CA
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/04/2025, n. 2227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2227 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 6067/2019
All'udienza collegiale del giorno 08/04/2025 ore 10:40
Presidente Dott. Giulia Spadaro Consigliere Dott. Domenica Capezzera Relatore
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Preliminarmente il Presidente
Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. PERNAFELLI MAURO
AVV. MARINELLI FRANCESCA pres.
Appellato/i
Controparte_1
Avv. MASSAFRA NICOLA avv. Adilardi sost.
Controparte_2
Avv. ARIETA GIOVANNI
AVV. ARIETA CARMINE ALESSANDRO avv. Di Ciommo sost.
*** La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
DR Giulia Spadaro
Raffaella Andreani
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott.ssa Giulia Spadaro - Presidente dr. Raffaele Miele - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore all'udienza dell'8 aprile 2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6067/2019 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Parte_1 C.F._1
Pernafelli (C.F. ) e dall'avv. Francesca Marinelli ( ), ed C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliato, nel loro studio in Anzio (RM) alla Via Cupa n. 14, giusta delega in atti - APPELLANTE –
E
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Controparte_1 C.F._4
Massafra (C.F. ) e domiciliato presso il suo studio in Roma, Largo Ecuador, 6, C.F._5
giusta delega in atti
-APPELLATO-
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Controparte_2 C.F._6
Arieta (C.F. ) e C. Alessandro Arieta (C.F. ) ed C.F._7 C.F._8
elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, Lungotevere della Vittoria n. 5, giusta delega in atti
-APPELLATO –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con Sentenza n. 7816/2017 del 11/12/2017, pubblicata in data 11/12/2017, emessa dalla Corte
d'Appello di Roma, e sono stati condannati “in solido tra loro, Controparte_1 Controparte_2 al pagamento delle spese del grado, liquidate in € 9.515,00, in favore di , nonché Parte_1 di e , entrambi difesi dallo stesso procuratore”. Detta Controparte_3 Controparte_4
sentenza è stata notificata in forma esecutiva, unitamente ad atto di precetto da , già Parte_1 titolare dell'omonima ditta con cui questi intimava a e di Controparte_1 Controparte_2
pagare la somma complessiva di euro 14.260,67, di cui euro 13.891,96 per spese legali liquidate in sentenza, oltre ad € 40,41 di spese per copie esecutive ed € 328,30 di spese legali per l'atto di precetto.
Avverso il predetto precetto e hanno proposto opposizione a precetto CP_1 Controparte_2 rilevando di avere già eseguito il pagamento delle spese di lite in favore dell'altra parte processuale e . Successivamente si è costituito Controparte_3 Controparte_4 Parte_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Il Tribunale di Velletri con sentenza n. 964/2019, pubblicata il 20.05.2019 ha così deciso: “accoglie
l'opposizione con ogni effetto di legge sul precetto notificato. Condanna altresì la parte opposta al pagamento delle spese di lite come sopra liquidate”.
Avverso la sentenza ha proposto appello che ha svolto le seguenti conclusioni: “A) Parte_1
In via pregiudiziale e cautelare: sospendere l'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
B) In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “1.
In via preliminare e pregiudiziale: rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti esecutivi e/o del titolo per tutti i motivi di cui alla presente comparsa, con ogni conseguenziale provvedimento di legge;
2. Nel merito: accertare e dichiarare, per tutti i motivi dedotti in atti e le suesposte dettagliate ragioni giuridiche e fattuali, l'insussistenza ed inesistenza, anche in via parziale, dei fatti estintivi dedotti dalle parti opponenti e, per l'effetto, rigettare l'opposizione e respingere integralmente ogni domanda e/o eccezione proposta nei confronti del sig. PT
, con ogni conseguenziale provvedimento di legge.
3. In ogni caso: - condannare le parti
[...]
opponenti al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata a norma dell'art. 96 cod. proc. per
i motivi sopra riportati e l'evidente danno causato all'opposto nonché a fronte della provata temerarietà, dilatorietà e pretestuosità della avversa opposizione, con liquidazione dei danni in via equitativa ed anche di ufficio, anche alla luce della condotta processuale osservata;
- in ogni caso: condannare gli appellati alla refusione delle spese, diritti e onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio”; e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto”.
Si è costituito in giudizio , il quale, resistendo all'impugnazione, ha così concluso: Controparte_1
“…rigettare la richiesta di inibitoria e l'atto di appello proposto dal Sig. e per Parte_1
l'effetto confermare la sentenza di primo grado. In ogni caso voglia In via preliminare: - Rigettare la richiesta di sospensione ex art. 283 c.p.c. in quanto carente dei requisiti del fumus bonis iuris e del periculum in mora. Nel merito, A) Dichiarare la mancata legittimazione passiva del Sig. PT
; B) In ogni caso accogliere l'opposizione dispiegata e per l'effetto revocare e dichiarare
[...]
nullo e comunque inefficace il precetto opposto così come contestato in atti. C) In via subordinata, e per mero scrupolo difensivo, in ogni caso, ridurre l'importo del precetto dello stesso alla minore somma che dovesse eventualmente risultare dovuta nel corso dell'istruttoria. Con vittoria di spese competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Infine, si è costituito per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia Controparte_2 all'Ill.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis reiectis, previo rigetto dell'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c, dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello proposto perché infondato.
Con vittoria di spese”.
A scioglimento della riserva assunta la Corte ha rigettato l'istanza ex art. 283 c.p.c. avanzata dall'appellante e rinviato la causa per conclusioni.
All'odierna udienza, i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
L'appello di è articolato in due motivi. Parte_1
Con il primo motivo questi impugna la sentenza in quanto il tribunale avrebbe proposto una “interpretazione” del disposto giudiziale della Corte di Appello in violazione del dato legislativo di cui al D.M. n. 55 del 2014. Erroneità che, a suo dire, sarebbe confermata dallo stesso provvedimento reso dalla Corte di Appello di Roma in data 11.07.2019 e con il quale la Corte sull'istanza di correzione dell'errore materiale proposta al ha specificato che la liquidazione delle spese PT
dovesse riferirsi a ciascuna parte e, precisamente, a e che, Controparte_3 Controparte_4
essendo difesi da un medesimo procuratore dovevano intendersi unica parte processuale ed a PT
, difeso da altro procuratore.
[...]
Con il secondo motivo il lamenta l'omessa pronuncia del tribunale sulle ulteriori eccezioni PT
proposte in primo grado dal Nello specifico esse concernono l'inammissibilità PT dell'opposizione, l'inammissibilità, tardività e decadenza delle memorie ex art. 183 VI co. n. 1 c.p.c.
e n. 3 c.p.c. di parte avversaria;
il difetto di pagamento a soggetto legittimato a riceverlo e violazione dell'art. 1188 c.c. con conseguente mancata liberazione del debitore e mancata efficacia estintiva nei confronti del del pagamento eseguito a mani dell'Avv. Claudio Sangermano;
l'irrilevanza ex PT
art. 1182 terzo comma c.c. del riferimento al domicilio eletto dalle parti processuali effettuata contestualmente al rilascio della procura speciale e per fini meramente processuali;
la tardività, inammissibilità, pretestuosità e comunque infondatezza della sollevata eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva e/o passiva del PT
La sentenza impugnata è così motivata: “I motivi di opposizione ovvero in particolare il Sig. PT
, erroneamente interpretando il disposto di cui al predetto titolo, ha dedotto che la Corte
[...]
abbia inteso liquidare la somma di € 9.515,00, oltre oneri di legge, in favore di ciascun soggetto.
Detta interpretazione non è accoglibile. Il tenore letterale del dispositivo emerge come unica deve intendersi anche la liquidazione delle spese di lite. Ed infatti, sul punto, alla pagina n. 8 della richiamata sentenza si legge testualmente: “Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 9.515,00…” . Ciò trova supporto nella normativa di riferimento in materia di liquidazione delle spese di lite ed infatti: la Corte ha liquidato la somma pari ad € 9.515,00 che, secondo il D.M. 55/2014 recante “Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247”, costituisce il compenso medio previsto per il giudizio in oggetto, ricompreso nello scaglione che va da € 26.000,00 ad € 52.000,00. Ebbene, in forza di quanto sin qui esposto ed alla luce di quanto disposto dal D.M. 55/2014 è evidente come la Corte abbia inteso liquidare la somma pari ad
€9.515,00 in favore di tutte le parti processuali, l'una, composta dal sig. , l'altra, Parte_1
composta dai Sig.ri e e , questi ultimi difesi dallo stesso Controparte_3 Controparte_4
legale, liquidando in favore dei medesimi quanto previsto dal D.M. 55/2014, nella misura dei valori medi. Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto la parte opponente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2000,00 oltre accessori di legge in favore del procuratore dichiaratosi antistatario Avv. Nicola Massafra”.
Il primo motivo deve essere accolto con l'assorbimento di quello ulteriore come prospettato dall'appellante.
Va premesso in iure che il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474 secondo comma, n. 1 c.p.c. non si identifica né si esaurisce nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato (Cass., Sez. U., n. 5633 del 2022, che richiama Cass., Sez. U., 2/7/2012, n. 11066).
Sicchè, è incontestato che il titolo giudiziale portato all'esecuzione dal sia la sentenza n. PT
7816/2017 pubblicata il 11.12.2017 con cui la Corte di Appello di Roma ha così disposto: “ La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al numero 1498 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2010, così provvede: rigetta l'appello; condanna gli appellanti e , in solido fra loro, al pagamento delle spese del Controparte_1 Controparte_2
grado, liquidate in euro 9.515,00 in favore di , nonché di e Parte_1 Controparte_3
, entrambi difesi dallo stesso procuratore”. Controparte_4
E' altresì pacifico ed anche documentato che la predetta sentenza è stata emessa nella causa promossa da e avverso: , quale titolare dell'omonima Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
ditta individuale per mancata esecuzione a regola d'arte dell'opera, rappresentato e difeso in giudizio dall'Avv. Francesca Marinelli;
, per responsabilità professionale quale Controparte_3
Direttore dei lavori e , per responsabilità professionale quale Amministratore p.t. Controparte_4 del Condominio, questi ultimi rappresentati e difesi dall'avv. Claudio Sangermano;
CP_5
rimasta contumace.
[...]
Si legge nella parte motiva, quanto alla condanna alle spese che “L'appello deve quindi essere respinto. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi Euro 9.515,00, di cui Euro 1.960,00 per la fase di studio, Euro 1.350,00 per la fase introduttiva, Euro 2.900,00 per la fase di trattazione ed Euro 3.305,00 per la fase decisoria, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 dei compensi e degli accessori di legge (IVA e CPA), avuto riguardo ai parametri di cui al DM n. 55 del 2014, al valore della controversia, compreso tra Euro 26.000,00 e Euro 52.000,00
e all'applicazione dei compensi medi”.
Risulta poi evidente che era stato rappresentato nel giudizio di appello, da un procuratore PT
(Avv. Francesca Marinelli) e e da altro procuratore (Avv. Controparte_3 Controparte_4
Claudio Sangermano). Si trattava, pertanto, di due distinti procuratori ad litem che difendevano parti distinte ed aventi diverse posizioni processuali. Non vi è alcuna disposizione di legge che preveda la condanna alle spese di causa, con liquidazione cumulativa delle medesime, in favore di più parti vittoriose che siano state assistite da difensori di- versi. Ciò in quanto la solidarietà attiva, non essendo espressamente prevista e diversamente da quella passiva ex art. 97 c.p.c., non si presume, per cui la responsabilità delle parti soccombenti comporta che ciascuna delle controparti, ove abbia presentato distinte comparse e memorie, abbia diritto al proprio rimborso, tanto più se la difesa sia stata espletata da difensori diversi (Cassazione civile sez.
II, 27/03/2023, n.8561, Cass. Ordinanza n. 18256 del 24/07/2017; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 663 del
25/01/1999).
Del resto, la sentenza non fa menzione di alcuna condanna solidale delle parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali nei confronti dei convenuti.
La liquidazione delle spese giudiziali, da regolare in favore delle parti costituite in solido tra di loro, sarebbe stata astrattamente giustificata dal solo fatto che le stesse fossero munite di un unico difensore che le avesse difese con comparse unitarie e senza differenziazione di questioni.
La liquidazione unitaria e globale delle spese di lite, come ricavabile dal dato letterale della sentenza
è stata disposta nei confronti di e , “entrambi difesi dallo Controparte_4 Controparte_3 stesso procuratore” nonché in favore di difeso da altro procuratore e con posizione Parte_1
processuale distinta.
Non è allora condivisibile la motivazione della sentenza laddove la stessa ritiene insuperabile il dato testuale, rilevando che le spese liquidate andassero considerate come poste in favore di tutte le parti vittoriose, poiché proprio in virtù dell'interpretazione del titolo e dei suoi elementi extratestuali come legittimamente acquisiti al giudizio, è stato possibile inferire le dette spese a ciascuna parte processuale, ossia alla parte da un lato ed alle parti e dall'altra. PT CP_3 CP_4
Altro dato non trascurabile, al fine di avvalorare la detta interpretazione, dato pure questo acquisito nel presente giudizio, è quanto veniva poi disposto dalla Corte di Appello di Roma nel procedimento incardinato dal per la correzione dell'errore materiale della sentenza azionata, secondo cui PT
“pur essendo evidente la modalità di attribuzione delle spese e, quindi, l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 287 c.p.c., tuttavia, per maggiore chiarezza, può specificarsi che la liquidazione è riferita a ciascuna parte e precisamente a e , che essendo Controparte_3 Controparte_4
difesi da un medesimo procuratore devono intendersi unica parte processuale, e , Parte_1 difeso da altro procuratore”.
Tale interpretazione si pone dunque in linea di continuità con il principio per cui l'esecuzione forzata ha lo scopo di rendere possibile la realizzazione dell'interesse del creditore che non ha potuto aver luogo mediante adempimento volontario da parte del debitore. Il processo esecutivo infatti è il mezzo per la realizzazione del diritto sostanziale che è stato dichiarato all'esito del processo di cognizione. Dalla strumentalità del processo esecutivo alla realizzazione del diritto sostanziale si ricava che compito dell'esecuzione forzata è l'adeguamento dello stato di fatto allo stato di diritto.
Il ruolo di valore giuridico del titolo esecutivo non cessa nei giudizi di opposizione, sia ai sensi dell'art. 615 che dell'art. 617 c.p.c., tutte le volte che esso funge da parametro di legittimità dell'azione esecutiva intrapresa o dello stesso processo esecutivo quale procedimento. Ogniqualvolta che ai fini dell'accertamento del diritto della parte istante a procedere a esecuzione forzata, o della legittimità degli atti esecutivi, emerge una questione per la cui decisione deve farsi capo al titolo esecutivo, quest'ultimo somministra il valore giuridico sulla base del quale il giudice deve risolvere la controversia. In tali evenienze il giudice del processo di opposizione ha di fronte un valore giuridico e non un fatto ed i valori si interpretano. In particolare e seguendo nello specifico il ragionamento del
Giudice di Legittimità “E' appena il caso di aggiungere che è proprio la problematica ermeneutica del titolo esecutivo che si pone in sede di processo oppositivo a dimostrare che il titolo esecutivo non può avere nel processo esecutivo valenza di mero "presupposto fattuale" (Cass. n. 14727 del 2001), ma che si tratta del valore giuridico cui la realtà pratica deve adeguarsi mediante l'esecuzione forzata, e che spetta al giudice dell'opposizione in sede di cognizione interpretare. Il titolo esecutivo non è
l'oggetto di un accertamento fattuale, alla stessa stregua di un qualsivoglia fatto storico, ma richiede di essere interpretato, proprio perché valore giuridico” (in motivazione Cassazione civile sez. un.,
21/02/2022).
Precipitando infine il principio di diritto sopra riportato al fatto che ci occupa è possibile rilevare come il distinta parte processuale rispetto alle altre parti vittoriose e difeso da un proprio e PT
diverso procuratore, fosse da considerarsi come destinatario autonomo della condanna alle spese di lite liquidate dalla Corte di Appello nella sentenza azionata, non potendosi ritenere detta condanna cumulativa e valevole per tutte le parti, oltretutto in difetto di qualunque riferimento in sentenza al vincolo solidale tra le stesse;
da ciò consegue l'ovvio corollario del rigetto dell'opposizione all'esecuzione come proposta in primo grado.
Quanto all'eccezione pure reiterata dagli appellati di difetto di legittimazione attiva del attesa PT
la cessazione della ditta nel 2006 va rilevato come la stessa si profili infondata.
L'imprenditore individuale, infatti, non costituisce un centro di imputazione di rapporti giuridici diverso dalla persona fisica. Il principio di diritto consolidato è nel senso che "la disciplina di cui all'art. 2495 cod. civ., (nel testo introdotto dall'art. 4 del d.lgs. n. 6 del 2003), secondo la quale l'iscrizione della cancellazione delle società di capitali e delle cooperative dal registro delle imprese, avendo natura costitutiva, estingue le società, anche se sopravvivono rapporti giuridici dell'ente, non
è estensibile alle vicende estintive della qualità di imprenditore individuale, il quale non si distingue dalla persona fisica che compie l'attività imprenditoriale, sicché l'inizio e la fine della qualità di imprenditore non sono subordinati alla realizzazione di formalità, ma all'effettivo svolgimento o al reale venir meno dell'attività imprenditoriale" (da ultimo Cass. civ. ordinanza n. 98 del 7 gennaio
2016; Cass. civ. Sez I 8 novembre 2013 n. 25217). La Cassazione, al contrario di quanto sostenuto dagli appellati, ha chiarito che la disciplina applicabile alle società di persone e di capitali, con riferimento, in particolare, alla fase della loro liquidazione, in relazione agli effetti della cancellazione delle società dal registro delle imprese, non possono essere riferiti anche all'impresa individuale.
Rispetto ai rapporti di credito e debito, pertanto, rimasti irrisolti dopo la cessazione dell'attività non si configurano scenari simili all'impresa societaria perché la persona fisica ex-imprenditore continua ad essere obbligato per i debiti contratti durante l'esercizio dell'impresa nonché beneficiario dei crediti.
Va invece respinta la domanda proposta dal ex art. 96 c.p.c. PT
Quanto alla domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ., essa richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa» (Cass. 15-4-2013, n. 9080; Cass. 30-7-2010, n. 17902; Cass. 8-6-2007, n. 13395). Essendo, nella specie, mancata la prova del danno, la domanda va respinta.
Relativamente alla richiesta ex art. 96, comma 3, c.p.c., essa presuppone la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
che la temerarietà della lite esige sul piano soggettivo la coscienza dell'infondatezza o il difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza (Cass. n. 9579/2000; Cass. n. 73/2003; Cass. n. 9060/2003; Cass.
n. 13071/2003; Cass. n. 3993/2011), laddove la semplice prospettazione di tesi giuridiche errate, in particolare, non integra un comportamento sleale e fraudolento, tale da comportare trasgressione del dovere di lealtà e probità, rilevante ai fini della condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., salvo che la parte interessata non deduca e dimostri nell'indicato comportamento la ricorrenza di dolo o colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi (Cass. n.
15629/2010). In difetto di tali situazioni - che non ricorrono obiettivamente nella specie - la domanda va disattesa.
In definitiva l'appello va accolto e l'opposizione all'esecuzione proposta da e Controparte_2
rigettata. Controparte_1
L'accoglimento dell'appello determina di per sé la necessità di rivisitazione delle spese del primo grado;
e tuttavia la evidente peculiarità della fattispecie sin qui esaminata che ha visto affrontarsi la complessa (nel caso di specie) questione dell'interpretazione del titolo giudiziale azionato, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di
Velletri n. 964/2019, pubblicata il 20.05.2019, così provvede:
1) accoglie l'appello e in riforma della sentenza di primo grado rigetta l'opposizione a precetto svolta da e;
Controparte_2 Controparte_1
2) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da;
Parte_1
3) compensa integralmente le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Roma il giorno 8.4.2025
Il consigliere estensore Il presidente
-Domenica Capezzera- - Giulia Spadaro-