Sentenza 7 gennaio 2003
Commentari • 6
- 1. La turbata libertà degli incanti tra logiche d'autore e principio di offensivitàhttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
- 2. Contenzioso Tributario 2025: Come FunzionaGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 8 maggio 2025
Come funziona il contenzioso tributario? Scoprilo nei dettagli con la nostra guida di Studio Monardo, gli avvocati specializzati in contenziosi tributari. In fondo alla guida poi, potrai trovare tutti i nostri riferimenti per richiedere una consulenza legale personalizzata. 1. Contenzioso Tributario: Introduzione e Quadro Normativo Aggiornato al 2025 Il contenzioso tributario è il procedimento giurisdizionale attraverso cui il contribuente può impugnare gli atti dell'amministrazione finanziaria (come avvisi di accertamento, cartelle di pagamento, rifiuti di rimborso, ecc.) dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria. Nel 2025 tale procedimento si presenta profondamente rinnovato rispetto …
Leggi di più… - 3. La turbata libertà degli incanti tra logiche d'autore e principio di offensivitàhttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
- 4. La turbata libertà degli incanti tra logiche d'autore e principio di offensivitàhttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
- 5. La turbata libertà degli incanti tra logiche d'autore e principio di offensivitàhttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/01/2003, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ogg.: Lavoro LA GORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 00 03 1 /0 3 SE R. G. 17074/00 Cron. N. 32 composta dai seguenti Magistral: Rep. N. -Presidente- Ciciretti 1. Dott. Stefano - Consigliere- 2. " Pietro Ud. 18.10.2002 Cuoco 6 Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere- 3. 4. Maura La Terza - Consigliere- 5. Saverio Toffoli -Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA FL RG, elettivamente domiciliato in Roma, Via An- tonio Gramsci 54, presso lo studio dell'Avv. Mario Buoncristia- no, che lo rappresenta e difende come da procura a margine del ricorso Ricorrente
CONTRO
SVILUPPO ITALIA S.p.A., incorporante della INSUD S.p.A., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore "Ing. Umberto Di Capua, elettivamente domiciliato in Roma, Via Valnerina 40, presso lo studio dell'Avv. Matteo Dell'Olio, che la 4075 2 rappresenta e difende per procura a margine del controricorso Controricorrente per la cassazione della sentenza n. 15832/99 del Tribunale del Lavoro di Roma del 20.1.1999/31.8.1999 nella causa iscritta al n. 17745 del R.G. dell'anno 1996. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18.10.2002 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis, udito l'Avv. Antonio Pellegrini per la controricorrente;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Massimo Fedeli, che ha concluso per il rigetto del ricorso SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 26.10.1993 RG IO conveniva in giudizio dinanzi al Pretore del Lavoro di Roma la INSUD- Nuove Iniziative per il Sud- S.p. A. per sentir dichiarare la nullità o co- munque l'illegittimità del licenziamento intimatogli in data 7.7.1993 e conseguentemente per ottenere la reintegra nel posto di lavoro e la corresponsione delle retribuzioni maturate dalla data del recesso nonché il pagamento, in proprio favore, dell'indennità sostitutiva del preavviso e dell'indennità supple- mentare nella misura massima prevista dal contratto collettivo nazionale di categoria. Premetteva al riguardo che era stato assunto nel 1988 alle di- pendenze della società convenuta con la qualifica di dirigente e direttore generale;
di essere stato sospeso dal servizio dal Com- missario Cigliana in data 7.6.1993, con invito a fruire delle ferie 3 pregresse e di quelli spettanti per l'anno corrente;
di essere stato conseguentemente privato di ogni funzione;
di avere richiesto in via di urgenza la reintegra nelle funzioni;
che nel costituirsi in giudizio la INSUD aveva dedotto di avere proceduto nelle more al licenziamento, comunicato e ricevuto in data 7.7.1993; l'anzidetto provvedimento era affetto da nullità per violazione dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970, da nullità perché intimato in costanza di malattia ed in ogni caso da illegittimità per insus- sistenza di una giusta causa e/o di un giustificato motivo. La convenuta costituendosi contestava la fondatezza della do- manda chiedendone il rigetto. All'esito dell'istruzione l'adito Pretore con sentenza n. 6998 del 26.4.1995 rigettava la domanda. Tale decisione, a seguito di gravame proposto dal IO, veniva confermata dal Tribunale di Roma con sentenza n. 15832 del 31.8.1999 con condanna dell'appellante alle spese del grado. Il Tribunale osservava che: il primo giudice aveva fatto buongo- verno dei poteri istruttori nell'ammissione delle prove ed in par- ticolare correttamente aveva ritenuto la tardività della produzio- ne del documento n. 11; con le lettere 16.6.1993, 21.6.1993 e 22.6.1993 il IO era stato reso edotto dei fatti a lui addedibi- tati;
il IO, tenuto come direttore generale della INSUD a for- nire la massima collaborazione al Commissario Cigliana, non • aveva fornito informazioni circa l'esistenza dell'incarico alla BKR. Il IO ricorre per cassazione con due motivi, ai quali resiste con controricorso la Sviluppo Italia S.p.A., incorporante della INSUD S.p.A. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 Cod. Civ. e 437 C.P.C., nonché omessa motivazione su un punto decisivo della
contro
- versia, in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 C.P.C. per l'erronea statuizione in ordine alle istanze istruttorie proposte dall'appellante. In particolare il IO lamenta il fatto che il Tribunale abbia ri- tenuto di respingere alcune delle richieste istruttorie già avanzate in primo grado dall'appellante e riproposte in sede di appello, specificamente motivando soltanto con riferimento al documento n. 11 allegato all'atto di appello. Tali istanze istruttorie erano così articolate: a) rinnovo della richiesta di ammissione di prova contraria a quella richiesta ed ammessa di parte convenuta (pagg.
5-7 del ricorso in appello); b) rinnovo della richiesta di ordine di esibizione alla INSUD formulata all'udienza del 15.3.1994; c) rinnovo della richiesta di acquisizione di documenti dei quali era stata già chiesta l'ammissione un primo grado (pagg.
8-10 del ricorso in appello); d) richiesta di esibizione di un nuovo documento, di cui si assu- 5 meva la necessità di acquisizione come discendente dalla pro- duzione effettuata dalla convenuta all'udienza del 21.2.1995, ossia all'udienza di discussione della causa in primo grado. Con riguardo in particolare alla parziale ammissione della richie- sta sub c) il ricorrente si duole che il Tribunale abbia motivato la mancata ammissione del documento n. 11 confermando il giudizio pretorile di tardività della produzione e ritenendo che non vi fosse stata alcuna specifica deduzione in ordine alla tempestività della produzione stessa pur chiaramente ed inequivocabilmente formulata nel ricorso in appello. Le esposte ed articolate censure non hanno pregio e vanno di- sattese. Quanto all'ordine di esibizione dei documenti si osserva che trattasi di facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezza- mento del giudice di merito, che non è tenuto a specificare le ra- gioni per le quali ritiene di non avvalersene, sicché il mancato esercizio di tale facoltà non è sindacabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo della motivazione (in questo senso ex plurimis Cass. sentenza n. 15983 del 20 dicembre 2000; Cass. sentenza n. 4363 del 16 maggio 1997). Con riguardo alla richiesta di ammissione di prova contraria di cui al punto a) anzidetto va parimenti rilevato che trattasi di ap- prezzamento discrezionale spettante al giudice di appello. . Circa la mancata ammissione del documento n. 11 si rileva che in ogni caso la doglianza del ricorrente non ha giuridica consisten- za, in quanto il contenuto di tale documento non risulta riportato e trascritto, e ciò in violazione del principio di autosufficienza del ricorso di cassazione, sicché sul punto della asserita tempe- stività della produzione, in relazione anche alle deposizioni dei testi IO e EN, questa Corte non è stato posta in gra- do di esprimere una propria valutazione. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 2119 Cod. Civ. ed omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 C.P.C. Il IO contesta, in primo luogo, la decisone di appello per ave- re esaminato uno soltanto dei tre addebiti a lui mossi dalla INSUD, ossia l'omessa informazione al Commissario Cigliana dell'affidamento di un incarico alla società BKR, tralasciando gli altri due addebiti relativi all'esistenza di una struttura straordi- naria per la gestione delle sovvenzioni CEE e alla vicenda Val- tur-Situr. Il ricorrente sostiene, in secondo luogo, che il Tribunale erronea- mente ha ravvisato gli estremi della giusta causa in relazione alla vicenda dell'incarico alla società BKR sulla base delle dichiara- zioni del Cigliana senza alcuna valutazione delle deposizioni dei testi CI ed IO. Il IO, infine, osserva che il Tribunale ha attribuito rilievo alle circostanze relative alla sede, all'attività e al comportamento della società BKR, che avrebbero dovuto essere valutate alla lu- 7 ce del documento n. 11 di cui al primo motivo del ricorso. Anche le esposte censure contenute nel secondo motivo sono in- fondate. Le questioni sollevate involgono un diverso apprezzamento delle circostanze di fatto, che secondo costante indirizzo di questa Corte è riservato al giudice di merito e è non sindacabile in sede di legittimità, tanto più che la motivazione addotta dal giudice di appello è logica, coerente ed esauriente in relazione a tutti i profili evidenziati. In questo quadro è corretta la motivazione del Tribunale con riguardo alla ritenuta sufficienza di uno solo dei tre addebiti (omessa informazione al Commissario delle informa- zioni circa l'esistenza dell'incarico BKR) ai fini del riconosci- mento della giusta causa di recesso Del pari non è ammissibile in questa sede il riesame delle risul- tanze probatorie, in specie dichiarazioni del Commissario Ciglia- na e dei testi escussi, atteso che il giudice di merito è libero nella valutazione e nella scelta del materiale istruttorio da porre a base della decisione, sempre che vi sia adeguata motivazione, come nel caso di specie. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigetta- to. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQ M
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del 8 giudizio di legittimità, che liquida in € 13,50, oltre € 2000 per onorario di avvocato. Così deciso in Roma addi 18 ottobre 2002 Cup i Ciznets Il Presidente Il Consigliere relatore estensore Alessandro be News IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria -7 ILLoggl, 2013. D IL CANCELLIERE