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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 05/12/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N.1239/2024 RG
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. N.1239/2024 RG promossa da:
, (c.f. , domicilio eletto presso lo studio del difensore di Parte_1 C.F._1 fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. FORTINA ILARIA parte ricorrente
, (c.f. ) CP_1 C.F._2
parte resistente, contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per_ Per_ Parte ricorrente:
1. Affidare le figlie minori ed ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre sita in Galliate, via San Martino n. 29; 2. Nulla disporre in merito all'assegnazione della casa coniugale;
3. Stante la l'intervenuta maggiore età di nulla disporre in merito al diritto di visita paterno, dichiarando Per_3 Per_ Per_ che la stessa avrà ampia libertà di vedere e frequentare il padre;
4. Considerata l'età di ed disporre che le stesse potranno vedere il padre e stare con lui con modalità libere ed ogni qualvolta lo desiderino, tenuto conto dei loro impegni scolastici ed extrascolastici ed accordandosi con il sig. di volta in volta;
5. Disporre che, per ciò che attiene le festività CP_2 ed i ponti connessi, sempre in considerazione dell'età delle figlie, le stesse trascorreranno egual tempo con ciascuno dei genitori. Sarà cura degli stessi accordarsi vicendevolmente seguendo il criterio dell'alternanza;
6. Disporre altresì che, durante le vacanze estive, le minori trascorreranno un periodo di due settimane, consecutive o non consecutive, con ciascun genitore. I coniugi si impegnano a indicare reciprocamente all'altro le date ed il luogo in cui si recheranno con le figlie entro il 30/05 di ogni anno;
7. Disporre altresì che i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie come da Protocollo del Tribunale di Torino –che qui si allega- e con l'aggiunta della mensa scolastica;
8. Disporre che l'assegno unico venga percepito al 100% dalla sig.ra Parte_1
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi all'A.G. per la determinazione delle condizioni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03/07/2024, ha adito il Tribunale per chiedere la Parte_1 separazione da rappresentando di aver contratto matrimonio in data 20/11/2003 e CP_1 Per_ Per_ che dalla loro unione sono nate (14/7/2006) e e (22/9/2010). A causa di Per_3 incompatibilità caratteriale, quindi, aveva deciso di interrompere la loro relazione e chiedere la separazione e regolamentazione della responsabilità genitoriale.
***
La prima udienza del 28/11/2024 è stata rinviata per difetto di notifica al resistente alla successiva udienza del 3/4/2025 durante cui, dichiarata la contumacia di è stato adottato il seguente CP_1 provvedimento provvisorio “visto l'art. 473 bis.22 c.p.c. in via provvisoria ed urgente: a) autorizza i coniugi a vivere Per_ Per_ separatamente;
b) affida ed ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
c) assegna la casa coniugale, sita in Cameri via Marè n. 15, con quanto l'arreda, a che vi risiederà con le figlie;
d) Disporre Parte_1 Per_ Per_ che ed staranno con ciascun genitore secondo gli accordi intercorrenti tra le parti;
e) Onere di mantenimento diretto di ciascun genitore e 50% delle spese straordinarie a carico di ciascun genitore, secondo il protocollo di Torino;
f) Assegno unico ex lege;
in via istruttoria: dispone la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali (competenti per il Comune di Cameri), per una attività di monitoraggio e supporto al nucleo;
visto l'art. 473 bis.2 c.p.c. ordina: a) all' di trasmettere estratto contributivo relativo alla posizione lavorativa di , (C.F. CP_3 CP_1
) nato in [...] il [...] e residente in [...], entro il C.F._2 termine di giorni 90 dalla notifica del presente provvedimento;
b) ad di trasmettere Controparte_4 dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni di , (C.F. ) nato in [...] C.F._2
Albania il 07/01/1980 e residente in [...], entro il termine di giorni 90 dalla notifica del presente provvedimento”.
Alla successiva udienza dell'11/9/2025, sono stati riconosciuti i termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c., con rinvio all'udienza del 20/11/2025 durante cui la causa è stata rimessa in decisione.
****
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta dalla parte ricorrente nei confronti della parte resistente è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c.
Come è noto, secondo quanto previsto dalla citata disposizione normativa, la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole”.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere impossibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione d'intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto di chiedere la separazione (cfr. Cass. n. 8713/2015; Cass. n. 2183/2013; Cass. n. 21099/2007).
Nel caso di specie, risulta evidente dalle allegazioni di parte ricorrente il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, quindi, oggettivamente preclusa la tollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000. Per_ Per_ Quanto ai profili relativi e ( è maggiorenne), va disposto l'affido condiviso ad entrambi Per_3
i genitori non essendo emersi elementi da cui giungere a conclusioni di senso contrario.
Le minori devono essere collocate presso la madre, al fine di preservare il loro habitat domestico. In merito, al diritto di frequentazione del padre si rimanda a quanto previsto in dispositivo.
Dal punto di vista delle statuizioni economiche, considerato che la parte ricorrente richiede che le figlie siano libere di vedere e stare con il padre quando ritengono, si dispone mantenimento diretto da parte ci ciascun genitore, con ripartizione delle spese straordinarie al 50%.
L'assegno unico universale deve essere percepito dalla madre in ragione del collocamento prevalente delle ragazze presso di lei (cfr., Cass., Sez. 1, ordinanza n. 4672 del 22/2/2025, secondo cui “In tema di provvedimenti economici relativi ai figli, deve ritenersi legittima, in caso di affidamento condiviso, l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale in favore del genitore presso cui è collocato il figlio minore”). CP_3
Le spese di lite devono essere compensate, avuto riguardo alla contumacia di parte resistente e alla necessità della pronuncia in tema di status.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi;
Per_ Per_
2) dispone l'affido condiviso di ed ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre;
Per_ Per_
3) dispone che e possano vedere liberamente il padre, ogniqualvolta lo vogliano, secondo gli accordi intercorsi tra i genitori;
Per_ Per_
4) dispone che e trascorrano il loro compleanno con ciascuno dei genitori ad anni alterni (anni pari con la madre, anni dispari con il padre), la Festa del Papà con il papà e la Festa della Mamma con la mamma, il compleanno dei genitori, con ciascuno di essi, salvo diverso e migliore accordo dei genitori;
Per_ Per_
5) dispone per quanto riguarda le vacanze estive, che e trascorrano 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che dovranno essere comunicati e concordati entro il 31 maggio di ciascun anno;
8 giorni durante le vacanze natalizie dal 23/12 al 30/12 oppure dal 30/12 al 6/1. Natale con entrambi i genitori, ovvero, a pranzo con uno e a cena con l'altro alternativamente;
3 giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, salvo diverso e migliore accordo dei genitori;
Per_ Per_
6) dispone che i genitori provvedano al mantenimento diretto di ed
7) dispone che le spese straordinarie siano a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno: I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale compresi gli esami;
d) tickets sanitari e spese farmaceutiche prescritte;
in ogni caso tutte le spese mediche connotate dei caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente ad inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) con preventivo accordo:
a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
e) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. non acquisti di inizio anno scolastico);
V) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) un corso per attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relativi a mezzi di locomozione acquistati in accordo ed intestati alla figlia;
c) spese per la patente;
VI) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi per attività sportive, ricreative e ludiche comprese attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
c) centro ricreativo, gruppo estivo, stage sportivi soggiorni di studio;
d) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. Esclusi i casi di urgenza, in mancanza di un accordo preventivo e scritto, il genitore che avrà preso arbitrariamente la decisione di sostenere spese straordinarie da concordarsi previamente si assumerà l'onere di sostenerle integralmente senza possibilità di rimborso;
8) dispone che l'assegno unico universale sia percepito integralmente dalla madre;
9) compensa integralmente le spese di lite;
10) manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza.
Novara, all'esito della camera di consiglio del 27/11/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria AMORUSO
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. N.1239/2024 RG promossa da:
, (c.f. , domicilio eletto presso lo studio del difensore di Parte_1 C.F._1 fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. FORTINA ILARIA parte ricorrente
, (c.f. ) CP_1 C.F._2
parte resistente, contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per_ Per_ Parte ricorrente:
1. Affidare le figlie minori ed ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre sita in Galliate, via San Martino n. 29; 2. Nulla disporre in merito all'assegnazione della casa coniugale;
3. Stante la l'intervenuta maggiore età di nulla disporre in merito al diritto di visita paterno, dichiarando Per_3 Per_ Per_ che la stessa avrà ampia libertà di vedere e frequentare il padre;
4. Considerata l'età di ed disporre che le stesse potranno vedere il padre e stare con lui con modalità libere ed ogni qualvolta lo desiderino, tenuto conto dei loro impegni scolastici ed extrascolastici ed accordandosi con il sig. di volta in volta;
5. Disporre che, per ciò che attiene le festività CP_2 ed i ponti connessi, sempre in considerazione dell'età delle figlie, le stesse trascorreranno egual tempo con ciascuno dei genitori. Sarà cura degli stessi accordarsi vicendevolmente seguendo il criterio dell'alternanza;
6. Disporre altresì che, durante le vacanze estive, le minori trascorreranno un periodo di due settimane, consecutive o non consecutive, con ciascun genitore. I coniugi si impegnano a indicare reciprocamente all'altro le date ed il luogo in cui si recheranno con le figlie entro il 30/05 di ogni anno;
7. Disporre altresì che i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie come da Protocollo del Tribunale di Torino –che qui si allega- e con l'aggiunta della mensa scolastica;
8. Disporre che l'assegno unico venga percepito al 100% dalla sig.ra Parte_1
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi all'A.G. per la determinazione delle condizioni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03/07/2024, ha adito il Tribunale per chiedere la Parte_1 separazione da rappresentando di aver contratto matrimonio in data 20/11/2003 e CP_1 Per_ Per_ che dalla loro unione sono nate (14/7/2006) e e (22/9/2010). A causa di Per_3 incompatibilità caratteriale, quindi, aveva deciso di interrompere la loro relazione e chiedere la separazione e regolamentazione della responsabilità genitoriale.
***
La prima udienza del 28/11/2024 è stata rinviata per difetto di notifica al resistente alla successiva udienza del 3/4/2025 durante cui, dichiarata la contumacia di è stato adottato il seguente CP_1 provvedimento provvisorio “visto l'art. 473 bis.22 c.p.c. in via provvisoria ed urgente: a) autorizza i coniugi a vivere Per_ Per_ separatamente;
b) affida ed ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
c) assegna la casa coniugale, sita in Cameri via Marè n. 15, con quanto l'arreda, a che vi risiederà con le figlie;
d) Disporre Parte_1 Per_ Per_ che ed staranno con ciascun genitore secondo gli accordi intercorrenti tra le parti;
e) Onere di mantenimento diretto di ciascun genitore e 50% delle spese straordinarie a carico di ciascun genitore, secondo il protocollo di Torino;
f) Assegno unico ex lege;
in via istruttoria: dispone la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali (competenti per il Comune di Cameri), per una attività di monitoraggio e supporto al nucleo;
visto l'art. 473 bis.2 c.p.c. ordina: a) all' di trasmettere estratto contributivo relativo alla posizione lavorativa di , (C.F. CP_3 CP_1
) nato in [...] il [...] e residente in [...], entro il C.F._2 termine di giorni 90 dalla notifica del presente provvedimento;
b) ad di trasmettere Controparte_4 dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni di , (C.F. ) nato in [...] C.F._2
Albania il 07/01/1980 e residente in [...], entro il termine di giorni 90 dalla notifica del presente provvedimento”.
Alla successiva udienza dell'11/9/2025, sono stati riconosciuti i termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c., con rinvio all'udienza del 20/11/2025 durante cui la causa è stata rimessa in decisione.
****
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta dalla parte ricorrente nei confronti della parte resistente è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c.
Come è noto, secondo quanto previsto dalla citata disposizione normativa, la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole”.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere impossibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione d'intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto di chiedere la separazione (cfr. Cass. n. 8713/2015; Cass. n. 2183/2013; Cass. n. 21099/2007).
Nel caso di specie, risulta evidente dalle allegazioni di parte ricorrente il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, quindi, oggettivamente preclusa la tollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000. Per_ Per_ Quanto ai profili relativi e ( è maggiorenne), va disposto l'affido condiviso ad entrambi Per_3
i genitori non essendo emersi elementi da cui giungere a conclusioni di senso contrario.
Le minori devono essere collocate presso la madre, al fine di preservare il loro habitat domestico. In merito, al diritto di frequentazione del padre si rimanda a quanto previsto in dispositivo.
Dal punto di vista delle statuizioni economiche, considerato che la parte ricorrente richiede che le figlie siano libere di vedere e stare con il padre quando ritengono, si dispone mantenimento diretto da parte ci ciascun genitore, con ripartizione delle spese straordinarie al 50%.
L'assegno unico universale deve essere percepito dalla madre in ragione del collocamento prevalente delle ragazze presso di lei (cfr., Cass., Sez. 1, ordinanza n. 4672 del 22/2/2025, secondo cui “In tema di provvedimenti economici relativi ai figli, deve ritenersi legittima, in caso di affidamento condiviso, l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale in favore del genitore presso cui è collocato il figlio minore”). CP_3
Le spese di lite devono essere compensate, avuto riguardo alla contumacia di parte resistente e alla necessità della pronuncia in tema di status.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi;
Per_ Per_
2) dispone l'affido condiviso di ed ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre;
Per_ Per_
3) dispone che e possano vedere liberamente il padre, ogniqualvolta lo vogliano, secondo gli accordi intercorsi tra i genitori;
Per_ Per_
4) dispone che e trascorrano il loro compleanno con ciascuno dei genitori ad anni alterni (anni pari con la madre, anni dispari con il padre), la Festa del Papà con il papà e la Festa della Mamma con la mamma, il compleanno dei genitori, con ciascuno di essi, salvo diverso e migliore accordo dei genitori;
Per_ Per_
5) dispone per quanto riguarda le vacanze estive, che e trascorrano 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che dovranno essere comunicati e concordati entro il 31 maggio di ciascun anno;
8 giorni durante le vacanze natalizie dal 23/12 al 30/12 oppure dal 30/12 al 6/1. Natale con entrambi i genitori, ovvero, a pranzo con uno e a cena con l'altro alternativamente;
3 giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, salvo diverso e migliore accordo dei genitori;
Per_ Per_
6) dispone che i genitori provvedano al mantenimento diretto di ed
7) dispone che le spese straordinarie siano a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno: I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale compresi gli esami;
d) tickets sanitari e spese farmaceutiche prescritte;
in ogni caso tutte le spese mediche connotate dei caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente ad inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) con preventivo accordo:
a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
e) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. non acquisti di inizio anno scolastico);
V) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) un corso per attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relativi a mezzi di locomozione acquistati in accordo ed intestati alla figlia;
c) spese per la patente;
VI) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi per attività sportive, ricreative e ludiche comprese attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
c) centro ricreativo, gruppo estivo, stage sportivi soggiorni di studio;
d) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. Esclusi i casi di urgenza, in mancanza di un accordo preventivo e scritto, il genitore che avrà preso arbitrariamente la decisione di sostenere spese straordinarie da concordarsi previamente si assumerà l'onere di sostenerle integralmente senza possibilità di rimborso;
8) dispone che l'assegno unico universale sia percepito integralmente dalla madre;
9) compensa integralmente le spese di lite;
10) manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza.
Novara, all'esito della camera di consiglio del 27/11/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria AMORUSO