Sentenza 31 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/05/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
Si prenoti a debito ex art. 146 d.p.r. 115/02 ed ex art. 59 co. 1 lett. c) d.p.r. 131/86.
Repubblica italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Milano Sezione II civile
riunito in camera di consiglio in data 29.05.2025 nelle persone dei signori: dott.ssa Caterina Macchi Presidente dott.ssa Sergio Rossetti Giudice dott. Luca Giani Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per apertura di liquidazione giudiziale
n. 387-1/2025 Ruolo Procedimento Unitario promosso su ricorso depositato in data 14.03.2025
DA
Parte_1
(C.F. ), con sede in 20122- , via San Luca
[...] P.IVA_1 Pt_1
n. 6, in persona del presidente e legale rappresentante in carica signor (C.F. Parte_2
), rappresentata e difesa dall'avv. Federico F. Monti (C.F. C.F._1
) e dall'avv. Luca Parazzini (C.F. ) del Foro di C.F._2 C.F._3
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori in , via Visconti di Pt_1 Pt_1
Modrone n. 28, giusta procura agli atti
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F./P.IVA ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante, con sede legale in 20127- , Viale Brianza n. 22 Pt_1
RESISTENTE (CONTUMACE)
***
Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato rilevato in fatto che:
SEZIONE II CIVILE
• con ricorso depositato in data 14.03.2025, parte ricorrente ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale della cooperativa convenuta;
• fissata udienza per la data del 06.05.2025, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla parte convenuta del ricorso e del decreto di fissazione udienza;
notifica perfezionatasi in data 19.03.2025 a mezzo pec a cura della Cancelleria;
osserva quanto segue.
• Sussistono, ai sensi degli articoli 26 e 27 CCII la giurisdizione e competenza di questo Tribunale dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa (COMI) è situato in Italia e precisamente la sede legale è situata in e, pertanto, ricompresa nella Pt_1 competenza territoriale del Tribunale adito e non ricorrendo elementi per localizzare una eventuale sede diversa;
• Trattasi di società cooperativa avente ad oggetto, come da visura camerale agli atti, la seguente attività: “l'assunzione anche mediante partecipazione ad appalti pubblici e privati di lavori di pulizie in genere”; benché non sia pervenuto il parere richiesto al MIMIT dalla Cancelleria, trattasi di società cooperativa che non opera a fini mutualistici ma fornendo servizi verso terzi al fine di conseguire un lucro c.d. oggettivo, ravvisandosi cioè una obiettiva economicità dell'attività esercitata ex artt. 2195 e 2545 terdecies c.c. e quindi impresa debitrice soggetta alla disciplina della liquidazione giudiziale.
• Per ciò che attiene i parametri previsti dall'art. 121 CCII, occorre preliminarmente ricordare che grava sul soggetto la cui liquidazione sia richiesta provare la sussistenza congiunta dei tre requisiti indicati all'art 2, comma I, lett. d) CCII. Nella specie si deve constatare che tale onere probatorio non è stato assolto dalla società debitrice, che si disinteressata delle sorti del presente procedimento;
peraltro, considerati gli ultimi bilanci depositati presso il RI (esercizio 2022 e 2023) e segnatamente il bilancio di esercizio 2023, risulta il superamento delle soglie dell'attivo patrimoniale e dei debiti, essendo rispettivamente di importo pari a euro 363.420 e ad euro
890.980;
• Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma CCII dal momento che l'esposizione debitoria nei confronti di parte ricorrente, ai fini del presente vaglio, risulta pari ad euro 118.372,56 come da precetto fondato su d.i., notificati in data 04.11.2024 (Cfr. fasc. ricorrente doc. n. 2), l'esposizione debitoria nei confronti dell'Erario è pari a euro 360.491,79 (non oggetto di rateizzazione) come da informativa dell'Agenzia delle Entrate- Riscossione acquisita il 21.03.2025.
• Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato che l'art. 2, comma 1, lett. b) CCII definisce l'insolvenza come lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
ben potendosi desumere lo stato di insolvenza sulla base di parametri quali: perdite di esercizio relative all'anno precedente all'apertura della liquidazione giudiziale;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancati adempimento di debiti anche di modesto importo. La nozione di insolvenza è la medesima già oggetto della previgente legge fallimentare, pertanto sul punto si richiama la giurisprudenza formatasi in materia, ove ha statuito che l'insolvenza “si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente
e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività mentre è irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o non all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti” (Cfr. tra le altre, Cass. civ.,Sez. I, 4 marzo 2005, n. 4789).
Pagina nr. 2 TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
Nella specie è da opinarsi che ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile: 1) dal credito vantato da parte ricorrente, portato da decreto ingiuntivo oggetto di mancata opposizione;
2) dal precetto vanamente intimato;
3) dal pignoramento presso terzi che ha avuto esito negativo, come da dichiarazione del terzo (Cfr. doc. 3 fasc. ricorrente);
4) dalla esposizione debitoria maturata nei confronti dell'Erario, non oggetto di alcuna rateizzazione;
5) dal mancato deposito dei bilanci successivi all'esercizio 2023, adempimento al quale vi sarebbe tenuta ex lege.
Alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale.
PQM
Visti gli articoli 26 e ss CCII;
1. DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
(C.F./P.IVA con sede legale in 20127- , Viale Brianza n. 22; P.IVA_2 Pt_1
2. DICHIARA che trattasi di procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg (UE)
848/2015;
3. NOMINA giudice delegato il dott. Luca Giani;
4. NOMINA Curatore Rag. , soggetto in possesso dei Persona_1 requisiti di cui all'art. 358 CCII;
5. ORDINA al debitore assoggettato a liquidazione giudiziale, ove non vi abbia già provveduto, il deposito, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
6. FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 22.10.2025 alle ore 11,20 davanti al giudice delegato dott. Luca Giani, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 CCII e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
udienza che verrà celebrata con modalità da remoto mediante applicativo Teams tramite il seguente link del G.D.:
Partecipa alla riunione ora
7. ASSEGNA ai creditori e ai terzi titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di ammissione al passivo e dei relativi documenti ai sensi dell'art. 201 CCII, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
8. AVVISA i creditori e i terzi che la modalità di presentazione delle domande prevista dall'art. 201 CCII non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono
Pagina nr. 3 TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
9. AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e
155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti;
f) ad accedere alla Banca dati PRA in regime di esenzione di importi per estrapolare la visura dell'impresa debitrice;
10. ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni ai sensi dell'art. 193 CCII;
11. ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII., di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni e sempre che, in caso di esercizio provvisorio, ciò non sia di ostacolo al regolare svolgimento dell'attività d'impresa; in tale caso dispone che si proceda a norma degli artt. 752 e ss. cpc e 1193 CCII ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
12. ORDINA che, ai sensi dell'art. 49 CCII, la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCII. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 29.05.2025.
Il Presidente
dott.ssa Caterina Macchi
Pagina nr. 4