Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 14/06/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE TERZA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Dott. Luciano Arcudi, sulle conclusioni prese a seguito all'invito al deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3200/2023 di R.G., promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Francesco Roli,
- attrice in opposizione - contro
(C.F.: ) e, per essa, Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F.: ), in persona del suo procuratore speciale Avv.
[...] P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Benedetto Gargani e Guido CP_3
Gargani,
- convenuta in opposizione -
Conclusioni
Per l'opponente:
«Voglia il Tribunale Civile di Pavia, contrariis rejectis, previa revoca in ogni caso del decreto opposto n. 1045/2023 -N. 1752/2023 R.G., emesso dal Tribunale di Pavia in data 24/5/23, nonché previa revoca dell'ordinanza in data 19 giugno 2024 di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, preliminarmente ed in rito, 1 - dichiarare improcedibile la domanda azionata da
[...] quale mandataria di per il mancato esperimento Controparte_2 Controparte_1 della procedura di mediazione, per non aver la parte attrice validamente partecipato alla stessa, per tutte le ragioni già esposte nelle note di trattazione scritta depositate il 15.1.2025, il 20.3.2025 ed il 31.3.2025, che qui si devono ritenere integralmente riportate e ritrascritte;
2 - dato atto che l'opponente ha introdotto avanti al Tribunale delle Imprese di Milano domanda per la declaratoria di nullità, (doc. 28 e 29) attualmente pendente, come da doc. n. 34 che si produce, disporre la sospensione ex art. 295 c.p.c., come domandato all'udienza del 29.5.2025, anche per evitare il conflitto tra giudicati. A. in via principale e nel merito ed in subordine alle precedenti conclusioni:
3 - accertare l'esistenza dell'intesa anti concorrenziale tra istituti di credito, come descritta in narrativa, in merito al testo contrattuale di fideiussione
1
quindi e per l'effetto 5 - accertare la nullità parziale (ovvero in subordine l'intervenuta inefficacia sopravvenuta) della garanzia per cui è causa per violazione dell'art. 2 L. 287/90 e dell'art. 101 TFUE con riferimento alle clausole nn. 2, 6, 8 dello schema ABI per come riportate nella garanzia per cui è causa (art. 2, 6, 8) e quindi anche la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. (art. 6) e per l'effetto 6 - dichiarare l'avvenuta estinzione della garanzia stessa in ragione e per effetto dell'eccepita decadenza ex art. 1957 c.c. e quindi mandare l'opponente libera ed esente da ogni obbligazione nei confronti della rappresentata Controparte_1 dalla procuratrice dichiarando che nulla devono a tal Controparte_2 titolo, e B). in via ulteriormente subordinata a tutte le precedenti conclusioni:
7 - accertare e dichiarare la qualità di Consumatore ex D.Lgs n. 205/06 dell'opponente ;
8 - accertare e dichiarare la nullità delle clausole di cui agli Parte_1 artt. 2,5,6,7,8,9 (ovvero in subordine l'intervenuta inefficacia sopravvenuta delle stesse) ed in particolare la nullità (ovvero in subordine l'intervenuta inefficacia sopravvenuta) della pattuizione in deroga all'art. 1957 c.c. (art.6) della garanzia sottoscritta dall'opponente Consumatore per violazione della normativa consumeristica per tutti i motivi espressi in atto e quindi e per l'effetto 9 - dichiarare l'avvenuta estinzione della garanzia per cui è causa in ragione e per effetto dell'eccepita decadenza ex art. 1957 c.c. e l'insussistenza di ogni diritto di garanzia dell'attrice da far valere nei confronti dell'opponente Consumatore e per l'effetto 10 - dichiarare libera da ogni obbligazione nei confronti dell'attrice, Parte_1
e C. in ogni caso di accoglimento dell'una e/o dell'altra eccezione ordinare a
[...] la cancellazione del nominativo dell'opponente dalla CP_1 Parte_1
Centrale Rischi della Banca d'Italia nonché da qualsiasi altra banca dati dei S.I.C. (sistemi di informazione creditizia tra cui CRIF in particolare) comportanti segnalazioni pregiudizievoli dell'accesso al credito bancario e dell'onorabilità e rispettabilità “finanziaria” alla quale ha diritto l'opponente. D. spese di lite: condannare la banca opposta al pagamento delle spese e dei compensi professionali, maggiorati di tutti gli oneri di legge (IVA, CPA, spese generali), nella misura vigente alla data della condanna. (…)».
Per l'opposta:
« (…) si chiede che l'Ill.mo Giudice adito Voglia: (…) in via principale: - dichiarare la inammissibilità ovvero rigettare l'opposizione e tutte le domande, eccezioni ed istanze avversarie, anche istruttorie, in quanto infondate, non provate e prescritte, con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata: - nella denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione, condannare la parte opponente al pagamento in favore di della somma ingiunta o di quella che dovesse risultare Controparte_1 dovuta, oltre interessi come da domanda monitoria e comunque sempre nei limiti della garanzia prestata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari».
2 Sintesi dei precedenti di fatto e processuali
1. – Trattasi dell'opposizione al decreto ingiuntivo dell'importo di € 31.917,49, oltre interessi e spese, ottenuto nei confronti di Parte_1 da nella dedotta posizione di acquirente da Intesa
[...] Controparte_1
Sanpaolo S.p.A. del relativo credito in forza di un contratto di cessione “in blocco” ex art. 58 T.U.B. Il complessivo credito trae origine in parte da un rapporto di conto corrente affidato - già acceso da con CP_4 CP_5
(poi incorporata in Intesa Sanpaolo S.p.A.) – ed in parte da un finanziamento chirografario di € 75.000,00. Con riferimento, nello specifico, al credito derivante dal contratto di conto corrente, già era stato promosso un giudizio dinanzi all'intestato Tribunale, nel quale l'odierno opponente chiedeva la rideterminazione del saldo, giudizio che veniva definito con sentenza della Corte di Appello di Milano, non impugnata nei termini e dunque passata in giudicato, che stabiliva il saldo debitore nell'importo di € 16.391,15. Tale importo, aggiungendosi a quello di € 15.526,34 richiesto quale saldo debitore del citato finanziamento chirografario, ha quindi concorso a costituire la sorte capitale richiesta e liquidata nel decreto ingiuntivo di cui all'odierna opposizione.
2. – L'opponente, ingiunta nella qualità di fideiussore, sosteneva in estrema sintesi che la fideiussione prestata è da ritenersi parzialmente nulla ed inefficace, in quanto conforme a ad uno schema A.B.I. frutto di un'intesa anticoncorrenziale (nullità che colpisce, in particolare, la clausola di deroga all'art. 1957 c.c., con la conseguenza dell'estinzione dell'obbligazione di garanzia stante il decorso del termine semestrale ivi previsto) e che essa presenta clausole nulle o inefficaci in quanto vessatorie, dovendo essere qualificata come “consumatrice”.
3. – Il giudice, con ordinanza del 19.6.2024, concedeva la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto, invitando al contempo le parti alla promozione della mediazione obbligatoria.
4. – Nelle note depositate in vista dell'udienza “cartolare” del 15.1.2025, l'opponente ha eccepito l'improcedibilità della domanda per non avere l'opposta regolarmente partecipato alla mediazione. All'esito, il giudice ha invitato le parti ad uno scambio di memorie per trattare specificamente la relativa questione e, quindi, ha fissato al 21.5.2025 l'udienza di rimessione della causa in decisione ex art. 281 quinquies comma 1° c.p.c.
Motivi della decisione
5. – L'art. 5 bis del D.Lgs. n. 28/2010, dispone che quando l'azione è stata introdotta in via monitoria “… nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva
3 udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese”.
L'art. 8 comma 4° dello stesso suddetto D.Lgs. dispone, a sua volta, come segue: “le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale”.
Secondo le previsioni della suddetta disposizione, applicabile ratione temporis, la convenuta opposta avrebbe dovuto partecipare al procedimento di mediazione “avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia”.
Si tratta quindi di valutare se tale prescrizione sia stata rispettata.
Nella specie, come risulta dal relativo verbale del 26.7.2024, si è presentata al procedimento di mediazione, per la parte opposta, “l'Avv. Chiara Carrozzo su delega degli Avv.ti Benedetto Gargani e Guido Maccarone”.
All'Avv. Benedetto Gargani, cui è riferita la procura alle liti, non risulta essere stato esplicitamente conferito, in forza di detta procura, il potere di partecipare alla mediazione ed è, anzi, esplicitamente escluso quello di
“transigere”.
Dell'inidoneità a tale scopo della procura alle liti era ben conscia l'opposta, che risulta infatti averne conferito una specifica proprio per il procedimento di mediazione.
Tuttavia, tale procura, con la quale si delegano gli Avv.ti Benedetto Gargani e l'avv. Guido Maccarone a “rappresentare ed assistere Controparte_2 nella qualità di mandataria di nel procedimento di
[...] Controparte_1 mediazione in oggetto, conferendo al riguardo ogni più ampio potere, ivi compreso quello di formalizzare presso l'Organismo di Mediazione la relativa partecipazione ed altresì quello di transigere e conciliare secondo le determinazioni che saranno assunte da parte dei competenti organi deliberanti”, pone due ordini di problemi: il primo è la facoltà di sub-delega all'Avv. Carrozzo ed il secondo è l'esplicita subordinazione del potere di conciliare alle “determinazioni che saranno assunte dai competenti organi deliberanti”.
Quanto al primo, la procura in argomento non contiene l'attribuzione del potere di sub-delegare, il che, considerando il carattere indubbiamente intuitu personae del relativo mandato, esclude di per sé la possibilità di ritenere l'Avv. Carrozzo regolarmente investita dei relativi poteri. Si aggiunge che, anche ad
4 assumere un orientamento sul punto meno rigoroso, la sub-delegata avrebbe dovuto essere, a sua volta, specificamente investita dei poteri già attribuiti al sub-delegante, poteri del cui tempestivo conferimento non è stata offerta idonea prova.
Quanto al secondo, si deve osservare che nello spirito del D.Lgs. n. 28/2010 al rappresentante/delegato non può, all'evidenza, essere conferito il limitato potere di negoziare il possibile contenuto di un accordo, ma deve essere attribuito anche quello di decidere in merito, ovvero di assumere autonomamente, sotto la propria responsabilità, la determinazione di transigere o conciliare a determinate condizioni.
Nel momento in cui tale possibilità viene esclusa, non può dirsi integrato il presupposto richiesto dal citato art. 8, il quale dispone espressamente che il delegato deve essere “munito dei poteri necessari per la composizione della controversia” e non, semplicemente, per la discussione in merito alle possibili soluzioni conciliative e/o per la sostanziale posizione di mero “veicolo” di decisioni assunte da altri. Non si giustificherebbero infatti lungaggini e differimenti dell'incontro dinanzi al mediatore dovute alla limitatezza dei poteri del rappresentante di una parte, in quanto tali poteri, per espressa ed inequivocabile previsione normativa, devono essere conferiti prima dell'incontro con il mediatore stesso e devono essere pieni. Inoltre, stante la letterale limitatezza della procura, si imporrebbe nei fatti al mediatore, in vista di un accordo, di verificare, oltre ai (limitati) poteri del comparente, anche la sussistenza di un regolare assenso di non meglio identificati
“competenti organi deliberanti”, ciò che non è evidentemente ipotizzabile nel quadro del procedimento di mediazione come disegnato dal legislatore.
Ne consegue che, non avendo l'opposta validamente partecipato alla mediazione, non può dirsi soddisfatta la prevista condizione di procedibilità.
La circostanza che non siano state sollevate eccezioni nell'ambito del procedimento di mediazione non appare idonea a superare l'improcedibilità di cui trattasi: è nella responsabilità della parte interessata dotarsi a tempo debito di un delegato munito dei necessari poteri e non dell'altra parte di chiedere sistematicamente la giustificazione dei poteri stessi. Tale obbligo incombe semmai sul mediatore, ma se questo non lo assolve regolarmente – o se adotta sul punto determinazioni che non si ritiene di condividere - non si può verificare alcuna “sanatoria” nel senso preteso dall'opposta, potendo e dovendo il giudice, anche d'ufficio, verificare il regolare svolgimento del procedimento di mediazione ed adottare le conseguenti determinazioni.
Deve quindi essere dichiarata l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo e revocato il decreto stesso.
La suddetta statuizione assorbe ogni ulteriore domanda ed eccezione.
5 6. - Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai valori parametrici minimi di cui al D.M. n. 55/2014.
La parte opposta deve essere condannata ex art. 12 bis comma 2° D.Lgs. n. 28/2010 al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.q.m.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando:
I. dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso monitorio e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1045/2023;
II. condanna l'opposta alla rifusione delle spese di lite, che liquida per compenso di difensore in complessivi € 3.809,00, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato, essendo l'opponente ammessa al gratuito patrocinio;
III. condanna ex art. 12 bis comma 2° D.Lgs. n. 28/2010 l'opposta al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Così deciso il 14 giugno 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Arcudi
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