Sentenza 26 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/07/2002, n. 11068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11068 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA NOME DEL ALIANO SSAZIONE,13 1 0 6 LA CORT SU REMA Oggetto risarcimento SEZIONE TERZA CIVILE danni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GIULIANO - Presidente R.G.N. 18099/99 Dott. Paolo VITTORIA Consigliere - 28676 Cron. Dott. GI Francesco DI NANNI Rel. Consigliere Dott. Ennio MALZONE Consigliere Rep. Ud. 04/04/02 Dott. Antonio SEGRETO Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: ONDOMINIO VIA FORTE CAVALLEGGERI 26/30 LIVORNO, in persona dell'amministrazione pro tempore EO GI OV, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato NINO AMADEI con studio in 57123 LIVORNO VIA DEI LANZI 33, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
IS UI, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dagli avvocati RUGGERO PAPINO con studio in 57123 LIVORNO LARGO DUOMO 15/2°, giusta2002 814 delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
AR IL, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dagli avvocati LUIGI GIARDINO, con studio in 57123 LIVORNO VIA COGORANO 25, giusta delega in atti;
controricorrente avversO la sentenza n. 199/99 del Giudice di pace di LIVORNO, emessa il 21/07/99 e depositata il 22/07/99 (R.G. 670/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/04/02 dal Consigliere Dott. GI Francesco DI NANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del 1° motivo e l'inammissibilità nel resto. A SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. GU OL, proprietario di un garage in Livor- con atto di citazione dell'11 febbraio 1998, ha no, convenuto in giudizio davanti al giudice di pace di quella città NI AR, chiedendone la condanna al pagamento della somma di lire 600.000 a titolo di risarcimento dei danni che una sua autovettura aveva subito per le infiltrazioni d'acqua provenienti dalla 2 proprietà del convenuto. Lo AR si è costituito in giudizio e, dopo avere negato di essere responsabile del danno, ha chie- sto che il CO, nel quale si trovavano gli immo- bili, fosse condannato al risarcimento dei danni, adde- bitando al terzo la responsabilità dei danni. Il CO si è costituito in giudizio ed ha ec- cepito che i danni non provenivano dalle parti comuni dell'edificio.
2. Il giudice di pace, con sentenza del 22 luglio 1999, ha condannato il CO а risarcire GU OL dei danni denunciati.
3. Per la cassazione della sentenza, il CO ha proposto ricorso. Resistono con controricorso GU OL e NI AR. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso svolge cinque motivi di censura, che possono essere suddivisi in due gruppi: nel primo grup- ро sta la censura di violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.; nel secondo tutti gli altri motivi, che at- tengono al merito della controversia. Il ricorso è rigettato con le considerazioni che seguono.
2. Con riferimento al primo motivo del ricorso, il 3 CO richiama la circostanza che era stato chia- mato in causa dal convenuto solo per rispondere alla domanda di garanzia svolta dal convenuto nei suoi con- fronti ed addebita alla sentenza impugnata l'errore di essersi pronunciata su una domanda di risarcimento dan- ni che non era stata proposta nei suoi confronti.
2.1. La chiamata in causa del terzo, di cui al- l'art. 106 cod. proc. civ., può essere disposta affin- ché egli risponda, in luogo del convenuto, oppure af- finché sia condannato a rispondere di quanto il conve- nuto sarà tenuto eventualmente a prestare all'attore. Nel primo caso, quando l'affermazione della respon- sabilità dell'obbligato principale e del garante trovi- no fondamento negli elementi costitutivi della medesima fattispecie, la garanzia si suole definire propria. Nel secondo caso, quando la responsabilità dell'uno e dell'altro traggono origine da rapporti o situazioni giuridiche diversi ed è esclusa l'esistenza di ogni le- game tra il preteso creditore ed il garante, la garan- zia si suole definire impropria. Questa seconda forma di garanzia è anche quella con la quale il convenuto in giudizio, negando di essere responsabile, designa il terzo come responsabile di dall'attore: Cass. 4 giugno 1998, n. quanto lamentato 5478. 4 2.2. Dalla lettura degli atti del processo, consen- tita in ragione della censura di violazione della legge processuale, si ricava che NI AR con la com- parsa di risposta, dopo avere negato la sua responsabi- lità, ha chiesto "in via subordinata" condannarsi il terzo (CO, chiamato in causa) a tenerlo indenne "dalla domanda rivolta nei suoi confronti dall'attore".
2.3. Nella situazione descritta la chiamata in cau- sa del CO da parte dello AR non si confi- gura come esercizio di garanzia propria, sì bene come esercizio di garanzia impropria, alla ricerca, cioè, dell'effettivo responsabile del fatto denunciato che lo esoneri dalla responsabilità indicata dall'attore. Tanto si ricava agevolmente dal fatto che la doman- da proposta dallo AR nei confronti del CO è stata svolta in via subordinata alla principale ecce- zione di non essere tenuto a rispondere dei danni de- F nunciati.
2.4. Dai principi esposti discende che il giudice èdi pace, disponendo la condanna del CO, si pronunciato sull'eccezione principale dello AR ed ha individuato nel CO il responsabile delle in- filtrazioni, come era stato dedotto in giudizio proprio dallo AR. Pertanto, la decisione impugnata non è incorsa nel- L O5 l'errore denunciato con il primo motivo.
3. I motivi del ricorso dal secondo al quinto si riferiscono all'accertamento dei fatti, che è censurato sotto il profilo della loro esistenza, dell'esistenza di una prova su di essi, della congrua motivazione adottata sui medesimi dal giudice di pace e sull'esi- stenza della responsabilità del condominio.
3.1. Il giudizio che si svolge davanti al giudice di pace è disciplinato dall'art. 113 cod. proc. civ., il quale, al secondo comma, dispone che "il giudice di pace decide secondo equità la causa il cui valore non eccede lire due milioni". Il potere equitativo del giudice di pace, indicato si esprime in un giudizio di tipo intuiti-nella norma, VO e non di tipo sillogistico;
non richiede, cioè, la preventiva individuazione della norma astratta applica- bile al caso concreto. Da questo principio si ricava che le decisioni adottate in controversie di valore non eccedente lire due milioni, sono sempre e solo decisioni secondo equi- tà, perché questo è l'unico metro di giudizio adottabi- le dal giudice in questo contesto. Per le stesse controversie (e sempre entro il valo- re di due milioni) questa conclusione vale, sia nei ca- si in cui il giudice di pace invochi l'equità per la 6 soluzione del caso singolo, sia quando la soluzione della fattispecie sia stata effettuata con richiamo a principi di diritto, perché, in questo caso, la lettura delle norme adottata dal giudice, anche in chiave di- versa, è una lettura delle norme in chiave equitativa. Per quanto riguarda le censure di violazione delle norme di diritto sostanziale, nel sistema vigente con- tro le sentenze prima indicate il ricorso per cassazio- ne non è ammesso per violazione della legge sostanziale ai sensi del n. 3 dell'art. 360, perché tale tipo di censura è consentito soltanto in caso di inosservanza ○ falsa applicazione delle norme della Costituzione e di quelle comunitarie, se di rango superiore a quelle or- dinarie: Cass. 7 marzo 1999, n. 716/SU.
3.2. I principi ora indicati valgono con riferimen- to alle censure contenute nei motivi dal secondo al quinto, che esibiscono critiche della sentenza impugna- ta sotto il profilo di norme sostanziali.
4. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigetta- to. Sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio.
p. q. m.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate tra le parti le spese di questo giudizio. 7 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, il 4 aprile 2002. GI Francesco Di Nanni, Est. Il Presidente IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello 96. 07.02Oggi, 26. 07. Deria Depositata in Cancelleria IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello 8