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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 25/09/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione: dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Michele Sirgiovanni Giudice dott. Costanza Comunale Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 884 / 2025 promossa tra le parti:
RICORRENTE
DARIA c.f. , con l'avv. SERENA CRESTI, presso il cui CP_1 C.F._1
Studio ha eletto domicilio
CONVENUTA
c.f. , con gli avv.ti GIACOMO BONACCHI e CP_2 C.F._2
TOMMASO PRATOVECCHI, presso il cui Studio ha eletto domicilio con l'intervento del
Pubblico Ministero.
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni delle parti
1 Per parte ricorrente e per parte convenuta congiuntamente: “che l'Ecc.mo Tribunale voglia accogliere le seguenti condizioni di accordo, raggiunte in piena autonomia e consapevolezza e ritenute pienamente rispondenti al superiore interesse dei minori, in conformità ai principi stabiliti dall'art. 337-ter del Codice civile:
1. SEPARAZIONE PERSONALE Si chiede che venga pronunciata la separazione personale dei coniugi e , uniti in matrimonio civile in Parte_1 CP_2 data 17 aprile 2016 presso il Comune di Vaiano (PO), con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Prato al n. 5 anno 2016 parte II.
2. AFFIDAMENTO E COLLOCAZIONE DEI FIGLI
MINORI Si chiede che venga disposto l'affidamento congiunto dei figli minori (nato il Persona_1
24/07/2015) e (nata il [...]), in applicazione del principio della Persona_2 bigenitorialità, con collocazione prevalente degli stessi presso l'abitazione materna in Vaiano (PO), via Nuova di Schignano 9, ove verrà trasferita la residenza anagrafica dei minori. La responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente per le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale dei minori, mentre per le questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore potrà decidere autonomamente durante i periodi di permanenza dei figli presso di sé.
3. MODALITÀ DI FREQUENTAZIONE Si chiede che vengano stabilite le modalità di frequentazione dei figli minori con il padre secondo le seguenti modalità: •
Weekend: due fine settimana consecutivi con il padre, dal sabato alle ore 10:00 fino alla domenica alle ore 21:30, con prelievo e riaccompagno presso l'abitazione materna. Il fine settimana successivo
(ovvero il terzo) con la madre e così a seguire per i weekend successivi;
• Pernottamento infrasettimanale nel giorno del mercoledì, purché i minori rispettino un orario di riposo adeguato alla loro età e il padre provveda ad accompagnarli a scuola la mattina successiva, garantendo così la continuità del percorso scolastico;
• Festività: secondo il regime alternato per le principali ricorrenze (Natale, Capodanno, Pasqua), con alternanza annuale tra i genitori e precisamente: - per le festività natalizie, un anno i figli trascorreranno il giorno di Natale con la madre e quello di Santo
FA con il padre;
l'anno successivo viceversa. L'alternanza varrà anche per le festività di
Capodanno e dell'Epifania; - per le festività Pasquali, un anno i figli staranno con il padre il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo con la madre, l'anno successivo viceversa;
• Vacanze estive: i minori trascorreranno con ciascun genitore 15 giorni anche non consecutivi da concordarsi preventivamente entro il 31 maggio di ogni anno con riguardo alle date.
4. CONTRIBUTO AL
MANTENIMENTO DEI FIGLI Si chiede che venga posto a carico del IG. un contributo CP_2 mensile di Euro 500,00 per il mantenimento dei figli minori, da corrispondersi alla IG.ra Parte_1
entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico bancario all'IBAN che verrà comunicato.
[...]
Tale importo sarà automaticamente rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese straordinarie verranno sostenute al 50% da entrambi i genitori. Relativamente alla specifica
2 indicazione delle voci di spesa da intendersi come straordinarie i coniugi faranno riferimento alle
Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare del 29.11.2017 elaborate dal Consiglio Nazionale Forense Tali spese dovranno essere rimborsate al genitore che le ha anticipate nel termine di 15 giorni dalla richiesta corredata dai relativi giustificativi di spesa. Le spese straordinarie dovranno inoltre essere previamente concordate fra i genitori, salve le spese mediche urgenti ed indifferibili e tutte le altre spese che secondo il
Protocollo del Consiglio Nazionale Forense non necessitano di accordo preventivo. Le spese per la mensa scolastica risultano pertanto comprese nel contributo al mantenimento mensile, non costituendo spese straordinarie secondo il citato protocollo. In deroga alle previsioni del suddetto protocollo, le eventuali future spese per il trasporto scolastico saranno ripartite al 50% tra i genitori.
5. ATTIVITÀ SPORTIVE DEI FIGLI Le parti esprimono il consenso affinché i figli possano praticare le proprie attività sportive, con ripartizione paritaria delle relative spese tra i genitori. Tale consenso viene inserito espressamente nell'accordo per garantire la continuità delle attività già intraprese dai minori e favorire il loro sviluppo psicofisico.
6. ASSEGNO UNICO UNIVERSALE Si chiede che venga disposta l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale alla IG.ra , in Parte_1 qualità di genitore collocatario dei minori 7. DEBITI PREGRESSI MENSA SCOLASTICA Si chiede che il Tribunale voglia prendere atto che: • Il IG. si farà carico integralmente del debito CP_2 pregresso, ad oggi maturato, relativo alla mensa scolastica per;
• La IG.ra si Persona_1 Pt_1 farà carico del debito pregresso, ad oggi maturato, relativo alla mensa scolastica per
[...]
8. RINUNCE DELLA RICORRENTE La IG.ra rinuncia espressamente: PE Parte_1
- Alla domanda relativa alla corresponsione da parte del sig. di un assegno di CP_2 mantenimento della somma di euro 250,00 mensili da versarsi in favore della IG.ra Parte_1
- Alle eventuali azioni e diritti su conti correnti del convenuto;
- Alle eventuali pretese su altri beni patrimoniali del convenuto;
9. SPESE PROCESSUALI Le parti, dando atto che la IG.ra Parte_1
è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, chiedono dichiararsi la compensazione delle
[...] spese processuali tra le stesse, attesa la natura consensuale della definizione del rapporto. Tutto ciò premesso e considerato, le parti chiedono che l'Ill.mo Tribunale voglia:
1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni sopra specificate;
2. Prendere atto degli accordi raggiunti dalle parti e omologarli;
3. Compensare tra le parti le spese processuali”.
Per il Pubblico Ministero: “Visto in data 22.09.2025”.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 24.04.2025 e ritualmente notificato, a chiesto Parte_1 di dichiarare la separazione personale dal coniuge sposato in data 17.04.2016 in CP_2 3 Vaiano (PO), con atto trascritto nei Registri di Stato Civile del predetto Comune, nel Registro atti di matrimonio dell'Anno 2016, parte 2, Serie C, Atto n. 5.
A sostegno del ricorso, il ricorrente ha dedotto: (1) che dall'unione delle parti sono nati i figli Per_1
e , rispettivamente in data 24.07.2015 e 05.02.2017; (2) che con la famiglia ha sempre PE vissuto anche nato il [...] da una precedente relazione della ricorrente;
(3) Persona_3 che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è venuta meno rendendo impossibile la convivenza;
(3) che non svolge, allo stato, alcuna attività lavorativa;
(4) che il marito svolge l'attività di tassista ed i suo introiti hanno consentito alla famiglia di avere sempre un tenore di vita elevato;
(5) che nell'ultimo periodo il padre non presta la dovuta cura materiale e morale ai figli versando per il mantenimento dei figli l'esiguo importo di € 250,00 mensili e disinteressandosi dei problemi di salute di PE
Quali domande accessorie, la ricorrente ha chiesto: l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
il diritto di visita del padre alle modalità indicate nel ricorso;
la determinazione, a carico del padre, di un contributo al mantenimento di Per_1
e pari ad € 600,00 mensili complessivi (300,00 a figlio) da rivalutarsi annualmente secondo PE gli indici ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie come specificate nel ricorso e con facoltà di richiedere all' la corresponsione integrale dell'assegno unico;
la determinazione CP_3
a carico del coniuge di un assegno di mantenimento della ricorrente nella misura di € 250,00 mensili.
i è costituito in giudizio in data 17.07.2024, aderendo alla domanda di separazione CP_2 personale dei coniugi, ma contestando integralmente la ricostruzione fattuale svolta dalla ricorrente.
In particolare, ha dedotto: (1) che non si è mai disinteressato dei figli, che frequenta regolarmente occupandosi del loro mantenimento e sostenendo integralmente le spese dentistiche oltre a quelle per lo sport;
(2) che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è venuta meno a causa della relazione extra-coniugale intrapresa dalla ricorrente nell'anno 2024; (3) che in realtà il tenore di vita della famiglia non è mai stato elevato;
(4) che, infatti, collaborando come tassista con il padre, percepisce circa € 1.000.00-1.100,00 euro lordi al mese;
(5) che la ricorrente in realtà svolge attività lavorativa percependo circa € 1.000,00 al mese;
(6) che conseguentemente non sussistono i presupposti per accogliere la domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente.
Quali provvedimenti accessori, il convenuto ha domandato: l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
il diritto di visita del genitore non collocatario alle modalità indicate nella memoria difensiva;
la determinazione di un contributo al mantenimento economico, a carico del medesimo, nella misura complessiva di € 300,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie;
il rigetto della domanda di assegno di mantenimento in favore della coniuge.
4 All'udienza del 17.09.2025 di prima comparizione dei coniugi, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo nelle more del giudizio, e, rassegnate conclusioni congiunte, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Pronuncia di separazione – Sussistono tutti i presupposti legali e fattuali per pronunciare sentenza di separazione tra i coniugi.
Dalla data di prima udienza di comparizione delle parti, i coniugi hanno condotto vite autonome.
Il permanere ininterrotto della separazione e la continuazione del presente giudizio sono già di per sé evidenti manifestazioni del venir meno della comunione materiale e spirituale tra le parti, dell'irrevocabile intenzione di sciogliere il vincolo matrimoniale e dell'impossibilità di ricostituire il nucleo familiare.
Affidamento dei figli e diritto di visita del genitore non collocatario– Il Tribunale Per_1 PE ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti circa le modalità di affidamento della prole sia condivisibile, non soltanto perché costituisce la regola dettata dal legislatore, da derogare soltanto in presenza di particolari situazioni contrarie all'interesse della prole, ma anche perché, nel caso concreto, non sono emerse circostanze tali da far desumere la inidoneità dell'affidamento condiviso per il corretto sviluppo psico-fisico dei figli, con collocamento prevalente dei medesimi presso la madre.
Pertanto, il Collegio ritiene di disporre l'affidamento condiviso di e ad entrambi i Per_1 PE genitori, con collocamento prevalente presso la madre, con la quale continueranno ad abitare.
Il Collegio evidenzia, altresì, la congruità dei patti raggiunti in ordine alle modalità di svolgimento del regime di frequentazione padre/figli, secondo modalità tali da garantire nel miglior modo possibile il diritto alla bigenitorialità e ad intrattenere con entrambi i genitori un rapporto sereno e costruttivo.
Mantenimento della prole - Il Collegio ritiene che le modalità di mantenimento dei figli pattuite tra le parti siano adeguate, tenuto conto delle esigenze legate all'età di (di 10 anni), e Per_1 PE
(di 8 anni) del tempo di permanenza presso ciascun genitore, nonché dei redditi dichiarati dalle parti.
Non vi sono perciò ostacoli a che il Collegio faccia proprio tale accordo inglobandolo nel dispositivo dell'odierna pronuncia. Stesse considerazioni in relazione alla eguale ripartizione delle spese straordinarie tra i due genitori.
Ulteriori pattuizioni – il Tribunale prende infine atto delle ulteriori pattuizioni raggiunte dalle parti, non inerenti il presente procedimento, specificando che sulle stesse non vi sarà pronuncia giurisdizionale.
P.Q.M.
5 il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra posati con rito Parte_1 CP_2 concordatario in data 17.04.2016 in Vaiano (PO), atto trascritto nei Registri di Stato Civile del predetto Comune, nel Registro atti di matrimonio dell'Anno 2016, parte II, Serie C, Atto n. 5;
2. dispone l'affidamento congiunto dei figli minori (nato il [...]) e Persona_1 Persona_2
(nata il [...]), in applicazione del principio della bigenitorialità, con collocazione prevalente degli stessi presso l'abitazione materna in Vaiano (PO), via Nuova di Schignano 9, ove verrà trasferita la residenza anagrafica dei minori. La responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente per le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale dei minori, mentre per le questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore potrà decidere autonomamente durante i periodi di permanenza dei figli presso di sé;
3. Il padre potrà vedere i figli minori con le seguenti modalità: • Weekend: due fine settimana consecutivi con il padre, dal sabato alle ore 10:00 fino alla domenica alle ore 21:30, con prelievo e riaccompagno presso l'abitazione materna. Il fine settimana successivo (ovvero il terzo) con la madre e così a seguire per i weekend successivi;
• Pernottamento infrasettimanale nel giorno del mercoledì, purché i minori rispettino un orario di riposo adeguato alla loro età e il padre provveda ad accompagnarli a scuola la mattina successiva, garantendo così la continuità del percorso scolastico;
•
Festività: secondo il regime alternato per le principali ricorrenze (Natale, Capodanno, Pasqua), con alternanza annuale tra i genitori e precisamente: - per le festività natalizie, un anno i figli trascorreranno il giorno di Natale con la madre e quello di Santo FA con il padre;
l'anno successivo viceversa. L'alternanza varrà anche per le festività di Capodanno e dell'Epifania; - per le festività Pasquali, un anno i figli staranno con il padre il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo con la madre, l'anno successivo viceversa;
• Vacanze estive: i minori trascorreranno con ciascun genitore 15 giorni anche non consecutivi da concordarsi preventivamente entro il 31 maggio di ogni anno con riguardo alle date;
4. pone a carico del IG. un contributo mensile di Euro 500,00 per il mantenimento dei CP_2 figli minori, da corrispondersi alla IG.ra entro il giorno 15 di ogni mese mediante Parte_1 bonifico bancario all'IBAN che verrà comunicato. Tale importo sarà automaticamente rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese straordinarie verranno sostenute al 50% da entrambi i genitori. Relativamente alla specifica indicazione delle voci di spesa da intendersi come straordinarie i coniugi faranno riferimento alle Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare del 29.11.2017 elaborate dal Consiglio
Nazionale Forense Tali spese dovranno essere rimborsate al genitore che le ha anticipate nel termine di 15 giorni dalla richiesta corredata dai relativi giustificativi di spesa. Le spese straordinarie
6 dovranno inoltre essere previamente concordate fra i genitori, salve le spese mediche urgenti ed indifferibili e tutte le altre spese che secondo il Protocollo del Consiglio Nazionale Forense non necessitano di accordo preventivo. Le spese per la mensa scolastica risultano pertanto comprese nel contributo al mantenimento mensile, non costituendo spese straordinarie secondo il citato protocollo.
In deroga alle previsioni del suddetto protocollo, le eventuali future spese per il trasporto scolastico saranno ripartite al 50% tra i genitori.
6. dispone l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale alla IG.ra , in qualità Parte_1 di genitore collocatario dei minori
PRENDE ATTO dell'accordo delle parti sulle condizioni che di seguito si riportano:
5. le parti esprimono il consenso affinché i figli possano praticare le proprie attività sportive, con ripartizione paritaria delle relative spese tra i genitori. Tale consenso viene inserito espressamente nell'accordo per garantire la continuità delle attività già intraprese dai minori e favorire il loro sviluppo psicofisico;
7. • Il IG. si farà carico integralmente del debito pregresso, ad oggi maturato, relativo alla mensa CP_2 scolastica per;
• La IG.ra si farà carico del debito pregresso, ad oggi maturato, Persona_1 Pt_1 relativo alla mensa scolastica per . Persona_2
8. La IG.ra rinuncia espressamente: - Alla domanda relativa alla corresponsione da Parte_1 parte del sig. di un assegno di mantenimento della somma di euro 250,00 mensili da CP_2 versarsi in favore della IG.ra - Alle eventuali azioni e diritti su conti correnti del Parte_1 convenuto;
- Alle eventuali pretese su altri beni patrimoniali del convenuto;
Spese integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vaiano (PO) di procedere all'annotazione della presente sentenza ed agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 24.09.2025
Il Presidente dott. Lucia Schiaretti
Il Giudice est. dott. Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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