CA
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/12/2025, n. 7189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7189 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
TA OR EL de Courtelary Presidente
AR CI Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al n. 7581 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021
TRA
( O ) Parte_1 CodiceFiscale_1
( C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.to Bruno Barbieri che li rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLANTI – APPELLATI INCIDENTALI
E
( C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso l'Avv.to Antonio Martini e l'Avv.to Alessandro Botti che la rappresentano e difendono per mandato in atti
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 18230/2021 resa nel procedimento r.g. 72040/2017 – prodotti finanziari -
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato e iscritto a OL ( rg. 72040/2017 ) e Parte_1 [...] convenivano dinanzi al Tribunale di Roma e deducevano Parte_2 Controparte_1 di aver acquistato , tra gli anni 2006 e 2007, azioni della Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A., per un totale di €, 200.000,00, in assenza di qualsiasi contratto quadro e in violazione dell'art. 23 TUF che prevede la necessità della forma scritta;
chiedevano la restituzione delle somme versate;
in subordine affermavano la violazione dei principi di buona fede da parte dell'istituto di credito e del diritto all'informativa per violazione del Regolamento CONSOB nonché per avere celato il reale stato patrimoniale della banca, chiedevand il risarcimento del danno.
La convenuta si costituiva, eccepiva il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione del diritto;
affermava l'infondatezza nel merito della domanda.
Il Tribunale con sentenza 18230 del 2021 respinte le eccezioni della convenuta, riteneva inammissibile la domanda relativa alla violazione dell'art. 23 TUF e l'infondatezza della richiesta risarcitoria.
e impugnavano la sentenza limitatamente al rigetto Parte_1 Parte_2 della domanda di risarcimento.
L'appellata si costituiva, affermava l'inammissibilità dell'impugnazione, la sua infondatezza e proponeva appello incidentale ribadendo l'eccezione del difetto di legittimazione.
All'esito gli appellanti concludevano chiedendo :
” Accertare e dichiarare per i motivi in fatto e diritto indicati nell'atto di appello la violazione dei principi di buona fede e diligenza contrattuale da parte dell'Istituto di credito e del diritto all'informativa per violazione del Regolamento CONSOB per avere celato il reale stato patrimoniale dell e conseguentemente condannare a titolo di risarcimento del danno CP_1
l in persona del l.r.p.t., al pagamento della perdita patrimoniale subita Controparte_1 dagli attori appellanti a favore di questi ultimi oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;
In ogni caso: condannare la società convenuta a spese, ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre, CPA 4% e IVA 22% come per legge ed alla restituzione agli appellanti di quanto già pagato a titolo di onorari per il giudizio di primo grado”.
L'appellata concludeva chiedendo :
“in via preliminare e/o pregiudiziale
2 − accertare che l'appello non è stato regolarmente proposto e che non ha una ragionevole probabilità di essere accolto e, per l'effetto, dichiararlo inammissibile per tutti i motivi esposti in narrativa in via incidentale, in riforma della sentenza di primo grado
− accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Controparte_2
ora fusa per incorporazione in per tutti i motivi esposti
[...] Controparte_1 in narrativa e, per l'effetto, rigettare le domande avversarie
− nella denegata e non temuta ipotesi in cui codesta Corte ritenesse di disattendere l'interpretazione del quadro normativo di riferimento fornita dall'esponente e, conseguentemente, ritenesse passivamente legittimat disporre il rinvio Controparte_1 pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ai sensi degli articoli 19, paragrafo 3, lettera b, del Trattato sull'Unione Europea e 267 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea al fine di chiarire la corretta interpretazione delle norme della Direttiva introdotte in Italia con il Decreto e attuate con il Provvedimento di Cessione − accertare e dichiarare prescritte le domande avanzate dalla Signora e dal Signor Parte_1 [...] per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, rigettare le domande Parte_2 avversarie in via principale − rigettare le domande proposte da parte della Signora e dal Parte_1
Signo in quanto radicalmente infondate in fatto ed in diritto per Parte_2 tutti i motivi esposti in narrativa in via subordinata − nella denegata ipotesi in cui le domande avversarie dovessero trovare accoglimento, compensare le somme incassate da parte della Signora e dal Parte_1
Signor a titolo di vendita e di distribuzione dei dividendi in Parte_2 relazione all'acquisto delle azioni di Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. in ogni caso − con vittoria di spese, IVA e CPA come per legge, con invito a provvedere anche ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.”
La Corte all'esito dell'udienza del ventisette ottobre 2025, trattata in forma scritta come da decreto del ventiquattro luglio 2025 riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è ammissibile in quanto sono state proposte censure specifiche alla statuizione di primo grado ma infondato.
L'appellante contesta la statuizione del Giudice di prime cure laddove è stato affermato :
“….la domanda avente ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni per mancata informazione circa lo stato patrimoniale dell'istituto di credito non può trovare accoglimento perché infondata;
ed infatti è emerso per tabulas che i ricorrenti in sede pattizia hanno preso
3 visione, sottoscritto e ricevuto il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari;
gli stessi, a fronte della richiesta di fornire notizie circa la esperienza in materia di investimenti, in strumenti finanziari, sulla propria situazione finanziaria, sugli obiettivi di investimento e sulla propensione al rischio, hanno rifiutato di fornire le predette informazioni nonostante fosse stato esplicitato che le notizie avrebbero dovuto essere acquisite nell'esclusivo interesse degli investitori;
del pari i ricorrenti hanno preso atto di tutte le informazioni ricevute circa la natura e le caratteristiche dei suddetti servizi di negoziazione e ricezione/trasmissione di ordini, con particolare riferimento ai relativi oneri- anche di natura fiscale- e rischi patrimoniali, in maniera tale da poter acquisire la conoscenza necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento e/o disinvestimento;
gli esponenti hanno preso atto che i corsi degli strumenti finanziari erano per loro natura soggetti a fluttuazioni di mercato e che pertanto non vi era alcuna garanzia che il valore degli investimenti sarebbe rimasto invariato.
E' pertanto da considerare che gli esponenti, lungi dal poter essere connotati quali risparmiatori di basso profilo, ignari della rischiosità dei titoli che andavano a sottoscrivere, hanno posto in essere un trading di azioni e sono stati adeguatamente informati circa i rischi e le potenzialità connesse all'investimento.
In aggiunta( con riferimento allo stato patrimoniale della Controparte_2
i bilanci, le relazioni del collegio sindacale e della società di revisione sono
[...] stati regolarmente pubblicati ( e come tale consultabili)oltre che essere verificabili sul sito di Vecchia Carife;
ed ancora i clienti sono stati invitati a partecipare alle assemblee di approvazione dei bilanci;
da ultimo la Sig.ra fra l'anno 2006 e l'anno 2010, è Parte_1 stata componente dell'organo di indirizzo della Fondazione Carife potendo informare anche il marito in ordine alla situazione economica e patrimoniale dell'istituto di credito.
In ogni caso l'intermediario non è in alcun modo tenuto a fornire informazioni circa la solvibilità dell'emittente né, ancor meno, a monitorare nel tempo la performance dell'investimento”.
Gli appellanti sostengono che il Tribunale non avrebbe considerato come i bilanci della Cassa di Risparmio di Ferrara s.p.a. fossero falsi, come appurato in primo grado e in grado di appello nel procedimento penale a carico dei vertici della banca.
Di conseguenza gli investitori non avrebbero potuto avere una corretta informazione perché,
a causa del comportamento illecito, tutti i dati contabili erano stati alterati.
In realtà in primo luogo non è stata impugnata l'argomentazione del Tribunale laddove ha espressamente affermato che gli odierni appellanti non erano risparmiatori di basso profilo e che gli stessi erano stati adeguatamente informati sui rischi dell'investimento.
In secondo luogo rileva quanto segue:
4 a) le operazioni di trading contestate risalgono agli anni 2006 e 2007 come risulta dallo stesso atto introduttivo di primo grado;
testualmente:
“La presente controversia trae origine da alcuni acquisti, eseguiti dai due attori tra gli anni 2006 e 2007, di azioni della Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A., per un totale di euro 200.000,00 (doc. 1-2)…. , nonostante gli attori abbiano chiesto più volte ai funzionari se le azioni potevano essere considerate sicure, questi venivano rassicurati nonostante quanto sta ora emergendo, nonché la prossima richiesta di rinvio a giudizio nei confronti degli ex amministratori di Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. per reati quali il falso in bilancio. Ne consegue l'esistenza di una responsabilità di natura precontrattuale e/o contrattuale, da farsi decorrere in termini di prescrizionali dalla notizia dell'esistenza dei falsi in bilancio.”
b) Gli appellanti in realtà avevano effettuato operazioni analoghe anche negli anni precedenti e negli anni successivi. Come infatti indicato da a luglio del 2001 CP_1 era titolare di ben 2400 azioni, incrementate di altre 244 Parte_2
a novembre 2003. Nello stesso anno sempre 244 azioni sono state trasferite dal suddetto alla moglie Il ventotto luglio 2006 ha Parte_1 Parte_2 acquistato ulteriori 1400 azioni e infine, aderendo all'aumento di capitale di gennaio
2009, ha ricevuto in assegnazione ulteriori 314 azioni.
c) quanto alla Signora dopo aver ricevuto a novembre 2003 le 244 azioni di cui al Pt_1 punto b) ne ha acquistate altre 1400 il ventotto luglio 2006 e anche lei ha aderito all'aumento di capitale di gennaio 2009 ricevendo in assegnazione 98 azioni.
Non si trattava pertanto di soggetti che, aderendo per la prima volta o comunque ingannati dalle rassicurazioni degli impiegati su prodotti nuovi, avrebbero deciso di aderire all'aumento di capitale del 2006.
Osserva la Corte poi come comunque, sulla base delle sentenze penali prodotte e aventi ad oggetto i falsi in bilancio che asseritamente avrebbero indotto gli appellanti a confidare nella solidità della banca, detti falsi, per come contestati, risalirebbero al 2010 ossia a un periodo di diversi anni successivo rispetto a quello delle operazioni indicate nell'atto introduttivo di primo grado.
Non vi è pertanto allineamento temporale tra l'asserita mancata e scorretta informazione sulla solidità del prodotto ( 2006-2007 ) e la falsità in bilancio ( 2010 ); gli appellanti a tale proposito avrebbero dovuto allegare e soprattutto provare che le informazioni asseritamente
5 ingannevoli dei funzionari fossero state rilasciate a seguito di specifiche domande dal 2010 in poi mentre nel caso di specie non vi è alcuna indicazione in tal senso.
Difetta infine una quantificazione dell'asserito danno che tenga conto non solo degli esborsi ma anche degli eventuali guadagni legati alla titolarità delle azioni.
L'appello incidentale è assorbito.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Le argomentazioni dell'atto di appello e il tenore della presente decisione escludono la sussistenza dei presupposti per una condanna dei soccombenti ex art. 96 c.p.c..
Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115del 2002 ( introdotto dall'art 1 comma 17 l. 228/2012 ) la Corte deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale a seguito della presente statuizione di rigetto;
sono peraltro sempre fatti salvi gli accertamenti successivi demandati all'amministrazione giudiziaria.
Come infatti affermato da Cass. ss. UU 4315/2020 con statuizione che il Collegio ritiene di adottare “In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.”
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando respinge l'appello principale, dichiara assorbito quello incidentale e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
Condanna gli appellanti in solido a pagare a le spese del presente grado Controparte_1 liquidate in complessivi € 7.616,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA.
6 Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ( art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002 introdotto dall'art. 1 comma 17
l. 228/2012 ) salvo l'accertamento dell'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, demandato all'amministrazione giudiziaria.
Roma, ventisette ottobre 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
AR CI TA OR EL de Courtelary
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
TA OR EL de Courtelary Presidente
AR CI Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al n. 7581 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021
TRA
( O ) Parte_1 CodiceFiscale_1
( C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.to Bruno Barbieri che li rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLANTI – APPELLATI INCIDENTALI
E
( C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso l'Avv.to Antonio Martini e l'Avv.to Alessandro Botti che la rappresentano e difendono per mandato in atti
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 18230/2021 resa nel procedimento r.g. 72040/2017 – prodotti finanziari -
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato e iscritto a OL ( rg. 72040/2017 ) e Parte_1 [...] convenivano dinanzi al Tribunale di Roma e deducevano Parte_2 Controparte_1 di aver acquistato , tra gli anni 2006 e 2007, azioni della Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A., per un totale di €, 200.000,00, in assenza di qualsiasi contratto quadro e in violazione dell'art. 23 TUF che prevede la necessità della forma scritta;
chiedevano la restituzione delle somme versate;
in subordine affermavano la violazione dei principi di buona fede da parte dell'istituto di credito e del diritto all'informativa per violazione del Regolamento CONSOB nonché per avere celato il reale stato patrimoniale della banca, chiedevand il risarcimento del danno.
La convenuta si costituiva, eccepiva il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione del diritto;
affermava l'infondatezza nel merito della domanda.
Il Tribunale con sentenza 18230 del 2021 respinte le eccezioni della convenuta, riteneva inammissibile la domanda relativa alla violazione dell'art. 23 TUF e l'infondatezza della richiesta risarcitoria.
e impugnavano la sentenza limitatamente al rigetto Parte_1 Parte_2 della domanda di risarcimento.
L'appellata si costituiva, affermava l'inammissibilità dell'impugnazione, la sua infondatezza e proponeva appello incidentale ribadendo l'eccezione del difetto di legittimazione.
All'esito gli appellanti concludevano chiedendo :
” Accertare e dichiarare per i motivi in fatto e diritto indicati nell'atto di appello la violazione dei principi di buona fede e diligenza contrattuale da parte dell'Istituto di credito e del diritto all'informativa per violazione del Regolamento CONSOB per avere celato il reale stato patrimoniale dell e conseguentemente condannare a titolo di risarcimento del danno CP_1
l in persona del l.r.p.t., al pagamento della perdita patrimoniale subita Controparte_1 dagli attori appellanti a favore di questi ultimi oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;
In ogni caso: condannare la società convenuta a spese, ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre, CPA 4% e IVA 22% come per legge ed alla restituzione agli appellanti di quanto già pagato a titolo di onorari per il giudizio di primo grado”.
L'appellata concludeva chiedendo :
“in via preliminare e/o pregiudiziale
2 − accertare che l'appello non è stato regolarmente proposto e che non ha una ragionevole probabilità di essere accolto e, per l'effetto, dichiararlo inammissibile per tutti i motivi esposti in narrativa in via incidentale, in riforma della sentenza di primo grado
− accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Controparte_2
ora fusa per incorporazione in per tutti i motivi esposti
[...] Controparte_1 in narrativa e, per l'effetto, rigettare le domande avversarie
− nella denegata e non temuta ipotesi in cui codesta Corte ritenesse di disattendere l'interpretazione del quadro normativo di riferimento fornita dall'esponente e, conseguentemente, ritenesse passivamente legittimat disporre il rinvio Controparte_1 pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ai sensi degli articoli 19, paragrafo 3, lettera b, del Trattato sull'Unione Europea e 267 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea al fine di chiarire la corretta interpretazione delle norme della Direttiva introdotte in Italia con il Decreto e attuate con il Provvedimento di Cessione − accertare e dichiarare prescritte le domande avanzate dalla Signora e dal Signor Parte_1 [...] per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, rigettare le domande Parte_2 avversarie in via principale − rigettare le domande proposte da parte della Signora e dal Parte_1
Signo in quanto radicalmente infondate in fatto ed in diritto per Parte_2 tutti i motivi esposti in narrativa in via subordinata − nella denegata ipotesi in cui le domande avversarie dovessero trovare accoglimento, compensare le somme incassate da parte della Signora e dal Parte_1
Signor a titolo di vendita e di distribuzione dei dividendi in Parte_2 relazione all'acquisto delle azioni di Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. in ogni caso − con vittoria di spese, IVA e CPA come per legge, con invito a provvedere anche ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.”
La Corte all'esito dell'udienza del ventisette ottobre 2025, trattata in forma scritta come da decreto del ventiquattro luglio 2025 riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è ammissibile in quanto sono state proposte censure specifiche alla statuizione di primo grado ma infondato.
L'appellante contesta la statuizione del Giudice di prime cure laddove è stato affermato :
“….la domanda avente ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni per mancata informazione circa lo stato patrimoniale dell'istituto di credito non può trovare accoglimento perché infondata;
ed infatti è emerso per tabulas che i ricorrenti in sede pattizia hanno preso
3 visione, sottoscritto e ricevuto il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari;
gli stessi, a fronte della richiesta di fornire notizie circa la esperienza in materia di investimenti, in strumenti finanziari, sulla propria situazione finanziaria, sugli obiettivi di investimento e sulla propensione al rischio, hanno rifiutato di fornire le predette informazioni nonostante fosse stato esplicitato che le notizie avrebbero dovuto essere acquisite nell'esclusivo interesse degli investitori;
del pari i ricorrenti hanno preso atto di tutte le informazioni ricevute circa la natura e le caratteristiche dei suddetti servizi di negoziazione e ricezione/trasmissione di ordini, con particolare riferimento ai relativi oneri- anche di natura fiscale- e rischi patrimoniali, in maniera tale da poter acquisire la conoscenza necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento e/o disinvestimento;
gli esponenti hanno preso atto che i corsi degli strumenti finanziari erano per loro natura soggetti a fluttuazioni di mercato e che pertanto non vi era alcuna garanzia che il valore degli investimenti sarebbe rimasto invariato.
E' pertanto da considerare che gli esponenti, lungi dal poter essere connotati quali risparmiatori di basso profilo, ignari della rischiosità dei titoli che andavano a sottoscrivere, hanno posto in essere un trading di azioni e sono stati adeguatamente informati circa i rischi e le potenzialità connesse all'investimento.
In aggiunta( con riferimento allo stato patrimoniale della Controparte_2
i bilanci, le relazioni del collegio sindacale e della società di revisione sono
[...] stati regolarmente pubblicati ( e come tale consultabili)oltre che essere verificabili sul sito di Vecchia Carife;
ed ancora i clienti sono stati invitati a partecipare alle assemblee di approvazione dei bilanci;
da ultimo la Sig.ra fra l'anno 2006 e l'anno 2010, è Parte_1 stata componente dell'organo di indirizzo della Fondazione Carife potendo informare anche il marito in ordine alla situazione economica e patrimoniale dell'istituto di credito.
In ogni caso l'intermediario non è in alcun modo tenuto a fornire informazioni circa la solvibilità dell'emittente né, ancor meno, a monitorare nel tempo la performance dell'investimento”.
Gli appellanti sostengono che il Tribunale non avrebbe considerato come i bilanci della Cassa di Risparmio di Ferrara s.p.a. fossero falsi, come appurato in primo grado e in grado di appello nel procedimento penale a carico dei vertici della banca.
Di conseguenza gli investitori non avrebbero potuto avere una corretta informazione perché,
a causa del comportamento illecito, tutti i dati contabili erano stati alterati.
In realtà in primo luogo non è stata impugnata l'argomentazione del Tribunale laddove ha espressamente affermato che gli odierni appellanti non erano risparmiatori di basso profilo e che gli stessi erano stati adeguatamente informati sui rischi dell'investimento.
In secondo luogo rileva quanto segue:
4 a) le operazioni di trading contestate risalgono agli anni 2006 e 2007 come risulta dallo stesso atto introduttivo di primo grado;
testualmente:
“La presente controversia trae origine da alcuni acquisti, eseguiti dai due attori tra gli anni 2006 e 2007, di azioni della Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A., per un totale di euro 200.000,00 (doc. 1-2)…. , nonostante gli attori abbiano chiesto più volte ai funzionari se le azioni potevano essere considerate sicure, questi venivano rassicurati nonostante quanto sta ora emergendo, nonché la prossima richiesta di rinvio a giudizio nei confronti degli ex amministratori di Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. per reati quali il falso in bilancio. Ne consegue l'esistenza di una responsabilità di natura precontrattuale e/o contrattuale, da farsi decorrere in termini di prescrizionali dalla notizia dell'esistenza dei falsi in bilancio.”
b) Gli appellanti in realtà avevano effettuato operazioni analoghe anche negli anni precedenti e negli anni successivi. Come infatti indicato da a luglio del 2001 CP_1 era titolare di ben 2400 azioni, incrementate di altre 244 Parte_2
a novembre 2003. Nello stesso anno sempre 244 azioni sono state trasferite dal suddetto alla moglie Il ventotto luglio 2006 ha Parte_1 Parte_2 acquistato ulteriori 1400 azioni e infine, aderendo all'aumento di capitale di gennaio
2009, ha ricevuto in assegnazione ulteriori 314 azioni.
c) quanto alla Signora dopo aver ricevuto a novembre 2003 le 244 azioni di cui al Pt_1 punto b) ne ha acquistate altre 1400 il ventotto luglio 2006 e anche lei ha aderito all'aumento di capitale di gennaio 2009 ricevendo in assegnazione 98 azioni.
Non si trattava pertanto di soggetti che, aderendo per la prima volta o comunque ingannati dalle rassicurazioni degli impiegati su prodotti nuovi, avrebbero deciso di aderire all'aumento di capitale del 2006.
Osserva la Corte poi come comunque, sulla base delle sentenze penali prodotte e aventi ad oggetto i falsi in bilancio che asseritamente avrebbero indotto gli appellanti a confidare nella solidità della banca, detti falsi, per come contestati, risalirebbero al 2010 ossia a un periodo di diversi anni successivo rispetto a quello delle operazioni indicate nell'atto introduttivo di primo grado.
Non vi è pertanto allineamento temporale tra l'asserita mancata e scorretta informazione sulla solidità del prodotto ( 2006-2007 ) e la falsità in bilancio ( 2010 ); gli appellanti a tale proposito avrebbero dovuto allegare e soprattutto provare che le informazioni asseritamente
5 ingannevoli dei funzionari fossero state rilasciate a seguito di specifiche domande dal 2010 in poi mentre nel caso di specie non vi è alcuna indicazione in tal senso.
Difetta infine una quantificazione dell'asserito danno che tenga conto non solo degli esborsi ma anche degli eventuali guadagni legati alla titolarità delle azioni.
L'appello incidentale è assorbito.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Le argomentazioni dell'atto di appello e il tenore della presente decisione escludono la sussistenza dei presupposti per una condanna dei soccombenti ex art. 96 c.p.c..
Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115del 2002 ( introdotto dall'art 1 comma 17 l. 228/2012 ) la Corte deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale a seguito della presente statuizione di rigetto;
sono peraltro sempre fatti salvi gli accertamenti successivi demandati all'amministrazione giudiziaria.
Come infatti affermato da Cass. ss. UU 4315/2020 con statuizione che il Collegio ritiene di adottare “In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.”
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando respinge l'appello principale, dichiara assorbito quello incidentale e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
Condanna gli appellanti in solido a pagare a le spese del presente grado Controparte_1 liquidate in complessivi € 7.616,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA.
6 Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ( art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002 introdotto dall'art. 1 comma 17
l. 228/2012 ) salvo l'accertamento dell'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, demandato all'amministrazione giudiziaria.
Roma, ventisette ottobre 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
AR CI TA OR EL de Courtelary
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