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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 13/12/2025, n. 1114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1114 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GOT, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 93 del Registro Generale Affari Contenziosi del 2023 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. GARERI FRANCESCO ANTONIO, Parte_1 giusta procura in calce al ricorso in opposizione;
ricorrente
CONTRO
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ALLEGRINI
FABRIZIO, giusta procura in atti;
resistente
Oggetto: revisione malattia professionale provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio di note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.01.2023 parte ricorrente , esponeva di essere stato sottoposto a visita di revisione in esito alla quale, l'Istituto, con provvedimento pervenuto in data 10.04.2022, ha ridotto il grado della rendita in suo godimento dal 30% al 20%; e di aver infruttuosamente proposto opposizione, in via amministrativa, avverso il provvedimento conclusivo della revisione. Ed in considerazione dei postumi, dei quali egli è portatore ,che sarebbero di grado non inferiore al 30%; chiede la condanna al pagamento in proprio favore della rendita rapportata al maggior grado del 30%, detratto quanto già percepito, oltre interessi e rivalutazione monetaria nonché alla rifusione delle spese dell'intrapreso giudizio.
Evidenzia inoltre che l' aveva costituito in suo favore, una rendita rapportata al grado di CP_1 menomazione dell'integrità psicofisica del 30%, in esecuzione della sentenza n. 1804/2017 della
Corte d'Appello di Catanzaro, per le sequele di un infortunio lavorativo verificatosi nell'agosto del
2011
Si costituiva parte resistente, con deposito di memoria di costituzione e difesa del
12.05.20203, argomentando per il rigetto delle pretese avversarie, in quanto destituite di fondamento, ribadendo la correttezza della valutazione operata in sede amministrativa e spese come per legge.
La causa istruita mediante la produzione documentale e l'espletamento di consulenza medico- legale, all'udienza, del 14.11.2025, di trattazione scritta, veniva discussa e decisa, esaminati gli atti e le note di trattazione scritte, depositate dalle parti, viene pronunciata sentenza, mediante deposito nel fascicolo telematico.
Le risultanze della consulenza tecnica medico legale, disposta per risolvere il contrasto insorto tra le parti, danno conto della persistenza del danno denunciato dal ricorrente, e proprio alla stregua delle risultanze istruttorie, la domanda del ricorrente merita accoglimento.
Ai sensi della normativa vigente in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la revisione del grado di menomazione dell'integrità psicofisica può aversi soltanto in presenza di elementi clinici sopravvenuti o di variazioni significative del quadro patologico, idonei a incidere sulla valutazione già operata. Nel caso in esame, la consulenza tecnica d'ufficio ha accertato, con metodo conforme ai criteri medico-legali, la persistenza di un grado di menomazione pari al 30%, come precedentemente riconosciuto con sentenza n.1804/2017 della Corte d'Appello di Catanzaro. L'accertamento immune da vizi logici e metodologici ha preso in considerazione l'intera documentazione sanitaria e l'esame diretto del ricorrente, confermando la stabilità del quadro clinico e l'assenza di elementi che possano giustificare una riduzione della percentuale.
In particolare il consulente medico legale incaricato d'ufficio conclude : “ … omissis …
1. Il signor in seguito all'infortunio del lavoro avvenuto in data Controparte_2
05/08/2011 ha riportato “Frattura ossa proprie del naso. Ferita L.C. dorso del naso ed arcata sopraciliare sx. Lesione del tendine del muscolo sovraspinoso dx (operata). Trauma toracico con
Frattura di un arco costale anteriore destro e versamento pleurico bilaterale. Infrazione epifisi distale ulna Dx (trattata con immobilizzazione in gesso). Frattura comminuta scomposta rotula sx, operata e trattata con mezzi di sintesi (rimossi). Contusioni escoriate multiple”, e, quali reliquati: esiti anatomo-algo-disfunzionali a carico della spalla dx, del polso dx e del ginocchio sx, esiti cicatriziali, esiti frattura ossa proprie del naso con lievi alterazioni morfo-funzionali, esiti frattura di arco costale anteriore dx.
2. Tali infermità hanno causato un danno all'integrità psico-fisica del ricorrente secondo
Tabelle approvate ai sensi dell'art. 13 DL 38/2000 (GU n. 172 del 25-7-2000) del 30%.
3. La suddetta valutazione corrisponde a quella già riconosciuta al periziato dall' in CP_1 seguito a sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. 1804/2017 del 21.11.2017. “
Le conclusioni peritali del consulente, .dott , sorrette da Persona_1 coerenza logica e correttezza metodologica, hanno evidenziato la stabilità del quadro clinico e che le conseguenze dell'infortunio sul lavoro permangono in misura tale da giustificare la conferma della percentuale già riconosciuta, senza che siano emersi elementi clinici idonei a fondare una riduzione.
Segue la condanna dell' ad erogare all'assicurato la rendita già in godimento nel CP_1 maggior importo che gli spetta in base alla maggiore percentuale di danno accertata, oltre interessi come per legge.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno poste a carico dell' e le spese del CP_1 giudizio devono essere interamente compensate, in considerazione della qualità delle parti e della natura del diritto fatto valere in giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio fra le parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
• accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto, condanna l' a CP_1 corrispondere al ricorrente la rendita da infortunio sul lavoro di cui gode, nella misura del
30%, con decorrenza dalla revisione, con i ratei arretrati aumentati di interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo, sul maggior importo dovuto rispetto a quello già percepito;
• compensale spese di lite, tra le parti;
• pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza liquidate in atti. CP_1
Catanzaro 09/12/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Brunella Molinaro
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GOT, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 93 del Registro Generale Affari Contenziosi del 2023 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. GARERI FRANCESCO ANTONIO, Parte_1 giusta procura in calce al ricorso in opposizione;
ricorrente
CONTRO
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ALLEGRINI
FABRIZIO, giusta procura in atti;
resistente
Oggetto: revisione malattia professionale provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio di note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.01.2023 parte ricorrente , esponeva di essere stato sottoposto a visita di revisione in esito alla quale, l'Istituto, con provvedimento pervenuto in data 10.04.2022, ha ridotto il grado della rendita in suo godimento dal 30% al 20%; e di aver infruttuosamente proposto opposizione, in via amministrativa, avverso il provvedimento conclusivo della revisione. Ed in considerazione dei postumi, dei quali egli è portatore ,che sarebbero di grado non inferiore al 30%; chiede la condanna al pagamento in proprio favore della rendita rapportata al maggior grado del 30%, detratto quanto già percepito, oltre interessi e rivalutazione monetaria nonché alla rifusione delle spese dell'intrapreso giudizio.
Evidenzia inoltre che l' aveva costituito in suo favore, una rendita rapportata al grado di CP_1 menomazione dell'integrità psicofisica del 30%, in esecuzione della sentenza n. 1804/2017 della
Corte d'Appello di Catanzaro, per le sequele di un infortunio lavorativo verificatosi nell'agosto del
2011
Si costituiva parte resistente, con deposito di memoria di costituzione e difesa del
12.05.20203, argomentando per il rigetto delle pretese avversarie, in quanto destituite di fondamento, ribadendo la correttezza della valutazione operata in sede amministrativa e spese come per legge.
La causa istruita mediante la produzione documentale e l'espletamento di consulenza medico- legale, all'udienza, del 14.11.2025, di trattazione scritta, veniva discussa e decisa, esaminati gli atti e le note di trattazione scritte, depositate dalle parti, viene pronunciata sentenza, mediante deposito nel fascicolo telematico.
Le risultanze della consulenza tecnica medico legale, disposta per risolvere il contrasto insorto tra le parti, danno conto della persistenza del danno denunciato dal ricorrente, e proprio alla stregua delle risultanze istruttorie, la domanda del ricorrente merita accoglimento.
Ai sensi della normativa vigente in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la revisione del grado di menomazione dell'integrità psicofisica può aversi soltanto in presenza di elementi clinici sopravvenuti o di variazioni significative del quadro patologico, idonei a incidere sulla valutazione già operata. Nel caso in esame, la consulenza tecnica d'ufficio ha accertato, con metodo conforme ai criteri medico-legali, la persistenza di un grado di menomazione pari al 30%, come precedentemente riconosciuto con sentenza n.1804/2017 della Corte d'Appello di Catanzaro. L'accertamento immune da vizi logici e metodologici ha preso in considerazione l'intera documentazione sanitaria e l'esame diretto del ricorrente, confermando la stabilità del quadro clinico e l'assenza di elementi che possano giustificare una riduzione della percentuale.
In particolare il consulente medico legale incaricato d'ufficio conclude : “ … omissis …
1. Il signor in seguito all'infortunio del lavoro avvenuto in data Controparte_2
05/08/2011 ha riportato “Frattura ossa proprie del naso. Ferita L.C. dorso del naso ed arcata sopraciliare sx. Lesione del tendine del muscolo sovraspinoso dx (operata). Trauma toracico con
Frattura di un arco costale anteriore destro e versamento pleurico bilaterale. Infrazione epifisi distale ulna Dx (trattata con immobilizzazione in gesso). Frattura comminuta scomposta rotula sx, operata e trattata con mezzi di sintesi (rimossi). Contusioni escoriate multiple”, e, quali reliquati: esiti anatomo-algo-disfunzionali a carico della spalla dx, del polso dx e del ginocchio sx, esiti cicatriziali, esiti frattura ossa proprie del naso con lievi alterazioni morfo-funzionali, esiti frattura di arco costale anteriore dx.
2. Tali infermità hanno causato un danno all'integrità psico-fisica del ricorrente secondo
Tabelle approvate ai sensi dell'art. 13 DL 38/2000 (GU n. 172 del 25-7-2000) del 30%.
3. La suddetta valutazione corrisponde a quella già riconosciuta al periziato dall' in CP_1 seguito a sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. 1804/2017 del 21.11.2017. “
Le conclusioni peritali del consulente, .dott , sorrette da Persona_1 coerenza logica e correttezza metodologica, hanno evidenziato la stabilità del quadro clinico e che le conseguenze dell'infortunio sul lavoro permangono in misura tale da giustificare la conferma della percentuale già riconosciuta, senza che siano emersi elementi clinici idonei a fondare una riduzione.
Segue la condanna dell' ad erogare all'assicurato la rendita già in godimento nel CP_1 maggior importo che gli spetta in base alla maggiore percentuale di danno accertata, oltre interessi come per legge.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno poste a carico dell' e le spese del CP_1 giudizio devono essere interamente compensate, in considerazione della qualità delle parti e della natura del diritto fatto valere in giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio fra le parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
• accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto, condanna l' a CP_1 corrispondere al ricorrente la rendita da infortunio sul lavoro di cui gode, nella misura del
30%, con decorrenza dalla revisione, con i ratei arretrati aumentati di interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo, sul maggior importo dovuto rispetto a quello già percepito;
• compensale spese di lite, tra le parti;
• pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza liquidate in atti. CP_1
Catanzaro 09/12/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Brunella Molinaro