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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/10/2025, n. 3376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3376 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
In funzione di giudice di appello
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Nicola
Antonio D'Amore, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 8953/2021 R.G., avente ad oggetto
“responsabilità civile”, promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. Rosanna Adessi, Parte_1
Appellante contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_1 patrocinio degli Avv.ti Jacopo Metta e Aurelio Augusto Metta,
Appellata nonché contro
, contumace, CP_2
Appellato
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza dell'1.10.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite possono riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione notificato il 5.11.2018 ha convenuto in Parte_1 giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Bari, e CP_2 Controparte_1 per ivi sentirli condannare, in solido fra loro, al pagamento della cifra – entro cui conteneva la domanda – di € 5.100,00, a titolo di risarcimento dei danni materiali e
Pag. 1 a 6 fisici riportati da esso attore a seguito del sinistro stradale verificatosi il 4.5.2017 alle ore 10:50 circa in Palo del Colle lungo la via Madonna della Stella, nel quale erano rimasti coinvolti i veicoli Fiat Doblò, di sua proprietà e dallo stesso condotto, e il moto agricolo (assicurato di proprietà di e da Controparte_1 CP_2 quest'ultimo condotto, il quale in retromarcia avrebbe attinto il veicolo dell'attore.
Entrambi i convenuti si sono costituiti in giudizio, contestando l'avversa narrazione (in quanto sarebbe stato l'attore a tamponare il veicolo del e CP_2 instando per la reiezione della pretesa attorea o, in subordine, per il riconoscimento della prevalente responsabilità dell'attore (la compagnia) e per la manleva da parte della compagnia assicurativa (il . CP_2
All'esito dell'istruttoria ammessa (interrogatori formali dei conducenti e prove testimoniali con 4 testi), con sentenza n. 2097/2020, pubblicata il 23.12.2020 e non notificata, il Giudice di Pace di Bari così ha disposto: «1) rigetta la domanda in quanto infondata;
2) condanna l'attore al pagamento delle spese legali in favore dei convenuti che vengono liquidate per ciascuno di essi in € 671,00 quale compenso professionale della fase di studio, introduttiva, istruttorie e decisoria, oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP […]».
Con atto di citazione notificato il 22.6.2021, ha interposto appello Parte_1 avverso tale pronuncia, reputandola ingiusta ed erronea: in particolare, l'appellante ha censurato l'assunta inattendibilità dei testimoni e (da Testimone_1 Testimone_2 lui indicati in I grado), che ha persuaso il giudicante ad una «motivazione […] meramente apparente, quindi inesistente, o, comunque, costituita da inferenze errate
e carente di elementi specifici su cui basare le valutazioni conclusive».
In virtù di tanto, l'appellante ha chiesto: «A) In riforma della impugnata sentenza resa dal Giudice di Pace di Bari e in accoglimento della domanda proposta da Pt_1
, in primo grado, B) condannare, previo accertamento della responsabilità
[...] del sig. nella provocazione del sinistro de quo agitur, la CP_2 [...]
e , in solido tra loro, al pagamento della somma di Controparte_1 CP_2
€ 5.100,00 o dell'altra minore somma a liquidarsi sulla base della documentazione presente in atti in favore di con vittoria di spese e competenze di causa Parte_1 del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario». In via istruttoria, ha poi insistito per l'ammissione di C.T.U. medico legale sulla persona dell'appellante. si è costituita l'11.10.2021, instando: preliminarmente, Controparte_1
Pag. 2 a 6 per l'improcedibilità del gravame ai sensi dell'art. 348 c.p.c., nonché per
«l'inammissibilità della maggiore somma richiesta a titolo di risarcimento rispetto a quella formulata in primo grado» che impingerebbe nel divieto di cui all'art. 345
c.p.c. e per l'inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c.; nel merito, per il rigetto dello stesso per infondatezza dei motivi di impugnazione o, in subordine, per la declaratoria di prevalente responsabilità dell'appellante nella verificazione del sinistro;
con condanna dell'appellante al pagamento di spese e compensi processuali.
L'appellato non si è costituito nel giudizio di appello. CP_2
Acquisito il fascicolo di I grado, la causa è stata rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., in ultimo all'udienza del 1.10.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., giusta decreto depositato il 4.9.2025.
In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione.
Sempre in via preliminare, va dichiarata la contumacia di , non CP_2 costituitosi in giudizio, nonostante la ritualità della notificazione dell'atto di citazione in appello nei suoi confronti (cfr. documentazione depositata dall'appellante il
7.12.2021).
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di improcedibilità dell'appello ex art. 348 c.p.c., in quanto l'atto di citazione risulta depositato telematicamente il
2.7.2021, ossia entro il termine di legge di 10 giorni dalla notificazione, avvenuta il
22.6.2021.
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., in quanto la portata giuridico-fattuale della vicenda richiede un'analisi nel merito delle doglianze evidenziate.
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione relativa alla proposizione di una domanda nuova relativa all'ampliamento del quantum. In particolare, la compagnia di assicurazioni costituita ha evidenziato che la domanda spiccata con l'originario atto di citazione consisteva in € 6.404,03 o nella «somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia» e che veniva comunque circoscritta in €
5.100,00, laddove l'attore in I grado ha poi contenuto la domanda in € 4.900,00 nelle note conclusive, salvo poi richiedere € 5.100,00 o altra minore somma con l'atto di appello.
Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, non è configurabile la violazione di cui all'art. 345 c.p.c. in caso di mutamento quantitativo del petitum, ferma restando la causa petendi, come avvenuto nel caso di specie (cfr., ex multis, Cass. n. 25341/2015).
Pag. 3 a 6 Scendendo al merito, l'appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace n.
2097/2020, ad epilogo del giudizio identificato da R.G. 1353/2019, deve trovare completa reiezione.
Tale sentenza afferma correttamente che non può ritenersi raggiunta la prova in ordine all'an e va integrata nella motivazione in base alle seguenti considerazioni.
Fra le parti costituite, invero, non è sorta contestazione sulla verificazione del sinistro, ma permane incertezza sulla dinamica dello stesso, che promana da ricostruzioni radicalmente opposte.
La contraddittorietà della ricostruzione operata dall'attore-odierno appellante affiora, in primis, dalla narrazione riportata in atto di citazione, se confrontata con le testimonianze e con il verbale della Polizia locale intervenuta sul luogo del sinistro.
Dal rapporto di intervento redatto dagli agenti della Polizia Locale del Comune di Palo del Colle emerge che costoro giungevano sul posto alle ore 11:20, «presumibilmente
a 20 minuti dall'evento sinistroso» che, secondo la narrazione attorea, si sarebbe verificato il 4.5.2017 alle ore 10,50 circa. Orbene, fra le ore 10:50 e le 11:20 intercorre mezz'ora (il che è compatibile con l'orario “orientativo” riportato dagli agenti intervenuti circa una ventina di minuti dopo); ma non intercorrono i dieci minuti che riferisce il teste di parte attorea, nella sua deposizione del 9.10.2019. Testimone_1
Altra anomalia è che il verbale della Polizia Locale dà atto dell'assenza di testimoni presenti sul luogo del sinistro, e ciò appare alquanto singolare, considerando che il testimone-figlio dell'attore ( avrebbe allertato telefonicamente i vigili Testimone_1
e poi si sarebbe allontanato nell'arco del breve torno di tempo intercorso.
L'inattendibilità dei due testi attorei, e , già rilevata dal Giudice di Pt_1 Tes_2 prime cure, è desumibile dalle seguenti circostanze:
- attendevano entrambi l'arrivo dell'appellante per una successiva incombenza da due angoli opposti della strada (sul marciapiedi di via Madonna della Stella, dall'altro lato della strada rispetto al senso di marcia dei veicoli, il sul marciapiedi della Pt_1 medesima via nello stesso senso di marcia dei veicoli, la , escussa il Tes_2
13.11.2019);
- come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, il teste (figlio Testimone_1 dell'attore) risulta non credibile ove ha affermato di aver richiesto l'intervento della
Polizia locale, non essendo presente in loco all'arrivo degli stessi, come da rapporto in atti;
anzi, da tale rapporto risulta che fu il a richiedere l'intervento della CP_2
Polizia locale, come da dichiarazioni da costui rilasciate, e come anche confermato
Pag. 4 a 6 dall'odierno appellante proprio alla Polizia locale (infatti, nel rapporto risulta che abbia dichiarato che: “non trovando alcun accordo il conducente Parte_1 dell'altro veicolo chiamava i vigili urbani”).
Tra l'altro, i testimoni indicati dal – e , CP_2 Testimone_3 Testimone_4 indifferenti alle parti – hanno fornito una versione contrastante rispetto a quella del dichiarando di aver assistito al tamponamento da parte del al veicolo Pt_1 Pt_1 condotto dal CP_2
Pertanto, a fronte di versioni contrastanti, il Giudice di Pace correttamente ha rigettato la domanda per mancanza di prova sull'an.
Quanto alle spese processuali, va osservato che:
- in mancanza di appello incidentale sul punto, alcunché va statuito in ordine alle spese del giudizio di I grado;
- quanto alle spese del presente grado, nei rapporti tra l'appellante e l'appellata costituita esse seguono la soccombenza del primo e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. (tabella n. 2; valori medi dello scaglione n. 2, in considerazione del valore della controversia;
con riduzione delle voci di compenso nella misura del 50% ex art. 4 c. 1, stante la non complessità delle questioni affrontate), mentre nei rapporti tra l'appellante e l'appellato contumace le spese vanno dichiarate irripetibili in considerazione della contumacia di quest'ultimo.
Va poi dato atto, in considerazione del rigetto dell'impugnazione, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002, in virtù del quale l'appellante è tenuto al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il presente giudizio di appello, se dovuto.
P.Q.M.
il Tribunale, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia di;
CP_2
- rigetta le eccezioni di rito sollevate da Controparte_1
- rigetta l'appello;
- condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Parte_1 [...]
liquidate in euro 1.276,00 per compensi professionali, oltre Controparte_1 rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge;
Pag. 5 a 6 - dichiara irripetibili le spese processuali nei rapporti tra e Parte_1 CP_2
;
[...]
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n.
115/2002, in virtù del quale l'appellante è tenuto al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il presente giudizio di appello, se dovuto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 1.10.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato
Ordinario in Tirocinio dott. Carlo de Bari.
Pag. 6 a 6