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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/02/2025, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Donatella Casablanca Presidente Dott.ssa Eliana Romeo Consigliera Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliera rel. nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 1305/2022
a seguito di trattazione orale in udienza pubblica del giorno 25/02/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Gilberto Cerutti Parte_1
- Appellante -
e
rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Controparte_1
Sabatini
- Appellata –
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma sez. lavoro n.
4414 del 2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da scritti in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.Con ricorso ex art. 414 cpc ha adito il Tribunale di Parte_1
Roma, sez. lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
1 a) “accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato relativamente al periodo per cui è causa, ovvero al diverso periodo ritenuto provato;
b) condannare la parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente di tutte le somme meglio indicate nel sopraesteso conteggio per i titoli ivi specificati per la complessiva somma di € 5.751,85, anche a titolo di risarcimento del danno ex art. 1226 c.c., ovvero per quelle maggiori o minori somme ritenute più giuste e più eque;
c) in ogni caso, con gli interessi legali e con il maggior danno da svalutazione monetaria, a decorrere dalle date di maturazione dei singoli crediti”.
Il ricorrente ha dedotto di aver lavorato continuativamente presso il ristorante denominato “D'Angelo” (sito in Roma, via della Croce, 30) alle dipendenze della dal 20.4.2019 al Controparte_1
31.10.2019 (prima assunto con contratto a tempo determinato al
20/04/2019 al 31/05/2019, successivamente trasformato a tempo indeterminato) ed inquadrato al V livello CCNL Pubblici Esercizi, con la mansione di “cameriere di sala”; ha dedotto, inoltre, di aver svolto la mansione di cui supra con assunzione delle comande, servizi ai tavoli e riscossione di conti, mansioni rientranti nel quarto livello CCNL Pubblici
Esercizi; di aver altresì osservato l'orario di lavoro dalle 15.30 alle 24 per 6 giorni alla settimana, con riposo di un giorno settimanale feriale, e di non aver ricevuto una retribuzione adeguata alla quantità e qualità della prestazione resa;
di essere quindi, creditore della complessiva somma di €
5.751,85, come da conteggio di calcolo facente parte integrante dell'atto introduttivo.
2.Il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso valutando rientrare le mansioni rivendicate dal di cameriere di sala nel livello allo stesso Pt_1 riconosciuto, tenuto altresì conto che le differenze retributive richieste erano tutte conseguenti al maggiore inquadramento rivendicato e che la parte convenuta aveva comprovato, con i bonifici prodotti in atti, di aver pagato
2 tutto quanto spettante al ricorrente in relazione al livello di inquadramento.
3 ha interposto appello censurando la sentenza di prime Parte_1 cure sulla base di due motivi di gravame:
a) Erronea lettura del dato testuale e/o erronea interpretazione dell'art.
290 del CCNL di settore applicabile;
b) Omessa ammissione della prova richiesta con violazione del diritto di difesa e del contraddittorio – reiterazione delle istanze istruttorie.
4.L'appellante censura la sentenza del Tribunale capitolino nella parte in cui non ha riconosciuto il maggiore inquadramento (nel caso di specie, il IV livello) a fronte del contenuto dell'art. 290 del CCNL prodotto dalla stessa parte convenuta ( , che conferma Controparte_2
l'appartenenza al quarto livello del personale che svolge mansioni di
“cameriere di ristorante”, dallo stesso svolte per come comprovato dalle buste paga in atti, nonché laddove il Tribunale non ha ammesso i mezzi istruttori, necessari per provare l'orario lavorativo espletato, superiore a quanto risultante dalle medesime buste paga.
5.Si è costituita la società appellata chiedendo il rigetto dell'appello.
In particolare, la società contesta la prospettazione di parte appellante sostenendo la correttezza dell'inquadramento contrattuale riconosciuta allo stesso, che aveva svolto mansioni di cameriere di bar e tavola calda, rientrante nel quinto livello del CCNL di categoria;
quanto alla richiesta di prova testimoniale avanzata da controparte ha ribadito quanto già eccepito in primo grado, in punto di inammissibilità della prova testimoniale in quanto priva di capitolazione e riferita a tutti i capoversi del ricorso.
6.Con ordinanza resa dalla Corte in data 28.11.2003 è stata ammessa la prova per testi richiesta dalle parti in primo grado sulle sole circostanze relative all'orario di lavoro svolto dall'odierno appellante, evidenziando al riguardo il
Collegio l'infondatezza dell'eccezione formulata dalla società odierna appellata di inammissibilità della prova per testi richiesta da
[...]
nel ricorso introduttivo, tenuto conto che l'inammissibilità Parte_1 della prova testimoniale perché non articolata in articoli separati e specifici, 3 ex art. 244 cpc, consegue solo nel caso in cui sia richiesto al giudice di estrapolare dal contenuto dell'atto i capitoli di prova (contrastandovi il principio di disponibilità della prova) laddove, nel caso di specie, la circostanza di cui al cap. 8 della premessa in fatto del ricorso (sulla quale è stata chiesta ed ammessa la prova testimoniale richiesta dal ) Pt_1 risponde ai requisiti di specificità e separatezza richiesti dalla legge (v. cap.
8. del ricorso introduttivo: La parte ricorrente ha osservato il seguente orario di lavoro, per 6 giorni a settimana: dalle 15,30 alle 24,00 – Cass. sent. n. 12292 del 2011).
Espletata, quindi, il 9.4.2024 la prova testimoniale, alla odierna udienza – previo deposito di note difensive finali - la causa è stata discussa e decisa come da motivazione e dispositivo che seguono.
***************
7.L'appello deve essere accolto con la sola limitazione che segue.
8.Preliminarmente si evidenzia che le differenze retributive di cui è causa conseguono alla domanda del lavoratore di riconoscimento di un inquadramento superiore (IV livello) rispetto all'inquadramento posseduto
(V livello), in considerazione delle mansioni effettivamente svolte, nonché di riconoscimento dello svolgimento di un orario di lavoro maggiore a quello risultante dalle buste paga.
9.Il Collegio rammenta, altresì, che costituisce ius receptum che il procedimento logico-giuridico diretto alla corretta determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal
CCNL di categoria ed infine nel raffronto tra i risultati di tali due indagini (V. ex multis, Cass. Sez. lav. n. 30580/2019, Cass. Sez. lav. n. 8589/2015,
Cass. Sez. lav. n. 20272/2010).
10.Tutto ciò premesso, il primo motivo di doglianza deve essere accolto.
Ciò in quanto il Tribunale di Roma ha errato nel ritenere che le mansioni di cameriere di sala rivendicate dal rientrassero – ex art. 290 del Pt_1
4 contratto collettivo – nel livello già riconosciuto al lavoratore, tenuto conto che la declaratoria contrattuale del suddetto contratto collettivo (in atti nel fascicolo della ricomprende nel quarto Controparte_1 livello proprio quei lavoratori che svolgono mansioni di “cameriere di ristorante” o di “chef de rang”, mansione per l'espletamento della quale l'odierno appellante è stato assunto, per come emerge dalla dicitura inscritta nel contratto di lavoro sottoscritto dalle parti (v. doc. n. 3 fascicolo primo grado parte ricorrente) “cameriere di sala”.
I testi escussi nel presente grado hanno, poi, confermato che le mansioni dell'odierno appellante sono state quelle proprie del “cameriere di ristorante”:
Il teste ha confermato che “il sig. lavorava […] fino a Tes_1 Pt_1 chiusura del ristorante […] I camerieri non effettuavano una pausa vera e propria ….;
Il teste ha, altresì, riferito: “Ho lavorato come cameriere per la Tes_2 dal 2018 al 2020 circa e quindi lì ho conosciuto il sig. Controparte_3
, anche lui faceva il cameriere come chef grande […]” (chef de Pt_1 rang).
E' pacifico, peraltro, che la gestiva nel Controparte_1 periodo di interesse un ristorante situato in Roma, cosicché destituito di fondamento è l'assunto della società che il avesse svolto le Pt_1 mansioni di cameriere di bar e di tavola calda (rientranti nel quinto livello del CCNL).
11.Altresì fondato è il secondo motivo di doglianza.
Il Collegio, disposta l'istruttoria testimoniale – erroneamente non ammessa dal primo giudice, in considerazione del contrasto tra le parti in ordine all'orario di lavoro svolto dal dipendente - ritiene che l'odierno appellante abbia provato non solo (come supra già esplicato) le mansioni riconducibili all'inquadramento al IV livello, ma anche il maggior orario effettivamente svolto e non pagato (se non per il solo mese di Maggio 2019, per 2,20 ore
5 – v. busta paga in atti).
Ciò in quanto i due testi indotti da parte appellante hanno dichiarato: teste “ADR: Posso dire che il Sig lavorava dalle 15:30 Tes_2 Pt_1 alle 24:00 e anche oltre fino alla chiusura del ristorante;
ADR: Posso confermare ciò perchè anch'io effettuavo lo stesso orario;
ADR: Il sig.
lavorava sei giorni a settimana come me.” Pt_1
teste “ADR: Ho lavorato presso la società per circa Tes_3 CP_1 due anni prima del Covid, prima del lockdown. ADR: Ho svolto anche attività di barista. Lavoravo su turni, o la mattina o il pomeriggio o la sera.
ADR: Il Sig lavorava dalle 15:30 alle 24:00 anche oltre a Pt_1 seconda del periodo finchè non chiudeva il ristorante. Lavorava sei giorni alla settimana e anch'io.”
Non attendibile, quindi, deve essere ritenuta la deposizione resa dal teste di parte appellata , responsabile di sala della società dal 2018 Testimone_4 al 2022 circa, il quale ha invece riferito che il “di solito lavorava Pt_1 dalle 15,30 alle 22,00-23,00 di solito per sei giorni a settimana”, a fronte delle univoche e concordi deposizioni rese dal e dal ed Tes_2 Tes_3 essendo altresì improbabile che un ristorante ubicato nel centro di Roma
(quale quello gestito dalla chiudesse alle Controparte_1 ore 22,00-23,00.
12.Alla luce dell'istruttoria espletata e della documentazione in atti, provato, quindi, è che il abbia svolto l'attività di “cameriere di ristorante”, Pt_1 corrispondente IV livello di cui all'art. 290 CCNL prodotto dalla società (doc.
3 - nonché dall'art. 54 del CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione e Turismo prodotto dal , v. doc. 6 del fascicolo di primo grado) e che il Pt_1 medesimo abbia effettuato l'orario di lavoro descritto in ricorso (pari a 11 ore di straordinario settimanale, vale a dire 46 ore mensili, considerando l'unità mensile di 4,33 settimane, con conseguente correttezza della richiesta in tal senso contenuta nel conteggio di cui al ricorso introduttivo).
13.La società appellata deve, quindi, essere condannata al pagamento in favore del delle richieste differenze retributive, tra ciò che Pt_1
6 quest'ultimo ha percepito e quanto avrebbe dovuto percepire alla luce del superiore inquadramento spettante – come da conteggi allegati in atti, correttamente redatti – ivi comprese le differenze per tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità, lavoro domenicale e permessi non goduti, oltre che al pagamento del compenso per il lavoro straordinario svolto ed a titolo di differenze TFR (differenze pari ad € 357,60, come da richiesta fatta dal nelle note depositate in primo grado in data Pt_1
20/04/2021, con riduzione della originaria richiesta, alla luce del bonifico prodotto dalla società relativo al pagamento dell'emolumento e della busta paga pure depositata dalla società relativa al pagamento del trattamento di fine rapporto).
Conclusivamente la società deve essere Controparte_1 condannata al pagamento della somma complessiva di € 5.024,29, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla spettanza dei singoli ratei al soddisfo.
14.Le spese di lite del doppio grado di giudizio – liquidate come in dispositivo
– seguono le regole della soccombenza, con il beneficio della distrazione.
P.Q.M.
- In parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, condanna la società al pagamento in favore Controparte_1 di della somma di € 5.024,29 a titolo di differenze Parte_1 retributive, per i titoli di cui in motivazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla spettanza dei singoli ratei al soddisfo.
- Condanna la società appellata alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate in € 1.800,00 per il primo grado e € 2.500,00 per il presente grado, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, nonché C.P.A. e IVA come per legge, da distrarsi ex art. 93 cpc.
Roma 25/02/2025 La Consigliera est. La Presidente Maria Vittoria Valente Donatella Casablanca
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