato preventivo è intervenuta appena due anni dopo) e, pertanto, nelle vesti di fidejussore, non poteva spogliarsi di un bene immobile (in data peraltro nella sostanza concomitante con l'inadempimento della società, da lui rappresentata e gestita, all'obbligo di rimborso dei ratei) senza immaginare che ciò avrebbe reso più difficoltoso il soddisfacimento dei creditori.
3D) posizione del terzo
Resta da dire dell'ultimo elemento soggettivo che, in presenza di un atto dispositivo a titolo oneroso, deve sussistere pure in capo al terzo, prescrivendo l'art. 2901, co. 1, n. 2
c.c., che quest'ultimo sia, a sua volta, consapevole del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore (oltre che partecipe della dolosa preordinazione, ma nella sola ipotesi dell'anteriorità dell'atto dispositivo al sorgere del credito, che tuttavia qui non ricorre: v. supra).
A sostegno, la parte attrice ha eccepito gli elementi anomali di cui al par. I.1., per come ritualmente precisati: la sproporzione tra il valore di mercato del bene (unico bene nella titolarità del debitore) e il prezzo pattuito;
la mancata esecuzione di verifiche ipocatastatali da parte del Notaio;
la mancata prova dell'effettivo pagamento del prezzo e/o dell'incasso; il mancato ricorso a un mediatore immobiliare, tale da rendere evidente un legame quantomeno fiduciario;
la rinuncia all'ipoteca legale.
Procedendo per gradi, va in primo luogo rilevato che la CT (le cui conclusioni risultano logiche e condivisibili, anche alla luce dell'integrazione resa e in quanto non superate da più convincenti ricostruzioni peritali di parte) ha consentito di accertare la sostanziale congruità e adeguatezza del prezzo di compravendita al prezzo di mercato dell'epoca: è lieve la discrasia (circa il 10%) esistente tra il prezzo pattuito
(€530.000,00) e il valore dell'immobile stimato dalla consulenza tecnica (€590.000,00), riconducibile alle fisiologiche e non abnormi oscillazioni riscontrabili nelle trattative per la vendita di un immobile, ascrivibili a ragioni di opportunità negoziale rimesse
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all'autonomia privata. Il dato, pertanto, non fornisce alcun elemento idoneo a sostenere la consapevolezza del terzo.
Quanto all'invocata anomalia dei pagamenti, giusta art. 2 del rogito il corrispettivo è stato versato mediante assegno bancario (per €100.000,00) e mediante assegni circolari per il resto (i titoli sono stati tempestivamente prodotti) e l'adempimento è stato oggetto di regolare quietanza in seno all'atto notarile;
sicchè, l'atto di compravendita conferma l'avvenuta consegna degli strumenti di pagamento al venditore.
Rimane perciò irrilevante, ai fini in esame e in difetto della prova di eventuali accordi in frode, la tardività del deposito della documentazione contabile probatoria dell'incasso effettivo degli assegni (oggetto di corpose deduzioni tra le parti;
a ben vedere, per completezza, risulta fondata l'eccezione di inammissibilità della documentazione probatoria dell'effettivo incasso degli assegni, sollevata dalla parte attrice, per aver il convenuto provveduto al deposito della documentazione solo contestualmente al deposito della terza memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., non essendosi al cospetto di prova contraria ma di documentazione diretta a confutare circostanze esposte dall'attrice sin dall'atto introduttivo e che perciò era onere del convenuto confutare documentalmente entro il termine per il deposito della seconda memoria istruttoria).
Pertanto, considerato che non risulta esperita azione di simulazione relativa volta a sostenere la gratuità dell'alienazione e, di conseguenza, ad attenuare l'onere probatorio dell'attrice e che, in assenza di querela di falso, l'esistenza in atti di una quietanza per atto pubblico può dirsi sufficiente ad accertare l'avvenuto pagamento del prezzo (e comunque, per quanto qui rileva, la non anomalia dei pagamenti), deve escludersi che l'assenza di documenti recanti l'effettivo incasso dei titoli di credito costituisca un indizio utile per desumere l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c..
Ancora, al mancato ricorso a un mediatore immobiliare e alla rinuncia all'ipoteca legale non possono essere ascritti i requisiti di gravità, precisione e univocità prescritti dall'art. 2729 c.c., costituendo modalità diffusamente utilizzate nelle negoziazioni immobiliari, nell'alveo dell'esercizio ragionevole e insindacabile dell'autonomia negoziale, miranti a rendere più conveniente l'affare per l'acquirente (anche elidendo i costi non esigui di intermediazione); peraltro, il mancato ricorso a un mediatore immobiliare non implica ex se né che le parti si conoscessero (e men che meno che fossero legate da rapporto fiduciario), né che l'acquirente disponesse degli elementi sufficienti a ipotizzare l'esistenza di crediti nei confronti del venditore e il carattere fraudolento dell'atto.
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Circa la dispensa dalla verifica sulle visure catastali e ipotecarie, l'atto pubblico non reca alcuna espressa pattuizione di esonero a favore del Notaio redigente: per di più, considerata l'ispezione ipotecaria eseguita dal Notaio pochi giorni prima della stipula, debitamente versata in atti dal convenuto, non risultano elementi da cui desumere che il pubblico ufficiale abbia omesso, su autorizzazione delle parti, i controlli di sua spettanza.
Per giunta, benché parte attrice affermi l'esistenza di protesti a carico del debitore (v. doc. 6 fasc. attoreo) che avrebbero dovuto suscitare sospetti nell'acquirente, si evidenzia che, sulla base della documentazione prodotta, la loro levata risulta successiva alla data della stipula dell'atto dispositivo.
Inoltre, la parte attrice non ha allegato né provato specifici legami tra le parti, di ordine economico, sociale o familiare (tra le parti non corre, per quanto dedotto, legame di parentela o affinità), da cui sarebbe stato possibile ricavare un rapporto di conoscenza pregressa rilevante e potenzialmente dimostrativo della scientia damni in capo al terzo.
Conclusivamente, in assenza di altri elementi utili a supportare un ragionamento presuntivo, l'unicità del bene immobile, rilevante ai fini dell'eventus damni, non può singolarmente dare prova, seppur indiretta, che il terzo conoscesse o potesse rendersi conto del pregiudizio arrecato dall'atto ai creditori dell'alienante.
II.2.- Per quanto esposto, la domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. deve essere rigettata, non essendo stata raggiunta la prova della consapevolezza del terzo del carattere pregiudizievole dell'atto.
Ne conseguono gli effetti di cui all'art. 2668, co. 2, c.c., in relazione alla trascrizione della domanda giudiziale.
II.3.- Parimenti deve essere rigettata la domanda attorea di nullità del rogito, pure avanzata in termini meramente generici: in difetto di allegazioni e elementi istruttori provenienti dall'attrice, non è comprovato che l'atto abbia eluso norme imperative a pena di nullità (infatti finanche indicate) o sia stato animato da un motivo illecito e determinante comune alle parti (la parte convenuta ha peraltro dedotto sin dalla comparsa introduttiva, senza smentita, di aver acquistato il bene come investimento per i propri figli).
Invero, a ben vedere, dell'atto non si censura la frode alla legge, ma il pregiudizio alle ragioni creditorie, che per giurisprudenza consolidata e prevalente non è idoneo a inficiare la validità dell'atto medesimo: come noto, infatti, “in mancanza di una norma
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che in via generale faccia divieto di porre in essere attività negoziali pregiudizievoli per
i terzi, il negozio lesivo dei diritti o delle attese dei creditori non può considerarsi di per sé illecito, sicché la sua conclusione non comporta una nullità per illiceità della causa, per frode alla legge o per motivo illecito determinante comune alle parti, in quanto, a tutela di chi risulti danneggiato da un simile atto, l'ordinamento appresta rimedi speciali, i quali comportano, in presenza di particolari condizioni, la sua inefficacia o inopponibilità nei confronti del singolo creditore” (Cass., n. 25209/2023) - quale il rimedio revocatorio, infondatamente esperito in questa sede -.
IV.- Quanto all'istanza ex art. 96 c.p.c., non si ravvisano, nel comportamento processuale della parte soccombente, elementi idonei all'accoglimento, difettando quanto meno la prova dell'elemento psicologico (dolo o colpa grave), non travalicando l'azione del soccombente il limite della legittima, sia pur non condivisibile, prospettazione difensiva.
V.- Le spese processuali, legali e peritali, seguono la soccombenza attorea e vanno poste in solido a carico della attrice/cedente e del cessionario (rilevando la Pt_1 cessione sul mero piano interno, in difetto di estromissione).
Alla liquidazione del compenso deve provvedersi tra le parti costituite come in dispositivo, in assenza di notula, secondo i parametri medi fissati dal d.m. 10/03/2014 n.
55 (d.m. 147/2022, arg. ex Cass., Sez. Un., n. 17405/2012 e art. 6 d.m. 147/2022), tenendo conto della natura della causa, del suo valore (parametrato, giusta art. 5 d.m.
55/2014, all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta, senza maggiorazione giusta art. 6 d.m. 55/2014, alla luce dell'effettiva incidenza sostanziale sulla posizione del terzo acquirente beneficiario della liquidazione), dell'effettiva entità dell'attività difensiva e difficoltà delle questioni trattate.
Nulla va disposto, quanto alle spese di lite, nel rapporto tra la parte attrice e il vittorioso convenuto contumace.
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 16/10/2015, da nei confronti di Parte_1 CP_1
e altro, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
[...]
1) DICHIARA la contumacia di;
Controparte_1
2) RIGETTA integralmente la domanda attorea e, per l'effetto, ORDINA la
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cancellazione dai RR.II., giusta art. 2668, co. 2, c.c., della trascrizione della domanda giudiziale di cui alla nota del 02/11/2015, nn. 40336 r.g. e 29686 r.p., con esonero del
Conservatore da responsabilità;
3) CONDANNA la parte attrice e l'interventore ex art. 111 c.p.c., in solido, al pagamento, in favore del convenuto costituito, delle spese processuali, che liquida in
€22.457,00 per compensi, oltre a rimborso spese forf., Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
4) PONE le spese di CT, come liquidate con decr. 03/08/2018, definitivamente a carico della parte attrice e dell'interventore ex art. 111 c.p.c., in solido, condannando questi ultimi a rifondere controparte di quanto eventualmente versato a titolo di anticipazione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 10/07/2025
Il Giudice
Chiara Cutolo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT Francesco
Rinaldi.
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In questi termini, di recente, nella giurisprudenza di merito, Trib. Foggia, n. 1352 del 15/10/2020:
<E d'altra parte, come noto, ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria non è necessario che il credito sia certo, liquido ed esigibile o comunque accertato preliminarmente in sede giudiziaria (Cass. Civ. sez. I 18.02.1998 n. 1712; Cass. Civ. 01/12678; Cass. Civ. 03/11471; Cass. Civ. 08/2002). L'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di credito, comprensiva della semplice aspettativa, con conseguente irrilevanza delle relative fonti di acquisizione, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la
5 2 Cass. 18/06/2019, n. 16221: <Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore>>.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Chiara Cutolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15321/2015 R.G. proposta da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Roberta D'Attolico, Parte_1 domiciliata come in atti, giusta mandato in atti
-parte attrice/cedente-
nei confronti di
- Controparte_1
-parte convenuta, contumace-
- , rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Stante, Controparte_2 domiciliato come in atti, giusta mandato in atti
-altra parte convenuta-
- , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_3
Francesca Roberta D'Attolico, domiciliata come in atti, giusta mandato in atti
-interventore ex art. 111 c.p.c./cessionario-
Oggetto: azione ex art. 2901 c.c..
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del
09/01/2025, celebrata ex art. 127 ter c.p.c..
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MOTIVI
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- Con atto di citazione notificato il 16/10/2015, ha agito in Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Bari per ottenere la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto pubblico di compravendita immobiliare, stipulato in data 14/10/2010 tra le parti convenute (alienante ; acquirente con Controparte_1 Persona_1 atto per Notar trascritto nei Registri Immobiliari (Ufficio Persona_2
Provinciale di Bari) il 18/10/2010 - nn. 46927 r.g. e 29680 r.p., avente per oggetto la piena proprietà del compendio immobiliare sito in Triggiano alla via Aldo Moro n. 50, in catasto fabbricati del medesimo del Comune riportato al foglio 9, part. 1432 sub 5, 6,
8 e 9, meglio identificato in atti.
A fondamento della domanda, la parte attrice ha dedotto che:
- in data 28/10/2004 e 28/03/2007 poi divenuta Controparte_4 Parte_1
e in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante p.t. Controparte_5
, stipularono due contratti di mutuo fondiario. Mediante il primo Controparte_1 contratto del 28/10/2004 (rep. n. 16804 e racc. n. 5020), la Banca mutuante erogò in favore della società mutuataria la somma di €1.200.000,00, garantita da fidejussione prestata dal fino alla concorrenza dell'importo di €2.400.000,00 in relazione CP_1 alla proprietà superficiaria di un fabbricato a uso commerciale presso il centro commerciale “Il Baricentro” in Casamassima (lotto 14), in catasto fabbricati del medesimo del Comune riportato al foglio 22, part. 60 sub 25 (già sub 16, 17 e 18), meglio identificato in atti;
con il secondo mutuo del 28/03/2007, la Banca mutuante erogò in favore della società mutuataria la somma di €550.000,00, garantita da fidejussione prestata dal fino alla concorrenza dell'importo di €1.100.000,00 CP_1
e da iscrizione di ipoteca in relazione alla proprietà superficiaria del medesimo fabbricato;
- con raccomandata a/r del 19/12/2012, stante la morosità di nn. 10 rate consecutive,
l'Istituto mutuante comunicò alla società e al fidejussore la risoluzione per inadempimento dei suddetti contratti, con intimazione di pagamento per il dovuto, pari a
€691.542,67 per il mutuo del 2004 ed €409.793,84 per il mutuo del 2007; CP_
- in seguito allo scioglimento e all'apertura dello stato di liquidazione della società
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, per “impossibilità conseguimento oggetto sociale” (giusta atto del 13/04/2012, CP_5 regolarmente comunicato e iscritto presso il Registro delle Imprese in data 18/04/2012), detta società presentò in data 21/09/2012 presso il Tribunale di Bari ricorso per ammissione alla procedura di concordato preventivo, omologato con decreto del
19/05/2014 (e in corso di esecuzione all'epoca di introduzione del presente giudizio), sia pur con scarse probabilità di soddisfazione del ceto creditorio, come da relazione del
Commissario all'uopo nominato (cfr. atto di citazione: “L'esecuzione del concordato preventivo in argomento si basava quasi esclusivamente sulla cessione di tutti i beni aziendali della Società, con quote di realizzo ricavi e tempi assolutamente incerti
(docc.7 e 8, già cit.). Infatti, nella relazione il Commissario Giudiziale, pur esprimendo parere favorevole alla proposta di concordato, significava che “In conclusione il sottoscritto Commissario Giudiziale, sulla scorta di quanto sin qui esposto non può non evidenziare che la possibilità di soddisfacimento del ceto creditorio sulla base della proposta di concordato formulata alla appaiono difficilmente Controparte_5 realizzabili, sia per la complessità dei rapporti giuridici ed economici in essere, sia per
l'incertezza sulle previsioni in ordine ai tempi di soddisfacimento previsti nella proposta”);
- con il menzionato atto pubblico di compravendita del 14/10/2010, ben successivo al sorgere del credito e significativamente concomitante all'inadempimento dell'obbligo di versamento dei 10 ratei, il alienò a la proprietà del CP_1 Controparte_2 richiamato complesso immobiliare, per il corrispettivo di €530.000,00.
Ciò premesso in fatto, la creditrice ha affermato la ricorrenza di tutti i requisiti di cui all'art. 2901 c.c. e in particolare sostenendo: quanto al c.d. eventus damni (pregiudizio arrecato dall'atto dispositivo alle ragioni creditorie), che la citata vendita aveva cagionato alle proprie ragioni creditorie un pregiudizio sia quantitativo (derivante dal divario tra il prezzo pattuito e l'effettivo valore di mercato del bene, tra l'altro unico immobile di proprietà del garante , sia qualitativo (consistente nella perdita CP_1 di un bene immobile, più facilmente aggredibile in executivis); in punto di c.d. scientia damni in capo al debitore e al terzo (intesa quale mera generica conoscenza, da parte del debitore e del terzo, del predetto pregiudizio), trattandosi di atto a titolo oneroso successivo al sorgere del credito, l'anomalia della vicenda negoziale, resa evidente dalla circostanza che il bene trasferito costituisse l'unico bene immobile nella titolarità del debitore e dall'anomalia dei mezzi di pagamento (art. 2 rogito), risultando il pagamento
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del prezzo effettuato anche a mezzo assegno bancario (per €100.000,00) in assenza di dimostrazione dell'incasso; ancora circa la consapevolezza in capo al terzo (difese rese anche successivamente all'atto introduttivo), la significativa esenzione del Notaio rogante dalle ordinarie visure ipocatastali (Cass., n. 21503/2011), la rinuncia all'ipoteca legale e l'assenza di intermediazione immobiliare sintomatica anche di un rapporto di conoscenza tra i contraenti.
In subordine, ha domandato la nullità del negozio di vendita ai sensi dell'art. 1418 c.c., poiché “stipulato in frode alla legge ovvero avente motivazione illecita” (rectius, motivo illecito determinante e comune alle parti).
I.2.- Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17/02/2016 si è costituito in giudizio il terzo acquirente, , negando la consapevolezza Controparte_2
(e a fortiori la mala fede), in capo a sé, di arrecare vulnus alle ragioni creditorie, non avendo egli, all'epoca dell'atto, alcuna possibilità di essere a conoscenza del dissesto della società e dell'esistenza di fidejussioni prestate dall'alienante a garanzia di debiti sociali;
tanto, essendo egli terzo rispetto alla compagine e all'attività societaria e non essendo legato al da alcun vincolo di parentela o affinità. CP_1
Infine, ha: affermato la congruità del prezzo di alienazione rispetto al valore di mercato;
riferito il compimento da parte del Notaio rogante di tutte le visure ipocatastali;
negato che il bene compravenduto fosse l'unico immobile dell'alienante, allegando pregresse cessioni tali da configurare operazione di interposizione fittizia a favore del debitore.
Ha perciò invocato il rigetto della domanda.
I.3.- L'altra parte convenuta, pur ritualmente evocata, non si è costituita e ne va pertanto dichiarata in questa sede la contumacia.
I.4.- Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c., depositato il 12/06/2019, si è costituita in giudizio (in seguito, Controparte_6 [...]
, quale cessionaria del credito tutelato in revocatoria Controparte_7 dalla parte attrice, formulando difese in linea con quelle della cedente. Non consta istanza di estromissione.
I.5.- La causa, depositate le concesse memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., è stata istruita con prova documentale e a mezzo CT a firma dell'Ing. (dep. Persona_3
28/07/2017, con integrazione del 15/09/2020), atta ad accertare il valore dell'immobile al momento della compravendita (ord. 28/02/2017); all'udienza cartolare del 09/01/2025
è stata pertanto riservata in decisione, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, con
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l'assegnazione dei termini per le comparse conclusionali e le repliche ex art. 190 c.p.c.
(con decorrenza dal 22/01/2025, data di comunicazione dell'ordinanza).
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio devono seguire l'ordine logico- giuridico, sulla premessa che devono anzitutto ritenersi provate, siccome documentalmente dimostrate o incontestate almeno tra le parti costituite e salve le opportune precisazioni nel seguito, le seguenti circostanze di fatto, rilevanti ai fini della decisione, e in particolare, tra il resto: il titolo originante il credito, la stipula dell'atto di compravendita oggetto di revocatoria e la compromessa situazione patrimoniale immobiliare del debitore (non vi è convincente prova dell'operazione di interposizione indicata dal terzo acquirente in comparsa di costituzione;
v. infra).
II.1.- Ciò posto, è opportuno procedere in diritto mercè l'ausilio di autonomi paragrafi, ciascuno riguardante i singoli presupposti specifici, oggettivi e soggettivi, dell'invocata tutela pauliana, ai sensi dell'art. 2901 c.c..
1) Sussistenza del credito
L'azione revocatoria può essere proposta dal creditore non solo a tutela di un credito certo, liquido ed esigibile, ma, in coerenza con la sua funzione di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore, quale garanzia generica delle ragioni creditizie, anche a tutela di una legittima aspettativa di credito (Cass. n. 5359/2009); un ipotetico carattere di “credito litigioso” non varrebbe ex se a inibire al creditore di agire in revocatoria (Cass., n. 23666/2015).
L'art. 2901 c.c. accoglie quindi una nozione lata di credito, comprensiva della semplice aspettativa, con conseguente irrilevanza delle relative fonti di acquisizione, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, ma mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali.
Conseguentemente, l'azione de qua può essere esperita (e se del caso accolta) anche nel caso in cui il diritto di credito sia sottoposto a termine ovvero sia promossa per la tutela di crediti condizionati, crediti che non siano liquidi o facilmente liquidabili o contestati1. BU DI BA
In altri termini, è sufficiente una ragione di credito anche eventuale e oggetto di contestazione, purchè non manifestamente infondata (tra le molte, v. anche Cass., nn.
23208/2016 e 11755/2018).
Applicando i predetti criteri pretori al caso di specie, è evidente che tale requisito risulta integrato, dal momento che il credito per la cui tutela il creditore agisce in revocatoria risulta adeguatamente comprovato dalla documentazione in atti, che attesta l'erogazione dei due mutui, la correlata garanzia fidejussoria da parte del e CP_1
l'inadempimento del debitore principale all'obbligo di rimborso.
L'esistenza del credito nel residuo ammontare è stata dettagliatamente indicata nelle difese, ed è oggetto di supporto documentale;
il terzo acquirente non ha a riguardo mosso contestazioni o avanzato difese difformi.
2) Eventus damni (sussistenza di atto dispositivo pregiudizievole per le ragioni del creditore)
Nella fattispecie risulta integrato anche l'ulteriore requisito oggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c..
Giova preliminarmente un breve inquadramento pretorio dell'elemento.
Il requisito in esame è inteso dalla giurisprudenza in senso ampio, ovverosia:
a) avuto riguardo alla finalità dell'azione revocatoria ordinaria, volta a tutelare l'interesse del creditore non solo alla conservazione della garanzia patrimoniale costituita dai beni del debitore, ma anche all'assicurazione di uno stato di maggiore fruttuosità e speditezza dell'azione esecutiva diretta a far valere la detta garanzia, il riconoscimento dell'esistenza dell'eventus damni non presuppone una valutazione sul pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede soltanto la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (Cass. n. 5105/2006);
b) non essendo richiesta, a fondamento dell'azione di revocatoria ordinaria, la totale
quale non persegue scopi specificamente restitutori, ma mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali. Conseguentemente, l'azione revocatoria può essere accolta anche nel caso in cui sia promossa per la tutela di crediti condizionati, crediti che non siano liquidi o facilmente liquidabili o contestati (cfr. Corte di Cassazione SS.UU sentenza n. 9440 del 2004, secondo cui la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria;
anche, Cass. 4 dicembre 2009, n. 25556). Anche il 'credito eventuale', nella veste di 'credito litigioso', è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita l'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria contro l'atto di disposizione compiuto dal debitore" (da ultimo Cass. Civ. n. 5618/2018, Cass. Civ. n. 11755/2018)>>.
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compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso, l'onere di provare tale rilevanza quantitativa o qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti di tale azione, provare l'insussistenza di tale rischio, ovverosia che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente e agevolmente le ragioni del creditore (Cass., nn. 7767/2007;
1902/2015; 9461/2016; 27625/2020).
Riassumendo, ai fini dell'integrazione del profilo oggettivo dell'eventus damni non è necessario che l'atto abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, ma è sufficiente che l'atto di disposizione del debitore abbia determinato maggiore difficoltà
o incertezza nel recupero coattivo del credito, potendo l'eventus damni consistere in una variazione non solo quantitativa ma anche qualitativa del patrimonio del debitore, secondo una valutazione operata ex ante con riferimento alla data dell'atto dispositivo, avendo riguardo anche alla modificazione qualitativa del patrimonio (più di recente, v. anche Cass. 18/06/2019, n. 162212).
Quindi, detto altrimenti, la revocatoria è giustificata non solo da una totale compromissione o da una diminuzione del patrimonio del debitore, ma anche da atti di disposizione che rendano meno agevole e più difficile la soddisfazione del creditore, in caso di inadempimento.
Per il creditore è sufficiente dimostrare la variazione patrimoniale intervenuta, senza che si renda altresì necessario provare l'entità e la consistenza che il patrimonio del debitore presenta dopo l'atto di disposizione, gravando per contro sul debitore l'onere di provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà.
Applicando al caso di specie le predette linee giurisprudenziali (e i correlati criteri di BU DI BA
riparto dell'onere probatorio), deve ritenersi integrato anche il requisito dell'eventus damni.
Secondo la prospettazione attorea, supportata da ispezioni ipotecarie e visure camerali,
l'atto dispositivo avrebbe determinato una variazione quantitativa e qualitativa del patrimonio del debitore, privatosi con la stipula del rogito di causa dell'unico immobile di sua proprietà esclusiva.
La tesi merita condivisione.
Sotto il profilo quantitativo, al fine di provare la perdurante capienza patrimoniale del debitore, in rapporto al credito (affatto esiguo) fondante l'azione revocatoria e l'assenza di lesività dell'atto, la parte convenuta ha tentato di dimostrare un'operazione di interposizione fittizia, precedente alla stipula dell'atto e atta a privare solo in apparenza il debitore degli altri beni a sua disposizione.
Epperò la circostanza, esposta in termini generici e articolata a mezzo di capitoli di prova testimoniale altrettanto vaghi e non rilevanti nell'ambito del presente giudizio, non risulta in alcun modo provata, considerate anche le risultanze documentali (visure catastali e ipotecarie) presenti in atti, non constando peraltro proposizione di domanda idonea a incidere sugli effetti di operazioni negoziali coinvolgenti invece la posizione di terzi estranei al presente giudizio.
Sotto il profilo qualitativo, si è detto che l'eventus damni di cui all'art. 2901 c.c. è ravvisabile anche in una modificazione qualitativa del patrimonio, tale da rendere più difficoltosa la tutela del credito in esecutivis: ipotesi ricorrente nel caso di specie, considerato che il denaro (nel caso di specie, è pure notevole la somma di denaro incamerata dal a seguito del rogito) è passibile di ben più agevole impiego e CP_1 dispersione rispetto al patrimonio immobiliare.
Non sposta quanto innanzi la circostanza che il mutuo fosse assistito da garanzia ipotecaria su bene della società debitrice principale, dal momento che le variazioni negative del patrimonio del fidejussore comprimono, comunque, il bacino soggettivo di recupero del credito.
Dette circostanze rendono evidente ex post che l'atto dispositivo in esame ha concretamente e consistentemente inciso sulla garanzia patrimoniale generica, mettendo in pericolo le ragioni creditorie, anche in considerazione dell'entità del credito vantato.
Riassumendo, in ordine all'eventus damni, ovvero alla configurabilità di un atto di disposizione compiuto in pregiudizio delle ragioni del creditore, non è revocabile in
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dubbio che la compravendita del 14/10/2010, impugnata dalla parte creditrice, ha depauperato in modo certo e obiettivo la garanzia patrimoniale del venditore, per le ragioni di cui innanzi. Né il debitore convenuto in revocatoria, avendo deciso di rimanere contumace, ha assolto l'onere di provare che la consistenza del proprio patrimonio, pur a fronte dell'atto di disposizione, fosse tale da non arrecare un pregiudizio al creditore (l'onere non risulta assolto neppure per il tramite delle attività difensive del terzo acquirente).
3) Elemento soggettivo
3A) inquadramento della fattispecie
In primo luogo deve osservarsi che nella vicenda si è al cospetto di atto di disposizione
(compravendita immobiliare) del 14/10/2010, a titolo oneroso, ampiamente successivo al sorgere del rapporto obbligatorio (avente origine, come visto, nei mutui stipulati nel
2004 e nel 2007).
3B) giurisprudenza rilevante nella vicenda - nozioni
Trattandosi di atto dispositivo posteriore al sorgere del credito, unica condizione, sotto il profilo psicologico, per l'esercizio dell'azione revocatoria è la conoscenza - o agevole conoscibilità - che il debitore abbia del pregiudizio arrecato mercè l'atto dispositivo alle ragioni creditorie (scientia damni), nonché, trattandosi di atto a titolo oneroso,
l'esistenza di analoga mera consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione è accomunata, sotto tale profilo, a quella del debitore. Siffatto atteggiamento psicologico va provato da colui che lo allega e può essere accertato anche a mezzo presunzioni (tra le molte, Cass., nn. 5359/2009, 17327/2011, 27546/2014, 16221/2019).
Inoltre, con riguardo alla posizione del terzo, la prova del predetto elemento psicologico non richiede la prova della conoscenza specifica del debito facente carico all'alienante e delle sue caratteristiche (Cass., n. 5741/2004).
Ebbene, nel caso di specie, ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, sotto il profilo soggettivo, è quindi necessaria (e sufficiente) la mera consapevolezza, in capo al debitore disponente (e al terzo, trattandosi di atto a titolo oneroso) di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (c.d. scientia damni).
3C) posizione del debitore
Sulla scorta delle predette coordinate giurisprudenziali, non può dubitarsi dell'esistenza, nella fattispecie, del requisito in questione (scientia damni in capo al debitore) essendo tale conclusione supportata, anche in via presuntiva, dai seguenti elementi:
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- il fidejussore/debitore ha disposto dell'unico bene di sua proprietà, senza fornire prova, come era suo onere (rimasto inassolto, avendo egli deciso di rimanere contumace), che il patrimonio, anche non immobiliare, avesse comunque, nonostante l'atto di disposizione, capienza residua tale da conservare valore e caratteristiche idonee a garantire senza difficoltà il soddisfacimento delle ragioni del credito;
- il fidejussore/debitore, inoltre, in qualità di amministratore e rappresentante legale della era pienamente consapevole della situazione finanziaria difficile Controparte_5 in cui versava la società mutuataria (la richiesta di concordato preventivo è intervenuta appena due anni dopo) e, pertanto, nelle vesti di fidejussore, non poteva spogliarsi di un bene immobile (in data peraltro nella sostanza concomitante con l'inadempimento della società, da lui rappresentata e gestita, all'obbligo di rimborso dei ratei) senza immaginare che ciò avrebbe reso più difficoltoso il soddisfacimento dei creditori.
3D) posizione del terzo
Resta da dire dell'ultimo elemento soggettivo che, in presenza di un atto dispositivo a titolo oneroso, deve sussistere pure in capo al terzo, prescrivendo l'art. 2901, co. 1, n. 2
c.c., che quest'ultimo sia, a sua volta, consapevole del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore (oltre che partecipe della dolosa preordinazione, ma nella sola ipotesi dell'anteriorità dell'atto dispositivo al sorgere del credito, che tuttavia qui non ricorre: v. supra).
A sostegno, la parte attrice ha eccepito gli elementi anomali di cui al par. I.1., per come ritualmente precisati: la sproporzione tra il valore di mercato del bene (unico bene nella titolarità del debitore) e il prezzo pattuito;
la mancata esecuzione di verifiche ipocatastatali da parte del Notaio;
la mancata prova dell'effettivo pagamento del prezzo e/o dell'incasso; il mancato ricorso a un mediatore immobiliare, tale da rendere evidente un legame quantomeno fiduciario;
la rinuncia all'ipoteca legale.
Procedendo per gradi, va in primo luogo rilevato che la CT (le cui conclusioni risultano logiche e condivisibili, anche alla luce dell'integrazione resa e in quanto non superate da più convincenti ricostruzioni peritali di parte) ha consentito di accertare la sostanziale congruità e adeguatezza del prezzo di compravendita al prezzo di mercato dell'epoca: è lieve la discrasia (circa il 10%) esistente tra il prezzo pattuito
(€530.000,00) e il valore dell'immobile stimato dalla consulenza tecnica (€590.000,00), riconducibile alle fisiologiche e non abnormi oscillazioni riscontrabili nelle trattative per la vendita di un immobile, ascrivibili a ragioni di opportunità negoziale rimesse
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all'autonomia privata. Il dato, pertanto, non fornisce alcun elemento idoneo a sostenere la consapevolezza del terzo.
Quanto all'invocata anomalia dei pagamenti, giusta art. 2 del rogito il corrispettivo è stato versato mediante assegno bancario (per €100.000,00) e mediante assegni circolari per il resto (i titoli sono stati tempestivamente prodotti) e l'adempimento è stato oggetto di regolare quietanza in seno all'atto notarile;
sicchè, l'atto di compravendita conferma l'avvenuta consegna degli strumenti di pagamento al venditore.
Rimane perciò irrilevante, ai fini in esame e in difetto della prova di eventuali accordi in frode, la tardività del deposito della documentazione contabile probatoria dell'incasso effettivo degli assegni (oggetto di corpose deduzioni tra le parti;
a ben vedere, per completezza, risulta fondata l'eccezione di inammissibilità della documentazione probatoria dell'effettivo incasso degli assegni, sollevata dalla parte attrice, per aver il convenuto provveduto al deposito della documentazione solo contestualmente al deposito della terza memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., non essendosi al cospetto di prova contraria ma di documentazione diretta a confutare circostanze esposte dall'attrice sin dall'atto introduttivo e che perciò era onere del convenuto confutare documentalmente entro il termine per il deposito della seconda memoria istruttoria).
Pertanto, considerato che non risulta esperita azione di simulazione relativa volta a sostenere la gratuità dell'alienazione e, di conseguenza, ad attenuare l'onere probatorio dell'attrice e che, in assenza di querela di falso, l'esistenza in atti di una quietanza per atto pubblico può dirsi sufficiente ad accertare l'avvenuto pagamento del prezzo (e comunque, per quanto qui rileva, la non anomalia dei pagamenti), deve escludersi che l'assenza di documenti recanti l'effettivo incasso dei titoli di credito costituisca un indizio utile per desumere l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c..
Ancora, al mancato ricorso a un mediatore immobiliare e alla rinuncia all'ipoteca legale non possono essere ascritti i requisiti di gravità, precisione e univocità prescritti dall'art. 2729 c.c., costituendo modalità diffusamente utilizzate nelle negoziazioni immobiliari, nell'alveo dell'esercizio ragionevole e insindacabile dell'autonomia negoziale, miranti a rendere più conveniente l'affare per l'acquirente (anche elidendo i costi non esigui di intermediazione); peraltro, il mancato ricorso a un mediatore immobiliare non implica ex se né che le parti si conoscessero (e men che meno che fossero legate da rapporto fiduciario), né che l'acquirente disponesse degli elementi sufficienti a ipotizzare l'esistenza di crediti nei confronti del venditore e il carattere fraudolento dell'atto.
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Circa la dispensa dalla verifica sulle visure catastali e ipotecarie, l'atto pubblico non reca alcuna espressa pattuizione di esonero a favore del Notaio redigente: per di più, considerata l'ispezione ipotecaria eseguita dal Notaio pochi giorni prima della stipula, debitamente versata in atti dal convenuto, non risultano elementi da cui desumere che il pubblico ufficiale abbia omesso, su autorizzazione delle parti, i controlli di sua spettanza.
Per giunta, benché parte attrice affermi l'esistenza di protesti a carico del debitore (v. doc. 6 fasc. attoreo) che avrebbero dovuto suscitare sospetti nell'acquirente, si evidenzia che, sulla base della documentazione prodotta, la loro levata risulta successiva alla data della stipula dell'atto dispositivo.
Inoltre, la parte attrice non ha allegato né provato specifici legami tra le parti, di ordine economico, sociale o familiare (tra le parti non corre, per quanto dedotto, legame di parentela o affinità), da cui sarebbe stato possibile ricavare un rapporto di conoscenza pregressa rilevante e potenzialmente dimostrativo della scientia damni in capo al terzo.
Conclusivamente, in assenza di altri elementi utili a supportare un ragionamento presuntivo, l'unicità del bene immobile, rilevante ai fini dell'eventus damni, non può singolarmente dare prova, seppur indiretta, che il terzo conoscesse o potesse rendersi conto del pregiudizio arrecato dall'atto ai creditori dell'alienante.
II.2.- Per quanto esposto, la domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. deve essere rigettata, non essendo stata raggiunta la prova della consapevolezza del terzo del carattere pregiudizievole dell'atto.
Ne conseguono gli effetti di cui all'art. 2668, co. 2, c.c., in relazione alla trascrizione della domanda giudiziale.
II.3.- Parimenti deve essere rigettata la domanda attorea di nullità del rogito, pure avanzata in termini meramente generici: in difetto di allegazioni e elementi istruttori provenienti dall'attrice, non è comprovato che l'atto abbia eluso norme imperative a pena di nullità (infatti finanche indicate) o sia stato animato da un motivo illecito e determinante comune alle parti (la parte convenuta ha peraltro dedotto sin dalla comparsa introduttiva, senza smentita, di aver acquistato il bene come investimento per i propri figli).
Invero, a ben vedere, dell'atto non si censura la frode alla legge, ma il pregiudizio alle ragioni creditorie, che per giurisprudenza consolidata e prevalente non è idoneo a inficiare la validità dell'atto medesimo: come noto, infatti, “in mancanza di una norma
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che in via generale faccia divieto di porre in essere attività negoziali pregiudizievoli per
i terzi, il negozio lesivo dei diritti o delle attese dei creditori non può considerarsi di per sé illecito, sicché la sua conclusione non comporta una nullità per illiceità della causa, per frode alla legge o per motivo illecito determinante comune alle parti, in quanto, a tutela di chi risulti danneggiato da un simile atto, l'ordinamento appresta rimedi speciali, i quali comportano, in presenza di particolari condizioni, la sua inefficacia o inopponibilità nei confronti del singolo creditore” (Cass., n. 25209/2023) - quale il rimedio revocatorio, infondatamente esperito in questa sede -.
IV.- Quanto all'istanza ex art. 96 c.p.c., non si ravvisano, nel comportamento processuale della parte soccombente, elementi idonei all'accoglimento, difettando quanto meno la prova dell'elemento psicologico (dolo o colpa grave), non travalicando l'azione del soccombente il limite della legittima, sia pur non condivisibile, prospettazione difensiva.
V.- Le spese processuali, legali e peritali, seguono la soccombenza attorea e vanno poste in solido a carico della attrice/cedente e del cessionario (rilevando la Pt_1 cessione sul mero piano interno, in difetto di estromissione).
Alla liquidazione del compenso deve provvedersi tra le parti costituite come in dispositivo, in assenza di notula, secondo i parametri medi fissati dal d.m. 10/03/2014 n.
55 (d.m. 147/2022, arg. ex Cass., Sez. Un., n. 17405/2012 e art. 6 d.m. 147/2022), tenendo conto della natura della causa, del suo valore (parametrato, giusta art. 5 d.m.
55/2014, all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta, senza maggiorazione giusta art. 6 d.m. 55/2014, alla luce dell'effettiva incidenza sostanziale sulla posizione del terzo acquirente beneficiario della liquidazione), dell'effettiva entità dell'attività difensiva e difficoltà delle questioni trattate.
Nulla va disposto, quanto alle spese di lite, nel rapporto tra la parte attrice e il vittorioso convenuto contumace.
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 16/10/2015, da nei confronti di Parte_1 CP_1
e altro, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
[...]
1) DICHIARA la contumacia di;
Controparte_1
2) RIGETTA integralmente la domanda attorea e, per l'effetto, ORDINA la
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cancellazione dai RR.II., giusta art. 2668, co. 2, c.c., della trascrizione della domanda giudiziale di cui alla nota del 02/11/2015, nn. 40336 r.g. e 29686 r.p., con esonero del
Conservatore da responsabilità;
3) CONDANNA la parte attrice e l'interventore ex art. 111 c.p.c., in solido, al pagamento, in favore del convenuto costituito, delle spese processuali, che liquida in
€22.457,00 per compensi, oltre a rimborso spese forf., Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
4) PONE le spese di CT, come liquidate con decr. 03/08/2018, definitivamente a carico della parte attrice e dell'interventore ex art. 111 c.p.c., in solido, condannando questi ultimi a rifondere controparte di quanto eventualmente versato a titolo di anticipazione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 10/07/2025
Il Giudice
Chiara Cutolo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT Francesco
Rinaldi.
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In questi termini, di recente, nella giurisprudenza di merito, Trib. Foggia, n. 1352 del 15/10/2020:
<E d'altra parte, come noto, ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria non è necessario che il credito sia certo, liquido ed esigibile o comunque accertato preliminarmente in sede giudiziaria (Cass. Civ. sez. I 18.02.1998 n. 1712; Cass. Civ. 01/12678; Cass. Civ. 03/11471; Cass. Civ. 08/2002). L'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di credito, comprensiva della semplice aspettativa, con conseguente irrilevanza delle relative fonti di acquisizione, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la
5 2 Cass. 18/06/2019, n. 16221: <Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore>>.
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