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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 01/06/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1654/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Cecilia Branca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1654/2021 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASOTTI ISABELLA, presso la Parte_1 P.IVA_1
quale è elettivamente domiciliata
ATTORE-OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAMBELLI MASSIMO, presso il Controparte_1 P.IVA_2
quale è elettivamente domiciliata
CONVENUTO-OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa per tutti i motivi esposti in narrativa,
ACCERTARE E DICHIARARE l'infondatezza ed illegittimità della pretesa creditoria portata in decreto ingiuntivo n°416/20 del 03.04.21, sia nell'an sia nel quantum per tutti i motivi indicati in narrativa e conseguentemente, RESPINGERE la pretesa di pagamento e DICHIARARE illegittimo e/o nullo e/o inefficace, ovvero privare di effetti giuridici nei confronti di il decreto ingiuntivo Parte_1
n°416/21, revocandone l'efficacia.
IN VIA RICONVENZIONALE, ACCERTARE E DICHIARARE il grave inadempimento contrattuale della impresa nell'esecuzione dell'appalto 15.10.20, sicché, accertata la legittimità della CP_1
risoluzione contrattuale ex art art.1453 c.c, e/o art.1662 cc., in ogni caso, ACCERTARE e
DICHIARARE il diritto di ad ottenere il risarcimento dei danni ex art.1223 c.c. derivanti Parte_1
pagina 1 di 16 dall'inadempimento contrattuale della ditta appaltatrice;
conseguentemente CONDANNARE CP_1
[...
in persona del proprio legale rappresentante pro tempore al risarcimento di tutti i danni, patiti e patiendi della società quantificati in €.465.058,43 per maggiori costi d'appalto e perdita Parte_1 del contributo regionale, oltre a circa ulteriori €.100.000,00 o in quella diversa somma che risulterà in corso di causa o sarà ritenuta equa, per revisioni prezzi e mancato guadagno per l'anno 2021, ovvero in quelle diverse maggiori o minori somme che risulteranno in corso di causa, ponendo in compensazione, le predette somme accertate a titolo di risarcimento con eventuali somme che dovessero risultare ancora dovute da parte di a a saldo del contratto Parte_1 CP_1
d'appalto 15.10.20, procedendo quindi alla loro parziale e/o totale compensazione.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari, IVA e CPA ed accessori di legge.”
Per parte convenuta opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
▪ concedere, per le ragioni di cui alla narrativa, la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
ovvero in subordine concedere la provvisoria esecuzione in relazione alle sole somme ritenute non oggetto di contestazione da parte opponente;
▪ respingere l'opposizione con l'aggravio delle spese e confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
▪ in subordine, accertare, riconoscere e dichiarare fondata la richiesta e l'esistenza del diritto fatto valere con il ricorso per ingiunzione dall'odierno opposto e conseguentemente, e per gli effetti, condannare l'opponente a pagare, in favore di , la somma di € 241.976,76 oltre interessi CP_1
(accessori e spese) dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo con rivalutazione o quella somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia all'esito degli accertamenti di causa;
▪ rigettare integralmente ogni e qualunque domanda avversaria svolta in via riconvenzionale siccome inammissibile, infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata, per le ragioni svolte nella narrativa;
▪ condannare in ogni caso l'opponente al pagamento delle spese, diritti ed onorari, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante che tale è e si dichiara.
In via istruttoria, si chiede prova per interrogatorio e per testi sulle sopraesposte numerate circostanze in fatto da intendersi qui trascritte;
ferma la riserva di ulteriormente capitolare nei tempi e modi previsti. Si indicano a testi, salvo altri, i sigg. i Sigg. di Forlì, Testimone_1 Testimone_2
Dott. tutti di Forlì. Testi da sentirsi anche a riprova su avversi capitoli in ipotesi Tes_3
ammessi. Con salvezza di ogni istanza, richiesta, argomentazione, eccezione, difesa.
pagina 2 di 16 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione chiedeva ed otteneva dal suintestato Tribunale l'emissione del decreto ingiuntivo n. Controparte_1
416/2021 nei confronti di Parte_1
Esponeva parte ingiungente di essere creditrice della somma di euro 241.976,76 (oltre interessi ex D. lgs. n. 231/02) per il mancato saldo delle fatture emesse a fronte dell'esecuzione del contratto d'appalto concluso con l'appaltante Parte_1
A sostegno della domanda monitoria allegava le fatture n. 174 e n. 246 del 2021 (doc. 1 del fascicolo monitorio) e produceva, a corredo, l'estratto autentico notarile delle scritture contabili, oltre alla fattura emessa dal notaio per l'autenticazione (docc. 2 e 3 del fascicolo monitorio).
Veniva, dunque, emesso il decreto ingiuntivo n. 416/2021, mediante il quale si ingiungeva a Pt_1
il pagamento della somma di euro 241.976,76 oltre interessi ex D. Lgs. n. 231/2002 e spese di
[...]
giustizia.
Con atto di citazione tempestivamente notificato, interponeva opposizione avverso il Parte_1
citato provvedimento monitorio, svolgendo inoltre domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni cagionati dall'odierna opposta a fronte del suo grave inadempimento.
A sostegno, l'opponente eccepiva:
- Che, a seguito del rinvenimento di materiale tossico presso il cantiere “Verdemare” accertato da e Ausl e della conseguente Ordinanza emessa dal Comune di Cervia sospensiva dei Parte_2 lavori edili, in data 14 ottobre 2020 incaricava della bonifica dell'area, da eseguire con Controparte_1 urgenza sia per ragioni di salvaguardia dell'incolumità pubblica, sia perché aveva Parte_1
ottenuto un contributo regionale di euro 193.707,55 condizionato alla realizzazione delle opere edili di una struttura alberghiera entro agosto 2021 (docc. da 1 a 6 bis di parte opponente); per tali ragioni,
l'appaltatrice aveva assicurato all'odierna opponente di concludere i lavori di bonifica entro 40-50 giorni dal conferimento dell'incarico;
- L'opponente, però, eccepiva in questa sede che si era resa gravemente inadempiente. Controparte_1
Più nel dettaglio, l'appaltatrice (odierna opposta) aveva redatto ed inoltrato con ritardo alle Autorità competenti sia il primo Piano di Lavoro, che quello integrato dalle osservazioni pervenute da queste ultime, alle quali faceva pervenire il Piano solo in data 15 dicembre 2020 e solo dietro sollecitazione dell'appaltante; aveva immotivatamente posticipato la data di inizio lavori di n. giorni 21, cioè all'11 gennaio 2021, sebbene avesse ottenuto già in data 21 dicembre il nulla osta da parte di e Ausl e Pt_2 fosse stata sollecitata dall'opponente ad approntare il cantiere. Una volta iniziati i lavori, nonostante dalle analisi emergesse l'assenza di amianto, rallentava comunque i lavori eseguendo Controparte_1
analisi non necessarie e lavorando ad intermittenza, come tempestivamente denunciato da Pt_1
pagina 3 di 16 s.r.l., che aveva peraltro provveduto già al pagamento di un acconto a mezzo bonifico (docc. da 7 a 16 bis di parte opponente);
- Esponeva inoltre l'opponente che l'opposta, dopo aver comunicato in data 5 marzo 2021 la conclusione dei lavori di smaltimento e l'avvenuta campionatura per le analisi finali, immotivatamente non provvedeva ad inviarne gli esiti ad e Ausl, così facendo slittare il sopralluogo di dette Pt_2
Autorità e il conseguente nulla osta per la riconsegna del cantiere (docc. 17 e 18 di parte opponente);
- Medio tempore, l'opposta inviava un prospetto della contabilità finale dei lavori recante somme quintuplicate rispetto al contratto del 14 ottobre 2020, lavorazioni ulteriori e ore non corrispondenti a quelle effettivamente prestate;
per il che l'opponente provvedeva immediatamente a contestare il documento, oltre a sollecitare la consegna del cantiere e chiedere un incontro per il giorno 18 marzo
2021, al quale però l'opposta non presenziava, come neppure presenziava alle ulteriori date fissate del
19 e del 23 marzo 2021 (docc. da 19 a 22 di parte opponente);
- Intercorreva una corposa corrispondenza tra le parti, nel corso della quale l'opponente lamentava i gravi danni derivanti dal ritardo della consegna del cantiere, che quindi sollecitava, salvo poi formalmente intimarla con pec del 24 marzo 2021, recante altresì contestazione del quantum della domanda di saldo pervenutale dall'opposta in data 18 marzo 2021, accompagnata, però, dal pagamento di un ulteriore acconto di euro 36.000,00 a dimostrazione della sua buona fede (docc. da 23 a 32 di parte opponente);
- Atteso che, in spregio a quanto previsto dalla seconda fase del piano di lavoro, alla data del 15 aprile
2021 non aveva ancora inviato il risultato delle analisi alle Autorità competenti, Controparte_1 Pt_1
non ottenendo riscontro alle ulteriori richieste di confronto, con pec del 19 aprile 2024
[...] comunicava l'intervenuta risoluzione del contratto d'appalto per grave inadempimento, richiedendo altresì la restituzione del cantiere e il risarcimento dei danni, da portarsi in compensazione col saldo dovuto all'opposta (docc. 33 e 34 di parte opponente); CP_
- Con pec del 21 aprile 2021 si rendeva disponibile a riconsegnare il cantiere in data 23 CP_1
aprile 2021 previo pagamento del saldo per i lavori eseguiti;
la richiesta veniva immediatamente contestata dall'opponente (docc. 35 e 36 di parte opponente);
- A conferma del grave ritardo nell'esecuzione delle opere di bonifica, in data 23 aprile 2021 il Comune di revocava l'ordinanza emessa in data 24 settembre 2020 nei confronti di con la Pt_2 Parte_1 quale aveva sospeso i lavori del cantiere “Verdemare”, a fronte del nulla osta rilasciato da e Ausl Pt_2
solamente in data 15 aprile 2021, dunque oltre 1 mese e 10 giorni dopo la dichiarazione di fine lavori
(doc. 37 di parte opponente);
pagina 4 di 16 - Essendo risultati vani i tentativi di trattativa, depositava ricorso ex art. 700 c.p.c. innanzi Parte_1 al Tribunale di Ravenna chiedendo la restituzione del cantiere “Verdemare”, così ottenuta in data 7 maggio 2021 mediante l'intervento dell'Autorità Giudiziaria e dell'Ufficiale Giudiziario UNEP (docc. da 38 a 42 di parte opponente);
- Per quanto sin qui esposto, l'opponente contestava analiticamente la debenza della somma pretesa con ricorso monitorio, non solo infondata nell'an, ma pure errata nel quantum; inoltre, svolgeva domanda riconvenzionale di condanna al risarcimento dei gravi danni cagionati dal ritardo di oltre 76 giorni della consegna del cantiere, complessivamente quantificati in euro 565.058,43, di cui euro 465.058,43 per il notevole aumento dei costi delle opere edili appaltate alla società (la quale richiedeva una Pt_3
revisione in aumento dei prezzi nella misura di euro 271.249,66) e per la perdita del contributo regionale di euro 193.808,77 (invero condizionato al termine delle opere edili in agosto 2021, atteso che l'impresa si era impegnata a svolgere i lavori successivi alla bonifica del cantiere – che da Pt_3
contratto doveva concludersi entro la fine del 2020 – in 8 mesi); ed euro 100.000,00 per l'aggravio degli ulteriori costi occorrendi e per il mancato guadagno derivante dall'utilizzazione della struttura alberghiera negli ultimi mesi della stagione estiva 2021.
Si costituiva chiedendo, previa concessione della provvisoria esecutività al decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 416/2021, la conferma del provvedimento monitorio citato e il rigetto della domanda riconvenzionale svolta dall'opponente.
A tal fine, l'opposta eccepiva:
- Di aver sospeso ex art. 1460 cod. civ. la controprestazione di riconsegna del cantiere, già disponibile da marzo 2021 previo saldo del dovuto di euro 241.976,76 (doc. 5 di parte opposta). Difatti, evidenziava in questa sede che, se, da un lato, mai era stata messa in discussione Controparte_1
l'esecuzione a regola d'arte delle prestazioni appaltatele (docc. 4 e da 17 a 42 di parte opposta), dall'altro lato era altrettanto pacifico che aveva provveduto al pagamento dei soli acconti Parte_1
di euro 40.000,00 (sul maggior importo portato dalle fatture azionate), rimanendo così inadempiente all'obbligazione di pagamento di cui all'art. 19 del contratto del 20 ottobre 2020;
- Esponeva che il preventivo – di poi trasposto nel contratto –stabiliva un prezzo “a misura”; pertanto, eccepiva l'infondatezza delle avverse allegazioni – peraltro generiche – in tema di an e quantum debeatur poiché a fronte del periodico inoltro della crono-contabilità da parte di Controparte_1 Pt_1
non muoveva alcuna contestazione o riserva, né sulla quantità, né sulla tipologia delle lavorazioni
[...]
(docc. da 11 a 17 di parte opposta);
- Contestava la sussistenza del ritardo nell'adempimento del contratto, atteso che, da un lato, il regolamento contrattuale non prevedeva alcun termine e/o limitazione temporale, difatti le prime pagina 5 di 16 doglianze attoree venivano rimostrate solo durante l'esecuzione del contratto;
dall'altro, le prestazioni venivano eseguite nel modo più celere possibile, seppur compatibilmente alle tempistiche imposte dalle prescrizioni di legge;
- Peraltro, aggiungeva l'opposta, l'assenza di un termine discendeva dall'impossibilità di definire a priori i tempi necessari alla bonifica, dipendenti dalla quantità e qualità dei rifiuti rinvenibili in cantiere;
- Evidenziava l'irricevibilità, per oggettiva impossibilità e/o inopportunità, delle richieste di avviare le lavorazioni del cantiere durante il periodo natalizio o di saltare alcune tappe e stravolgere l'iter normativo per le opere di bonifica, che incautamente avanzava al solo scopo di accelerare Parte_1
l'esecuzione del contratto;
- Alla stessa stregua, respingeva l'accusa avversaria di aver rallentato le tempistiche attraverso conferimenti dei rifiuti in discarica in misura minore al carico dei camion: a tal fine eccepiva di aver seguito pedissequamente il Piano di Lavoro - già completo al primo inoltro, ma bisognevole di modifiche a seguito di primo vaglio delle Autorità - e le prescrizioni normative di settore;
- L'opposta sottolineava come le stesse Autorità competenti avevano certificato l'esecuzione a regola d'arte delle opere appaltatele dall'opponente (doc. 10 di parte opposta);
- Ulteriormente, eccepiva l'infondatezza della domanda risarcitoria svolta in via Controparte_1 riconvenzionale da controparte, stante la non imputabilità dei danni asseritamente subiti e l'estraneità dell'opposta rispetto ai rapporti contrattuali con la società appaltatrice Pt_3
- In ultimo evidenziava l'irrilevanza dei documenti prodotti da controparte che contestava, dunque, analiticamente in sede di comparsa.
Alla prima udienza del 13 dicembre 2021 il Giudice rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo n. 416/2021, ritenendo sussistente, a fondamento dell'opposizione, un principio di prova scritta e ritenendo necessari approfondimenti circa gli aspetti relativi sia all'eventuale inadempimento, sia alla sussistenza dei conseguenti danni.
Contestualmente, concedeva i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
All'esito dell'istruttoria orale avvenuta mediante prova per testi ed interpello, il Giudice conferiva incarico al CTU ing. sul quesito “Il CTU, esaminati atti e documenti di causa e solo dietro Persona_1
consenso dei difensori documenti non prodotti, - Esamini il rapporto contrattuale tra le parti e lo descriva;
- Alla luce delle risultanze, anche istruttorie, dica se le prestazioni sono state adempiute in tutto o in parte, anche tenendo conto di quanto dedotto e richiesto dall'opponente; - Descriva e quantifichi il valore dell'eventuale danno subito dall'opponente; - Avendo riguardo alla richiesta di cui al decreto ingiuntivo, oltre a dire se essa risulta fondata e riscontrata, indichi il credito
pagina 6 di 16 dell'opposta e, in caso di accertato danno per l'opponente, proceda al ricalcolo delle somme dare/avere; - Indichi ogni circostanza utile e tenti la conciliazione”.
Il CTU ing. depositava l'elaborato peritale in data 21 agosto 2024. Per_1
Con ordinanza emessa in data 4 ottobre 2024 - a scioglimento della riserva assunta in sede d'udienza del 30 settembre 2024 nel corso della quale la difesa attorea aveva eccepito la nullità della CTU chiedendone la rinnovazione o, comunque, la chiamata dell'ing. a chiarimenti - il Giudice, Per_1
ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per precisazione delle conclusioni.
Dunque, all'udienza del 10 febbraio 2025 le parti precisavano come sopra le conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'opposizione è infondata e il decreto ingiuntivo n. 416/2021 deve, quindi, essere confermato.
Il presente giudizio a cognizione piena scaturisce dall'opposizione interposta da al decreto Parte_1
ingiuntivo appena citato, chiesto e ottenuto da per la somma di euro 241.976,76 (oltre Controparte_1
interessi ex D. Lgs. n. 231/2002).
Parte opposta allegava di cui asseriva essere creditrice sulla base di due fatture emesse dopo aver eseguito l'incarico conferitole con contratto d'appalto.
In questa sede, dunque, è dovere del Giudice accertare anzitutto la fondatezza della pretesa creditoria fatta valere dalla parte opposta, tenendo presente che essa assume la posizione sostanziale di attrice;
l'opponente, invece, assume la posizione sostanziale di convenuta, per il che è su di essa, cioè su che incombe l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso monitorio, facendo Parte_1 valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta alla creditrice la quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge, compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte dell'opponente, del fatto invocato dalla creditrice e opposta, a sostegno della pretesa azionata.
In assolvimento del suddetto onere probatorio, ha prodotto in questa sede anzitutto il Controparte_1 contratto d'appalto concluso tra le parti in data 20 ottobre 2020, sebbene preventivato in data 14 ottobre
2020 (doc. 4 di parte opposta), oltre alle fatture n. 174 e n. 246 del 2021 azionate in monitorio, debitamente riversate in atti nel presente procedimento sub doc. b.
Parimenti ha sufficientemente adempiuto all'allegazione dell'inadempimento di a tal fine Parte_1
producendo la diffida di pagamento del saldo dovuto inviata alla debitrice a mezzo pec in data 15 marzo 2021 (pagg 16 e 17 del doc. 16 di parte opposta).
pagina 7 di 16 Di contro, l'opponente ha contestato il credito vantato da controparte sulla base di due principali argomenti: in primo luogo, ha eccepito l'inesatto adempimento di consistito nel ritardo Controparte_1 accumulato nell'esecuzione dell'opera e nel ritardo della riconsegna del cantiere;
in secondo luogo, ha eccepito comunque l'errata quantificazione della somma pretesa ed azionata.
Ebbene, muovendo dai fatti pacifici si rileva che è senza dubbio sorto – a far data dall'accettazione del
20 ottobre 2020 (pag. 3 del doc. 4 di parte opposta) del preventivo datato 14 ottobre 2020 – un rapporto contrattuale d'appalto avente ad oggetto il conferimento a da parte di Controparte_1 Pt_1
dell'incarico di bonificare l'area del cantiere c.d. “Verdemare” sito in Milano Marittima alla via
[...]
Romagna, 86, (area) risultata infatti contaminata da cemento amianto, come da ordinanza n. 52, contingibile e urgente, emessa dal Sindaco di Cervia in data 24 settembre 2020, con la quale venivano sospesi i lavori edili (prot. N. 48299, cfr. doc. 5 di parte opponente).
È bene smentire da subito la tesi sviluppata dalla difesa di parte opponente secondo cui il totale di cui al punto 21 del contratto doveva intendersi quale costo finale, o tetto massimo, a fronte della previsione, appunto, di un importo complessivo e di quantità presunte.
In altre parole, secondo l'opponente il prezzo sarebbe stato convenuto “a corpo” e non “a misura”.
Così non è ed è sufficiente a tal fine evidenziare che, da un lato, l'importo di euro 45.277,00 veniva barrato in sede di accettazione della proposta, e sostituito da “a misura”, come peraltro “a misura” è più volte riportato nel regolamento contrattuale;
dall'altro, che nel secondo paragrafo della “Premessa”, sono esplicitate le obiettive ragioni per cui già il preventivo era “valutabile solo a misura” (cfr. doc. 4 di parte opposta).
Posto quanto sopra, in tema di adempimento è altrettanto pacifico, nonché dimostrato documentalmente, che l'opera di bonifica sia stata portata a termine secondo le regola dell'arte: di ciò vi è prova nella documentazione proveniente dalle Autorità competenti e – soprattutto – nell'ordinanza comunale n. 16 emessa dal Sindaco di Cervia in data 23 aprile 2021, con la quale si revocava la precedente ordinanza n. 52 del 24.09.2020, vista la nota che perveniva da nella quale si dava atto Pt_2 che “alla luce dei risultati analitici di fine cantiere […] si può affermare che la rimozione dei rifiuti
[…] è avvenuta correttamente secondo quanto previsto dalla ordinanza n. 52/2020 e nel rispetto del
PdL presentato dalla ditta per conto della proprietà (cfr. doc. 10 di parte Controparte_1 Parte_1
opposta).
però, si oppone alla pretesa creditoria sulla base di due eccezioni, di seguito sopposte a Parte_1
vaglio: inesatto adempimento del contratto da parte di consistito nel ritardo da essa Controparte_1 accumulato nell'esecuzione delle opere di bonifica peraltro aggravate da operazioni non richieste o non pagina 8 di 16 correttamente eseguite;
esorbitanza del quantum preteso, asseritamente quintuplicato rispetto al preventivo.
CP_ Sull'inesatto adempimento di CP_1
Preliminarmente deve evidenziarsi che il regolamento contrattuale non prevedeva alcun termine essenziale, né penali in caso di ritardo dell'esecuzione delle opere appaltate.
Tuttavia, come già sommariamente esposto in sede di ordinanza del 13 dicembre 2021 – con la quale veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutività – tali lacune pattizie non valgono ad escludere la configurabilità dell'inesatto adempimento allorquando sia nota l'urgenza o comunque la sussistenza di giustificazioni idonee a scandire temporalmente l'esecuzione delle obbligazioni, come nei fatti che occupano (cfr. “Premessa” del contratto, laddove si legge “…Ciò conferma il seguente preventivo a misura, in quanto soggetto a lavorazioni, opere ed oneri non computabili e non analizzabili a priori, anche in funzione della tempistica ristretta serrata e corrente richiesta ed imposta dal committente nonché dalle forze dell'ordine”).
Pertanto, occorrerà comunque verificare se, e in che misura, sia configurabile l'inesatto adempimento, fermo restando che non può prescindersi da un'indagine circa l'imputabilità del ritardo, la cui prova liberatoria incombe sulla parte obbligata.
La contestazione mossa da si basa su specifiche allegazioni che si riporteranno, ed Parte_1
analizzeranno, di seguito, anche alla luce degli esiti peritali:
a) Ritardo di nella presentazione, all'Ausl e di del Piano di Lavoro Controparte_1 Pt_2 Pt_2
aggiornato a fronte delle osservazioni mosse dalle citate Autorità competenti: il Piano di Lavoro veniva trasmesso solo in data 15 dicembre 2020 (doc. 9 di parte opponente).
È bene partire dalla scansione temporale con cui si è svolta la fase di redazione e presentazione del
Piano di Lavoro, che il CTU ha correttamente accertato essere avvenuta analiticamente in questa cronologia: “• trasmissione del 1° piano di lavoro avvenuta il 6/11/2020 • richieste di integrazioni pervenute dall'Ausl il 19/11/2020 • trasmissione di nuovo piano di lavoro comprensivo di integrazioni il 14/12/2020 • in data 23/12/2020 Ausl trasmette il proprio nulla-osta al nuovo piano di lavoro […]”.
A riguardo, l'opposta ha anzitutto eccepito che la necessità di presentare un secondo [rectius un'integrazione al] Piano rispondeva ai rilievi sollevati da e Ausl relativi alla tipologia di Pt_2
materiale rinvenibile (amianto friabile, piuttosto che compatto).
Difatti, dalle emergenze istruttorie emerge che il primo PdL veniva inoltrato alle citate Autorità già in data 6 novembre 2020 e all'esito si procedeva ad un incontro con queste (il teste
[...]
, in risposta al capitolo “[Vero che] Sottoscritto il contratto, nella medesima settimana, Tes_4
pagina 9 di 16 P.I. 2000 fissava con l'AUSL di competenza un incontro che ebbe a svolgersi insieme al Direttore
Lavori Arch. ”, dichiarava “Sì, ero presente all'incontro.”. Mentre, il teste Per_2 [...]
in risposta al capitolo “[Vero che] In data 06/11/2020, in seguito a detto incontro, Tes_1
svoltosi presso la sede degli enti di sorveglianza AUSL di , inoltrava il primo Pt_2 CP_1 piano di lavoro?”, dichiarava: “Sì, confermo. L'ho inoltrato io.”), salvo poi ricevere richieste d'integrazioni solo in data 19 novembre 2020.
Tuttavia, quel che determina il rigetto dell'esaminanda contestazione è la dimostrazione che
[...]
ha tenuto un comportamento sollecito (come emerso anche in sede testimoniale nella CP_1 misura in cui a domanda ha risposto “Preciso che relativamente all'urgenza, nel piano Tes_2 di lavoro viene descritta in prima pagina per via dell'ordinanza per sollecitare gli enti di competenza alla presa visione dei piani di lavoro. Ciò perché nei casi ordinari, trascorsi i 30 giorni si forma il silenzio assenso e quindi iniziamo i lavori. Quindi i piani di lavoro sono stati fatti
Part entrambi con carattere d'urgenza poiché erano già pervenute le osservazioni dell' che chiaramente evidenziavano la presenza di amianto, confermata anche dalle foto e dalla precedente ordinanza.”) nonostante la particolare complessità tecnica dell'incarico appaltato, confermata anche dal CTU che in perizia ne dava debitamente atto: “In merito alla tempistica ho analizzato tutta la corrispondenza che l'impresa ha avuto con gli organi di controllo. Si tratta un intervento CP_1 di bonifica delicato sotto il profilo ambientale e delicato per l'aspetto della sicurezza degli operatori che prevede una responsabilità anche degli organi di controllo che entrano nel merito delle scelte operative attraverso l'approvazione del Piano di Lavoro. Gli organi di controllo vengono costantemente informati sull'andamento dei lavori attraverso comunicazioni periodiche nelle quali si trasmette l'esito delle analisi delle campionature a seguito delle quali si ottiene il benestare allo smaltimento.”
Tutto ciò porta a ritenere sussistenti obiettive circostanze (in particolare l'integrazione per amianto friabile) che hanno determinato uno slittamento delle tempistiche non dipendente da responsabilità dell'appaltatrice, avendo essa mantenuto una condotta conforme alla diligenza qualificata dovuta, tenuta in debito conto la particolare complessità tecnica delle opere appaltate.
b) Ritardato inizio dei lavori, arbitrariamente posticipato da all'11 gennaio 2021. Controparte_1
Sul punto, si osserva quanto di seguito.
In data 18 dicembre 2020, comunicava l'avvio dei lavori il successivo 11 gennaio Controparte_1
2020, “previo vostro [cioè di consenso”. Parte_1
pagina 10 di 16 L'opponente, però, riscontrava detta comunicazione solo in data 28 dicembre 2020 (ergo, spirato persino il termine di cui alla data di inizio lavori indicata nel Piano di Lavoro del 21 dicembre
2020).
Peraltro, con successiva missiva del 29 dicembre 2020 teneva a precisare che le attività richieste con precedente comunicazione (“sistemare la recinzione […]” di cui al doc. 13 di parte opponente) non dovevano “considerarsi come un inizio lavori, per questo ci siamo già informati altrimenti non
l'avremmo richiesto”, così dimostrando per fatti concludenti il proprio consenso alla posticipazione in discorso.
Senza sottacere le ulteriori e fondate ragioni sottese allo slittamento, come emerse dalle risultanze peritali.
Il CTU, infatti, precisava che “che il periodo di festività natalizie, come pure l'intervallo di due settimane di ferragosto, per l'edilizia costituiscono dei tempi in cui tutta la catena dei fornitori e delle attività legate direttamente al settore si ferma”: a tali considerazioni si ritiene di aderire anche sulla base di quanto sopra argomentato, atteso che evidentemente tali esigenze erano note anche a che nulla opponeva alla posticipazione. Parte_1
c) Ritardata esecuzione delle opere di bonifica: oltre ad una prima interruzione durata fino al 18 gennaio 2021 (dall'11 gennaio 2021), l'opposta avrebbe assunto – secondo la ricostruzione attorea
– una condotta ingiustificatamente dilatoria, non solo eseguendo le opere ad intermittenza, ma anche aggravando l'iter con esami non “necessari” data l'assenza di amianto di volta in volta confermata dalle analisi.
L'impostazione difensiva di parte opposta è infondata: riceveva la cronocontabilità Parte_1 tempestivamente (docc. da 11 a 16 di parte opposta); ciononostante, l'unica analitica contestazione
(esaminati i documenti citati dal CTP a pag. 7 delle sue osservazioni) è stata mossa dall'opponente solo in sede di atto introduttivo (e ribadita in comparsa conclusionale).
Discorso a parte merita la tempestiva e specifica contestazione della prima interruzione (del 18 gennaio 2021, doc. 14 di parte opponente), ancorché superata dalla dimostrazione che CP_1 non poteva certamente procedere fino all'ottenimento dell'esito dei certificati di laboratorio
[...]
della prima campionatura (pag. 6 della CTU).
Ebbene, per quanto suesposto è certamente condivisibile quanto affermato dall'ing. in sede di Per_1
CTU, ovvero che “E' presentata ora, nell'atto di citazione, una disamina puntuale in cui si definiscono ore di lavoro differenti o ore di mezzi meccanici difformi da quelli presenti in contabilità. è il costruttore dell'opera, e ben dovrebbe sapere che la contestazione di Parte_1
una contabilità a misura, per quanto riguarda le ore lavoro, deve avvenire a stretto giro, al fine di
pagina 11 di 16 permettere uno scambio immediato tra le parti ed in contraddittorio. Com'è possibile oggi discutere su quantità di ore impiegate minori in alcune giornate specifiche. L'unica denuncia in tal senso avviene da parte di tramite pec in data 15 marzo 2021, a cantiere ultimato, ma nella Pt_1 denuncia non è riportata una contestazione puntuale della contabilità. “rappresenta che Pt_1
nei vostri conteggi i costi delle analisi sono aumentati notevolmente rispetto a quelli correnti, sono stati scorporati costi per l'equipaggiamento lavorativo necessario per le lavorazioni che invece in preventivo erano inclusi, ed avete conteggiato ore di lavoro effettivamente mai prestate”. Non esiste nella contestazione un'analisi puntuale della contabilità, una correzione della medesima contabilità, con la proposta di cifre in difformità da quelle ricevute. Di seguito si entra nel merito della contestazione riportata in corsivo.”; nonché “Le valutazioni sulle ore di lavoro dovevano essere fatte settimanalmente o giornalmente, attivando eventualmente un registro delle presenze da controfirmare da parte di entrambe i contraenti. Ma tale procedura non era prevista in contratto, ne mi risulta sia stata richiesta da . La società ha trasmesso via PEC a le Pt_1 CP_2 Pt_1
ore di lavoro svolte e comunque la crono-contabilità del cantiere. La prima PEC risale al 2 febbraio, a circa 20 giorni dall'inizio delle lavorazioni, poi successivamente è stata trasmessa la crono-contabilità con cadenza di 7/10 giorni fino al termine delle lavorazioni.”
Alla stessa stregua, appare dimostrato che abbia diligentemente adempiuto l'incarico Controparte_1
conferitole, nonostante le asserzioni dell'opponente esposte sin dall'atto introduttivo e secondo le quali l'opposta avrebbe eseguito analisi non necessarie: l'oblata non ha fatto altro che dare esatta esecuzione al Piano di Lavoro, segnatamente alle fasi di cui al paragrafo 10.3 (doc. 9 di parte opponente), e adempiere agli obblighi di fonte legale su di essa discendenti dalla normativa di cui al
D.lgs. 81/2008, come correttamente eccepito dall'opposta in sede di seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Neppure la generica contestazione relativa al carico del camion, inferiore alla portata, merita accoglimento: come correttamente evidenziato da la pec del 27 febbraio 2021 (doc. Controparte_1
37 di parte opposta) comunicava la presenza di un piccolo – ed ultimo – cumulo rimanente dai precedenti conferimenti che pertanto necessitava di un conferimento ad hoc, dato il limite massimo dei precedenti conferimenti imposto dalla normativa di settore e previsto dal Piano di Lavoro di 250 tonnellate.
Mentre, dunque, l'opponente allegava la sola pec ut supra esaminata a sostegno della propria contestazione, l'opposta allegava di aver correttamente eseguito le prestazioni in discorso anche attraverso l'istruttoria orale: il teste in risposta al capitolo “ [Vero che] Per le macerie Tes_2
aventi codice CER 170904, e AUSL, come da piano di lavoro Fase 7, prescrivono di Pt_2
pagina 12 di 16 contenere campionamento e analisi di classificazione dei rifiuti entro le 250 tonnellate di macerie vagliate e pulite?” dichiarava “Sì, è vero. È prescritto nel piano di lavoro”; il teste Tes_5
CP_ escavatorista di invece, in risposta al capitolo “[Vero che] I cumuli di
[...] CP_1 macerie venivano pertanto preparati in quantità pari a circa 250 tonnellate l'uno, poi campionati ed analizzati?” dichiarava “Sì, la quantità era di massimo 250 tonnellate perché era una disposizione dell' ”. Pt_5
d) Ritardata consegna del cantiere da parte di Controparte_1
Sul punto è sufficiente ritenere meritevole di accoglimento l'eccezione sollevata dall'opposta secondo cui, a fronte del mancato saldo da parte dell'opponente, sospendeva il Controparte_1
proprio adempimento non procedendo alla riconsegna del cantiere, seppure già disponibile come più volte comunicato all'opponente che, in spregio a quanto previsto dal regolamento contrattuale, non provvedeva al saldo del dovuto.
Sul tema si è espressa anche la Corte di Cassazione, stabilendo che “anche nell'appalto si applicano
i principi generali in materia di contratti a prestazioni sinallagmatiche, per cui, se il committente rifiuta ingiustificatamente di pagare il residuo corrispettivo, l'appaltatore può legittimamente rifiutare, in applicazione del principio "inadimplendi non est adimplendum", di consegnargli la restante parte dell'opera, senza che ciò legittimi il committente ad addurre la mancata accettazione di essa per escludere il suo inadempimento” (Cass. Civ. sent. n. 8906/2013).
All'esito di una valutazione delle rispettive prestazioni, rectius del sinallagma contrattuale,
l'invocata disposizione di cui all'art. 1460 cod. civ. deve ritenersi certamente operativa: mentre aveva corrisposto esclusivamente la somma di euro 48.800 ( con bonifico del Parte_1
27/01/2021 pari ad euro 12.200 e bonifico del 24/03/2021 pari ad euro 36.600), Controparte_1
aveva eseguito completamente le prestazioni appaltatele dal valore complessivo di euro 290.776,76
(“fattura n° 23 del 22/01/2021 10.000 € +IVA 22% = 12.200 € fattura n° 174 del 28/02/2021
100.000 € +IVA 22% = 122.000 € fattura n° 246 del 15/03/2021 128341,61€ +IVA 22% =
156.576,76 €”, pag. 12 della CTU), come dimostrava alla stessa attraverso il regolare Parte_1
inoltro dei cronoprogrammi – non contestati specificamente e tempestivamente – e dall'ottenimento del riscontro positivo da parte dalle Autorità competenti.
Da qui, deve ritenersi legittima la ritenzione del cantiere da parte di e dunque non Controparte_1 configurabile il ritardo imputatole dall'opponente.
Conclusivamente, non può ritenersi sussistente alcun inesatto adempimento imputabile a colpa di
[...]
la quale ha in questa sede dimostrato di aver, viceversa, adempiuto correttamente alle CP_1 prestazioni di cui al contratto d'appalto concluso tra le parti in causa.
pagina 13 di 16 Sul quantum preteso da Parte_6 ha contestato l'applicazione di prezzi quintuplicati rispetto a quelli previsti dal preventivo
[...]
e, dopo l'accettazione, dal contratto d'appalto.
Ebbene, sul punto è indispensabile ricorrere agli esiti peritali, pienamente condivisi dalla scrivente.
L'ing, dopo aver analizzato la contabilità ha, difatti, riscontrato che “che il totale riportato nella Per_1
contabilità di PI2000 come somma di prodotti tra quantità e prezzi unitari è corretto e ammonta a
238.341,76 €. Una parte del montante complessivo, 121.415,11 € è rappresentato dai costi degli smaltimenti a discarica dei materiali caricati dal cantiere e trasportati, secondo i formulari presso le discariche autorizzate (pari a circa il 51% del totale). Su questi quantitativi sono stati applicati i prezzi unitari di contratto. I costi dei campionamenti e delle analisi di laboratorio ammontano a 36.839 €
(pari a circa il 15% del totale). I costi di manodopera ammontano a 35.000 € circa (pari al 15% del totale), anche per questi sono stati applicati i prezzi unitari di contratto. I costi dei mezzi meccanici
(escavatore e camion di trasporto) ammonta a 31.067,50 €, con prezzi unitari da contratto. (pari a circa il 13% del totale). Infine un 6% del costo totale è da attribuire alle stesure dei piani operativi e della relazione finale, accantieramento, utilizzo dei DPI e dei presidi di sicurezza per il lavaggio (tnt) e la nebulizzazione. Il prezzo del t.n.t. (2,5 €/mq) è congruo con i prezzi di mercato. Anche il nolo del nebulizzatore è in linea. L'accantieramento, essendo un prezzo a corpo, coincide con quanto indicato in contratto. In merito ai DPI si è già detto. In conclusione l'importo finale dell'appalto è conseguente alle quantità delle lavorazioni compiute, ai prezzi unitari di contratto e a nuovi prezzi (che hanno un peso marginale sul totale) che sono coerenti con il mercato.” (pagg. 9 e 10 della CTU).
Dagli accertamenti compiuti, ribadendo quanto suesposto circa la pattuizione del prezzo a misura e la correttezza dei lavori (in quantità e qualità) eseguiti da contabilizzati e comunicati Controparte_1
tramite cronoprogramma mai specificamente e tempestivamente contestati, deve ritenersi pienamente suffragata la pretesa creditoria vantata dall'opposta.
Ed infatti, il CTU correttamente ha accertato che “ […] la richiesta di cui al decreto ingiuntivo sia fondata e riscontrata. In particolare, riguardo al credito della esso coincide con quanto CP_2 indicato nel decreto ingiuntivo. Si assume la contabilità di importo pari a 238.341,61 € + IVA CP_1
22% = 290.776,76 € Pagamenti fatti 40.000 € + IVA 22% = 48.800,00 € = Credito residuo 241.976,76
€ Credito vantato da senza sconti e senza interessi. In particolare si arriva a detta somma dalle CP_2 seguenti fatture: fattura n° 23 del 22/01/2021 10.000 € +IVA 22% = 12.200 € fattura n° 174 del
28/02/2021 100.000 € +IVA 22% = 122.000 € fattura n° 246 del 15/03/2021 128341,61€ +IVA 22% =
156.576,76 € Totale fatture 290.776,76 € Acconti pagati. Bonifico del 27/01/2021 pari a 12.200 €
Bonifico del 24/03/2021 pari a 36.600 € Totale acconti 48800 € Pertanto il credito di ammonta CP_2
pagina 14 di 16 a 241.976,76 € , si tratta della medesima somma che ingiunge a pagare nel decreto CP_2 Pt_1 ingiuntivo.”
Peraltro, è pienamente condivisibile la risposta data dal CTU all'osservazione del CTP attoreo rispetto all'esecuzione di analisi non più necessarie a fronte della riscontrata assenza di amianto.
Difatti – posto che l'ordinanza sindacale n. 52/2020 aveva sospeso i lavori edili proprio per la presenza di amianto compatto, ma ipotizzando anche “che lo sbriciolamento dell'amianto in matrice compatta avvenuto in seguito ad una demolizione complessiva e non selettiva da parte di , avrebbe Pt_1 potuto dare origine a fibre disperse nel cantiere e nell'aria [che] All'esito dei campionamenti effettuati
a più riprese, anche campionamenti d'aria, non sono emerse fortunatamente fibre disperse”, sebbene
“il codice di rifiuto (riportato nei formulari) dei materiali portati in discarica ripetutamente richiamato
è il codice 170605 “Materiali da costruzione – materiali edili contenente amianto in matrice cementizia o resinoide” – non era nelle condizioni di dover autorizzare le analisi, erano gli Pt_1
organi di controllo che con le richieste integrative al 1° piano di lavoro hanno imposto tutta una serie di campionamenti dell'aria e dei materiali sotto la loro stringente approvazione. Prima del trasporto a discarica era obbligata a trasmettere con pec i risultati delle prove di laboratorio eseguite a CP_2 seguito dei campionamenti. In particolare, si evince dal 2° piano di lavoro che “verranno eseguite quotidianamente analisi di eventuali fibre in aerodispersione […].
Peraltro, proprio per la ciclicità con cui venivano eseguiti i medesimi campionamenti, non avrebbe configurato un comportamento diligente quello richiesto da poiché non poteva con certezza Pt_1
escludersi a priori che il successivo campionamento avrebbe dato riscontro negativo.
Dunque, accertata come sopra la correttezza della cronocontabilità rispetto al contratto concluso dalle parti, l'eccezione non potrà trovare accoglimento.
Sulla domanda risarcitoria.
Dalla non configurabilità dell'inesatto adempimento e dalla non imputabilità del ritardo all'impresa opposta - come già più volte ribadito - discende il rigetto della domanda di risarcimento dei danni domandati dal committente.
Conclusioni e spese di giudizio.
Conclusivamente, il decreto ingiuntivo n. 416/2021 deve essere confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo conformemente a quanto previsto dal D.M. 55/14, come aggiornato.
Le spese di CTU dovranno porsi definitivamente a carico di Parte_1
P.Q.M.
pagina 15 di 16 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 416/2021 emesso dal Tribunale di
Forlì, che dichiara definitivamente esecutivo;
2. Rigetta le domande riconvenzionali svolte dall'attrice opponente nei confronti della convenuta opposta;
3. Dichiara tenuta e condanna parte attrice opponente al pagamento, in favore di parte convenuta opposta, della somma di euro 14.103,00 a titolo di compensi, oltre a spese generali al 15%, IVA
e CPA come per legge. Spese da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario;
4. Spese di CTU definitivamente poste a carico di parte attrice opponente.
Forlì, 1 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Maria Cecilia Branca
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Cecilia Branca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1654/2021 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASOTTI ISABELLA, presso la Parte_1 P.IVA_1
quale è elettivamente domiciliata
ATTORE-OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAMBELLI MASSIMO, presso il Controparte_1 P.IVA_2
quale è elettivamente domiciliata
CONVENUTO-OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa per tutti i motivi esposti in narrativa,
ACCERTARE E DICHIARARE l'infondatezza ed illegittimità della pretesa creditoria portata in decreto ingiuntivo n°416/20 del 03.04.21, sia nell'an sia nel quantum per tutti i motivi indicati in narrativa e conseguentemente, RESPINGERE la pretesa di pagamento e DICHIARARE illegittimo e/o nullo e/o inefficace, ovvero privare di effetti giuridici nei confronti di il decreto ingiuntivo Parte_1
n°416/21, revocandone l'efficacia.
IN VIA RICONVENZIONALE, ACCERTARE E DICHIARARE il grave inadempimento contrattuale della impresa nell'esecuzione dell'appalto 15.10.20, sicché, accertata la legittimità della CP_1
risoluzione contrattuale ex art art.1453 c.c, e/o art.1662 cc., in ogni caso, ACCERTARE e
DICHIARARE il diritto di ad ottenere il risarcimento dei danni ex art.1223 c.c. derivanti Parte_1
pagina 1 di 16 dall'inadempimento contrattuale della ditta appaltatrice;
conseguentemente CONDANNARE CP_1
[...
in persona del proprio legale rappresentante pro tempore al risarcimento di tutti i danni, patiti e patiendi della società quantificati in €.465.058,43 per maggiori costi d'appalto e perdita Parte_1 del contributo regionale, oltre a circa ulteriori €.100.000,00 o in quella diversa somma che risulterà in corso di causa o sarà ritenuta equa, per revisioni prezzi e mancato guadagno per l'anno 2021, ovvero in quelle diverse maggiori o minori somme che risulteranno in corso di causa, ponendo in compensazione, le predette somme accertate a titolo di risarcimento con eventuali somme che dovessero risultare ancora dovute da parte di a a saldo del contratto Parte_1 CP_1
d'appalto 15.10.20, procedendo quindi alla loro parziale e/o totale compensazione.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari, IVA e CPA ed accessori di legge.”
Per parte convenuta opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
▪ concedere, per le ragioni di cui alla narrativa, la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
ovvero in subordine concedere la provvisoria esecuzione in relazione alle sole somme ritenute non oggetto di contestazione da parte opponente;
▪ respingere l'opposizione con l'aggravio delle spese e confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
▪ in subordine, accertare, riconoscere e dichiarare fondata la richiesta e l'esistenza del diritto fatto valere con il ricorso per ingiunzione dall'odierno opposto e conseguentemente, e per gli effetti, condannare l'opponente a pagare, in favore di , la somma di € 241.976,76 oltre interessi CP_1
(accessori e spese) dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo con rivalutazione o quella somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia all'esito degli accertamenti di causa;
▪ rigettare integralmente ogni e qualunque domanda avversaria svolta in via riconvenzionale siccome inammissibile, infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata, per le ragioni svolte nella narrativa;
▪ condannare in ogni caso l'opponente al pagamento delle spese, diritti ed onorari, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante che tale è e si dichiara.
In via istruttoria, si chiede prova per interrogatorio e per testi sulle sopraesposte numerate circostanze in fatto da intendersi qui trascritte;
ferma la riserva di ulteriormente capitolare nei tempi e modi previsti. Si indicano a testi, salvo altri, i sigg. i Sigg. di Forlì, Testimone_1 Testimone_2
Dott. tutti di Forlì. Testi da sentirsi anche a riprova su avversi capitoli in ipotesi Tes_3
ammessi. Con salvezza di ogni istanza, richiesta, argomentazione, eccezione, difesa.
pagina 2 di 16 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione chiedeva ed otteneva dal suintestato Tribunale l'emissione del decreto ingiuntivo n. Controparte_1
416/2021 nei confronti di Parte_1
Esponeva parte ingiungente di essere creditrice della somma di euro 241.976,76 (oltre interessi ex D. lgs. n. 231/02) per il mancato saldo delle fatture emesse a fronte dell'esecuzione del contratto d'appalto concluso con l'appaltante Parte_1
A sostegno della domanda monitoria allegava le fatture n. 174 e n. 246 del 2021 (doc. 1 del fascicolo monitorio) e produceva, a corredo, l'estratto autentico notarile delle scritture contabili, oltre alla fattura emessa dal notaio per l'autenticazione (docc. 2 e 3 del fascicolo monitorio).
Veniva, dunque, emesso il decreto ingiuntivo n. 416/2021, mediante il quale si ingiungeva a Pt_1
il pagamento della somma di euro 241.976,76 oltre interessi ex D. Lgs. n. 231/2002 e spese di
[...]
giustizia.
Con atto di citazione tempestivamente notificato, interponeva opposizione avverso il Parte_1
citato provvedimento monitorio, svolgendo inoltre domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni cagionati dall'odierna opposta a fronte del suo grave inadempimento.
A sostegno, l'opponente eccepiva:
- Che, a seguito del rinvenimento di materiale tossico presso il cantiere “Verdemare” accertato da e Ausl e della conseguente Ordinanza emessa dal Comune di Cervia sospensiva dei Parte_2 lavori edili, in data 14 ottobre 2020 incaricava della bonifica dell'area, da eseguire con Controparte_1 urgenza sia per ragioni di salvaguardia dell'incolumità pubblica, sia perché aveva Parte_1
ottenuto un contributo regionale di euro 193.707,55 condizionato alla realizzazione delle opere edili di una struttura alberghiera entro agosto 2021 (docc. da 1 a 6 bis di parte opponente); per tali ragioni,
l'appaltatrice aveva assicurato all'odierna opponente di concludere i lavori di bonifica entro 40-50 giorni dal conferimento dell'incarico;
- L'opponente, però, eccepiva in questa sede che si era resa gravemente inadempiente. Controparte_1
Più nel dettaglio, l'appaltatrice (odierna opposta) aveva redatto ed inoltrato con ritardo alle Autorità competenti sia il primo Piano di Lavoro, che quello integrato dalle osservazioni pervenute da queste ultime, alle quali faceva pervenire il Piano solo in data 15 dicembre 2020 e solo dietro sollecitazione dell'appaltante; aveva immotivatamente posticipato la data di inizio lavori di n. giorni 21, cioè all'11 gennaio 2021, sebbene avesse ottenuto già in data 21 dicembre il nulla osta da parte di e Ausl e Pt_2 fosse stata sollecitata dall'opponente ad approntare il cantiere. Una volta iniziati i lavori, nonostante dalle analisi emergesse l'assenza di amianto, rallentava comunque i lavori eseguendo Controparte_1
analisi non necessarie e lavorando ad intermittenza, come tempestivamente denunciato da Pt_1
pagina 3 di 16 s.r.l., che aveva peraltro provveduto già al pagamento di un acconto a mezzo bonifico (docc. da 7 a 16 bis di parte opponente);
- Esponeva inoltre l'opponente che l'opposta, dopo aver comunicato in data 5 marzo 2021 la conclusione dei lavori di smaltimento e l'avvenuta campionatura per le analisi finali, immotivatamente non provvedeva ad inviarne gli esiti ad e Ausl, così facendo slittare il sopralluogo di dette Pt_2
Autorità e il conseguente nulla osta per la riconsegna del cantiere (docc. 17 e 18 di parte opponente);
- Medio tempore, l'opposta inviava un prospetto della contabilità finale dei lavori recante somme quintuplicate rispetto al contratto del 14 ottobre 2020, lavorazioni ulteriori e ore non corrispondenti a quelle effettivamente prestate;
per il che l'opponente provvedeva immediatamente a contestare il documento, oltre a sollecitare la consegna del cantiere e chiedere un incontro per il giorno 18 marzo
2021, al quale però l'opposta non presenziava, come neppure presenziava alle ulteriori date fissate del
19 e del 23 marzo 2021 (docc. da 19 a 22 di parte opponente);
- Intercorreva una corposa corrispondenza tra le parti, nel corso della quale l'opponente lamentava i gravi danni derivanti dal ritardo della consegna del cantiere, che quindi sollecitava, salvo poi formalmente intimarla con pec del 24 marzo 2021, recante altresì contestazione del quantum della domanda di saldo pervenutale dall'opposta in data 18 marzo 2021, accompagnata, però, dal pagamento di un ulteriore acconto di euro 36.000,00 a dimostrazione della sua buona fede (docc. da 23 a 32 di parte opponente);
- Atteso che, in spregio a quanto previsto dalla seconda fase del piano di lavoro, alla data del 15 aprile
2021 non aveva ancora inviato il risultato delle analisi alle Autorità competenti, Controparte_1 Pt_1
non ottenendo riscontro alle ulteriori richieste di confronto, con pec del 19 aprile 2024
[...] comunicava l'intervenuta risoluzione del contratto d'appalto per grave inadempimento, richiedendo altresì la restituzione del cantiere e il risarcimento dei danni, da portarsi in compensazione col saldo dovuto all'opposta (docc. 33 e 34 di parte opponente); CP_
- Con pec del 21 aprile 2021 si rendeva disponibile a riconsegnare il cantiere in data 23 CP_1
aprile 2021 previo pagamento del saldo per i lavori eseguiti;
la richiesta veniva immediatamente contestata dall'opponente (docc. 35 e 36 di parte opponente);
- A conferma del grave ritardo nell'esecuzione delle opere di bonifica, in data 23 aprile 2021 il Comune di revocava l'ordinanza emessa in data 24 settembre 2020 nei confronti di con la Pt_2 Parte_1 quale aveva sospeso i lavori del cantiere “Verdemare”, a fronte del nulla osta rilasciato da e Ausl Pt_2
solamente in data 15 aprile 2021, dunque oltre 1 mese e 10 giorni dopo la dichiarazione di fine lavori
(doc. 37 di parte opponente);
pagina 4 di 16 - Essendo risultati vani i tentativi di trattativa, depositava ricorso ex art. 700 c.p.c. innanzi Parte_1 al Tribunale di Ravenna chiedendo la restituzione del cantiere “Verdemare”, così ottenuta in data 7 maggio 2021 mediante l'intervento dell'Autorità Giudiziaria e dell'Ufficiale Giudiziario UNEP (docc. da 38 a 42 di parte opponente);
- Per quanto sin qui esposto, l'opponente contestava analiticamente la debenza della somma pretesa con ricorso monitorio, non solo infondata nell'an, ma pure errata nel quantum; inoltre, svolgeva domanda riconvenzionale di condanna al risarcimento dei gravi danni cagionati dal ritardo di oltre 76 giorni della consegna del cantiere, complessivamente quantificati in euro 565.058,43, di cui euro 465.058,43 per il notevole aumento dei costi delle opere edili appaltate alla società (la quale richiedeva una Pt_3
revisione in aumento dei prezzi nella misura di euro 271.249,66) e per la perdita del contributo regionale di euro 193.808,77 (invero condizionato al termine delle opere edili in agosto 2021, atteso che l'impresa si era impegnata a svolgere i lavori successivi alla bonifica del cantiere – che da Pt_3
contratto doveva concludersi entro la fine del 2020 – in 8 mesi); ed euro 100.000,00 per l'aggravio degli ulteriori costi occorrendi e per il mancato guadagno derivante dall'utilizzazione della struttura alberghiera negli ultimi mesi della stagione estiva 2021.
Si costituiva chiedendo, previa concessione della provvisoria esecutività al decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 416/2021, la conferma del provvedimento monitorio citato e il rigetto della domanda riconvenzionale svolta dall'opponente.
A tal fine, l'opposta eccepiva:
- Di aver sospeso ex art. 1460 cod. civ. la controprestazione di riconsegna del cantiere, già disponibile da marzo 2021 previo saldo del dovuto di euro 241.976,76 (doc. 5 di parte opposta). Difatti, evidenziava in questa sede che, se, da un lato, mai era stata messa in discussione Controparte_1
l'esecuzione a regola d'arte delle prestazioni appaltatele (docc. 4 e da 17 a 42 di parte opposta), dall'altro lato era altrettanto pacifico che aveva provveduto al pagamento dei soli acconti Parte_1
di euro 40.000,00 (sul maggior importo portato dalle fatture azionate), rimanendo così inadempiente all'obbligazione di pagamento di cui all'art. 19 del contratto del 20 ottobre 2020;
- Esponeva che il preventivo – di poi trasposto nel contratto –stabiliva un prezzo “a misura”; pertanto, eccepiva l'infondatezza delle avverse allegazioni – peraltro generiche – in tema di an e quantum debeatur poiché a fronte del periodico inoltro della crono-contabilità da parte di Controparte_1 Pt_1
non muoveva alcuna contestazione o riserva, né sulla quantità, né sulla tipologia delle lavorazioni
[...]
(docc. da 11 a 17 di parte opposta);
- Contestava la sussistenza del ritardo nell'adempimento del contratto, atteso che, da un lato, il regolamento contrattuale non prevedeva alcun termine e/o limitazione temporale, difatti le prime pagina 5 di 16 doglianze attoree venivano rimostrate solo durante l'esecuzione del contratto;
dall'altro, le prestazioni venivano eseguite nel modo più celere possibile, seppur compatibilmente alle tempistiche imposte dalle prescrizioni di legge;
- Peraltro, aggiungeva l'opposta, l'assenza di un termine discendeva dall'impossibilità di definire a priori i tempi necessari alla bonifica, dipendenti dalla quantità e qualità dei rifiuti rinvenibili in cantiere;
- Evidenziava l'irricevibilità, per oggettiva impossibilità e/o inopportunità, delle richieste di avviare le lavorazioni del cantiere durante il periodo natalizio o di saltare alcune tappe e stravolgere l'iter normativo per le opere di bonifica, che incautamente avanzava al solo scopo di accelerare Parte_1
l'esecuzione del contratto;
- Alla stessa stregua, respingeva l'accusa avversaria di aver rallentato le tempistiche attraverso conferimenti dei rifiuti in discarica in misura minore al carico dei camion: a tal fine eccepiva di aver seguito pedissequamente il Piano di Lavoro - già completo al primo inoltro, ma bisognevole di modifiche a seguito di primo vaglio delle Autorità - e le prescrizioni normative di settore;
- L'opposta sottolineava come le stesse Autorità competenti avevano certificato l'esecuzione a regola d'arte delle opere appaltatele dall'opponente (doc. 10 di parte opposta);
- Ulteriormente, eccepiva l'infondatezza della domanda risarcitoria svolta in via Controparte_1 riconvenzionale da controparte, stante la non imputabilità dei danni asseritamente subiti e l'estraneità dell'opposta rispetto ai rapporti contrattuali con la società appaltatrice Pt_3
- In ultimo evidenziava l'irrilevanza dei documenti prodotti da controparte che contestava, dunque, analiticamente in sede di comparsa.
Alla prima udienza del 13 dicembre 2021 il Giudice rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo n. 416/2021, ritenendo sussistente, a fondamento dell'opposizione, un principio di prova scritta e ritenendo necessari approfondimenti circa gli aspetti relativi sia all'eventuale inadempimento, sia alla sussistenza dei conseguenti danni.
Contestualmente, concedeva i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
All'esito dell'istruttoria orale avvenuta mediante prova per testi ed interpello, il Giudice conferiva incarico al CTU ing. sul quesito “Il CTU, esaminati atti e documenti di causa e solo dietro Persona_1
consenso dei difensori documenti non prodotti, - Esamini il rapporto contrattuale tra le parti e lo descriva;
- Alla luce delle risultanze, anche istruttorie, dica se le prestazioni sono state adempiute in tutto o in parte, anche tenendo conto di quanto dedotto e richiesto dall'opponente; - Descriva e quantifichi il valore dell'eventuale danno subito dall'opponente; - Avendo riguardo alla richiesta di cui al decreto ingiuntivo, oltre a dire se essa risulta fondata e riscontrata, indichi il credito
pagina 6 di 16 dell'opposta e, in caso di accertato danno per l'opponente, proceda al ricalcolo delle somme dare/avere; - Indichi ogni circostanza utile e tenti la conciliazione”.
Il CTU ing. depositava l'elaborato peritale in data 21 agosto 2024. Per_1
Con ordinanza emessa in data 4 ottobre 2024 - a scioglimento della riserva assunta in sede d'udienza del 30 settembre 2024 nel corso della quale la difesa attorea aveva eccepito la nullità della CTU chiedendone la rinnovazione o, comunque, la chiamata dell'ing. a chiarimenti - il Giudice, Per_1
ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per precisazione delle conclusioni.
Dunque, all'udienza del 10 febbraio 2025 le parti precisavano come sopra le conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'opposizione è infondata e il decreto ingiuntivo n. 416/2021 deve, quindi, essere confermato.
Il presente giudizio a cognizione piena scaturisce dall'opposizione interposta da al decreto Parte_1
ingiuntivo appena citato, chiesto e ottenuto da per la somma di euro 241.976,76 (oltre Controparte_1
interessi ex D. Lgs. n. 231/2002).
Parte opposta allegava di cui asseriva essere creditrice sulla base di due fatture emesse dopo aver eseguito l'incarico conferitole con contratto d'appalto.
In questa sede, dunque, è dovere del Giudice accertare anzitutto la fondatezza della pretesa creditoria fatta valere dalla parte opposta, tenendo presente che essa assume la posizione sostanziale di attrice;
l'opponente, invece, assume la posizione sostanziale di convenuta, per il che è su di essa, cioè su che incombe l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso monitorio, facendo Parte_1 valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta alla creditrice la quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge, compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte dell'opponente, del fatto invocato dalla creditrice e opposta, a sostegno della pretesa azionata.
In assolvimento del suddetto onere probatorio, ha prodotto in questa sede anzitutto il Controparte_1 contratto d'appalto concluso tra le parti in data 20 ottobre 2020, sebbene preventivato in data 14 ottobre
2020 (doc. 4 di parte opposta), oltre alle fatture n. 174 e n. 246 del 2021 azionate in monitorio, debitamente riversate in atti nel presente procedimento sub doc. b.
Parimenti ha sufficientemente adempiuto all'allegazione dell'inadempimento di a tal fine Parte_1
producendo la diffida di pagamento del saldo dovuto inviata alla debitrice a mezzo pec in data 15 marzo 2021 (pagg 16 e 17 del doc. 16 di parte opposta).
pagina 7 di 16 Di contro, l'opponente ha contestato il credito vantato da controparte sulla base di due principali argomenti: in primo luogo, ha eccepito l'inesatto adempimento di consistito nel ritardo Controparte_1 accumulato nell'esecuzione dell'opera e nel ritardo della riconsegna del cantiere;
in secondo luogo, ha eccepito comunque l'errata quantificazione della somma pretesa ed azionata.
Ebbene, muovendo dai fatti pacifici si rileva che è senza dubbio sorto – a far data dall'accettazione del
20 ottobre 2020 (pag. 3 del doc. 4 di parte opposta) del preventivo datato 14 ottobre 2020 – un rapporto contrattuale d'appalto avente ad oggetto il conferimento a da parte di Controparte_1 Pt_1
dell'incarico di bonificare l'area del cantiere c.d. “Verdemare” sito in Milano Marittima alla via
[...]
Romagna, 86, (area) risultata infatti contaminata da cemento amianto, come da ordinanza n. 52, contingibile e urgente, emessa dal Sindaco di Cervia in data 24 settembre 2020, con la quale venivano sospesi i lavori edili (prot. N. 48299, cfr. doc. 5 di parte opponente).
È bene smentire da subito la tesi sviluppata dalla difesa di parte opponente secondo cui il totale di cui al punto 21 del contratto doveva intendersi quale costo finale, o tetto massimo, a fronte della previsione, appunto, di un importo complessivo e di quantità presunte.
In altre parole, secondo l'opponente il prezzo sarebbe stato convenuto “a corpo” e non “a misura”.
Così non è ed è sufficiente a tal fine evidenziare che, da un lato, l'importo di euro 45.277,00 veniva barrato in sede di accettazione della proposta, e sostituito da “a misura”, come peraltro “a misura” è più volte riportato nel regolamento contrattuale;
dall'altro, che nel secondo paragrafo della “Premessa”, sono esplicitate le obiettive ragioni per cui già il preventivo era “valutabile solo a misura” (cfr. doc. 4 di parte opposta).
Posto quanto sopra, in tema di adempimento è altrettanto pacifico, nonché dimostrato documentalmente, che l'opera di bonifica sia stata portata a termine secondo le regola dell'arte: di ciò vi è prova nella documentazione proveniente dalle Autorità competenti e – soprattutto – nell'ordinanza comunale n. 16 emessa dal Sindaco di Cervia in data 23 aprile 2021, con la quale si revocava la precedente ordinanza n. 52 del 24.09.2020, vista la nota che perveniva da nella quale si dava atto Pt_2 che “alla luce dei risultati analitici di fine cantiere […] si può affermare che la rimozione dei rifiuti
[…] è avvenuta correttamente secondo quanto previsto dalla ordinanza n. 52/2020 e nel rispetto del
PdL presentato dalla ditta per conto della proprietà (cfr. doc. 10 di parte Controparte_1 Parte_1
opposta).
però, si oppone alla pretesa creditoria sulla base di due eccezioni, di seguito sopposte a Parte_1
vaglio: inesatto adempimento del contratto da parte di consistito nel ritardo da essa Controparte_1 accumulato nell'esecuzione delle opere di bonifica peraltro aggravate da operazioni non richieste o non pagina 8 di 16 correttamente eseguite;
esorbitanza del quantum preteso, asseritamente quintuplicato rispetto al preventivo.
CP_ Sull'inesatto adempimento di CP_1
Preliminarmente deve evidenziarsi che il regolamento contrattuale non prevedeva alcun termine essenziale, né penali in caso di ritardo dell'esecuzione delle opere appaltate.
Tuttavia, come già sommariamente esposto in sede di ordinanza del 13 dicembre 2021 – con la quale veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutività – tali lacune pattizie non valgono ad escludere la configurabilità dell'inesatto adempimento allorquando sia nota l'urgenza o comunque la sussistenza di giustificazioni idonee a scandire temporalmente l'esecuzione delle obbligazioni, come nei fatti che occupano (cfr. “Premessa” del contratto, laddove si legge “…Ciò conferma il seguente preventivo a misura, in quanto soggetto a lavorazioni, opere ed oneri non computabili e non analizzabili a priori, anche in funzione della tempistica ristretta serrata e corrente richiesta ed imposta dal committente nonché dalle forze dell'ordine”).
Pertanto, occorrerà comunque verificare se, e in che misura, sia configurabile l'inesatto adempimento, fermo restando che non può prescindersi da un'indagine circa l'imputabilità del ritardo, la cui prova liberatoria incombe sulla parte obbligata.
La contestazione mossa da si basa su specifiche allegazioni che si riporteranno, ed Parte_1
analizzeranno, di seguito, anche alla luce degli esiti peritali:
a) Ritardo di nella presentazione, all'Ausl e di del Piano di Lavoro Controparte_1 Pt_2 Pt_2
aggiornato a fronte delle osservazioni mosse dalle citate Autorità competenti: il Piano di Lavoro veniva trasmesso solo in data 15 dicembre 2020 (doc. 9 di parte opponente).
È bene partire dalla scansione temporale con cui si è svolta la fase di redazione e presentazione del
Piano di Lavoro, che il CTU ha correttamente accertato essere avvenuta analiticamente in questa cronologia: “• trasmissione del 1° piano di lavoro avvenuta il 6/11/2020 • richieste di integrazioni pervenute dall'Ausl il 19/11/2020 • trasmissione di nuovo piano di lavoro comprensivo di integrazioni il 14/12/2020 • in data 23/12/2020 Ausl trasmette il proprio nulla-osta al nuovo piano di lavoro […]”.
A riguardo, l'opposta ha anzitutto eccepito che la necessità di presentare un secondo [rectius un'integrazione al] Piano rispondeva ai rilievi sollevati da e Ausl relativi alla tipologia di Pt_2
materiale rinvenibile (amianto friabile, piuttosto che compatto).
Difatti, dalle emergenze istruttorie emerge che il primo PdL veniva inoltrato alle citate Autorità già in data 6 novembre 2020 e all'esito si procedeva ad un incontro con queste (il teste
[...]
, in risposta al capitolo “[Vero che] Sottoscritto il contratto, nella medesima settimana, Tes_4
pagina 9 di 16 P.I. 2000 fissava con l'AUSL di competenza un incontro che ebbe a svolgersi insieme al Direttore
Lavori Arch. ”, dichiarava “Sì, ero presente all'incontro.”. Mentre, il teste Per_2 [...]
in risposta al capitolo “[Vero che] In data 06/11/2020, in seguito a detto incontro, Tes_1
svoltosi presso la sede degli enti di sorveglianza AUSL di , inoltrava il primo Pt_2 CP_1 piano di lavoro?”, dichiarava: “Sì, confermo. L'ho inoltrato io.”), salvo poi ricevere richieste d'integrazioni solo in data 19 novembre 2020.
Tuttavia, quel che determina il rigetto dell'esaminanda contestazione è la dimostrazione che
[...]
ha tenuto un comportamento sollecito (come emerso anche in sede testimoniale nella CP_1 misura in cui a domanda ha risposto “Preciso che relativamente all'urgenza, nel piano Tes_2 di lavoro viene descritta in prima pagina per via dell'ordinanza per sollecitare gli enti di competenza alla presa visione dei piani di lavoro. Ciò perché nei casi ordinari, trascorsi i 30 giorni si forma il silenzio assenso e quindi iniziamo i lavori. Quindi i piani di lavoro sono stati fatti
Part entrambi con carattere d'urgenza poiché erano già pervenute le osservazioni dell' che chiaramente evidenziavano la presenza di amianto, confermata anche dalle foto e dalla precedente ordinanza.”) nonostante la particolare complessità tecnica dell'incarico appaltato, confermata anche dal CTU che in perizia ne dava debitamente atto: “In merito alla tempistica ho analizzato tutta la corrispondenza che l'impresa ha avuto con gli organi di controllo. Si tratta un intervento CP_1 di bonifica delicato sotto il profilo ambientale e delicato per l'aspetto della sicurezza degli operatori che prevede una responsabilità anche degli organi di controllo che entrano nel merito delle scelte operative attraverso l'approvazione del Piano di Lavoro. Gli organi di controllo vengono costantemente informati sull'andamento dei lavori attraverso comunicazioni periodiche nelle quali si trasmette l'esito delle analisi delle campionature a seguito delle quali si ottiene il benestare allo smaltimento.”
Tutto ciò porta a ritenere sussistenti obiettive circostanze (in particolare l'integrazione per amianto friabile) che hanno determinato uno slittamento delle tempistiche non dipendente da responsabilità dell'appaltatrice, avendo essa mantenuto una condotta conforme alla diligenza qualificata dovuta, tenuta in debito conto la particolare complessità tecnica delle opere appaltate.
b) Ritardato inizio dei lavori, arbitrariamente posticipato da all'11 gennaio 2021. Controparte_1
Sul punto, si osserva quanto di seguito.
In data 18 dicembre 2020, comunicava l'avvio dei lavori il successivo 11 gennaio Controparte_1
2020, “previo vostro [cioè di consenso”. Parte_1
pagina 10 di 16 L'opponente, però, riscontrava detta comunicazione solo in data 28 dicembre 2020 (ergo, spirato persino il termine di cui alla data di inizio lavori indicata nel Piano di Lavoro del 21 dicembre
2020).
Peraltro, con successiva missiva del 29 dicembre 2020 teneva a precisare che le attività richieste con precedente comunicazione (“sistemare la recinzione […]” di cui al doc. 13 di parte opponente) non dovevano “considerarsi come un inizio lavori, per questo ci siamo già informati altrimenti non
l'avremmo richiesto”, così dimostrando per fatti concludenti il proprio consenso alla posticipazione in discorso.
Senza sottacere le ulteriori e fondate ragioni sottese allo slittamento, come emerse dalle risultanze peritali.
Il CTU, infatti, precisava che “che il periodo di festività natalizie, come pure l'intervallo di due settimane di ferragosto, per l'edilizia costituiscono dei tempi in cui tutta la catena dei fornitori e delle attività legate direttamente al settore si ferma”: a tali considerazioni si ritiene di aderire anche sulla base di quanto sopra argomentato, atteso che evidentemente tali esigenze erano note anche a che nulla opponeva alla posticipazione. Parte_1
c) Ritardata esecuzione delle opere di bonifica: oltre ad una prima interruzione durata fino al 18 gennaio 2021 (dall'11 gennaio 2021), l'opposta avrebbe assunto – secondo la ricostruzione attorea
– una condotta ingiustificatamente dilatoria, non solo eseguendo le opere ad intermittenza, ma anche aggravando l'iter con esami non “necessari” data l'assenza di amianto di volta in volta confermata dalle analisi.
L'impostazione difensiva di parte opposta è infondata: riceveva la cronocontabilità Parte_1 tempestivamente (docc. da 11 a 16 di parte opposta); ciononostante, l'unica analitica contestazione
(esaminati i documenti citati dal CTP a pag. 7 delle sue osservazioni) è stata mossa dall'opponente solo in sede di atto introduttivo (e ribadita in comparsa conclusionale).
Discorso a parte merita la tempestiva e specifica contestazione della prima interruzione (del 18 gennaio 2021, doc. 14 di parte opponente), ancorché superata dalla dimostrazione che CP_1 non poteva certamente procedere fino all'ottenimento dell'esito dei certificati di laboratorio
[...]
della prima campionatura (pag. 6 della CTU).
Ebbene, per quanto suesposto è certamente condivisibile quanto affermato dall'ing. in sede di Per_1
CTU, ovvero che “E' presentata ora, nell'atto di citazione, una disamina puntuale in cui si definiscono ore di lavoro differenti o ore di mezzi meccanici difformi da quelli presenti in contabilità. è il costruttore dell'opera, e ben dovrebbe sapere che la contestazione di Parte_1
una contabilità a misura, per quanto riguarda le ore lavoro, deve avvenire a stretto giro, al fine di
pagina 11 di 16 permettere uno scambio immediato tra le parti ed in contraddittorio. Com'è possibile oggi discutere su quantità di ore impiegate minori in alcune giornate specifiche. L'unica denuncia in tal senso avviene da parte di tramite pec in data 15 marzo 2021, a cantiere ultimato, ma nella Pt_1 denuncia non è riportata una contestazione puntuale della contabilità. “rappresenta che Pt_1
nei vostri conteggi i costi delle analisi sono aumentati notevolmente rispetto a quelli correnti, sono stati scorporati costi per l'equipaggiamento lavorativo necessario per le lavorazioni che invece in preventivo erano inclusi, ed avete conteggiato ore di lavoro effettivamente mai prestate”. Non esiste nella contestazione un'analisi puntuale della contabilità, una correzione della medesima contabilità, con la proposta di cifre in difformità da quelle ricevute. Di seguito si entra nel merito della contestazione riportata in corsivo.”; nonché “Le valutazioni sulle ore di lavoro dovevano essere fatte settimanalmente o giornalmente, attivando eventualmente un registro delle presenze da controfirmare da parte di entrambe i contraenti. Ma tale procedura non era prevista in contratto, ne mi risulta sia stata richiesta da . La società ha trasmesso via PEC a le Pt_1 CP_2 Pt_1
ore di lavoro svolte e comunque la crono-contabilità del cantiere. La prima PEC risale al 2 febbraio, a circa 20 giorni dall'inizio delle lavorazioni, poi successivamente è stata trasmessa la crono-contabilità con cadenza di 7/10 giorni fino al termine delle lavorazioni.”
Alla stessa stregua, appare dimostrato che abbia diligentemente adempiuto l'incarico Controparte_1
conferitole, nonostante le asserzioni dell'opponente esposte sin dall'atto introduttivo e secondo le quali l'opposta avrebbe eseguito analisi non necessarie: l'oblata non ha fatto altro che dare esatta esecuzione al Piano di Lavoro, segnatamente alle fasi di cui al paragrafo 10.3 (doc. 9 di parte opponente), e adempiere agli obblighi di fonte legale su di essa discendenti dalla normativa di cui al
D.lgs. 81/2008, come correttamente eccepito dall'opposta in sede di seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Neppure la generica contestazione relativa al carico del camion, inferiore alla portata, merita accoglimento: come correttamente evidenziato da la pec del 27 febbraio 2021 (doc. Controparte_1
37 di parte opposta) comunicava la presenza di un piccolo – ed ultimo – cumulo rimanente dai precedenti conferimenti che pertanto necessitava di un conferimento ad hoc, dato il limite massimo dei precedenti conferimenti imposto dalla normativa di settore e previsto dal Piano di Lavoro di 250 tonnellate.
Mentre, dunque, l'opponente allegava la sola pec ut supra esaminata a sostegno della propria contestazione, l'opposta allegava di aver correttamente eseguito le prestazioni in discorso anche attraverso l'istruttoria orale: il teste in risposta al capitolo “ [Vero che] Per le macerie Tes_2
aventi codice CER 170904, e AUSL, come da piano di lavoro Fase 7, prescrivono di Pt_2
pagina 12 di 16 contenere campionamento e analisi di classificazione dei rifiuti entro le 250 tonnellate di macerie vagliate e pulite?” dichiarava “Sì, è vero. È prescritto nel piano di lavoro”; il teste Tes_5
CP_ escavatorista di invece, in risposta al capitolo “[Vero che] I cumuli di
[...] CP_1 macerie venivano pertanto preparati in quantità pari a circa 250 tonnellate l'uno, poi campionati ed analizzati?” dichiarava “Sì, la quantità era di massimo 250 tonnellate perché era una disposizione dell' ”. Pt_5
d) Ritardata consegna del cantiere da parte di Controparte_1
Sul punto è sufficiente ritenere meritevole di accoglimento l'eccezione sollevata dall'opposta secondo cui, a fronte del mancato saldo da parte dell'opponente, sospendeva il Controparte_1
proprio adempimento non procedendo alla riconsegna del cantiere, seppure già disponibile come più volte comunicato all'opponente che, in spregio a quanto previsto dal regolamento contrattuale, non provvedeva al saldo del dovuto.
Sul tema si è espressa anche la Corte di Cassazione, stabilendo che “anche nell'appalto si applicano
i principi generali in materia di contratti a prestazioni sinallagmatiche, per cui, se il committente rifiuta ingiustificatamente di pagare il residuo corrispettivo, l'appaltatore può legittimamente rifiutare, in applicazione del principio "inadimplendi non est adimplendum", di consegnargli la restante parte dell'opera, senza che ciò legittimi il committente ad addurre la mancata accettazione di essa per escludere il suo inadempimento” (Cass. Civ. sent. n. 8906/2013).
All'esito di una valutazione delle rispettive prestazioni, rectius del sinallagma contrattuale,
l'invocata disposizione di cui all'art. 1460 cod. civ. deve ritenersi certamente operativa: mentre aveva corrisposto esclusivamente la somma di euro 48.800 ( con bonifico del Parte_1
27/01/2021 pari ad euro 12.200 e bonifico del 24/03/2021 pari ad euro 36.600), Controparte_1
aveva eseguito completamente le prestazioni appaltatele dal valore complessivo di euro 290.776,76
(“fattura n° 23 del 22/01/2021 10.000 € +IVA 22% = 12.200 € fattura n° 174 del 28/02/2021
100.000 € +IVA 22% = 122.000 € fattura n° 246 del 15/03/2021 128341,61€ +IVA 22% =
156.576,76 €”, pag. 12 della CTU), come dimostrava alla stessa attraverso il regolare Parte_1
inoltro dei cronoprogrammi – non contestati specificamente e tempestivamente – e dall'ottenimento del riscontro positivo da parte dalle Autorità competenti.
Da qui, deve ritenersi legittima la ritenzione del cantiere da parte di e dunque non Controparte_1 configurabile il ritardo imputatole dall'opponente.
Conclusivamente, non può ritenersi sussistente alcun inesatto adempimento imputabile a colpa di
[...]
la quale ha in questa sede dimostrato di aver, viceversa, adempiuto correttamente alle CP_1 prestazioni di cui al contratto d'appalto concluso tra le parti in causa.
pagina 13 di 16 Sul quantum preteso da Parte_6 ha contestato l'applicazione di prezzi quintuplicati rispetto a quelli previsti dal preventivo
[...]
e, dopo l'accettazione, dal contratto d'appalto.
Ebbene, sul punto è indispensabile ricorrere agli esiti peritali, pienamente condivisi dalla scrivente.
L'ing, dopo aver analizzato la contabilità ha, difatti, riscontrato che “che il totale riportato nella Per_1
contabilità di PI2000 come somma di prodotti tra quantità e prezzi unitari è corretto e ammonta a
238.341,76 €. Una parte del montante complessivo, 121.415,11 € è rappresentato dai costi degli smaltimenti a discarica dei materiali caricati dal cantiere e trasportati, secondo i formulari presso le discariche autorizzate (pari a circa il 51% del totale). Su questi quantitativi sono stati applicati i prezzi unitari di contratto. I costi dei campionamenti e delle analisi di laboratorio ammontano a 36.839 €
(pari a circa il 15% del totale). I costi di manodopera ammontano a 35.000 € circa (pari al 15% del totale), anche per questi sono stati applicati i prezzi unitari di contratto. I costi dei mezzi meccanici
(escavatore e camion di trasporto) ammonta a 31.067,50 €, con prezzi unitari da contratto. (pari a circa il 13% del totale). Infine un 6% del costo totale è da attribuire alle stesure dei piani operativi e della relazione finale, accantieramento, utilizzo dei DPI e dei presidi di sicurezza per il lavaggio (tnt) e la nebulizzazione. Il prezzo del t.n.t. (2,5 €/mq) è congruo con i prezzi di mercato. Anche il nolo del nebulizzatore è in linea. L'accantieramento, essendo un prezzo a corpo, coincide con quanto indicato in contratto. In merito ai DPI si è già detto. In conclusione l'importo finale dell'appalto è conseguente alle quantità delle lavorazioni compiute, ai prezzi unitari di contratto e a nuovi prezzi (che hanno un peso marginale sul totale) che sono coerenti con il mercato.” (pagg. 9 e 10 della CTU).
Dagli accertamenti compiuti, ribadendo quanto suesposto circa la pattuizione del prezzo a misura e la correttezza dei lavori (in quantità e qualità) eseguiti da contabilizzati e comunicati Controparte_1
tramite cronoprogramma mai specificamente e tempestivamente contestati, deve ritenersi pienamente suffragata la pretesa creditoria vantata dall'opposta.
Ed infatti, il CTU correttamente ha accertato che “ […] la richiesta di cui al decreto ingiuntivo sia fondata e riscontrata. In particolare, riguardo al credito della esso coincide con quanto CP_2 indicato nel decreto ingiuntivo. Si assume la contabilità di importo pari a 238.341,61 € + IVA CP_1
22% = 290.776,76 € Pagamenti fatti 40.000 € + IVA 22% = 48.800,00 € = Credito residuo 241.976,76
€ Credito vantato da senza sconti e senza interessi. In particolare si arriva a detta somma dalle CP_2 seguenti fatture: fattura n° 23 del 22/01/2021 10.000 € +IVA 22% = 12.200 € fattura n° 174 del
28/02/2021 100.000 € +IVA 22% = 122.000 € fattura n° 246 del 15/03/2021 128341,61€ +IVA 22% =
156.576,76 € Totale fatture 290.776,76 € Acconti pagati. Bonifico del 27/01/2021 pari a 12.200 €
Bonifico del 24/03/2021 pari a 36.600 € Totale acconti 48800 € Pertanto il credito di ammonta CP_2
pagina 14 di 16 a 241.976,76 € , si tratta della medesima somma che ingiunge a pagare nel decreto CP_2 Pt_1 ingiuntivo.”
Peraltro, è pienamente condivisibile la risposta data dal CTU all'osservazione del CTP attoreo rispetto all'esecuzione di analisi non più necessarie a fronte della riscontrata assenza di amianto.
Difatti – posto che l'ordinanza sindacale n. 52/2020 aveva sospeso i lavori edili proprio per la presenza di amianto compatto, ma ipotizzando anche “che lo sbriciolamento dell'amianto in matrice compatta avvenuto in seguito ad una demolizione complessiva e non selettiva da parte di , avrebbe Pt_1 potuto dare origine a fibre disperse nel cantiere e nell'aria [che] All'esito dei campionamenti effettuati
a più riprese, anche campionamenti d'aria, non sono emerse fortunatamente fibre disperse”, sebbene
“il codice di rifiuto (riportato nei formulari) dei materiali portati in discarica ripetutamente richiamato
è il codice 170605 “Materiali da costruzione – materiali edili contenente amianto in matrice cementizia o resinoide” – non era nelle condizioni di dover autorizzare le analisi, erano gli Pt_1
organi di controllo che con le richieste integrative al 1° piano di lavoro hanno imposto tutta una serie di campionamenti dell'aria e dei materiali sotto la loro stringente approvazione. Prima del trasporto a discarica era obbligata a trasmettere con pec i risultati delle prove di laboratorio eseguite a CP_2 seguito dei campionamenti. In particolare, si evince dal 2° piano di lavoro che “verranno eseguite quotidianamente analisi di eventuali fibre in aerodispersione […].
Peraltro, proprio per la ciclicità con cui venivano eseguiti i medesimi campionamenti, non avrebbe configurato un comportamento diligente quello richiesto da poiché non poteva con certezza Pt_1
escludersi a priori che il successivo campionamento avrebbe dato riscontro negativo.
Dunque, accertata come sopra la correttezza della cronocontabilità rispetto al contratto concluso dalle parti, l'eccezione non potrà trovare accoglimento.
Sulla domanda risarcitoria.
Dalla non configurabilità dell'inesatto adempimento e dalla non imputabilità del ritardo all'impresa opposta - come già più volte ribadito - discende il rigetto della domanda di risarcimento dei danni domandati dal committente.
Conclusioni e spese di giudizio.
Conclusivamente, il decreto ingiuntivo n. 416/2021 deve essere confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo conformemente a quanto previsto dal D.M. 55/14, come aggiornato.
Le spese di CTU dovranno porsi definitivamente a carico di Parte_1
P.Q.M.
pagina 15 di 16 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 416/2021 emesso dal Tribunale di
Forlì, che dichiara definitivamente esecutivo;
2. Rigetta le domande riconvenzionali svolte dall'attrice opponente nei confronti della convenuta opposta;
3. Dichiara tenuta e condanna parte attrice opponente al pagamento, in favore di parte convenuta opposta, della somma di euro 14.103,00 a titolo di compensi, oltre a spese generali al 15%, IVA
e CPA come per legge. Spese da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario;
4. Spese di CTU definitivamente poste a carico di parte attrice opponente.
Forlì, 1 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Maria Cecilia Branca
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