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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 03/10/2025, n. 1188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1188 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Consigliere relatore Dott. Pier Giorgio Palestini
Dott. Cesare Marziali Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 471/2024RG vertente tra
Parte 1 (c.f.: C.F. 1 ), rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico
MA GI;
-appellante principale/appellato incidentale
(C.F.: C.F. 2 ) e CP_2 (C.F.: Controparte_1
), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Michele Cucchieri e Silvia Ferracuti;
C.F. 3
-appellati principali/appellanti incidentali/appellati incidentali e
rappresentato e difeso dall'Avv. Dino Latini;
Controparte_3 (c.f.: C.F. 4 "
-appellato principale/appellante incidentale/appellato incidentale e
Controparte_4 (c.f.: C.F. 5 ), rappresentato e difeso dall'Avv.
EM EA;
-appellato principale/appellante incidentale/appellato incidentale e
Controparte_5 |_ (c.f.: Codice Fiscale 6 ), quale socio unico al momento della cancellazione della ER srl;
-appellato principale ed incidentale
Parte 2 che hanno assunto il rischio derivante dal certificato n.
AEW0014266, rappresentati e difesi dall'Avv. Alberto Batini;
-appellati principali ed incidentali e
(c.f.: Codice Fiscale 7 ), Controparte 7 (c.f. [...] Controparte_6
Controparte_8 (c.f. P.IVA 1 ; C.F. 8
-soggetti evocati in litis denuntiatio
Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con 1. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del
17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
Si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti nel provvedimento gravato e come risultanti dagli atti difensivi di parte.
2.Preliminarmente debbono essere affrontate due questioni di rito :
• la verifica della regolarità della notifica dell'appello incidentale proposto dagli appellanti nei confronti del contumace Controparte_5Parte_3
• la definizione della posizione processuale di Controparte_6 Controparte_7
Controparte_8
3.Sulla prima questione, rileva il Collegio che, agli atti del fascicolo di parte telematico, non risulta depositato l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (c.d. CAD) che è l'unico atto idoneo a provare, in caso di irreperibilità del destinatario o di sua temporanea assenza (come attestato nella presente fattispecie), che il destinatario stesso abbia avuto effettiva conoscenza del deposito del plico presso l'ufficio postale e che ne sia stato pertanto tutelato il diritto alla difesa. Appare dunque necessario procedere alla verifica della regolarità della notifica consentendo alle parti notificanti di provare l'avvenuta comunicazione (CAD) oltre che l'effettività della residenza/domicilio al momento della notifica.
Poiché la causa, per il resto, può essere decisa affrontando questioni che non investono la posizione del
Controparte_5 si palesa evidente la necessità, in osservanza dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di disporre la separazione dell'appello proposto da CP 1
[...] e nei confronti di Controparte_5 con rimessione sul ruolo in trattazioneCP_2
come da provvedimenti dati con separata ordinanza.
Il presente giudizio può invece proseguire fino alla pronuncia definitiva per tutte le altre posizioni.
4.La seconda questione pregiudiziale da affrontare è la definizione della posizione processuale di
Controparte_6 Controparte_7
, Controparte_8
Nei confronti di tali soggetti, in difetto di motivi di gravame (principale o incidentale), la sentenza di primo grado è passata in giudicato.
E' noto infatti che la notificazione dell'impugnazione a parti diverse da quelle dalle quali o contro le quali è stata proposta ai sensi dell'art. 332 c.p.c. non ha la stessa natura della notificazione prevista dall'art. 331 c.p.c., relativo all'integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, in quanto, mentre in tale ultima norma si tratta di una "vocatio in jus" per integrare il contraddittorio, in ipotesi di cause scindibili, invece, detta notificazione integra soltanto una "litis denuntiatio" allo scopo di avvertire coloro che hanno partecipato al giudizio della necessità di proporre le impugnazioni, che non siano già precluse o escluse, nel processo instaurato con l'impugnazione principale.
Non essendo stata proposta impugnazione principale o incidentale nei loro confronti e non avendo gli stessi soggetti proposto una propria impugnazione incidentale (in riferimento alla quale è decorso il relativo termine):
(a) la pronuncia è passata in giudicato in parte qua,
Controparte_8 non hanno mai assunto la (b) Controparte_6 , Controparte_7 qualità di parte in appello,
(c) non sussistono i presupposti per la pronunzia sulle spese a norma dell'art. 91 c.p.c. che esige la qualità di parte, e perciò una "vocatio in ius", e la soccombenza (v. Cass. 21/3/2016, n. 5508; Cass.
16/2/2012, n. 2208; Cass., 16/4/2007, n. 9002; Cass., 23/4/2001, 5977).
5.Passando all'esame delle questioni di merito devolute, il Collegio ritiene di applicare il cd "principio della ragione più liquida" che “(...) imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, -anche se logicamente subordinata- senza che sia necessario esaminare previamente le altre" (Cass. n. 12002/14; conf. Cass. n. 5264/15, n°
1113/15).
Pertanto saranno immediatamente scrutinate e discusse le questioni complessivamente devolute con l'atto d'appello principale e con gli appelli incidentali del CP 4 e del CP 3 che attengono all'eccezione di decadenza dall'azione di responsabilità ex art. 1669 cc sollevata dalle parti stesse e disattesa dal Tribunale con la seguente motivazione:
"La disciplina dell'art. 1669 c.c. prevede un termine di decadenza (la denunzia dei vizi entro un anno dalla scoperta) e un termine di prescrizione (la proposizione della domanda entro un anno dalla denuncia), nel caso di specie rispettati per quanto attiene ai vizi strutturali descritti nella relazione degli ingegneri Pt 4, consegnata si ripete il 27.3.2017 e seguita immediatamente (il giorno
-
successivo) dalla denuncia e dopo tre mesi dall'instaurazione del giudizio.
Lo stesso vale anche per i professionisti chiamati in causa dall'appaltatore/venditore, nei confronti dei quali la denuncia dei vizi è stata proposta contestualmente alla domanda di risarcimento, con la notifica dell'atto di citazione per chiamata in causa avvenuta tra il 18 e il 23 gennaio 2018 (entro l'anno dalla scoperta dei vizi).
8. Conclusivamente, sono da reputarsi prescritte le domande afferenti ai vizi urbanistici, edilizi, catastali e acustici, ed ammissibili le domande afferenti ai vizi strutturali e alle difformità
(urbanistiche, edilizie e catastali) ad essi connesse".
6.Il Tribunale ritiene che la decadenza ex art. 1669, I c. cc non sia maturata nei confronti del
Parte 1 del CP 4 e del CP 3 (d'ora in avanti denominati unitariamente anche come "i tecnici”) perché la chiamata in causa degli stessi, da parte della originaria convenuta Edilsider srl, avrebbe comportato l'estensione automatica della domanda (di parte attrice) nei confronti dei chiamati in causa.
Si legge infatti a pag. 8 della sentenza: "Preliminarmente, si richiama quanto osservato con ordinanza del 7.9.2019 con riferimento alla richiesta di parte attrice di estensione della domanda a tutti i terzi chiamati in causa, in merito alla quale i chiamati hanno dichiarato di non accettare il contraddittorio. In particolare, si ricorda che
"Qualora il convenuto in un giudizio di risarcimento danni chiami in causa un terzo con il quale non sussiste alcun rapporto contrattuale, indicandolo come il vero legittimato passivo, non si versa in un'ipotesi di chiamata in garanzia impropria (o manleva), la quale presuppone la non contestazione della suddetta legittimazione, ma di chiamata del terzo responsabile, con conseguente estensione della domanda al terzo che il giudice può e deve esaminare senza necessità che l'attore ne faccia esplicita richiesta (Cass. Civ. Sez. 1, Ordinanza n. 5580 del 08.03.2018), sicchè l'eccezione va rigettata con riferimento a tutti i chiamati".
7.Il Tribunale a pag.9 dell'impugnata sentenza ha poi ribadito:
"Come rilevato nell'esposizione dello svolgimento del processo, il p.i. CP 7 è stato chiamato in causa dalla Edilsider s.r.l., convenuta principale, insieme ai progettisti, agli altri tecnici e alle imprese subappaltatrici, assumendo la convenuta che vi sia una responsabilità verso gli attori (anche) da parte di tutti gli altri soggetti che hanno prestato la loro opera professionale nel cantiere di Osimo, via
FA, per i danni elencati nell'atto introduttivo del giudizio (cfr. la comparsa di costituzione
Edilsider, nella quale si chiede "in caso di accoglimento della domanda attorea, anche parziale, dichiarare l'odierna Società convenuta Edilsider s.r.l. garantita e manlevata dai terzi chiamati in causa da ogni statuizione pregiudizievole che alla predetta convenuta dovesse derivare dalla presente causa..."). A loro volta, gli attori hanno chiaramente formulato una domanda di risarcimento danni da vizi e difetti dell'immobile dagli stessi acquistato addebitabili al costruttore/venditore Edilsider
(domanda fondata dunque sul contratto di appalto oltre che sul contratto di compravendita).
Come rilevato nell'ordinanza 7.9.2019, d'altra parte, "Qualora il convenuto in un giudizio di risarcimento dei danni chiami in causa un terzo con il quale come è il caso dei tecnici che hanno prestato la propria attività professionale come il p.i. CP_7 non sussiste alcun rapporto contrattuale, indicandolo come il vero legittimato passivo, non si versa in un'ipotesi di chiamata in garanzia impropria (o manleva), la quale presuppone la non contestazione della suddetta legittimazione, ma di chiamata del terzo responsabile, con conseguente estensione automatica della domanda al terzo che il giudice può e deve esaminare senza necessità che l'attore ne faccia esplicita richiesta" (Cass. Civ. Sez. 1, Ordinanza n. 5580 del 08/03/2018), sicché la domanda formulata nei confronti del p.i. CP_7 deve ritenersi quella (di risarcimento danni) formulata dagli attori nei confronti di tutti i soggetti che hanno prestato attività nel cantiere di Osimo". Le argomentazioni del Tribunale non possono essere condivise.
8.Ritiene la Corte che sia necessario, nello scrutinio della questione, procedere ad una attenta lettura ed interpretazione della chiamata in causa fatta in primo grado dalla Edilsider srl nei confronti dei tecnici oggi appellanti.
A tal fine è opportuno riportare le conclusioni rassegnate in sede di costituzione in primo grado da parte dell'Edilsider srl:
Nel MERITO
a) Rigettare la domanda attorea nei confronti della Società Edilsider S.r.l. perché infondata in fatto ed in diritto e/o con qualunque altra statuizione;
b) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite;
c) In caso di accoglimento della domanda attorea, anche parziale dichiarare l'odierna Società convenuta Edilsider S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, garantita e manlevata dai terzi chiamati in causa, da ogni statuizione pregiudizievole che alla predetta convenuta dovesse derivare dalla presente causa;
d) Sempre in caso di accoglimento della domanda attorea, anche parziale, dichiarare l'odierna Società convenuta Edilsider S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, garantita e manlevata dai terzi chiamati in causa, anche in ordine alle spese legali,.
Si offrono in comunicazione, mediante deposito in Cancelleria:
1) corrispondenza tra il Sig. IE NI ed i Sigg. Paternuosto - Lo Mele;
Con riserva di depositare ulteriore documentazione. Sin d'ora si fa riserva di chiedere CTU e prova testi sui capitoli di prova che verranno formulati nelle memorie successive, con riserva, altresi, di ulteriore produzione documentale.
9.Le argomentazioni sviluppate dalla Edilsider srl sulla responsabilità dei tecnici (nel contesto proprio del richiamato atto di costituzione e chiamata in causa) sono le seguenti:
A) QUANTO ALLA QUESTIONE CATASTALE URBANISTICA, la
Società Edilsider S.r.l. ha agito in assoluta trasparenza, coinvolgendo gli acquirenti nella scelta della realizzazione degli spazi interni e operando su loro indicazioni.
Invero, furono gli odierni attori a richiedere espressamente la realizzazione del soppalco e concordarono con l'impresa che avrebbe dovuto realizzare i lavori modalità di realizzazione sia la tempistica che i materiali da utilizzare (doc. 1).
In merito alle presunte irregolarità di altezza del tetto che comporterebbero un problema di natura urbanistica si segnala che il tetto è stato eseguito interamente da altra ditta sotto la supervisione del Direttore dei Lavori e asseverata dal Collaudatore. Pertanto, sin d'ora si chiede che qualora fossero confermate tali violazioni nella sua concreta realizzazione la Edilider venga manlevata da ogni responsabilità con condanna sia dell'impresa Conero Costruzioni srl, che ha effettivamente realizzato i lavori, sia del Geom
NI LI, nella sua qualità di direttore dei lavori, sia dell'Ing.
OC US, quale collaudatore statico dell'immobile, sia dell'Ing.
VI AN, progettista e direttore lavori strutturali. Sin d'ora si chiede di essere autorizzati alla chiamata in causa dei sopracitati soggetti.
Va precisato in questa sede che la odierna Società convenuta, quale committente, si affida ai vari tecnici nella esecuzione delle opere e solo sulle specifiche direttive dei professionisti esegue i lavori.
Ma v'è di più: si chiede sin d'ora di essere autorizzati alla chiamata di tutte le imprese che hanno operato in cantiere e che hanno realizzato gli eventuali elementi difformi al progetto quali le solette di interpiano, i massetti, gli impianti, ovvero tutti gli elementi che hanno influito nel fattore altezza, spessori e geometrie e che, eventualmente, hanno influito nella difformità tra ciò che è stato realizzato ed il progetto iniziale, unitamente, ai tecnici deputati al controllo in cantiere e coloro i quali hanno firmato le documentazioni di conformità finali.
B) QUANTO ALLA QUESTIONE STRUTTURALE: Gli attori contestano la non corrispondenza del progetto strutturale depositato ed approvato rispetto alla situazione in opera. In particolare, secondo i consulenti di parte attrice non sarebbero stati realizzati alcuni elementi strutturali (come confusamente indicati nell'atto di citazione
Paternuosto - Lo Mele a pag 3)
In merito a tale questione ci si limita a contestarne la fondatezza in fatto ed in diritto e, in particolare, nella denegata ipotesi in cui tale modifica fosse stata realizzata la stessa è stata voluta e autorizzata sotto il controllo e la supervisione dal Direttore dei Lavori che ha provveduto a redigere una relazione a struttura ultimata nella quale ha certificato la corretta realizzazione dell'opera, salvo varianti non sostanziali che possono essere state eseguite in cantiere e che non incidono sulla sicurezza e durabilità dell'opera stessa.
Ma v'è di più: tale conformità dei lavori è stata, altresì, verificata dal collaudatore, che secondo la normativa vigente ha dovuto redigere apposita relazione con la quale ha ritenuto corretta tale impostazione senza ritenere necessario un deposito in variante degli elementi strutturali non eseguiti o eseguiti in modo difforme al progetto.
Ne deriva, pertanto, che la Società Edilsider non aveva né le competenze tecniche né il ruolo per poter effettuare controlli sul livello strutturale e si attiene alle specifiche dei tecnici preposti al controllo e alle verifiche in cantiere.
Pertanto anche su tale punto si chiede che l'odierna Società convenuta venga manlevata, in caso di accertamento delle predette difformità, da ogni responsabilità con condanna sia dell'impresa Conero Costruzioni srl, che ha effettivamente realizzato i lavori, sia del Geom. NI nella sua qualità di direttore dei lavori sia dell'Ing. OC US, quale collaudatore degli stessi. Sin d'ora si chiede di essere autorizzati alla chiamata in causa degli stessi 8) Fatte queste doverose e assorbenti premesse la ER S... quale società venditrice ed appaltatrice dell'immobile sito in Osimo, Via FA, 34 ritiene di dover allargare il novero dei legittimati passivi, e di chiamare nel presente procedimento il progettista, il direttore dei lavori, e le Società
Subappaltarici che hanno lavorato nell'immobile oggetto di contestazione e che hanno prestato la propria attività lavorativa presso il predetto cantiere di Via
FA sia alle Società che avevano lavorato in subappalto presso il predetto cantiere, chiedendo che in caso di condanna venisse manlevata dagli stessi.
9) Alla stregua delle precedenti premesse e, soprattutto, per l'integrità del contraddittorio (che deve essere rispettato anche nel presente procedimento di istruzione sommaria) e per la necessaria verifica della concreta possibilità conciliativa, preliminarmente, si chiede che la difesa dell'odierna Società convenuta, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., venga autorizzata a chiamare in causa:
a) geom RAGNINI LI direttore dei lavori;
b) Ing. COSTANTINI LO il quale ha redatto il progetto ed ha rilasciato il certificato di conformità;
c) Ing. SCARADOZZI LE tecnico operatore;
d) Ditta NUOVA SERVIZI S.r.l. che ha materialmenente realizzato nell'immobile de quo l'impianto idraulico;
e) Ing. AZ TO collaudatore statico;
f) Ing. CASTROVILLARI GIOVANNI, progettista e direttore lavori strutturale;
g) Ditta EDIL SYNERGY S.r.l. che ha realizzato nell'immobile de quo le opere divisorie interne, rilasciando certificazione di idoneità; h) Ditta LINEA MASSETTI S.r.l. che ha realizzato i massetti dell'immobile de quo;
i) Ditta SEGALA SERVICE S.N.C. di LA OL, CR e CE che ha realizzato la copertura lignea dell'immobile de quo;
j) Ditta 3 B COSTRUZIONI S.r.l. in liquidazione che ha realizzato nell'immobile de quo gli intonaci;
k) CONERO COSTRUZIONI SRL che ha effettivamente realizzato i lavori;
10. Tanto premesso in fatto, i principi di diritto (inerenti l'estensione automatica della domanda degli attori ai chiamati in causa da parte della convenuta) che la Corte intende applicare al presente giudizio sono quelli di cui a Cass. n. 32556/2024: "Le coordinate in diritto che, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte (tra le altre: Cass.
n. 25559/2008; Cass. n. 20610/2011; Cass. n. 8411/2016; Cass. n. 24294/2016; Cass. n. 5580/2018;
Cass. n. 30601/2018; Cass. n. 31066/2019; Cass. n. 11103/2020, da cui segnatamente sono ripresi i principi di diritto appresso riportati;
Cass. n. 26208/2022; Cass. n. 30952/2023), orientano lo scrutinio delle doglianze di parte ricorrente sono le seguenti:
- il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore al chiamato in causa da parte del convenuto non trova applicazione allorquando il chiamante, senza postulare la esclusione della propria responsabilità (ed anzi presupponendola), faccia valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall'attore come causa petendi, come avviene nell'ipotesi di chiamata di un terzo in garanzia, propria o impropria, o di azione condizionata di regresso nei confronti del terzo chiamato in coobbligazione. In tal caso è infatti rimessa in via esclusiva all'attore la scelta - ove consentita dalla situazione giuridica dedotta nell'atto di chiamata in causa - di proporre o meno autonoma domanda anche nei confronti del terzo chiamato;
in particolare, qualora il convenuto in un giudizio di risarcimento dei danni chiami in causa un terzo indicandolo come soggetto (cor)responsabile della pretesa fatta valere dall'attore per chiedere di essere manlevato in caso di accoglimento della pretesa attorea, senza porre in dubbio la propria legittimazione passiva, si versa in una ipotesi di chiamata in garanzia, nella quale non opera la regola della automatica estensione della domanda al terzo chiamato, atteso che la posizione assunta dal terzo nel giudizio non contrasta, ma anzi coesiste, con quella del convenuto rispetto all'azione risarcitoria,
CP 9 che l'attore danneggiato proponga ritualmente nei confronti del chiamato (quale coobbligato solidale) una nuova autonoma domanda di condanna, nell'osservanza delle preclusioni determinate dalla fasi processuali;
- nei casi anzidetti, la questione della gravità delle colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate, trovando rilievo nelle sole obbligazioni solidali, può essere delibata solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri o, in vista del regresso (che presuppone proprio il vincolo solidale e mira a redistribuire pro quota, nel rapporto interno fra i condebitori, il peso dell'obbligazione adempiuta da uno solo di essi), abbia chiesto espressamente tale accertamento in funzione della ripartizione interna della responsabilità nei loro confronti CP_10 tra le molte: Cass. n. 15687/2001; Cass. n. 3803/2004; Cass. n. 10042/2006; Cass. n. 18497/2006; Cass.
n. 19492/2007; Cass. n. 5475/2023; Cass. n. 14378/2023);
- relativamente invece alla ipotesi in cui la chiamata del terzo, da parte del convenuto in giudizio di risarcimento danni, sia svolta esclusivamente ai fini dell'accertamento della sua corresponsabilità quale autore della condotta concorrente causalmente efficiente alla produzione dell'eventus dammi, ossia la chiamata abbia come unico petitum la estensione al terzo chiamato dell'eventuale accertamento di corresponsabilità e della condanna al risarcimento dei danni in favore dell'attore danneggiato, senza che venga introdotto nel giudizio un distinto rapporto obbligatorio tra chiamante e chiamato, allora la richiesta risarcitoria deve intendersi estesa al medesimo terzo anche in mancanza di un'espressa dichiarazione in tal senso dell'attore e sempre che quest'ultimo non rifiuti
-
espressamente di agire anche verso il terzo chiamato -, poiché la diversità e pluralità delle condotte produttive dell'evento dannoso non dà luogo a distinte obbligazioni risarcitorie, non mutando l'oggetto del giudizio
11.Ritiene la Corte che la Edilsider srl, con le domande avanzate in primo grado nei confronti dei tecnici/terzi chiamati in causa, abbia svolto soltanto un'azione di accertamento della responsabilità dei chiamati nei propri confronti quale ditta appaltatrice legata da rapporti di natura professionale con i professionisti che hanno variamente operato nelle fasi di realizzazione e verifica dell'edificio per cui è
causa.
12.Tale interpretazione deriva innanzitutto dalla lettura delle conclusioni avanti richiamate in cui la
Edilsider srl:
in via principale ha chiesto il rigetto nel merito della domanda delle controparti con vittoria di
.
spese;
solo in via subordinata, nel caso di (propria) accertata responsabilità, con accoglimento (anche
.
parziale) della domanda degli originari attori, ha chiesto di essere garantita e manlevata dai tecnici anche in ordine alle spese legali.
13. Inoltre detta interpretazione è confermata dall' esposizione delle difese della originaria chiamante sviluppate in comparsa di costituzione laddove si fa rilevare il proprio affidamento incolpevole nell'opera professionale delle varie figure tecniche chiamate a realizzare/controllare le opere in contestazione: fatto che si risolve necessariamente nella contestazione di un inadempimento agli obblighi professionali nei confronti della società costruttrice/venditrice.
14. In altri termini, nella presente fattispecie, si ravvisa una duplicità alternativa di rapporti :
(a) quello derivante dalla responsabilità ex art. 1669 cc tra acquirenti e venditrice;
(b) quello distinto ed autonomo (di verosimile natura professionale) tra la società costruttrice ed i vari tecnici incaricati su cui essa ha dichiarato di aver fatto affidamento. 15.La domanda proposta dalla chiamante nei confronti dei chiamati in causa non tendeva ad escludere la propria responsabilità, indicando i chiamati come i soggetti tenuti a rispondere della pretesa degli originari attori: non tendeva cioè ad individuare i veri responsabili nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario.
La Edilsider srl ha chiaramente introdotto e fatto valere la garanzia solo in via subordinata nel caso in cui la propria responsabilità fosse positivamente riconosciuta. Tanto da chiedere la manleva anche con riferimento alle spese di lite (eventualmente) pagate ai danneggiati in esito alla soccombenza.
Dunque la chiamata dei terzi è in mera in garanzia e l' estensione automatica della domanda non si è verificata in ragione dell'autonomia sostanziale dei due rapporti ancorché confluiti in un unico processo.
16.Per contro, in nessun modo è desumibile, dall'atto di chiamata in causa:
. che essa sia stata effettuata per rispondere direttamente della pretesa degli attori,
• che i tecnici fossero indicati come responsabili al posto della chiamante e che fossero essi i soggetti contro i quali avrebbe dovuto emettersi la condanna.
17.In definitiva:
• dalla formula letterale adottata dalla chiamante che richiama la manleva e la garanzia;
• dall'ordine di proposizione delle conclusioni che introducono la pretesa nei confronti dei chiamati solo subordinatamente all'accertamento giudiziale della responsabilità della chiamante e dunque dopo l'accertamento stesso;
• dalla indicazione contenuta nella richiesta di essere garantita anche per le spese di lite da pagare in caso di soccombenza;
• dallo sviluppo e dal contenuto delle difese di parte che riconducono a condotte inadempienti dei tecnici ed al richiamo del proprio incolpevole affidamento alla diligenza di tali condotte, dall'assenza di ogni richiamo all'accertamento della totale esclusiva responsabilità dei tecnici
•
nei confronti dei danneggiati ed alla diretta condanna degli stessi, deve trarsi la conclusione che la chiamata dei terzi, nella presente fattispecie, è funzionale e destinata ad operare solo in caso di accertata legittimazione passiva sostanziale della chiamante (soccombenza).
Detto altrimenti la parte chiamante non solo non ha posto in dubbio la propria legittimazione passiva ma anzi l'ha costituita a presupposto dell'operare della chiamata e della garanzia. 18. Dunque si versa in una ipotesi di chiamata in garanzia nella quale non opera la regola della automatica estensione della domanda ai terzi chiamati atteso che la posizione assunta dai terzi nel presente giudizio non contrasta ma anzi coesiste con quella dell'originaria convenuta rispetto all'azione risarcitoria.
19.La sintesi di quanto esposto conduce alle seguenti conclusioni:
è accertato dal Tribunale che il termine di decadenza per la denunzia dei gravi difetti decorreva dal 27.3.2017;
nel presente giudizio non si è verificata l'estensione automatica della domanda dei danneggiati nei confronti dei chiamati in causa;
• gli originari attori Parte 5 hanno dichiarato di voler estendere la domanda ai terzi chiamati (segnatamente ai tecnici qui appellanti) all'udienza del 13.02.2019 (come da verbale di udienza);
considerando la richiesta di estensione della domanda come denunzia dei gravi difetti, essa
.
risulta, all'evidenza, tardiva;
nei confronti di tutti i tecnici condannati al risarcimento in primo grado (ed oggi appellanti) le
.
parti danneggiate sono decadute dalla garanzia ex art. 1669 cc;
le domande proposte nei loro confronti debbono essere respinte, in accoglimento degli appelli
•
(appello principale ed appelli incidentali) dei tecnici ed in riforma della gravata sentenza.
20. Ulteriore conseguenza di quanto esposto è che:
• i motivi di gravame che attengono alla quantificazione dei danni, proposti dagli appellanti
CP 2 nei confronti degli appellati incidentali Parte 1incidentali CP 1 CP 3 vanno integralmente disattesi e respinti;
CP_4
• il motivo di gravame sulle spese di lite del primo grado, proposto dagli appellanti incidentali
- CP_2 nei confronti degli appellati incidentali CP 1 Parte 1 CP 4
è assorbito dal fatto che la Corte, in ragione della (parziale) riforma della pronuncia CP_3
di primo grado, deve provvedere ad una nuova liquidazione delle spese del doppio grado;
• i motivi di gravame proposti dagli appellanti incidentali
- CP 2 nei confronti CP 1
Controparte_5 restano soggetti alla separazione ex art. 279 II co. n.5 cpc e dunque di andranno scrutinati e decisi nel giudizio separato in esito alla rimessione della causa in trattazione come da provvedimenti dati con separata ordinanza. 21.Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza, degli appellanti Parte_6 nei confronti degli appellanti Parte 1 CP 3 liquidate come da dispositivo CP_4
secondo i seguenti parametri: (a) giudizio dinanzi alla Corte di Appello/Tribunale, (b) valore fino ad euro 520.000,00 (considerando il valore della domanda/disputatum), (c) fasi di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria, decisione per il primo grado, (d) fasi di studio, introduttiva, trattazione, decisione per l'appello, (e)liquidazione entro la media tariffaria. CP 1 CP 222.Le spese di lite dei Lloyds vanno poste a carico degli appellanti
Infatti l'accertamento dell'inoperatività della garanzia, operato dal Tribunale, è errato. L'assicurato CP 3 _ , nel suo sesto motivo di appello incidentale avverso l' erroneo rigetto della domanda di manleva nei confronti dei Pt 2 ha dedotto l'errata interpretazione/applicazione delle clausole contrattuali ed il travisamento del fatto in violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. e degli artt. 115-116 c.p.c. ed ha esposto le argomentazioni di seguito riportate:
"Si impugna da ultimo il capo della Sentenza che, in accoglimento delle eccezioni dei Pt 2 ha rigettato la domanda di manleva del geom. CP 3 (e che conseguentemente ha disposto condanna dello stesso al rimborso delle spese legali in favore degli assicuratori), ritenendo che "il sinistro in oggetto e per cui oggi si procede, non rientra in copertura assicurativa in quanto questo procedimento riguarda un sinistro già accaduto atteso che la polizza è valida per il periodo" 20 febbraio 2017 -
...
20 febbraio 2018, "mentre l'attività professionale risulta posta in essere in epoca antecedente e prossima all'agosto 2018. La Polizza, in effetti, prevede l'obbligo per gli Parte 7 di tenere indenne l' Parte 8 'per somme che lo stesso "sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ... "
che traggano origine da una richiesta di risarcimento fatta da terzi all' Parte_8 per la prima volta e notificata agli Parte 7 durante il periodo di assicurazione il Geom. CP 3 avrebbe dovuto
...
Con estendere il contraddittorio, semmai, alla compagnia assicurativa (con la quale egli aveva in corso all'epoca della denuncia - apposita copertura professionale)".
La sentenza è frutto, da un lato, di una errata interpretazione delle clausole di polizza e, dall'altro lato, di un errore nella ricostruzione dei fatti con riguardo al fatto che il "sinistro" fosse già accaduto rispetto al periodo di validità della polizza, con ciò privando il geom. CP 3 del diritto ad essere tenuto indenne da conseguenze pregiudizievoli che, viceversa, rientravano palesemente nel campo di applicazione della polizza.
6.2. Nei fatti, si ricorda che il geom. CP 3 ha chiamato in causa i Pt_2 che hanno assunto il rischio derivante dal certificato AEAW0014266, al fine di essere manlevato dalle eventuali conseguenze pregiudizievoli dell'azione introdotta dai signori CP_2 nel presenteCP 1 e giudizio;
azione che, come sopra evidenziato, ha ad oggetto vizi strutturali, catastali e urbanistici, per i quali il geom. CP_3 è stato chiamato per la prima volta in giudizio in garanzia dalla convenuta
Edilsider s.r.l. nel gennaio 2018
Per un verso, quindi, il "sinistro" rientra a pieno titolo nella garanzia di polizza claim made, che opera laddove esso, ossia la contestazione all'attività del geom. CP 3 sia avvenuta nel periodo di vigenza compreso tra il febbraio 2017 e il febbraio 2018, a nulla rilevando che le condotte in ipotesi produttrici della responsabilità del geom. CP 3 fossero risalenti a periodo antecedente, bastando in tal senso che tali condotte si collochino "non prima della data di retroattività convenuta" (cfr. già la definizione "Claims made-Retroattività", p. 1 della Polizza). Chiarissima in tal senso è la previsione proprio dell'oggetto dell'assicurazione richiamata in Sentenza, ove si legge che la copertura opera per tutte le perdite pecuniarie causate a terzi originate "da una richiesta di risarcimento fatta da terzi all' Parte 8 per la prima volta e notificata agli Assicuratori durante il periodo di assicurazione
***
purchè tali richieste siano originate da un atto illecito commesso durante il periodi di assicurazione o di retroattività (se concessa)"; retroattività che nella specie è stata pattuita come
"illimitata" (cfr. scheda di copertura e modulo di proposta).
E' dunque del tutto incongruo il riferimento della Sentenza al fatto che “l'attività professionale risulta posta in essere in epoca antecedente [al periodo di vigore della polizza] e prossima all'agosto 2018”, essendo l'attività coperta con retroattività illimitata rispetto alla stipulazione.
Per altro verso, i fatti allegati con l'atto di citazione per chiamata del terzo sono stati denunciati per la prima volta in tale occasione e non hanno nulla a che fare con i vizi acustici oggetto del precedente procedimento tecnico preventivo n.1067/2016 R.G., cui sia pure in forma non espressa parrebbe che la Sentenza si sia riferita, e non sono quindi riconnessi in alcun modo con il sinistro aperto a suo Con tempo con altra assicurazione che ad essi unicamente si riferiva ( Sinistro tra l'altro di cui è stata data puntuale comunicazione ai Pt 2 visto che nella pagina delle dichiarazioni dell'assicurato in merito a denunce e controverse pendenti è scritto "richiesta di risarcimento per presunta inquinamento acustico".
Se si confrontano le doglianze dell'ATP a quelle oggetto del presente giudizio si constata Con immediatamente che le prime, e la relativa apertura di sinistro con non inducono neppure lontanamente alcuna contestazione di gravi vizi strutturali che del resto gli stessi Attori appellati (e la stessa Sentenza, p.11) dichiarano "scoperti" solo in occasione della consegna dei loro tecnici della relazione del 27 marzo 2017 (e quindi ancora per la prima volta durante il periodo di vigenza della polizza Pt 2 Né in contrario potrebbe addursi che la domanda risarcitoria per vizi acustici è stata
.
ritenuta dal Tribunale compresa nell'oggetto della domanda formulata in citazione (benchè invece tardiva ed inammissibile). Quel che conta per l'operatività della garanzia è invero l'inverso, ossia che nella denuncia che ha originato il 'sinistro' relativo ai vizi acustici non vi era alcun riferimento ai diversi vizi strutturali che, come si è detto, gli stessi Attori appellati hanno dichiarato di aver
"scoperto" solo nel marzo 2017 (e quindi nel contesto dell'ATP del 2016 non erano neppure conosciuti). Ciò che peraltro lo stesso Giudice di primo grado dichiara a chiare lettere nella ordinanza del 29 ottobre 2022 dove prende “atto del contenuto del fascicolo relativo al procedimento per ATP n.
1067/2016 R.G. e rileva... che effettivamente l'accertamento tecnico ivi disposto ha avuto ad oggetto solo l'esistenza di vizi relativi ai requisiti acustici senza estendersi ai vizi edilizi, urbanistici,
... ...
catastali e strutturali fonte dei danni in cui in questa sede si chiede il risarcimento" (doc. n.10 del fascicolo di appello).
E' quindi, anche sotto questo profilo, gravemente errata la Sentenza là dove afferma che “questo procedimento riguarda un sinistro già accaduto" e che "il Geom. CP 3 avrebbe dovuto estendere il Con contraddittorio, semmai, alla compagnia assicurativa (con la quale egli aveva in corso all'epoca della denuncia - apposita copertura professionale)". Il sinistro di cui si discute in questo procedimento non era già “accaduto" nel senso di essere connesso alla denuncia per vizi acustici del Con per vizi 2016, e del tutto ovviamente nessuna “estensione" avrebbe potuto essere richiesta ad Con strutturali diversi ed ulteriori. che pure operava in regime di claims made (doc. 15, art.15) come di consueto in questa tipologia di polizze, avrebbe semplicemente opposto che i vizi strutturali non erano dipendenti da quelli acustici e il sinistro riferito ai vizi strutturali non rientrava nel campo di operatività della polizza in quanto la richiesta risarcitoria dei terzi era stata proposta per la prima Con volta dopo la scadenza dell'assicurazione a fine 2016 (cfr. disdetta sub doc. 15).
6.3.- Pertanto, in denegato caso di conferma in tutto o in parte della condanna del geom. CP 3 Pt 2 dovranno essere tenuti a manlevarlo di ogni conseguenza pregiudizievole allo stesso derivante, con riforma del capo di sentenza che ha rigettato tale domanda e di quello che lo ha condannato al rimborso delle spese legali in favore dell'assicuratore".
23. Gli assunti difensivi del CP_3 sono chiaramente fondati e vanno recepiti e condivisi.
E' infatti provato per tabulas che il procedimento di accertamento tecnico preventivo (n. 1067/2016
R.G.) ha avuto ad oggetto solo l'esistenza di vizi relativi ai requisiti acustici senza estendersi ai vizi edilizi, urbanistici, catastali e strutturali i quali risultano scoperti dai danneggiati nel marzo 2017 ed in definitiva tempestivamente denunziati all'assicurazione nei limiti di operatività della polizza.
Sul punto non vale insistere oltre. 24.La conseguenza di quanto esposto opera solo sul piano delle spese processuali essendo evidente che il rigetto della domanda dei danneggiati nei confronti del CP_3 preclude una pronuncia diretta sulla garanzia.
E tuttavia, poiché la chiamata in causa dei Pt 2 era fondata e pienamente giustificata dall'operatività della garanzia, ne derivano due distinte conseguenze:
• l'attribuzione delle spese di lite del doppio grado dei CP_12 a carico delle parti originarie attrici/odierne soccombenti, in forza del noto principio di causalità; le spese sono liquidate ai minimi tariffari secondo ragioni di proporzionalità ed adeguatezza dell'opera professionale effettivamente prestata contro gli originari attori;
• la condanna dei Pt 2 a restituire a CP_3 le somme pagate da quest'ultimo e ricevute dai primi, in esecuzione della sentenza di primo grado oltre interessi legali dal pagamento al saldo.
25.Pertanto alla (parziale) riforma dell'impugnata sentenza consegue, quale effetto espansivo interno
CP_3 alla restituzione delle somme ex art. 336 I co. cpc, il diritto dell'appellante incidentale
Controparte_1 e CP 2 sia ai pagate in esecuzione della pronuncia di primo grado sia a
Pt 2 oltre interessi legali dal pagamento al saldo.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
definitivamente pronunziando, ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1-dispone la separazione dell'appello proposto da Controparte 1 nei e CP 2
Controparte_5 con rimessione in trattazione del giudizio separato come da confronti di provvedimenti dati con separata ordinanza;
e degli appelli incidentali di 2-in accoglimento dell'appello principale di Parte 1
CP_3 ed in riforma della gravata sentenza, respinge tutte le Controparte_4 e domande proposte da Controparte 1 CP 2 nei confronti di Parte 1 e
Controparte_4 CP_3 e
3-respinge l'appello incidentale proposto da e CP 2 nei confronti di Controparte_1
Parte 1 CP 3
, Controparte_4 e alla restituzione delle somme pagate in esecuzione della4-dichiara il diritto di CP_3
pronuncia di primo grado con conseguente condanna:
• di Controparte_1 e CP 2 a detta restituzione oltre interessi legali dal pagamento al saldo;
• di Pt 2 Parte 2 (con riferimento al rischio assunto con il certificato n.
AEAW0014266) a detta restituzione oltre interessi legali dal pagamento al saldo;
,in solido tra loro, al pagamento, in favore di 5-condanna CP 2 Controparte_1 e
,delle spese di lite liquidate, per
, Controparte 4 e CP 3 Parte 1
ciascuna delle tre parti: (a) per il primo grado di giudizio in euro 22.457,00 oltre magg. rimb. forf., cap e iva come per legge, (b) per il presente grado di giudizio in euro 20.119,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf. cap e iva come per legge;
,in solido tra loro, al pagamento, in favore di 6-condanna Controparte_1 e CP 2
delle spese di lite liquidate: (a) per il primo grado di giudizio in Parte 2
euro 11.229,00 oltre magg. rimb. forf., cap e iva come per legge, (b) per il presente grado di giudizio in euro 10.060,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf. cap e iva come per legge.
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data 23 settembre 2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier Giorgio Palestini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Consigliere relatore Dott. Pier Giorgio Palestini
Dott. Cesare Marziali Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 471/2024RG vertente tra
Parte 1 (c.f.: C.F. 1 ), rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico
MA GI;
-appellante principale/appellato incidentale
(C.F.: C.F. 2 ) e CP_2 (C.F.: Controparte_1
), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Michele Cucchieri e Silvia Ferracuti;
C.F. 3
-appellati principali/appellanti incidentali/appellati incidentali e
rappresentato e difeso dall'Avv. Dino Latini;
Controparte_3 (c.f.: C.F. 4 "
-appellato principale/appellante incidentale/appellato incidentale e
Controparte_4 (c.f.: C.F. 5 ), rappresentato e difeso dall'Avv.
EM EA;
-appellato principale/appellante incidentale/appellato incidentale e
Controparte_5 |_ (c.f.: Codice Fiscale 6 ), quale socio unico al momento della cancellazione della ER srl;
-appellato principale ed incidentale
Parte 2 che hanno assunto il rischio derivante dal certificato n.
AEW0014266, rappresentati e difesi dall'Avv. Alberto Batini;
-appellati principali ed incidentali e
(c.f.: Codice Fiscale 7 ), Controparte 7 (c.f. [...] Controparte_6
Controparte_8 (c.f. P.IVA 1 ; C.F. 8
-soggetti evocati in litis denuntiatio
Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con 1. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del
17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
Si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti nel provvedimento gravato e come risultanti dagli atti difensivi di parte.
2.Preliminarmente debbono essere affrontate due questioni di rito :
• la verifica della regolarità della notifica dell'appello incidentale proposto dagli appellanti nei confronti del contumace Controparte_5Parte_3
• la definizione della posizione processuale di Controparte_6 Controparte_7
Controparte_8
3.Sulla prima questione, rileva il Collegio che, agli atti del fascicolo di parte telematico, non risulta depositato l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (c.d. CAD) che è l'unico atto idoneo a provare, in caso di irreperibilità del destinatario o di sua temporanea assenza (come attestato nella presente fattispecie), che il destinatario stesso abbia avuto effettiva conoscenza del deposito del plico presso l'ufficio postale e che ne sia stato pertanto tutelato il diritto alla difesa. Appare dunque necessario procedere alla verifica della regolarità della notifica consentendo alle parti notificanti di provare l'avvenuta comunicazione (CAD) oltre che l'effettività della residenza/domicilio al momento della notifica.
Poiché la causa, per il resto, può essere decisa affrontando questioni che non investono la posizione del
Controparte_5 si palesa evidente la necessità, in osservanza dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di disporre la separazione dell'appello proposto da CP 1
[...] e nei confronti di Controparte_5 con rimessione sul ruolo in trattazioneCP_2
come da provvedimenti dati con separata ordinanza.
Il presente giudizio può invece proseguire fino alla pronuncia definitiva per tutte le altre posizioni.
4.La seconda questione pregiudiziale da affrontare è la definizione della posizione processuale di
Controparte_6 Controparte_7
, Controparte_8
Nei confronti di tali soggetti, in difetto di motivi di gravame (principale o incidentale), la sentenza di primo grado è passata in giudicato.
E' noto infatti che la notificazione dell'impugnazione a parti diverse da quelle dalle quali o contro le quali è stata proposta ai sensi dell'art. 332 c.p.c. non ha la stessa natura della notificazione prevista dall'art. 331 c.p.c., relativo all'integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, in quanto, mentre in tale ultima norma si tratta di una "vocatio in jus" per integrare il contraddittorio, in ipotesi di cause scindibili, invece, detta notificazione integra soltanto una "litis denuntiatio" allo scopo di avvertire coloro che hanno partecipato al giudizio della necessità di proporre le impugnazioni, che non siano già precluse o escluse, nel processo instaurato con l'impugnazione principale.
Non essendo stata proposta impugnazione principale o incidentale nei loro confronti e non avendo gli stessi soggetti proposto una propria impugnazione incidentale (in riferimento alla quale è decorso il relativo termine):
(a) la pronuncia è passata in giudicato in parte qua,
Controparte_8 non hanno mai assunto la (b) Controparte_6 , Controparte_7 qualità di parte in appello,
(c) non sussistono i presupposti per la pronunzia sulle spese a norma dell'art. 91 c.p.c. che esige la qualità di parte, e perciò una "vocatio in ius", e la soccombenza (v. Cass. 21/3/2016, n. 5508; Cass.
16/2/2012, n. 2208; Cass., 16/4/2007, n. 9002; Cass., 23/4/2001, 5977).
5.Passando all'esame delle questioni di merito devolute, il Collegio ritiene di applicare il cd "principio della ragione più liquida" che “(...) imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, -anche se logicamente subordinata- senza che sia necessario esaminare previamente le altre" (Cass. n. 12002/14; conf. Cass. n. 5264/15, n°
1113/15).
Pertanto saranno immediatamente scrutinate e discusse le questioni complessivamente devolute con l'atto d'appello principale e con gli appelli incidentali del CP 4 e del CP 3 che attengono all'eccezione di decadenza dall'azione di responsabilità ex art. 1669 cc sollevata dalle parti stesse e disattesa dal Tribunale con la seguente motivazione:
"La disciplina dell'art. 1669 c.c. prevede un termine di decadenza (la denunzia dei vizi entro un anno dalla scoperta) e un termine di prescrizione (la proposizione della domanda entro un anno dalla denuncia), nel caso di specie rispettati per quanto attiene ai vizi strutturali descritti nella relazione degli ingegneri Pt 4, consegnata si ripete il 27.3.2017 e seguita immediatamente (il giorno
-
successivo) dalla denuncia e dopo tre mesi dall'instaurazione del giudizio.
Lo stesso vale anche per i professionisti chiamati in causa dall'appaltatore/venditore, nei confronti dei quali la denuncia dei vizi è stata proposta contestualmente alla domanda di risarcimento, con la notifica dell'atto di citazione per chiamata in causa avvenuta tra il 18 e il 23 gennaio 2018 (entro l'anno dalla scoperta dei vizi).
8. Conclusivamente, sono da reputarsi prescritte le domande afferenti ai vizi urbanistici, edilizi, catastali e acustici, ed ammissibili le domande afferenti ai vizi strutturali e alle difformità
(urbanistiche, edilizie e catastali) ad essi connesse".
6.Il Tribunale ritiene che la decadenza ex art. 1669, I c. cc non sia maturata nei confronti del
Parte 1 del CP 4 e del CP 3 (d'ora in avanti denominati unitariamente anche come "i tecnici”) perché la chiamata in causa degli stessi, da parte della originaria convenuta Edilsider srl, avrebbe comportato l'estensione automatica della domanda (di parte attrice) nei confronti dei chiamati in causa.
Si legge infatti a pag. 8 della sentenza: "Preliminarmente, si richiama quanto osservato con ordinanza del 7.9.2019 con riferimento alla richiesta di parte attrice di estensione della domanda a tutti i terzi chiamati in causa, in merito alla quale i chiamati hanno dichiarato di non accettare il contraddittorio. In particolare, si ricorda che
"Qualora il convenuto in un giudizio di risarcimento danni chiami in causa un terzo con il quale non sussiste alcun rapporto contrattuale, indicandolo come il vero legittimato passivo, non si versa in un'ipotesi di chiamata in garanzia impropria (o manleva), la quale presuppone la non contestazione della suddetta legittimazione, ma di chiamata del terzo responsabile, con conseguente estensione della domanda al terzo che il giudice può e deve esaminare senza necessità che l'attore ne faccia esplicita richiesta (Cass. Civ. Sez. 1, Ordinanza n. 5580 del 08.03.2018), sicchè l'eccezione va rigettata con riferimento a tutti i chiamati".
7.Il Tribunale a pag.9 dell'impugnata sentenza ha poi ribadito:
"Come rilevato nell'esposizione dello svolgimento del processo, il p.i. CP 7 è stato chiamato in causa dalla Edilsider s.r.l., convenuta principale, insieme ai progettisti, agli altri tecnici e alle imprese subappaltatrici, assumendo la convenuta che vi sia una responsabilità verso gli attori (anche) da parte di tutti gli altri soggetti che hanno prestato la loro opera professionale nel cantiere di Osimo, via
FA, per i danni elencati nell'atto introduttivo del giudizio (cfr. la comparsa di costituzione
Edilsider, nella quale si chiede "in caso di accoglimento della domanda attorea, anche parziale, dichiarare l'odierna Società convenuta Edilsider s.r.l. garantita e manlevata dai terzi chiamati in causa da ogni statuizione pregiudizievole che alla predetta convenuta dovesse derivare dalla presente causa..."). A loro volta, gli attori hanno chiaramente formulato una domanda di risarcimento danni da vizi e difetti dell'immobile dagli stessi acquistato addebitabili al costruttore/venditore Edilsider
(domanda fondata dunque sul contratto di appalto oltre che sul contratto di compravendita).
Come rilevato nell'ordinanza 7.9.2019, d'altra parte, "Qualora il convenuto in un giudizio di risarcimento dei danni chiami in causa un terzo con il quale come è il caso dei tecnici che hanno prestato la propria attività professionale come il p.i. CP_7 non sussiste alcun rapporto contrattuale, indicandolo come il vero legittimato passivo, non si versa in un'ipotesi di chiamata in garanzia impropria (o manleva), la quale presuppone la non contestazione della suddetta legittimazione, ma di chiamata del terzo responsabile, con conseguente estensione automatica della domanda al terzo che il giudice può e deve esaminare senza necessità che l'attore ne faccia esplicita richiesta" (Cass. Civ. Sez. 1, Ordinanza n. 5580 del 08/03/2018), sicché la domanda formulata nei confronti del p.i. CP_7 deve ritenersi quella (di risarcimento danni) formulata dagli attori nei confronti di tutti i soggetti che hanno prestato attività nel cantiere di Osimo". Le argomentazioni del Tribunale non possono essere condivise.
8.Ritiene la Corte che sia necessario, nello scrutinio della questione, procedere ad una attenta lettura ed interpretazione della chiamata in causa fatta in primo grado dalla Edilsider srl nei confronti dei tecnici oggi appellanti.
A tal fine è opportuno riportare le conclusioni rassegnate in sede di costituzione in primo grado da parte dell'Edilsider srl:
Nel MERITO
a) Rigettare la domanda attorea nei confronti della Società Edilsider S.r.l. perché infondata in fatto ed in diritto e/o con qualunque altra statuizione;
b) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite;
c) In caso di accoglimento della domanda attorea, anche parziale dichiarare l'odierna Società convenuta Edilsider S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, garantita e manlevata dai terzi chiamati in causa, da ogni statuizione pregiudizievole che alla predetta convenuta dovesse derivare dalla presente causa;
d) Sempre in caso di accoglimento della domanda attorea, anche parziale, dichiarare l'odierna Società convenuta Edilsider S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, garantita e manlevata dai terzi chiamati in causa, anche in ordine alle spese legali,.
Si offrono in comunicazione, mediante deposito in Cancelleria:
1) corrispondenza tra il Sig. IE NI ed i Sigg. Paternuosto - Lo Mele;
Con riserva di depositare ulteriore documentazione. Sin d'ora si fa riserva di chiedere CTU e prova testi sui capitoli di prova che verranno formulati nelle memorie successive, con riserva, altresi, di ulteriore produzione documentale.
9.Le argomentazioni sviluppate dalla Edilsider srl sulla responsabilità dei tecnici (nel contesto proprio del richiamato atto di costituzione e chiamata in causa) sono le seguenti:
A) QUANTO ALLA QUESTIONE CATASTALE URBANISTICA, la
Società Edilsider S.r.l. ha agito in assoluta trasparenza, coinvolgendo gli acquirenti nella scelta della realizzazione degli spazi interni e operando su loro indicazioni.
Invero, furono gli odierni attori a richiedere espressamente la realizzazione del soppalco e concordarono con l'impresa che avrebbe dovuto realizzare i lavori modalità di realizzazione sia la tempistica che i materiali da utilizzare (doc. 1).
In merito alle presunte irregolarità di altezza del tetto che comporterebbero un problema di natura urbanistica si segnala che il tetto è stato eseguito interamente da altra ditta sotto la supervisione del Direttore dei Lavori e asseverata dal Collaudatore. Pertanto, sin d'ora si chiede che qualora fossero confermate tali violazioni nella sua concreta realizzazione la Edilider venga manlevata da ogni responsabilità con condanna sia dell'impresa Conero Costruzioni srl, che ha effettivamente realizzato i lavori, sia del Geom
NI LI, nella sua qualità di direttore dei lavori, sia dell'Ing.
OC US, quale collaudatore statico dell'immobile, sia dell'Ing.
VI AN, progettista e direttore lavori strutturali. Sin d'ora si chiede di essere autorizzati alla chiamata in causa dei sopracitati soggetti.
Va precisato in questa sede che la odierna Società convenuta, quale committente, si affida ai vari tecnici nella esecuzione delle opere e solo sulle specifiche direttive dei professionisti esegue i lavori.
Ma v'è di più: si chiede sin d'ora di essere autorizzati alla chiamata di tutte le imprese che hanno operato in cantiere e che hanno realizzato gli eventuali elementi difformi al progetto quali le solette di interpiano, i massetti, gli impianti, ovvero tutti gli elementi che hanno influito nel fattore altezza, spessori e geometrie e che, eventualmente, hanno influito nella difformità tra ciò che è stato realizzato ed il progetto iniziale, unitamente, ai tecnici deputati al controllo in cantiere e coloro i quali hanno firmato le documentazioni di conformità finali.
B) QUANTO ALLA QUESTIONE STRUTTURALE: Gli attori contestano la non corrispondenza del progetto strutturale depositato ed approvato rispetto alla situazione in opera. In particolare, secondo i consulenti di parte attrice non sarebbero stati realizzati alcuni elementi strutturali (come confusamente indicati nell'atto di citazione
Paternuosto - Lo Mele a pag 3)
In merito a tale questione ci si limita a contestarne la fondatezza in fatto ed in diritto e, in particolare, nella denegata ipotesi in cui tale modifica fosse stata realizzata la stessa è stata voluta e autorizzata sotto il controllo e la supervisione dal Direttore dei Lavori che ha provveduto a redigere una relazione a struttura ultimata nella quale ha certificato la corretta realizzazione dell'opera, salvo varianti non sostanziali che possono essere state eseguite in cantiere e che non incidono sulla sicurezza e durabilità dell'opera stessa.
Ma v'è di più: tale conformità dei lavori è stata, altresì, verificata dal collaudatore, che secondo la normativa vigente ha dovuto redigere apposita relazione con la quale ha ritenuto corretta tale impostazione senza ritenere necessario un deposito in variante degli elementi strutturali non eseguiti o eseguiti in modo difforme al progetto.
Ne deriva, pertanto, che la Società Edilsider non aveva né le competenze tecniche né il ruolo per poter effettuare controlli sul livello strutturale e si attiene alle specifiche dei tecnici preposti al controllo e alle verifiche in cantiere.
Pertanto anche su tale punto si chiede che l'odierna Società convenuta venga manlevata, in caso di accertamento delle predette difformità, da ogni responsabilità con condanna sia dell'impresa Conero Costruzioni srl, che ha effettivamente realizzato i lavori, sia del Geom. NI nella sua qualità di direttore dei lavori sia dell'Ing. OC US, quale collaudatore degli stessi. Sin d'ora si chiede di essere autorizzati alla chiamata in causa degli stessi 8) Fatte queste doverose e assorbenti premesse la ER S... quale società venditrice ed appaltatrice dell'immobile sito in Osimo, Via FA, 34 ritiene di dover allargare il novero dei legittimati passivi, e di chiamare nel presente procedimento il progettista, il direttore dei lavori, e le Società
Subappaltarici che hanno lavorato nell'immobile oggetto di contestazione e che hanno prestato la propria attività lavorativa presso il predetto cantiere di Via
FA sia alle Società che avevano lavorato in subappalto presso il predetto cantiere, chiedendo che in caso di condanna venisse manlevata dagli stessi.
9) Alla stregua delle precedenti premesse e, soprattutto, per l'integrità del contraddittorio (che deve essere rispettato anche nel presente procedimento di istruzione sommaria) e per la necessaria verifica della concreta possibilità conciliativa, preliminarmente, si chiede che la difesa dell'odierna Società convenuta, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., venga autorizzata a chiamare in causa:
a) geom RAGNINI LI direttore dei lavori;
b) Ing. COSTANTINI LO il quale ha redatto il progetto ed ha rilasciato il certificato di conformità;
c) Ing. SCARADOZZI LE tecnico operatore;
d) Ditta NUOVA SERVIZI S.r.l. che ha materialmenente realizzato nell'immobile de quo l'impianto idraulico;
e) Ing. AZ TO collaudatore statico;
f) Ing. CASTROVILLARI GIOVANNI, progettista e direttore lavori strutturale;
g) Ditta EDIL SYNERGY S.r.l. che ha realizzato nell'immobile de quo le opere divisorie interne, rilasciando certificazione di idoneità; h) Ditta LINEA MASSETTI S.r.l. che ha realizzato i massetti dell'immobile de quo;
i) Ditta SEGALA SERVICE S.N.C. di LA OL, CR e CE che ha realizzato la copertura lignea dell'immobile de quo;
j) Ditta 3 B COSTRUZIONI S.r.l. in liquidazione che ha realizzato nell'immobile de quo gli intonaci;
k) CONERO COSTRUZIONI SRL che ha effettivamente realizzato i lavori;
10. Tanto premesso in fatto, i principi di diritto (inerenti l'estensione automatica della domanda degli attori ai chiamati in causa da parte della convenuta) che la Corte intende applicare al presente giudizio sono quelli di cui a Cass. n. 32556/2024: "Le coordinate in diritto che, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte (tra le altre: Cass.
n. 25559/2008; Cass. n. 20610/2011; Cass. n. 8411/2016; Cass. n. 24294/2016; Cass. n. 5580/2018;
Cass. n. 30601/2018; Cass. n. 31066/2019; Cass. n. 11103/2020, da cui segnatamente sono ripresi i principi di diritto appresso riportati;
Cass. n. 26208/2022; Cass. n. 30952/2023), orientano lo scrutinio delle doglianze di parte ricorrente sono le seguenti:
- il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore al chiamato in causa da parte del convenuto non trova applicazione allorquando il chiamante, senza postulare la esclusione della propria responsabilità (ed anzi presupponendola), faccia valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall'attore come causa petendi, come avviene nell'ipotesi di chiamata di un terzo in garanzia, propria o impropria, o di azione condizionata di regresso nei confronti del terzo chiamato in coobbligazione. In tal caso è infatti rimessa in via esclusiva all'attore la scelta - ove consentita dalla situazione giuridica dedotta nell'atto di chiamata in causa - di proporre o meno autonoma domanda anche nei confronti del terzo chiamato;
in particolare, qualora il convenuto in un giudizio di risarcimento dei danni chiami in causa un terzo indicandolo come soggetto (cor)responsabile della pretesa fatta valere dall'attore per chiedere di essere manlevato in caso di accoglimento della pretesa attorea, senza porre in dubbio la propria legittimazione passiva, si versa in una ipotesi di chiamata in garanzia, nella quale non opera la regola della automatica estensione della domanda al terzo chiamato, atteso che la posizione assunta dal terzo nel giudizio non contrasta, ma anzi coesiste, con quella del convenuto rispetto all'azione risarcitoria,
CP 9 che l'attore danneggiato proponga ritualmente nei confronti del chiamato (quale coobbligato solidale) una nuova autonoma domanda di condanna, nell'osservanza delle preclusioni determinate dalla fasi processuali;
- nei casi anzidetti, la questione della gravità delle colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate, trovando rilievo nelle sole obbligazioni solidali, può essere delibata solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri o, in vista del regresso (che presuppone proprio il vincolo solidale e mira a redistribuire pro quota, nel rapporto interno fra i condebitori, il peso dell'obbligazione adempiuta da uno solo di essi), abbia chiesto espressamente tale accertamento in funzione della ripartizione interna della responsabilità nei loro confronti CP_10 tra le molte: Cass. n. 15687/2001; Cass. n. 3803/2004; Cass. n. 10042/2006; Cass. n. 18497/2006; Cass.
n. 19492/2007; Cass. n. 5475/2023; Cass. n. 14378/2023);
- relativamente invece alla ipotesi in cui la chiamata del terzo, da parte del convenuto in giudizio di risarcimento danni, sia svolta esclusivamente ai fini dell'accertamento della sua corresponsabilità quale autore della condotta concorrente causalmente efficiente alla produzione dell'eventus dammi, ossia la chiamata abbia come unico petitum la estensione al terzo chiamato dell'eventuale accertamento di corresponsabilità e della condanna al risarcimento dei danni in favore dell'attore danneggiato, senza che venga introdotto nel giudizio un distinto rapporto obbligatorio tra chiamante e chiamato, allora la richiesta risarcitoria deve intendersi estesa al medesimo terzo anche in mancanza di un'espressa dichiarazione in tal senso dell'attore e sempre che quest'ultimo non rifiuti
-
espressamente di agire anche verso il terzo chiamato -, poiché la diversità e pluralità delle condotte produttive dell'evento dannoso non dà luogo a distinte obbligazioni risarcitorie, non mutando l'oggetto del giudizio
11.Ritiene la Corte che la Edilsider srl, con le domande avanzate in primo grado nei confronti dei tecnici/terzi chiamati in causa, abbia svolto soltanto un'azione di accertamento della responsabilità dei chiamati nei propri confronti quale ditta appaltatrice legata da rapporti di natura professionale con i professionisti che hanno variamente operato nelle fasi di realizzazione e verifica dell'edificio per cui è
causa.
12.Tale interpretazione deriva innanzitutto dalla lettura delle conclusioni avanti richiamate in cui la
Edilsider srl:
in via principale ha chiesto il rigetto nel merito della domanda delle controparti con vittoria di
.
spese;
solo in via subordinata, nel caso di (propria) accertata responsabilità, con accoglimento (anche
.
parziale) della domanda degli originari attori, ha chiesto di essere garantita e manlevata dai tecnici anche in ordine alle spese legali.
13. Inoltre detta interpretazione è confermata dall' esposizione delle difese della originaria chiamante sviluppate in comparsa di costituzione laddove si fa rilevare il proprio affidamento incolpevole nell'opera professionale delle varie figure tecniche chiamate a realizzare/controllare le opere in contestazione: fatto che si risolve necessariamente nella contestazione di un inadempimento agli obblighi professionali nei confronti della società costruttrice/venditrice.
14. In altri termini, nella presente fattispecie, si ravvisa una duplicità alternativa di rapporti :
(a) quello derivante dalla responsabilità ex art. 1669 cc tra acquirenti e venditrice;
(b) quello distinto ed autonomo (di verosimile natura professionale) tra la società costruttrice ed i vari tecnici incaricati su cui essa ha dichiarato di aver fatto affidamento. 15.La domanda proposta dalla chiamante nei confronti dei chiamati in causa non tendeva ad escludere la propria responsabilità, indicando i chiamati come i soggetti tenuti a rispondere della pretesa degli originari attori: non tendeva cioè ad individuare i veri responsabili nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario.
La Edilsider srl ha chiaramente introdotto e fatto valere la garanzia solo in via subordinata nel caso in cui la propria responsabilità fosse positivamente riconosciuta. Tanto da chiedere la manleva anche con riferimento alle spese di lite (eventualmente) pagate ai danneggiati in esito alla soccombenza.
Dunque la chiamata dei terzi è in mera in garanzia e l' estensione automatica della domanda non si è verificata in ragione dell'autonomia sostanziale dei due rapporti ancorché confluiti in un unico processo.
16.Per contro, in nessun modo è desumibile, dall'atto di chiamata in causa:
. che essa sia stata effettuata per rispondere direttamente della pretesa degli attori,
• che i tecnici fossero indicati come responsabili al posto della chiamante e che fossero essi i soggetti contro i quali avrebbe dovuto emettersi la condanna.
17.In definitiva:
• dalla formula letterale adottata dalla chiamante che richiama la manleva e la garanzia;
• dall'ordine di proposizione delle conclusioni che introducono la pretesa nei confronti dei chiamati solo subordinatamente all'accertamento giudiziale della responsabilità della chiamante e dunque dopo l'accertamento stesso;
• dalla indicazione contenuta nella richiesta di essere garantita anche per le spese di lite da pagare in caso di soccombenza;
• dallo sviluppo e dal contenuto delle difese di parte che riconducono a condotte inadempienti dei tecnici ed al richiamo del proprio incolpevole affidamento alla diligenza di tali condotte, dall'assenza di ogni richiamo all'accertamento della totale esclusiva responsabilità dei tecnici
•
nei confronti dei danneggiati ed alla diretta condanna degli stessi, deve trarsi la conclusione che la chiamata dei terzi, nella presente fattispecie, è funzionale e destinata ad operare solo in caso di accertata legittimazione passiva sostanziale della chiamante (soccombenza).
Detto altrimenti la parte chiamante non solo non ha posto in dubbio la propria legittimazione passiva ma anzi l'ha costituita a presupposto dell'operare della chiamata e della garanzia. 18. Dunque si versa in una ipotesi di chiamata in garanzia nella quale non opera la regola della automatica estensione della domanda ai terzi chiamati atteso che la posizione assunta dai terzi nel presente giudizio non contrasta ma anzi coesiste con quella dell'originaria convenuta rispetto all'azione risarcitoria.
19.La sintesi di quanto esposto conduce alle seguenti conclusioni:
è accertato dal Tribunale che il termine di decadenza per la denunzia dei gravi difetti decorreva dal 27.3.2017;
nel presente giudizio non si è verificata l'estensione automatica della domanda dei danneggiati nei confronti dei chiamati in causa;
• gli originari attori Parte 5 hanno dichiarato di voler estendere la domanda ai terzi chiamati (segnatamente ai tecnici qui appellanti) all'udienza del 13.02.2019 (come da verbale di udienza);
considerando la richiesta di estensione della domanda come denunzia dei gravi difetti, essa
.
risulta, all'evidenza, tardiva;
nei confronti di tutti i tecnici condannati al risarcimento in primo grado (ed oggi appellanti) le
.
parti danneggiate sono decadute dalla garanzia ex art. 1669 cc;
le domande proposte nei loro confronti debbono essere respinte, in accoglimento degli appelli
•
(appello principale ed appelli incidentali) dei tecnici ed in riforma della gravata sentenza.
20. Ulteriore conseguenza di quanto esposto è che:
• i motivi di gravame che attengono alla quantificazione dei danni, proposti dagli appellanti
CP 2 nei confronti degli appellati incidentali Parte 1incidentali CP 1 CP 3 vanno integralmente disattesi e respinti;
CP_4
• il motivo di gravame sulle spese di lite del primo grado, proposto dagli appellanti incidentali
- CP_2 nei confronti degli appellati incidentali CP 1 Parte 1 CP 4
è assorbito dal fatto che la Corte, in ragione della (parziale) riforma della pronuncia CP_3
di primo grado, deve provvedere ad una nuova liquidazione delle spese del doppio grado;
• i motivi di gravame proposti dagli appellanti incidentali
- CP 2 nei confronti CP 1
Controparte_5 restano soggetti alla separazione ex art. 279 II co. n.5 cpc e dunque di andranno scrutinati e decisi nel giudizio separato in esito alla rimessione della causa in trattazione come da provvedimenti dati con separata ordinanza. 21.Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza, degli appellanti Parte_6 nei confronti degli appellanti Parte 1 CP 3 liquidate come da dispositivo CP_4
secondo i seguenti parametri: (a) giudizio dinanzi alla Corte di Appello/Tribunale, (b) valore fino ad euro 520.000,00 (considerando il valore della domanda/disputatum), (c) fasi di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria, decisione per il primo grado, (d) fasi di studio, introduttiva, trattazione, decisione per l'appello, (e)liquidazione entro la media tariffaria. CP 1 CP 222.Le spese di lite dei Lloyds vanno poste a carico degli appellanti
Infatti l'accertamento dell'inoperatività della garanzia, operato dal Tribunale, è errato. L'assicurato CP 3 _ , nel suo sesto motivo di appello incidentale avverso l' erroneo rigetto della domanda di manleva nei confronti dei Pt 2 ha dedotto l'errata interpretazione/applicazione delle clausole contrattuali ed il travisamento del fatto in violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. e degli artt. 115-116 c.p.c. ed ha esposto le argomentazioni di seguito riportate:
"Si impugna da ultimo il capo della Sentenza che, in accoglimento delle eccezioni dei Pt 2 ha rigettato la domanda di manleva del geom. CP 3 (e che conseguentemente ha disposto condanna dello stesso al rimborso delle spese legali in favore degli assicuratori), ritenendo che "il sinistro in oggetto e per cui oggi si procede, non rientra in copertura assicurativa in quanto questo procedimento riguarda un sinistro già accaduto atteso che la polizza è valida per il periodo" 20 febbraio 2017 -
...
20 febbraio 2018, "mentre l'attività professionale risulta posta in essere in epoca antecedente e prossima all'agosto 2018. La Polizza, in effetti, prevede l'obbligo per gli Parte 7 di tenere indenne l' Parte 8 'per somme che lo stesso "sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ... "
che traggano origine da una richiesta di risarcimento fatta da terzi all' Parte_8 per la prima volta e notificata agli Parte 7 durante il periodo di assicurazione il Geom. CP 3 avrebbe dovuto
...
Con estendere il contraddittorio, semmai, alla compagnia assicurativa (con la quale egli aveva in corso all'epoca della denuncia - apposita copertura professionale)".
La sentenza è frutto, da un lato, di una errata interpretazione delle clausole di polizza e, dall'altro lato, di un errore nella ricostruzione dei fatti con riguardo al fatto che il "sinistro" fosse già accaduto rispetto al periodo di validità della polizza, con ciò privando il geom. CP 3 del diritto ad essere tenuto indenne da conseguenze pregiudizievoli che, viceversa, rientravano palesemente nel campo di applicazione della polizza.
6.2. Nei fatti, si ricorda che il geom. CP 3 ha chiamato in causa i Pt_2 che hanno assunto il rischio derivante dal certificato AEAW0014266, al fine di essere manlevato dalle eventuali conseguenze pregiudizievoli dell'azione introdotta dai signori CP_2 nel presenteCP 1 e giudizio;
azione che, come sopra evidenziato, ha ad oggetto vizi strutturali, catastali e urbanistici, per i quali il geom. CP_3 è stato chiamato per la prima volta in giudizio in garanzia dalla convenuta
Edilsider s.r.l. nel gennaio 2018
Per un verso, quindi, il "sinistro" rientra a pieno titolo nella garanzia di polizza claim made, che opera laddove esso, ossia la contestazione all'attività del geom. CP 3 sia avvenuta nel periodo di vigenza compreso tra il febbraio 2017 e il febbraio 2018, a nulla rilevando che le condotte in ipotesi produttrici della responsabilità del geom. CP 3 fossero risalenti a periodo antecedente, bastando in tal senso che tali condotte si collochino "non prima della data di retroattività convenuta" (cfr. già la definizione "Claims made-Retroattività", p. 1 della Polizza). Chiarissima in tal senso è la previsione proprio dell'oggetto dell'assicurazione richiamata in Sentenza, ove si legge che la copertura opera per tutte le perdite pecuniarie causate a terzi originate "da una richiesta di risarcimento fatta da terzi all' Parte 8 per la prima volta e notificata agli Assicuratori durante il periodo di assicurazione
***
purchè tali richieste siano originate da un atto illecito commesso durante il periodi di assicurazione o di retroattività (se concessa)"; retroattività che nella specie è stata pattuita come
"illimitata" (cfr. scheda di copertura e modulo di proposta).
E' dunque del tutto incongruo il riferimento della Sentenza al fatto che “l'attività professionale risulta posta in essere in epoca antecedente [al periodo di vigore della polizza] e prossima all'agosto 2018”, essendo l'attività coperta con retroattività illimitata rispetto alla stipulazione.
Per altro verso, i fatti allegati con l'atto di citazione per chiamata del terzo sono stati denunciati per la prima volta in tale occasione e non hanno nulla a che fare con i vizi acustici oggetto del precedente procedimento tecnico preventivo n.1067/2016 R.G., cui sia pure in forma non espressa parrebbe che la Sentenza si sia riferita, e non sono quindi riconnessi in alcun modo con il sinistro aperto a suo Con tempo con altra assicurazione che ad essi unicamente si riferiva ( Sinistro tra l'altro di cui è stata data puntuale comunicazione ai Pt 2 visto che nella pagina delle dichiarazioni dell'assicurato in merito a denunce e controverse pendenti è scritto "richiesta di risarcimento per presunta inquinamento acustico".
Se si confrontano le doglianze dell'ATP a quelle oggetto del presente giudizio si constata Con immediatamente che le prime, e la relativa apertura di sinistro con non inducono neppure lontanamente alcuna contestazione di gravi vizi strutturali che del resto gli stessi Attori appellati (e la stessa Sentenza, p.11) dichiarano "scoperti" solo in occasione della consegna dei loro tecnici della relazione del 27 marzo 2017 (e quindi ancora per la prima volta durante il periodo di vigenza della polizza Pt 2 Né in contrario potrebbe addursi che la domanda risarcitoria per vizi acustici è stata
.
ritenuta dal Tribunale compresa nell'oggetto della domanda formulata in citazione (benchè invece tardiva ed inammissibile). Quel che conta per l'operatività della garanzia è invero l'inverso, ossia che nella denuncia che ha originato il 'sinistro' relativo ai vizi acustici non vi era alcun riferimento ai diversi vizi strutturali che, come si è detto, gli stessi Attori appellati hanno dichiarato di aver
"scoperto" solo nel marzo 2017 (e quindi nel contesto dell'ATP del 2016 non erano neppure conosciuti). Ciò che peraltro lo stesso Giudice di primo grado dichiara a chiare lettere nella ordinanza del 29 ottobre 2022 dove prende “atto del contenuto del fascicolo relativo al procedimento per ATP n.
1067/2016 R.G. e rileva... che effettivamente l'accertamento tecnico ivi disposto ha avuto ad oggetto solo l'esistenza di vizi relativi ai requisiti acustici senza estendersi ai vizi edilizi, urbanistici,
... ...
catastali e strutturali fonte dei danni in cui in questa sede si chiede il risarcimento" (doc. n.10 del fascicolo di appello).
E' quindi, anche sotto questo profilo, gravemente errata la Sentenza là dove afferma che “questo procedimento riguarda un sinistro già accaduto" e che "il Geom. CP 3 avrebbe dovuto estendere il Con contraddittorio, semmai, alla compagnia assicurativa (con la quale egli aveva in corso all'epoca della denuncia - apposita copertura professionale)". Il sinistro di cui si discute in questo procedimento non era già “accaduto" nel senso di essere connesso alla denuncia per vizi acustici del Con per vizi 2016, e del tutto ovviamente nessuna “estensione" avrebbe potuto essere richiesta ad Con strutturali diversi ed ulteriori. che pure operava in regime di claims made (doc. 15, art.15) come di consueto in questa tipologia di polizze, avrebbe semplicemente opposto che i vizi strutturali non erano dipendenti da quelli acustici e il sinistro riferito ai vizi strutturali non rientrava nel campo di operatività della polizza in quanto la richiesta risarcitoria dei terzi era stata proposta per la prima Con volta dopo la scadenza dell'assicurazione a fine 2016 (cfr. disdetta sub doc. 15).
6.3.- Pertanto, in denegato caso di conferma in tutto o in parte della condanna del geom. CP 3 Pt 2 dovranno essere tenuti a manlevarlo di ogni conseguenza pregiudizievole allo stesso derivante, con riforma del capo di sentenza che ha rigettato tale domanda e di quello che lo ha condannato al rimborso delle spese legali in favore dell'assicuratore".
23. Gli assunti difensivi del CP_3 sono chiaramente fondati e vanno recepiti e condivisi.
E' infatti provato per tabulas che il procedimento di accertamento tecnico preventivo (n. 1067/2016
R.G.) ha avuto ad oggetto solo l'esistenza di vizi relativi ai requisiti acustici senza estendersi ai vizi edilizi, urbanistici, catastali e strutturali i quali risultano scoperti dai danneggiati nel marzo 2017 ed in definitiva tempestivamente denunziati all'assicurazione nei limiti di operatività della polizza.
Sul punto non vale insistere oltre. 24.La conseguenza di quanto esposto opera solo sul piano delle spese processuali essendo evidente che il rigetto della domanda dei danneggiati nei confronti del CP_3 preclude una pronuncia diretta sulla garanzia.
E tuttavia, poiché la chiamata in causa dei Pt 2 era fondata e pienamente giustificata dall'operatività della garanzia, ne derivano due distinte conseguenze:
• l'attribuzione delle spese di lite del doppio grado dei CP_12 a carico delle parti originarie attrici/odierne soccombenti, in forza del noto principio di causalità; le spese sono liquidate ai minimi tariffari secondo ragioni di proporzionalità ed adeguatezza dell'opera professionale effettivamente prestata contro gli originari attori;
• la condanna dei Pt 2 a restituire a CP_3 le somme pagate da quest'ultimo e ricevute dai primi, in esecuzione della sentenza di primo grado oltre interessi legali dal pagamento al saldo.
25.Pertanto alla (parziale) riforma dell'impugnata sentenza consegue, quale effetto espansivo interno
CP_3 alla restituzione delle somme ex art. 336 I co. cpc, il diritto dell'appellante incidentale
Controparte_1 e CP 2 sia ai pagate in esecuzione della pronuncia di primo grado sia a
Pt 2 oltre interessi legali dal pagamento al saldo.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
definitivamente pronunziando, ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1-dispone la separazione dell'appello proposto da Controparte 1 nei e CP 2
Controparte_5 con rimessione in trattazione del giudizio separato come da confronti di provvedimenti dati con separata ordinanza;
e degli appelli incidentali di 2-in accoglimento dell'appello principale di Parte 1
CP_3 ed in riforma della gravata sentenza, respinge tutte le Controparte_4 e domande proposte da Controparte 1 CP 2 nei confronti di Parte 1 e
Controparte_4 CP_3 e
3-respinge l'appello incidentale proposto da e CP 2 nei confronti di Controparte_1
Parte 1 CP 3
, Controparte_4 e alla restituzione delle somme pagate in esecuzione della4-dichiara il diritto di CP_3
pronuncia di primo grado con conseguente condanna:
• di Controparte_1 e CP 2 a detta restituzione oltre interessi legali dal pagamento al saldo;
• di Pt 2 Parte 2 (con riferimento al rischio assunto con il certificato n.
AEAW0014266) a detta restituzione oltre interessi legali dal pagamento al saldo;
,in solido tra loro, al pagamento, in favore di 5-condanna CP 2 Controparte_1 e
,delle spese di lite liquidate, per
, Controparte 4 e CP 3 Parte 1
ciascuna delle tre parti: (a) per il primo grado di giudizio in euro 22.457,00 oltre magg. rimb. forf., cap e iva come per legge, (b) per il presente grado di giudizio in euro 20.119,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf. cap e iva come per legge;
,in solido tra loro, al pagamento, in favore di 6-condanna Controparte_1 e CP 2
delle spese di lite liquidate: (a) per il primo grado di giudizio in Parte 2
euro 11.229,00 oltre magg. rimb. forf., cap e iva come per legge, (b) per il presente grado di giudizio in euro 10.060,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf. cap e iva come per legge.
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data 23 settembre 2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier Giorgio Palestini